CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 194

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione,
CAPPELLACCI,
di concerto con l'Assessore regionale dell'industria,
ANGIONI

il 17 settembre 2010

Norme in materia di consorzi industriali provinciali

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge regionale disciplina l'attività dei consorzi nelle more dell'adozione definitiva della legge di riordino delle funzioni in materia di aree industriali, previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3.

La proposta, considerata la realtà dei consorzi, propone lo scioglimento degli organi dei consorzi industriali di cui alla tabella A della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, e la nomina di un commissario straordinario, incaricato di operare, fino all'entrata in vigore della nuova legge, con tutti i poteri sostitutivi degli organi di ciascun consorzio. Ai relativi oneri si farà fronte con le risorse del consorzio.

Le predette disposizioni sono finalizzate ad assicurare che, nelle more dell'approvazione definitiva della legge regionale di riordino, i consorzi operino e siano gestiti nel rispetto ed in conformità della programmazione regionale inerente lo sviluppo economico, industriale ed occupazionale della stessa.

Si prevede, altresì, che in caso di mancata approvazione della legge di riforma entro il termine del 31 dicembre 2011, si proceda allo scioglimento e alla liquidazione dei consorzi industriali di cui alla tabella A della legge regionale n. 10 del 2008.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Norme in materia di consorzi
industriali provinciali

1. La Giunta regionale, al fine di provvedere al necessario riordino delle funzioni in materia di aree industriali, così come disposto dall'articolo 2, comma 28, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), approva un disegno di legge di riforma della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali).

2. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è disposto lo scioglimento degli organi dei consorzi industriali di cui alla tabella A della legge regionale n. 10 del 2008 e la nomina, per ciascun consorzio, di un commissario straordinario incaricato di operare con tutti i poteri sostitutivi degli organi del consorzio sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

3. Il commissario di cui al comma 2 resta in carica fino all'entrata in vigore della nuova legge di riordino delle funzioni in materia di aree industriali.

4. Al commissario straordinario è attribuita un'indennità non superiore al 75 per cento di quella prevista per il presidente della provincia sulla quale insiste il consorzio. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse del consorzio.

5. In caso di mancata approvazione della legge di riordino delle funzioni in materia di aree industriali entro il termine del 31 dicembre 2011, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono disposti lo scioglimento e la liquidazione dei consorzi industriali di cui alla tabella A della legge regionale n. 10 del 2008, da disciplinarsi con apposita norma di legge.