CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 191
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione,
CAPPELLACCIil 6 settembre 2010
Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge, traendo spunto da alcune recenti norme in materia di servizio idrico (in particolare la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2009" all'articolo 4, comma 36, inerente l'impegno per la presentazione di apposito disegno di legge di modifica della legge regionale n. 29 del 1997 sul Servizio idrico integrato e la legge 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), articolo 1, comma 1 quinquies, inerente la prevista soppressione delle Autorità d'ambito al 31 dicembre 2010) e, anche in considerazione della estrema criticità in cui attualmente versa la gestione del servizio idrico integrato regionale, si prefigge di introdurre alcuni correttivi alla legislazione regionale di settore con lo scopo di dare impulso al processo di accrescimento dell'efficienza del gestore unico del servizio (Abbanoa Spa) che consenta di giungere ad una gestione realmente efficiente, efficace ed economica.
Preliminarmente è bene rimarcare che l'iniziativa è riferita ad un servizio pubblico essenziale che ha unificato, in applicazione della normativa nazionale di settore, in una gestione unica per tutto il territorio regionale le precedenti numerose gestioni (affidamento del servizio a SIDRIS Scrl nel 2005 a cui è subentrata Abbanoa Spa nel 2006) sulla base dei documenti programmatici ed economici in precedenza approvati (Piano d'ambito approvato nel 2002).
Il Piano d'ambito in particolare prevedeva, per tenere conto sia delle peculiarità territoriali, demografiche ed infrastrutturali dell'Isola, ma soprattutto dei limiti di economicità delle gestioni precedenti, che nei primi anni di attività il nuovo gestore unico, titolare dell'affidamento della gestione, avrebbe necessariamente registrato bilanci in perdita e, pertanto, che i soci del gestore (tutti i comuni dell'ambito unico e la Regione) avrebbero dovuto necessariamente contribuire, con specifici apporti di capitale (pari a circa 108 milioni di euro solo nei primi 5 anni), all'equilibrio del conto economico dello stesso gestore.
Anche in relazione al mancato apporto di capitale da parte dei comuni soci corre l'obbligo di adottare urgenti iniziative alla luce dell'attuale grave situazione del servizio, come detto, pubblico ed essenziale, per evidenti motivi economici, sociali e per la salvaguardia della salute pubblica.Innanzitutto il presente disegno di legge fornisce indicazioni in ordine all'applicazione dell'articolo 1, comma 1 quinquies della legge n. 42 del 2010, che dispone:
"Decorso un anno dalla entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2011), sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 (Autorità d'ambito territoriale ottimale) e 201 (Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato D.Lgs. n. 152/2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla entrata in vigore della presente legge.".La disposizione è in linea con quanto indicato al comma 38 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) che contiene alcune norme in tema di servizio idrico integrato nell'ottica della gestione del servizio secondo criteri di efficienza e riduzione della spesa pubblica. Nello specifico il comma 38 recita come segue:
"Per le finalità di cui al comma 33, le Regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:
a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle Province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle Regioni o alle Province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;
b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.".Il comma 33 della legge n. 244 del 2007 infatti dispone:
"Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.".La finalità, in definitiva, è quindi il risparmio della spesa pubblica, e lo strumento è la soppressione di enti ritenuti inutili, in quanto "titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali".
Ciò premesso la Regione Sardegna, già con la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), individua un unico ambito territoriale ottimale per l'intera Isola, in linea con i principi stabiliti dalla nuova disposizione legislativa nazionale, ed anzi anticipandola.
Con la soppressione delle Autorità d'ambito, introdotta dalla legge n. 42 del 2010, si tratta di individuare un nuovo assetto organizzativo del servizio idrico integrato che contemperi le esigenze di risparmio, di rappresentatività degli enti locali (proprietari delle infrastrutture), di efficienza del servizio pubblico.
Il punto, in sostanza, è definire a chi verranno trasferite le competenze attuali dell'Autorità d'ambito e con quali modalità.
Vista la finalità di riduzione delle spese, ma anche di affermazione del principio di efficienza che ha portato il legislatore nazionale a prevedere la soppressione delle Autorità d'ambito, parrebbe illogico che la Regione Sardegna istituisca un nuovo organismo amministrativo in sostituzione di quello appena soppresso per lo svolgimento dei medesimi compiti.
Viceversa, lo spirito della nuova norma sarebbe pienamente rispettato ove i compiti oggi svolti dalla AATO venissero attribuiti ad altro organismo amministrativo già operativo.
Peraltro, nel caso della Sardegna, va rilevato che il ricorso all'ausilio delle province è impraticabile in quanto comporterebbe il frazionamento del territorio in più ambiti territoriali, ovvero una scelta contraria alle raccomandazioni ed ai parametri di accrescimento dell'efficienza suggerite dalle norme e dagli indirizzi nazionali.
Poiché l'ambito territoriale ottimale è definito coincidente con l'intero territorio regionale, sulla scorta anche di quanto dettato dalla legge n. 244 del 2007, appare congruente con lo spirito della riforma riferirsi ad una organizzazione che operi nella stessa scala territoriale.
In altre parole, il conseguimento degli obiettivi proposti dal legislatore nazionale può meglio perseguirsi integrando nella organizzazione regionale i compiti già affidati all'AATO.
In questo modo il ruolo di indirizzo e pianificazione già oggi ricoperto dalle strutture regionali verrebbe rafforzato da una più pregnante azione di controllo del sistema idrico.
Tale attività andrebbe svolta mediante l'estendimento dei compiti della direzione generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna (direzione generale della Presidenza della Regione) in cui già risiedono le competenze della Regione in materia di servizio idrico integrato (legge regionale n. 19 del 1996, articolo 12, lettera h).
Naturalmente le funzioni svolte dalla direzione generale in questione andranno opportunamente integrate e potenziate per far fronte fin da subito alle nuove e diverse incombenze e ciò si ritiene di poterlo conseguire innanzitutto assegnandole il personale oggi in servizio presso l'AATO e prevedendo la costituzione di un apposito Comitato d'ambito con funzioni sia consultive che deliberanti.
Al passaggio alla Regione del personale AATO assunto a tempo indeterminato nonché delle competenze amministrative oggi in capo all'AATO, il disegno di legge accompagna l'istituzione, operando in analogia a quanto accade per le tematiche di competenza dell'Autorità di bacino, di un organismo rappresentativo degli enti locali e della Regione affiancato da una segreteria tecnica operativa.
Tale comitato, in particolare, sarà presieduto da un Assessore designato dalla Giunta regionale tra quelli preposti agli Assessorati dei lavori pubblici, della difesa dell'ambiente, della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, tutti comunque facenti parte del Comitato d'ambito; il Comitato d'ambito è completato da tre sindaci o loro sostituti di comuni di differenti fasce di popolazione. La partecipazione a tale Comitato non prevede compensi per i componenti.
In questo modo il governo del servizio idrico integrato potrà essere svolto di concerto tra la Regione e gli enti locali, con un organo deliberativo più snello ed efficiente rispetto a quello attualmente previsto in seno alla AATO.
Accanto a tale riforma dell'organismo di controllo del servizio, si ritiene necessario anche avviare un processo di riorganizzazione della società di gestione, oggi partecipata anche dalla Regione con una quota del 14,57 per cento.
La società Abbanoa Spa attualmente ha una esposizione debitoria verso le banche molto elevata (anche in relazione alle richiamate problematiche di start up) e tale da ritenere indispensabile un'azione integrata di riorganizzazione e sostegno.
Per consentire la continuità del servizio appare pertanto necessario contribuire a consolidare i debiti a breve e medio termine di Abbanoa Spa in debiti a lungo termine in modo tale da dare respiro finanziario alla società e liberare risorse da destinare al riassetto gestionale e agli investimenti consentendo peraltro, a quelli già avviati, di produrre i benefici attesi. Inoltre, per consolidare la quota di partecipazione azionaria della Regione nel capitale sociale di Abbanoa Spa, si prevede di autorizzare la sottoscrizione di nuove azioni della società elevando la presenza della Regione nella compagine societaria che diventerebbe, in tal modo, quella del socio di maggioranza relativa.
La proposta di legge propone di conseguire l'obiettivo di cui sopra mediante la concessione di una garanzia nei confronti degli istituti di credito sotto forma di costituzione di uno specifico fondo presso la SFIRS, ma subordinando il perfezionamento di tale azione alla sostituzione dell'attuale governance societaria con un amministratore unico, nominato dal Comitato d'ambito, da individuarsi tra professionisti con elevate e specifiche esperienze e competenze nella gestione di società di servizi con esigenze di riorganizzazione ed incremento dell'efficienza, ed inoltre, alla approvazione del piano industriale della società.
Solo in questo modo si ritiene di poter salvaguardare la continuità del servizio ed al contempo avviare concretamente un processo di recupero di efficienza del sistema.
Peraltro la garanzia regionale dovrà coprire solo una parte dell'esposizione debitoria lasciando il rischio della parte restante in capo agli istituti di credito, i quali valuteranno, attraverso l'analisi del nuovo redigendo piano industriale, il merito creditizio della società, tenendo conto sia della situazione storica che, soprattutto, dei flussi finanziari nelle nuove riesaminate prospettive economiche.
Per congruenza con quanto disposto nel testo di legge e per un più puntuale controllo del sistema, il disegno di legge prevede anche un limitato incremento della quota azionaria di Abbanoa Spa in capo alla Regione.
Il disegno di legge è completato con un articolo relativo alla gestione liquidatoria dell'ESAF, avulso dal tema principale di cui si è detto, ma resosi necessario dalle esigenze finanziarie della prossima conclusione della gestione liquidatoria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del Servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale, in applicazione dell'articolo 4, comma 36, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), e dell'articolo 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), introdotto dall'articolo 1, comma 1 quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni).
Art. 2
Attribuzione delle funzioni in materia
di Servizio idrico integrato1. L'Autorità d'ambito istituita ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) è soppressa e cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Tutte le funzioni ed i compiti dell'Autorità d'ambito sono attribuiti all'Autorità del servizio idrico integrato della Sardegna, di seguito Autorità, di cui all'articolo 3.
3. L'Autorità, nello svolgimento delle proprie funzioni esercita, per conto della Regione e dei comuni, nell'ipotesi di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), anche il controllo analogo sul soggetto affidatario del servizio.
Art. 3
Costituzione, organi e funzioni dell'Autorità del servizio idrico integrato della Sardegna1. É istituita l'Autorità del servizio idrico integrato per l'unico ambito territoriale ottimale della Sardegna.
2. Sono organi dell'Autorità:
a) il Comitato d'ambito;
b) la Direzione generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna.3. Il Comitato d'ambito è così composto:
a) i tre Assessori regionali preposti agli Assessorati dei lavori pubblici, della difesa dell'ambiente e della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, uno dei quali designato presidente dalla Giunta regionale, e relativi sostituti;
b) tre rappresentanti dei sindaci dei comuni, eletti dal Consiglio delle autonomie locali entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e relativi sostituti, di cui:
1) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti;
2) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti;
3) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione con oltre 20.000 abitanti.4. Decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge senza che il Consiglio delle autonomie locali abbia provveduto alla nomina dei rappresentanti dei comuni nel Comitato d'ambito, il Presidente della Regione provvede in sostituzione del Consiglio delle autonomie locali.
5. Il Comitato d'ambito delibera validamente quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario del Comitato d'ambito sono svolte dal direttore dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna o, in caso di impedimento, dal dirigente del servizio preposto per materia.
6. Il Comitato d'ambito provvede alle funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1997 e, tra queste, in particolare:
a) approva il Piano d'ambito ed i suoi aggiornamenti, nel rispetto degli indirizzi di programmazione regionale;
b) predispone gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare di affidamento che regolano i rapporti con il gestore del servizio idrico integrato anche ai fini di assicurare il controllo analogo; in particolare, in sede di primo aggiornamento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione della convenzione di affidamento di cui alla deliberazione dell'Assemblea dell'ATO Sardegna n. 25 del 29 dicembre 2004;
c) procede alla scelta del gestore unico, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee";
d) approva e aggiorna annualmente il programma degli interventi e il piano economico-finanziario;
e) determina, modula e aggiorna le tariffe in relazione a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche ed integrazioni;
f) controlla la gestione del servizio idrico integrato al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell'ambito e del rispetto degli standard economici e tariffari stabiliti nella convenzione di gestione;
g) controlla, per conto della Regione e dei comuni, le attività del gestore, nell'ipotesi di affidamento ex articolo 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2000, in maniera analoga al controllo esercitato dall'Amministrazione nei confronti dei propri uffici;
h) approva i piani e programmi previsti dall'articolo 6, comma 4.7. I componenti del Comitato d'ambito vi partecipano senza alcun compenso, ma con diritto al rimborso delle spese vive secondo le disposizioni vigenti per gli assessori regionali.
8. La Direzione generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna, di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) e successive modifiche ed integrazioni, esercita le funzioni di segreteria tecnica del Comitato d'ambito.
Art. 4
Personale dell'Autorità d'ambito1. Il personale non dirigenziale in servizio presso l'Autorità d'ambito alla data di entrata in vigore della presente legge, già assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010, è inquadrato nel ruolo ordinario dell'Amministrazione regionale con riferimento alla posizione giuridica ricoperta presso l'ente di provenienza, con garanzia del trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento.
2. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 è assegnato alla Direzione generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna.
Art. 5
Liquidazione dell'Autorità d'ambito
della Sardegna1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio atto, nomina il liquidatore della Autorità d'ambito della Sardegna (AATO) istituita ai sensi della legge regionale n. 29 del 1997. Il liquidatore provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, alla redazione di un conto patrimoniale straordinario al fine di determinare, attraverso la rappresentazione contabile del complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza dell'AATO ed il relativo risultato finale differenziale, la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Lo stesso liquidatore propone la dismissione dei rapporti contrattuali e di ogni altro rapporto che non risulti funzionale alla prosecuzione da parte della Regione delle attività di cui alla presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla presentazione, la Giunta regionale approva il conto patrimoniale straordinario e dispone il trasferimento alla Regione del patrimonio residuo dell'Autorità d'ambito. Al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Regione entro i successivi trenta giorni.
3. La Regione subentra in tutti i residuali rapporti attivi e passivi dell'Autorità di ambito.
Art. 6
Attività di sostegno al processo di riforma del Servizio idrico integrato1. Al fine di salvaguardare e consolidare la quota di partecipazione azionaria della Regione nel capitale sociale di Abbanoa Spa, gestore unico del Servizio idrico integrato, di seguito gestore, è autorizzata la spesa di euro 14.000.000 da destinare alla capitalizzazione, da parte della Regione, della sopraddetta società.
2. A garanzia delle azioni a sostegno del nuovo Piano industriale del gestore, quali il consolidamento dei debiti del gestore in essere alla data del 30 giugno 2010, volte ad assicurare la continuità del servizio pubblico di interesse generale ed al riequilibrio, nel breve periodo, del ciclo economico e finanziario della gestione, è autorizzata la spesa complessiva di euro 50.000.000, a gravare sull'esercizio 2010, per la costituzione di uno specifico fondo di garanzia presso la SFIRS.
3. Le garanzie nelle forme concesse attraverso il fondo sono coperte esclusivamente dalle disponibilità finanziarie del fondo stesso, senza alcuna possibilità di concessione di ulteriori garanzie da parte della Regione. La durata delle garanzie non può essere superiore al periodo di ammortamento del debito consolidato. L'importo garantito è periodicamente ridotto proporzionalmente all'ammontare del debito.
4. Il perfezionamento delle iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3 è subordinato:
a) all'approvazione da parte dell'assemblea del gestore delle necessarie modifiche allo statuto tese a:
1) escludere la possibilità che il gestore possa essere amministrato da un consiglio di amministrazione;
2) prevedere di affidare le competenze gestorie esclusivamente ad un amministratore unico;
3) prevedere che la nomina dell'amministratore unico avvenga su designazione dell'Autorità del servizio idrico integrato;
4) qualificare i quorum deliberativi dell'assemblea del gestore, sia ordinaria che straordinaria, al fine di rendere determinante il voto del socio Regione autonoma della Sardegna nelle materie indicate dall'Autorità del servizio idrico integrato;
5) apportare tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità del servizio idrico integrato per poter esercitare sul gestore, per conto della Regione e dei comuni, un controllo di tipo analogo così come previsto dall'articolo 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2000;
b) all'approvazione, da parte dell'Autorità del servizio idrico integrato del Programma di riassetto organizzativo, contabile ed amministrativo della società, predisposto dall'amministratore unico di cui alla lettera a);
c) all'approvazione, da parte dell'Autorità del servizio idrico integrato, del Piano industriale di cui al comma 2.
Art. 7
Modifiche e abrogazioni1. Negli articoli 7, 14 e 15 della legge regionale n. 29 del 1997, come modificata dalla legge regionale 7 maggio 1999, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 "Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36") sono apportate le seguenti modifiche: le parole "Autorità d'ambito" sono sostituite da "Autorità del servizio idrico integrato".
2. Gli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 19 della legge regionale n. 29 del 1997, come modificata dalla legge regionale n. 15 del 1999, sono abrogati.
3. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 21, comma 7, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);
b) articolo 13, comma 3, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007);
c) articolo 4, comma 16, della legge regionale n. 1 del 2009;
d) articolo 7, comma 12, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).4. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con la presente legge.
Art. 8
ESAF in liquidazione1. Per far fronte alle esigenze finanziarie connesse alla gestione liquidatoria dell'Ente sardo acquedotti e fognature è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000.
Art. 9
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 66.010.000 per l'anno 2010. Alla relativa spesa si fa fronte:
a) quanto ad euro 14.000.000 a valere sulle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008); a tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a variare i relativi impegni contabili a suo tempo intrapresi;
b) quanto a euro 12.000.000 mediante utilizzo di quota parte delle risorse previste per l'anno 2010 dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010) con contestuale differimento all'anno 2014 della medesima quota;
c) quanto a euro 20.000.000 mediante utilizzo di quota parte delle risorse previste per l'anno 2010 dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2009, con contestuale differimento all'anno 2011 della medesima quota, per essere utilizzata a conclusione dell'intervento relativo all'anno 2010;
d) quanto a euro 10.000.000 mediante utilizzo di quota parte delle risorse previste per l'anno 2010 dall'articolo 1, comma 27, della legge regionale n. 5 del 2009;
e) quanto a euro 3.000.000 mediante riduzione, nelle more del rinnovo triennale del piano degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), della quota spettante, per l'anno 2010, a favore delle unioni dei comuni (UPB S01.06.001);
f) quanto ad euro 7.000.000 mediante utilizzo di quota parte degli stanziamenti iscritti in conto delle UPB S08.01.004 per euro 2.710.000 e S08.02.002 per euro 4.300.000.2. Nel bilancio di previsione per l'anno 2010 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S01.03.010
Interventi da realizzarsi mediante strumenti di programmazione negoziata e PIA
2010 euro 12.000.000
UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente
2010 euro 13.000.000
UPB S06.06.006
Credito di imposta per le imprese
2010 euro 20.000.000
UPB S08.01.004
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
2010 euro 2.700.000
UPB S08.02.002
Altre partite generali che si compensano nell'entrata
2010 euro 4.300.000
in aumento
UPB S04.03.011
Servizio idrografico
2010 euro 50.000.000
UPB S07.07.002
Finanziamenti a favore degli enti strumentali competenti in materia di risorse idriche e per il servizio idrico integrato - Parte corrente
2010 euro 2.010.000