CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 182

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti,
LORETTU

il 23 luglio 2010

Sistema aeroportuale isolano

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge regionale mira, anche sulla base dei contenuti della legge regionale 13 aprile 2010, n. 10, recante "Misure per il trasporto aereo", a disciplinare l'attività programmatoria in materia di trasporto aereo che è, come è noto, fino ad oggi riconducibile ai soli documenti generali di programmazione regionale, ovvero alle singole azioni intraprese dalle relative società di gestione degli scali aeroportuali isolani.

La normativa in argomento intende, pertanto, rafforzare, laddove già esistenti, ovvero introdurre, laddove carenti, specifiche azioni di processo nell'ambito della programmazione e promozione delle politiche sul trasporto aereo definendo, al contempo, una nuova dimensione dello stesso che veda la Regione Sardegna operare quale qualificato interlocutore "centrale" e comune alle diverse realtà aeroportuali isolane.

Il disegno di legge si compone di 6 articoli così di seguito strutturati.

L'articolo 1 sancisce una visione sistemica degli scali aeroportuali isolani. Nasce così il Sistema aeroportuale isolano. Al fine, poi, di rafforzare la coesione sociale e territoriale delle comunità di riferimento sulle quali insistono i relativi scali e contestualmente valorizzare la condizione di insularità dell'intero territorio regionale, il Sistema è individuato quale servizio di interesse economico generale ai sensi degli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali.

L'articolo 2 dà voce al Sistema attraverso la costituzione del Comitato di gestione del sistema aeroportuale isolano. Al Comitato compete, in via preventiva, il coordinamento dell'offerta di servizi di trasporto aereo anche attraverso la definizione degli indirizzi ed obiettivi generali che le società di gestione aeroportuale isolane perseguono nello svolgimento della propria attività.

A consuntivo, invece, lo stesso elabora un idoneo rapporto annuale in ordine allo stato di attuazione dei programmi di sviluppo perseguiti dalle società di gestione aeroportuale isolane con particolare riguardo ai flussi di mobilità intercorsi da e per la Sardegna ed alle potenziali ricadute economiche sul territorio.

Il comma 4 individua i soggetti componenti il Comitato nonché criteri e modalità di funzionamento.

Gli articoli 3 e 4, individuano appositi piani triennali di investimento finalizzati, rispettivamente:
a) ad ammodernare e potenziare le infrastrutture, sovrastrutture ed attrezzature dei relativi aeroporti isolani;
b) al miglioramento della viabilità ed accessibilità da e per gli aeroporti.

I piani, da presentarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, sono predisposti dalle relative società di gestione aeroportuale per quanto attiene alle attività di cui alla lettera a) e direttamente dagli enti locali (comuni e province) nel cui ambito territoriale hanno sede gli aeroporti isolani per le attività di cui alla lettera b).

L'articolo 5 sancisce una prima attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" sulla base del quale "alla Regione Sardegna sono trasferite (...) le funzioni relative alla continuità territoriale.".

Funzioni queste ultime, come è noto, già regolamentate con l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e successive integrazioni e modificazioni.

In particolare si è reso necessario adeguare le competenze della Regione Sardegna in materia di continuità territoriale alla luce del citato comma 837 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Il comma 1 individua nel Presidente della Regione il soggetto deputato ad indire e presiedere la Conferenza di servizi di cui all'articolo 36, comma 2, della citata legge n. 144 del 1999.

Il comma 2 individua, altresì, quei contenuti cosiddetti "obbligatori" dell'onere di servizio pubblico oggetto di definizione con la Conferenza di servizi.

Il comma 3 ribadisce la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla adozione del decreto di imposizione dell'onere di servizio pubblico sulla base degli esiti della Conferenza di servizi.

Il comma 4 stabilisce ulteriori compiti ascrivibili alla Regione Sardegna qualora nessun vettore aereo assuma l'onere di servizio pubblico imposto con relativo decreto ministeriale.

Infine l'articolo 6 prevede idonea copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa previste dal comma 3 dell'articolo 3 del presente disegno di legge.

Si specifica che detta copertura avviene in pareggio di bilancio attraverso riduzioni in diminuzione di precedenti autorizzazioni di spesa nonché attraverso rimodulazioni in diminuzione di stanziamenti di risorse già approvati con la vigente legge di bilancio annuale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Qualificazione del Sistema
aeroportuale isolano

1. La Regione persegue lo sviluppo armonico degli aeroporti isolani quale condizione necessaria per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale delle comunità di riferimento e la valorizzazione della condizione di insularità dell'intero territorio regionale.

2. A tal fine è costituito il Sistema aeroportuale isolano quale servizio di interesse economico generale ai sensi degli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali.

3. Il Sistema aeroportuale di cui al comma 2 è composto dagli aeroporti regionali di categoria C (grandi aeroporti) e D (piccoli aeroporti) ed esteso agli eliporti regionali eroganti servizi pubblici di trasporto.

 

Art. 2
Promozione di politiche
sul trasporto aereo

1. Per il coordinamento e la promozione delle politiche in materia di trasporto aereo nonché di sviluppo ed integrazione degli aeroporti di cui all'articolo 1, è costituito, presso l'Assessorato regionale dei trasporti, un Comitato di gestione del sistema aeroportuale isolano.

2. In particolare compete al Comitato:
a) coordinare l'offerta di servizi di trasporto aereo al fine di soddisfare i bisogni di mobilità dei cittadini nonché promuovere specifiche politiche di sviluppo verso il mercato domestico ed internazionale;
b) definire gli indirizzi e gli obiettivi generali che le società di gestione aeroportuale isolane perseguono nello svolgimento della propria attività;
c) promuovere, attraverso adeguate politiche di infrastrutturazione, l'integrazione del servizio aereo con le differenti modalità di trasporto favorendo l'accessibilità da e per gli aeroporti;
d) predisporre il rapporto annuale in ordine allo stato di attuazione dei programmi di sviluppo perseguiti dalle società di gestione aeroportuale isolane con particolare riguardo ai flussi di mobilità intercorsi da e per la Sardegna ed alle potenziali ricadute economiche sul territorio.

3. Il rapporto annuale di cui al comma 2 è trasmesso alla competente Commissione consiliare per l'espressione del parere di merito ed approvato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto dall'Assessore regionale in materia di trasporti, che lo presiede, e dai presidenti delle società di gestione aeroportuale isolane o da un loro delegato, è integrato, in relazione ai temi in trattazione, dagli Assessorati regionali competenti per materia. Con decreto dell'Assessore regionale in materia di trasporti sono definiti i relativi criteri e modalità di funzionamento.

 

Art. 3
Infrastrutturazione degli aeroporti isolani

1. Le società di gestione aeroportuale presentano, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'Assessore regionale dei trasporti, per l'esame ai sensi degli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, i piani triennali di investimento finalizzati ad ammodernare e potenziare le infrastrutture, sovrastrutture ed attrezzature dei relativi aeroporti isolani.

2. I piani triennali di cui al comma 1 sono sottoposti al preventivo parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, nonché approvati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2010 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

 

Art. 4
Accessibilità aeroporti isolani

1. Gli enti locali nel cui ambito territoriale hanno sede gli aeroporti e gli eliporti di cui all'articolo 1, comma 3, presentano, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'Assessore regionale dei trasporti e all'Assessore regionale dei lavori pubblici, i piani triennali di investimento finalizzati al miglioramento della viabilità ed accessibilità da e per gli aeroporti.

2. I piani triennali di cui al comma 1 sono sottoposti al preventivo parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, nonché approvati con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti.

 

Art. 5
Continuità territoriale aerea

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Presidente della Regione indice e presiede la Conferenza di servizi di cui all'articolo 36, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e successive modifiche e integrazioni.

2. La Conferenza di servizi, di cui al comma 1, definisce i contenuti dell'onere di servizio pubblico sulle rotte da e per la Sardegna, indicando in particolare:
a) le tipologie, i livelli tariffari e le relative modalità di vendita;
b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
c) il numero e gli orari dei voli;
d) le tipologie di aeromobili;
e) la capacità di offerta;
f) le sanzioni per disservizi ed inadempienze.

3. Gli esiti della Conferenza di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'adozione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera a) della legge, n. 144 del 1999, del decreto di imposizione dell'onere di servizio pubblico e per le conseguenti comunicazioni ed informazioni alla Commissione europea.

4. Qualora nessun vettore aereo assuma l'onere di servizio pubblico di cui al comma 3, la Regione provvede a:
a) indire una gara d'appalto di rilevanza comunitaria per l'assegnazione dei servizi onerati, nei termini e con i contenuti definiti dal decreto ministeriale di imposizione dell'onere di servizio pubblico e nel rispetto del regolamento CE n. 1008/2008 del Parlamento e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, curandone la predisposizione degli atti necessari e la relativa aggiudicazione;
b) sottoscrivere e gestire le convenzioni con i vettori assegnatari delle rotte onerate;
c) corrispondere ai vettori le somme pattuite quale controprestazione economica per il servizio effettuato ed applicare le penali ivi previste.

 

Art. 6
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 5.000.000 per l'anno 2010 ed in euro 8.000.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 e fanno carico all'UPB S07.06.002 del bilancio della Regione per l'anno 2010 ed alla corrispondente UPB dei bilanci per gli anni successivi.

2. Agli stessi oneri si fa fronte:
a) per l'anno 2010, quanto ad euro 1.000.000, mediante utilizzo di quota parte delle risorse già autorizzate dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e quanto ad euro 4.000.000 mediante utilizzo delle risorse già disponibili in conto competenza dell'UPB S07.06.002;
b) per ciascuno degli anni 2011 e 2012 quanto ad euro 2.000.000 mediante utilizzo delle risorse già autorizzate per gli stessi anni dall'articolo 7, comma 13, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
c) per l'anno 2012, quanto ad euro 2.000.000 mediante utilizzo delle risorse già autorizzate per lo stesso anno dall'articolo 7, comma 14, della legge regionale n. 3 del 2009;
d) quanto ad euro 6.000.000 per l'anno 2011, ad euro 4.000.000 per l'anno 2012 e ad euro 8.000.000 per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte in conto dell'UPB S07.06.001.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2010 e per gli anni 2011-2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

STRATEGIA 07
UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2010 euro ---
2011 euro 8.000.000
2012 euro 8.000.000
2013 euro 8.000.000

in aumento

STRATEGIA 07
UPB S07.06.002
Investimenti nel settore dei trasporti
2010 euro ---
2011 euro 8.000.000
2012 euro 8.000.000
2013 euro 8.000.000