CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 177/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale,
LIORIil 6 luglio 2010
Istituzione del servizio di elisoccorso regionale
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Attualmente nella Regione Sardegna il servizio di elisoccorso viene svolto dal Dipartimento regionale dei vigili del fuoco attraverso una convenzione stipulata con l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale che prevede l'utilizzo di un unico elicottero di stanza presso la base di Alghero-Fertilia. Tale soluzione logistica non consente la tempestività degli interventi in tutte le località dell'Isola e il mezzo è inoltre utilizzato non solo per gli interventi sanitari, ma anche per lo svolgimento dei compiti istituzionali propri dei vigili del fuoco.
Si deve inoltre considerare che il notevole aumento della popolazione presente sul territorio regionale durante la stagione estiva a causa del flusso turistico determina un incremento consistente dell'utenza del sistema sanitario regionale e conseguentemente la necessità di potenziare il servizio di elisoccorso.
L'attività di elisoccorso viene esercitata con un equipaggio composto da personale aeronautico (pilota, tecnico elicotterista) dipendente dal proprietario del mezzo, personale medico (medico, infermiere) dipendente dal Servizio sanitario regionale, soccorritore del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) e consiste in:
- interventi di soccorso sanitario direttamente sul luogo dell'evento con raggiungimento del paziente e suo recupero (HEMS - Helicopter emergency medical service - servizio medico d'emergenza con elicottero);
- interventi di immediata assistenza a persone minacciate da pericolo o da un ambiente ostile (HSAR - Helicopter search and rescue - servizio di ricerca e salvataggio);
- interventi con utilizzo di superfici idonee per l'imbarco e lo sbarco del paziente (AA - air ambulance - eliambulanza).Attraverso l'elisoccorso è possibile garantire una rapida assistenza sanitaria anche nelle località isolate o difficilmente raggiungibili e assicurare una veloce ospedalizzazione del paziente nella struttura più idonea; a tal fine la proposta normativa prevede:
- all'articolo 1: l'istituzione del servizio di elisoccorso regionale;
- all'articolo 2:
a) al comma 1: la definizione del servizio con la descrizione degli interventi da garantire (HEMS - Helicopter emergency medical service - servizio medico d'emergenza con elicottero); (HSAR - Helicopter search and rescue - servizio di ricerca e salvataggio); (AA - air ambulance - eliambulanza);
b) al comma 2: l'individuazione dell'area di operatività del servizio coincidente con l'intero territorio regionale e la conseguente previsione di un numero minimo di due elibasi per assicurare la tempestività degli interventi in ogni località; la possibilità di individuare ulteriori elibasi;
c) al comma 3: il periodo di attività del servizio e il numero minimo dei mezzi necessari;
d) al comma 4: la modalità di affidamento del servizio attraverso le procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modifiche ed integrazioni;
e) al comma 5: l'eventualità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici per garantire il servizio nelle more delle procedure di affidamento;
- all'articolo 3: la previsione di spesa annuale per l'attivazione e gestione del servizio pari a euro 5.714.286;
- agli articoli 4, 5 e 6: la copertura finanziaria per la stipula delle eventuali convenzioni con i soggetti pubblici, per l'attivazione e gestione del servizio per un periodo di sette anni e l'entrata in vigore della legge.***************
RELAZIONE DELLA SETTIMA COMMISSIONE PERMANENTE SANITÀ - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA - IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.
composta dai consiglieri
CONTU Felice, Presidente - ESPA, Vice presidente - PETRINI, Segretario - MARIANI, Segretario - CAPELLI - CARIA - FLORIS Rosanna - GALLUS - LAI - LOCCI, relatore - MELONI Francesco - MELONI Valerio - RODIN
pervenuta l'11 febbraio 2011
La Settima Commissione, nella seduta del 3 febbraio 2011, ha approvato all'unanimità il presente disegno di legge recante norme concernenti l'istituzione del servizio di elisoccorso regionale.
L'elisoccorso è un'attività di soccorso sanitario effettuata mediante l'impiego di elicotteri, il cui obiettivo primario è quello di garantire un'assistenza sanitaria, con tempi d'intervento molto rapidi, anche nelle località isolate e remote al fine di permettere una veloce ospedalizzazione nella struttura più idonea, anche se distante dal luogo dell'evento. In Italia i servizi di elisoccorso sono organizzati su base regionale o provinciale e sono inseriti nel contesto del Servizio 118 - Emergenza sanitaria.
Il presente disegno di legge intende colmare un vuoto normativo della Regione autonoma della Sardegna per quanto riguarda il soccorso sanitario mediante l'impiego di elicotteri. Da diversi anni, infatti, esiste un servizio di elisoccorso svolto mediante una convenzione stipulata tra il Dipartimento regionale dei vigili del fuoco e l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Sardegna, che prevede l'utilizzo di un unico elicottero per tutta la Regione, di stanza presso l'aeroporto di Alghero-Fertilia. La convenzione, inoltre, prevede un utilizzo solo stagionale, e quindi non continuativo per tutto l'anno, senza che sia assicurata la disponibilità esclusiva dell'uso del mezzo, impiegato, infatti, anche per le altre attività istituzionali dei vigili del fuoco.
È evidente che tale situazione ha sempre comportato grossi problemi, soprattutto nell'evenienza di più emergenze sanitarie contemporanee nell'Isola, ciò specie alla luce del fatto che lo standard indicato dalle linee guida nazionali del febbraio 2005, richiamate nel presente disegno di legge, prevede un tempo di arrivo massimo nel luogo dell'urgenza di 20 minuti.
Il presente disegno di legge si propone di ovviare a tutto ciò e per questo prevede lo stanziamento di risorse tali da permettere la presenza di almeno due elicotteri su tutto il territorio regionale con le relative elibasi. Questo favorirà una migliore integrazione della rete di emergenza del 118 con la rete ospedaliera presente su tutto il territorio regionale e risolverà un problema che è presente tutto l'anno, ma che si acuisce durante il periodo estivo per il notevole incremento della popolazione legata ai flussi turistici.
Nel corso dell'istruttoria, la Commissione, dopo aver sentito l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e i funzionari dell'Assessorato, ha completato l'esame degli articoli nella seduta del 13 luglio 2010, apportando al testo alcune non sostanziali modifiche e sospendendo la votazione finale in attesa del parere finanziario.
In quest'ultimo, tuttavia, sono state evidenziate alcune criticità, alle quali la Settima Commissione, nella seduta del 16 novembre 2010, ha ovviato adeguando il disegno di legge alle osservazioni formulate; contestualmente la Commissione ha ritenuto di approvare alcuni emendamenti volti a semplificare il testo.
Nella seduta del 3 febbraio 2011, infine, aderendo al parere reso, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del Regolamento, si è adeguata la norma finanziaria alla luce delle modifiche introdotte dal bilancio 2011.
Il disegno di legge è composto di 3 articoli:
L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge rinviando al merito con quanto indicato dalle "Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elisoccorso" del 3 febbraio 2005.
L'articolo 2 contiene la norma finanziaria, prevedendo per l'attuazione della legge una copertura dal 2011 fino al 2017.
L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.
La Commissione, stante la delicatezza e l'importanza della materia trattata, ne raccomanda la rapida approvazione da parte del Consiglio.
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La Commissione Bilancio, nella seduta del 27 gennaio 2011, ha espresso il parere sugli aspetti finanziari del provvedimento, suggerendo di provvedere alla copertura finanziaria con l'utilizzo della voce 2) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011.
La Commissione ha nominato relatore in Aula, a' termini dell'articolo 45, comma 2 del Regolamento, il Presidente.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Istituzione del servizio1. È istituito il servizio di elisoccorso regionale.
Art. 1
Istituzione del servizio1. Il servizio di elisoccorso regionale è istituito in forma continuativa e opera in conformità alle "Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elisoccorso" previste nell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 3 febbraio 2005.
Art. 2
Definizione, finalità e durata del servizio1. Il servizio di elisoccorso garantisce:
a) interventi di soccorso sanitario direttamente sul luogo dell'evento con il raggiungimento del paziente e il suo recupero (HEMS - Helicopter emergency medical service - servizio medico d'emergenza con elicottero);
b) interventi di immediata assistenza a persone minacciate da pericolo o da un ambiente ostile (HSAR - Helicopter search and rescue - servizio di ricerca e salvataggio);
c) interventi con utilizzo di superfici idonee per l'imbarco e lo sbarco del paziente (AA - air ambulance - eliambulanza).2. L'attivazione del servizio di elisoccorso regionale prevede come zona operativa di competenza l'intero territorio della Regione. La copertura del territorio, nel rispetto dei tempi di intervento massimi previsti dalle disposizioni vigenti, è assicurata mediante l'utilizzo, previa individuazione con successivo provvedimento, di due elibasi. È comunque fatta salva la previsione di ulteriori basi aggiuntive.
3. Il servizio è garantito durante tutto l'arco dell'anno con la disponibilità minima di due elicotteri.
4. L'attivazione e la gestione del servizio avvengono mediante affidamento a privati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modifiche ed integrazioni.
5. Nelle more della conclusione della procedura di gara ai sensi del comma 4, salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio di elisoccorso è garantito attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con soggetti pubblici in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività.
Art. 2
Definizione, finalità e durata del servizio
(soppresso)Art. 3
Spesa annuale per l'attivazione e gestione del servizio1. Per l'attivazione e la gestione del servizio di elisoccorso regionale è autorizzata la spesa annua di euro 5.714.286.
Art. 3
Spesa annuale per l'attivazione e gestione del servizio
(soppresso)Art. 4
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 5, fanno carico all'UPB S05.01.004, cap. SC05.0084 conto residui del bilancio della Regione per l'anno 2010.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 per gli anni 2011-2017 sono valutati in euro 40.000.000 (UPB S05.01.004, cap. SC05.0084).
Art. 4
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in euro 6.500.000 per l'anno 2011 e in euro 5.700.000 per gli anni dal 2012 al 2017.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti modifiche:
in aumento
UPB S05.01.004
Spese finalizzate al miglioramento ed al controllo del servizio sanitario
2011 euro 6.500.000
2012 euro 5.700.000
2013 euro 5.700.000
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2011 euro 6.500.000
2012 euro 5.700.000
2013 euro 5.700.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011.3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S05.01.004 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 5
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Art. 5
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).