CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 166/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
LA SPISA,
di concerto con l'Assessore regionale dei lavori pubblici,
CARTA

il 21 aprile 2010

Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge si rende necessario al fine di garantire il proseguo delle operazioni di chiusura relative alla gestione liquidatoria dell'ESAF. Per tale finalità si ritiene indispensabile autorizzare un ulteriore periodo di proroga pari a ventiquattro mesi; fino a tale periodo sono, altresì, prorogati i rapporti di collaborazione previsti dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale n. 3 del 2008. Alle relative spese si fa fronte on le risorse già presenti nel bilancio 2010 in conto dell'UPB S07.07.003.

Il secondo comma dell'articolo 1 prevede la possibilità, al termine della gestione liquidatoria, di far partecipare il personale precario assunto con selezione pubblica (trattasi di 9 unità di funzionari ed impiegati di diverso livello e funzioni con contratti a termine) alle procedure di stabilizzazione ex articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007 e successive modifiche e integrazioni.

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

FLORIS Mario, Presidente; AGUS, Vice Presidente; STERI, Segretario; GRECO, Segretario e relatore - CAMPUS - COSSA - PITEA - PITTALIS - SANNA Gian Valerio - SORU - TOCCO

pervenuta il 1° giugno 2010

La Prima Commissione, nella seduta del 20 maggio 2010, ha approvato con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza, acquisito il parere finanziario, il disegno di legge n. 166/A relativo alla proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF.

Il disegno di legge si è reso necessario al fine di garantire la prosecuzione delle operazioni di chiusura relative alla gestione liquidatoria dell'ESAF.

La Commissione, a seguito dell'audizione dell'Assessore competente, preso atto che la definizione delle diverse procedure ancora in corso è subordinata al rispetto di tempi tecnici, e preso atto altresì dell'obiettiva complessità dell'intera attività della gestione liquidatoria, ha ritenuto necessaria la proroga della medesima.

Nel contempo la Commissione ha evidenziato l'opportunità di individuare eventuali alternative che consentano di definire in modo adeguato ed efficace, anche da un punto di vista economico, le procedure che dovessero risultare pendenti, sottolineando altresì l'esigenza di procedere nel più breve tempo possibile alla conclusione della gestione liquidatoria al fine di evitare ulteriori proroghe.

Per le suindicate ragioni la Commissione ha ritenuto opportuno limitare a dodici anziché a ventiquattro mesi, come prevedeva il disegno di legge originario, la proroga della gestione liquidatoria nonché la proroga della durata dei rapporti di collaborazione coordinata stipulati per le esigenze di funzionamento della gestione stessa, precisando altresì il carattere derogatorio di tale proroga rispetto al limite percentuale previsto nell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3.

La Commissione inoltre, a modifica di quanto previsto nel testo del proponente, ha stabilito di stralciare la disposizione prevista al comma 2 dell'articolo 1 che prevedeva, al termine della gestione liquidatoria, l'inserimento del personale precario assunto con selezione pubblica per le esigenze della gestione nei procedimenti di stabilizzazione ex articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, rinviando la valutazione in ordine all'opportunità di tale partecipazione all'esame del disegno di legge n. 71/A (Norme in materia di organizzazione e personale) da parte dell'Aula, sia per una considerazione di insieme con situazioni analoghe, sia per un miglior coordinamento con la normativa più generale che sarà eventualmente adottata.

Ciò premesso, l'articolo 1, al comma 1, stabilisce che il termine fissato dalla legge regionale n. 7 del 2005, all'articolo 5, comma 2, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che la durata dei rapporti di collaborazione coordinata di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2008, può essere prorogata fino alla scadenza del termine previsto per la conclusione della gestione liquidatoria anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2009, sussistendone i requisiti di legge.

Il comma 3 dell'articolo 1 autorizza, per l'anno 2010, la spesa di euro 4.000.000 per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Ente.

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

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La Commissione Bilancio, nella seduta del 20 maggio 2010, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento ed ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF

1. Il termine fissato dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), per la conclusione delle operazioni di liquidazione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF), già prorogato dell'articolo 9, comma 8, della legge 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è ulteriormente prorogato di ventiquattro mesi; fino a tale termine è prorogata anche la facoltà prevista dall'articolo 9, comma 9 della legge n. 3 del 2008. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Ente è autorizzata, a valere sull'UPB S07.07.003, la spesa di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. Il personale assunto mediante selezione pubblica per le esigenze della gestione liquidatoria dell'Ente di cui al comma 1 è ammesso, al termine della gestione, ai procedimenti di stabilizzazione di cui all'articolo 36, della legge regionale 28 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 1
Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF

1. Il termine fissato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), per la conclusione delle operazioni di liquidazione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF), già prorogato dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è ulteriormente prorogato di dodici mesi.

2. La durata dei rapporti di collaborazione coordinata di cui all'articolo 9, comma 9 della legge regionale n. 3 del 2008, può essere prorogata fino alla scadenza del termine previsto dalla presente legge per la conclusione della gestione liquidatoria, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), e sempre che sussistano i requisiti di legge.

3. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Ente è autorizzata, a valere sull'UPB S07.07.003, la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2010. Alla determinazione degli eventuali oneri per l'anno 2011 si provvede con la legge finanziaria.

 

 

Art. 1 bis
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.