CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 164
presentato dalla Giunta regionale,
CAPPELLACCIil 15 aprile 2010
Agevolazioni ai magistrati assegnati a sedi disagiate della Sardegna
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Come è noto per le ricorrenti e allarmanti notizie riportate dai mezzi di informazione, alcuni uffici giudiziari che hanno sede in particolari zone della Sardegna, che per posizione geografica e carenze infrastrutturali possono definirsi disagiate, incontrano difficoltà a ricoprire gli organici.
I problemi di natura socio-economica presenti in tali aree, uniti alla situazione di incompletezza degli organici dei magistrati, si riflettono negativamente sul pacifico e ordinato svolgimento della vita delle comunità, ostacolandone lo sviluppo e le conseguenti ricadute occupazionali.
È quindi primario interesse della Regione contribuire a rimuovere ogni ostacolo che si frappone al funzionamento degli organi giudiziari.
L'intervento dell'istituzione regionale deve principalmente consistere in una costante e decisa azione politica a favore dei competenti organi dello Stato presenti nell'Isola.
Quando possibile, peraltro, non può escludersi un interessamento diretto che tenda a rendere più accettabili, anche dal punto di vista economico, le condizioni di permanenza dei magistrati, specialmente di quelli più giovani che normalmente esercitano funzioni inquirenti, nelle sedi meno richieste per le oggettive, difficili situazioni ambientali.
In quest'ultimo ambito si ipotizza un intervento finanziario della Regione per alleggerire il costo degli alloggi dei sostituti procuratori che accettassero volontariamente di ricoprire i posti vacanti nelle procure aventi sede nelle zone disagiate delle quali si parla.
È stato pertanto predisposto un disegno di legge che contiene, appunto, l'autorizzazione alla Giunta regionale a disporre la concessione di siffatte agevolazioni, avvalendosi di fondi del bilancio che, al momento, si possono quantificare in euro 65.000.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Concessione di contributi1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari per alleggerire il costo degli alloggi dei sostituti procuratori che vengano assegnati, a seguito di candidatura volontaria, alle procure della Repubblica aventi sede in zone della Sardegna ritenute disagiate.
2. La Giunta regionale individua preventivamente le località da ritenersi disagiate ai fini della presente legge e stabilisce i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.
Art. 2
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 65.000 annui e fanno carico all'UPB S01.03.009 del bilancio della Regione per l'anno 2010 e per gli anni 2010-2013 e all'UPB corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2010 e per gli anni 2010-2013 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
STRATEGIA 01
UPB S01.03.002
Promozione e pubblicità istituzionale
2010 euro 65.000
2011 euro 65.000
2012 euro 65.000
2013 euro 65.000in aumento
STRATEGIA 01
UPB S01.03.009
Altre spese istituzionali
2010 euro 65.000
2011 euro 65.000
2012 euro 65.000
2013 euro 65.000