CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 162
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione,
CAPPELLACCIil 15 aprile 2010
Costituzione della Società Sardegna Energia Spa
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La disciplina specifica delle fonti rinnovabili di energia è contenuta nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, attuativo della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e recepita, per quanto concerne il procedimento autorizzatorio, nell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2009.
La normativa proposta scaturisce dalla necessità di dotare la Regione di uno strumento operativo che, in attuazione dei piani e degli indirizzi di politica energetica regionale, consenta da un lato di sviluppare azioni ed interventi idonei a promuovere e aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dall'altro a garantire uno sviluppo armonico del territorio, nel rispetto sia delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, ma anche del paesaggio e del patrimonio storico, artistico ed archeologico.
Allo scopo la proposta del disegno di legge in argomento prevede la costituzione di una società di capitali, a partecipazione interamente pubblica, che operi nel settore dell'energia ed in particolare di quella prodotta da fonti rinnovabili, da denominare Sardegna Energia Spa.
La proposta normativa prevede:
- all'articolo 1: la costituzione di una società da denominare Sardegna Energia Spa (SSE), a partecipazione interamente pubblica;
- all'articolo 2:
a) comma 1 - l'oggetto sociale della società che è quello di definire ed attuare, in conformità dei piani, programmi e indirizzi della Regione in materia energetica e con oneri a carico della stessa, azioni finalizzate ad ottimizzare la gestione della domanda e dell'offerta di energia, la promozione del risparmio e dell'efficienza energetica e a favorire un miglior utilizzo delle risorse energetiche locali, convenzionali e rinnovabili, operando altresì nei mercati dell'energia elettrica e del gas;
b) comma 2 - la possibilità per la società di promuovere la costituzione di altre società controllate oppure di acquisire partecipazioni in altre società a capitale interamente pubblico;
c) comma 3 - l'attribuzione alla società, per delega della Regione, dell'attuazione delle politiche energetiche regionali ed il monitoraggio degli accordi e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003;
- all'articolo 3:
a) comma 1 - il capitale sociale della società è detenuto interamente dalla Regione quale unico azionista, ovvero anche da altri enti pubblici, e quello iniziale è fissato in euro 120.000;
b) comma 2 - il trasferimento alla società, con deliberazione della Giunta regionale, di risorse energetiche da destinare al consumo pubblico e risorse economiche per il finanziamento di programmi di risparmio energetico;
- all'articolo 4, comma 1, la competenza della Giunta regionale ad adottare i provvedimenti necessari per la costituzione formale della Società e l'avvio operativo delle relative attività;
- agli articoli 5 e 6, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Società Sardegna Energia SpA1. La Regione, al fine di promuovere la produzione di energia elettrica e garantirne un utilizzo regolamentato nel rispetto della sostenibilità ambientale, del paesaggio e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, promuove la costituzione di una società di capitali, a partecipazione interamente pubblica, da denominarsi Società Sardegna Energia Spa (SSE).
Art. 2
Oggetto sociale della società1. La società ha lo scopo di definire ed attuare, in conformità dei piani, programmi e indirizzi della Regione in materia energetica, azioni finalizzate ad ottimizzare la gestione della domanda e dell'offerta di energia, la promozione del risparmio e dell'efficienza energetica e a favorire un miglior utilizzo delle risorse energetiche locali, convenzionali e rinnovabili, operando altresì nei mercati dell'energia elettrica e del gas.
2. La società è autorizzata all'esercizio di funzioni strumentali, integrative e connesse alle attività di cui al comma 1. Al fine di implementare specifiche attività nel settore energetico, può altresì promuovere la costituzione di altre società controllate oppure acquisire partecipazioni in altre società a capitale interamente pubblico.
3. La società, su delega della Regione, cura inoltre l'attuazione delle politiche energetiche regionali ed il monitoraggio degli accordi e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
Art. 3
Capitale della società1. Il capitale sociale è detenuto interamente dalla Regione quale unico azionista ovvero anche da altri enti pubblici.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, alla società possono essere trasferite risorse energetiche da destinare al consumo pubblico e risorse economiche per il finanziamento di programmi di risparmio energetico.
3. Il capitale sociale iniziale è fissato in euro 120.000 ed è versato alla data di costituzione della società.
Art. 4
Attivazione della società1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti conseguenti alla presente legge finalizzati alla costituzione formale della Società e all'avvio operativo delle relative attività.
Art. 5
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 150.000 per l'anno 2010. Alla relativa spesa si fa fronte mediante utilizzo di quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992) quantificata, per lo stesso anno, all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).
2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2010 e per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
STRATEGIA 01in diminuzione
UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale
2010 euro 150.000
2011 euro ---
2012 euro ---
2013 euro ---in aumento
UPB S01.03.003
Funzionamento organismi di interesse regionale
2010 euro 150.000
2011 euro ---
2012 euro ---
2013 euro ---
Art. 6
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).