CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 119/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti,
LORETTU

il 24 febbraio 2010

Misure per lo sviluppo del trasporto aereo

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Il presente disegno di legge regionale contiene misure atte a sviluppare e sostenere il sistema aeroportuale isolano, concorrendo anche alla destagionalizzazione dei traffici domestici e internazionali.

Il citato disegno di legge si compone di n. 4 articoli così di seguito strutturati.

L'articolo 1 persegue la finalità già introdotta dalla deliberazione di Giunta regionale n. 56/27 del 29 dicembre 2009 con la quale la Società finanziaria Regione Sardegna (SFIRS) è individuata quale strumento operativo per l'attuazione di politiche di sostegno nell'ambito del sistema aeroportuale isolano.

Nello specifico detta attuazione viene perseguita attraverso la gestione, da parte della sopraccitata società, di un apposito Fondo per il sostegno ed il consolidamento del sistema aeroportuale regionale il cui finanziamento è disposto, a sua volta, con apposite risorse da iscriversi nel bilancio regionale per gli anni 2010-2013.

L'articolo in parola costituisce, pertanto, presso la SFIRS, un apposito fondo da destinare alle politiche di sviluppo in argomento.

L'articolo 2, comma 1, scaturisce dal comma 837 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che dispone, tra l'altro nello specifico, il trasferimento alla Regione Sardegna delle "funzioni relative alla continuità territoriale".

Il successivo comma 840 della legge n. 296 del 2007, nello stabilire che "per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 837 rimangono a carico dello Stato" ha, di fatto ed indirettamente, "traslato" a far data dall'anno 2010 in capo alla Regione Sardegna gli eventuali fabbisogni finanziari derivanti dalla continuità territoriale.

Si rende pertanto necessario adottare idonei programmi e/o interventi per favorire la continuità territoriale passeggeri da e per la Sardegna.

Con il comma 2 del medesimo articolo viene sancita, inoltre, l'attribuzione in favore delle società di gestione aeroportuale di apposite risorse finalizzate al completamento di opere in materia di sicurezza e accessibilità dei relativi scali.

L'articolo 3 autorizza la Giunta regionale ad approvare idonei programmi di intervento finalizzarti alla destagionalizzazione dei collegamenti aerei domestici ed internazionali.

L'articolo 4 attiene, infine, alla relativa copertura finanziaria.

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RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - BILANCIO - CONTABILITÀ - CREDITO - FINANZA E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai consiglieri

MANINCHEDDA, Presidente - BARRACCIU, Vice presidente - LAI, Segretario - SALIS, Segretario e relatore di minoranza - BRUNO - CAPELLI - CUCCUREDDU - DIANA Mario - LOCCI - PORCU - SABATINI - SANJUST - STERI, relatore di maggioranza - URAS - VARGIU - ZEDDA Alessandra

Relazione di maggioranza

On.le Steri

pervenuta il 29 marzo 2010

La Commissione bilancio, nella seduta del 25 marzo 2010, ha approvato con il voto favorevole dei gruppi della maggioranza ed il voto contrario del gruppo dell'IDV, unico gruppo presente al momento della votazione, il disegno di legge n. 119 relativo a misure urgenti per lo sviluppo del trasporto aereo.

Il disegno di legge si è reso necessario al fine di adottare concrete misure per lo sviluppo del trasporto aereo isolano.

Come è noto, il sistema aeroportuale sardo è costituito dagli aeroporti civili di Cagliari-Elmas, Alghero-Fertilia, Olbia-Costa Smeralda, Oristano-Fenosu e Tortolì-Arbatax.

La gestione del suddetto sistema aeroportuale è affidata alle società per azioni SoGAer Spa per l'aeroporto di Cagliari-Elmas, SOGEAAL Spa per quello di Alghero-Fertilia, GEASAR Spa per l'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda, mentre per i due restanti scali di Oristano-Fenosu e di Tortolì-Arbatax sono operative le società SOGEAOR Spa e GEARTO Spa.

Le finalità di interesse generale riconducibili al settore del trasporto aereo hanno comportato negli ultimi anni l'individuazione di un modello gestorio contraddistinto da una compartecipazione pubblica all'interno del capitale sociale delle società di gestione.

Compartecipazione pubblica che, con riferimento alla SOGEAAL Spa, vede da sempre la regione Sardegna registrare una quota significativa di partecipazione al relativo capitale sociale. Fin dalla sua costituzione avvenuta nel 1994, la SOGEAAL Spa annovera tra i suoi azionisti la Regione Sardegna con una percentuale del 15 per cento del capitale sociale. Tale partecipazione negli anni è cresciuta sensibilmente fino a raggiungere nel biennio 2003-2004 la quota del 38 per cento.

Oggi essa si attesta intorno al 26 per cento del capitale sociale che, unitamente alla quota della società regionale in house SFIRS Spa (pari a circa il 42 per cento) comporta la sottoscrizione, da parte della Regione, del 68 per cento del capitale azionario complessivo.

Dall'esercizio 2003 la SOGEAAL Spa ha intrapreso una politica di consolidamento attraverso l'incremento del capitale sociale dal valore di euro 3.102.000 agli attuali euro 7.754.000, condizione necessaria, quest'ultima, per l'ottenimento della concessione ministeriale per la "gestione totale" del sistema aeroportuale. Concessione ministeriale il cui rilascio avviene, tuttavia, solo il 3 agosto 2007.

Appare evidente come il protrarsi nel tempo del rilascio della concessione ministeriale abbia di fatto negativamente caratterizzato la politica aziendale di SOGEAAL Spa la quale ha dovuto, suo malgrado, registrare significative perdite d'esercizio. Risultati negativi d'esercizio che, purtroppo, hanno contraddistinto anche gli ultimi bilanci di SOGEAAL Spa ed hanno chiamato i soci ad inevitabili operazioni di ricapitalizzazione al fine di conservare quelle condizioni patrimoniali atte al mantenimento della citata concessione ministeriale.

In presenza di siffatto quadro, è stato posto il problema di individuare le soluzioni normative atte a creare, attraverso il risanamento della citata SOGEAAL Spa, le condizioni sinergiche per una crescita dello sviluppo socio-economico del territorio di riferimento.

Ciò premesso, si illustra di seguito l'articolato normativo del presente disegno di legge.

L'articolo 1, comma 1, autorizza nell'anno 2010 la spesa di euro 10.000.000 per la salvaguardia e consolidamento della partecipazione azionaria attualmente detenuta dalla Regione Sardegna nel capitale sociale di SOGEAAL Spa.

Tale operazione è da intendersi quale intervento straordinario finalizzato a dotare la società di gestione aeroportuale dei mezzi finanziari necessari al mantenimento delle condizioni necessarie per la prosecuzione della concessione ministeriale per la gestione totale del relativo scalo.

Al termine del primo quadriennio di operatività della richiamata concessione ministeriale è prevista (confronta comma 2, articolo 1) una dismissione di parte della quota di partecipazione della Regione Sardegna, residuando alla medesima una percentuale minoritaria sul relativo capitale sociale. Nello specifico, tale dismissione dovrà far seguito alla positiva definizione, a mezzo di gara pubblica, delle operazioni di ricerca sul mercato del socio privato di riferimento cui affidare la gestione della politica aziendale della risanata SOGEAAL.

L'articolo 2, comma 1, scaturisce dal comma 837 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che dispone, tra l'altro, il trasferimento alle Regione Sardegna delle "funzioni relative alla continuità territoriale". Al riguardo, il successivo comma 840 della richiamata legge n. 296 del 2006, nello stabilire che "per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 837 rimangono a carico dello Stato" ha, di fatto ed indirettamente "traslato", a far data dall'anno 2010, in capo alla Regione Sardegna gli eventuali fabbisogni finanziari derivanti dalla continuità territoriale.

Con il comma 1 dell'articolo 2 si vuole, pertanto, autorizzare, rispetto ai valori già stanziati con legge regionale di bilancio per l'anno 2010 e pari a euro 12.000.000 per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale, l'ulteriore spesa di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013, finalizzata alla adozione di idonei programmi e/o interventi per favorire la continuità territoriale passeggeri da e per la Sardegna. Detti programmi sono sottoposti al preventivo parere della competente Commissione consiliare (confronta comma 2, articolo 2).

Con il comma 3 dell'articolo 2 del presente disegno di legge viene prevista, inoltre, l'attribuzione in favore delle società di gestione aeroportuale di apposite risorse finalizzate al completamento di opere in materia di sicurezza ed accessibilità dei relativi scali.

Il successivo comma 4 destina, invece, quota parte (euro 5.000.000) delle risorse finanziarie previste dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007 per le finalità di cui al precedente comma 3.

L'articolo 3 autorizza la spesa di euro 19.700.000 per l'anno 2010 e di euro 24.500.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 finalizzandola alla incentivazione della destagionalizzazione dei collegamenti aerei isolani domestici ed internazionali. Con deliberazione di Giunta regionale, adottata dall'Assessore regionale dei trasporti d'intesa con l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, sono definiti ed approvati idonei programmi di intervento. Detti programmi sono sottoposti al preventivo parere della competente Commissione consiliare.

L'articolo 3 bis attiene, invece, alla rideterminazione in euro 21.000.000 della precedente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 23, della legge regionale n. 3 del 2009 al fine di "liberare" risorse da destinare alla copertura di parte degli oneri di cui al disegno di legge in argomento.

L'articolo 4 attiene alle conseguenti variazioni finanziarie di bilancio.

L'articolo 4 bis, infine, subordina, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'efficacia delle norme in argomento alla decisione della Commissione europea di compatibilità delle stesse con il mercato comune nonché alla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

La Commissione, stante l'urgenza che il provvedimento riveste, ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.

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Relazione di minoranza

non ancora pervenuta

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. Al fine di favorire il sostegno ed il consolidamento del sistema aeroportuale isolano nell'ambito delle politiche strategiche di sviluppo economico del territorio regionale, è costituito presso la SFIRS apposito fondo destinato alla copertura di interventi in favore delle relative società di gestione aeroportuale con una dotazione di euro 7.000.000 per l'anno 2010 e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013; alle dotazioni per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio (UPB S07.03.001).

2. Alla relativa spesa si fa fronte:
a) quanto ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 mediante utilizzo delle risorse già autorizzate dall'articolo 7, comma 13, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
b) quanto ad euro 5.000.000 per l'anno 2010 mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007);
c) quanto ad euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e euro 10.000.000 per l'anno 2013 con le variazioni di bilancio di cui all'articolo 4.

 

Art. 1
Acquisizione quote di partecipazione SOGEAAL

1. Al fine di salvaguardare e consolidare la quota di partecipazione azionaria, diretta ed indiretta, della Regione Sardegna nel capitale sociale di SOGEAAL Spa è autorizzata, nell'anno 2010, la spesa di euro 10.000.000.

2. Allo scadere del primo quadriennio di operatività della concessione ministeriale per la gestione totale dello scalo aeroportuale di Alghero, parte della quota di partecipazione azionaria di cui al comma 1 è collocata sul mercato, residuando in capo alla Regione Sardegna una percentuale minoritaria sul capitale di SOGEAAL Spa.

Art. 2
Interventi a favore della continuità territoriale

1. A valere sull'UPB S07.06.001 una quota pari ad euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 è finalizzata alla adozione di idonei programmi e/o interventi per favorire la continuità territoriale passeggeri da e per la Sardegna. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono individuati criteri e modalità di intervento. Per le medesime finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. Alla stessa si fa fronte con le variazioni di bilancio di cui all'articolo 4. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

2. Al fine di completare e rafforzare il sistema aeroportuale isolano la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, procede alla attribuzione di risorse in favore delle relative società di gestione aeroportuale per il completamento di opere in materia di sicurezza ed accessibilità.

3. Quota parte pari ad euro 5.000.000 dell'autorizzazione di spesa di cui dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è destinata alle finalità di cui al comma 2.

 

Art. 2
Continuità territoriale

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013.

2. Al fine di completare e rafforzare il sistema aeroportuale isolano la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, attribuisce le risorse in favore delle relative società di gestione aeroportuale per il completamento di opere in materia di sicurezza ed accessibilità; per tale finalità è autorizzata la spesa di euro 5.000.000.

3. Il programma degli interventi relativi alla continuità territoriale ed il programma di cui al comma 2, sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, e sottoposti al preventivo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

 

Art. 3
Incentivi alla destagionalizzazione

1. Al fine di incentivare la destagionalizzazione dei collegamenti aerei isolani anche verso il mercato internazionale è autorizzata la spesa di euro 19.700.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, d'intesa con l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, è definito il relativo programma di intervento. Alla relativa spesa si fa fronte:
a) quanto ad euro 7.700.000 per l'anno 2010 mediante utilizzo delle risorse già autorizzate dall'articolo 21 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002);
b) quanto ad euro 10.000.000 per l'anno 2010 ed euro 19.700.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 con le variazioni di bilancio di cui all'articolo 4.

 

Art. 3
Incentivi alla destagionalizzazione dei collegamenti aerei isolani

1. Al fine di incentivare la destagionalizzazione dei collegamenti aerei isolani anche verso il mercato internazionale è autorizzata la spesa di euro 19.700.000 per l'anno 2010 e di euro 24.500.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, d'intesa con l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, è definito il relativo programma di intervento sulla base degli orientamenti comunitari vigenti relativi al finanziamento degli aeroporti e delle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali. Il programma è sottoposto al preventivo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

 

 

Art. 3 bis
Modifiche di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 23, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) è rideterminata in euro 21.000.000.

 

Art. 4
Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno 2010 e per gli anni 2011-2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

STRATEGIA 06

UPB S06.02.006
Incentivazione alle attività turistico-ricettive - Spese correnti
2010 euro 4.000.000

STRATEGIA 08

UPB S08.01.005
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
2010 euro 14.000.000
2011 euro 35.700.000
2012 euro 35.700.000
2013 euro 37.700.000

in aumento

STRATEGIA 07

UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2010 euro 18.000.000
2011 euro 35.700.000
2012 euro 35.700.000
2013 euro 37.700.000

Art. 4
Norma finanziaria

1. Alle spese di cui all'articolo 1 si fa fronte:
- quanto ad euro 2.000.000 mediante utilizzo delle risorse previste per l'anno 2010 dall'articolo 7, comma 13, della legge regionale n. 3 del 2009; si intende corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;
- quanto ad euro 5.000.000 mediante utilizzo di quota parte delle risorse sussistenti nel conto dei residui, autorizzate dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007);
- quanto ad euro 3.000.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nella UPB S06.02.006 (Incentivazione alle attività turistico-ricettive - Spese correnti).

2. Alle spese di cui all'articolo 2, comma 1, pari a euro 8.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013, si fa fronte:
- quanto ad euro 1.000.000, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nella UPB S06.02.006 (Incentivazione alle attività turistico-ricettive - Spese correnti);
- quanto ad euro 7.000.000, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nella UPB S08.01.005 (Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare);
- quanto ad euro 8.000.000, per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nella UPB S08.01.005 (Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare).

3. Alle spese di cui all'articolo 2, comma 2, pari a euro 5.000.000, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle risorse sussistenti nel conto dei residui, autorizzate dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007.

4. Alle spese di cui all'articolo 3, pari a euro 19.700.000 per l'anno 2010 ed a euro 24.500.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, si fa fronte:
- quanto ad euro 7.700.000, per l'anno 2010, mediante utilizzo delle risorse già autorizzate dall'articolo 21 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002);
- quanto ad euro 12.000.000, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nella UPB S08.01.005 (Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare);
- quanto ad euro 24.500.000, per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nella UPB S08.01.005 (Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare).

5. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

STRATEGIA 07

UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2010 euro 11.000.000
2011 euro 8.000.000
2012 euro 8.000.000
2013 euro 8.000.000

in diminuzione

STRATEGIA 06

UPB S06.02.006
Incentivazione alle attività turistico-ricettive - Spese correnti
2010 euro 4.000.000
2011 euro ---
2012 euro ---
2013 euro ---

STRATEGIA 08

UPB S08.01.005
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
2010 euro 19.000.000
2011 euro 32.500.000
2012 euro 32.500.000
2013 euro 32.500.000

 

 

Art. 4 bis
Efficacia

1. L'efficacia delle misure di cui alla presente legge è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla decisione di compatibilità con il mercato comune da parte della Commissione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).