CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 88
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell' Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione,
CORONA
di concerto con il Presidente della Regione,
CAPPELLACCI
e dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale,
LIORIil 25 novembre 2009
Modifiche all'assetto organizzativo dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità
e dell'assistenza sociale***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale il 15 settembre 2009, all'articolo 1, comma 3, contiene una disposizione che accorpa le due direzioni generali in cui attualmente è ordinato l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale: Direzione generale dell'igiene e sanità e Direzione generale delle politiche sociali.
L'accorpamento infatti consente una visione organica ed unitaria in materia programmatoria del sistema integrato socio-sanitario e socio-assistenziale e di trattare in modo unitario, in un'ottica di maggiore efficienza ed economia di mezzi, progetti integrati e linee di attività comuni quali:
- affari generali, bilancio, URP, affari legali;
- accreditamento strutture socio-sanitarie;
- prevenzione;
- Assistenza domiciliare integrata (ADI);
- tossicodipendenze;
- psichiatria;
- sistema informativo integrato.Per ragioni di urgenza, per dare immediata realizzazione all'obiettivo dell'accorpamento, si rende opportuno lo stralcio della citata disposizione dal disegno di legge già trasmesso al Consiglio regionale al fine di inserirlo in apposito testo autonomo che garantisca un iter consiliare più veloce nel processo di approvazione.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Accorpamento di direzioni generali1. Nell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale le direzioni generali della sanità e delle politiche sociali sono accorpate in un'unica direzione generale per la salute e le politiche sociali. Resta ferma, nei confronti del direttore generale non confermato nell'incarico, l'applicazione dell'articolo 28, comma 9, o dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).