CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 71/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione,
CORONA

il 24 settembre 2009

Norme in materia di organizzazione e personale

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L'allegato disegno di legge contiene disposizioni varie in materia di personale, per il potenziamento dell'organizzazione regionale e per la semplificazione.

Con l'articolo 1 vengono trasferite alla Presidenza della Regione, per esigenze di un più incisivo coordinamento, le competenze in materia di emigrazione attualmente in capo all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale (comma 1); viene configurata come direzione generale l'Agenzia regionale del distretto idrografico i cui elementi costitutivi sono tipici di tale struttura organizzativa più che dell'Agenzia, se si considerano le caratteristiche di tale istituto previste dalle leggi istitutive delle agenzie regionali (comma 2); per esigenze di maggior coordinamento della materia, nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, vengono accorpate in un'unica direzione generale le due direzioni generali esistenti.

Con l'articolo 2 (commi 1, 2 e 3) si interviene in materia di dotazione organica. Se ne autorizza un incremento, subordinatamente alla verifica del complessivo ricorso ai contratti di lavoro flessibile e dei relativi costi. Le esigenze sottostanti a tali contratti, infatti, potranno consentire, se riferibili a fabbisogni di natura continuativa, incrementi della dotazione organica, coperti dalle risorse già destinate al lavoro flessibile. La norma fissa i limiti numerici e finanziari entro cui la Giunta regionale potrà operare, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa complessivamente sostenuta per il personale, e dispone per le variazioni di bilancio (comma 2). Il comma 3 estende la norma alle agenzie e agli enti regionali. I commi 4 e 5 prevedono un ulteriore incremento, questo straordinario, della dotazione organica (1 per cento) per consentire lo svolgimento delle attività a carattere pluriennale connesse alla gestione dei fondi comunitari, garantendo la copertura dei relativi costi attingendo a quella parte delle risorse dei fondi stessi destinate alla assistenza tecnica. Il comma 6 detta norme per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica. La copertura avrà luogo nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che la Giunta regionale è tenuta ad approvare per il triennio 2009-2011 e dovrà avvenire con pubblici concorsi, nell'ambito dei quali dovranno essere inserite le procedure volte a stabilizzare i lavoratori assunti con contratti di lavoro di natura flessibile, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007.

L'articolo 3 riformula l'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998, che disciplina le consulenze e gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa; e ciò non solo per esigenze di organicità, dati i numerosi interventi correttivi e integrativi recati da recenti disposizioni legislative, ma soprattutto per circoscrivere più puntualmente la durata degli incarichi e potenziarne i controlli.

L'articolo 4 interviene in materia di controllo interno di gestione. Al riguardo, premesso che la materia dei controlli dovrà essere ridisciplinata a seguito della ormai prossima emanazione del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 (cosiddetta legge Brunetta), con la previsione dell'organismo indipendente di valutazione, con la presente disposizione si è ritenuto di introdurre correttivi alle disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 31 del 1998, finalizzati ad integrare in modo più compiuto nell'organizzazione regionale l'Ufficio del controllo di gestione, pur senza modificarne il rapporto funzionale con gli organi di direzione politica; l'Ufficio infatti continua a far riferimento all'Assessore competente in materia di personale.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998, per disciplinare in modo più adeguato e chiaro i meccanismi di sostituzione del direttore generale e di servizio nei casi di assenza o vacanza, evitando incertezze applicative e un certo eccesso di automatismo, attualmente causa di incongruenze se non di confusione nei rapporti gerarchici e funzionali.

Gli articoli 6 e 7, rispettivamente, sostituiscono l'articolo 38 e modificano l'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998, dei quali rimane l'impianto originario, ma le procedure vengono semplificate.

L'articolo 8 autorizza la corresponsione di appositi compensi per i dipendenti che, in qualità di esperti, vengano con provvedimento motivato nominati in commissioni di gare d'appalto di rilievo comunitario ed estende gli incentivi previsti dalla legge regionale sui lavori pubblici ai dipendenti regionali impegnati in compiti di responsabilità nell'esecuzione dei contratti di fornitura e servizi. Le disposizioni hanno natura incentivante, hanno scopo di compensare l'impegno lavorativo del dipendente, supplementare rispetto alle normali attività di servizio, e tendono a ridurre il ricorso ad esperti esterni.

Gli articoli 9 e 10 incidono sulla legge regionale n. 31 del 1998. Il primo è diviso in otto commi; in particolare, i commi 1, 3, 4 e 5 recano norme aventi finalità di semplificazione; il comma 1 introduce una norma residuale, a chiusura del sistema di attribuzione delle funzioni dirigenziali finalizzata ad un più compiuto impiego dei dirigenti; il comma 2 modifica la riserva al personale interno nei concorsi per l'accesso alla dirigenza regionale, collegando il beneficio ad una precisa anzianità di servizio; il comma 6 eleva la riserva dei posti a favore dei dipendenti nei concorsi pubblici (facendo salva la disposizione speciale prevista dalla legge regionale n. 3 del 2009). I commi 7 e 8, invece, incidono sulle procedure di contrattazione collettiva: si istituisce la separata area di contrattazione collettiva per i dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, sinora inseriti nel contratto collettivo dei dipendenti regionali sia pure con una distinta disciplina; l'obiettivo è quello di consentire una contrattazione più puntuale ed adeguata alla specialità del personale del Corpo rispetto a quello dell'organico generale.

L'articolo 10 reca modifiche a disposizioni di natura eterogenea contenute nella legge finanziaria 2007. Si tratta:
- del richiamo all'articolo 2112 del Codice civile per l'inquadramento nell'Amministrazione di personale proveniente da soggetti esterni alla Regione;
- della conservazione sul conto dei residui delle risorse destinate agli istituti incentivanti e alle progressioni professionali che, non utilizzate nell'anno di competenza, sarebbero altrimenti destinate a formare economie di bilancio;
- di più compiute formulazioni circa i soggetti destinatari di stabilizzazione di cui all'articolo 36;
- della previsione delle prove di idoneità per le categorie A e B ai fini della stabilizzazione;
- della riserva unitaria del 50 per cento dei posti messi a concorso a favore di dipendenti di ruolo e per i lavoratori precari.

L'articolo 11 reca norme varie: in particolare, il comma 1 prevede l'estensione al personale regionale delle norme del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 volte al contenimento delle assenze, sul presupposto che trattasi di norma di generale applicazione nell'ambito del lavoro pubblico. Il comma 2 precisa, con norma esplicita, l'estensione al personale dell'Agenzia del lavoro delle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e il suo inserimento nel comparto di contrattazione amministrazione, agenzie ed enti. Il comma 3 destina al fondo per le progressioni professionali quote di risorse derivanti dalle differenze retributive dei livelli finali del personale cessato dal servizio e iniziali del personale neoassunto. Il comma 4 determina i limiti del ricorso allo straordinario nell'ufficio elettorale. Il comma 6 prevede la rinnovabilità, per una sola volta, degli incarichi dirigenziali triennali conferiti a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni. Il comma 7 rende omogenei i requisiti per l'incarico di direttore generale nelle tre agenzie agricole istituite con la legge regionale n. 13 del 2006. Il comma 8 reca una modificazione alla norma della legge finanziaria 2008 (articolo 3, comma 13) estendendone l'applicazione a tutto il personale inserito nella graduatoria del concorso interno per il passaggio dalla categoria B alla C, dato che l'esclusione di alcune unità è parsa immotivata sotto il profilo dell'appartenenza dei soggetti interessati ad un'unica graduatoria. Il comma 9 estende l'iscrizione al FITQ al personale assunto nel 2008 che ne era rimasto escluso per effetto di una disposizione transitoria collegata al progetto di riforma dei FITQ. Il comma 10 autorizza eccezionalmente l'ENAS ad integrare il fondo per la retribuzione di rendimento dei suoi dipendenti per gli anni 2004-2005, che risultava determinato, per gli stessi anni, con importi inadeguati. Il comma 11 prevede una sanatoria, necessaria ad evitare disfunzioni organizzative che conseguirebbero al licenziamento di 9 unità (esperti in marketing), assunte a seguito di un concorso pubblico, in parte annullato per motivi formali. La norma fa salvi ovviamente gli effetti del giudicato, che riguarda esclusivamente le prove concorsuali (eccettuata quella preselettiva) e non i rapporti di lavoro; questi, pur basati sul concorso in parte annullato, sono sanabili, con norma eccezionale, solo in via legislativa, in ragione del superamento, comunque, da parte dei medesimi, di una prova (quella preselettiva, fatta salva dalla decisione giurisdizionale) e in considerazione dell'interesse pubblico a non privare gli uffici regionali di figure professionali con quelle particolari caratteristiche specialistiche, figure inserite nell'organizzazione che, si ripete, subirebbe disfunzioni in caso di licenziamento.

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

FLORIS Mario, Presidente - AGUS, Vice Presidente - STERI, Segretario e relatore - GRECO, Segretario - CAMPUS - COSSA - PITEA - PITTALIS - SANNA Gian Valerio - SORU - TOCCO.

pervenuta il 25 marzo 2010

La Prima Commissione ha licenziato definitivamente il presente testo nella seduta del 16 marzo 2010, una volta acquisito il parere finanziario, dopo che l'esame era stato completato sin dalla seduta del 2 marzo 2010.

Prima di procedere all'esame del testo (inizialmente il disegno di legge n. 39, poi sostituito dal disegno di legge n. 71 in seguito alla presentazione di un nuovo testo da parte della Giunta regionale), la Commissione ha stabilito di sentire l'Assessore competente e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

La Commissione, anche in base all'illustrazione dell'Assessore, ha evidenziato che il testo non rappresenta un disegno organico di riforma del personale e dell'organizzazione regionale e che esso apporta parziali modifiche al quadro normativo già esistente in materia, provvedimenti che sono stati giustificati con l'urgenza. La Commissione auspica, peraltro, una riforma complessiva degli assetti dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale che, ad iniziare dallo Statuto, coinvolga la legge statutaria, la legge regionale n. 1 del 1977, per finire con la legge regionale n. 31 del 1998.

In materia di organizzazione amministrativa della Regione, rispetto al disegno di legge originario, il testo licenziato dalla Commissione apporta modifiche e integrazioni di un certo rilievo prevedendo l'istituzione del Segretario generale della Presidenza (articolo 1 bis); modifiche alle disposizioni che istituiscono l'Ufficio della Regione sarda in Bruxelles (articolo 1 ter); modifiche alla composizione dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione (articolo 1 quater); istituzione della Direzione generale per la comunicazione presso la Presidenza della Regione (articolo 1 quinquies); qualificazione di "direzione generale" alla struttura organizzativa preposta al programma ENPI (articolo 1 sexies).

In materia di organizzazione, inoltre, si deve precisare che, in seguito all'assegnazione alla Prima Commissione del disegno di legge n. 88 (Modifiche all'assetto organizzativo dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale) presentato dalla Giunta regionale, la Commissione ha stabilito la soppressione del comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 71 che prevedeva una disposizione analoga. Sul disegno di legge n. 88 la Prima Commissione ha richiesto il parere della Settima Commissione.

Sulle restanti disposizioni del disegno di legge n. 71, prevalentemente incentrate sulla gestione del personale, la Commissione ha, in alcuni casi, apportato modifiche sostanziali senza, tuttavia, stravolgere l'impianto e il contenuto del testo originario.

In linea con il testo proposto, le modifiche apportate dalla Commissione si muovono nel senso della semplificazione delle procedure, dell'individuazione delle strutture responsabili e dell'alleggerimento degli oneri amministrativi e mirano a risolvere alcuni problemi pratici ed organizzativi. Tali modifiche intervengono su quasi tutti gli articoli del testo originario e riguardano, ad esempio, le disposizioni in materia di mobilità, di incarichi esterni, di dotazioni organiche.

Esse si possono sinteticamente elencare come segue:

Articolo 2 (Variazione della dotazione organica): il testo della Commissione, nel rispetto del principio di legalità del bilancio, riconduce all'approvazione del Consiglio regionale la proposta della Giunta regionale sulla variazione della dotazione organica e sulla relativa, copertura finanziaria.

Articolo 3 (Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità): il testo della Commissione, oltre a prevedere il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità delle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, prevede alcuni adempimenti da parte dei responsabili delle strutture coinvolte al fine di razionalizzare l'utilizzo di tali forme di collaborazione e di garantire una più adeguata conoscibilità delle ragioni che ne giustificano il ricorso. Risponde, inoltre, all'obiettivo di responsabilizzare i soggetti preposti alle strutture interessate al conferimento degli incarichi, anche la disposizione che nega la retribuzione di risultato al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo dei contratti.

Articolo 4 (Controllo interno di gestione): la Commissione ha approvato un emendamento (presentato dalla Giunta regionale) soppressivo dell'intero articolo 4. In relazione a tale articolo, del resto, durante la discussione in Commissione sono stati sottolineati alcuni punti critici, da un lato legati a ragioni di opportunità (previsione di una struttura che, pur essendo preposta al controllo, avrebbe avuto la natura di organo interno all'Amministrazione, dipendente dall'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, gestito da personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione regionale), dall'altro a profili di illegittimità (immissione in ruolo dei dirigenti assunti con procedure ad evidenza pubblica e, dunque, senza pubblico concorso).

Articolo 5 (Sostituzione dei direttori generali e di servizio): rispetto al testo originario il testo della Commissione non presenta modifiche di rilievo.

Articolo 6 (Mobilità): il testo approvato dalla Commissione prevede una procedura più snella e limitata alla sola disciplina della mobilità del personale all'interno del comparto (Amministrazione, enti e agenzie). In tal modo si evitano sovrapposizioni e incongruenze con altre disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, che disciplinano forme diverse di mobilità.

Articolo 7 (Variazione delle dotazioni organiche): il testo della Commissione ricollega la disposizione di cui all'articolo 7 alla disposizione generale sulle dotazioni organiche prevista dalla stessa legge regionale n. 31 del 1998 (articolo 15) in modo da rendere più chiaro il quadro complessivo della disciplina e formula una procedura maggiormente dettagliata in modo da garantire il razionale ricorso alle variazioni delle dotazioni organiche tra le direzioni generali.

Articolo 8 (Compensi commissioni di gara e incentivi): il testo della Commissione apporta una modifica alla parte della disposizione che disciplina gli incentivi per gli addetti alla progettazione dei lavori limitandone l'estensione ai contratti pubblici di forniture e/o servizi di rilevanza comunitaria (escludendo, dunque, i contratti di notevole complessità tecnica che non siano di rilevanza comunitaria). Per gli incarichi di questo tipo conferiti ai dirigenti viene inoltre riaffermato il cosiddetto "principio della onnicomprensività della retribuzione" di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998.

Articolo 9 (Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998): nel testo della Commissione, in particolare, è stata soppressa la disposizione, presente nel testo del proponente, che prevedeva una modifica al comma 3 dell'articolo 53 della legge regionale n. 31 del 1998. La modifica proposta rimetteva ad una deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, la determinazione delle modalità per l'indizione e lo svolgimento dei concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie, nel rispetto dei principi della legge regionale. La Commissione, rilevando la natura sostanzialmente regolamentare della deliberazione, ne ha escluso l'adozione da parte della Giunta regionale.

Articolo 10 (Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007): il testo della Commissione non riporta modifiche di rilievo.

Articolo 11 (Norme varie): nel testo della Commissione la disposizione sul fondo per le progressioni professionali riguarda soltanto l'anno 2010. La Commissione ha inoltre soppresso il comma che prevedeva una estensione del periodo di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione adibito alle operazioni elettorali e il comma che, al fine di evitare disfunzioni, prevedeva la conferma in servizio del personale assunto in quanto vincitore di concorsi in seguito parzialmente annullati.

Numerosi emendamenti presentati in Commissione, prevalentemente riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale, sono stati peraltro ritirati, aderendo ad una proposta formulata in Commissione: i rispettivi presentatori si sono riservati di ripresentarli in Aula.

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La Commissione Bilancio, nella seduta dell'11 marzo 2010, ha espresso il parere sugli aspetti finanziari del provvedimento, rappresentando quanto segue.

La presente proposta di legge quantifica in complessivi euro 1.832.300, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013, gli oneri derivanti dalla sua attuazione, prevedendo quale copertura finanziaria l'utilizzo delle risorse di cui alla voce 4) Interventi vari, della tabella A allegata alla legge finanziaria 2010. Poiché le risorse iscritte in tale voce risultano esaurite, la Commissione suggerisce di provvedere alla copertura finanziaria attingendo alle disponibilità di cui alla voce 3) DDL collegato alla manovra economico-finanziaria: Disposizioni nei settori economico e sociale, della medesima tabella A.

La Commissione ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Assetti organizzativi

1. Sono trasferite alla Presidenza della Regione le competenze che la legislazione vigente attribuisce in materia di emigrazione all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, le relative risorse finanziarie e il personale addetto alle attività inerenti alle competenze medesime. Per la riorganizzazione delle direzioni generali interessate si provvede ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), articolo 13.

2. Nella legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e di bacini idrografici), le parole "Agenzia regionale" e "Agenzia" sono sostituite dalle parole "Direzione generale". Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 28 della medesima legge è sostituito dal seguente: "La Direzione regionale dispone di una sua dotazione organica nell'ambito della dotazione complessiva dell'Amministrazione regionale. Nella prima applicazione della legge, la Direzione generale si avvale prioritariamente del personale di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, e del personale di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10.".

3. Nell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale le direzioni generali della sanità e delle politiche sociali sono accorpate in un'unica direzione generale per la salute e le politiche sociali.

4. Gli interventi organizzativi previsti nel presente articolo sono definiti nell'ambito della dotazione organica vigente e delle risorse stanziate a copertura della medesima.

 

Art. 1
Assetti organizzativi

1. Sono trasferite alla Presidenza della Regione le competenze che la legislazione vigente attribuisce in materia di emigrazione all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, le relative risorse finanziarie e il personale addetto alle attività inerenti alle competenze medesime. Per la riorganizzazione delle direzioni generali interessate si provvede ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

2. Nella legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e di bacini idrografici), le parole "Agenzia regionale" e "Agenzia" sono sostituite dalle parole "Direzione generale". Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 28 della medesima legge è sostituito dal seguente: "La Direzione generale dispone di una sua dotazione organica nell'ambito della dotazione complessiva dell'Amministrazione regionale. Nella prima applicazione della legge, la Direzione generale si avvale prioritariamente del personale di cui all'articolo 6, comma 8 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e del personale di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15).".

3. Gli interventi organizzativi previsti nel presente articolo sono definiti nell'ambito della dotazione organica vigente e delle risorse stanziate a copertura della medesima.

 

 

Art. 1 bis
Segretario generale della Presidenza (Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998)

1. Nella legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
"Art. 24 bis (Compiti del Segretario generale della Presidenza.)
1. Il Direttore generale della Presidenza assume la denominazione e il ruolo di Segretario generale della Presidenza e, oltre ai compiti di cui all'articolo 24, coordina su indicazione del Presidente i direttori generali della Presidenza e degli Assessorati nel quadro delle attribuzioni e delle responsabilità previste dalla legge.";
b) dopo il comma 4 dell'articolo 31 è inserito il seguente:
"4 bis. Il trattamento economico da attribuire al Segretario generale è determinato con il provvedimento di nomina e non può essere inferiore al trattamento economico complessivo del direttore generale maggiorato di non meno del 40 per cento.".

 

Art. 1 ter
Ufficio della Regione a Bruxelles (Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12)

1. Alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Istituzione dell'ufficio)
1. Per il collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la Regione e le istituzioni comunitarie è istituito, nell'ambito della Presidenza, l'Ufficio della Regione sarda in Bruxelles, il quale, in particolare, cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea ed informa costantemente gli uffici della Regione sulle normative e le iniziative dell'Unione; collabora con gli uffici della Regione nelle attività richieste per la partecipazione dei medesimi alla formazione degli atti dell'Unione e, in generale, per gli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; assiste i rappresentanti della Regione e i titolari degli uffici regionali nei rapporti con gli uffici, gli organismi e comitati di lavoro delle istituzioni dell'Unione medesima.";
b) l'articolo 2 è soppresso;
c) il comma 1 dell'articolo 4, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1997, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 12 del 1996), e dall'articolo 6, comma 14, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:
"1. Il contingente organico dell'ufficio di cui all'articolo 1 è determinato come segue:
a) dirigenti n. 1;
b) dipendenti categoria D n. 5;
c) personale di segreteria e di supporto operativo n. 4.
Il dirigente è scelto tra persone di elevata e documentata competenza professionale nel settore delle politiche comunitarie che, sulla base di apposito avviso, presentino la loro candidatura; l'assunzione, previa deliberazione della Giunta regionale che detta i criteri per la determinazione del trattamento economico, avviene con contratto di lavoro a tempo determinato e di diritto privato; il personale non dirigente è individuato tra dipendenti dell'Amministrazione regionale a tempo indeterminato o, con provvedimento motivato, tra dipendenti di altra pubblica amministrazione richiesti in temporanea assegnazione con il trattamento economico previsto nell'amministrazione di appartenenza; per le attività di segreteria e di supporto operativo l'ufficio può far ricorso a contratti di somministrazione di lavoro attivati in sede nell'ambito dello stanziamento appositamente istituito per il suo funzionamento.";
d) il comma 3 dell'articolo 4, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 22 del 1997, e dall'articolo 6, comma 14, della legge regionale n. 2 del 2007, è sostituito dal seguente:
"3. Per le finalità previste dalla presente legge, l'ufficio può avvalersi, sino a un massimo di tre unità, di soggetti qualificati estranei all'Amministrazione regionale mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa o di figure professionali ascrivibili alle categorie previste dal contratto collettivo di lavoro del personale regionale con il relativo trattamento economico, assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; i contratti sono definiti previo espletamento di procedure selettive pubbliche per titoli riferiti esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ufficio".

 

Art. 1 quater
Ufficio di gabinetto del Presidente (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale
26 agosto 1988, n. 32)

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) quattro consulenti";
b) nella lettera h) le parole "da un dipendente" sono sostituite dalle parole "da due dipendenti".

 

Art. 1 quinquies
Direzione generale per la comunicazione

1. È istituita presso la Presidenza della Regione la Direzione generale per la comunicazione.
2. È di competenza della Direzione:
a) il coordinamento e la gestione delle attività degli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione;
b) l'attività di indirizzo degli uffici relazioni con il pubblico di enti e organismi regionale;
c) l'attività di divulgazione informativa sulla normativa per la tutela del diritto d'accesso e sulla privacy;
d) la predisposizione del piano annuale di comunicazione istituzionale;
e) l'attività di indirizzo, coordinamento e gestione delle attività di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione regionale;
f) il supporto all'Ufficio stampa della Presidenza;
g) il coordinamento e il supporto alle strutture dell'Amministrazione per il corretto utilizzo dell'immagine coordinata della Regione;
h) l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle attività di gestione degli archivi correnti e di deposito della Regione.

 

Art. 1 sexies
Ufficio ENPI (Modifiche all'articolo 6 della
legge regionale n. 2 del 2007)

1. Al comma 17 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "ufficio di livello dirigenziale" è aggiunta la parola "generale";
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: "All'ufficio è preposto un direttore equiparato agli effetti giuridici ed economici al direttore generale dell'Amministrazione regionale.".

 

Art. 2
Dotazione organica

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoporre a revisione la dotazione organica dell'Amministrazione vigente alla data del 1° gennaio 2009, in relazione ad esigenze di natura stabile o continuativa degli uffici, coprendo i relativi oneri mediante riduzione degli stanziamenti destinati ai contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa; la revisione è consentita sino al limite di incremento della dotazione del 2,5 per cento ed entro il limite di spesa di euro 2.810.000.

2. Contestualmente al provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale determina, con deliberazione, gli oneri conseguenti agli incrementi della dotazione organica e individua gli stanziamenti delle direzioni generali e gli importi da ridurre; l'Assessore competente in materia di bilancio, in conformità alla deliberazione, dispone le necessarie variazioni di bilancio a favore delle UPB S01.02.001 ed S01.02.002. Le somme portate in riduzione non possono essere reintegrate e comunque non possono essere utilizzate per attivare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

3. La disposizione del comma 1 è estesa, entro i limiti percentuali d'incremento stabiliti per l'Amministrazione regionale, alle agenzie e agli enti soggetti alla legge regionale n. 31 del 1998, sempre che sussistano analoghe esigenze organizzative e le condizioni per l'integrale copertura dei relativi oneri con le modalità indicate nella norma medesima.

4. La Giunta regionale, per far fronte alle esigenze di carattere pluriennale degli uffici impegnati in attività di gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo nell'ambito degli interventi finanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, è autorizzata a disporre un incremento straordinario della dotazione organica nel limite dell'1 per cento ed a coprire i relativi oneri attingendo alle risorse dei predetti fondi destinate all'assistenza tecnica; le somme necessarie sono trasferite ai pertinenti capitoli del bilancio regionale con la procedura di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 2 (Bilancio di previsione per l'anno 2009 e pluriennale per gli anni 2009-2013), articolo 20. Il personale assunto a copertura dei posti così istituiti è esclusivamente impiegato nelle attività sopra specificate per tutta la durata del finanziamento e l'utilizzo delle relative risorse è assoggettato a rendiconto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione dei regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione), articolo 9.

5. Alla chiusura della fase di programmazione di cui al comma 4, la spesa relativa al personale indicato nel medesimo comma fa carico agli stanziamenti ordinari del bilancio regionale destinati alla copertura della dotazione organica dell'Amministrazione. I relativi costi sono assorbiti mediante graduale soppressione dei posti che si rendono vacanti a decorrere dal 31 dicembre 2013 per le cessazioni dal servizio a qualunque titolo.

6. Nell'ambito del programma di copertura dei posti vacanti previsto dalla legge regionale n. 31 del 1998, articolo 54, sono inserite le procedure di stabilizzazione di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), articolo 36, come integrato dall'articolo 10 della presente legge, fatto salvo l'attingimento degli idonei dalle graduatorie dei concorsi pubblici in corso di validità.

 

Art. 2
Dotazione organica

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'Amministrazione regionale aventi carattere stabile e continuativo è avviato un procedimento di revisione della pianta organica vigente alla data del 1° gennaio 2009 i cui oneri sono coperti con la corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati ai contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa.

2. A conclusione del procedimento di revisione e di verifica la Giunta presenta al Consiglio regionale le modifiche legislative per determinare le variazioni delle tabelle organiche, le conseguenti quantificazioni della spesa e la relativa copertura mediante riduzione degli stanziamenti delle UPB sulle quali gravano spese per contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Le somme portate in riduzione non possono essere reintegrate e comunque utilizzate per attivare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

4. Le agenzie e gli enti soggetti alla legge regionale n. 31 del 1998, sono autorizzati a porre in essere le procedure di cui al comma 1, sempre che sussistano analoghe esigenze organizzative e le condizioni per l'integrale copertura dei relativi oneri con le modalità indicate nel comma 1.

5. Per le finalità di cui al comma 4 gli enti e le agenzie, a conclusione del procedimento di cui al comma 1, trasmettono alla Giunta una relazione contenente le variazioni della dotazione organica, la copertura dei relativi oneri, le corrispondenti riduzioni dei capitoli di spesa destinati ai contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa.

6. La Giunta regionale, per far fronte alle esigenze di carattere pluriennale degli uffici impegnati in attività di gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo nell'ambito degli interventi finanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, è autorizzata a disporre un incremento straordinario della dotazione organica nel limite dell'1 per cento ed a coprire i relativi oneri attingendo alle risorse dei predetti fondi destinate all'assistenza tecnica; le somme necessarie sono trasferite ai pertinenti capitoli del bilancio regionale con la procedura di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 2 (Bilancio di previsione per l'anno 2009 e pluriennale per gli anni 2009-2013). Il personale assunto a copertura dei posti così istituiti è esclusivamente impiegato nelle attività sopra specificate per tutta la durata del finanziamento e l'utilizzo delle relative risorse è assoggettato a rendiconto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione).

7. Alla chiusura della fase di programmazione di cui al comma 6, la spesa relativa al personale indicato nel medesimo comma fa carico agli stanziamenti ordinari del bilancio regionale destinati alla copertura della dotazione organica dell'Amministrazione. I relativi costi sono assorbiti mediante graduale soppressione dei posti che si rendono vacanti a decorrere dal 31 dicembre 2013 per le cessazioni dal servizio a qualunque titolo. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri per la fase transitoria si provvede con legge finanziaria.

8. Nell'ambito del programma di copertura dei posti vacanti previsto dall'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998, sono inserite le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, come integrato dall'articolo 10 della presente legge, fatto salvo l'attingimento degli idonei dalle graduatorie dei concorsi pubblici in corso di validità.

 

Art. 3
Sostituzione dell'articolo 6 bis
della legge regionale n. 31 del 1998

1. L'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:
"Art. 6 bis (Incarichi a soggetti esterni)
1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall'ordinamento, quando la complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere lo richiedano, possono conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità culturale, tecnica o scientifica dopo aver accertato l'impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali presenti al loro interno.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono disciplinati con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei quali sono indicati l'oggetto della prestazione, che deve essere di natura temporanea, la durata, il luogo, i contenuti, i criteri per lo svolgimento dell'incarico e il compenso.
3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa non possono avere durata complessiva superiore a dodici mesi e, nel biennio successivo alla scadenza, nessuna delle amministrazioni di cui al comma 1 può stipulare contratti di lavoro di natura flessibile con il medesimo soggetto; la limitazione temporale non opera per gli incarichi finanziati con fondi comunitari o statali. Tali incarichi sono conferiti sulla base di procedure rese pubbliche preventivamente, fondate sulla comparazione dei requisiti professionali di cui al comma 1 e definite previo parere della direzione generale competente in materia di personale.
4. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti rendono noti mediante inserimento nelle rispettive banche dati, accessibili al pubblico per via telematica, e nel Bollettino ufficiale della Regione, gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo nonché gli altri incarichi indicati nell'articolo 98 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992), indicando l'oggetto, l'importo e la durata dell'incarico, intendendosi soppresse le altre diverse forme di pubblicità previste da norme vigenti.
5. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati, fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa stabilite dalle norme vigenti, costituisce illecito disciplinare.".

 

Art. 3
Sostituzione dell'articolo 6 bis
della legge regionale n. 31 del 1998

1. L'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 bis (Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità)
1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall'ordinamento, quando la complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere lo richiedano, possono conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità culturale, tecnica o scientifica, qualora sia impossibile farvi fronte con le risorse professionali presenti al loro interno.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono disciplinati con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei quali sono indicati l'oggetto della prestazione, che deve essere di natura temporanea, la durata, il luogo, i contenuti, i criteri per lo svolgimento dell'incarico e il compenso.
3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa non possono avere durata complessiva superiore a dodici mesi e, nel biennio successivo alla scadenza, nessuna delle amministrazioni di cui al comma 1 può stipulare contratti di lavoro di natura flessibile con il medesimo soggetto; i limiti di tempo non operano per gli incarichi finalizzati allo svolgimento di uno specifico progetto e per gli incarichi finanziati con fondi comunitari o statali.
4. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono conferiti da ciascuna direzione generale interessata sulla base di procedure di selezione pubbliche conformi ai principi di trasparenza e imparzialità, fondate sulla comparazione dei requisiti professionali indicati al comma 1.
5. Il direttore generale preposto alla struttura interessata:
a) accerta con propria determinazione la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1;
b) dà comunicazione del conferimento dell'incarico alla direzione generale dell'Amministrazione regionale competente in materia di personale.
6. Ciascuna direzione generale trasmette, entro il 31 agosto di ogni anno, alla direzione generale competente in materia di personale, una relazione contenente le informazioni sui contratti stipulati specificandone la natura, il numero, la durata, le professionalità, i costi, le procedure selettive utilizzate, la sussistenza dei presupposti che giustificano le deroghe ai limiti temporali di cui al comma 3 e ogni altro elemento utile per la redazione della relazione di cui all'articolo 19, comma 1.
7. L'Amministrazione, le Agenzie e gli enti rendono noti mediante inserimento nelle rispettive banche dati accessibili al pubblico per via telematica, e nel Bollettino ufficiale della Regione, gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo nonché gli altri incarichi indicati nell'articolo 98 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992), indicando l'oggetto, l'importo e la durata dell'incarico, intendendosi soppresse le altre diverse forme di pubblicità previste da norme vigenti.
8. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati, fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa stabilite dalle norme vigenti, costituisce illecito disciplinare.
9. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo dei contratti di cui al presente articolo non è erogata la retribuzione di risultato.".

 

Art. 4
Modifiche agli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 31 del 1998

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 sono sostituti come segue:
"1. Il controllo interno di gestione è rivolto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa degli uffici dell'amministrazione e degli enti; a rilevare gli scostamenti tra obiettivi programmati e obiettivi raggiunti, al fine di ottimizzare o di adeguare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; a fornire agli organi di direzione politica e ai direttori generali elementi conoscitivi utili per valutare i risultati della gestione amministrativa nell'attuazione delle disposizioni normative, del bilancio e gli atti di programmazione generale e delle direttive emanate.
2. Per l'attuazione del controllo interno di gestione è istituito un ufficio le cui competenze possono essere integrate e modificate, in relazione alle finalità del presente articolo, con le procedure previste dall'articolo 13, comma 2. L'ufficio, di livello dirigenziale, ha natura speciale rispetto agli uffici definiti dall'articolo 13 ed opera funzionalmente alle dipendenze dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale; ad esso sono assegnati, nell'ambito della dotazione organica dell'Amministrazione, dirigenti e personale nel numero stabilito con deliberazione della Giunta regionale, che definisce i criteri generali per l'organizzazione dell'ufficio. I dirigenti svolgono in particolare, con la collaborazione del personale assegnato all'ufficio, le funzioni previste dagli articoli 23 e 26. All'ufficio è preposto, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, un coordinatore che dirige la struttura e ne coordina l'attività. Ai fini del trattamento accessorio dei dirigenti assegnati all'ufficio si applica il comma 4 dell'articolo 31.".

2. L'articolo 11 è abrogato. I dipendenti assunti nell'Amministrazione regionale con procedura ad evidenza pubblica, in qualità di esperti, ai sensi del medesimo articolo 11, che abbiano svolto almeno sei anni di servizio, sono inquadrati nell'organico dirigenziale a tempo indeterminato, con la salvaguardia della retribuzione in godimento sino alla scadenza del contratto di lavoro in atto alla data della presente legge.

 

Art. 4
Modifiche agli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 31 del 1998

(soppresso)

Art. 5
Sostituzione dell'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998

1. L'articolo 30 è sostituito dal seguente:
"Art. 30 (Sostituzione dei direttori generali e di servizio)
1. Il direttore generale è sostituto in ogni sua assenza dal dirigente a ciò incaricato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h), ovvero, qualora egli non provveda, dal dirigente che, nella direzione generale, da più lungo tempo esercita le funzioni di direttore di servizio o, in mancanza di direttore di servizio, dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica.
2. Salvo che l'organo di direzione politica non incarichi con proprio decreto un dirigente della direzione generale, la disposizione del comma 1 trova applicazione anche in caso di vacanza, sino a che non si provveda in via ordinaria ai sensi dell'articolo 28.
3. Il direttore di servizio, in ogni sua assenza, qualora non provveda il direttore generale, ai sensi dell'articolo 24, è sostituito dal funzionario del servizio da lui individuato tra quelli che ricoprono le posizioni organizzative più elevate; se neppure il direttore di servizio provvede, le relative funzioni sono svolte dal funzionario che da più lungo tempo ricopre la posizione organizzativa più elevata all'interno del servizio.
4. Nei casi di assenza superiore ai sei mesi, con l'esclusione dei periodi di congedo stabiliti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità o della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 8), la titolarità del relativo incarico viene assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in aspettativa mantiene il diritto al trattamento economico corrispondente all'incarico.
5. In caso di vacanza del titolare, sino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, le funzioni di direttore di servizio, qualora non provveda il direttore generale ai sensi dell'articolo 24, sono esercitate dal dirigente della direzione generale con maggiore anzianità nella qualifica o, in assenza di dirigenti, da funzionari in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale che da più lungo tempo ricoprono le posizioni organizzative più elevate all'interno del servizio; in tale ipotesi il funzionario non può esercitare le funzioni dirigenziali per più di sei mesi, decorsi i quali si provvede secondo criteri di rotazione, né per un periodo superiore a dodici mesi nell'arco di un triennio.
6. In caso di pari anzianità di posizione organizzativa si applica il criterio della maggiore età.
7. Al dirigente che, in caso di assenza o vacanza superiore a quarantacinque giorni consecutivi del titolare ne svolga le funzioni è attribuita, a decorrere dal quarantaseiesimo giorno, la retribuzione di posizione più favorevole. Analogo trattamento è riconosciuto al funzionario che svolga le funzioni di direzione in sostituzione del direttore di servizio; detto trattamento retributivo non è cumulabile con compensi corrisposti per la titolarità di posizione organizzativa.".

 

Art. 5
Sostituzione dell'articolo 30
della legge regionale n. 31 del 1998

1. L'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 30 (Sostituzione dei direttori generali e di servizio)
1. Il direttore generale è sostituto in ogni sua assenza dal dirigente a ciò incaricato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h), ovvero, qualora egli non provveda, dal dirigente che, nella direzione generale, da più lungo tempo esercita le funzioni di direttore di servizio o, in mancanza di direttore di servizio, dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica.
2. Salvo che l'organo di direzione politica non incarichi con proprio decreto un dirigente della direzione generale, la disposizione del comma 1 si applica anche in caso di vacanza, sino a che non si provveda in via ordinaria ai sensi dell'articolo 28.
3. Il direttore di servizio, in ogni sua assenza, qualora non provveda il direttore generale, ai sensi dell'articolo 24, è sostituito dal funzionario del servizio da lui individuato tra quelli che ricoprono le posizioni organizzative più elevate; se neppure il direttore di servizio provvede, le relative funzioni sono svolte dal funzionario che da più lungo tempo ricopre la posizione organizzativa più elevata all'interno del servizio.
4. Nei casi di assenza superiore ai sei mesi, con l'esclusione dei periodi di congedo stabiliti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità o della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 8), la titolarità del relativo incarico è assegnata ad altro dirigente. Al dirigente a tempo indeterminato al quale, rientrato in servizio, non venga attribuito un incarico economicamente equipollente a quello già ricoperto, è conservata, sino alla scadenza già prevista per il medesimo, la relativa retribuzione.
5. In caso di vacanza del titolare, sino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, le funzioni di direttore di servizio, qualora non provveda il direttore generale ai sensi dell'articolo 24, sono esercitate dal dirigente della direzione generale con maggiore anzianità nella qualifica o, in assenza di dirigenti, dal funzionario in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale che da più lungo tempo ricopre la posizione organizzativa più elevata all'interno del servizio; in tale ipotesi il funzionario non può esercitare le funzioni dirigenziali per più di sei mesi, decorsi i quali si provvede secondo criteri di rotazione, né per un periodo superiore a dodici mesi nell'arco di un triennio.
6. In caso di pari anzianità di posizione organizzativa si applica il criterio della maggiore età.
7. Al dirigente che, in caso di assenza o vacanza superiore a quarantacinque giorni consecutivi del titolare ne svolga le funzioni è attribuita, a decorrere dal quarantaseiesimo giorno, la retribuzione di posizione più favorevole. Analogo trattamento è riconosciuto al funzionario che svolga le funzioni di direzione in sostituzione del direttore di servizio; detto trattamento retributivo non è cumulabile con compensi corrisposti per la titolarità di posizione organizzativa.".

 

Art. 6
Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale n. 31 del 1998

1. L'articolo 38 è sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Mobilità intercomparto e con altre amministrazioni)
1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti curano il costante equilibrio fra esuberi e carenze dei loro dipendenti, attuando i processi di mobilità disciplinati dal presente articolo.
2. La direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 54, definisce, per l'Amministrazione, le agenzie e gli enti, il contingente dei posti da ricoprire mediante processi di mobilità, all'interno del comparto e con altre amministrazioni, distinto per categorie, professionalità e sedi di servizio, e indice le procedure di mobilità indicando il termine per la presentazione delle domande di trasferimento sui posti vacanti nell'Amministrazione e nelle agenzie ed enti, nonché sui posti disponibili in altre pubbliche amministrazioni con le quali eventualmente siano stati stipulati accordi.
3. Per esigenze connesse allo svolgimento di attività di carattere urgente e straordinario delle amministrazioni di cui al comma 2, si applica l'articolo 40, terzo e quarto periodo, come modificato dal comma 8 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo). Per esigenze connesse al trasferimento di funzioni e compiti agli enti e alle agenzie regionali, può disporsi, secondo intese tra le amministrazioni medesime, il trasferimento di personale mediante apposita procedura di mobilità su base volontaria.
4. I criteri generali per l'attuazione delle procedure di mobilità sono stabiliti d'intesa con le organizzazioni sindacali.
5. Al personale dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti del comparto di contrattazione collettiva regionale inquadrato a seguito di procedure di mobilità, d'ufficio o a domanda, è assicurato il trattamento giuridico, previdenziale ed economico in atto, escluso quello di natura accessoria, nonché il mantenimento dell'iscrizione presso gli eventuali fondi particolari esistenti nell'ente di provenienza.".

 

Art. 6
Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 38 bis (Mobilità all'interno del comparto)
1. Nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 54 la Giunta regionale stabilisce, in misura non superiore al 5 per cento del contingente di personale da reclutare, i posti che possono essere coperti mediante passaggio diretto di dipendenti a tempo indeterminato della medesima categoria e area funzionale in servizio presso le agenzie e gli enti del comparto di contrattazione disciplinato dalla presente legge, che facciano domanda di trasferimento; le agenzie e gli enti applicano la presente disposizione senza il predetto limite percentuale.
2. I posti da ricoprire mediante passaggio diretto sono resi pubblici preventivamente. I criteri per l'esame delle domande sono stabiliti nel rispetto delle procedure di informazione previste dai contratti collettivi. Il passaggio è disposto previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza.
3. Al personale dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti del comparto di contrattazione collettiva regionale in ogni caso di inquadramento a seguito di procedure di mobilità, d'ufficio o a domanda, è assicurato il trattamento giuridico, previdenziale ed economico in atto, escluso quello di natura accessoria, nonché il mantenimento dell'iscrizione presso gli eventuali fondi particolari esistenti nell'ente di provenienza.".

 

Art. 7
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Il comma 1 dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito della dotazione organica complessiva, possono essere adottati provvedimenti di variazione dei contingenti di personale assegnati alle direzioni generali, in relazione ad interventi di riorganizzazione o per esigenze di riequilibrio degli organici e di razionalizzazione dei processi di lavoro, attraverso procedure di mobilità o d'ufficio.".

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 39 sono soppressi.

 

Art. 7
Modifiche all'articolo 39
della legge regionale n. 31 del 1998

1. L'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 39 (Variazione delle dotazioni organiche delle direzioni generali)
1. Le dotazioni organiche di ciascuna direzione generale di cui all'articolo 15, comma 1, ferma restando la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione, possono essere modificate con decreto dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, in seguito a:
a) trasferimenti o modifiche delle competenze;
b) interventi di riorganizzazione o razionalizzazione dei processi di lavoro;
c) esigenze di riequilibrio dei contingenti conseguenti alle attività di cui ai punti a) e b) o in seguito a cessazioni dal servizio o a collocamenti in aspettativa a tempo indeterminato.
2. La direzione generale competente in materia di personale, in seguito all'emanazione del decreto di cui al comma 1, dando adeguata pubblicità, attiva prioritariamente procedure di trasferimento a domanda e, in mancanza di domande, d'ufficio.
3. Sono sempre possibili i trasferimenti di personale da una direzione generale all'altra nei limiti delle rispettive dotazioni organiche".

 

Art. 8
Compensi commissioni di gara e incentivi

1. Ai dipendenti, compresi quelli di qualifica dirigenziale, dell'Amministrazione, agenzie ed enti regionali che, con provvedimento motivato, siano nominati, in qualità di esperti nelle commissioni di gara di rilievo comunitario costituite per l'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, da centri di costo diversi da quelli cui sono assegnati, è corrisposto per non più di una seduta giornaliera tenuta fuori dell'orario di servizio, un compenso di euro 100 per il presidente e ciascun componente e di euro 70 per il segretario. L'importo massimo del compenso non può essere superiore a euro 1.000 per il presidente e ciascun componente e a euro 700 per il segretario. Nell'Amministrazione regionale la spesa grava in appositi capitoli istituiti in ciascuna direzione generale nell'ambito della UPB S01.03.003 nei quali, con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio, sono trasferite le risorse necessarie dai capitoli recanti gli stanziamenti per i lavori, servizi e forniture oggetto delle gare d'appalto.

2. Nell'Amministrazione, agenzie ed enti regionali le norme relative agli incentivi di cui alla legge regionale n. 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la discipline delle fasi del ciclo dell'appalto), articolo 12, si estendono ai contratti pubblici di forniture e/o servizi di rilevanza comunitaria e di notevole complessità tecnica, a favore di dipendenti, compresi quelli di qualifica dirigenziale, e si applicano anche alle figure di responsabile del controllo della corretta e conforme esecuzione del contratto. I criteri di riparto sono stabiliti, previa intesa con le organizzazioni sindacali, dalla Giunta regionale, che determina i limiti massimi degli incentivi.

 

Art. 8
Compensi commissioni di gara e incentivi

1. Ai dipendenti dell'Amministrazione, agenzie ed enti regionali che, con provvedimento motivato, siano nominati, in qualità di esperti nelle commissioni di gara di rilievo comunitario costituite per l'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, da centri di costo diversi da quelli cui sono assegnati, è corrisposto per non più di una seduta giornaliera tenuta fuori dell'orario di servizio, un compenso di euro 100 per il presidente e per ciascun componente e di euro 70 per il segretario. L'importo massimo del compenso non può essere superiore a euro 1.000 per il presidente e per ciascun componente e a euro 700 per il segretario. Nell'Amministrazione regionale la spesa grava in appositi capitoli istituiti in ciascuna direzione generale nell'ambito della UPB S01.03.003 nei quali, con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio, sono trasferite le risorse necessarie dai capitoli recanti gli stanziamenti per i lavori, servizi e forniture oggetto delle gare d'appalto.

2. Nell'Amministrazione, agenzie ed enti regionali le norme relative agli incentivi a favore di dipendenti, di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), si estendono ai contratti pubblici di forniture e/o servizi di rilevanza comunitaria, secondo le modalità e i criteri di riparto determinati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 12.

3. Per gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 conferiti ai dirigenti si applica l'articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998.

 

Art. 9
Modifiche agli articoli 26, 32, 44, 52, 53, 56, 58, 60 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Nell'articolo 26 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Ai dirigenti ai quali non siano conferite funzioni dirigenziali col procedimento di cui all'articolo 28, con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale sono attribuite le funzioni di cui al comma 1.".

2. Il comma 3 dell'articolo 32, come modificato dal comma 25 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006, è sostituito dal seguente:
"3. Ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti che abbiano maturato cinque anni di servizio effettivo in qualifica per il cui accesso sia previsto il diploma di laurea, è riservato il 40 per cento dei posti messi a concorso.".
È fatta salva la disposizione della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), articolo 11, comma 8.

3. Nel comma 3 dell'articolo 44, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
"f bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.".

4. L'articolo 52 è modificato come segue:
a) al primo periodo del comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "applicando le percentuali indicate nel comma 2 dell'articolo 1 della predetta legge regionale n. 12 del 1993 e rispettando l'ordine dell'anzianità di servizio regionale";
b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "La medesima procedura si applica prima di procedere alle assunzioni di cui alla lettera c) del comma 1, riservando la selezione ai dipendenti appartenenti alle categorie protette ivi indicate.".

5. Il comma 3 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:
"3. Le modalità per l'indizione e lo svolgimento dei concorsi nonché i criteri per la formazione della graduatoria sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, nel rispetto dei principi della presente legge in materia di accesso al lavoro nell'Amministrazione regionale.".

6. Nell'articolo 56, come modificato dal comma 25 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento". È fatta salva la norma del comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2009.

7. All'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 3 sono soppresse le parole "nonché per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente
"4 bis. Costituisce, inoltre, apposita area separata di contrattazione all'interno del comparto il personale non dirigente inquadrato nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale con decorrenza dal 1° gennaio 2010.".

8. Nel comma 1 dell'articolo 60 le parole "o nella separata area di contrattazione per la dirigenza" sono sostituite dalle parole "o nelle separate aree per la dirigenza e per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale".

 

Art. 9
Modifiche agli articoli 26, 32, 44, 52, 56, 58, 60 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Alla legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:
"1 bis. I dirigenti per i quali non venga formulata la proposta di cui al comma 4 dell'articolo 28 svolgono, presso le strutture cui sono assegnati con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale, le funzioni indicate nel comma 1.".

3. Il comma 3 dell'articolo 32, come modificato dal comma 25 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), è sostituito dal seguente:
"3. Ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti che abbiano maturato cinque anni di servizio effettivo in qualifica per il cui accesso sia previsto il diploma di laurea, è riservato il 40 per cento dei posti messi a concorso.".
È fatta salva la disposizione dell'articolo 11, comma 8, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

4. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 44, è aggiunta la seguente:
"f bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.".

5. L'articolo 52 è modificato come segue:
a) al primo periodo del comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "applicando le percentuali indicate all'articolo 1, comma 2 della legge regionale n. 12 del 1993 e rispettando l'ordine dell'anzianità di servizio regionale";
b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "La medesima procedura si applica prima di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, lettera c), riservando la selezione ai dipendenti appartenenti alle categorie protette ivi indicate.".

6. Nell'articolo 56, come modificato dall'articolo 20, comma 25 della legge regionale n. 4 del 2006, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento". È fatta salva la disposizione dell'articolo 11, comma 8 della legge regionale n. 3 del 2009.

7. All'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 3 sono soppresse le parole "nonché per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Il personale non dirigente inquadrato nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale costituisce apposita area separata di contrattazione all'interno del comparto a decorrere dal 1° gennaio 2010.".

8. Nel comma 1 dell'articolo 60 le parole "o nella separata area di contrattazione per la dirigenza" sono sostituite dalle parole "o nelle separate aree per la dirigenza e per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale".

 

Art. 10
Modifiche agli articoli 6, 8 e 36 della legge regionale n. 2 del 2007

1. Nel comma 8 dell'articolo 6 modificato dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), articolo 3, comma 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'inquadramento è disposto secondo la disciplina dell'articolo 2112 del Codice civile.".

2. Nel comma 5 dell'articolo 8 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'attuazione delle disposizioni dei contratti collettivi regionali di lavoro relativi agli istituti incentivanti e alle progressioni professionali, le somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario in conto competenza ed in conto residui negli appositi fondi sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.".

3. L'articolo 36 è integrato come segue:
a) nel comma 2, sesto periodo, dopo la parola "interregionali" sono aggiunte le parole "operante presso l'Assessorato competente in materia di beni culturali per l'attuazione del progetto interministeriale interregionale denominato Parco geominerario o";
b) nel medesimo comma 2 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "I concorsi pubblici estesi alle finalità del presente articolo possono prevedere una riserva, sino al 50 per cento dei posti messi a concorso, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato e di quelli che possono accedere alla stabilizzazione; la riserva opera indistintamente a favore di tali lavoratori e limitatamente ai posti messi a concorso dall'Amministrazione, dall'agenzia o dall'ente datore di lavoro dei medesimi. Il personale assunto a tempo determinato o con altre forme contrattuali flessibili, in possesso del periodo di servizio utile per la stabilizzazione, maturato in mansioni ascrivibili alle categorie A e B, è inquadrato, dall'ente o dall'agenzia che ne ha disposto l'assunzione, previo superamento di apposita prova di idoneità.".

 

Art. 10
Modifiche agli articoli 6, 8 e 36 della legge regionale n. 2 del 2007

1. Alla legge regionale n. 2 del 2007 sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

2. Nel comma 8 dell'articolo 6 modificato dall'articolo 3, comma 22, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'inquadramento è disposto secondo la disciplina dell'articolo 2112 del Codice civile.".

3. Nel comma 5 dell'articolo 8 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'attuazione delle disposizioni dei contratti collettivi regionali di lavoro relativi agli istituti incentivanti e alle progressioni professionali, a decorrere dall'anno 2009, le somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario in conto competenza ed in conto residui negli appositi fondi sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.".

4. L'articolo 36 è integrato come segue:
a) nel comma 2, sesto periodo, dopo la parola "interregionali" sono aggiunte le parole "operante presso l'Assessorato competente in materia di beni culturali per l'attuazione del progetto interministeriale interregionale denominato Parco geominerario o";
b) nel comma 2 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "I concorsi pubblici estesi alle finalità del presente articolo possono prevedere una riserva, sino al 50 per cento dei posti messi a concorso, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato e di quelli che possono accedere alla stabilizzazione; la riserva opera indistintamente a favore di tali lavoratori e limitatamente ai posti messi a concorso dall'Amministrazione, dall'agenzia o dall'ente datore di lavoro dei medesimi. Il personale assunto a tempo determinato o con altre forme contrattuali flessibili, in possesso del periodo di servizio utile per la stabilizzazione, maturato in mansioni ascrivibili alle categorie A e B, è inquadrato, dall'ente o dall'agenzia che ne ha disposto l'assunzione, previo superamento di apposita prova di idoneità.".

 

Art. 11
Norme varie

1. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Amministrazione regionale, nelle agenzie e negli enti pubblici della Regione si applicano le disposizioni degli articoli 70 e 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modificazioni; la decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legge n. 112 del 2008, è costituita da trattenute, per ogni giorno di assenza, sull'importo della retribuzione da liquidare al dipendente a titolo di rendimento o risultato o altro trattamento accessorio assimilabile; nell'ipotesi di indennità corrisposta in via continuativa in sostituzione del rendimento e di voci retributive accessorie è operata, sull'indennità rapportata a giorno, una trattenuta del 20 per cento.

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità dei lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), è sostituito dal seguente:
"3. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti. Il personale dell'Agenzia è inserito nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale.".

3. La differenza tra l'importo del livello retributivo in godimento e quello iniziale della categoria o area di inquadramento del dipendente cessato dal servizio nell'Amministrazione regionale, agenzie ed enti, concorre a formare il fondo per le progressioni professionali per un importo pari al 30 per cento, al 40 per cento e al 50 per cento, rispettivamente nel 2010, nel 2011 e nel 2012.

4. Nell'articolo 90 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), le parole "90 giorni precedenti" sono sostituite con "centoventi giorni precedenti" e le parole "30 giorni successivi" sono sostituite con "quarantacinque giorni successivi".

5. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2006, modificato dall'articolo 2, comma 16, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), è così sostituito:
"4. Il direttore generale è scelto mediante selezione pubblica per titoli. Il personale è assunto mediante selezioni pubbliche per esami, per titoli, per esami e titoli, o ricorrendo a procedure di mobilità all'interno del comparto.".

6. Nel secondo periodo del comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006, dopo le parole "tre anni" sono aggiunte le parole "rinnovabile una sola volta". Il terzo e il quarto periodo del medesimo comma 11, modificato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2007, e dal comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2008, sono soppressi.

7. Nel comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna) sono soppresse le parole "; per il direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna è richiesto il possesso di un'alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia".

8. Nel comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2008, le parole "e assunti con concorsi pubblici non riservati" sono soppresse.

9. Il personale di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 3, comma 16, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), con decorrenza dalla data di assunzione, alle medesime condizioni previste per il personale di cui al terzo periodo del punto 1), del primo comma dell'articolo 2 della stessa legge regionale n. 15 del 1965; gli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma ammontano a euro 330.000 (UPB S01.02.002).

10. L'Ente acque Sardegna (ENAS) è autorizzato a stanziare, nel bilancio di previsione 2009, la somma corrispondente alla quota storica del fondo unificato, di cui all'articolo 102 del contratto collettivo regionale di lavoro 15 maggio 2001, destinata alla retribuzione di rendimento del personale dipendente dell'EAF per gli anni 2004 e 2005.

11. Fatti salvi gli effetti del giudicato in ordine alla rinnovazione delle prove successive a quella preselettiva di concorsi pubblici banditi ai sensi degli articoli 52 e seguenti della legge regionale n. 31 del 1998, e chiusi alla data del 30 giugno 2009, i dipendenti assunti quali vincitori o idonei dei medesimi sono confermati in servizio al fine di evitare disfunzioni organizzative alle strutture di destinazione, previo giudizio favorevole dell'amministrazione formulato in merito alle prestazioni rese alla data della presente legge.

 

Art. 11
Norme varie

1. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, nell'Amministrazione regionale, nelle agenzie e negli enti pubblici della Regione si applicano le disposizioni degli articoli 70 e 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modificazioni; la decurtazione retributiva di cui all'articolo 71, comma 1 del decreto legge n. 112 del 2008, è costituita da trattenute, per ogni giorno di assenza, sull'importo della retribuzione da liquidare al dipendente a titolo di rendimento o risultato o altro trattamento accessorio assimilabile; nell'ipotesi di indennità corrisposta in via continuativa in sostituzione del rendimento e di voci retributive accessorie è operata, sull'indennità rapportata a giorno, una trattenuta del 20 per cento.

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità dei lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), è sostituito dal seguente:
"3. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti. Il personale dell'Agenzia è inserito nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale.".

3. La differenza tra l'importo del livello retributivo in godimento e quello iniziale della categoria o area di inquadramento del dipendente cessato dal servizio nell'Amministrazione regionale, agenzie ed enti, concorre a formare il fondo per le progressioni professionali per un importo pari al 50 per cento nel 2010.

4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2006, modificato dall'articolo 2, comma 16, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), è così sostituito:
"4. Il direttore generale è scelto mediante selezione pubblica per titoli. Il personale è assunto mediante selezioni pubbliche per esami, per titoli, per esami e titoli, o ricorrendo a procedure di mobilità all'interno del comparto.".

5. Nel secondo periodo del comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006, dopo le parole "tre anni" sono aggiunte le parole "rinnovabile una sola volta". Il terzo e il quarto periodo del comma 11, modificato dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale n. 2 del 2007, e dall'articolo 3, comma 8 della legge regionale n. 3 del 2008, sono soppressi.

6. Nel comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna) sono soppresse le parole "; per il direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna è richiesto il possesso di un'alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia".

7. Nel comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2008, le parole "e assunti con concorsi pubblici non riservati" sono soppresse.

8. Il personale di cui all'articolo 3, comma 16 della legge regionale n. 3 del 2008, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), con decorrenza dalla data di assunzione, alle medesime condizioni previste per il personale di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1), terzo periodo della stessa legge regionale n. 15 del 1965.

9. L'Ente acque Sardegna (ENAS) è autorizzato a stanziare, nel bilancio di previsione 2010, la somma corrispondente alla quota storica del fondo unificato, di cui all'articolo 102 del contratto collettivo regionale di lavoro 15 maggio 2001, destinata alla retribuzione di rendimento del personale dipendente dell'EAF per gli anni 2004 e 2005.

 

 

Art. 11 bis
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 1.832.300 annui.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S01.02.001
Oneri per il trattamento economico del personale
2010 euro 781.300
2011 euro 781.300
2012 euro 781.300
2013 euro 781.300

UPB S01.02.002
Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'Amministrazione regionale
2010 euro 619.000
2011 euro 619.000
2012 euro 619.000
2013 euro 619.000

UPB S01.01.002
Oneri di funzionamento della Giunta regionale e uffici di supporto
2010 euro 292.000
2011 euro 292.000
2012 euro 292.000
2013 euro 292.000

UPB S01.04.001
Studi, ricerche, collaborazioni e simili
2010 euro 140.000
2011 euro 140.000
2012 euro 140.000
2013 euro 140.000

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo nuovi oneri legislativi - parte corrente
2010 euro 1.832.300
2011 euro 1.832.300
2012 euro 1.832.300
2013 euro 1.832.300
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 ed a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.