CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 53
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica,
ASUNISil 23 luglio 2009
Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con il presente disegno di legge la Giunta regionale intende dare risposta a due primarie esigenze, tra loro strettamente connesse.
La prima esigenza è quella di dare concreta attuazione all'intesa tra Stato e regioni sottoscritta il 31 marzo 2009, finalizzata a favorire il rilancio dell'economia, a soddisfare i bisogni abitativi delle famiglie e ad introdurre incisive misure di semplificazione procedurale dell'attività edilizia.
L'altra esigenza è quella di dare avvio alla seconda fase del proficuo rapporto di dialogo con i territori culminato con la straordinaria mobilitazione portata avanti dagli amministratori locali in occasione degli incontri territoriali sfociati nella conferenza regionale del 30 giugno 2009, in ordine alle problematiche della pianificazione paesaggistica e dello sviluppo sostenibile, riportate nel documento denominato "Processo partecipativo per la definizione di una strategia condivisa per la valorizzazione del paesaggio della Sardegna - Sintesi delle risultanze", del quale la Giunta regionale ha preso atto con specifica deliberazione.
La consultazione dei comuni sui temi della pianificazione territoriale e paesaggistica, avviata dalla Giunta regionale sulla base del programma del Presidente della Regione, ha rappresentato il primo importante appuntamento di quella strategia di condivisione che costituisce tratto rilevante del nuovo metodo di governo regionale.
Il fine della consultazione è stato quello di effettuare una verifica puntuale delle problematiche legate all'attuazione del Piano paesaggistico regionale (PPR) ed al suo recepimento in sede di pianificazione comunale.
La vastità delle consultazioni ed il livello di approfondimento conseguiti attraverso i tavoli tecnici che hanno preceduto le nove conferenze territoriali, hanno consentito di acquisire consapevolezza delle difficoltà insuperabili incontrate dalle amministrazioni comunali nell'attuazione del Piano paesaggistico, le quali hanno reso oggettivamente impossibile la conclusione del processo di pianificazione a livello locale. Tale situazione di oggettiva impossibilità ha determinato significative ripercussioni nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio e, conseguentemente, un forte rallentamento del sistema socio-economico nel suo complesso e in particolare del settore edilizio.
Dagli incontri con gli enti locali è emerso, in particolare, che l'introduzione di nuove categorie di tutela, come ad esempio quelle dei beni identitari e dei centri di antica e prima formazione, effettuata senza un effettivo coinvolgimento delle amministrazioni locali e dunque in mancanza di un adeguato riscontro della situazione reale del territorio, ha determinato una condizione di crescente difficoltà ed incertezza dei privati cittadini, degli imprenditori e di tutti gli operatori del settore, per il fatto che ogni iniziativa è stata imbrigliata in una serie di discipline diversificate che ne hanno complicato se non impedito l'attuazione.
Né si possono sottovalutare i limiti posti agli interventi nell'agro, con effetti negativi sull'economia dell'intero comparto agro-silvo-pastorale e le significative incongruenze tra analisi di base e l'effettivo stato dei luoghi.
L'esito delle conferenze territoriali impone, quindi, all'Amministrazione regionale di avviare un processo volto alla semplificazione ed alla riorganizzazione del quadro normativo di governo del territorio regionale. Processo che dovrà trovare compimento in una nuova normativa urbanistica e paesaggistica, ma che nel frattempo richiede interventi urgenti ed indifferibili per il riavvio dell'economia, mantenendo e rafforzando le iniziative di valorizzazione e tutela del territorio finalizzate allo sviluppo sostenibile della nostra terra.
La gravità della crisi internazionale ha colpito vari settori produttivi, in particolare quelli del turismo e dell'industria, e ciò richiede a tutti gli operatori uno sforzo competitivo ulteriore rispetto a quello che è stato necessario per far fronte alla globalizzazione dei mercati. Pertanto, è urgente che la Giunta regionale provveda ad adottare tutti gli atti al fine di favorire la ripresa dell'economia e soprattutto quelli necessari alla semplificazione dei processi di sviluppo.
Il presente disegno di legge si propone di coniugare la tutela dei fondamentali valori ambientali, paesaggistici e culturali della Sardegna con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, superando le situazioni di crisi ed arretratezza ed orientando le azioni, in un processo continuo di condivisione, verso la tutela e valorizzazione del territorio. Occorre, infatti, ridare ai cittadini un ruolo da protagonisti, quali soggetti attivi di politiche condivise. Valorizzazione e sviluppo, infatti, sono obiettivi che devono essere perseguiti unitariamente affinché possano essere efficaci.
Questa impostazione si rinviene chiaramente nella Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, in cui si afferma che il "paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni".
Va inoltre evidenziato che le politiche di governo del territorio della Regione Sardegna sono sempre state caratterizzate dall'attenzione particolare riservata agli aspetti di salvaguardia del contesto territoriale, anche in misura maggiore rispetto alla normativa statale. Basti ricordare che il vincolo dei 150 metri dal mare vige in Sardegna dal 1975 e che la totalità dei nostri comuni è dotata di strumento urbanistico sin dagli inizi degli anni '70; che sin dal 1993 vige il vincolo di assoluta immodificabilità della fascia costiera dei 300 metri e che l'esperienza della pianificazione paesaggistica in Sardegna decorre dalla medesima data.
La Giunta intende, dunque, rivendicare alla Regione ed al sistema degli enti locali il concorrente ruolo primario nella determinazione delle politiche di tutela paesaggistica e di valorizzazione dei territorio.
A tal fine ha avviato il suddetto percorso di consultazione con gli enti locali, che ha coinciso con l'iniziativa del governo nazionale di avviare il cosiddetto Piano casa, che dà risposta alla crisi economica ed occupazionale in atto.
In questo quadro è emersa l'esigenza condivisa di cogliere le opportunità della proposta concordata tra Stato e regioni per una riqualificazione del patrimonio edilizio, inserendo gli interventi ammissibili in un disegno organico che porti al rinnovamento del medesimo, così da migliorare la qualità residenziale, architettonica, paesaggistica e l'efficienza energetica delle costruzioni.
Il disegno di legge si articola in tre titoli, il primo relativo alle disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente che disciplina l'applicazione ponderata e graduale degli incrementi volumetrici in relazione alle valenze paesaggistiche, naturalistiche, storiche e culturali che il territorio sardo esprime, privilegiando gli interventi di sostituzione del patrimonio edilizio di modesta qualità architettonica e tecnologica.
Il secondo relativo alle disposizioni in materia di pianificazione paesaggistica, il quale risponde sostanzialmente alle pressanti richieste di modifica del PPR, sollecitate dagli Enti Locali durante le conferenze territoriali e disciplina le norme considerate indifferibili al fine di consentire la gestione effettiva dello strumento regionale di pianificazione paesaggistica, nelle more di una sua organica revisione.
Il terzo riguarda le relative norme finali, finanziarie e di entrata in vigore della legge.
All'articolo 1 si enunciano le finalità della legge, la quale mira a promuovere il sostegno dell'economia attraverso il rilancio del settore edilizio e a favorire la riqualificazione ed il miglioramento del patrimonio edilizio esistente nella Regione evitando ulteriore consumo del territorio.
L'articolo 2 detta la disciplina relativa agli incrementi volumetrici per gli edifici ad uso residenziale distinguendo tra le tipologie edilizie uni-plurifamiliari, pluripiano e a schiera, ponderando i singoli ampliamenti in relazione alle caratteristiche delle differenti zone urbanistiche e alla loro rilevanza paesaggistica. Ulteriore possibilità di incremento viene attribuita per incentivare il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici ovvero per l'adeguamento degli stessi ai parametri dettati dal decreto legislativo n. 192 del 2005.
L'articolo 3 regolamenta gli incrementi volumetrici sugli immobili destinati ad usi agro-silvo-pastorali al fine di consentire un maggior sviluppo in un settore di notevole rilevanza nell'economia sarda, qual è quello agricolo, riservando in ogni caso particolare attenzione al miglioramento della qualità architettonica dei fabbricati e al contesto paesaggistico.
L'articolo 4 detta una disciplina specifica per il patrimonio edilizio turistico-ricettivo al fine di consentire la ripresa di tale settore, di vitale importanza per l'economia della Sardegna. Si prevede la facoltà di apportare incrementi volumetrici graduandoli in relazione alla distanza dalla costa ed indirizzandoli al miglioramento della qualità architettonica e dei servizi funzionali alla attività ricettiva, senza aumento di posti letto nella fascia dei 300 metri dal mare e curando in specie l'inserimento nel contesto paesaggio-ambiente.
L'articolo 5 contiene norme finalizzate al rinnovamento del patrimonio edilizio residenziale, turistico-ricettivo e produttivo, mediante interventi di sostituzione edilizia degli immobili esistenti affinché sia incentivato il loro adeguamento a standard di elevata qualità architettonica e di efficienza energetica; in questa logica si sono anche identificati interventi volti ad eliminare le criticità presenti negli edifici incoerenti rispetto al contesto architettonico ed urbanistico, con particolare riferimento alla possibilità di eliminare l'edificato nelle aree più prossime al mare (fascia dei 300 metri). Sono stati introdotti anche meccanismi di premialità collegati al miglioramento complessivo dell'apparato urbano anche con eventuale acquisizione gratuita al patrimonio pubblico di aree da destinare a finalità pubbliche.
Nell'articolo 6 sono previsti incrementi volumetrici per il recupero e la ristrutturazione di edifici destinati ad attività istituzionali o comunque pubbliche, al fine di agevolare la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico attualmente non in uso per effettive carenze funzionali e strutturali. Viene sempre assicurata la tutela integrale della fascia più prossima alla costa.
L'articolo 7 istituisce la Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica al fine di fornire all'Amministrazione un supporto tecnico-scientifico in materia di tutela del contesto ambientale e quale organo di garanzia in relazione ad interventi da realizzare in zone di particolare valore paesaggistico del territorio regionale.
L'articolo 8 detta le condizioni di ammissibilità riferite sia agli interventi di incremento che a quelli di sostituzione del patrimonio edilizio. Tutti gli interventi previsti non possono essere realizzati su immobili privi di titolo abitativo o su quelli di interesse artistico, storico, archeologico ed etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono ammesse le modifiche di destinazione d'uso esclusivamente ove il mutamento sia compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
Nell'articolo 9 è prevista la misura degli oneri concessori in modo da favorire, rispetto alla pluralità degli interventi ammissibili, quelli riferiti alla prima abitazione. Sono invece stabiliti oneri aggiuntivi per gli interventi di incremento o demolizione con ricostruzione non riconducibili alla prima abitazione; ciò anche per consentire alle amministrazioni comunali di poter migliorare il sistema urbano. Infine, il costo di costruzione complessivo è aumentato qualora non venga rispettato il termine di ultimazione dei lavori previsto dal disegno di legge.
L'articolo 10 introduce le norme sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia prevedendo per una serie di interventi che non comportano aumento di volume la semplice comunicazione alla amministrazione comunale. Per gli interventi di ampliamento è invece prevista la denuncia di inizio attività (DIA), fatta eccezione per quelli ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla costa che necessitano di apposita concessione. Quest'ultimo titolo è inoltre necessario per gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Considerato il carattere straordinario ed urgente delle disposizioni del presente disegno di legge, è stato introdotto un limite temporale riferito sia alla possibilità di usufruire dei benefici previsti, sia alla realizzazione compiuta delle opere. Detta strategia mira a potenziare l'efficacia delle disposizioni, finalizzate al riavvio di processi di sviluppo in un momento storico di notevole crisi economica.
L'articolo 11, in apertura del titolo II, disciplina le modalità di aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico prevedendo che la Giunta regionale possa procedere, con periodicità biennale, alla suddetta revisione mediante deliberazione da pubblicarsi sul BURAS e sul sito istituzionale, affinché sia garantita la partecipazione al procedimento di chi vi abbia interesse. Sul provvedimento esprime il proprio parere la Commissione consiliare competente, prima che la Giunta deliberi in via definitiva.
L'articolo 12 disciplina la procedura di correzione, anche a seguito di motivata proposta dei comuni, degli elementi descrittivi e cartografici relativi alle componenti di paesaggio, ai beni paesaggistici ed ai beni identitari individuati dal Piano paesaggistico regionale, per soddisfare le esigenze manifestate dagli enti locali in ordine alla rettifica di errori e discrasie riscontrati nei documenti di piano rispetto alla effettiva realtà del loro territorio.
Nell'articolo 13 è disciplinata la procedura da seguire per la realizzazione di interventi e programmi di elevata qualità paesaggistica e di valenza strategica per lo sviluppo nel caso in cui gli strumenti urbanistici non siano ancora adeguati al Piano paesaggistico regionale, purché siano interventi coerenti con gli indirizzi e le previsioni della pianificazione paesaggistica. In tali programmi rientrano quelli finalizzati alla realizzazione di parchi costieri botanici ed ecologici ad elevata valenza scientifica e culturale. La procedura prevista è quella dettata per la conferenza di servizi di cui alla legge n. 241 del 1990 che, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa e nell'ottica della leale collaborazione tra enti, facilita la rapida conclusione dell'iter tecnico-amministrativo relativo ai programmi suddetti.
L'articolo 14 regolamenta gli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale per tutti i comuni ricompresi negli ambiti di paesaggio individuati dal piano stesso, distinguendo a seconda della zona urbanistica in cui ricade l'intervento e a seconda che l'ente locale sia o meno provvisto di piano urbanistico comunale. La disposizione disciplina altresì gli interventi di riqualificazione, sotto il profilo architettonico-edilizio e paesaggistico-ambientale, degli insediamenti esistenti e delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, agricole e produttive, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché quelli di ristrutturazione.
L'articolo 15 interviene a modificare le disposizioni della legge regionale n. 13 del 2008, aggiungendo all'articolo 1 il comma 2 bis, con il quale si disciplinano gli interventi di trasformazione del territorio compreso nella fascia di rispetto dei cento metri dei beni paesaggistici ed identitari, prima di procedere ad una nuova delimitazione della stessa che tenga conto dei dati reali del contesto territoriale. Tali interventi sono in ogni caso subordinati ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004.
La disposizione, inoltre, sostituisce l'articolo 2 della legge regionale citata, consentendo ai comuni di verificare la coerenza dei propri piani particolareggiati con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale e di procedere all'attuazione degli stessi per le parti coerenti. Con l'inserimento del nuovo articolo 2 bis viene invece prevista la possibilità per i comuni di avviare l'intesa con la Regione al fine della riperimetrazione del centro di antica e prima formazione, nella fase precedente all'adeguamento dei rispettivi piani urbanistici al Piano paesaggistico regionale. In tal modo vengono salvaguardate le prerogative di partecipazione attiva alle scelte di pianificazione paesaggistica relative al proprio territorio costituzionalmente riconosciute agli enti locali.
L'articolo 16 prevede le norme di copertura finanziaria relativa all'attivazione e alla gestione delle attività e degli strumenti finalizzati al monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, nonché al funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica.
L'articolo 17 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, in considerazione del carattere di urgenza della stessa.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente1. La Regione autonoma della Sardegna promuove il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio favorendo interventi diretti alla riqualificazione ed al miglioramento della qualità architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, anche attraverso la semplificazione delle procedure.
Art. 2
Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente1. È consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l'incremento volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale e di quelli destinati a servizi connessi alla residenza, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della volumetria esistente. Per volumetria esistente si intende quella realizzata alla data di presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 10.
2. Tali incrementi si inseriscono in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici del fabbricato esistente e costituire strumento per la riqualificazione dello stesso in funzione della tipologia edilizia interessata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) nel caso di tipologie edilizie uni-bifamiliari gli incrementi possono avvenire mediante la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica in ampliamento nei diversi piani; mediante sopraelevazione o mediante realizzazione al solo piano terra di corpi di fabbrica separati dal fabbricato principale, da utilizzare come pertinenze dello stesso;
b) nel caso di tipologie edilizie pluripiano gli incrementi sono consentiti mediante sopraelevazione di un solo piano in arretramento di almeno metri 1,5 rispetto ai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici, ovvero mediante la chiusura dei piani pilotis, nel rispetto della sagoma dell'edificio e delle dimensioni minime dei parcheggi, come previste dalle norme legislative vigenti. Tali incrementi, nel caso di proprietà frazionata, possono essere realizzati anche dai singoli proprietari purché venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento della singola parte da realizzare rispetto all'ampliamento totale. Gli incrementi volumetrici così realizzati non possono costituire unità immobiliari autonome;
c) nel caso di tipologie edilizie a schiera in lotto urbanistico unitario, gli incrementi sono necessariamente realizzati per tutte le unità e sono ammessi purché venga dimostrato, mediante progetto complessivo, il coerente inserimento della singola parte da realizzare rispetto all'ampliamento volumetrico del complesso edilizio.3. L'incremento volumetrico può arrivare fino ad un massimo del 30 per cento, nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione dell'intera unità immobiliare oggetto dell'intervento, tali da determinare una riduzione almeno del 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l'unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche ed integrazioni. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 si consegue anche il miglioramento della qualità architettonica dell'intero edificio, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili. La presenza di tali requisiti è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività e successivamente attestata dal direttore dei lavori che, in allegato alla comunicazione di fine lavori, produce tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), articolo 2, comma 2.
4. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica nella fascia compresa tra i 300, o i 150 metri nelle isole minori, e i 2.000 metri dalla linea di battigia, l'incremento volumetrico di cui ai precedenti commi è ridotto del 30 per cento.
5. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica, nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, sono ammissibili esclusivamente e limitatamente agli edifici di cui al comma 2, lettera a), gli incrementi sino al 10 per cento del volume esistente, senza sopraelevazione, a condizione che siano finalizzati al miglioramento della qualità architettonica e del contesto paesaggistico; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale per la qualità architettonica e paesaggistica di cui all'articolo 7.
6. Gli incrementi di cui ai commi precedenti possono superare i limiti di altezza e di distanza tra pareti prospicienti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dal decreto assessoriale n. 2266/1983, fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione). I medesimi incrementi rispettano i distacchi minimi previsti dal Codice civile e non possono essere realizzati utilizzando superfici destinate a soddisfare la quota minima di parcheggi prevista dalle leggi vigenti.
7. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano per gli edifici compresi nella zona urbanistica omogenea A, come individuata negli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant'anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto.
Art. 3
Interventi di ampliamento per le costruzioni
in zona agricola1. Nelle zone omogenee E, così come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, gli incrementi volumetrici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali.
2. Per gli immobili destinati ad usi agro-silvo-pastorali e per quelli ad uso residenziale, compresi nella fascia costiera dai 300, o 150 metri nelle isole minori, ai 2.000 metri dalla linea di battigia, è consentito l'incremento della volumetria, esistente alla data di presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 10, nella misura del 10 per cento per funzioni agro-silvo-pastorali e nella misura del 10 per cento per uso residenziale. Oltre la fascia dei 2.000 metri l'incremento volumetrico consentito è del 20 per cento.
3. All'interno della fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, per i fabbricati di proprietà dell'imprenditore agricolo destinati ad usi agro-silvo-pastorali è consentito il solo incremento del 10 per cento della volumetria, esistente alla data di presentazione della richiesta di concessione edilizia di cui all'articolo 10, a condizione che le nuove volumetrie siano finalizzate agli stessi usi ed al miglioramento della qualità architettonica e del contesto paesaggistico; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all'articolo 7.
Art. 4
Interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico-ricettiva1. Per gli immobili destinati allo svolgimento di attività turistico-ricettiva situati nella fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, è consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l'incremento del 10 per cento della volumetria, esistente alla data di presentazione della richiesta di concessione edilizia di cui all'articolo 10; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all'articolo 7.
2. Per gli immobili di cui al comma 1, situati oltre la suddetta fascia, è consentito un incremento volumetrico del 20 per cento che può arrivare al 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione estesi all'intero edificio tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 25 per cento del fabbisogno di energia primaria, oppure si dimostri che l'immobile rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili. La presenza di detti requisiti e delle relative tecnologie impiantistiche e costruttive è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività. Successivamente il direttore dei lavori produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere, con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 115 del 2008, articolo 2, comma 2.
3. Per gli incrementi di cui al comma 1, deve essere rispettata la condizione che l'incremento volumetrico non determini un aumento di posti letto, ma sia esclusivamente destinato a servizi turistici dell'attività aziendale; per gli incrementi volumetrici di cui al comma 2, deve essere rispettata la condizione che essi siano destinati per almeno il 50 per cento a servizi turistici dell'attività aziendale.
4. Gli incrementi sono realizzati in continuità rispetto al fabbricato esistente; ove ciò risulti materialmente o giuridicamente impossibile può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.
Art. 5
Interventi di demolizione e ricostruzione1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio ad uso residenziale e di quello destinato a servizi connessi alla residenza, turistico-ricettivo e produttivo esistente mediante interventi di sostituzione edilizia delle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1989, che necessitino di essere adeguate in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale ed a quelli necessari a garantire l'accessibilità dell'edificio alle persone disabili.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, è consentito un incremento volumetrico del 30 per cento in caso di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici ad uso residenziale e di quelli destinati a servizi connessi alla residenza, di quelli destinati ad attività turistico-ricettive o produttive, a condizione che nella ricostruzione venga migliorata la qualità architettonica e tecnologica complessiva e l'efficienza energetica dell'edificio nel rispetto del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni. L'incremento volumetrico può arrivare fino ad un massimo del 35 per cento, nel caso in cui siano previsti interventi tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione pari almeno al 10 per cento rispetto agli indici previsti dal citato decreto.
3. Nel caso di immobili insistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ed in aree di particolare valore paesaggistico o in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche, al fine di conseguire la riqualificazione del contesto é consentita, previa approvazione da parte del consiglio comunale e stipula di apposita convenzione, l'integrale demolizione degli stessi ed il trasferimento della volumetria preesistente in altra area con destinazione urbanistica compatibile, a condizione che il lotto originario sia ceduto gratuitamente al comune per destinarlo a finalità pubbliche. In tale ipotesi è concesso un incremento volumetrico del 40 per cento in caso di riduzione di almeno il 15 per cento dell'indice di prestazione energetica di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e un incremento volumetrico del 45 per cento nell'ipotesi di riduzione dell'indice di prestazione energetica di almeno il 20 per cento. La deliberazione del consiglio comunale può prevedere una deroga esclusivamente all'indice di edificabilità e all'altezza, che non può comunque essere maggiore di un piano rispetto agli edifici circostanti.
4. I requisiti di cui ai precedenti commi sono dichiarati nel progetto allegato alla richiesta di concessione edilizia e successivamente attestati dal direttore dei lavori che produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 115 del 2008, articolo 2, comma 2.
5. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento, con il relativo incremento volumetrico, oltre la fascia suddetta in aree extraurbane con destinazione urbanistica compatibile.
6. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano per gli edifici compresi nella zona urbanistica omogenea A, come individuata negli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant'anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto e fermo restando che gli stessi devono risultare ultimati alla data del 31 dicembre 1989.
Art. 6
Interventi sul patrimonio edilizio pubblico1. Al fine di agevolare la riqualificazione del patrimonio edilizio di proprietà pubblica, è consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l'incremento del 20 per cento della volumetria esistente degli edifici destinati ad attività istituzionali o comunque pubbliche.
2. Tale incremento può arrivare fino ad un massimo del 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di recupero e ristrutturazione di edifici non in uso, finalizzati al ripristino delle destinazioni di cui al comma precedente, attualmente non consentite per effettive carenze funzionali e strutturali, ed al miglioramento della qualità architettonica dell'intero edificio, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane e ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento con il relativo incremento volumetrico oltre la fascia suddetta.
Art. 7
Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica1. È istituita la Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica al fine di fornire un supporto tecnico-scientifico all'Amministrazione regionale in relazione ad interventi da realizzare in zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale del territorio regionale. La Commissione esprime i pareri di cui agli articoli 2, 3 e 4 e negli altri casi previsti dalla presente legge. Svolge inoltre funzione consultiva della Giunta regionale.
2. La Commissione si avvale, per il suo funzionamento, degli uffici dell'Assessorato competente in materia di governo del territorio, ed è composta da tre esperti in materia di tutela paesaggistica ed ambientale con comprovata pluriennale esperienza nella valorizzazione dei contesti ambientali, storico-culturali ed insediativi e nella progettazione di opere di elevata qualità architettonica.
3. I componenti della Commissione vengono nominati dalla Giunta regionale, rimangono in carica per l'intera durata della legislatura e cessano dalle loro funzioni novanta giorni dopo l'insediamento dell'organo esecutivo di nuova elezione.
4. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina i componenti della Commissione.
Art. 8
Condizioni di ammissibilità degli interventi1. Gli interventi previsti nei precedenti articoli non sono ammessi:
a) su edifici privi di titolo abitativo;
b) sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei casi previsti negli articoli precedenti.2. Gli incrementi di volumetria previsti dagli articoli precedenti possono cumularsi con gli aumenti consentiti da altre disposizioni di legge, dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme di pianificazione regionale. Non sono cumulabili fra loro gli incrementi previsti nella presente legge.
3. Le unità immobiliari interessate dagli interventi previsti dalla presente legge devono risultare accatastate presso le competenti agenzie per il territorio alla data di presentazione dell'istanza.
4. Il mutamento della destinazione d'uso per le unità immobiliari sulle quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli precedenti è ammesso a condizione che sia compatibile con le destinazioni urbanistiche previste dalla strumentazione urbanistica comunale.
1. Per gli incrementi di cui agli articoli 2, 3 e 4, gli oneri di concessione, ove dovuti, sono ridotti del 40 per cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo, ovvero aumentati del 60 per cento negli altri casi. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 5, e articolo 4, comma 1, gli oneri di concessione sono aumentati del 200 per cento.
2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 5, gli oneri di concessione sono dovuti nella misura del 140 per cento per l'incremento volumetrico e nella misura del 60 per cento per la parte ricostruita e sono in ogni caso ridotti del 40 per cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o avente titolo.
3. Decorso il termine per la comunicazione di fine lavori di cui al comma 4 dell'articolo 10, il costo di costruzione complessivo dovuto per l'intervento è aumentato del 50 per cento.
Art. 10
Norme sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia1. Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere eseguiti senza alcun titolo abitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;
c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
e) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica e le pratiche agro-silvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a novanta giorni;
g) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
j) interventi e impianti funzionali all'incremento dell'efficienza energetica, di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008, articolo 11, comma 3;
k) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti.2. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, l'interessato, anche per via telematica, informa l'amministrazione comunale dell'avvio dei lavori, comunicando gli estremi delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.
3. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono assoggettati alla procedura di denuncia di inizio attività (DIA), ad eccezione di quelli ricadenti nella zona omogenea A, nelle zone omogenee E ed F localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori e di quelli previsti all'articolo 5, per i quali deve essere ottenuta la concessione edilizia.
4. La denuncia di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori è inoltrata improrogabilmente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro trentasei mesi dalla medesima data.
5. Per gli interventi di cui al presente capo, ad eccezione di quelli ricadenti nella fascia extraurbana dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, di quelli ricadenti in centro storico e di quelli disciplinati dall'articolo 5, l'autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dall'organo comunale ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).
6. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, i comuni trasmettono all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio i relativi dati tecnici e amministrativi, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.
7. All'articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Ai fini della verifica di cui al comma 5, i comuni sono tenuti a trasmettere gli atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.".
Capo II
Norme in materia di pianificazione paesaggisticaArt. 11
Aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale1. Con periodicità biennale la Giunta regionale procede all'aggiornamento e alla revisione dei contenuti descrittivi e dispositivi del Piano paesaggistico regionale con specifica deliberazione da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione e mediante deposito presso gli uffici regionali. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURAS della deliberazione di cui sopra, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni in merito alle modifiche proposte. Nel medesimo termine la Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime il proprio parere e lo trasmette alla Giunta regionale. Trascorso tale termine la Giunta, esaminate le osservazioni, delibera in via definitiva l'aggiornamento o la revisione. La deliberazione suddetta è pubblicata sul BURAS e le conseguenti modifiche costituiscono parte integrante del Piano paesaggistico regionale.
Art. 12
Correzione degli elementi descrittivi e cartografici del Piano paesaggistico regionale1. Le correzioni dei tematismi e degli elementi descrittivi e cartografici relativi alle componenti di paesaggio, ai beni paesaggistici ed ai beni identitari individuati dal Piano paesaggistico regionale, anche a seguito di motivata proposta del comune, sono effettuate dalla Regione mediante deliberazione di Giunta regionale da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale.
Art. 13
Programmi, piani e progetti di valenza strategica per lo sviluppo del territorio1. La Regione, le province ed i comuni, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, individuano ed attivano programmi, piani e progetti aventi carattere strategico per promuovere lo sviluppo del territorio regionale in un'ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica.
2. I programmi, i piani ed i progetti devono essere tali da incidere significativamente sul sistema economico-sociale, sull'organizzazione del territorio e sulla valorizzazione paesaggistico-ambientale. In particolare possono comprendere operazioni di riassetto e riqualificazione degli insediamenti, anche costieri, e la realizzazione di parchi ecologico-ambientali anche di carattere botanico e forestale di elevata valenza scientifica e culturale. Essi in ogni caso eseguono obiettivi di elevata qualità paesaggistica, ecologico-ambientale e urbanistico-architettonica.
3. La proposta di cui al comma 1 è sottoposta all'Assessorato competente in materia di governo del territorio per la preliminare valutazione di compatibilità alle norme paesaggistiche vigenti. In caso di esito positivo si procede mediante conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora la realizzazione degli interventi programmati necessiti di variante agli strumenti urbanistici si procede secondo le vigenti disposizioni legislative. In tal caso i termini per le pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della metà.
1. Per tutti i comuni ricompresi negli ambiti di paesaggio individuati dal piano paesaggistico regionale, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano medesimo, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari ), articolo 2, così come sostituito e integrato dall'articolo 15 della presente legge, sono consentite le attività e gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti:
a) nelle zone omogenee A e B;
b) nelle zone C, D a destinazione commerciale e G, nella ipotesi che per tali zone si tratti di aree intercluse ovvero contigue e funzionalmente integrate all'ambito urbano consolidato.2. Nei comuni ricompresi negli ambiti di paesaggio individuati dal Piano paesaggistico regionale, dotati di piano urbanistico comunale vigente alla data dell'8 settembre 2006, nelle rimanenti zone C, D, G nonché nelle zone F, possono essere realizzati gli interventi previsti dagli strumenti attuativi approvati alla stessa data. I medesimi comuni, per i piani attuativi adottati alla data di cui sopra, possono concludere la procedura di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), articolo 20, a condizione che i piani suddetti siano coerenti con le previsioni del Piano paesaggistico regionale. Tale valutazione di coerenza è effettuata tramite intesa tra Amministrazione regionale e amministrazione comunale, di cui si dà atto con determinazione del direttore generale competente in materia di governo del territorio, da pubblicarsi sul BURAS. L'intesa può prevedere il ridimensionamento e l'adeguamento degli interventi previsti dai piani attuativi al fine di renderli coerenti con le finalità del Piano paesaggistico regionale.
3. Nei comuni ricompresi negli ambiti di paesaggio individuati dal Piano paesaggistico regionale, non dotati di piano urbanistico comunale, nelle zone urbanistiche di cui al comma 2, nell'intera fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, possono essere realizzati gli interventi previsti dagli strumenti attuativi approvati e convenzionati, a condizione che le relative opere di urbanizzazione siano state legittimamente avviate. Oltre tale fascia sono eseguibili i piani attuativi regolarmente approvati alla data del 25 maggio 2006.
4. Negli ambiti di paesaggio, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, sono consentiti gli interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti, sotto il profilo urbanistico, architettonico-edilizio e paesaggistico-ambientale, da realizzarsi senza aumento delle volumetrie ad eccezione di quelle strettamente necessarie per servizi o consentite ai sensi delle disposizioni del capo I. Sono, altresì, consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e risanamento conservativo nonché quelli di ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume, tali da conseguire obiettivi di qualità architettonica-edilizia e paesaggistica. Sono, infine, consentiti eventuali volumi tecnici di modesta entità strettamente necessari e funzionali alla gestione tecnico-operativa delle strutture esistenti e tali da non incidere negativamente sullo stato dei luoghi e sulla qualità paesaggistica del contesto.
5. Negli ambiti di paesaggio, ai fini della riqualificazione delle strutture esistenti destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, agro-silvo-pastorali, produttive e dei servizi, sono consentiti interventi di ristrutturazione e rinnovamento delle stesse; limitatamente alle strutture turistico-ricettive presenti nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 metri nelle isole minori, eventuali incrementi volumetrici non possono comunque superare il 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti, non devono svilupparsi verso il mare e devono realizzare concreti obiettivi di qualità paesaggistico-architettonica e di efficienza tecnico-funzionale. Gli interventi di cui al presente comma sono soggetti alla valutazione di coerenza ai sensi del comma 2 e alla conseguente procedura d'intesa; per essi non si applica quanto disposto dalla legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), articolo 6.
6. Negli ambiti di paesaggio, i comuni, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale e quale attività anticipatoria del medesimo, possono avviare l'intesa con la Regione per l'identificazione, sulla base delle peculiarità locali e delle modalità di utilizzo del suolo, dei parametri e dei requisiti di dimensionamento delle residenze connesse alle aziende agro-silvo-pastorali già insediate nel territorio comunale. Raggiunta l'intesa, qualora sia necessario variare gli strumenti urbanistici, si procede secondo le vigenti disposizioni legislative.
Art. 15
Modifiche alla legge regionale
4 agosto 2008, n. 131. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2008, è aggiunto il seguente:
"2 bis. All'interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri a partire dal perimetro più esterno dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dal comma 1, sono consentiti, nelle more della nuova delimitazione della suddetta fascia, gli interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, a condizione che abbiano ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi dell'articolo 146 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I contenuti e le prescrizioni della suddetta autorizzazione costituiscono commisurazione e valutazione della compatibilità dell'intervento proposto con l'interesse paesaggistico tutelato.".2. L'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Disciplina per le aree all'interno dei centri di antica e prima formazione)
1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, verificano la coerenza delle disposizioni dei vigenti piani particolareggiati dei centri storici ricadenti nelle aree di antica e prima formazione, con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale e possono procedere alla loro attuazione per le parti coerenti. Con deliberazione consiliare, i comuni, per le restanti aree del centro di antica e prima formazione, esterne al piano particolareggiato del centro storico, verificano la coerenza delle relative previsioni urbanistiche con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale e procedono alla loro attuazione.
2. Il comune procede alla pubblicazione sul BURAS delle deliberazioni di cui al comma 1. Dal giorno successivo alla pubblicazione, all'interno dell'area del centro di antica e prima formazione, possono essere realizzati gli interventi coerenti, previsti nella disciplina urbanistica previgente, a condizione che abbiano ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi dell'articolo 146 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004.".3. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2008, è inserito il seguente:
"Art. 2 bis (Nuova delimitazione dei centri di antica e prima formazione)
1. I comuni, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, possono avviare l'intesa con la Regione per la riperimetrazione del centro di antica e prima formazione.
2. Raggiunta l'intesa, il consiglio comunale approva la nuova perimetrazione del centro di antica e prima formazione con propria deliberazione, da pubblicarsi sul BURAS. Dal giorno successivo alla pubblicazione, nelle aree esterne al nuovo perimetro, possono essere realizzati gli interventi previsti nella disciplina urbanistica previgente.".
Capo III
Norme finali1. Per l'attuazione della presente legge, per la gestione di servizi e di strumenti finalizzati al monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio e per le attività di diffusione e divulgazione, è autorizzata la spesa annua di euro 1.000.000 per ciascuna delle annualità 2009, 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.10.004).
2. È autorizzata la spesa di euro 250.000 annui per il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica di cui all'articolo 7 (UPB NI).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.