CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 39

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione,
CORONA

il 13 luglio 2009

Norme in materia di organizzazione e personale

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'allegato disegno di legge contiene disposizioni varie in materia di personale, di potenziamento dell'organizzazione regionale e di semplificazione procedurale.

Con l'articolo 1, presso la Presidenza della Regione viene istituita la direzione generale della protezione civile per la Sardegna (comma 1); vengono trasferite alla Presidenza della Regione le competenze in materia di emigrazione attualmente in capo all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale (comma 2); le disposizioni del comma 2 tendono a rafforzare il ruolo di coordinamento dell'Amministrazione nell'esercizio delle funzioni.

Con l'articolo 2 (commi 1, 2 e 3) si interviene in materia di dotazione organica: se ne autorizza un incremento, subordinatamente alla verifica del complessivo ricorso ai contratti di lavoro flessibile e dei relativi costi. Le conseguenti valutazioni delle sottostanti esigenze potranno consentire, se si riscontreranno fabbisogni di natura continuativa, incrementi della dotazione organica, coperti dalle risorse già destinate al lavoro flessibile. La norma fissa i limiti numerici e finanziari entro cui la Giunta potrà operare, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa complessivamente sostenuta per il personale e dispone per le variazioni di bilancio (comma 2). Il comma 3 estende la norma alle agenzie e agli enti regionali.

Il comma 4 dell'articolo 2 detta norme per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica. La copertura avrà luogo nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che la Giunta regionale è tenuta ad approvare per il triennio 2009-2011 e dovrà avvenire con pubblici concorsi, nell'ambito dei quali dovranno essere inserite le procedure volte a stabilizzare i lavoratori assunti con contratti di lavoro di natura flessibile, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007; il comma 2 dell'articolo 36 viene integrato e modificato dalle disposizioni dell'articolo 9, comma 2, lettera c), e comma 4; in sostanza: si ribadisce l'obbligo del concorso pubblico, si prevedono particolari premialità volte ad agevolare il conseguimento del lavoro a tempo indeterminato da parte dei lavoratori precari, si stabilisce una riserva del 50 per cento, cumulativa per i dipendenti di ruolo e per i lavoratori precari, si differisce al 31 dicembre 2008 il termine ultimo per la maturazione del requisito dei trenta mesi di esperienza lavorativa regionale per fruire delle premialità e della riserva.

Il comma 5 prevede un'ipotesi di stabilizzazione a domanda di dipendenti a tempo determinato presso enti regionali.

L'articolo 3 riformula l'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998, che disciplina le consulenze e gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa; e ciò non solo per esigenze di organicità, dati i numerosi interventi correttivi e integrativi arrecati da recenti disposizioni legislative, ma soprattutto per circoscrivere più puntualmente la durata degli incarichi e potenziarne i controlli.

L'articolo 4 interviene in materia di controllo interno di gestione; al riguardo, premesso che la materia dei controlli dovrà essere ridisciplinata a seguito della ormai prossima emanazione del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 (cosiddetta legge Brunetta), con la presente disposizione si è ritenuto di introdurre correttivi alle disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 31 del 1998, finalizzati ad integrare in modo più compiuto l'Ufficio del controllo di gestione nell'organizzazione regionale.

Gli articoli 5 e 6 modificano rispettivamente gli articoli 38 e 39 della legge regionale n. 31 del 1998, dei quali rimane l'impianto originario, ma le procedure vengono semplificate.

L'articolo 7 introduce appositi compensi per i dipendenti che, in qualità di esperti, vengano, con provvedimento motivato, chiamati a comporre commissioni di gare d'appalto di notevole complessità e rilievo ed estende gli incentivi, previsti dalla legge regionale sui lavori pubblici, ai dipendenti regionali impegnati in compiti di responsabilità nell'esecuzione dei contratti di fornitura e servizi. Le disposizioni hanno natura incentivante e tendono a ridurre per alcuni aspetti il ricorso ad esperti esterni e per altri a compensare l'impegno lavorativo supplementare rispetto alle normali attività di servizio.

L'articolo 8 è diviso in sette commi le cui disposizioni incidono su norme della legge regionale n. 31 del 1998; si tratta di norme prevalentemente indirizzate a finalità di semplificazione (commi 3, 4 e 5). Il comma 1 introduce una precisazione circa l'impiego del personale dirigenziale non destinatario di specifico incarico a chiusura del sistema di attribuzione delle funzioni dirigenziali. Il comma 2 risponde all'esigenza di non considerare, nella operatività dell'organico, dipendenti che, per lungo tempo o a tempo indeterminato, non sono impiegabili e non possono quindi saturare posti dell'organico definiti sulla base di fabbisogni reali. I diritti dei dipendenti sono garantiti mediante il reintegro nell'organico eventualmente con l'istituzione di posti soprannumerari che devono essere immediatamente riassorbiti al verificarsi delle ordinarie vacanze. I commi 6 e 7, mediante l'istituzione della separata area di contrattazione collettiva per i dipendenti del corpo forestale e di vigilanza ambientale, sinora inseriti nel contratto collettivo dei dipendenti regionali sia pure con una distinta disciplina vanno incontro all'esigenza di consentire una contrattazione più puntuale ed adeguata per un numero rilevante di unità nel rapporto con il personale della dotazione regionale e connotato da indiscusse specificità professionali.

L'articolo 9 reca modifiche a disposizioni di natura eterogenea contenute nella legge finanziaria 2007. Si tratta del richiamo all'articolo 2112 del Codice civile, per l'inquadraménto nell'Amministrazione di personale proveniente da soggetti esterni alla Regione, della conservazione sul conto dei residui delle risorse destinate agli istituti incentivanti e alle progressioni professionali che, non utilizzate nell'anno di competenza, sarebbero altrimenti destinate ad economie di bilancio, di più compiute formulazioni circa soggetti destinatari di stabilizzazione di cui all'articolo 36.

L'articolo 10 reca norme varie: in particolare, il comma 1 prevede l'estensione al personale regionale delle norme del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, volte al contenimento delle assenze, sul presupposto che trattasi di norma di generale applicazione nell'ambito del lavoro pubblico. Il comma 2 precisa, con norma esplicita, l'estensione al personale dell'Agenzia del lavoro delle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e il suo inserimento nel comparto di contrattazione Amministrazione, agenzie ed enti. Il comma 3 destina al fondo per le progressioni professionali quote di risorse derivanti dalle differenze retributive dei livelli finali del personale cessato dal servizio e iniziali del personale neoassunto. Il comma 4 determina i limiti del ricorso allo straordinario nell'ufficio elettorale. Il comma 5 prevede la rinnovabilità, per una sola volta, degli incarichi dirigenziali triennali conferiti a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni. Il comma 6 reca una modificazione alla norma della legge finanziaria 2008 (comma 13, articolo 3) estendendone l'applicazione a tutto il personale inserito nella graduatoria del concorso interno per il passaggio dalla categoria B a C dato che l'esclusione è parsa immotivata sotto il profilo dell'appartenenza dei soggetti interessati da un'unica graduatoria. Il comma 7 estende l'iscrizione al FITQ al personale assunto nel 2008 che ne era rimasto escluso per effetto di una disposizione transitoria collegata al progetto di riforma dei FITQ. Il comma 8 autorizza l'ENAS ad integrare il fondo per la retribuzione di rendimento dei suoi dipendenti per gli anni 2004-2005.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Assetti organizzativi

1. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione generale della protezione civile della Regione Sardegna la quale esercita le funzioni che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), articolo 108, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4 e 6, conferisce alle regioni e coordina le attività di protezione civile delle strutture della Regione, delle province, dei comuni e delle associazioni di volontariato. Il Presidente svolge le proprie funzioni anche mediante delega all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. Alla direzione sono trasferiti il personale, le risorse finanziarie e i mezzi allocati nel corpo forestale strumentali alle funzioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998, articolo 108, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4 e 6.

2. Sono trasferite alla Presidenza della Regione le competenze che la legislazione vigente attribuisce in materia di emigrazione all'Assessorato del lavoro e le relative risorse finanziarie e umane. Per la riorganizzazione delle direzioni generali interessate si provvede ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), articolo 13.

3. Gli interventi organizzativi previsti nel presente articolo sono definiti nell'ambito della dotazione organica vigente e delle risorse stanziate a copertura della medesima.

 

Art. 2
Dotazione organica

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoporre a revisione la dotazione organica dell'Amministrazione vigente alla data del 1° gennaio 2009, in relazione ad esigenze di natura stabile o continuativa degli uffici, coprendo i relativi oneri mediante riduzione degli stanziamenti destinati ai contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa; la revisione è consentita sino al limite di incremento della dotazione del 2,5 per cento ed entro il limite di spesa di euro 2.810.000.

2. Contestualmente al provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale determina, con deliberazione, gli oneri conseguenti agli incrementi della dotazione organica e individua gli stanziamenti delle direzioni generali e gli importi da ridurre; l'Assessore competente in materia di bilancio, in conformità alla deliberazione, dispone le necessarie variazioni di bilancio a favore delle UPB S01.02.001 ed S01.02.002. Le somme portate in riduzione non possono essere reintegrate e comunque non possono essere utilizzate per attivare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

3. La disposizione del comma 1 è estesa, entro i limiti percentuali d'incremento stabiliti per l'Amministrazione regionale, alle agenzie e agli enti soggetti alla legge regionale n. 31 del 1998, sempre che sussistano analoghe esigenze organizzative e le condizioni per l'integrale copertura dei relativi oneri con le modalità indicate nel comma 1.

4. Nell'ambito del programma di copertura dei posti vacanti previsto dalla legge regionale n. 31 del 1998, articolo 54, sono inserite le procedure di stabilizzazione di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), articolo 36, fatto salvo l'attingimento degli idonei dalle graduatorie dei concorsi pubblici in corso di validità. Nel comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I concorsi pubblici estesi alle finalità del presente articolo possono prevedere una riserva, sino al 50 per cento dei posti messi a concorso, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato e di quelli che possono accedere alla stabilizzazione; la riserva opera indistintamente a favore di tali lavoratori e limitatamente ai posti messi a concorso dall'Amministrazione, dall'agenzia o dall'ente datore di lavoro.".

5. Le agenzie e gli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, sono autorizzati ad inquadrare, nei limiti delle disponibilità d'organico e delle risorse stanziate a loro copertura, i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2009 a tempo determinato, a condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico conforme alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e prorogato a tale data almeno una volta.

 

Art. 3
Sostituzione dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998

1. L'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 bis (Incarichi a soggetti esterni)
1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall'ordinamento, quando la complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere lo richieda, possono conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità culturale, tecnica o scientifica dopo aver accertato l'impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali presenti al loro interno.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono disciplinati con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei quali sono indicati l'oggetto della prestazione, che deve essere di natura temporanea, la durata, il luogo, i contenuti, i criteri per lo svolgimento dell'incarico e il compenso.

3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa non possono avere durata complessiva superiore a dodici mesi e, nel biennio successivo alla scadenza, nessuna delle amministrazioni di cui al comma 1 può stipulare contratti di lavoro di natura flessibile con il medesimo soggetto; la limitazione temporale non opera per gli incarichi finanziati con fondi comunitari o statali. Tali incarichi sono conferiti sulla base di procedure rese pubbliche preventivamente, fondate sulla comparazione dei requisiti professionali di cui al comma 1, e definite previo parere della direzione generale competente in materia di personale.

4. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti rendono noti mediante inserimento nelle rispettive banche dati, accessibili al pubblico per via telematica e nel Bollettino ufficiale della Regione, gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo nonché gli altri incarichi indicati nell'articolo 98 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992), indicando l'oggetto, l'importo e la durata dell'incarico, intendendosi soppresse le altre diverse forme di pubblicità previste da norme vigenti.

5. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati, fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa stabilite dalle norme vigenti, costituisce illecito disciplinare.".

 

Art. 4
Modifiche agli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 31 del 1998

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1998 sono sostituti come segue:
"1. Il controllo interno di gestione è rivolto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa degli uffici dell'Amministrazione e degli enti; a rilevare gli scostamenti tra obiettivi programmati e obiettivi raggiunti, al fine di ottimizzare o di adeguare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; a fornire agli organi di direzione politica e ai direttori generali elementi conoscitivi utili per valutare i risultati della gestione amministrativa nell'attuazione delle disposizioni normative, del bilancio e gli atti di programmazione generale e delle direttive emanate.
2. Per l'attuazione del controllo interno di gestione è istituito un ufficio le cui competenze possono essere integrate e modificate, in relazione alle finalità del presente articolo, con le procedure previste dall'articolo 13, comma 2. L'ufficio, di livello dirigenziale, ha natura speciale rispetto agli uffici definiti dall'articolo 13 ed opera funzionalmente alle dipendenze dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale; ad esso sono assegnati, nell'ambito della dotazione organica dell'Amministrazione, dirigenti e personale nel numero stabilito con deliberazione della Giunta regionale, che definisce i criteri generali per l'organizzazione dell'ufficio. Il coordinatore dell'ufficio è nominato con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su deliberazione della Giunta regionale, tra i dirigenti assegnati all'Ufficio medesimo.".

2. L'articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1998 è abrogato. Il rapporto di lavoro degli esperti assunti con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del medesimo articolo 11, è confermato a tempo indeterminato; ad essi si applicano le norme della legge regionale n. 31 del 1998 e il contratto collettivo regionale di lavoro per l'area dirigenziale, fatta salva l'applicazione dei contratti di lavoro in atto sino alla loro scadenza.

 

Art. 5
Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale n. 31 del 1998

1. L'articolo 38 è sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Mobilità intercomparto)
1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti curano il costante equilibrio fra esuberi e carenze dei loro dipendenti, attuando i processi di mobilità disciplinati dal presente articolo.

2. La direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale, sulla base del documento di programmazione triennale di cui all'articolo 54, definisce, per l'Amministrazione, le agenzie e gli enti, il contingente dei posti da ricoprire mediante processi di mobilità, distinto per categorie, professionalità e sedi di servizio, e indice le procedure di mobilità indicando il termine per la presentazione delle domande di trasferimento sui posti vacanti nell'Amministrazione e negli enti, nonché sui posti disponibili in altre pubbliche amministrazioni con le quali eventualmente siano stati stipulati accordi.

3. Per la gestione di competenze trasferite o per esigenze connesse allo svolgimento di attività di carattere urgente e straordinario, sulla base di intese fra l'Amministrazione, gli enti e le agenzie o tra enti ed agenzie può disporsi la mobilità, su base volontaria, temporanea o definitiva di personale.

4. I criteri generali per l'attuazione delle procedure di mobilità sono stabiliti d'intesa con le organizzazioni sindacali.".

 

Art. 6
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998

1. L'articolo 39 è sostituito dal seguente:
"Art. 39 (Mobilità tra strutture organizzative dell'Amministrazione)
1. Per esigenze organizzative finalizzate al riequilibrio degli organici e della razionalizzazione dei processi di lavoro, nelle more della periodica definizione delle dotazioni organiche prevista dall'articolo 15, possono essere adottati provvedimenti di variazione dei contingenti di personale assegnati alle direzioni generali, ferma restando la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale.

2. Qualora, compiute le operazioni di trasferimento a domanda con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 38, risultino esuberi nel personale assegnato alle direzioni generali, sono attivati processi di mobilità d'ufficio applicando i criteri previsti dal comma 4 dell'articolo 38.

3. Sono sempre possibili i trasferimenti di personale da una direzione generale all'altra nei limiti delle rispettive dotazioni organiche.".

 

Art. 7
Compensi commissioni di gara e incentivi

1. A favore dei dipendenti o dirigenti dell'Amministrazione, agenzie ed enti regionali nominati, con provvedimento motivato, nelle commissioni di gara per l'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture aventi rilievo comunitario, in qualità di esperti in materie non riferibili ai compiti ordinari del servizio cui sono assegnati, è corrisposto, per non più di una seduta giornaliera tenuta fuori dell'orario di servizio, un compenso di euro 100 per il presidente e ciascun componente e di euro 70 per il segretario. L'importo massimo del compenso non può comunque essere superiore a euro 1.000 per il presidente e ciascun componente e a euro 700 per il segretario. La spesa grava in appositi capitoli istituiti in ciascuna direzione generale nell'ambito della UPB S01.03.003 e, nelle agenzie e negli enti, in capitoli appositamente istituiti.

2. Nell'Amministrazione, agenzie ed enti regionali le norme relative agli incentivi di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), si estendono ai contratti pubblici di forniture e/o servizi di rilevanza comunitaria e di notevole complessità tecnica, a favore di dipendenti e dirigenti, e si applicano anche alle figure di responsabile del controllo della corretta e conforme esecuzione del contratto. I criteri di riparto e i limiti massimi degli incentivi sono stabiliti dalla Giunta regionale, previa intesa con le organizzazioni sindacali.

 

Art. 8
Modificazioni agli articoli 26, 42, 44, 52, 53, 58 e 60 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Nell'articolo 26, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1 bis. I dirigenti ai quali non siano conferite funzioni dirigenziali col procedimento di cui all'articolo 28, svolgono le funzioni di cui al comma 1 presso la direzione generale cui sono assegnati con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale.".

2. Il comma 1 dell'articolo 42 è integrato come segue:
a) dopo la parola "sindacale" sono inserite le parole "nonché i dipendenti comandati a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)";
b) alla fine del periodo sono aggiunti i seguenti: "I posti della dotazione organica occupati dai dipendenti fuori ruolo sono resi disponibili. Alla cessazione dell'aspettativa o del comando, i dipendenti sono reintegrati nella dotazione organica, ove occorra, mediante l'istituzione di posti soprannumerari che sono assorbiti all'immediato verificarsi delle cessazioni dal servizio.".

3. Nel comma 3 dell'articolo 44, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
"f bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.".

4. L'articolo 52 è modificato come segue:
a) al primo periodo del comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "applicando le percentuali indicate nel comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 1993, e rispettando l'ordine dell'anzianità di servizio regionale";
b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "La medesima procedura si applica prima di procedere alle assunzioni di cui alla lettera c) del comma 1, riservando la selezione ai dipendenti appartenenti alle categorie protette ivi indicate.".

5. Il comma 3 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:
"3. Le modalità per l'indizione e lo svolgimento dei concorsi nonché i criteri per la formazione della graduatoria sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di personale nel rispetto dei principi della presente legge in materia di accesso al lavoro nell'Amministrazione regionale.".

6. All'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 3 sono soppresse le parole "nonché per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Costituisce inoltre apposita area separata di contrattazione all'interno del comparto il personale non dirigente inquadrato nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale con decorrenza dal 1° gennaio 2010.".

7. Nel comma 1 dell'articolo 60 le parole "o nella separata area di contrattazione per la dirigenza" sono sostituite dalle parole "o nelle separate aree per la dirigenza e per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale".

 

Art. 9
Modificazioni alla legge regionale n. 2 del 2007

1. Nella legge regionale n. 2 del 2007 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nel comma 8 dell'articolo 6, modificato dal comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'inquadramento è disposto secondo la disciplina dell'articolo 2112 del Codice civile.";
b) il primo periodo del comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Per l'attuazione delle disposizioni dei contratti collettivi regionali di lavoro relative agli istituti incentivanti e alle progressioni professionali, le somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario in conto competenza ed in conto residui negli appositi fondi sono conservate nel conto dei residui, per essere utilizzate negli esercizi successivi.";
c) nel comma 2, sesto periodo, dell'articolo 36, dopo la parola "interregionali" sono aggiunte le parole "operante presso l'Assessorato competente in materia di beni culturali per l'attuazione del progetto interministeriale interregionale denominato Parco geominerario o".

2. Alle procedure di stabilizzazione di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 36, comma 2, sono ammessi anche i lavoratori che abbiano maturato il periodo di trenta mesi di attività lavorativa, anche non continuativa, alla data del 31 dicembre 2008, con arrotondamento al mese della frazione finale superiore a quindici giorni.

 

Art. 10
Norme varie

1. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Amministrazione regionale, nelle agenzie e negli enti pubblici della Regione trovano applicazione le disposizioni degli articoli 70 e 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), e successive modificazioni; la decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legge n. 112 del 2008, è costituita da trattenute, per ogni giorno di assenza, sull'importo della retribuzione da liquidare al dipendente a titolo di rendimento o risultato o altro trattamento accessorio assimilabile; nell'ipotesi di indennità corrisposta in via continuativa in sostituzione del rendimento e di voci retributive accessorie è operata, sull'indennità rapportata a giorno, una trattenuta del 20 per cento.

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), è sostituito dal seguente:
"3. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti. Il personale dell'Agenzia è inserito nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale.".

3. La differenza tra l'importo del livello retributivo in godimento e quello iniziale della categoria o area di inquadramento del dipendente cessato dal servizio nell'Amministrazione regionale, agenzie ed enti, concorre a formare il fondo per le progressioni professionali per un importo pari al 30 per cento, al 40 per cento e al 50 per cento, rispettivamente nel 2010, nel 2011 e nel 2012.

4. Nell'articolo 90 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), le parole "90 giorni precedenti" sono sostituite con "centoventi giorni precedenti" e le parole "30 giorni successivi" sono sostituite con "quarantacinque giorni successivi".

5. Nel secondo periodo del comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), dopo le parole "tre anni" sono aggiunte le parole "rinnovabile una sola volta".

6. Nel comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2008, le parole "e assunti con concorsi pubblici non riservati" sono soppresse.

7. Il personale di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 3, comma 16, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), con decorrenza dalla data di assunzione, alle medesime condizioni previste per il personale di cui al terzo periodo del punto1), del primo comma dell'articolo 2 della stessa legge regionale n. 15 del 1965; gli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma ammontano a euro 330.000 (UPB S01.02.002).

8. L'Ente acque Sardegna (ENAS) è autorizzato a stanziare, nel bilancio di previsione 2009, la somma corrispondente alla quota "storica" del fondo unificato, di cui all'articolo 102 del contratto collettivo regionale di lavoro 15 maggio 2001, destinata alla retribuzione di rendimento del personale dipendente dell'EAF per gli anni 2004 e 2005.