CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 30
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti,
LORETTUil 22 giugno 2009
Sanzioni amministrative sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale
***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Un aspetto di particolare rilevanza dei trasporti pubblici di competenza regionale, principalmente per le sue ripercussioni negative sotto il profilo socio-economico, attiene alla evasione della tariffazione da parte degli utenti dei servizi. Le condotte in discorso integrano degli illeciti amministrativi in relazione ai quali non sussiste, a livello di legislazione regionale, alcuna disciplina con finalità dissuasiva. In particolare, la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, recante la "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna" non contempla alcuna norma in merito ai comportamenti degli utenti dei servizi di trasporto. L'esperienza fino ad oggi maturata mostra una preoccupante crescita del fenomeno evasivo con evidenti danni all'immagine ed alle finanze sia dei soggetti regolatori che delle aziende esercenti il servizio pubblico. L'adozione di misure di prevenzione generale tese ad orientare l'utenza al rispetto delle regole dell'educazione civica non appare sufficiente.
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno un intervento legislativo che introduca misure di prevenzione speciale attraverso il sanzionamento delle condotte illecite degli utenti del servizio pubblico di trasporto.
Il presente testo legislativo, composto da quattro articoli, è finalizzato a normare organicamente la materia attraverso disposizioni specifiche volte a tipizzare le diverse ipotesi di trasgressione, le sanzioni amministrative di natura pecuniaria correlate ed il procedimento di irrogazione.
In particolare, l'articolo 1 delinea l'ambito di applicazione della disciplina con riferimento sia all'oggetto che ai soggetti delle norme. Nel rispetto del principio di legalità, la legge sanziona le sole trasgressioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore.
L'articolo 2, comma 1, contempla gli adempimenti prescritti per l'utente del servizio pubblico di trasporto la cui inosservanza genera gli illeciti contemplati all'articolo 3. In particolare degna di rilievo appare la prescrizione inerente alla validazione del documento di viaggio. Tale previsione, dettata sia per i biglietti che per gli abbonamenti, vige in tutti i casi in cui l'utente usa un mezzo pubblico anche se solo per una parte del suo tragitto. La necessità della plurima validazione in caso di utilizzo di mezzi diversi è motivata da ragioni tecniche e finanziarie. L'articolo 2, comma 2, disciplina il procedimento amministrativo sanzionatorio sulla base di un rinvio alla normativa statale in materia, contemplata nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). In particolare, le attività di accertamento, contestazione e notificazione, sono esercitate da funzionari regionali o locali competenti in materia di trasporti, previamente autorizzati, nonché dal personale di esercizio delle aziende che gestiscono il servizio di trasporto, previa segnalazione all'Assessorato regionale dei trasporti.
Di rilievo appare la possibilità di delegare al direttore di esercizio o al direttore tecnico dell'azienda di trasporto la funzione specifica già attribuita all'autorità regionale dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981. In considerazione di tale disposizione, nei casi di contestazione del processo verbale redatto dall'agente accertatore dell'illecito il potere decisorio, già spettante al dirigente del Servizio regionale competente per materia, può essere delegato ad un soggetto terzo. Il medesimo, pur essendo inserito nell'organigramma del vertice aziendale, dovrà decidere con imparzialità e correttezza in qualità di organo regionale delegato ed offrire adeguate garanzie di imparzialità.
All'articolo 3, il legislatore ha inteso, in ossequio a principi di tassatività dell'illecito amministrativo, tipizzare ogni possibile forma di trasgressione.
Con le lettere a), b), c), d) ed e) si introducono cinque diverse fattispecie che esprimono un disvalore attraverso una gradazione crescente di rilevanza: dalla mera irregolarità del titolo di viaggio sino all'uso di un titolo contraffatto o alterato.
Per ognuna delle trasgressioni tipizzate il legislatore regionale ha espressamente correlato una sanzione di natura pecuniaria.
La misura della sanzione è determinata in aumento, da un minimo ad un massimo, a discrezione dell'agente accertatore in relazione alle circostanze concretamente riscontrabili. La stessa misura è suscettibile di variare in diminuzione sino al minimo, per effetto del pagamento nelle mani dell'accertatore ovvero, sino alla misura ridotta, in caso di pagamento entro sessanta giorni dalla contestazione della violazione ovvero dalla notificazione del processo verbale.
L'articolo 4 prevede l'istituzione del Fondo speciale per illeciti tariffari, alimentato con i proventi delle sanzioni in discorso. Si tratta di un fondo regionale, allocato come specifico capitolo di entrata e di correlativa spesa, il cui gettito è ripartito tra Amministrazione regionale ed aziende di trasporto. La misura della compartecipazione delle aziende di trasporto al gettito è variabile in funzione del loro coinvolgimento nel procedimento sanzionatorio da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 60 per cento. Sarà cura della Giunta regionale determinare, con apposito provvedimento, l'entità della percentuale di compartecipazione al gettito regionale.
Una volta attivato il regime sanzionatorio, lo stanziamento del fondo dovrebbe essere sufficiente non solo alla copertura delle relative spese, ma anche al finanziamento di specifiche misure d'intervento.
In ogni caso, le quote di compartecipazione al gettito del fondo spettanti sia alle aziende che all'Amministrazione regionale costituiscono entrate a destinazione vincolata.
In particolare, le quote aziendali sono destinate ad interventi tesi al miglioramento degli standard di sicurezza a bordo e di informazione all'utenza. La quota regionale del fondo è finalizzata al potenziamento della sicurezza e dell'informazione a bordo dei mezzi, al sostegno dei diversamente abili e all'assistenza a terra dell'utenza.
In ordine alla sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento legislativo, si segnala che il provvedimento in discorso non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente. Si stima, infatti, che i costi generati dall'attivazione delle nuove attività siano destinati a trovare integrale copertura con il gettito del fondo regionale.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Ambito di applicazione1. La presente legge si applica agli utenti dei servizi pubblici di trasporto regionali e locali, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna) che si rendano responsabili di illeciti amministrativi aventi ad oggetto titoli di viaggio.
2. Sono punibili esclusivamente le condotte materiali compiute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
3. Tutti gli illeciti sono punibili con una sanzione amministrativa di natura pecuniaria.
Art. 2
Procedimento sanzionatorio1. Gli utenti dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a munirsi di idoneo titolo di viaggio, a validarlo sempre ad ogni accesso al mezzo pubblico ed a conservare lo stesso sino a destinazione, con obbligo di esibirlo al personale di controllo autorizzato. L'inosservanza di tali prescrizioni espone il trasgressore ad illeciti puniti con sanzioni pecuniarie.
2. Le attività di accertamento, contestazione e notificazione dell'illecito commesso, sono svolte dai funzionari regionali o locali competenti per materia appositamente designati, nonché dal personale dell'azienda esercente il servizio pubblico, previa segnalazione all'Assessorato regionale dei trasporti.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), anche con riferimento ai criteri di commisurazione delle sanzioni.
4. L'autorità regionale competente ad emettere l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, come individuata dall'articolo 25, comma 1, lettera e2), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), può delegare le proprie funzioni al direttore di esercizio o al direttore tecnico dell'azienda esercente il servizio di trasporto.
Art. 3
Illeciti sanzionati1. Le fattispecie di illecito previste e sanzionate dalla presente legge sono tassativamente le seguenti:
a) irregolarità del titolo di viaggio: la sanzione è pari ad una somma variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque volte la tariffa regionale minima prevista per un biglietto ordinario;
b) mancanza del titolo di viaggio: la sanzione è pari ad una somma variabile da un minimo di venticinque ad un massimo di ottanta volte la tariffa regionale minima prevista per un biglietto ordinario;
c) uso di un titolo di viaggio alterato o contraffatto: la sanzione è pari ad una somma variabile da un minimo di cento ad un massimo di centocinquanta volte la tariffa regionale minima prevista per un biglietto ordinario, salva l'azione penale;
d) uso di un abbonamento alterato o contraffatto: la sanzione è pari ad una somma variabile da un minimo di duecento ad un massimo di duecentocinquanta volte la tariffa regionale minima prevista per un biglietto ordinario, salva l'azione penale;
e) all'utente momentaneamente sprovvisto di abbonamento si applica una sanzione pari al doppio della tariffa regionale minima prevista per un biglietto ordinario se l'utente presenta ai competenti uffici aziendali, entro i due giorni successivi all'accertamento ovvero alla regolare notifica dell'illecito, il titolo di viaggio o prova, comunque, l'esistenza del diritto di trasporto.2. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il trasgressore è comunque obbligato al pagamento della tariffa evasa.
3. L'importo della tariffa evasa, per le violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, è pari, per i servizi urbani a quello di un biglietto ordinario; per i servizi extraurbani, l'importo è quello della tariffa applicabile al percorso dal capolinea di partenza al luogo di accertamento o, eventualmente, sino alla destinazione dichiarata.
4. Il trasgressore che adempia all'obbligo del pagamento dell'importo della tariffa evasa ha diritto di proseguire il viaggio intrapreso, sino alla destinazione che dichiara di voler raggiungere. Se il trasgressore prosegue oltre la destinazione dichiarata, l'agente accertatore procede ad una nuova contestazione autonoma dalla precedente per il percorso eccedente.
5. Il trasgressore che dichiara di voler pagare subito all'atto dell'accertamento della violazione ha diritto al pagamento della sanzione minima nelle mani dell'agente accertatore. Tale diritto permane per i tre giorni successivi non festivi secondo le modalità stabilite dall'azienda di trasporto.
6. Se il pagamento non è stato effettuato nella misura minima, è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta nella sede dell'azienda entro sessanta giorni dalla contestazione della violazione ovvero dalla notificazione del processo verbale. La sanzione in misura ridotta è pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista ovvero al doppio del minimo se più favorevole, più le spese amministrative in caso di notificazione.
Art. 4
Fondo speciale per illeciti tariffari1. È istituito il Fondo speciale per illeciti tariffari quale specifica unità previsionale di base e capitolo del bilancio regionale. Il fondo è alimentato esclusivamente attraverso il gettito derivante dall'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti articoli, con esclusione dei proventi derivanti dal pagamento della tariffa evasa.
2. La dotazione del fondo è ripartita tra l'Amministrazione regionale e le aziende di trasporto che provvedono all'accertamento, contestazione o notificazione degli illeciti ed alla riscossione dei relativi proventi. In caso di pagamento della sanzione entro trenta giorni dalla relativa contestazione o notificazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere in favore dell'azienda delegata una compartecipazione al gettito sino ad un massimo del 30 per cento, elevabile sino al 60 per cento qualora le aziende dispongano sino al recupero coattivo degli importi sanzionati.
3. I proventi delle aziende di trasporto di cui al comma 2 sono iscritti nei relativi bilanci di esercizio come proventi da traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto ai proventi ordinari e destinazione vincolata al miglioramento degli standard di sicurezza a bordo e di informazione all'utenza.
4. I proventi regionali di cui al comma 2 sono destinati alla creazione o al potenziamento delle strutture regionali deputate al controllo dei servizi di trasporto pubblico, all'adozione di misure di sostegno in favore dei diversamente abili, all'adeguamento degli strumenti di comunicazione e di assistenza a terra dell'utenza, nonché al potenziamento del parco rotabile.