CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURApresentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, LA SPISAil 30 marzo 2009
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2009)***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSA
Il disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 viene predisposto in situazione del tutto particolare per la nuova Giunta regionale insediatasi a seguito della recente consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna che ha determinato una alternanza politica alla guida della Regione.
Come noto, infatti, in attuazione della legge regionale n. 11 del 2006, la legge finanziaria ha come finalit� quella di adeguare il bilancio annuale e pluriennale agli obiettivi contenuti nel Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF) e nel Programma regionale di sviluppo (PRS).
Resta il fatto, tuttavia, che l'attuale PRS e le conseguenti scelte di programmazione fino ad oggi compiute sono state approvate nella passata legislatura da una differente maggioranza di governo.
Appaiono conseguenti le "difficolt�" per l'attuale maggioranza di governo a predisporre, in tempi ristretti, un provvedimento di adeguamento agli obiettivi contenuti nel PRS approvato nella passata legislatura e non coerente con il programma di legislatura presentato dal Presidente della Regione all'attuale Consiglio regionale.
Il mutato scenario politico regionale avr� inevitabili conseguenze sulla impostazione del futuro quadro di programmazione che sar� pi� compiutamente delineato dalla nuova maggioranza di governo con la elaborazione del nuovo PRS 2010-2014 che, ai sensi della normativa regionale, la nuova Giunta regionale, entro sei mesi dal suo insediamento, provveder� a predisporre con indicazione delle strategie e degli obiettivi dell'azione di governo per tutta la legislatura.
Per queste ragioni si � optato per un provvedimento di legge finanziaria 2009, cos� come di DAPEF 2009, molto snello ed orientato principalmente ad arrivare ad una approvazione che stia dentro i termini del quarto mese di esercizio provvisorio e che consenta, nell'immediato, di affrontare le pi� gravi emergenze sociali ed economiche della Regione con la introduzione di misure anticipatrici e funzionali alla nuova visione strategica che trover� la sua compiuta definizione nel nuovo PRS 2010-2014.
Pur nella brevit� dei tempi, la proposta scaturisce da un proficuo confronto con le parti sociali e si caratterizza principalmente per alcune scelte di fondo in materia di politica finanziaria e di politica delle entrate e per gli interventi urgenti e indifferibili sull'emergenza sociale e sul sistema produttivo isolano.
Si corregge il metodo scelto dal precedente governo di anticipare le entrate future, sostituendolo con il ricorso a mutui o prestiti obbligazionari, nella misura di 500 milioni di euro per investimenti pubblici. Contemporaneamente si procede ad abrogare le leggi che hanno introdotto in Sardegna la tassa sulle imbarcazioni e la tassa di soggiorno, che erroneamente sono state denominate "tasse sul lusso" e che invece consistono in un appesantimento del sistema turistico.
Sul versante delle politiche sociali sono previsti 28 milioni per l'assistenza domiciliare a favore di anziani non autosufficienti; 36 milioni per i programmi personalizzati a favore dei disabili: entrambe le misure potranno essere realizzate attraverso personale esterno o familiare; sono stanziati 5 milioni per il programma "Ritornare a casa", 9 milioni per le azioni di integrazione socio sanitaria, 48 milioni a favore di soggetti con particolari patologie. Sono stati poi destinati ulteriori 30 milioni per azioni di contrasto alla povert� e 10 milioni per incrementare la quota dei cantieri lavoro attivati dai comuni. Nella politica del lavoro � previsto lo stanziamento di 3 milioni per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali. A questi si aggiungono tre interventi innovativi: 6 milioni per sostenere i lavoratori e le imprese che decidono di far ricorso a contratti di solidariet�; 3 milioni per la costituzione di un fondo di garanzia etica destinato a sostenere persone appartenenti alle fasce sociali pi� deboli sottoposte a indebitamento insostenibile; 5 milioni per contributi in conto occupazione.
Particolare attenzione � stata dedicata al rilancio e riqualificazione della formazione professionale: entro sei mesi la Giunta dovr� predisporre un piano straordinario di interventi per la valorizzazione e sviluppo delle risorse umane con una dotazione di circa 100 milioni di euro, derivante da fondi regionali ed europei.
Riguardo alle politiche per l'impresa � da sottolineare lo stanziamento di 19.500.000 euro per il 2009 per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi, a cui si aggiunge l'istituzione di un fondo di controgaranzia con una dotazione aggiuntiva di 5 milioni di euro.
COMMENTO ALL'ARTICOLATO
Il presente disegno di legge finanziaria � composto da quattro articoli raggruppati in due capi, oltre alle disposizioni relative alla copertura finanziaria e altre disposizioni.
Il capo I si compone di due articoli e contiene le disposizioni a carattere istituzionale e finanziario e le disposizioni in materia di entrate.
L'articolo 1 reca le disposizioni di carattere finanziario ed istituzionale.
Il comma 1 autorizza l'Amministrazione regionale a finanziarsi mediante indebitamento per un importo complessivo di euro 500.000.000, in luogo del ricorso all'anticipazione di entrate future autorizzato dal precedente governo regionale e non condiviso da questo esecutivo. Le spese finanziabili con mutuo sono riportate nella tabella E allegata alla presente legge. Tali spese costituiscono esclusivamente investimenti nel settore pubblico, in ottemperanza alla normativa regionale e statale in materia.
Il comma 2 dispone in merito alla copertura del disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2008 stimato in euro 1.413.000.000 a cui si provvede: per euro 700.000.000 mediante il rinnovo anche parziale, nell'anno 2009, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari, per euro 713.000.000 mediante accantonamento di quote d'entrata propria dall'anno 2009 al 2015.
Il comma 3 dispone in merito alla contrazione dei mutui, prevista solo per effettive esigenze di cassa. Si stabilisce inoltre che l'indebitamento di cui al comma 1, pari a euro 500.000.000, sia a breve termine ed abbia una durata massima di cinque anni, con oneri a carico dell'Amministrazione pari a euro 118.698.000. Si prevede inoltre un indebitamento di durata massima trentennale per la copertura del disavanzo, con un onere pari a euro 51.387.000.
Il comma 4 determina, nelle tabelle A e B, le risorse contenute nel fondo nuovi oneri legislativi per far fronte al successivo provvedimento di legge di proseguimento delle azioni per le quali si prevede a fronteggiare l'emergenza economica e sociale e favorire il rilancio dell'economia.
I commi 5 e 6 determinano rispettivamente:
- nell'apposita tabella C: le autorizzazioni di spesa che rimandano alla legge finanziaria la loro quantificazione;
- nell'apposita tabella D: le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento o decremento.Il comma 7 dispone in merito agli adempimenti relativi agli oneri persistenti in capo all'amministrazione regionale a seguito della chiusura dei conti correnti aperti con la legge regionale n. 1 del 1975, in conseguenza del cambiamento del tesoriere regionale. In tale occasione si � infatti provveduto a chiudere quei conti che risultavano non movimentati dal 1� gennaio 2006 e con una giacenza inferiore a 1.000 euro. La norma consente quindi di fronteggiare eventuali esigenze di pagamento.
Il comma 8, al fine del rispetto del patto di stabilit� interno, limita la conservazione di somme a residui passivi introducendo eccezioni a quanto disposto dai commi 10 e 12 dell'articolo 60 della legge regionale n. 11 del 2006 con riferimento alle spese finanziate con la programmazione comunitaria 2007-2013 ed alle somme stanziate per il finanziamento di spese aventi destinazione vincolata.
Il comma 9 introduce alcune modifiche alla legge regionale n. 11 del 2008, in particolare:
a) si dispone la proroga di due anni dell'applicazione in via sperimentale e definitiva della contabilit� economica al fine di consentire la messa a regime di alcuni moduli SAP per la contabilit� regionale e per l'adozione della stessa presso gli enti ed agenzie regionali;
b) vengono meglio precisati i criteri di rilevazione delle immobilizzazioni materiali (beni mobili e immobili) strumentali e non da inserire nella prima stesura dello stato patrimoniale;
c) vengono prorogati i termini per la redazione del conto del patrimonio secondo i criteri previsti dalla legge regionale n. 11 del 1983 sino al 2010, al fine di consentire l'adeguamento dei moduli relativi alla gestione dei cespiti alle esigenze dell'Amministrazione regionale e meglio testarne l'utilizzo.Il comma 10 sopprime la norma che pone in carico dell'amministrazione regionale gli oneri dei collegi sindacali di SFIRS e CIS.
Il comma 11 autorizza la spesa di euro 4.200.000 per far fronte agli oneri derivanti da societ� a partecipazione regionale in corso di liquidazione, quali ad esempio Hydrocontrol Srl.
Il comma 12 stanzia una spesa complessiva 10.500.000 per gli anni 2009-2010 a favore della societ� a completa partecipazione regionale "Fase 1" e a favore delle partecipate di Sardegna ricerche, Porto Conte e CRS4 per il funzionamento e per le attivit� istituzionali.
Il comma 13 stanzia la spesa euro 6.000.000 al fine di sostenere le attivit� di ricerca, di servizi all'impresa e di trasferimento tecnologico dei soggetti deputati, nella sede centrale e nei poli locali, ad operare per la promozione, lo sviluppo e la gestione del parco scientifico e tecnologico nonch� a favorire la localizzazione, all'interno del parco, di centri di ricerca di piccole, medie e grandi imprese, anche consorziate, per iniziative di ricerca e di sviluppo che comportino la creazione di occupazione qualificata (ex articolo 26, legge regionale n. 37 del 1998).
I commi 14 e 15 stanziano risorse pari a euro 1.475.000 annui e 2.500.000 per gli anni 2009-2012 rispettivamente per la manutenzione straordinaria e lo sviluppo dei sistemi informatici in uso nell'Amministrazione regionale (quale il SISAR e il SIAR) e per il completamento e l'estensione del progetto SIBAR.
Il comma 16 destina risorse pari ad euro 4.500.000 annui alla copertura degli oneri di personale e di gestione del Centro regionale di programmazione, sino al 2008 facenti carico alla contabilit� speciale di cui ai vari piani di rinascita.
Il comma 17 stanzia la somma di euro 1.600.000 per la prosecuzione dei progetti operativi difesa del suolo, autorit� ambientale e rete ecologica regionale nell'ambito del PON ATAS 2000-2006.
Il comma 18 � finalizzato a meglio specificare le disposizioni contenute nella norma della finanziaria 2008 che stabilisce i meccanismi di funzionamento del CREL.
Il comma 19 consente ai comuni che hanno beneficiato dei finanziamenti per la riqualificazione dei centri storici e che non hanno potuto dare inizio ai lavori a causa di una serie di adempimenti connessi alla verifica di coerenza dei piani particolareggiati dei centri storici, una proroga dell'inizio dei lavori entro un termine pari a 24 mesi, evitando in tal modo la revoca dei finanziamenti.
Il comma 20 impone la proroga dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 (interventi a favore dello sviluppo locale e dell'occupazione) al 31 dicembre 2009, attualmente scaduti al 30 giugno 2008.
Il comma 21 al fine di consentire da parte dei competenti Assessorati un monitoraggio dei trasferimenti agli enti locali utile sia per il rispetto del patto di stabilit� interno che per la realizzazione del conto consolidato realizzato ai fini del progetto Conti pubblici territoriali, impone la comunicazione agli Assessorati regionali degli enti locali, finanze e urbanistica e della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio - entro il mese di marzo di ogni anno - dei saldi di gestione relativi all'esercizio precedente.
Il comma 22 quantifica in complessivi euro 580.000.000 il fondo regionale a favore del sistema delle autonomie locali, nella quota destinata ai comuni � compresa la somma del 3 per cento (circa 15 milioni di euro) da destinare alla gestione delle funzioni associate ex legge regionale n. 12 del 2005, rispetto all'esercizio 2008 si prevede un incremento del 5 per cento.
Il comma 23 ha l'obiettivo di consentire all'amministrazione regionale una gestione unica dei contratti di lavoro da essa stipulati e, nel caso specifico, dei contratti del personale atipico e dei consulenti per l'attuazione del programma operativo ENPI, in relazione agli adempimenti fiscali da essi derivanti, mediante anticipazione di risorse regionali, successivamente reintegrate dalla contabilit� speciale ENPI.
Il comma 24 prevede la conservazione in conto residui delle somme relative alla programmazione comunitaria nel periodo 2000-2006, resesi disponibili a seguito della rendicontazione dell'Unione europea dei progetti coerenti per essere utilizzate anche per finalit� differenti da quelle per le quali furono stanziate perch� rispondenti agli obiettivi fissati dall'asse prioritario di riferimento.
Il comma 25 garantisce, tramite la conservazione a residui delle somme rivenienti dalla vecchia programmazione comunitaria, il completamento da parte degli enti pubblici territoriali degli interventi finanziati a valere sulla programmazione comunitaria 2000 - 2006.
Al comma 26 � autorizzata la spesa di annui euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 per far fronte alle spese relative all'IVA sostenute da soggetti non passivi per attivit� finanziate dal Programma di sviluppo rurale della Sardegna 2007-2013 nel quale non sono ammesse a rendicontazione.
Si tratta di interventi che interessano soprattutto comuni molti piccoli che gi� si trovano in una situazione finanziaria difficile. In attesa di una eventuale revisione della normativa comunitaria, si propone quindi di prevedere una apposita dotazione a carico del bilancio regionale, stimata sulla base della spesa pubblica prevista dalle misure potenzialmente interessate, in complessivi 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.Il comma 27 stanzia la somma di euro 48.600.000 per il ripianamento del deficit di cassa dell'ESAF in liquidazione, previa cessione da parte dell'ente all'Amministrazione regionale dei crediti di imposta maturati nei confronti dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 28 modifica l'articolo 21 del collegato alla finanziaria 2005 al fine di evitare l'obbligatoriet� della fatturazione in capo all'ESAF. Nella fase di liquidazione in corso sono infatti emerse nuove e diverse problematiche che richiedono un'integrazione della normativa sopra citata allo scopo di assicurare la corretta ultimazione e di salvaguardare da possibili onerose conseguenze finanziarie la Regione, deputata per legge a succedere in tutte le obbligazioni dell'ente disciolto. La principale esigenza delle modifiche proposte nel presente comma � quella di legittimare - per la gestione liquidatoria che, come noto, dal 1� gennaio 2005 non esercita pi� attivit� di erogazione del servizio idrico - l'attivit� di gestione e di amministrazione dei fondi regionali assegnati all'ESAF mediante delega per la realizzazione e ultimazione di opere del demanio idrico fognario della Regione anteriormente al 31 dicembre 2004. Infatti dette attivit�, se non diversamente disposto, implicherebbero l'obbligo di fattura-zione nei confronti della committente Regione con conseguente ulteriore onere per IVA sulle spese sostenute rendicontate.
Il comma 29 autorizza a carico dell'Amministrazione regionale, la quota interessi sull'attualizzazione dei limiti di impegno assegnati dallo Stato per la realizzazione del programma "Contratti di quartiere II".
Nel comma 30 si prevede una modifica alla legge regionale sugli appalti nella parte relativa all'erogazione di finanziamenti di opere delegate, inserendo la possibilit� per il dirigente regionale competente di rilasciare certificazioni informatiche per snellire le fasi di pagamento delle quote di finanziamento successive alla prima con un meccanismo automatico da operarsi a cura della ragioneria regionale.
Il comma 31 stanzia risorse destinate alla copertura dei contratti collettivi per il personale dipendente delle ex gestioni commissariali governative FdS e FMS trasferite dallo Stato alla regione, per euro 8.000.000.
Con il comma 32 si provvede a rideterminare gli oneri destinati all'acquisto anche in leasing ed al rinnovo del parco macchine delle aziende pubbliche di trasporto pubblico nella misura di euro 23.500.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2017.
Nei commi 33 e 34 sono previste le risorse da destinare alla contrattazione collettiva per l'Amministrazione regionale e per gli enti strumentali.
Nel comma 35 si provvede a quantificare le risorse destinate all'organizzazione interna ed agli incarichi incentivanti in euro 5.281.000, destinando una quota del finanziamento concesso (euro 160.000) per incentivare l'incarico di consegnatario, la cui figura � indispensabile in attuazione degli adempimenti necessari all'implementazione della contabilit� economico-patrimoniale.
Il comma 36 attenua il rigore della disposizione dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 in materia collaborazioni esterne, fissando in un anno il periodo massimo dell'incarico e derogando a tale limite per gli incarichi attribuiti con la formula dell'assistenza tecnica su fondi statali e comunitari.
Il comma 37 sopprime la direzione generale del trasporto pubblico locale.
Il comma 38 prevede un rimborso a favore dell'Agenzia del lavoro di somme di retribuzione accessoria dovute per l'utilizzo da parte dell'Amministrazione regionale del personale ex Monopoli di Stato, attribuito alla stessa Agenzia.
Il comma 39 consente la conservazione in conto dei residui delle somme destinate alla realizzazione di parchi e riserve naturali ed alla valorizzazione e salvaguarda delle zone umide, in modo tale da permetterne l'utilizzo nel corso dell'anno 2009.
I commi dall'1 al 5 regolamentano e razionalizzano la riscossione delle entrate regionali, attribuendola all'Agenzia Sardegna entrate, avvalendosi in tal modo della specializzazione della stessa Agenzia in materia tributaria. Viene dunque concentrata sull'Agenzia la riscossione delle entrate regionali, in particolare quelle derivanti dal recupero dei crediti, al fine di unificare le procedure e ridurre al minimo le insolvenze, mediante lo strutturato ricorso alla riscossione tramite ruolo e la regolamentazione delle modalit� di riscossione. Per le stesse finalit� alla stessa Agenzia possono ricorrere gli enti e le agenzie regionali.
I commi dal 6 al 12, disciplinano le agevolazioni IRAP a favore delle imprese. La misura prevede la generalizzata riduzione delle aliquote ordinarie (per quanto consentito dalla legge) di un punto percentuale, a tutte le piccole e medie imprese e professionisti che si impegnano a non diminuire la base occupativa presente alla data di approvazione del disegno di legge. La misura di sostegno alle PMI � utilizzabile nei limiti della normativa comunitaria relativa agli aiuti "de minimis", ed � finalizzata all'incentivazione al mantenimento della forza lavoro, quantomeno sui livelli attuali. Sempre nell'ambito di quanto consentito dalla norma statale � disposta l'esenzione dall'IRAP a favore delle associazioni di promozione sociale e delle IPAB, in funzione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 207 del 2001, ci� a completamento delle esenzioni gi� disposte a favore delle onlus.
Il comma 13 propone la soppressione dell'articolo 2, comma 14, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2008, riguardante l'attestazione del possesso dei requisiti necessari per l'accesso alle agevolazioni IRAP. Tale attestazione deve essere rilasciata da parte dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro. L'ottenimento dell'attestazione, per le piccole imprese non dotate di collegio sindacale, comporta un aggravio di costi. Di conseguenza, atteso il limitato numero di soggetti che si ritiene possano avere accesso alle agevolazioni e la relativa semplicit� dei controlli da operare in merito, si ritiene ragionevole eliminare la certificazione richiesta.
Il comma 14 e il comma 15 dispongono rispettivamente la soppressione dell'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2007, relativo all'istituzione dell'imposta di soggiorno, e dell'artico-lo 4 della legge regionale n. 4 del 2006, concernente la tassa di sostenibilit� ambientale su approdi e scali di unit� da diporto e aerei ad uso privato.
Il comma 16 adegua le modalit� di selezione del personale dipendente dell'ARASE a quelle previste dalla legge regionale n. 31 del 1998, consentendo alla stessa di bandire concorsi anche per titoli ed esami.
Il capo II reca interventi urgenti a sostegno dei settori sociali ed economici.
Al comma 1 � stabilita la dotazione del fondo regionale per la non autosufficienza pari a complessivi euro 126.000.000 di cui si evidenziano i principali interventi:
- euro 28.000.000 destinati all'assistenza domiciliare da realizzarsi anche attraverso personale esterno o familiare;
- euro 36.000.000 destinati al finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con gravi disabilit�, anche attraverso personale esterno o familiare;
- euro 5.000.000 destinati al programma sperimentale "Ritornare a casa";
- euro 9.000.000 finalizzati ad azioni di integrazione socio-sanitaria;
- euro 48.000.000 rivolti al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie.Il comma 2 stanzia risorse pari a euro 52.300.000 per finanziare un piano di emergenza sociale. Le risorse sono destinate: per euro 30.000.000 per la realizzazione di interventi a contrasto della povert�, con la concessione di un sussidio economico di 350 euro per otto mesi, per euro 10.000.000 attraverso la realizzazione di cantieri comunali, per euro 3.000.000 ad ammortizzatori sociali, per euro 6.000.000 per la concessione di sussidi economici a coloro che non possono beneficiare di ammortizzatori sociali, la misura � destinata anche a favorire i contratti di solidariet�, per euro 3.000.000 per la costituzione di un "Fondo di garanzia etica" destinato a sostenere persone appartenenti alle fasce sociali pi� deboli sottoposte ad indebitamento insostenibile per la sopravvenuta onerosit� dei prestiti dalle stesse contratti e per euro 300.000 per l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio della povert�.
Il comma 3 disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui sopra, che viene collocato presso la Presidenza della Giunta regionale e potr� avvalersi, per il suo funzionamento, del supporto di personale interno all'Amministrazione.
Il comma 4 istituisce un Comitato interassessoriale per le emergenze economiche e sociali presieduto dal Presidente della Regione, e composto dagli Assessori competenti in materia di programmazione, lavoro e di industria. Tale organismo dovr� garantire il coordinamento delle politiche regionali per affrontare le emergenze economiche e sociali derivanti dall'attuale situazione di crisi.
Il comma 5 autorizza una spesa valutata in euro 800.000 annui per il funzionamento dell'Unit� di coordinamento regionale per le dipendenze (UCRD), istituita dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2006, nelle aree delle dipendenza e dell'integrazione socio-sanitaria.
Il comma 6 ha la finalit� di favorire la fuoriuscita dei LSU dal bacino regionale mediante la trasformazione del contributo per autoimpiego, sempre e comunque possibile, in una indennit� di buonuscita.
Il comma 7 ha l'obiettivo di integrare e specificare quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge finanziaria 2008 con il fine di consentire il miglior inserimento possibile del personale della lista nel contesto delle attivit� dell'Amministrazione regionale in materia di formazione e lavoro.
Con il comma 8 si prevede una omogeneizzazione della disciplina in materia di corsi finalizzati all'assunzione in modo da superare le discrasie tra le varie disposizioni che si sono succedute nel corso degli anni precedenti e quindi consentire la loro rendicontazione in termini di coerenza e rispondenza alle disposizioni vigenti in materia di costi ammissibili.
Il comma 9 prevede un finanziamento di euro 2.000.000 che consente alle province di strutturare in maniera compiuta e razionale la struttura dei centri servizi lavoro da loro dipendenti al fine anche di consentire il loro funzionamento in rete mediante l'avvalimento del Sistema informativo lavoro (SIL). L'obiettivo � quello di garantire un livello ottimale ed omogeneo di prestazioni in tutto il territorio regionale in coerenza con il masterplan ministeriale per i servizi per l'impiego. Il Livello essenziale delle prestazioni (LEP) � un obbligo di legge che l'Amministrazione intende garantire ed incrementare anche e soprattutto per quanto riguarda le situazioni di disabilit� e disagio sociale in genere. Per garantire la necessaria continuit� tra gli interventi del POR 2000-2006 ed il nuovo POR FSE 2007-2013 si prevede che le province possano avvalersi del personale gi� selezionato con procedure di evidenza pubblica per i progetti realizzati dai CSL e dai CESIL. Per incrementare le risorse che si mettono a disposizione delle province si prevede anche che possano essere impegnati dei lavoratori iscritti alla lista ex legge regionale n. 42 del 1989.
Il comma 10 destina euro 1.000.000 per la manutenzione ordinaria del SIL.
Il comma 1 prevede la predisposizione da parte della Giunta regionale di un piano straordinario di interventi per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane. Tale piano prevede, quali strumenti di intervento: il rilancio della formazione professionale, il potenziamento delle politiche attive del lavoro, azioni orizzontali di collegamento tra universit�, scuola, formazione e imprese.
Il comma 2 � finalizzato a meglio regolamentare le disposizioni in materia di regimi di aiuto a sostegno delle attivit� produttive introdotte con la legge regionale n. 7 del 2005, rendendole maggiormente conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia e specificando gli strumenti di incentivazione. Ci� consente di poter agire sugli strumenti di incentivazione semplicemente riferendosi ai regimi di aiuto in essere o - essendo norma dinamica - a quelli che verranno successivamente introdotti, evitando la notifica, e quindi i ritardi che ne deriverebbero, di strumenti ad hoc.
Il comma 3 autorizza la spesa di euro 19.500.000 per l'anno 2009 e di euro 10.000.000 per gli anni 2010 -2012 per gli interventi relativi alla concessione di contributi destinati all'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i consorzi fidi nei settori dell'ittico, artigianato, commercio, industria e servizi.
Il comma 4 istituisce un "fondo di controgaranzia" - con una dotazione di euro 5.000.000 - destinato ad assistere le garanzie prestate dai consorzi fidi alle imprese operanti in Sardegna.
Il comma 5 introduce alcune modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008 relativamente alla istituzione dello Sportello unico delle attivit� produttive (SUAP) al fine di:
a) escludere dalla procedura semplificata prevista dalla legge anche la procedura "Autorizzazione integrata ambientale" prevista dalla legge regionale n. 4 del 2006 e disciplinata dalla delibera della Giunta regionale n. 43/15 dell'11 ottobre 2006 sia la similitudine delle procedure di VIA e VAS sia per la complessit� dell'argomento che necessita di essere affrontato e analizzato con tempi e modalit� particolari;
b) risolvere una criticit� del sistema riscontrata nella fase applicativa della legge, in ragione del fatto che nel territorio regionale non sono presenti enti tecnici accreditati che operano nei settori di competenza del procedimento SUAP. Il procedimento per immediato avvio, quando � necessario operare valutazioni discrezionali, � stato finora dirottato sul procedimento per conferenza di servizi a causa della mancanza sul territorio regionale di tali soggetti.Il comma 6 destina uno stanziamento di euro 1.000.000 per gli indennizzi relativi ai danni provocati dalla fauna selvatica nell'anno 2008 al settore ittico.
Il comma 7 autorizza la somma di euro 1.600.000 ai fini della salvaguardia del litorale delle zone umide di interesse regionale dell'area metropolitana di Cagliari.
Il comma 8 stanzia euro 5.000.000 per l'affidamento di commesse alle Societ� IGEA e Sotacarbo.
Lo stanziamento autorizzato nel comma 9, pari a euro 10.000.000, � finalizzato alla ricapitalizzazione della Societ� IGEA. Il territorio regionale � interessato da pesanti forme di inquinamento conseguenti all'attivit� estrattiva effettuata, soprattutto nel passato, nel settore dei minerali metalliferi e, attualmente, pressoch� cessata in conseguenza della crisi irreversibile che ha investito tale settore, a livello locale. L'inquinamento suddetto per le aree del Sulcis, Iglesiente e Guspinese � stato riconosciuto di entit� tale che il Ministero dell'ambiente, ai fini della bonifica, ha dichiarato l'intera area Sito di interesse nazionale (SIN), ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Lo stato di inquinamento delle aree minerarie, caratterizzate talvolta da elevato pregio naturalistico e paesaggistico, ha sinora condizionato lo sviluppo di nuove iniziative economiche, anche mediante la valorizzazione dei fabbricati e impianti minerari di notevole valore architettonico e culturale derivanti dalla pregressa attivit� estrattiva. Negli ultimi anni sono state stanziate notevoli risorse finanziarie, a valere su fondi nazionali e regionali, e avviati i primi piani della caratterizzazione e i primi interventi di messa in sicurezza d'urgenza delle aree considerate prioritarie, cui dovranno seguire gli interventi veri e propri di bonifica e/o di messa in sicurezza permanente. Tali interventi, in parte in capo all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e, in parte, sotto la responsabilit� dell'Assessorato regionale dell'industria, sono stati affidati per l'esecuzione alla societ� IGEA Spa, controllata dalla Regione, all'ATI (IFRAS) preposta alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili del "Geoparco" e al Consorzio territorio e ambiente (TEA) appositamente costituito dall'IGEA Spa e dall'ATI (IFRAS) come strumento di coordinamento delle due aziende operanti nel campo delle bonifiche su incarico della Regione.
Lo stanziamento del comma 10 pari a euro 35.000.000 � finalizzato al supporto della gestione delle societ� partecipate regionali: Carbosulcis e IGEA.
Il comma 11 autorizza l'ulteriore stanziamento di euro 3.600.000 finalizzato al supporto della gestione liquidatoria delle controllate INTEX Spa, F. Gold Sardinia Spa, Fluorite di Silius Spa e Progemisa Spa.
Il comma 12 prevede l'assunzione degli oneri necessari per il completamento delle opere previste dai progetti ricompresi nelle convenzioni stipulate, garantendo la stabilizzazione occupazionale degli ex LSU impegnati nei vari cantieri comunali e nelle operazioni di bonifica. I processi di stabilizzazione occupazionale delle maestranze impegnate nel territorio del Parco geominerario o comunque dei territori interessati (esempio: Parco dell'Asinara), acquisiranno una certa solidit� e ci� a favore di una maggiore pace sociale ed una pi� importante capacit� produttiva in favore dei territori interessati. L'organicit� introdotta con questo comma consentir� altres� una maggiore capacit� di incidere nei rapporti con i Ministeri interessati e sottoscrittori della convenzione quadro, soprattutto in ordine alla richiesta delle necessarie risorse finanziarie per il prosieguo degli interventi di bonifica ambientale. � previsto inoltre che le opere concluse siano assegnate ai comuni per la necessaria attivit� di valorizzazione e di utilizzo a favore delle comunit� locali.
L'intervento previsto ai commi 13 e 14 reitera per l'anno 2009 l'analoga misura prevista dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale n. 2 del 2007. Come per l'anno precedente, � destinato ai comuni della Sardegna facenti parte del consorzio obbligatorio costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29, istitutiva dell'Autorit� d'ambito territoriale ottimale (AATO) per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, oggi trasfuso nell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Finalit� principale dell'intervento lettera a) � quella di favorire l'ingresso dei comuni che ancora non fanno parte della compagine societaria del gestore e contestualmente fornire adeguata capitalizzazione alla societ� di gestione del servizio idrico integrato in Sardegna, in coerenza con le previsioni del piano d'ambito, mediante un intervento finanziario dell'Amministrazione regionale che ne � tuttora socia. La lettera b) dispone di riservare il residuo del contributo regionale 2009 di cui alla lettera a), oltre alle somme non utilizzate dei contributi degli anni 2007 e 2008, e gli stanziamenti relativi agli esercizi 2010 e 2011, ai comuni, a parziale copertura degli oneri trasferiti al soggetto gestore, per far fronte alle spese sostenute dai medesimi comuni successivamente alla cessione degli impianti e sino al 31 dicembre 2001.
Le disposizioni contenute nel comma 15 tengono conto della necessit�, che si presenta in questa prima fase di gestione del servizio idrico integrato, di garantire l'equilibrio finanziario del gestore unico. Difatti gli equilibri gestionali evidenziati nel piano d'ambito, approvato dal commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, attraverso l'applicazione della tariffa normalizzata determinata ai sensi del decreto ministeriale 1� agosto 1996, si basano su alcuni presupposti che solo in parte si sono di fatto realizzati. In particolare per quanto riguarda l'aspetto finanziario il piano prevedeva la copertura del fabbisogno, anche attraverso il ricorso a mezzi propri. Ci� significa la previsione di un intervento dei soci, in termini di capitalizzazione, che consentisse l'equilibrio dei flussi di cassa attraverso la creazione di consistenti masse di liquidit�. Tuttavia la capitalizzazione nei primi anni di attivit� del Gestore � stata caratterizzata in gran parte da conferimenti di beni in natura, che dal punto di vista finanziario non sono adatti alla creazione delle sopra richiamate masse di liquidit�. Per contro solo il socio Regione Sardegna ha contribuito in maniera decisiva, attraverso vari interventi, alla capitalizzazione da attuarsi mediante conferimenti in denaro (risorse liquide), rimanendo pressoch� irrilevante il contributo della restante compagine sociale. Ci� comporta la necessit� di dotare il gestore unico di ulteriori strumenti che, attraverso il ricorso ai mezzi di terzi, gli permettano di sopperire al mancato contributo dei soci. La norma proposta, attraverso la concessione di garanzie regionali, fornisce al Gestore unico uno strumento flessibile ed efficace per il reperimento di mezzi liquidi presso il sistema creditizio, a condizioni economicamente sostenibili e nei ristretti tempi che ri-chiede la propria gestione finanziaria. Inoltre questo strumento di intervento comporta una spesa a carico della Regione notevolmente ridotta, se confrontata a quanto sarebbe necessario nel caso si dovesse intervenire esclusivamente nei termini di un'ulteriore capitalizzazione della societ� di gestione.
Il comma 16 ha la finalit� di intervenire con contributi pubblici per il raggiungimento di obiettivi strategici di interesse generale dell'ENAS, tenendo conto delle particolari caratteristiche geografiche e climatiche della Sardegna sulla base di criteri omogenei e con modalit� tali da consentire una razionalizzazione del sistema di approvvigionamento multisettoriale regionale ed una definizione dei costi a carico dell'utenza secondo principi di equit�, in relazione agli specifici vantaggi conseguiti dall'utilizzo della risorsa idrica sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall'Autorit� di bacino regionale ai sensi della citata legge regionale n. 19 del 2006.
Il comma 17 prevede l'utilizzo delle economie realizzate sui programmi di intervento di cui alla legge regionale n. 15 del 1994, pari a euro 18.000.000, ai fini dell'aumento del capitale sociale della SFIRS finalizzato ad interventi di reindustrializzazione.
Con l'intervento previsto nel comma 18 si intende dare un forte impulso alla diffusione di riproduttori maschi portatori dei geni resistenti alla scrapie e quindi di introdurre la resistenza alla malattia negli allevamenti sardi. Le spese sostenute sono ampiamente compensate dalle minori spese per indennizzi connessi agli abbattimenti ed ai mancati redditi.
L'introduzione della norma contenuta nel comma 19 consente di erogare indennizzi agli imprenditori agricoli i cui comportamenti collaborativi permettono di arginare il propagarsi del patogeno. La repentina distruzione dei focolai, quando accertati, costituisce la migliore forma di contenimento dei danni. L'introduzione e la diffusione di parassiti provoca ingenti danni alle produzioni vegetali.
Il comma 20 autorizza la spesa di euro 2.500.000 a favore di una campagna di educazione alimentare volta a potenziare la diffusione dei prodotti lattiero-caseari.
Il comma 21 autorizza la costituzione del Fondo regionale per l'imprenditoria femminile con il fine di consentire la spendita di risorse ancora vincolate e che possono essere utilmente utilizzate per consentire l'accesso al beneficio contributivo di una pi� ampia platea di imprese femminili che diversamente non potrebbero accedere per la restrittivit� di determinati parametri statali di rendicontazione.
Il comma 22 introduce una deroga al fine di velocizzare l'adozione dei piani di gestione previsti dalla normativa comunitaria in materia di risorse idriche.
Con il comma 23 si provvede all'adeguamento alla normativa comunitaria delle disposizioni in materia di valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'Isola.
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILIT� - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
MANINCHEDDA, Presidente e relatore di maggioranza; BARRACCIU, Vice Presidente; LAI, Segretario; SALIS, Segretario; BRUNO, CAPELLI, CUCCUREDDU, DIANA Mario, LOCCI, OPPI, PITTALIS, PORCU, relatore di minoranza, SABATINI, SANJUST, URAS, VARGIU.
Relazione di maggioranza
On.le Maninchedda
pervenuta il 27 aprile 2009
La Commissione bilancio, nella seduta del 21 aprile 2009, ha approvato, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e l'astensione dei gruppi di minoranza, la manovra finanziaria 2009-2012, comprensiva del Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF), del disegno di legge finanziaria 2009 e di bilancio 2009-2012.
La Giunta regionale ha presentato la manovra il 30 marzo 2009.
La Commissione ha aperto la sessione ascoltando la relazione illustrativa dell'Assessore del bilancio e dando luogo al preliminare giro di consultazioni con i rappresentanti del sistema delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, del sistema agricolo, artigiano, commerciale e industriale, degli istituti di credito, del terzo settore e delle Universit� di Cagliari e Sassari.
Anche quest'anno i documenti connessi alla manovra finanziaria sono stati approvati dalla Commissione con forte ritardo rispetto ai termini prescritti dalla vigente legge regionale di contabilit�. Vero � che, in questa occasione, il mancato rispetto dei tempi appare imputabile alle dimissioni del Presidente della Regione e al conseguente scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il quale ha avuto come prima conseguenza, quella di privare la Regione degli indispensabili strumenti di bilancio, peraltro gi� deliberati e trasmessi all'Assemblea dallo stesso Esecutivo guidato dal Presidente dimissionario. Se da un lato, quindi, non possono essere di certo ignorate le condizioni di assoluta emergenza in cui � stata costretta ad operare l'attuale Giunta regionale, entrata nel pieno esercizio delle sue funzioni soltanto in data 19 marzo, dall'altro, parimenti, occorre dare atto all'Esecutivo di avere apprestato una manovra finanziaria atta, nella sua previsione di idonee misure di sostegno al reddito e allo sviluppo, a fornire una prima e indifferibile risposta alla impellenti necessit� dei sardi.
La Commissione, stante la imminente scadenza del quarto mese di esercizio provvisorio, ha esitato i provvedimenti in tempi brevi, lavorando ininterrottamente, senza peraltro rinunciare ad un dibattito serrato e proficuo che ha visto coinvolti la Giunta regionale e tutti i Commissari componenti la Commissione sia di maggioranza che di minoranza.
Tale metodo di lavoro ha portato ad introdurre alcune modifiche e integrazioni ai documenti di bilancio presentati dalla Giunta.
Interventi sull'emergenza sociale e sul sistema produttivo
Tra le modifiche apportate al disegno di legge finanziaria nel corso dell'esame in Commissione, si segnala, sul fronte dei primi interventi volti a fronteggiare l'emergenza sociale in atto, un sensibile incremento degli stanziamenti iniziali e la differenziazione nella tipologia di azioni finalizzate al contrasto della povert�.
In sintesi, si � prevista la concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povert�; la concessione di contributi, in misura non superiore a 500 euro mensili, a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari alla soglia di povert�, quale aiuto per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali; la concessione di sussidi, per un ammontare massimo di euro 800 mensili, per lo svolgimento del servizio civico comunale. Appare meritevole ricordare che, per le stesse finalit�, sono stati disposti a favore dei comuni altri 15.000.000 di euro per la realizzazione degli interventi nei cantieri comunali disciplinati dall'articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988 ed euro 10.000.000 per l'incremento del patrimonio boschivo su terreni pubblici che insistano in prossimit� di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile. Vale la pena sottolineare che per questa seconda tipologia di intervento si � previsto espressamente l'impiego di soggetti inoccupati e disoccupati, avuto riguardo a nuclei familiari monoreddito di cassintegrati e lavoratori in mobilit�.
Nell'ambito delle opere pubbliche, invece, si evidenzia l'approvazione di un emendamento proposto dalla Giunta che prevede lo stanziamento di 25.000.000 per la realizzazione degli interventi urgenti di prima messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nei bacini idrografici dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2008 mentre, con riferimento al sistema produttivo, si rimarca la previsione di aiuti a favore degli imprenditori agricoli per investimenti nelle aziende zootecniche.
L'esame di alcuni emendamenti che prevedevano aiuti al sistema delle imprese, sono stati sospesi e rinviati all'esame dell'Assemblea in attesa di acquisire ulteriori elementi conoscitivi tesi a verificare la compatibilit� degli stessi con la normativa comunitaria.
Disposizioni di carattere finanziario
La Commissione ha modificato il sistema di copertura del disavanzo d'amministrazione, a onor del vero individuato dal precedente Esecutivo nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2009, approvando un emendamento, di iniziativa della stessa Giunta, che disponeva la soppressione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, ove era previsto che alla copertura di una quota parte (713 milioni) del disavanzo presunto registrato al 31 dicembre 2008 si provvedesse attraverso l'accantonamento di quote di entrate proprie per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015.
Tale tecnica, infatti, se si esclude la copertura con l'accantonamento dell'anno di competenza, ha destato seri dubbi di legittimit� con riferimento ai principi dell'annualit�, dell'universalit�, della veridicit� e attendibilit� del bilancio, i quali impongono la rappresentazione nei documenti contabili di tutte le entrate e di tutte le spese nella loro reale entit� quantitativa e nella somma necessaria alle occorrenze dell'esercizio (articolo 81 della Costituzione).
Si � evidenziato, inoltre, che l'articolo 8 della vigente legge regionale di contabilit� 2 agosto 2006 n. 11 prevede la disciplina dell'equilibrio di bilancio, ammettendo che il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno possa essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio alla sola condizione che il relativo disavanzo sia coperto da mutui e/o altre forme di indebitamento.
Nel corso del dibattito � stato ricordato, tra l'atro, come proprio nella recente sentenza n. 213 del 2008 - pronunciata nell'ambito del giudizio promosso con ordinanza del 28 giugno 2007 dalla Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione Sardegna, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2006 - la Consulta abbia chiaramente affermato l'impossibilit� di coprire con crediti, che verranno a scadenza in esercizi futuri, spese attuali (tale � il disavanzo) inerenti l'esercizio di riferimento.
Sulla scorta di tali considerazioni, si � ritenuto di dover rappresentare fedelmente nell'annualit� 2009 l'intero disavanzo presunto registrato al 31 dicembre 2008. Quindi, una volta constatato che lo stesso si � formato a causa della mancata contrazione dei mutui gi� autorizzati per investimenti, si � deciso di provvedere alla relativa copertura finanziaria disponendo il rinnovo, anche per quote parte nell'anno 2009, delle precedenti autorizzazioni. Con precipuo riferimento alla possibile lievitazione del disavanzo, si � espressa forte preoccupazione per le conseguenze che, in considerazione delle statuizioni espresse dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza n. 213 del 2008, potrebbero discendere, nell'ambito dei rispettivi giudizi di parificazione dinnanzi alla Corte dei conti, dalle anticipazioni di future entrate disposte con leggi finanziarie del 2007 (500 milioni) e del 2008 (500 milioni).
Durante l'esame dei documenti di bilancio � emersa, inoltre, la grave situazione inerente lo stato di attuazione della spesa dell'esercizio 2008, condizionata certamente dai pesanti vincoli imposti dal patto di stabilit�, ma anche dalla sistematica tardiva approvazione dei documenti di bilancio e dalle note criticit� legate alle procedure di erogazione delle risorse.
Pi� precisamente, � stata rilevata la significativa dissociazione registratasi nel corso degli anni tra gli ingenti stanziamenti disposti con i vari provvedimenti legislativi e l'effettiva capacit� di spendere le risorse assegnate in capo all'Amministrazione. Particolare preoccupazione ha suscitato poi l'ingente mole di residui passivi (7.296.989.023) risultanti alla data del 31 dicembre 2008. A tale riguardo, � emersa da parte di tutti i commissari la necessit� di conoscere compiutamente quale quota di tale spesa sia ascrivibile a veri e propri debiti assunti dall'Amministrazione nei confronti di terzi e, quindi, per sua natura da considerarsi effettivamente intangibile.
Per tali ragioni, in un'ottica di trasparenza, riqualificazione e risanamento del bilancio, la Commissione ha approvato all'unanimit� un emendamento che chiama la Giunta regionale a presentare in tempi stretti al Consiglio, per i conseguenti provvedimenti di competenza, un'analisi dei residui passivi che verifichi:
a) i residui passivi per i quali sussiste un'obbligazione giuridicamente perfezionata;
b) i residui di stanziamento correlati a finanziamenti statali e comunitari aventi specifica destinazione;
c) i residui passivi, non correlati a finanziamenti statali e comunitari aventi specifica destinazione, per i quali non sussiste un'obbligazione giuridicamente perfezionata.La norma precisa che, ai fini della predetta analisi conoscitiva, l'obbligazione si intende giuridicamente perfezionata allorch� sia determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione.
La Commissione si � riservata, tra l'altro, nel provvedimento annunciato dal Governo regionale di completamento della manovra finanziaria che verr� sottoposto all'esame del Consiglio successivamente all'approvazione del Programma regionale di sviluppo, di introdurre modifiche alla legge di contabilit� tese circoscrivere la formazione di residui impropri e a imprimere una accelerazione alle procedure di spesa. La Commissione, inoltre, si � prefissata di approfondire in specifiche sessioni le tematiche inerenti la contrattazione con lo Stato dei vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilit� interno e, per una seria politica delle entrate, la verifica dei reali effetti della riforma del titolo III dello Statuto in rapporto agli oneri finanziari discendenti dalle funzioni trasferite (finanziamento con risorse proprie del fabbisogno complessivo del servizio sanitario, trasporto pubblico locale - Ferrovie Sardegna e Ferrovie meridionali sarde) e da quelle ulteriori che potrebbero derivare dall'attuazione del federalismo fiscale.
Su tutte queste vitali tematiche la Commissione ha unanimemente condiviso la necessit� di avviare da subito un efficace confronto con il Governo regionale e con le stesse forze di minoranza, che veda il fattivo coinvolgimento dell'intero Consiglio regionale, delle Autonomie locali e di tutte le forze sociali. La riforma del federalismo fiscale, in particolare, cos� come osservato nella "Dichiarazione d'Aosta delle Regioni a Statuto speciale e Province autonome Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome" del 2 dicembre 2006, impone una riflessione attenta in ordine al riconoscimento del principio di autonomia fiscale e di differenziazione dei sistemi finanziari delle Regioni a Statuto speciale.
La Commissione stante la necessit� di porre in essere con urgenza gli strumenti necessari ad attuare le politiche contenute nel provvedimento in discussione, ne raccomanda una rapida approvazione da parte del Consiglio.
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Relazione di minoranza
On.le Porcu
pervenuta il 27 aprile 2009
Premessa
Questa relazione raccoglie le valutazioni e le proposte sulla manovra finanziaria della minoranza in Consiglio regionale composta dai gruppi del Partito democratico, Comunisti-La Sinistra Sarda-Rossomori, Italia dei Valori.
La Commissione Bilancio, nella seduta del 21 aprile 2009, ha approvato la manovra finanziaria 2009 con il voto di astensione dei gruppi di minoranza.
La posizione politica espressa in Commissione Bilancio nasce dalla volont� di verificare la disponibilit� della maggioranza ad accogliere, nel corso del dibattito in Aula, alcune importanti modifiche alla manovra finanziaria proposte dalla minoranza, ma anche dall'emergenza economica e sociale che si � manifestata a fine 2008 e rafforzata nei primi mesi del 2009. Il quadro emergenziale in atto richiede tempi ristretti di approvazione della finanziaria 2009 e la disponibilit� da parte di tutte le forze politiche a condividere pochi interventi di facile attuazione e rapido impatto.
Per i gruppi di minoranza � indispensabile che la manovra finanziaria 2009 rafforzi le misure capaci di dare sollievo alle famiglie, ai disoccupati ed alle imprese nel contesto di una crisi finanziaria ed economica internazionale che la Commissione europea ha definito la pi� grave del dopoguerra e i cui effetti cominciano drammaticamente a manifestarsi in Italia ed in Sardegna.
Gli ultimi rilevamenti OCSE stimano, per il 2009, la recessione nella zona dell'euro a meno 4,1 per cento la ricchezza prodotta misurata attraverso l'indicatore del Prodotto interno lordo (PIL). La Commissione europea prevede, nei paesi dell'Unione, una crescita di disoccupati pari a 6 milioni di unit�. In Italia, nei primi mesi del 2009, pi� di 370 mila persone hanno perso il lavoro e richiesto l'indennit� di disoccupazione, un incremento del 46 per cento rispetto all'anno precedente. Un dato, quest'ultimo, che sottostima il numero di persone che ha perso, effettivamente, il lavoro perch� per ricevere l'indennit� occorrono 2 anni di iscrizione all'INPS e 52 settimane di contributi versati nel periodo precedente al licenziamento. Se si tiene conto dei contratti a tempo determinato e dei contratti a progetto - che non beneficiano dell'indennit� - sono oltre 500 mila le persone che hanno perso il lavoro in Italia dall'inizio dell'anno.
In Sardegna i dati ISTAT dell'ultimo trimestre del 2008 segnalano un decremento di 22 mila occupati rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. I primi mesi dell'anno fanno presagire un ulteriore assottigliamento della base lavorativa per un totale di 30 mila unit�. Si calcola che di questi nuovi disoccupati almeno 4 mila sia privo di qualsiasi ammortizzatore sociale.
Nelle economie sane la recessione si cura con forti investimenti pubblici. Negli Stati Uniti il Presidente Obama ha messo in campo, per il 2009, un piano d'investimenti da 800 miliardi di dollari, circa il 6 per cento del PIL americano. Nell'Unione europea la spesa pubblica � prevista in aumento per il 3,3 per cento del PIL. Oltre 400 miliardi di euro, iniettati nel mercato, per alimentare i consumi e rilanciare l'economia continentale.
In Italia gli investimenti pubblici sono frenati dalla necessit� di finanziare il debito pubblico pi� alto d'Europa arrivato, nel 2008, al 106 per cento del PIL. L'entit� modesta, in rapporto alla gravit� della recessione in atto, delle misure previste dal Governo nazionale non ha impedito a singole regioni italiane, con i bilanci in ordine, di prevedere interventi pubblici molto pi� consistenti.
La Provincia autonoma di Trento, per esempio, ha programmato per il 2009 investimenti in funzione anticongiunturale pari a 850 milioni di euro - il 5 per cento del PIL provinciale - e ne ha stimato con precisione, attraverso modelli econometrici, l'impatto sul reddito delle famiglie e sulla crescita del PIL. La manovra � stata accompagnata da interventi per l'accelerazione della spesa e per la semplificazione amministrativa. Una manovra di tali proporzioni avrebbe voluto dire per la Sardegna una spesa in funzione anticrisi pari a quasi 1.500 milioni di euro.
Nella manovra della proposta dalla Giunta regionale vengono previste misure straordinarie di sostegno al reddito, all'occupazione e per l'accesso al credito delle imprese (vedi articolo 3 comma 2 e articolo 4 commi 4 e 5 del disegno di legge finanziaria 2009) pari a circa 80 milioni di euro, il 3 per cento delle risorse manovrabili del Bilancio, appena lo 0,3 per cento del PIL regionale.
Di questi interventi la Giunta regionale non ha fornito stime sull'impatto economico, sociale ed occupazionale atteso. I fondi necessari per finanziare queste misure straordinarie sono stati, per la gran parte, ottenuti tagliando alcune misure innovative - a favore dell'infanzia, della famiglia e dell'incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale - contenute nella proposta di finanziaria 2009 della Giunta Soru.
Sono state, invece, mantenute dalle finanziarie precedenti, pur con qualche ridimensionamento: le misure per l'edilizia agevolata, per l'estensione del tempo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, per la formazione degli insegnanti, per le non autosufficienze, per l'universit� e per il sostegno agli studenti universitari meritevoli.
La valutazione della minoranza, sulla manovra finanziaria 2009 discussa in Commissione, � che pur nei tempi ristretti indispensabili per evitare il prolungarsi dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, fosse possibile fare di pi� e di meglio.
La Sardegna, infatti, affronta questa stagione di crisi con il vantaggio della incisiva azione di risanamento finanziario condotta dalla Giunta Soru nella legislatura appena conclusa. Risanamento ottenuto attraverso il nuovo patto con lo Stato in materia di entrate e la semplificazione dell'amministrazione centrale e periferica della Regione.
Come si riscontra nella Relazione sullo stato e sui Costi dell'organizzazione regionale allegata a questa manovra finanziaria, i dipendenti totali sono passati dai 3.055 di fine 2005 ai 2.635 di fine 2007. Nella legislatura precedente sono stati ridotti il numero di servizi e di settori mentre le posizioni dirigenziali in organico sono passate dalle 250 di fine 2004 alle 180 di fine 2007. Sono stati, inoltre, cancellati circa 70 enti regionali, in vari settori di attivit�, con risparmi stimati in circa 30 milioni di euro per il funzionamento dei soli organismi direttivi.
Il successo della vertenza entrate ha consegnato alla Sardegna, con la riscrittura dell'articolo 8 dello Statuto regionale contenuta nella Finanziaria dello Stato 2007, oltre 1600 milioni di euro di nuove entrate, un incremento del 30 per cento delle risorse proprie della Regione. La stima tiene conto delle previsioni pi� pessimistiche sull'andamento del gettito fiscale e sulla lievitazione degli oneri per le competenze trasferite dallo Stato in tema di sanit� e di trasporto pubblico locale.
La disponibilit� di queste risorse � per� fortemente limitata dal Patto di stabilit� interno imposto dal Governo nazionale per limitare la spesa della regioni. La riscrittura del Patto di stabilit� - sia per il livello regionale che per gli enti locali - deve rappresentare una priorit� fondamentale per la nuova Giunta regionale.
Nel complesso i gruppi di minoranza valutano insufficienti - in relazione al negativo contesto congiunturale attuale - le misure anticrisi adottate nella manovra finanziaria proposta dalla Giunta regionale e si propongono di formulare un numero limitato, ma significativo di proposte di semplice attuazione e di rapido e positivo impatto per il sistema economico regionale.
Dall'accoglimento di queste proposte, descritte sinteticamente nel seguito della relazione, dipender� la posizione della minoranza nella discussione in Aula.
I gruppi di minoranza confermano la volont� di dare il via libera alla manovra finanziaria nei tempi previsti, rinunciando ad avvalersi dei 37 giorni previsti dal regolamento consiliare, nella consapevolezza che � comunque necessario liberare quanto prima la Regione dalle limitazioni e dai vincoli dell'esercizio provvisorio.
La valutazione e le proposte sul Documento annuale di programmazione economica e finanziaria
Il Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF) risente del momento di transizione seguito all'alternanza politica alla guida della Regione.
Il DAPEF ha il compito di aggiornare annualmente il Programma regionale di sviluppo (PRS). Ma il PRS che verr� proposto dalla nuova maggioranza di governo, sar� disponibile solo per la prossima finanziaria. Il DAPEF contenuto nella manovra finanziaria 2009 traccia, comunque, il quadro di riferimento per il nuovo PRS.
Nel capitolo dedicato agli Strumenti della Programmazione � stato accolto, in Commissione, l'emendamento della minoranza che indica, per la Giunta regionale, l'obiettivo di negoziare con lo Stato la stessa quota di risorse del programma operativo nazionale, il 12,6 per cento, riservata alla nostra regione nell'ambito dei fondi FAS a programmazione interamente regionale.
La recente delibera CIPE del dicembre 2008 ha, infatti, cancellato l'accordo siglato a suo tempo con il Governo Prodi centralizzando la programmazione dei fondi per le nuove in-frastrutture presso la Presidenza del Consiglio.
Lascia fortemente perplessi l'assenza in tutto il DAPEF - in particolare nei capitoli dedicati al Quadro di Riferimento per il nuovo PRS e alla Finanza Regionale - di qualsiasi ri-ferimento al nuovo quadro delle entrate a regime dal 2010.
Viceversa molti obiettivi enunciati nel DAPEF - dalla riduzione dei gap infrastrutturali, al rilancio produttivo, alle politiche sanitarie - sembrano essere dipendenti, per la Giunta regionale, dal nuovo quadro federale e dal riconoscimento formale delle diseconomie da insularit�, la cui consistenza � ancora tutta da verificare e negoziare, piuttosto che dall'autonoma capacit� di governo delle istituzioni regionali.
In realt�, grazie al nuovo quadro delle entrate conseguente alla riscrittura dell'articolo 8 dello Statuto regionale, la nuova maggioranza alla guida della Regione disporr� da subito della leva finanziaria per mettere in campo, senza indugi, gli interventi ritenuti necessari per far crescere il benessere materiale ed immateriale della societ� sarda.
Su questi aspetti i gruppi di minoranza intendono presentare delle proposte di modifica al DAPEF e verificare l'effettiva volont� della maggioranza alla guida della Regione di difendere e valorizzare il successo della vertenza con lo Stato sulle entrate fiscali.
La valutazione e le proposte sulla legge finanziaria e di bilancio
Per la prima volta dal 2006, la Regione riprende la strada del debito autorizzando 1.213 milioni di euro di nuovi mutui a copertura del disavanzo di amministrazione e di investimenti (articolo 1 commi 1 e 2 del disegno di legge finanziaria 2009). Un segnale preoccupante. La Giunta Soru aveva sempre rivendicato il diritto di utilizzare, da subito, le maggiori risorse derivanti dal successo della vertenza con lo Stato sulle entrate a regime soltanto dal 2010. Questa scelta aveva portato alla decisione di anticipare, nell'esercizio di competenza, 500 milioni di entrate fiscali future nell'ambito del Bilancio pluriennale, scelta sempre contestata dall'attuale maggioranza anche se mai formalmente impugnata dalla Corte dei Conti.
La nuova Giunta regionale aveva di fronte due strade. Confermare le scelte della Giunta Soru o ridimensionare gli stanziamenti di Bilancio con impatto nullo per la spesa in attesa di una rivisitazione del Patto di Stabilit� interno.
L'attuale Patto di Stabilit� vincola, infatti, la spesa regionale a quella storica, vanificando la maggiore disponibilit� di risorse del nuovo accordo con lo Stato e provocando una crescita dei residui passivi stimata in oltre 1 miliardo di euro all'anno.
Tra la difesa di un diritto dei sardi e il ricondurre gli stanziamenti del Bilancio all'interno dell'effettiva possibilit� di spesa dettati dal Patto di Stabilit�, la maggioranza alla guida della Regione ha scelto una terza strada: quella di mantenere lo stesso livello di stanziamenti previsto dalle finanziarie 2007 e 2008 prevedendo, per�, l'autorizzazione di nuovi mutui a copertura dei maggiori stanziamenti.
Questa scelta getta una pesante ombra sulla legittimit� della copertura adottata per i maggiori stanziamenti previsti nella finanziaria 2009. Il Patto di Stabilit� interno vieta, infatti, alla regioni che non hanno rispettato il Patto di Stabilit� interno, come la Sardegna nel 2007 e 2008, di contrarre nuovi mutui (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, articolo 77 ter, comma 15, lettera b).
Sul fronte dell'abbattimento dei residui passivi, le risorse non spese degli esercizi precedenti, che alla fine del 2008 ammontavano a 7,3 miliardi di euro, la Giunta regionale propone uno studio (articolo 1, comma 10) per accertarne l'effettiva consistenza. Studio, certamente utile, ma che non affronta i problemi posti dai vincoli del Patto di Stabilit� e della eccessiva genericit� della legge contabile regionale nell'autorizzare la formazione di residui passivi anche in assenza di un'obbligazione giuridicamente certa, ovvero, dell'identificazione del creditore.
Nel corso del 2008 � diventata macroscopica la differenza tra l'ammontare complessivo degli stanziamenti e residui di bilancio e i vincoli di spesa imposti dal Patto di stabilit� interno. Nel corso della discussione in Commissione Bilancio la Ragioneria generale della Regione ha trasmesso alla Commissione la situazione riepilogativa della spesa 2008 aggiornata al 6 aprile 2009. Nel documento era possibile rilevare che la Regione, pur avendo sforato nel corso del 2008 il Patto di stabilit� interno per oltre 100 milioni di euro, aveva estinto pagamenti per poco pi� del 50 per cento degli stanziamenti di competenza del bilancio 2008.
La minoranza propone che la Giunta regionale avvii da subito un confronto con lo Stato che garantisca in via permanente - attraverso una norma di attuazione statutaria - la possibilit� per la Regione di spendere le maggiori risorse trasferite dallo Stato nell'ambito del nuovo accordo sulle entrate di cui all'articolo 8 dello Statuto regionale.
Sul funzionamento del Fondo unico per gli enti locali la minoranza condivide le preoccupazioni espresse dall'ANCI sulle deroghe al principio dell'assenza di vincoli per gli enti locali nell'utilizzo delle risorse del fondo unico. Nella finanziaria del 2009 compaiono vincoli di destinazione per le gestioni associate dei comuni e viene vincolata una quota pari a 110 milioni di euro da destinare a investimenti (tabella E).
La minoranza rileva l'assenza, nella finanziaria 2009, di misure in grado di superare le lentezze amministrative e favorire l'accelerazione della spesa nella realizzazione di opere pubbliche. Su questo punto proporremo di implementare le modalit� pattizie (il sistema degli accordi) previsto dalle norme regionali in vigore e, soprattutto, l'istituzione di una task force per interventi mirati di superamento delle paralisi amministrative come quelle che attengono alle autorizzazioni regionali per la realizzazione di opere pubbliche degli enti locali e settoriali sardi.
La maggioranza ha deciso di rinviare ad un apposito disegno di legge collegato il superamento di tutte le forme di precariato ancora esistenti nella pubblica amministrazione. I gruppi di minoranza ritengono, viceversa, urgente affrontare subito la materia e presenteranno in Aula le loro proposte per il superamento del precariato nel quadro normativo delineato nella legislatura precedente.
In materia di entrate la minoranza non ha condiviso la scelta di tagliare le imposte ambientali su aerei privati ed imbarcazioni da diporto oltre i 14 metri. Queste imposte seppur limitate come raccolta, circa 2 milioni di euro, rafforzano la coesione territoriale alimentando un fondo di riequilibrio e solidariet� destinato agli investimenti turistici delle zone interne dove cresce il disagio sociale e lo spopolamento.
Appare contraddittoria, nel quadro del dibattito sul federalismo fiscale e sull'autonomia impositiva dei comuni, la cancellazione della tassa di soggiorno. Una tassa che, come, rilevato dall'ANCI e dal Consiglio delle Autonomie contrari alla sua cancellazione, ha le caratteristiche di una imposta locale per di pi� facoltativa per i comuni e non di una imposta regionale. L'esperienza di questi anni ci indica che questa imposta ha positive ricadute occupazionali sul territorio e favorisce l'attrazione turistica in quanto il gettito viene dedicato al finanziamento di servizi turistici.
Sul fronte delle politiche sociali la minoranza propone di reintegrare le dotazioni per il fondo sociale sull'infanzia e per le non autosufficienze (21 milioni di euro).
In Commissione � stato accolto un emendamento della minoranza che ha contribuito a portare gli stanziamenti per l'emergenza sociale in atto (articolo 3, comma 2, finanziaria 2009) da 52 a 77 milioni rafforzando la dotazione per i cantieri lavoro comunali.
Sugli effetti di queste misure non sono state fornite, come rilevato dalla VI Commissione consiliare competente, previsioni sull'evoluzione in Sardegna dei fenomeni legati alla crisi occupazionale e sull'effettivo impatto delle misure proposte.
Il giudizio della minoranza � che occorra fare di pi� anche in relazione ai dati sull'occupazione del IV trimestre del 2008 resi noti dall'ISTAT. La minoranza ritiene, inoltre, che sia necessario coordinare le risorse a sostegno del reddito e per il lavoro all'interno del Fondo regionale per l'occupazione, istituito nella finanziaria 2008, evitando di duplicare interventi e prevedendo strumenti di controllo e monitoraggio sulla effettiva efficacia degli stessi.
Il Fondo deve essere funzionale al finanziamento del Piano regionale per l'occupazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale. Il Piano dovr� contenere l'insieme degli interventi che s'intendono adottare per il reinserimento occupazionale dei lavoratori provenienti da situazioni di crisi territoriale o settoriale che risultino disoccupati e/o assistiti con ammortizzatori sociali; l'estensione del sistema di sostegno per i lavoratori licenziati e privi di protezione sociale; il rilancio della occupazione giovanile e femminile.
La minoranza proporr� uno specifico stanziamento, pari a 25 milioni di euro, in grado di fornire un sostegno al reddito ad almeno 4.000 persone, prive di qualsiasi forma di am-mortizzatore sociale, che hanno perso il lavoro dal 1 ottobre 2008 o lo perderanno nel corso del 2009.
La minoranza ha approvato l'inserimento in finanziaria, di 25 milioni di euro per la messa in sicurezza dei siti colpiti da fenomeni alluvionali nel corso del 2008. Ritiene, per�, indispensabile una ulteriore dotazione di ulteriori 30 milioni di euro per far fronte alle esigenze di ristoro di beni mobili ed immobili di imprese e famiglie colpiti dai fenomeni alluvionali.
Come richiamato nel parere della VI Commissione consiliare competente in materia di industria sono carenti e scarsamente specificate nella finanziaria 2009 le misure a sostegno dell'impresa. In Commissione l'Assessore competente ha dichiarato di voler rinviare una migliore definizione delle politiche per l'impresa al Piano regionale di sviluppo e ad una prossima manovra finanziaria che rischia di arrivare, per�, troppo tardi per sostenere l'apparato produttivo esistente nell'attuale scenario di crisi internazionale.
La minoranza proporr�, comunque, un reintegro ai livelli del 2008 delle principali leggi di settore a cominciare dagli stanziamenti previsti per il settore artigiano per l'abbattimento in conto interessi dei mutui per investimenti produttivi e di quelli in conto occupazione per l'assunzione di apprendisti (+10 milioni di euro).
Mancano nella manovra finanziaria 2009 interventi capaci di coniugare benefici per l'impresa e l'occupazione nel breve termine con ricadute economiche di lungo periodo.
Per questo la minoranza ritiene che vada accolta la proposta proveniente dalle associazioni datoriali di un grande progetto - con dotazione pluriennale di almeno 150 milioni di euro - per la messa in sicurezza e l'autosufficienza energetica delle scuole sarde che potr� dare respiro al settore delle costruzioni, in particolare alle piccole cooperative locali e ampliare esperienze e conoscenze nell'ambito del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.
I gruppi di minoranza esprimono perplessit� sul Piano di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane (articolo 4, comma 1). Si tratta, innanzitutto, di risorse e misure gi� esistenti i cui obiettivi e le cui finalit� andrebbero meglio definite all'interno di una organica legge di settore, ancora ferma nella Commissione competente, piuttosto che all'interno di un Piano redatto dalla Giunta regionale.
Sempre in tema d'istruzione la minoranza ritiene che vadano, tra gli altri, confermati ai livelli del 2008 gli stanziamenti per l'integrazione degli alunni disabili e per il programma Sardegna speaks english.
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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI
(articolo 34, comma 2, del Regolamento)
Prima Commissione
(Autonomia - Ordinamento regionale - Rapporti con lo Stato - Riforma dello Stato - Enti locali - Organizzazione regionale degli enti e del personale - Polizia locale e rurale - Partecipazione popolare)La Prima Commissione permanente, nella seduta del 9 aprile 2009, ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni. Si sono espressi a favore i componenti della maggioranza e si sono astenuti i Consiglieri dell'opposizione.
Valutazione generale
La manovra presenta quest'anno aspetti peculiari soprattutto per il contesto economico e sociale in cui deve operare, per di pi� a ridosso del termine ultimo per l'esercizio provvisorio. � perci� da apprezzare lo sforzo della Giunta di accelerare i tempi di approvazione anche attraverso la presentazione di un testo pi� contenuto e limitato agli aspetti essenziali.
Si condivide l'obiettivo di rendere immediatamente spendibili le risorse in ragione della generale fase di difficolt� del sistema economico e sociale isolano, puntando a dare risposte immediate e rinviando ad una fase successiva una pi� meditata elaborazione di proposte.
Il testo del disegno di legge finanziaria tuttavia risente di un'impostazione che condiziona anche quest'anno la qualit� delle norme, caratterizzate da numerosi commi di diverso contenuto e difficile lettura.
La Prima Commissione auspica che, nell'esame della manovra e successivamente con appositi provvedimenti, sia possibile invertire questa tendenza che aggrava i difetti di un sistema normativo non sempre coordinato, frammentato in pi� testi, di difficile lettura soprattutto per i cittadini.
In particolare per le materie di propria competenza, quelle ordinamentali, relative al personale, all'organizzazione, al rapporto con le autonomie locali, la Commissione evidenzia la necessit� di un quadro normativo organico, coerente ed omogeneo. Si condivide che in questo ambito la proposta della Giunta si limiti a pochi definiti interventi e si auspica che quanto prima si definiscano proposte sistematiche ed esaustive.
Nel dettaglio si formulano le seguenti osservazioni, limitandosi ai settori di competenza della Commissione e ai soli aspetti critici.
Enti localiL'articolo 1, comma 22, determina, per il solo anno 2009, l'ammontare dello stanziamento del fondo unico per il sistema delle autonomie locali in euro 580.000.000. L'aumento cos� previsto � in realt� superiore al 5 per cento indicato in relazione; non � per� chiarito se l'aumento corrisponde effettivamente - come previsto dalla norma istitutiva del fondo - all'aumento percentuale rilevato per le entrate regionali tributarie a destinazione non vincolata spettanti alla Regione.
Il disegno di legge introduce un nuovo criterio di assegnazione dei fondi. Riserva infatti il 3 per cento dello stanziamento (per un ammontare pari a euro 15.300.000 circa) per destinarlo al finanziamento delle gestioni associate di funzioni.
� positivo che il finanziamento di funzioni associate venga ricondotto al fondo unico, in una visione unitaria dei trasferimenti a favore degli enti locali e che si dia pi� intensa attuazione agli incentivi previsti dalla legge regionale n. 12 del 2005. Ma il raccordo andrebbe meglio specificato.
In particolare:
- il richiamo � generico e tecnicamente non ben formulato; andrebbe infatti meglio precisato che la ripartizione dei fondi � fatta in base al contenuto della legge regionale n. 12 del 2005 (articolo 12), secondo i criteri ivi indicati;
- non si comprende se il riferimento alle sole "funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo" intenda escludere altre funzioni per le quali non � dato il finanziamento; si suggerisce perci� di eliminare questo riferimento o di precisarlo;
- nel merito, non si ritiene lo stanziamento tale da incentivare in modo significativo le gestioni associate, specie se rapportato ai criteri di ripartizione del fondo unico.Si conferma soprattutto l'esigenza di giungere ad una disciplina pi� organica della materia della finanza locale, come previsto all'atto della istituzione del fondo unico che aveva espressamente carattere provvisorio. Nell'articolo 10 della finanziaria del 2007 era prevista a questo fine la istituzione di una commissione di studio per la elaborazione di disegni di legge. Solo con una disciplina pi� organica sar� possibile un effettivo coordinamento con la legge regionale n. 12 del 2005, la cui efficacia � condizionata da questa carenza.
La Commissione condivide e raccomanda che venga mantenuta la scelta di adottare i criteri di ripartizione previsti per il fondo unico anche per la ripartizione dei fondi per i progetti comunali per l'occupazione (articolo 3, comma 2).
Personale
Si valuta positivamente il fatto che il disegno di legge, in controtendenza con le leggi finanziarie degli ultimi anni, contenga poche disposizioni in materia di personale.
I commi 33, 34 e 35 determinano le somme da destinare alla contrattazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 31 del 1998. Non si sottraggono del tutto per� alla tendenza ad attrarre in legge, attraverso riserve e limitazioni della spesa, scelte che potrebbero trovare miglior collocazione nell'ambito della contrattazione.
� positivo che non siano ripetute le norme che in vari modi (incentivi ad esodo, rideterminazione in riduzione, ecc.) irrigidivano in legge la tabella degli organici. Sulle previsioni contenute nelle ultime finanziarie occorrer� ritornare una volta messi a punto i vari inquadramenti nei ruoli previsti dalle stesse, in modo da ricondurre la determinazione degli organici al procedimento ordinario, sulla base dei carichi di lavoro e delle effettive esigenze dell'Amministrazione regionale.
La relazione sullo stato dei costi e dell'organizzazione regionale potr� essere meglio valutata una volta aggiornata per questi aspetti.
Il comma 36 torna sul problema degli incarichi per alte professionalit� non previste in organico. In particolare estende la possibile durata delle sole collaborazioni coordinate continuative portandola ad un anno (invece di sei mesi) e consentendone il rinnovo per una sola volta in un quinquennio (invece del divieto di rinnovo per un biennio).
Il problema del precariato costituisce aspetto estremamente delicato per le aspettative che ingenera e per il possibile uso improprio. Sembra perci� necessario che modifiche siano introdotte solo in ragione di effettive ed insopprimibili esigenze dell'amministrazione. Nella relazione della Giunta non � dato apprezzare le ragioni delle modifiche proposte.
Organizzazione
L'articolo 1, comma 37, sopprime la direzione generale dei trasporti. La proposta non � illustrata da puntuali motivazioni che sembrerebbero dovute, anche per inquadrare tale scelta nel pi� generale contesto dell'organizzazione amministrativa.
L'articolo 3, commi 3 e 4, prevede una nuova organizzazione per fronteggiare la povert� e le emergenze economico e sociali. Si condivide la scelta di operare in questo ambito che rappresenta una vera emergenza. Senza entrare nel merito delle politiche - competenza di altra Commissione - si osserva per� che il comma 3 rimette pressoch� totalmente a una deliberazione di Giunta la disciplina dell'Osservatorio, fin qui affidata ad un regolamento gi� deliberato dal Consiglio. Il comma con pochissime e generiche indicazioni demanda infatti alla Giunta anche la definizione dei compiti e della composizione dell'Osservatorio.
Il comma 4 prevede la costituzione di un Comitato interassessoriale per le emergenze economiche e sociali, il quale per competenze e caratteristiche rappresenta un unicum rispetto allo schema della legge regionale n. 1 del 1977. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio e ha il compito di coordinare le politiche regionali. Sembra possibile meglio precisare compiti e caratteri del Comitato.
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Seconda Commissione
(Politiche comunitarie - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli atti normativi comunitari - Rapporti con la UE - Cooperazione internazionale - Diritti civili - Emigrazione ed immigrazione
- Etnie - Informazione)La Seconda Commissione Consiliare Permanente nella Seduta pomeridiana del 9 aprile 2009, ha espresso a maggioranza, con l'astensione dei gruppi di opposizione, parere favorevole sulle parti di competenza della manovra finanziaria 2009-2012.
Il presente documento contiene, come previsto dall'articolo 34, 2� comma del Regolamento consiliare, anche le posizioni espresse dalla minoranza.
La Commissione, preliminarmente alla discussione sulla manovra finanziaria 2009-2012, ha ritenuto di dover evidenziare il ruolo alquanto marginale che ha assunto nel corso degli anni in merito alle politiche comunitarie e con specifico riferimento alla programmazione dei fondi strutturali.
La Commissione auspica, pertanto, che nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni regolamentari, a partire da questa manovra finanziaria, ci sia un maggiore coinvolgimento attraverso l'attivazione di un costante flusso informativo con la Giunta utile a garantire un continuo aggiornamento dello stato di avanzamento della spesa del programma operativi POR 2000-2006 e un fattivo intervento, con un ruolo di indirizzo, per quanto concerne la programmazione delle risorse comunitarie relative al periodo 2007-2013.
I gruppi di minoranza, per senso di responsabilit�, esprimono un voto di astensione, ritenendo necessario esitare con urgenza la manovra finanziaria 2009, che tuttavia considerano caratterizzata da una forte genericit� nei contenuti con riferimento ai settori di competenza della Commissione.
La Commissione prende atto del fatto che si tratta di una manovra finanziaria con un contenuto limitato e dettata dalla necessit� di approvazione in tempi brevi ed evidenzia, in merito agli aspetti di specifica competenza, quali l'emigrazione, l'informazione e l'editoria, l'esiguit� degli stanziamenti ad essi assegnati nell'auspicio che tali tematiche ricevano adeguata considerazione negli atti legislativi che saranno adottati a completamento della manovra finanziaria in esame.
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Quarta Commissione
(Assetto generale del territorio - Pianificazione territoriale generale - Urbanistica - Viabilit� e trasporti
- Navigazione e porti - Edilizia-Lavori pubblici)Premessa
La Quarta Commissione consiliare permanente ha espresso, nella seduta dell'8 aprile 2009, parere favorevole sulle parti di competenza della manovra finanziaria per il triennio 2009-2012 proposta dalla Giunta regionale. Il documento che si trasmette ha ottenuto il voto favorevole dei consiglieri dei gruppi di maggioranza e l'astensione dei consiglieri dei gruppi di minoranza.
Considerazioni generali
La Quarta Commissione consiliare permanente ha, in linea generale, sottolineato come la manovra proposta risenta delle particolarissime condizioni politiche in cui essa viene presentata, a pochissima distanza dalle elezioni regionali e stretta tra i termini stringenti dell'esercizio provvisorio e l'inderogabile necessit� di fornire le prime risposte alla generale crisi economica ed occupazionale in atto. In tale contesto, la Commissione ha apprezzato lo sforzo e l'impegno profuso dalla Giunta regionale per formulare una proposta di manovra finanziaria che, seppure caratterizzata dalla stringatezza degli interventi, sia comunque indirizzata a garantire l'esecuzione e il rafforzamento delle politiche di sviluppo economico e di sostegno sociale.
In tale ottica la Commissione, dopo aver attentamente esaminato le parti di competenza della manovra finanziaria per il triennio 2009-2012 proposta dalla Giunta regionale e dopo aver sentito l'illustrazione fornita dagli Assessori regionali delle parti di manovra di propria competenza, ha espresso un giudizio positivo sulla stessa sia in considerazione del contesto economico-finanziario in cui essa si pone sia degli obiettivi generali che tale manovra intende perseguire.
In primo luogo la Commissione ha sottolineato come con tale manovra prosegue il cambio di tendenza nella politica dei trasporti pubblici in Sardegna. La previsione, infatti sia di significativi interventi a sostegno degli oneri derivanti dal CCNL del personale dipendente dalle ex gestioni governative del trasporto pubblico locale, sia la previsione di rilevanti stanziamenti per il rinnovo del parco macchine delle aziende pubbliche di trasporto urbano, costituiscono un significativo sintomo del cambio di politica sopra evidenziato che la Commissione ritiene vada proseguito con grande determinazione, nell'unanime convinzione che solo una pluriennale politica di sostegno del settore pu� limitare i danni causati da un pluriennale e diffuso disinteresse.
Analogo apprezzamento � stato formulato nei confronti dello stanziamento per la valorizzazione dei centri storici della Sardegna, pur nelle valutazione - unanimemente espressa - di effettuare una puntuale valutazione sugli effetti, finalit� e modalit� di tale pluriennale intervento dopo circa dieci anni di stanziamenti regionali.
Infine la Commissione ha formulato apprezzamento per il mantenimento delle misure a sostegno dell'edilizia abitativa per l'acquisto della prima casa, al fine di assicurare comunque la presenza dell'intervento regionale pur in presenza di un ormai elevatissimo costo che la vigente disciplina normativa comporta per le casse regionali.
In particolare si osserva:
STRATEGIA N. 4 – AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO
Per gli stanziamenti contenuti in tale strategia si sottolineano:
a) quelli contenuti nella UPB S04.09.006 relativa ai contributi ai comuni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali, pari a 5 milioni di euro;
b) quelli contenuti nella UPB S04.10.001 - SC04.2614 relativa al finanziamento dei programmi di intervento nei centri storici, pari a 15 milioni di euro.STRATEGIA N. 5 - SANIT� E POLITICHE SOCIALI
Appare certamente meritevole di positiva valutazione il consistente stanziamento contenuto nell'UPB S05. 03.010 SC 05.0836 contenente interventi a sostegno del fondo per l'edilizia abitativa, par a 30 milioni di euro.STRATEGIA N. 7 - RETI INFRASTRUTTURALI E MOBILIT�
Per quanto riguarda gli stanziamenti in tale strategia, occorre ribadire il rilevante ammontare di residui passivi esistenti che pesano in maniera molto significativa proprio in tale parte del bilancio regionale. Nel dettaglio si pu� rilevare:
a) per quanto attiene la rete stradale - funzione obiettivo 01 - gli stanziamenti previsti, pur non sufficienti, paiono consentire perlomeno gli interventi indispensabili, con particolare riguardo alle spese per un programma pluriennale di opere relative al settore viario (SC07.0018) e al finanziamento alle province per la manutenzione straordinaria delle strade di loro competenza (SC07.0025);
b) per quanto attiene il trasporto pubblico - funzione obiettivo 06 - sono significativi:
- gli stanziamenti per la copertura degli oneri annuali di esercizio corrispondenti al livello dei servizi minimi (SC07.0609) anche se tale ammontare dovr� essere probabilmente rivisto alla luce della piena attuazione della riforma del trasporto pubblico locale di cui la nuova rete dei servizi minimi costituisce parte fondamentale;
- lo stanziamento che consente la prosecuzione del servizio della continuit� territoriale con le isole minori (SC07.0611). A tale proposito la Commissione evidenzia la necessit� di dotare del necessario stanziamento - quantificabile in euro 1.360.000 - il capitolo SC07.0612 relativo al saldo di impegni di esercizi decorsi relativi ai contributi per favorire la continuit� territoriale con le isole minori;
- lo stanziamento, previsto dall'articolo 1, comma 31, del disegno di legge finanziaria e contenuto nel SC07.0640, per il potenziamento e il rinnovo dei mezzi di trasporto delle aziende pubbliche di trasporto. Tale misura, che appare certamente tra le pi� significative della manovra finanziaria proposta, costituisce un'importante tassello di una nuova politica del trasporto pubblico indispensabile per conseguire dei risultati concreti anche nell'ambito della politica ambientale. La Commissione suggerisce, concordando con l'Assessore regionale dei trasporti dei Trasporti, di estendere l'intervento anche alle aziende private di trasporto pubblico locale. Ci� consentir� di ammodernare il parco macchine regionale per circa 300 automezzi nel medio periodo. La Commissione sottolinea la necessit� che, nell'espletamento delle gare, venga comunque assicurata la tutela dei viaggiatori disabili, nella misura prevista dalla vigente normativa. Inoltre la Commissione, su suggerimento dell'Assessore regionale dei trasporti, propone di estendere il periodo di vigenza di tale stanziamento all'anno 2018. Per quanto riguarda le norme contenute nell'articolo 1, comma 37, del disegno di legge finanziaria, la Commissione, nel concordare con la valutazione espressa dall'Assessore regionale dei trasporti, ne propone la soppressione, in attesa di una pi� approfondita valutazione sulle modalit� organizzative dell'amministrazione regionale in tale settore;
c) per quanto attiene la funzione obiettivo 07, per le reti idriche la Commissione esprime apprezzamento per la disposizione di cui all'articolo 4, comma 13, della proposta di legge finanziaria, finalizzata a perseguire il completamento dell'adesione volontaria dei comuni alla gestione unitaria del servizio idrico integrato. Inoltre sono significativi gli stanziamenti che prevede una garanzia regionale a favore di Abbanoa per eventuali prestiti assunti nell'attivit� di gestione. La Commissione concorda, infatti, sulla necessit� che sia la Regione e non gli enti locali a farsi carico delle problematiche emerse nella fase di avvio di tale societ�.Appare, inoltre, significativo lo stanziamento contenente il contributo all'Ente per le risorse idriche della Sardegna (UPB S07.07.002 - SC07.0789) per consentire una razionalizzazione del sistema di approvvigionamento multisettoriale e una organica ed omogenea definizione dei costi a carico dell'utenza secondo principi di equit�.
La Commissione esprime, inoltre, vivo apprezzamento per lo stanziamento di 20 milioni di euro ripristinato nel capitolo SC07.1265 relativo ai finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche di loro interesse.
In riferimento alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 22, del disegno di legge finanziaria, la Commissione evidenzia la necessit� che la norma stabilisca con maggiore puntualit� che la modifica della competenza all'approvazione del piano di gestione del distretto idrografico dal Consiglio regionale al Comitato istituzionale dell'Autorit� di bacino (in sostanza alla Giunta regionale) sia di natura effettivamente eccezione e limitata esclusivamente al rispetto dei termini stabiliti dalla normativa nazionale.
La Commissione, infine, concorda sulle misure contenute nella manovra finalizzate a consentire la conclusione della gestione liquidatoria dell'ESAF e determinare, quindi, la chiusura di tale questione tuttora aperta.
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Quinta Commissione
(Agricoltura - Forestazione produttiva - Bonifica - Acquacoltura - Caccia e pesca -
Pesca industriale e marittima - Alimentazione - Tutela dell'ambiente - Forestazione ambientale -
Recupero ambientale - Parchi e riserve naturali - Difesa del suolo)La Quinta Commissione permanente, nella seduta antimeridiana del 9 aprile 2009, ha espresso, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento interno, il proprio parere favorevole, con l'astensione dei gruppi di minoranza, sulla manovra finanziaria 2009-2012, relativamente agli aspetti di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale con le osservazioni di seguito esplicitate.
La Commissione concorda con la Giunta regionale sull'opportunit� di un provvedimento di legge finanziaria dai contenuti prevalentemente tecnici che possa essere approvato entro il quarto mese di esercizio provvisorio e che consenta di affrontare immediatamente le pi� gravi emergenze della Regione.
Tra gli interventi positivi contenuti nella manovra finanziaria possono essere ricordati, in particolare, quelli destinati alla prosecuzione del programma di sviluppo rurale della Sardegna 2007-2013, alla diffusione degli ovini autoctoni e al risarcimento degli agricoltori nell'ambito della lotta agli insetti nocivi.
La Commissione rileva che nella manovra finanziaria non sono presenti le risorse necessarie per la realizzazione di interventi strutturali nel settore agricolo ed esprime l'auspicio che tale mancanza venga colmata al pi� presto, stante la situazione di estrema difficolt� in cui versa il comparto.
La Commissione esprime, inoltre, talune perplessit� sulla scelta di destinare la somma di 2.500.000 di euro alla realizzazione di una campagna di educazione alimentare mirata esclusivamente ai prodotti lattiero-caseari in quanto, pur tenuto conto della situazione di grave difficolt� in cui versa il settore, ritiene che sarebbe preferibile che la campagna di sensibilizzazione riguardasse l'intero comparto agricolo ed agro-alimentare sardo, con il reperimento di ulteriori risorse.
Relativamente al personale dell'AGRIS e dell'ARA, i commissari dei gruppi di minoranza evidenziano l'opportunit� che sia avviato il processo di stabilizzazione dei precari.
Per quanto concerne infine il settore della pesca la Commissione evidenzia positivamente lo stanziamento di 1 milione di euro per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica al settore ittico nel corso del 2008...........
Sesta Commissione
(Industria - Miniere - Cave e torbiere - Artigianato - Cooperazione - Lavoro e occupazione - Turismo - Commercio - Fiere e mercati - Risorse energetiche - Fonti alternative di energia)La Sesta Commissione, nella seduta del 9 aprile 2009, ha espresso a maggioranza, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento interno, parere favorevole sugli argomenti di propria competenza della manovra finanziaria 2009-2012 condividendone il carattere di insieme di misure urgenti volte a fronteggiare le emergenze, soprattutto di carattere sociale, derivanti dagli effetti che la difficile con- giuntura economica in atto a livello internazionale e nazionale va dispiegando sul gi� fragile tessuto economico e civile dell'Isola e apprezzando l'impegno della Giunta regionale a predisporre in tempi brevi l'aggiornamento del Piano regionale di sviluppo e i conseguenti atti legislativi ed economico-finanziari finalizzati a interventi di carattere strutturale e duraturo.
Durante la discussione di merito la Commissione ha comunque ritenuto opportuno avanzare le seguenti osservazioni.
In linea generale, anche a seguito dell'audizione degli Assessori competenti, la Commissione ha ravvisato l'esigenza di disporre di elementi conoscitivi e di previsioni attendibili sia sull'evoluzione dei fenomeni legati alla crisi occupazionale sia sulle dinamiche relative ai comparti economici interessati dalle misure proposte.
In ordine ai provvedimenti per fronteggiare la crisi occupazionale, il problema dei dati conoscitivi e previsionali si pone in particolare per quel che concerne la valutazione dell'adeguatezza delle risorse previste dal disegno di legge finanziaria all'articolo 3, comma 2, terzo e quarto alinea e comma 4, per le misure straordinarie rispettivamente riguardanti: lo stanziamento per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali; lo stanziamento per sussidi straordinari a favore di lavoratori che non beneficiano di ammortizzatori sociali e per lavoratori e imprese che ricorrono a contratti di solidariet�; l'incentivo forfetario per l'uscita volontaria dei lavoratori socialmente utili dal bacino regionale.
In relazione agli effetti di due di queste misure, i sussidi straordinari e l'incentivo forfetario, la Commissione ravvisa inoltre l'esigenza di una riflessione sulle rispettive disposizioni. Per quanto riguarda la prima misura si segnala da un lato l'opportunit� di finalizzare le risorse al mantenimento in una condizione di impiego dei lavoratori prossimi al trattamento pensionistico; dall'altro l'esigenza di avvicinare il trattamento dei lavoratori interessati, anche mediante l'integrazione regionale di analoghe misure nazionali, a quello dei lavoratori ammessi agli ordinari ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda la seconda misura si ravvisa l'esigenza di monitorare i precedenti analoghi interventi economici cumulabili con l'incentivo forfetario al fine di verificarne l'effettivo utilizzo in iniziative di impiego lavorativo.
La Commissione rappresenta l'esigenza di integrare la previsione di cui all'articolo 3, comma 9, del disegno di legge finanziaria, concernente l'adeguamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), ai fini della stabilizzazione dei lavoratori assunti in attuazione delle Misure 3.1 e 3.4 del POR Sardegna 2004-2006 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 3 del 2008.
In ordine ai provvedimenti per l'impresa, la Commissione rileva la necessit� di una specificazione degli obiettivi e degli strumenti di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005, concernente nuovi regimi di aiuto alle imprese, di cui l'articolo 4, comma 2, del disegno di legge finanziaria propone alcune modifiche. L'esplicitazione degli aiuti che si intendono istituire, anche in recepimento dei nuovi orientamenti anticrisi dell'Unione europea, infatti, consentirebbe di meglio valutare anche la congruit� degli ordinari vigenti strumenti regionali di incentivazione dei diversi comparti economici.
In relazione a questi ultimi la Commissione ha valutato comunque insufficienti gli stanziamenti contenuti nel disegno di legge di bilancio a valere sulle principali leggi di settore, con particolare riferimento: alla legge regionale n. 40 del 1993 , recante interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera; alla legge regionale n. 9 del 2002, concernente gli incentivi al commercio, alla legge regionale n. 51 del 1993, relativa agli incentivi per l'artigianato, alla legge regionale n. 12 del 2001 sull'apprendistato. La Commissione ritiene che un consistente incremento degli stanziamenti a valere sulle leggi in questione sia perfettamente coerente con l'esigenza di fronteggiare l'emergenza in atto anche mediante il rafforzamento dell'esistente tessuto imprenditoriale regionale.
La Commissione raccomanda, inoltre, alla Giunta regionale che, in ordine alle provvidenze di cui alle citate leggi di settore, siano rese il pi� spedite possibili le procedure amministrative e che siano ampliate le possibilit� di erogazione automatica ogniqualvolta ci� non sia espressamente escluso dalle medesime leggi o da disposizioni comunitarie. La Commissione raccomanda inoltre che vengano individuati quali soggetti deputati all'istruttoria e all'erogazione delle suddette provvidenze enti creditizi i cui uffici o sportelli abbiano effettiva e adeguata diffusione nel territorio regionale.
In relazione alle politiche creditizie a favore dell'impresa, la Commissione rappresenta a1tre s� l'esigenza di favorire l'evoluzione di tutto il sistema regionale dei consorzi fidi verso i meccanismi di controllo e di garanzia previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 1� settembre 1993 , n. 385. Nel contempo la Commissione rappresenta la necessit� di una verifica della ripartizione, con- tenuta nel disegno di legge di bilancio, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del disegno di legge finanziaria, al fine di garantire l'equilibrio tra le esigenze effettive dei diversi settori produttivi, nell'ambito dei criteri percentuali previsti dalla norma.
La Commissione segnala infine che, nell'attuale momento di inasprimento della crisi del comparto industriale, le iniziative di difesa dell'apparto produttivo e dell'occupazione devono sempre pi� connettersi con le politiche dell'energia, del risanamento ambientale e delle bonifiche delle aree industriali ed ex minerarie e che a tal fine, mentre occorre intensificare il confronto col Governo e con i soggetti pubblici e privati aventi responsabilit� nelle aree d'interesse nazionale del territorio della Sardegna, sono necessari un rafforzamento e un maggiore coordinamento degli strumenti, anche finanziari, di competenza diretta della Regione.
I Consiglieri di minoranza Marco Meloni, Giampaolo Diana e Pietro Cocco hanno allegato al presente parere le seguenti osservazioni.
I Consiglieri di minoranza, nell'esprimere il loro voto di astensione, esprimono un apprezzamento per la decisione della Commissione di richiedere un approfondimento relativamente all'efficacia dei provvedimenti contenuti nel disegno di legge finanziaria per rispondere alle esigenze di affrontare la crisi economica e l'emergenza occupazionale.
In particolare sottolineano l'esigenza di intervenire con risorse adeguate al fine di garantire trattamenti di disoccupazione ai soggetti che non beneficiano di ammortizzatori sociali ai sensi della vigente normativa statale.
Con riferimento agli incentivi per le attivit� produttive, in attesa di poter conoscere gli orientamenti della Giunta regionale in materia, condividono la volont� espressa dalla Giunta di analizzare le disposizioni adottate dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato finalizzate a fronteggiare l'emergenza economica, al fine di potenziare gli strumenti dei Pacchetti integrati di agevolazione alle attivit� produttive.
Nel contempo i consiglieri di minoranza esprimono forti perplessit� per l'assenza - confermata da tutti i componenti della Giunta regionale - di elementi di analisi previsionale sull'andamento dell'economia e dell'occupazione in Sardegna nella definizione della proposta di legge finanziaria e forte preoccupazione sia per l'insufficienza delle risposte fornite dai componenti della Giunta regionale alle osservazioni avanzate circa l'adeguatezza delle risorse alle esigenze di affrontare l'emergenza economica e occupazionale e la natura degli strumenti finalizzati a fronteggiarle, sia per lo scarso coordinamento tra i componenti della Giunta medesima.
Ritengono infine di dover sottolineare l'esigenza che la Regione si attivi con forza nel confronto con il Governo nazionale per difendere l'attribuzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate gi� destinate alla Sardegna, con particolare riferimento, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Commissione contenuti nei disegni di legge in esame, agli interventi per la bonifica e la riconversione dei siti industriali.
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Settima Commissione
(Sanit� - Igiene pubblica - Medicina sociale - Edilizia ospedaliera - Servizi sanitari e sociali - Assistenza - Igiene veterinaria - Personale delle UU.SS.LL.)La Settima Commissione Consiliare Permanente, nella seduta antimeridiana del 9 aprile 2009, ha espresso a maggioranza, con l'astensione dei gruppi d'opposizione, parere favorevole sulle parti di competenza della manovra finanziaria 2009-2012.
Il documento che si trasmette, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del Regolamento consiliare, contiene anche le posizioni espresse dalla minoranza.
La Commissione, nell'esprimere il proprio parere, evidenzia la necessit� di:
a) verificare la congruit� dello stanziamento iscritto al capitolo SC05.0001 della UPB S05.01.001 (Spese per il Servizio sanitario regionale - Parte corrente), alla luce anche della costante crescita, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, della domanda di salute, del progresso tecnologico, nonch� della necessit� di ripianare il disavanzo delle ASL, determinando, se del caso, un congruo aumento delle risorse da destinare al Sistema sanitario regionale, pur nella consapevolezza che la spesa sanitaria assorbe una quota significativa del bilancio regionale e che la stessa deve essere governata con criteri di efficienza e di efficacia;
b) prevedere un adeguato impegno finanziario rivolto alla risoluzione dell'annoso problema delle liste d'attesa che, dilatando i tempi di erogazione della prestazione sanitaria, si traducono in un'intollerabile compromissione del diritto alla salute dell'individuo garantito dalla Costituzione;
c) implementare le risorse da destinare alle borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione delle Facolt� di medicina e chirurgia, al fine di consentire ai giovani laureati sardi di completare il loro percorso di specializzazione, necessario all'esercizio della professione sanitaria e ci� anche in considerazione della circostanza che la carenza dei fondi ha indotto lo Stato a ridurre drasticamente il numero complessivo delle borse ministeriali;
d) incrementare, nell'ambito degli interventi riguardanti le politiche sociali, le risorse stanziate a favore dei comuni per l'assistenza degli anziani non autosufficienti, in considerazione delle maggiori aspettative di vita della popolazione (UPB S05.03.007)Posizioni espresse dalla minoranza della Commissione
I componenti della minoranza hanno evidenziato la necessit� di:
a) chiarire la portata della locuzione "attraverso personale esterno o familiare" di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, concernente i programmi personalizzati a favore di persone con disabilit�, specificando che l'assistenza debba essere assicurata da personale familiare "non convivente", poich� ritenuto maggiormente rispondente agli interessi e alle necessit� del disabile;
b) incrementare le risorse di cui all'articolo 3, comma 9, da destinare ai centri servizi per il lavoro, al fine di garantire che l'attivit� dei lavoratori, in attesa della stabilizzazione, si possa, per lo meno, protrarre oltre il termine del 31 maggio 2009, data di scadenza delle convenzioni...........
Ottava Commissione
(Diritto allo studio - Scuole materne - Edilizia scolastica - Cultura - Musei - Biblioteche e archivi storici - Sport e spettacolo - Ricerca Scientifica - Formazione professionale)L'Ottava Commissione permanente, esaminati i documenti relativi alla manovra finanziaria regionale 2009-2012 e sentiti in merito gli Assessori regionali della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport e del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ha espresso sulla manovra, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del Regolamento interno, parere favorevole, con l'astensione dei Consiglieri di minoranza, formulando tuttavia alcune raccomandazioni e osservazioni.
Per il capitolo SC02.0101 (Contributi alle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna per interventi volti a favorire il successo scolastico e per l'integrazione degli alunni disabili (articolo 27, comma 2, lettera b), della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, e articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3), la Commissione, non condividendo la decurtazione di euro 5.000.000 rispetto allo stanziamento del 2008, ne raccomanda il ripristino.
La Commissione ritiene, altres�, insufficienti, e pertanto ne raccomanda un congruo incremento, gli stanziamenti previsti dai seguenti capitoli di spesa:
- SC02.0006 (Contributi ai comuni per favorire il diritto allo studio mediante l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione - legge 10 marzo 2000, n. 62, articolo 1, comma 9, e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, n. 106);
- SC03.0120 (Contributi ad enti locali per interventi di promozione della lettura e per l'esercizio dei compiti di Soprintendenza di beni librari - articoli 11 e 12, decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480; legge regionale 15 giugno 1978, n. 37; articolo 12, commi 3 e 4, comma 16, lettera a), legge regionale 21 aprile 2005, n. 7; articolo 23, comma 7, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, e articolo 21, comma 1, lettere m) e n), comma 2, lettere d), e) f), g) e h), legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, e articolo 28, comma 3, , legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 e articolo 4, comma 11, legge regionale 5 marzo 2008, n. 3);
- SC02.0170 (Fondo unico per l'universit� diffusa nel territorio - articolo 12, comma 1, lettera a), legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, e articolo 8, comma 1, lettera m), legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, e articolo 23, comma 3, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, articolo 1, comma 7, e articolo 27, comma 2, lettera i), legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 1, comma 6, e articolo 4, comma 1, lettera c), legge regionale 5 marzo 2008, n. 3);
- SC02.0323 (Finanziamenti agli enti per il diritto allo studio universitario per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore - legge regionale 12 agosto 1997, n. 21).Per quanto concerne il programma finalizzato alla conoscenza della lingua inglese "Sardegna speaks english" (UPB S02.01.014), la Commissione rileva che non sono previsti finanziamenti e chiede pertanto un preciso impegno per reperire le risorse necessarie per la realizzazione del suddetto programma.
La Commissione, nel ritenere che l'inciso "e prioritariamente per superare le carenze delle competenze in materie tecnico-scientifiche", di cui alla lettera b), comma 1, articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2008, rappresenti un'ingiusta limitazione del diritto di scelta della facolt� universitaria, ne propone la soppressione.
La Commissione, inoltre, tenuto conto dello stato di precariet� in cui versano gli operatori delle societ� e delle cooperative che gestiscono i beni culturali, cui si va ad aggiungere l'oggettiva difficolt� di approvare in tempi celeri una riforma organica del modello organizzativo del settore, giudica indispensabile, nelle more della compiuta definizione della stessa, prorogare i termini di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale n. 3 del 2008 fino al 31 dicembre 2010.
Con riferimento alle politiche giovanili (UPB S05.03.012), la Commissione, in considerazione del fatto che l'Accordo di programma quadro (APQ), di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2007 (Istituzione del Fondo per le politiche giovanili), � lo strumento per l'individuazione, l'attuazione e il monitoraggio delle iniziative regionali e delle province autonome da attuare con il cofinanziamento del Fondo citato, condivide l'esigenza di prevedere uno stanziamento regionale in tal senso.
La Commissione infine, dopo aver espresso apprezzamento per la norma contenuta nell'articolo 4, comma 1, con la quale si prevede la predisposizione da parte della Giunta regionale di un piano straordinario di interventi per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, rimarca tuttavia l'esigenza di inserire in finanziaria una fase consultiva della Commissione stessa, nella forma del parere preventivo, al fine di assicurane il coinvolgimento, per le parti di competenza, nella definizione dei criteri e delle modalit� di realizzazione del Piano.
Sempre per quanto attiene al piano, la Commissione giudica, altres�, auspicabile che la Giunta riferisca periodicamente al Consiglio in merito allo stato di attuazione degli interventi finanziati con esso.
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PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
pervenuto il 7 aprile 2009
Premessa
Il presente parere del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna sul disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" (legge finanziaria 2009) "soffre" della particolarit� con la quale tale provvedimento ha visto la luce: il cambio di maggioranza, a seguito della recente consultazione elettorale del 15 e 16 febbraio, la proclamazione del nuovo Presidente, On.le Ugo Cappellacci, la nomina della Giunta, l'insediamento del Consiglio e la composizione delle Commissioni consiliari hanno sicuramente determinato un netto cambio di strategia, di programmi e di politiche rispetto al recente passato.
Da un lato il disegno di legge nasce, come si evince dalle relazioni e dal Documento annuale di programmazione economico e finanziario, con l'esigenza di evitare il quarto mese di esercizio provvisorio e per consentire il pieno funzionamento della "macchina amministrativa"; dall'altro la finanziaria 2009 ha l'ambizione di dare le prime risposte a una crisi economica e sociale che colpisce strati sempre maggiori della societ� sarda.
Se si volesse riassumere con un aggettivo questo disegno di legge, l'aggettivo sarebbe "urgente". Urgente la predisposizione, urgente l'esame, urgente l'approvazione. Il Consiglio delle autonomie non vuole sottrarsi a questa urgenza e con altrettanta sollecitudine ha analizzato il testo proposto e gli allegati tecnico-finanziari.
Metodologia
Il Consiglio delle autonomie locali, che gi� nella passata legislatura aveva sollevato la questione della sostanziale inefficacia della propria funzione consultiva sulla manovra finanziaria e di bilancio nei ristretti termini imposti dalla legge e sulla prima stesura del testo anzich� su quello esitato dalla preposta commissione consiliare, ha accolto positivamente il metodo della concertazione che, peraltro, fatta salva la funzione consultiva , istituzionalmente dovrebbe trovare sede nella conferenza permanente Regione-enti locali, e con tale spirito propositivo si � presentato all'incontro convocato dalla Giunta.
Ferme restando le considerazioni sull'urgenza del provvedimento si sottolinea che il metodo concertativo non deve mai ridursi a semplice "incontro tra le parti" dove c'� chi illustra e chi ascolta. Il metodo concertativo si fonda sul dialogo, sulle proposte, talvolta sullo scontro e talvolta sugli opportuni compromessi. La concertazione raggiunge i suoi livelli pi� alti quando chi governa dimostra pi� la propria capacit� di ascolto rispetto agli interlocutori che la capacit� (fondamentale e necessaria) di esposizione dei propri provvedimenti e delle proprie convinzioni.
Il Presidente della Regione ha affermato nella sua replica alle dichiarazioni programmatiche davanti al Consiglio regionale che "la vera grande idea �: creare le condizioni per agevolare e facilitare la produzione di idee attraverso nuove forme di Governo allargato e di interazione tra i soggetti istituzionali e quelli del mondo economico, sociale, culturale e associativo". Aggiungendo poi che: "le forme di democrazia partecipata non possono in alcun modo sottrarre ruolo e responsabilit� a chi ha ricevuto dai cittadini un formale mandato di governo della nostra Regione. (...) Spetter� sempre alla politica e soprattutto a chi ha responsabilit� di governo 11 compito di arrivare a formulare le sintesi, le mediazioni, le scelte di governo che devono guidare lo sviluppo".
Il sistema delle autonomie locali in tutto il mondo pratica e applica continuamente la metodologia partecipativa rispetto alle scelte di governo locale perch� "� nella originalit� delle nuove forme istituzionali che risiedono le potenzialit� di emancipazione ancora presenti nelle societ� contemporanee. Tali potenzialit� per realizzarsi devono essere in rapporto con una societ� che accetti di rinegoziare le regole della socializzazione, con la convinzione che la grandezza di una comunit� risieda nella capacit� di inventare e non di copiare".
Il Consiglio delle Autonomie esprime pertanto apprezzamento per le enunciazioni del Presidente della Regione aspettando tuttavia successivi atti e applicazioni di tale metodologia, evitando di esprimere giudizi che non siano esclusivamente sul merito delle questioni rifuggendo contrapposizioni ideologiche e/o di parte.
La Commissione del Consiglio delle autonomie che ha studiato il testo del disegno di legge della finanziaria 2009, alla luce di quanto detto in premessa, ha utilizzato la seguente metodologia:
a) analisi del programma di legislatura presentato al Consiglio regionale dal Presidente della Regione;
b) analisi della replica del Presidente al dibattito sulle dichiarazioni programmatiche;
c) analisi del Documento annuale di programmazione economico e finanziario;
d) analisi del testo del disegno di legge finanziaria 2009;
e) raffronto fra il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale in data 17 novembre 2008 (Giunta Soru) con quello approvato in data 26 marzo 2009 (Giunta Cappellacci).Il raffronto di cui al punto e) � stato necessario attuano per avere un termine di paragone sia dal punto di vista strettamente "numerico" e finanziario che dal punto di vista del cambio di strategie che la nuova maggioranza intende promuovere in questa legislatura.
La crisi
Lo tsunami che, partito dagli Stati Uniti, investe oggi tutto il globo potrebbe rivelarsi come la pi� devastante crisi finanziaria della storia del capitalismo, superiore per intensit� ed estensione alla crisi del '29. Il mondo ha toccato con mano gli effetti della liberalizzazione dei mercati finanziari, ma forse non l'ha del tutto compresa: molti tardano a prendere atto l'attuale sindrome, se non curata radicalmente tender� inesorabilmente a ripresentarsi.
Quali sono state le cause (e i responsabili) di questo sommovimento, quali conseguenze possiamo aspettarci e quali possibili soluzioni e strumenti di intervento si intravedono? La distribuzione attesa degli effetti della crisi tra paesi e, all'interno di ciascuno, tra le classi sociali, il ruolo dello Stato nella regolazione e nel crisis management, i compiti e le possibilit� della politica di massa e di governo nell'influenzare e nel dirigere le politiche di contrasto all'anarchia capitalistica sono punti tanto cruciali quanto controversi dell'attuale dibattito pubblico nazionale e internazionale.
Il primo tema � la dinamica della crisi. In questi giorni si sprecano i confronti tra situazione attuale con la crisi del 1929. Alla luce degli insegnamenti del passato, una cri finanziaria evolve attraverso una sequenza cumulativa di quattro fasi di gravit� progressiva: 1) esplosione della bolla finanziaria, da cui ha origine la crisi; 2) blocco dei mercati finanziari e conseguente crisi della borsa; 3) stagnazione dell'economia reale a fronte della perdita di valore della ricchezza posseduta dagli operatori e della stasi delle spese dei consumatori (che vedono la loro ricchezza ridursi) e delle imprese (le cui prospettive di espansione si ridimensionano alla luce delle congiuntura negativa in atto); 4) recessione, se spese, produzione, redditi e occupazione iniziano a decrescere in un inarrestabile circolo vizioso. Le prime due fasi sono dovute all'incapacit� dei mercati finanziari di autoregolamentarsi; la terza � la conseguenza, sul terreno dell'economia reale, di quanto � accaduto nel sistema finanziario; la quarta � l'incubo che va evitato ad ogni costo.
Nella crisi del '29 il passaggio dalla terza alla quarta fase fu facilitato da tre errori di politica economica, donde l'ormai abituale ritornello, inventato da Milton Friedman, secondo il quale la crisi non dipese dal fallimento del mercato finanziario, al quale fece seguito il fallimento dei mercati reali, ma dagli errori di politica economica, in particolare dal mancato intervento delle autorit� monetarie statunitensi dell'epoca a sostegno dei mercati finanziario e azionario in crisi di liquidit�. Altri studi, meno unilaterali, hanno sottolineato il ruolo che nel passaggio dalle prime fasi a quelle successive fu svolto dalla riduzione dei salari e dei prezzi. La riduzione dei salari si trasmise all'economia reale in forma di minore domanda di merci e la riduzione dei prezzi spinse le famiglie a differire gli acquisti di molti beni di consumo durevoli, data l'aspettativa di un ulteriore calo dei prezzi.
Nella crisi attuale il primo errore � stato evitato: tutte le banche centrali hanno immesso liquidit� nei sistemi finanziari. Ci� non � stato sufficiente a evitare il passaggio alla seconda e alla terza fase della crisi, in quanto la caduta della fiducia ha pesantemente ridimensionato le operazioni finanziarie tra privati. Intervenendo direttamente sulla capitalizzazione delle banche e sui canali di credito le banche centrali stanno ora cercando di evitare la quarta fase della crisi. L'individuazione, sia pure per sommi capi, degli errori che la politica economica fece negli anni trenta ci permette di formulare tre indicazioni programmatiche o, se si preferisce, tre auspici:
1) a livello nazionale va evitata a ogni costo la riduzione dei salari e dei prezzi che, oltre a spingere le famiglie a rinviare le spese, mettono in difficolt� le imprese indebitate. Nel mondo, almeno per ora, ci� non � avvenuto. Bisogna per� stare attenti che in Italia i politici non puntino alla deflazione, con la scusa della difesa della competitivit�;
2) negli anni trenta negli Stati Uniti furono intraprese le politiche del New deal. A livello europeo, il piano Delors quasi 20 anni fa proponeva un programma di politica economica che si muoveva in una direzione abbastanza simile, basato su misure di incentivazione della domanda globale (costruzione di infrastrutture e consolidamento del welfare) e su politiche dell'offerta, orientate all'aumento della produttivit�, soprattutto attraverso l'innovazione e la formazione di capitale umano. L'attuazione di tale programma avrebbe rafforzato la stentata crescita che si � avuta nell'economia europea nell'ultimo ventennio.
Ma il piano Delors fu messo rapidamente in sordina e sostituito con il cosiddetto "programma di Lisbona", che ha messo da parte le misure di incentivazione della domanda e gi� questo rischia, nelle condizioni attuali, di creare una situazione recessiva.
Per di pi�, in Italia l'applicazione della strategia di Lisbona � a dir poco parziale: sono state completamente trascurate le spese per l'innovazione e la ricerca (il dato italiano si ferma a un terzo dell'obiettivo europeo) e sono state ridotte le spese per l'istruzione. Occorre uno sforzo, e non da poco, culturale anzitutto e quindi politico, per sostenere la necessit� che tali spese siano sostenute e incrementate. Cos� come occorre battersi affinch� gli impegni per l'ambiente siano mantenuti e non rinviati sino dio con la scusa della crisi economica e la sopravalutazione delle spese necessarie. � bene sapere che ci si trover� di fronte al solito alibi del debito pubblico, che, come insegna la storia del "tesoretto", emerge ogni qualvolta si prospettano spese che vanno a favore dei lavoratori e scompare d'incanto quando le spese vanno a sostegno dei profitti;
3) a livello mondiale va sostenuta con forza l'esigenza che si costituisca una Banca centrale mondiale, come era stato auspicato a suo tempo da Keynes e come molti economisti, in primo luogo Stiglitz, vanno sostenendo da anni. Non si tratta di un terreno sul quale l'Italia possa agire da sola, ma ora che in europa c'� chi lo auspica, occorre suscitare il massimo appoggio perch� il mondo esca dalla crisi finanziaria con un organo preposto al controllo dei mercati finanziari globali e in grado di assumersene la responsabilit�.Le dimensioni e gli impatti attesi della crisi inducono a ripensare dalle fondamenta anche il complesso nodo del welfare nei sistemi di capitalismo maturo, con rinnovata attenzione alle condizioni di contesto. In paesi come il nostro lo stato sociale � stato oggetto, nel corso degli ultimi decenni, di un duplice processo di delegittimazione. Una prima volta, a partire da met� degli anni settanta, sull'onda di un'offensiva neoliberista di portata internazionale, che non si � limitata a contestarne la responsabilit� primaria nell'espansione incontrollata della spesa pubblica (alla radice di una destabilizzante crisi fiscale dello Stato), ma anche l'inefficacia e l'iniquit� distributiva, di cui si sarebbero giovate le ipertrofiche burocrazie del welfare e le clientele politiche. Una seconda volta, lo stato sociale � stato delegittimato con pi� evidenza dopo la rottura sistemica del 1992-1993 quando le parole d'ordine erano:"dal welfare delle garanzie a quello delle opportunit�", "meno previdenza e pi� assistenza", "meno ai padri e pi� ai figli", "meno Stato e pi� mercato (e settore non profit)", quali idee forza per il riordino dell'intero sistema.
Questi temi sono indubbiamente rilevanti, e per l'intrinseca complessit� meritano di essere approfonditi mediante un'indagine rigorosa e una pi� attenta riflessione da porre alla base di un discorso pubblico rinnovato e responsabile, capace di farsi carico dei nodi della transizione dal vecchio modello fordista ad uno nuovo equilibrio tutto da riprogettare. Per contro, l'adesione acritica a un'agenda da ben altri interessi definita ha contribuito a giustificare tagli a pioggia e programmi di ridimensionamento indifferenziato della spesa sociale. Conservatori sono stati definiti quei lavoratori cos� debolmente "garantiti" da non poter pi� correre il rischio di ulteriori decurtazioni delle proprie garanzie, faticosamente conquistate negli anni. Ricordiamo che l'inflazione ha eroso sensibilmente tali garanzie, che di fatto sono ormai fornite essenzialmente in ambito familiare proprio, per supplire alle macroscopiche carenze e storture di questo stato sociale, per soccorrere i figli e gli anziani, ovvero i membri del proprio nucleo familiare non ancora o non pi� protetti.
Ripensare il ruolo dello Stato in un diverso welfare, capace di fronteggiare la crisi e promuovere sviluppo, impone dunque in primo luogo una consapevolezza piena di ci� che va conservato e ci� che va rinnovato. Nel caso italiano, sarebbe un tragico errore cercare di demolire (dopo la scuola ...) un sistema sanitario pubblico riconosciuto tra i pi� efficaci ed efficienti del mondo.
Riformare l'assistenza, a fronte di circa un quarto della popolazione al di sotto o ormai prossima alla soglia di povert�, comporta soprattutto un'azione di riordino, concentrazione e semplificazione delle provvidenze economiche gi� erogate (e ancora da investire) nella prospettiva di garantire in un'ottica di redistribuzione ed eguaglianza delle opportunit� un reddito minimo di cittadinanza erogato su base universalistica. Ove ci� non avvenga, si produrrebbero conseguenze quantomeno destabilizzanti in un futuro non troppo remoto e a dir poco inquietante, ove si considerino la riduzione della base occupazionale, la crescente precariet� e fragilit� dei percorsi lavorativi, il sovraccarico ormai prossimo al crollo delle reti familiari di aiuto.
Per costruire nuovi livelli di sicurezza sociale a garanzia di rischi esiziali quali un drastico impoverimento, ancorch� temporaneo, o la perdita dell'autosufficienza - � forse venuto il tempo di tornare a considerare tutte le potenzialit� di meccanismi di assicurazione obbligatoria ad ampia suddivisone dei rischi. E non � detto che i nuovi livelli di vulnerabilit� cui la crisi espone anche larghe fasce di ceti medi non inducano a ritrovare, in una comune condizione di rischio, la legittimazione necessaria alla ricostruzione di uno Stato sociale sicuramente pi� leggero di quello del passato, ma nondimeno impegnato a garantire su base universalistica gli interventi essenziali.
Tutto ci� richiede una non indifferente redistribuzione del reddito, da attuare con strumenti fiscali. Dunque � di primaria importanza ripensare un sistema di tassazione che preveda imposte con aliquote fortemente progressive, e una seria lotta all'evasione. Nell'attuale situazione di crisi esiste il fondato timore che le spese per tamponare l'emergenza finanziaria siano sottratte alla spesa sociale. E' importante battersi perch� ci� non avvenga.
Introduzione al parere
A nessuno sfugge che lo sviluppo della Sardegna passa necessariamente dall'aumento della coesione sociale e della coesione territoriale. Tutte le analisi socioeconomiche confermano che esistono vari tipi di "Sardegna": a) le aree urbane; b) le aree costiere; c) le aree interne d) le aree insulari.
Nelle aree urbane, dove vive la maggioranza della popolazione sarda, si annidano, oltre a grandi opportunit�, anche sacche sempre crescenti di povert�, di disagio e di emarginazione. Il lavoro, la casa e un nuovo sistema di welfare e di protezione sociale rappresentano le grandi emergenze dei contesti urbani. Nelle aree costiere, dalla seconda met� degli anni '60, insieme allo sviluppo turistico, � nata un'economia, soprattutto all'edilizia, che ha tratto grande giovamento da questa espansione. spesso si � confuso il cemento con il turismo, ma tutto sommato il settore ha rappresentato negli anni un importante volano di sviluppo. Nelle aree interne, salvo qualche raro esempio, si assiste a un lento quanto inesorabile fenomeno di "desertificazione umana". Paesi di anziani, senza futuro, i pochi giovani cercano fortuna altrove sperimentando una nuova stagione di emigrazione. Nelle aree insulari i problemi di continuit� territoriale, di assenza di fondamentali presidi e servizi, la mancanza di lavoro e la presenza di fattori esterni (vedi, nel caso dell'Isola di La Maddalena, la presenza per decenni di servit� militari) aumentano le normali difficolt� entro le quali le amministrazioni si trovano ad operare.
Il sistema delle autonomie locali richiama la necessit� di una maggiore coesione territoriale e sociale per immaginare la Sardegna come Regione d'europa e del Mediterraneo.
Da questo punto di vista il Consiglio delle autonomie locali ritiene che la "Regione", nella sua interezza debba rafforzare la propria capacit� di investire con maggiore decisione sul sistema delle autonomie locali come motore di sviluppo nei territori, riservando a se stessa la capacit� di sintesi e di elaborazione di strategie complessive di pi� ampio scenario.
Il parere
La Giunta regionale evidenzia, assai propriamente, al punto 1 del Documento annuale di programmazione economico e finanziario 2009, che tale strumento ha il compito di aggiornare il Programma regionale di sviluppo (PRS) approvato nella passata legislatura. L'attuale maggioranza pertanto si trova da un lato nella impossibilit� di portare modifiche sostanziali al PRS 2005-2009 e dall'altro nell'urgenza di approvare lo strumento di bilancio.
Il Presidente della Regione ha rimandato, pertanto, come annunciato nelle dichiarazioni programmatiche al nuovo PRS 2010-2014 le linee guida sulle quali incardiner� la propria azione di governo; il PRS sar� presentato al Consiglio entro l'anno 2009.
L'On.le Cappellacci ha infatti dichiarato nella replica dinanzi al Consiglio regionale che per l'elaborazione del PRS intende avviare da subito "l'apertura della fase di ascolto e di partecipazione dei principali attori locali del nostro territorio che si articoler� in riferimento a tre momenti significativi: a) la formale istituzione della Conferenza permanente delle principali rappresentanze delle autonomie locali e funzionali che accompagner� l'intero processo con compiti di indirizzo e verifica di coerenza; b) l'organizzazione di otto conferenze strategiche (una per provincia) per l'approfondimento e la condivisione dei possibili scenari dello sviluppo degli otto ambiti della nostra regione; c) l'organizzazione di una conferenza strategica regionale con il compito di fare sintesi e portare a coerenza i risultati delle otto conferenze territoriali e porre le basi per la stesura del PRS".
Il disegno di legge Soru del 17 novembre 2008 prevedeva una manovra complessiva di 8.266.799 milioni di euro a fronte degli 8.329.655 del disegno di legge Cappellacci (+62.853 milioni di euro).
Analizzando nel dettaglio i dati delle diverse strategie si evince che da punto di vista finanziario la Giunta dell'On.le Soru aveva previsto maggiori risorse nei settori: istituzionale (+5.791 milioni di euro), conoscenza (+26.060 milioni di euro), beni culturali (+3.540 milioni di euro), ambiente e governo del territorio (+23.872 milioni di euro), sanit� e politiche sociali (+52.362 milioni di euro).
Al contrario il disegno di legge presentato dalla Giunta dell'On.le Cappellacci segna un saldo positivo sulle strategie sistemi produttivi e occupazione (+9.590 milioni di euro) e reti infrastrutturali e mobilit� (+34.875 milioni di euro).
Le somme non attribuibili sono stimabili nel disegno di legge Soru in 1.629 milioni di euro e nel disegno di legge Cappellacci in 1.759 milioni di euro (+62.853 milioni di euro).
Una prima lettura critica di questi dati dimostra, al di l� dell'efficacia delle politiche, una maggiore attenzione per le politiche della conoscenza e del welfare nel disegno di legge Soru e una maggiore "predisposizione" per le politiche a favore delle imprese e per le infrastrutture nel disegno di legge Cappellacci.
Ad onor del vero occorre dire che il disegno di legge Soru nasceva alla fine di una legislatura, con un impianto normativo consono alle politiche proposte mentre il disegno di legge Cappellacci nasce all'inizio di una legislatura senza quel complesso di norme che consenta di dispiegare al meglio le idealit� e le prospettive programmatiche. Ecco perch� � necessaria l'approvazione partecipata del PSR 2010-2014 per valutare al meglio le norme proposte nel disegno di legge della finanziaria 2009.
Al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge Cappellacci, in luogo dell'anticipazione sulle entrate fiscali della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 834 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede la contrazione di mutui per 500.000.000 di euro. Tale previsione risulta corretta a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il ricorso alle anticipazioni di entrate future. I finanziamenti conseguenti sono contenuti nella tabella E allegata al disegno di legge in esame.
Tuttavia occorre ricordare che il sistema delle autonomie locali ritiene che un bilancio regionale sano e i conti in ordine siano una condizione necessaria, bench� non sufficiente, per attuare politiche adeguate a fronteggiare la crisi economica e sociale e le sfide imposte dalla societ� postmoderna. L'invito che il Consiglio delle autonomie promuove � quello di ricorrere all'indebitamento solo nei casi assolutamente necessari e preferire a ci� il contenimento della spesa.
In un periodo di crisi come quello in cui viviamo il Consiglio delle autonomie promuove una politica sobria, in armonia con una societ� che si vuole rappresentare sia a livello locale che a livello regionale. Il sistema delle autonomie invita, in nome della "buona politica", il Consiglio regionale a ripensare se stesso, il suo ruolo, le sue funzioni, il suo rapporto col complesso della societ� sarda, con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali e con le forze imprenditoriali. La "ribellione" contro la casta impone una severa analisi sui costi della politica e non da ultimo una seria valutazione su una drastica riduzione del numero dei Consiglieri regionali e dei relativi emolumenti. In Sardegna c'� un Consigliere regionale ogni 19.413 abitanti mentre in Emilia Romagna, ad esempio, il rapporto e di uno ogni 83.000 abitanti. In Sardegna i Consiglieri regionali sono 80 mentre in Emilia Romagna sono "appena" 50.
Il sistema delle autonomie locali � da sempre favorevole, a tutti i livelli, a un sistema politico che si fondi sull'alternanza delle maggioranze. Se si accetta questo principio la regola dovrebbe essere che la maggioranza che subentra non "butti dalla finestra" tutte le cose fatte dai predecessori - soprattutto in termini di riforme strutturali e adatti le proprie politiche alle nuove esigenze dettate dal mutare dei tempi e delle condizioni. In riferimento alle grandi riforme il sistema delle autonomie ritiene che esse debbano essere fatte insieme dalla maggioranza e dalla minoranza affinch� tali riforme durino nel tempo e siano pertanto efficaci.
Al tal proposito il Presidente della Regione, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e la Giunta hanno utilizzato, giustamente e con acutezza, alcune norme, previste dalla finanziaria 2008 (articolo 6, commi 1 e 3), per affrontare la crisi. Questa, al di l� delle normali polemiche politiche, � un segnale di maturit� istituzionale che dovrebbe costituire la regola e non l'eccezione nei rapporti fra maggioranza e opposizione in un sistema politico fondato sull'alternanza. Secondo questo principio anche l'avversario ha diritto di cittadinanza all'interno delle istituzioni e della politica.
Altra prova di maturit� data dalla Giunta regionale � stato il mantenimento, previsto dal disegno di legge Soru, della destinazione del Fondo nazionale per la non autosufficienza (legge finanziaria 2009) cos� ripartito:
- euro 28.000.000 per l'assistenza domiciliare;
- euro 36.000.000 per i piani personalizzati per i disabili;
- euro 5.000.000 per il programma "ritornare a casa";
- euro 9.000.000 per le azioni di integrazione socio sanitaria;
- euro 48.000.000 per il finanziamento delle leggi di settore per i pazienti affetti da particolari patologie.Come detto in precedenza non si pu� valutare compiutamente la finanziaria 2009 se non si inserisce la societ� sarda all'interno di una crisi che ha prima colpito i mercati finanziari e poi si � trasformata, a una velocit� impressionante, in crisi economica e sociale.
L'Italia e l'europa si trovano di fatto in recessione e bene fa la Giunta regionale a non "nascondere la testa sotto la sabbia". La crisi difatti non � "crisi psicologica", n� congiuntura economica sfavorevole, ma � crisi di sistema. Questa crisi ci costringe a ripensare noi stessi, i nostri valori di riferimento, il nostro modo di vivere e di produrre e, non da ultimo, il nostro modo di essere cittadini consapevoli e non solo "consumatori" di ambiente, di beni, di merci e di servizi.
La Giunta regionale destina 52.300.000 euro per i primi interventi per far fronte all'emergenza sociale istituendo contestualmente l'Osservatorio regionale sulla povert� volto a individuare politiche efficaci di contrasto alla povert� in Sardegna. Il sistema delle autonomie, in particolare i comuni, accolgono inoltre positivamente i 10.000.000 di euro del "pacchetto anticrisi" per l'implementazioni dei cantieri per l'occupazione a valere sull'articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988.
Il Consiglio delle autonomie locali chiede, all'interno di questo parere, in maniera formale, di poter partecipare a tale Osservatorio con propri rappresentanti.
Sul merito delle proposte per i primi interventi il Consiglio delle autonomie locali esprime un giudizio estremamente positivo, la cui efficacia sar� tuttavia misurata nei prossimi mesi a seguito delle prime applicazioni.
Il giudizio si trasformerebbe da positivo in ottimo se la Giunta regionale decidesse, con una diversa destinazione di alcune risorse finanziarie della manovra di bilancio, la previsione del disegno di legge Soru, ovvero 44.000.000 di euro destinati al programma "Benvenuti bambini" per l'allattamento, la nutrizione e l'igiene del neonato nella misura massima di 1.800 euro annui. A ci� andrebbero aggiunti i 20.000.000 di euro con i quali si finanziava l'acquisto, la costruzione o li recupero della prima casa di abitazione secondo quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 6 del disegno di legge Soru.
L'attenzione per i bambini, le nuove generazioni e le relative famiglie dovrebbero diventare patrimonio comune di tutto il sistema istituzionale sardo anche come azione di contrasto al fenomeno dello spopolamento che interessa gran parte dei piccoli paesi delle zone interne della nostra Regione.
I bambini, i giovani, le famiglie - per gli anziani e i disabili si interviene con il fondo sociale per la non autosufficienza - devono diventare il centro di ogni politica di un welfare moderno in una societ� sempre pi� vecchia, ripiegata su se stessa e con lo sguardo rivolto al passato anzich� al futuro.
Le considerazioni addotte nel paragrafo precedente ci portano a valutare attentamente le politiche sulla conoscenza, sulla pubblica istruzione e sulla universit�. Il sistema delle autonomie locali auspica infatti che l'attuale maggioranza in Consiglio regionale mantenga alta l'attenzione su questi settori. Nell'ultimo quinquennio sono state impostate iniziative tese a porre il tema della conoscenza e dell'istruzione come centrali nel sistema sardo. La crisi economica mondiale ci sta insegnando che da essa usciranno indenni (o con meno danni) non i "pi� furbi", ma i pi� istruiti, i pi� acculturati, i pi� preparati.
Il Consiglio delle autonomie locali ritiene che i programmi Master & back (cos� come affermato dall'On.le Cappellacci nelle dichiarazioni programmatiche in Consiglio regionale), Sardegna speaks english, i bonus per libri di testo e computer, l'integrazione per il tempo pieno in tutte le scuole, ecc. siano mantenute all'interno della legge finanziaria.
Al tal proposito il Consiglio delle autonomie locali auspica che il Consiglio regionale approvi, nel pi� breve tempo possibile, la legge sull'istruzione e la formazione il cui testo base � rimasto fermo nella competente Commissione consiliare per circa tre anni nel silenzio di (quasi) tutti.
Un provvedimento legislativo, cos� come presentato dai proponenti, avrebbe consentito di stabilire a livello regionale i parametri di dimensionamento scolastico. Il Consiglio regionale, maggioranza e opposizione concordi, hanno perso tempo a criticare il Governo nazionale (intervenuto con la mannaia e attuando criteri aziendalistici) abiurando al proprio ruolo di legislatori che avrebbe consentito il mantenimento dei servizi scolastici anche nei comuni piccoli e piccolissimi contrastando attivamente il fenomeno dello spopolamento.
La situazione che riguarda pi� da vicino il sistema delle autonomie locali � giudicata in maniera positiva poich� si mantiene pressoch� inalterato il rapporto fra le risorse destinate al funzionamento dell'Amministrazione regionale e quelle destinate agli enti locali.
Nel 2004 la Regione nel suo complesso assorbiva risorse pari a 712.577 milioni di euro contro i soli 319.158 milioni di euro destinati agli enti locali. Negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 il rapporto si � azzerato e poi capovolto. Nel 2008 l'Amministrazione regionale assorbiva risorse pari a 499.652 milioni di euro rispetto ai 631.112 milioni di euro del sistema delle autonomie locali.
La previsione per il 2009 della finanziaria della Giunta Cappellacci � 443.119 milioni di euro per la Regione e 654.024 milioni di euro per comuni e province. Questi dati dimostrano un'attenzione maggiore, anche se non ancora a livelli ottimali, della Regione nei confronti del sistema locale in attuazione del titolo V della Costituzione secondo il principio di sussidiariet�. La parola "sussidiariet�", significa "trasferimento ai governanti, non di un potere illimitato ma quantit� di poteri strettamente necessaria al soddisfacimento dei bisogni dei consociati". Il moderno concetto di sussidiariet�, fonda le proprie radici nella "Carta europea delle autonomie locali", firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1989. Le funzioni pubbliche, secondo il principio di sussidiariet�, spettano di regola ai soggetti che sono pi� vicini alla popolazione, e quindi, ai bisogni ed alle risorse, e solo in via di eccezione possono essere in capo a soggetti collocati in posizioni via via pi� distanti dalla comunit� locale. Un concetto che implica due livelli di lettura: quello della sussidiariet� verticale (fra istituzioni pubbliche) e quello della sussidiariet� orizzontale (fra istituzioni pubbliche e societ� civile, organizzata nelle formazioni sociali).
Cos� come l'articolo 5 della Costituzione repubblicana introduce, in linea di principio, la garanzia di un'ampia libert� conferita alle diverse collettivit� territoriali nel perseguimento e nella gestione di interessi locali, mediante il riconoscimento di una posizione di autonomia in favore dei rispettivi enti esponenziali. Nell'articolo 5 il principio autonomistico non consiste solo in una risoluzione di intenti ma � elevato a principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale: "La Repubblica, una ed indivisibile" insieme "riconosce e promuove" le autonomie e il decentramento; si impegna, inoltre, ad "adeguare i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento". La proclamazione dell'autonomia costituisce il livello minimo di decentramento attuabile dall'ordinamento, in quanto rappresenta per i cittadini garanzia di democrazia e di libert�.
Essa deve essere intesa non soltanto come un fine ma anche e soprattutto come un mezzo per riconoscere il valore delle singole persone ed assicurare la loro realizzazione attraverso la partecipazione alla vita sociale (articoli 2 e 3 della Costituzione).
Il Fondo unico per gli enti locali ammonta per l'anno 2009 a 580.000.000 di euro ed � suddiviso nel seguente modo:
- euro 510.300.000 per i comuni (il 3 per cento destinato al finanziamento delle funzioni in forma associata di cui alla legge regionale n�12 del 2006);
- euro 69.700.000 per le province.A parere del Consiglio delle autonomie locali il fondo andrebbe suddiviso in maniera diversa per ragioni di ordine pratico e per ragioni di natura istituzionale.
Mantenendo la medesima dotazione finanziaria (eventualit� che il Consiglio delle autonomie non auspica, difatti se ne chiede l'aumento) il fondo andrebbe cos� ripartito:
- euro 494.991.000 per il comuni;
- euro 69.700.000 per le province;
- euro 15.309.000 per le unioni di comuni e comunit� montane.Questa formulazione appare pi� chiara e rimanda ad una autonoma determinazione della Giunta regionale circa i criteri di ripartizione dei fondi di cui alla legge regionale n. 12 del 2006 sulle funzioni svolte in forma associata. Cos� facendo verrebbe "istituzionalizzata" anche dal punto di vista finanziario la riforma introdotta dalla gi� citata legge regionale n. 12 del 2006. Tale legge, sia detto per inciso, � applicata solo parzialmente: la seconda parte dell'articolato, infatti, risulta essere stata solo una semplice enunciazione di principi a danno, quindi, dei comuni di pi� ridotte dimensioni.
A giudizio del Consiglio delle autonomie locali la dotazione finanziaria del fondo unico andrebbe ulteriormente implementata nelle parti riguardanti i comuni e le province, mantenendo inalterato il parametro 40 per cento in parti uguali e 60 per cento ripartito in base alla popolazione, in modo da garantire anche ai comuni e alle province di maggiori dimensioni adeguate risorse per far fronte ai trasferimenti di competenze stabiliti dalla legge regionale n. 9 del 2006.
Il Consiglio delle autonomie locali propone che vengano stanziati ulteriori 25.000.000 di euro per far fronte alle esigenze rappresentate. Tale richiesta non � di certo frutto di un capriccio, ma dalla ragionevole consapevolezza che gli enti locali, i comuni in particolare, rappresentano "l'argine contro la povert�" erogando servizi essenziali e mantenendo rapporti diretti con le persone e le famiglie.
Il Consiglio delle autonomie giudica, altres�, positivamente gli interventi previsti a favore degli enti locali e che riguardano la legge regionale n. 29 del 1998 e la legge regionale n. 37 del 1998 con adeguate proroghe ai termini di impegno delle risorse finanziarie previsti dai commi 19 e 20 dell'articolo 1 del disegno di legge.
Analogamente positiva la previsione del comma 25 dell'articolo 1 riguardante i finanziamenti concessi agli enti pubblici territoriali a valere sulla programmazione comunitaria 2000-2006 non rendicontati entro i termini previsti al cui fabbisogno finanziario si far� fronte con la programmazione 2007-2013.
Il Consiglio delle autonomie, sollecitato in tal senso da diverse amministrazioni comunali, chiede che tale proroga venga estesa anche ai fondi non spesi e posseduti dai comuni, relativamente al capo 1,2,3 della legge regionale n. 45 del 1976 consentendone l'impegno entro il 31 dicembre 2009.
Il Consiglio delle autonomie auspica che all'interno della legge finanziaria trovino adeguata risposta anche le questioni relative al personale dei consorzi industriali soppressi e non ancora "assorbiti", per ragioni di spesa di personale e finanziarie, da parte dei comuni sui quali detti consorzi ricadevano.
Sollecita, inoltre, che siano attivati i percorsi legislativi e finanziari verso i comuni in grave sofferenza finanziaria a causa delle sentenze definitive di condanna al risarcimento degli oneri espropriativi.
Per quanto concerne gli aiuti alle imprese, in un momento di crisi drammatica, il sistema della autonomie locali giudica positivamente la riduzione dell'l per cento dell'IRAP per quelle imprese che mantengano inalterati i livelli occupativi o che decidano di assumere nuovo personale. Altres� si giudicano positivamente gli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7, comma 47, della legge regionale n. 3 del 2008 sui consorzi fidi confidando, tuttavia, in un aumento delle risorse finanziarie previste dal disegno di legge in 19.000.000 di euro.
Il Consiglio delle autonomie propone di incentivare con almeno 5.000.000 di euro i cosiddetti mercati contadini nelle citt� e paesi di medie dimensioni per creare un sistema stabile di filiera corta per i prodotti agricoli della Sardegna. I mercati sarebbero costruiti dai comuni e gestiti in intesa tra associazioni di categoria, organizzazioni dei produttori e i GAL (in fase di costituzione con lo strumento del Piano di sviluppo rurale) che curerebbero la promozione dei centri e l'organizzazione dei produttori dei paesi aderenti.
Il Consiglio delle Autonomie esprime, invece, molte perplessit� a proposito dell'articolo 4, comma 1, del disegno di legge della finanziaria 2009 definito dalla Giunta regionale Piano straordinario di interventi per la valorizzazione delle risorse umane stimato in 100.000.000 di euro. Entro sei mesi la Giunta regionale deve predisporre tale piano che prevede "il rilancio della formazione professionale quale crescita del capitale umano e collegamento col sistema produttivo".
Per quanto riguarda la formazione professionale si potrebbe pensare a dei bonus verso le imprese che dimostrino di avere effettive esigenze formative, capovolgendo lo schema che vuole creare figure professionali che non abbiamo effettiva attinenza alle esigenze delle imprese stesse.
Il Consiglio delle autonomie locali, come detto in precedenza, auspica l'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di una legge sulla istruzione e sulla formazione solo a quel punto potr� esserci un intervento di cos� ampia portata. Si dovrebbe evitare, con un progetto legislativo serio e condiviso, tutte le disfunzioni del passato del sistema formativo. Un sistema formativo che pensava pi� e se stesso che alle imprese e ai lavoratori.
Le ingenti risorse destinate in questa fase, in assenza di una riforma credibile della scuola e del sistema formativo (partecipata, discussa e possibilmente condivisa) potrebbero andare finanziare il Fondo unico per gli enti locali 25.000.000, gli interventi a favore della natalit� 40.000.000, l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa di abitazione per 20.000.000 di euro, gli aiuti alle imprese (consorzi fidi) 10.000.000 di euro e un provvedimento per i cosiddetti “mercati contadini” per 5.000.000 di euro.
Analogamente, si esprimono forti perplessit� sulla soppressione dell'imposta di soggiorno facoltativa per il comuni e delle tasse sugli approdi di unit� da diporto ed aerei ad uso privato. Tale materia, infatti, investe non solo il merito delle questioni, ma anche e soprattutto il grado di autonomia che la Regione intende esercitare in materia di imposizione fiscale alla luce di quanto il Parlamento ha sancito in termini di federalismo fiscale. La materia, a giudizio del Consiglio delle autonomie, merita un reale approfondimento sui contenuti e sui principi sollecitando, ancora una volta il dibattito, la partecipazione e il confronto.
Tutto ci� considerato il Consiglio della autonomie locali della Sardegna, con grande senso di responsabilit�, esprime parere positivo sul disegno di legge concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)" auspicando l'accoglimento delle modifiche proposte che troverebbero adeguata copertura con la le modifiche delle previsioni di cui all'articolo 4 del disegno di legge della Giunta regionale e chiedendo formalmente audizione alla competente commissione consiliare.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo I
Disposizioni urgenti
nei settori istituzionale e finanziarioArt. 1
Disposizioni di carattere istituzionale
e finanziario1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilit� della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), � autorizzato, nell'anno 2009, il ricorso ad uno o pi� mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 500.000.000 a copertura delle spese elencate nella tabella E.
2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2008, stimato in euro 1.413.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui gi� autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie di cui alle corrispondenti leggi finanziarie, si provvede:
a) quanto ad euro 700.000.000 mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2009, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari gi� disposti con le disposizioni accanto agli stessi indicate:
1) euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006);
2) euro 568.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2005);
3) euro 33.759.000 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste), variazioni di bilancio e disposizioni varie);
b) quanto ad euro 713.000.000 mediante accantonamento di quote d'entrata propria nella seguente misura (UPB S08.02.005):
2009 euro 13.000.000
2010 euro 50.000.000
2011 euro 75.000.000
2012 euro 75.000.000
2013 euro 150.000.000
2014 euro 175.000.000
2015 euro 175.000.0003. La contrazione dei mutui di cui ai commi 1 e 2 � effettuata sulla base delle esigenze di cassa per una durata rispettivamente non superiore a cinque anni e a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 118.698.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 e in euro 51.387.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2039 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
4. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 2009; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)
Fondi regionali (cap. SC08.0024)
2009 euro 50.500.000
2010 euro 100.500.000
2011 euro 100.500.000
2012 euro 100.500.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S08.01.003)
Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2009 euro 70.895.000
2010 euro 120.000.000
2011 euro 120.000.000
2012 euro 120.000.0005. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, sono quantificate, per gli anni 2009-2012, nella misura indicata nell'allegata tabella C.
6. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2009-2012, nella misura indicata nell'allegata tabella D.
7. Agli oneri persistenti in capo all'Amministrazione regionale a seguito della chiusura dei conti correnti aperti ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa), si provvede secondo le modalit� e le procedure previste dall'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006.
8. Per l'anno 2008 la conservazione a residui prevista dall'articolo 60 della legge regionale n. 11 del 2006 trova applicazione limitatamente alla misura necessaria al rispetto del patto di stabilit� interno al netto della maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per gli interventi inclusi nella programmazione comunitaria e coperti con quote di cofinanziamento nazionale. Nel predetto limite � data priorit� alle conservazioni diverse da quelle previste dal comma 10 del medesimo articolo. L'accertamento della posta di entrata correlata ai capitoli di spesa interessati dalle suddette conservazioni � rideterminato, in sede di consuntivo, dalla Ragioneria regionale, tenendo conto anche dell'applicazione della presente disposizione.
9. Nella legge regionale n. 11 del 2006 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 69, comma 1, lettera c), e comma 3, il riferimento agli anni 2008 e 2009 � sostituito rispettivamente con 2009 e 2011;
b) nell'articolo 70, comma 2, � eliminata la parola "distintamente" e i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti come segue:
"3. Le immobilizzazioni materiali diverse da quelle rientranti nella categoria di beni immobili sono rilevate secondo un processo di inventariazione fisica finalizzato ad individuare i beni strumentali effettivamente in funzione ed impiegati nei processi gestionali e sono riportate per costo storico e quota ammortizzata. I beni mobili non strumentali sono rilevati separatamente col medesimo procedimento a nessuna valorizzazione, ad eccezione di quelli relativi ad opere di pregio artistico, storico, culturale che sono riportati al valore presente nell'ultimo conto del patrimonio. Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono riportate, nello stato patrimoniale, al netto delle quote ammortizzate.
4. I beni immobili strumentali sono riportati al valore catastale rivalutato secondo le vigenti norme fiscali o al costo storico o valore presente nell'ultimo conto del patrimonio. I beni immobili non strumentali sono riportati al valore presente nell'ultimo conto del patrimonio.
5. Qualora il periodo intercorso fra la data di acquisto e la data di formazione dello stato patrimoniale risulti maggiore o uguale al periodo completo di ammortamento, il bene strumentale di cui al comma 3 viene valorizzato per l'importo di un centesimo.
6. I beni strumentali di valore non superiore a euro 500 sono riportati unicamente nel registro dei beni durevoli di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2002.";
c) nell'articolo 70, comma 9, il riferimento all'anno 2007 � sostituito con quello del 2010.10. A decorrere dal 1� gennaio 2009 il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), � abrogato.
11. � autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 4.200.000 al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla liquidazione di societ� a partecipazione regionale (UPB S01.05.001).
12. Per il funzionamento e per le attivit� istituzionali � autorizzata a favore delle societ� a completa partecipazione regionale Fase 1 e a favore delle partecipate di Sardegna ricerche, Porto Conte e CRS4, una spesa valutata, rispettivamente, in euro 4.000.000 e 6.500.000 annui (UPB S02.04.001).
13. Per le finalit� di cui all'articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), � autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 6.000.000 (UPB S02.04.004).
14. Per la manutenzione, gestione e implementazione dei sistemi informatici in uso presso l'Amministrazione regionale � autorizzata una spesa valutata in euro 1.475.000 annui (UPB S02.04.013).
15. Per il perfezionamento, completamento ed estensione del progetto SIBAR di cui all'articolo 1, comma 40, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2008), � autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (UPB S02.04.014).
16. � autorizzata una spesa valutata in euro 4.500.000 annui destinata alla copertura degli oneri di personale e di gestione del Centro regionale di programmazione; la suddetta somma � riversata in conto del titolo di spesa 12.7.00 della contabilit� speciale di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale) (UPB S08.02.003).
17. Per le finalit� di cui all'articolo 5, comma 15, della legge regionale n. 3 del 2008 � autorizzata, nell'anno 2009, una spesa valutata in euro 1.600.000 annui (UPB S04.10.006).
18. Dopo il comma 37 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008 � inserito il seguente:
"37 bis. � fatto salvo il pagamento dei compensi, dei gettoni di presenza e delle ulteriori indennit� e rimborsi spettanti al presidente e ai componenti del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).".19. Gli interventi previsti all'interno dei programmi per il recupero dei centri storici di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), e successive modifiche e integrazioni, per i quali la Regione abbia gi� provveduto all'erogazione dei relativi contributi, possono essere avviati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. I termini di impegno dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 sono prorogati al 31 dicembre 2009.
21. Gli enti locali territoriali sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, entro il mese di marzo di ogni anno, i saldi di gestione al 31 dicembre dell'esercizio precedente distinti, per competenza e per residui, in:
a) entrate proprie, da trasferimenti e da accensione di prestiti e relativi accertamenti e riscossioni;
b) spese correnti, di investimento e per rimborso prestiti e relativi impegni e pagamenti;nonch� la consistenza del debito ed il saldo finale di cassa.
La mancata comunicazione comporta la sospensione delle erogazioni a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007).22. Per l'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007 � determinato in euro 580.000.000 ed � ripartito come segue (UPB S01.06.001):
a) a favore dei comuni euro 510.300.000 di cui il 3 per cento da destinare al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo (legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunit� montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni));
b) a favore delle province euro 69.700.000.23. Per la realizzazione del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2008) 4242 del 14 agosto 2008, l'Amministrazione regionale � autorizzata ad anticipare le spese per l'assistenza tecnica a valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S01.03.001 da reintegrarsi a' termini dell'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2006.
24. Le somme resesi disponibili sui capitoli di spesa relativi al finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione comunitaria del periodo 2000-2006, a seguito della rendicontazione all'Unione europea di progetti coerenti, permangono nel conto dei residui del bilancio regionale per essere utilizzate entro il 30 aprile 2012, termine ultimo fissato dall'Unione europea, anche per finalit� differenti da quelle per le quali sono state stanziate, purch� rispondenti agli obiettivi fissati dall'asse prioritario di riferimento. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale assunta su proposta del medesimo, di concerto con gli Assessori competenti, alle conseguenti e necessarie variazioni di bilancio.
25. I finanziamenti concessi a favore degli enti pubblici territoriali a valere sulla programmazione comunitaria 2000-2006, non rendicontati nei termini previsti, sono garantiti sino a completamento dei relativi interventi, nel rispetto delle regole stabilite dal Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 e dei relativi orientamenti di chiusura. Al relativo fabbisogno finanziario si fa fronte con le risorse della programmazione unica 2007-2013, qualora coerenti, e per l'eventuale quota residua con le risorse gi� iscritte nelle corrispondenti misure della programmazione comunitaria 2000-2006, che per le suddette finalit� permangono nel conto dei residui.
26. � autorizzata una spesa valutata in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2013 per far fronte alle spese relative all'IVA sostenute da beneficiari soggetti non passivi di cui all'articolo 13, comma 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 per attivit� od operazioni finanziate dal Programma di sviluppo rurale della Sardegna 2007/2013. La somma di cui al comma 18 dell'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2007 permane nelle disponibilit� di AGEA che la utilizza per garantire sia il cofinanziamento della quota regionale degli aiuti relativi al Programma di sviluppo rurale per gli anni 2007-2013 che il pagamento dell'IVA a favore dei medesimi soggetti (UPB S06.04.023).
27. Al fine di eliminare il deficit di cassa dell'ESAF in liquidazione, l'Amministrazione regionale � autorizzata ad erogare all'ESAF medesimo la somma di euro 48.600.000, previa cessione alla medesima dei crediti di imposta maturati dall'ente nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato (UPB S07.07.003).
28. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. Le opere ed impianti realizzati dall'ente medesimo in regime di concessione o delega con finanziamenti pubblici si intendono acquisiti a titolo originario e gratuito al demanio idrico e fognario della Regione sarda.
5 ter. A decorrere dal 1� gennaio 2005, data di cessazione della funzione di gestore del servizio idrico e fognario, costituisce attivit� istituzionale dell'ESAF in liquidazione la gestione dei fondi assegnati al medesimo dalla Regione Sardegna per la realizzazione e completamento delle opere dell'anzidetto demanio regionale.
5 quater. Le opere ed impianti di cui al comma 5 bis sono trasferite al nuovo gestore unico del servizio idrico integrato appena completate; al medesimo soggetto sono trasferiti altres� tutti gli altri cespiti pertinenziali e strumentali del cessato servizio, unitamente alle relative attivit� documentali e d'archivio del disciolto ente.".29. Per la realizzazione del Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" di cui all'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), la Regione � autorizzata a porre in essere un'operazione di indebitamento, la cui quota capitale � da rinvenire nei limiti di impegno disposti per gli anni dal 2009 al 2017 dallo Stato con la succitata disposizione; la relativa spesa � valutata in euro 150.000 per ciascuno dei medesimi anni (UPB S08.01.005).
30. Il comma 15 dell'articolo 6, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), � sostituito dal seguente:
"15. All'erogazione dei finanziamenti di opere delegate agli enti o delle opere da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali si provvede, per la prima quota, con determinazione del dirigente regionale competente per materia. Per l'erogazione delle quote successive alla prima si provvede sulla base della dichiarazione di spesa del rappresentante legale dell'ente attuatore, previa apposita certificazione informatica rilasciata dal dirigente regionale competente per materia. Nelle more dell'attuazione del sistema informatico di certificazione l'autorizzazione � rilasciata sulla base di apposita modulistica. I fondi, assegnati con le modalit� previste dalle leggi finanziarie regionali per le opere delegate, entrano a far parte del bilancio degli enti finanziati, con destinazione specifica e sono utilizzati per l'esecuzione delle opere.".31. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura degli oneri derivanti dal CCNL del personale dipendente delle ex gestioni commissariali governative FdS e FMS; a tal fine � stanziata una spesa valutata in euro 8.000.000 annui (UPB S07.06.001).
32. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 15, della legge regionale n. 3 del 2008 � rideterminata, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2017, in euro 23.500.000 (UPB S07.06.002).
33. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, per il biennio economico 2008-2009, � rideterminato in euro 18.293.000, con il limite di spesa a regime di euro 9.958.000. Per l'anno 2009, una quota non inferiore ad euro 3.087.000 delle risorse complessive, � destinata alla remunerazione della produttivit� e del merito individuale valutati secondo criteri di premialit� e selettivit� (UPB S01.02.003).
34. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie provvedono a quantificare le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale di cui al comma 33.
35. Per gli anni 2009 e seguenti, le risorse del Fondo di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2005, sono rideterminate in euro 5.281.000. A valere su detto fondo una quota pari ad euro 160.000 � ripartita tra le direzioni generali per essere destinata ad incentivare l'incarico di consegnatario. Le risorse stanziate nel suddetto fondo e non utilizzate nell'anno sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo (UPB S01.02.001).
36. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 � sostituito dal seguente:
"6 bis. Gli incarichi disciplinati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili una sola volta nel quinquennio; il limite non si applica ai contratti aventi ad oggetto attivit� da svolgersi nell'ambito di programmi finanziati con fondi dello Stato o dell'Unione europea.".37. L'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), cos� come modificato ed integrato dall'articolo 9, comma 17, della legge regionale n. 3 del 2008 � abrogato.
38. L'Amministrazione regionale � autorizzata a rimborsare all'Agenzia regionale del lavoro gli oneri relativi al trattamento economico accessorio del personale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2004), utilizzato presso l'Amministrazione regionale; a tal fine � stanziata una somma valutata in euro 100.000 annui (UPB S02.03.004).
39. Le somme sussistenti in conto competenza e in conto residui dei capitoli SC04.1753 (UPB S04.08.002) e SC04.1913 (UPB S04.08.006) non impegnate alla data del 31 dicembre 2008 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Capo I
Disposizioni urgenti
nei settori istituzionale e finanziarioArt. 1
Disposizioni di carattere istituzionale
e finanziario1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilit� della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), � autorizzato, nell'anno 2009, il ricorso ad uno o pi� mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 500.000.000 a copertura delle spese elencate nella tabella E.
2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2008, stimato in euro 1.413.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui gi� autorizzati a pareggio dalle precedenti leggi finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quote parte, nell'anno 2009, delle predette autorizzazioni:
a) euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006);
b) euro 568.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2005);
c) euro 389.724.782,70 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 - legge finanziaria 2004);
d) euro 289.516.217,30 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).3. La contrazione dei mutui di cui ai commi 1 e 2 � effettuata sulla base delle esigenze di cassa per una durata rispettivamente non superiore a cinque anni e a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 118.698.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 e in euro 87.746.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2039 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007), � abrogata.
5. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 2009; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)
Fondi regionali (cap. SC08.0024)
2009 euro 37.974.000
2010 euro 107.441.000
2011 euro 132.441.000
2012 euro 132.441.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S08.01.003)
Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2009 euro 27.127.000
2010 euro 120.000.000
2011 euro 120.000.000
2012 euro 120.000.0006. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2009-2012, nella misura indicata nell'allegata tabella C.
7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2009-2012, nella misura indicata nell'allegata tabella D.
8. Agli oneri persistenti in capo all'Amministrazione regionale a seguito della chiusura dei conti correnti aperti ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa), si provvede secondo le modalit� e le procedure previste dall'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006.
9. Per l'anno 2008 la conservazione nel conto dei residui prevista dall'articolo 60 della legge regionale n. 11 del 2006 trova applicazione nella misura necessaria al rispetto del patto di stabilit� interno, al netto della maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per gli interventi inclusi nella programmazione comunitaria e coperti con quote di cofinanziamento nazionale, dando priorit� alle conservazioni diverse da quelle previste dal comma 10 del medesimo articolo. L'accertamento della posta di entrata correlata ai capitoli di spesa interessati dalle suddette conservazioni � rideterminato, in sede di consuntivo, dalla Ragioneria regionale, tenendo conto anche dell'applicazione della presente disposizione.
10. Al fine del risanamento del bilancio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale presenta al Consiglio un'analisi dei residui passivi che verifichi:
a) i residui passivi per i quali sussiste un'obbligazione giuridicamente perfezionata;
b) i residui di stanziamento correlati a finanziamenti statali e comunitari aventi specifica destinazione;
c) i residui passivi, non correlati a finanziamenti statali e comunitari aventi specifica destinazione, per i quali non sussiste un'obbligazione giuridicamente perfezionata.11. Ai sensi del comma 10, l'obbligazione si intende giuridicamente perfezionata allorch� sia determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione.
12. Per l'attuazione del comma 10, � autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 200.000 per l'eventuale conferimento di incarichi individuali ad esperti secondo le modalit� di cui all'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 (UPB S01.04.002).
13. Nella legge regionale n. 11 del 2006 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 69, comma 1, lettera c), e comma 3, il riferimento agli anni 2008 e 2009 � sostituito rispettivamente con 2009 e 2011;
b) nell'articolo 70, comma 2, � eliminata la parola "distintamente" e i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti come segue:
"3. Le immobilizzazioni materiali diverse da quelle rientranti nella categoria di beni immobili sono rilevate secondo un processo di inventariazione fisica finalizzato ad individuare i beni strumentali effettivamente in funzione ed impiegati nei processi gestionali e sono riportate per costo storico e quota ammortizzata. I beni mobili non strumentali sono rilevati separatamente col medesimo procedimento a nessuna valorizzazione, ad eccezione di quelli relativi ad opere di pregio artistico, storico, culturale che sono riportati al valore presente nell'ultimo conto del patrimonio. Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono riportate, nello stato patrimoniale, al netto delle quote ammortizzate.
4. I beni immobili strumentali sono riportati al valore catastale rivalutato secondo le vigenti norme fiscali o al costo storico o valore presente nell'ultimo conto del patrimonio. I beni immobili non strumentali sono riportati al valore presente nell'ultimo conto del patrimonio.
5. Qualora il periodo intercorso fra la data di acquisto e la data di formazione dello stato patrimoniale risulti maggiore o uguale al periodo completo di ammortamento, il bene strumentale di cui al comma 3 viene valorizzato per l'importo di un centesimo.
6. I beni strumentali di valore non superiore a euro 500 sono riportati unicamente nel registro dei beni durevoli di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2002.";
c) nell'articolo 70, comma 9, il riferimento all'anno 2007 � sostituito con quello del 2010.14. A decorrere dal 1� gennaio 2009 il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), � abrogato.
15. Per gli oneri derivanti dalla liquidazione di societ� a partecipazione regionale � autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 4.200.000 (UPB S01.05.001).
16. Per il funzionamento e per le attivit� istituzionali delle societ� a completa partecipazione regionale Fase 1 e delle partecipate di Sardegna ricerche, Porto Conte e CRS4, � autorizzata la spesa valutata, rispettivamente, in euro 4.000.000 e 6.500.000 annui (UPB S02.04.001).
17. Per le finalit� di cui all'articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), � autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 6.000.000 (UPB S02.04.004).
18. Per la manutenzione, gestione e implementazione dei sistemi informatici in uso presso l'Amministrazione regionale � autorizzata una spesa valutata in euro 1.475.000 annui (UPB S02.04.013).
19. Per il perfezionamento, completamento ed estensione del progetto SIBAR di cui all'articolo 1, comma 40, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2008), � autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (UPB S02.04.014).
20. Per la copertura degli oneri di personale e di gestione del Centro regionale di programmazione � autorizzata una spesa valutata in euro 4.500.000 annui; la suddetta somma � riversata in conto del titolo di spesa 12.7.00 della contabilit� speciale di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale) (UPB S08.02.003).
21. Per le finalit� di cui all'articolo 5, comma 15, della legge regionale n. 3 del 2008 � autorizzata, nell'anno 2009, una spesa valutata in euro 1.600.000 annui (UPB S04.10.006).
22. Gli interventi previsti all'interno dei programmi per il recupero dei centri storici di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), e successive modifiche e integrazioni, per i quali la Regione abbia gi� provveduto all'erogazione dei relativi contributi, possono essere avviati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
23. I termini di impegno dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 sono prorogati al 31 dicembre 2009.
24. I termini di impegno dei finanziamenti concessi ai sensi della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle province, ai comuni ed ai loro Consorzi, agli Organismi comprensoriali per l'attuazione di programmi d'intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico), sono prorogati al 31 dicembre 2009.
25. Gli enti locali territoriali sono tenuti a comunicare entro il 15 luglio di ogni anno all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, i saldi di gestione al 31 dicembre dell'esercizio precedente distinti, per competenza e per residui, in:
a) entrate proprie, da trasferimenti e da accensione di prestiti e relativi accertamenti e riscossioni;
b) spese correnti, di investimento e per rimborso prestiti e relativi impegni e pagamenti;nonch� la consistenza del debito ed il saldo finale di cassa.
La mancata comunicazione comporta la sospensione delle erogazioni a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.26. Per l'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007 � determinato in euro 580.000.000 ed � ripartito come segue (UPB S01.06.001):
a) a favore dei comuni euro 510.300.000 di cui il 3 per cento da destinare al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo (legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunit� montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni));
b) a favore delle province euro 69.700.000.27. Per la realizzazione del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2008) 4242 del 14 agosto 2008, l'Amministrazione regionale � autorizzata ad anticipare le spese per l'assistenza tecnica a valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S01.03.001 da reintegrarsi a' termini dell'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2006.
28. Le somme resesi disponibili sui capitoli di spesa relativi al finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione comunitaria del periodo 2000-2006, a seguito della rendicontazione all'Unione europea di progetti coerenti, permangono nel conto dei residui del bilancio regionale per essere utilizzate entro il 30 aprile 2012, termine ultimo fissato dall'Unione europea, anche per finalit� differenti da quelle per le quali sono state stanziate, purch� rispondenti agli obiettivi fissati dall'Asse prioritario di riferimento. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale assunta su proposta del medesimo, di concerto con gli Assessori competenti, alle conseguenti e necessarie variazioni di bilancio.
29. I finanziamenti concessi a favore degli enti pubblici territoriali a valere sulla programmazione comunitaria 2000-2006, non rendicontati nei termini previsti, sono garantiti sino a completamento dei relativi interventi, nel rispetto delle regole stabilite dal Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 e dei relativi orientamenti di chiusura. Al relativo fabbisogno finanziario si fa fronte con le risorse della programmazione unica 2007-2013, qualora coerenti, e per l'eventuale quota residua con le risorse gi� iscritte nelle corrispondenti Misure della programmazione comunitaria 2000-2006, che per le suddette finalit� permangono nel conto dei residui.
30. � autorizzata una spesa valutata in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2013 per far fronte alle spese relative all'IVA sostenute da beneficiari soggetti non passivi di cui all'articolo 13, comma 1, paragrafo I, della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 per attivit� od operazioni finanziate dal Programma di sviluppo rurale della Sardegna 2007/2013. La somma di cui al comma 18 dell'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2007 permane nelle disponibilit� di ARGEA che la utilizza per garantire sia il cofinanziamento della quota regionale degli aiuti relativi al Programma di sviluppo rurale per gli anni 2007-2013 che il pagamento dell'IVA a favore dei medesimi soggetti (UPB S06.04.023).
31. Al fine di eliminare il deficit di cassa dell'ESAF in liquidazione, l'Amministrazione regionale � autorizzata ad erogare all'ESAF medesimo la somma di euro 48.600.000, previa cessione alla medesima dei crediti di imposta maturati dall'ente nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato (UPB S07.07.003).
32. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. Le opere ed impianti realizzati dall'ente medesimo in regime di concessione o delega con finanziamenti pubblici si intendono acquisiti a titolo originario e gratuito al demanio idrico e fognario della Regione sarda.
5 ter. A decorrere dal 1� gennaio 2005, data di cessazione della funzione di gestore del servizio idrico e fognario, costituisce attivit� istituzionale dell'ESAF in liquidazione la gestione dei fondi assegnati al medesimo dalla Regione Sardegna per la realizzazione e completamento delle opere dell'anzidetto demanio regionale.
5 quater. Le opere ed impianti di cui al comma 5 bis sono trasferite al nuovo gestore unico del servizio idrico integrato appena completate; al medesimo soggetto sono trasferiti altres� tutti gli altri cespiti pertinenziali e strumentali del cessato servizio, unitamente alle relative attivit� documentali e d'archivio del disciolto ente.".33. Per la realizzazione del Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" di cui all'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), la Regione � autorizzata a porre in essere un'operazione di indebitamento, la cui quota capitale � da rinvenire nei limiti di impegno disposti per gli anni dal 2009 al 2017 dallo Stato con la succitata disposizione; la relativa spesa � valutata in euro 150.000 per ciascuno dei medesimi anni (UPB S08.01.005).
34. Il comma 15 dell'articolo 6, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), � sostituito dal seguente:
"15. All'erogazione dei finanziamenti di opere delegate agli enti o delle opere da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali si provvede, per la prima quota, con determinazione del dirigente regionale competente per materia. Per l'erogazione delle quote successive alla prima si provvede sulla base della dichiarazione di spesa del rappresentante legale dell'ente attuatore, previa apposita certificazione informatica rilasciata dal dirigente regionale competente per materia. Nelle more dell'attuazione del sistema informatico di certificazione l'autorizzazione � rilasciata sulla base di apposita modulistica. I fondi, assegnati con le modalit� previste dalle leggi finanziarie regionali per le opere delegate, entrano a far parte del bilancio degli enti finanziati, con destinazione specifica e sono utilizzati per l'esecuzione delle opere.".
35. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura degli oneri derivanti dal CCNL del personale dipendente delle ex gestioni commissariali governative FdS e FMS; a tal fine � stanziata una spesa valutata in euro 8.000.000 annui (UPB S07.06.001).
36. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 15, della legge regionale n. 3 del 2008 � rideterminata, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2018, in euro 23.500.000 anche a favore delle aziende private (UPB S07.06.001).
37. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, per il biennio economico 2008-2009, � rideterminato in euro 18.293.000, con il limite di spesa a regime di euro 9.958.000. Per l'anno 2009, una quota non inferiore ad euro 3.087.000 delle risorse complessive, � destinata alla remunerazione della produttivit� e del merito individuale valutati secondo criteri di premialit� e selettivit� (UPB S01.02.003).
38. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie provvedono a quantificare le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale di cui al comma 37.
39. Per gli anni 2009 e seguenti, le risorse del Fondo di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2005, sono rideterminate in euro 5.281.000. A valere su detto fondo una quota pari ad euro 160.000 � ripartita tra le direzioni generali per essere destinata ad incentivare l'incarico di consegnatario. Le risorse stanziate nel suddetto fondo e non utilizzate nell'anno sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo (UPB S01.02.001).
40. A valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2008 di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 3 del 2008 per la realizzazione dei relativi programmi regionali, l'Amministrazione regionale pu� servirsi di una cabina di regia finalizzata al supporto dell'attivit� progettuale e laboratoriale delle istituzioni scolastiche (UPB S02.01.001).
41. Nel comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 il secondo periodo � sostituito dal seguente:
"Gli incarichi disciplinati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili una sola volta nel quinquennio; per l'esecuzione di programmi o di progetti specifici e determinati, finanziati con fondi regionali o statali o comunitari, attinenti alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione regionale, alle agenzie e agli enti, � consentito estendere la durata dei contratti per l'intero periodo di esecuzione del programma o progetto e, comunque, per una durata non superiore a trentasei mesi rinnovabili una sola volta sino a ugual periodo.".
42. Per fronteggiare esigenze di pagamento da effettuarsi necessariamente in contanti in casi di eventi eccezionali e straordinari, individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale, � autorizzata l'apertura di uno o pi� conti correnti bancari intestati alla Regione e accesi presso il Tesoriere regionale. La Giunta regionale, con propria deliberazione emessa su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, determina le modalit�, i criteri e le forme di gestione e di rendicontazione del conto e nomina, su proposta dell'Assessore competente per materia, il responsabile alla tenuta del conto, da individuarsi tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale.
43. L'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), cos� come modificato ed integrato dall'articolo 9, comma 17, della legge regionale n. 3 del 2008 � abrogato.
44. L'Amministrazione regionale � autorizzata a rimborsare all'Agenzia regionale del lavoro gli oneri relativi al trattamento economico accessorio del personale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2004), utilizzato presso l'Amministrazione regionale; a tal fine � stanziata una somma valutata in euro 100.000 annui (UPB S02.03.004).
45. Le somme sussistenti in conto competenza e in conto residui dei capitoli SC04.1753 (UPB S04.08.002) e SC04.1913 (UPB S04.08.006) non impegnate alla data del 31 dicembre 2008 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
46. Nel comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), le parole: "un collegio di liquidatori, uno dei quali indicato dalla Regione, uno indicato dalla provincia e uno indicato dal nuovo consorzio in rappresentanza dei comuni individuato tra il personale dipendente delle relative amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "un commissario liquidatore per consorzio individuato tra i dottori commercialisti o gli avvocati regolarmente iscritti al rispettivo albo o tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale muniti di laurea conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni con qualifica non inferiore alla D". Nella stessa legge le parole: "collegio dei liquidatori" sono sostituite dalle seguenti: "commissario liquidatore". In attesa dell'approvazione di una nuova disciplina organica, � sospesa l'applicazione del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2008.
Art. 2
Norme in materia di entrate1. La riscossione dei crediti di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 11 del 2006 � affidata all'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate (Sardegna entrate). L'Amministrazione regionale provvede a trasmettere alla suddetta Agenzia la documentazione e i dati relativi ai crediti di rispettiva pertinenza. Le procedure di riscossione possono essere eseguite anche a mezzo ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337). Dette procedure sono applicabili anche al recupero dei crediti di competenza degli enti e delle agenzie regionali.
2. Le spese derivanti dall'attivit� di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie sono a carico dell'Agenzia Sardegna entrate.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, definisce:
a) le modalit� operative di riscossione e di riversamento;
b) le modalit�, i criteri e i tempi dell'eventuale rateazione dei crediti;
c) il saggio di interesse applicabile;
d) le modalit� di trasmissione della documentazione e dei dati di cui al comma 1.4. Per quanto non regolamentato in materia trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
5. Il limite di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 11 del 2006 si applica anche ai rimborsi di versamenti non dovuti effettuati a favore dell'Amministrazione regionale, dei suoi enti e delle sue agenzie.
6. Per le attivit� economiche svolte nel territorio comunale da soggetti fiscalmente non domiciliati in Sardegna, in relazione agli elementi in proprio possesso, i comuni segnalano a Sardegna entrate i soggetti:
a) per i quali pu� essere attivata la procedura di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), da parte dell'Agenzia delle entrate;
b) che pur esercitando attivit� produttive in Sardegna non eseguono i versamenti IRAP con il codice tributo previsto per la Regione;
c) che risultano avere occultato in tutto o in parte l'imponibile IRAP da assoggettare a tassazione in Sardegna, ovvero che risultano avere fruito indebitamente di deduzioni, detrazioni o altre agevolazioni ai fini dell'IRAP.7. "Sardegna entrate", verificate le posizioni dei soggetti segnalati, effettua le segnalazioni qualificate all'Agenzia delle entrate per l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero le segnalazioni alla predetta Agenzia statale e all'Assessore competente in materia di entrate, finalizzate al recupero dell'IRAP e dei tributi compartecipati di competenza della Regione.
8. Qualora dalle segnalazioni effettuate scaturiscano provvedimenti di trasferimento d'ufficio del domicilio fiscale in Sardegna di contribuenti ivi operanti e/o atti di accertamento di maggiore IRAP per annualit� pregresse a favore della Regione, � corrisposto al comune segnalante, nel primo caso, un importo pari al 30 per cento dell'IRAP pagata dai soggetti segnalati per due anni consecutivi, nel secondo caso un importo una tantum pari al 30 per cento delle maggiori somme accertate e pagate a titolo definitivo dai contribuenti per IRAP, sanzioni ed interessi su tale imposta.
9. Per gli anni dal 2009 al 2012 alle piccole e medie imprese, cos� come definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attivit� produttive, operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, compete la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivit� produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonch� riordino della disciplina dei tributi locali), tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 50 e 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), le aliquote dell'imposta regionale sulle attivit� produttive vigenti alla data del 1� gennaio 2008 sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176. Tale agevolazione � concessa a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo d'imposta, per il quale si richiede l'agevolazione, non risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31 ottobre 2008.
10. La riduzione d'aliquota di cui al comma 11 non � cumulabile con quella prevista all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2008 e pu� essere fruita nei limiti e negli ambiti consentiti dalla normativa europea generale e di settore relativi al regime "de minimis". Dall'agevolazione sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e tutti gli enti pubblici.
11. A decorrere dal 1� gennaio 2009 sono, altres�, esentati dal pagamento dell'IRAP, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, con le limitazioni previste dalla regola degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione europea, i soggetti operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, di seguito individuati:
a) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328).12. I soggetti che accedono alle agevolazioni di cui ai precedenti commi inviano a Sardegna entrate, nei termini e nelle modalit� stabilite con apposito provvedimento del direttore della stessa:
a) una comunicazione dei dati rilevanti per l'accesso alle agevolazioni stesse;
b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attestano di non usufruire di altre agevolazioni riferibili allo stesso regime, tali da superare il tetto massimo di aiuti previsti dal citato regolamento. La mancata presentazione delle suddette comunicazioni nei termini stabiliti dal provvedimento di cui sopra comporta la decadenza dall'agevolazione.13. L'articolo 2, comma 14, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2008 � abrogato.
14. L'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2007, � abrogato.
15. � abrogato l'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
16. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2006 � sostituito come segue: "4. Il direttore generale � scelto mediante selezione pubblica per titoli; il personale dipendente dell'Agenzia � scelto mediante selezione pubblica per esami, per titoli, e per esami e titoli e/o mediante utilizzo di personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie regionali.".
Art. 2
Norme in materia di entrate1. La riscossione dei crediti di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 11 del 2006 � affidata all'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate (Sardegna entrate). L'Amministrazione regionale provvede a trasmettere alla suddetta Agenzia la documentazione e i dati relativi ai crediti di rispettiva pertinenza. Le procedure di riscossione possono essere eseguite anche a mezzo ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337). Dette procedure sono applicabili anche al recupero dei crediti di competenza degli enti e delle agenzie regionali.
2. Le spese derivanti dall'attivit� di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie sono a carico dell'Agenzia Sardegna entrate.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, definisce:
a) le modalit� operative di riscossione e di riversamento;
b) le modalit�, i criteri e i tempi dell'eventuale rateazione dei crediti;
c) il saggio di interesse applicabile;
d) le modalit� di trasmissione della documentazione e dei dati di cui al comma 1.4. Per quanto non regolamentato in materia trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
5. Il limite di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 11 del 2006 si applica anche ai rimborsi di versamenti non dovuti effettuati a favore dell'Amministrazione regionale, dei suoi enti e delle sue agenzie.
6. Per le attivit� economiche svolte nel territorio comunale da soggetti fiscalmente non domiciliati in Sardegna, in relazione agli elementi in proprio possesso, i comuni segnalano a Sardegna entrate i soggetti:
a) per i quali pu� essere attivata la procedura di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), da parte dell'Agenzia delle entrate;
b) che pur esercitando attivit� produttive in Sardegna non eseguono i versamenti IRAP con il codice tributo previsto per la Regione;
c) che risultano avere occultato in tutto o in parte l'imponibile IRAP da assoggettare a tassazione in Sardegna, ovvero che risultano avere fruito indebitamente di deduzioni, detrazioni o altre agevolazioni ai fini dell'IRAP.7. "Sardegna entrate", verificate le posizioni dei soggetti segnalati, effettua le segnalazioni qualificate all'Agenzia delle entrate per l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero le segnalazioni alla predetta Agenzia statale e all'Assessore competente in materia di entrate, finalizzate al recupero dell'IRAP e dei tributi compartecipati di competenza della Regione.
8. Qualora dalle segnalazioni effettuate scaturiscano provvedimenti di trasferimento d'ufficio del domicilio fiscale in Sardegna di contribuenti ivi operanti e/o atti di accertamento di maggiore IRAP per annualit� pregresse a favore della Regione, � corrisposto al comune segnalante, nel primo caso, un importo pari al 30 per cento dell'IRAP pagata dai soggetti segnalati per due anni consecutivi, nel secondo caso un importo una tantum pari al 30 per cento delle maggiori somme accertate e pagate a titolo definitivo dai contribuenti per IRAP, sanzioni ed interessi su tale imposta.
9. Per gli anni dal 2009 al 2012 alle piccole e medie imprese, cos� come definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attivit� produttive, operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, compete la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivit� produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonch� riordino della disciplina dei tributi locali); tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 50 e 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), le aliquote dell'imposta regionale sulle attivit� produttive vigenti alla data del 1� gennaio 2008 sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176. Tale agevolazione � concessa a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo d'imposta, per il quale si richiede l'agevolazione, non risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31 ottobre 2008.
10. La riduzione d'aliquota di cui al comma 9 non � cumulabile con quella prevista all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2008 e pu� essere fruita nei limiti e negli ambiti consentiti dalla normativa europea generale e di settore relativi al regime "de minimis". Dall'agevolazione sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e tutti gli enti pubblici.
11. A decorrere dal 1� gennaio 2009 sono, altres�, esentati dal pagamento dell'IRAP, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, con le limitazioni previste dalla regola degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione europea, i soggetti operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, di seguito individuati:
a) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328).12. I soggetti che accedono alle agevolazioni di cui ai precedenti commi inviano a Sardegna entrate, nei termini e nelle modalit� stabilite con apposito provvedimento del direttore della stessa:
a) una comunicazione dei dati rilevanti per l'accesso alle agevolazioni stesse;
b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attestano di non usufruire di altre agevolazioni riferibili allo stesso regime, tali da superare il tetto massimo di aiuti previsti dal citato regolamento. La mancata presentazione delle suddette comunicazioni nei termini stabiliti dal provvedimento di cui sopra comporta la decadenza dall'agevolazione.13. L'articolo 2, comma 14, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2008 � abrogato.
14. L'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2007, � abrogato.
15. � abrogato l'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
16. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2006 � sostituito come segue: "4. Il direttore generale � scelto mediante selezione pubblica per titoli; il personale dipendente dell'Agenzia � scelto mediante selezione pubblica per esami, per titoli, e per esami e titoli e/o mediante utilizzo di personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie regionali.".
17. Ai fini dell'immediata predisposizione e attuazione del programma di formazione di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2008, la Giunta regionale approva un provvedimento stralcio del Piano regionale per i servizi, le politiche e l'occupazione. Tale provvedimento � trasmesso al Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la conseguente approvazione.
18. In relazione all'avviato processo costitutivo delle nuove relazioni tra i paesi dell'area del Mediterraneo, in funzione della creazione di una zona di libero scambio euro-mediterranea, l'Amministrazione regionale promuove un piano pluriennale di iniziative finalizzate al sostegno in Sardegna del predetto processo al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e l'integrazione economica Sud-Sud; il piano � attuato tramite azioni di informazione, divulgazione e formazione che promuovono la reciproca conoscenza dei sistemi territoriali ed economici e prevedano la partecipazione attiva degli attori sociali, economici e culturali regionali, pubblici e privati dei paesi mediterranei interessati. La Giunta realizza tali iniziative nell'ambito del programma ENPI.
Capo II
Interventi urgenti a sostegno
dei settori sociale ed economicoArt. 3
Primi interventi a favore delle politiche sociali1. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007 per l'anno 2009 � pari ad euro 126.000.000, da integrare con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna dal Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed � alimentato dai seguenti stanziamenti:
a) risorse regionali per euro 28.000.000 destinate al potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di anziani in condizioni di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie, attraverso personale esterno o familiare (UPB S05.03.007);
b) risorse regionali per euro 36.000.000 destinate al finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilit�, attraverso personale esterno o familiare, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) (UPB S05.03.007);
c) risorse regionali per euro 5.000.000 destinate al programma "Ritornare a casa" di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2006 (UPB S05.03.007);
d) risorse regionali e statali per euro 9.000.000 destinate al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, accordo Regione Sardegna -ANCI 15 dicembre 2004) (UPB S05.03.005);
e) risorse regionali per euro 48.000.000 destinate al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (UPB S05.03.007).2. Per far fronte, attraverso alcuni primi interventi, all'emergenza sociale in atto � autorizzata nell'anno 2009 una spesa complessiva di euro 52.300.000 destinata:
a) quanto ad euro 30.000.000 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povert�, per un periodo non superiore a otto mesi, di cui all'articolo 8, comma 34, della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S05.03.007);
b) quanto ad euro 10.000.000 a favore dei comuni per la realizzazione di interventi previsti dall'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1988); alla ripartizione della suddetta somma si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S02.03.006);
c) quanto ad euro 3.000.000 per l'anticipazione dei benefici degli ammortizzatori sociali mediante utilizzo del fondo costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S05.03.007);
d) quanto ad euro 6.000.000, a valere sul fondo occupazione, per la concessione di sussidi di natura straordinaria a favore di lavoratori che non beneficiano di ammortizzatori sociali ai sensi della vigente normativa statale, e per misure atte a sostenere i lavoratori e le imprese che decidono di far ricorso a contratti di solidariet�; gli interventi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a' termini dell'articolo 6, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 3 del 2008, devono intendersi quali sussidi (UPB S06.06.004);
e) quanto ad euro 3.000.000 per la costituzione di un "Fondo di garanzia etica" destinato a sostenere persone appartenenti alle fasce sociali pi� deboli sottoposte ad indebitamento insostenibile per la sopravvenuta onerosit� dei prestiti dalle stesse contratti; i criteri e le modalit� di gestione del Fondo sono stabiliti in apposita direttiva della Giunta regionale (UPB S05.06.007);
f) quanto ad euro 300.000 per l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio sulle povert� (UPB S01.03.003).3. L'articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali), � sostituito come segue:
"Art. 34 (Osservatorio regionale sulle povert�)
1. � istituito, presso la Presidenza della Regione, l'Osservatorio regionale sulle povert� per l'individuazione di efficaci politiche di contrasto alla povert� in Sardegna.
2. La composizione dell'Osservatorio, che deve prevedere rappresentanze delle organizzazioni sindacali e del terzo settore maggiormente rappresentative nel territorio sardo, � definita con delibera della Giunta regionale.
3. Ai componenti dell'Osservatorio, che durano in carica due anni e possono essere rinnovati per due volte consecutive, spettano i rimborsi spese di cui alla legge regionale n. 27 del 1987 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per il suo funzionamento l'Osservatorio si avvale di strutture e di personale dell'Amministrazione regionale.".4. � istituito un comitato interassessoriale per le emergenze economiche e sociali presieduto dal Presidente della Regione e composto dagli Assessori competenti in materia di lavoro, di industria e di programmazione. Il comitato, che si avvale dell'Osservatorio regionale sulle povert�, agisce attraverso il confronto con le parti sociali per il monitoraggio delle situazioni di crisi produttive e occupazionali e ha come scopo quello di garantire il coordinamento delle politiche regionali per affrontare le emergenze economiche e sociali derivanti dalle situazioni di crisi; a tal fine individua misure atte a massimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali. Il comitato si avvale di strutture e personale dell'Amministrazione regionale. Per lo svolgimento delle attivit� del comitato � autorizzata una spesa valutata in euro 300.000 nell'anno 2009 (UPB S01.04.001).
5. Per il funzionamento dell'Unit� di coordinamento regionale per le dipendenze (UCRD), istituita dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2006, nelle aree della dipendenza e dell'integrazione socio-sanitaria � autorizzata una spesa valutata in euro 800.000 annui (UPB S05.03.008).
6. L'Amministrazione regionale � autorizzata ad erogare il contributo previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 1998 cos� come modificato ed integrato dall'articolo 9, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 6 del 2004, quale incentivo forfetario per l'uscita volontaria dei lavoratori socialmente utili dal bacino regionale. Gli effetti di tale disposizione si applicano anche ai lavoratori gi� beneficiari di analogo intervento economico in data precedente all'entrata in vigore della presente legge. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate le apposite direttive attuative. Ai lavoratori, gi� impegnati in attivit� socialmente utili ai sensi del decreto legislativo 1� dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196), e interessati da processi di stabilizzazione occupazionale mediante esternalizzazione di servizi pubblici, effettuate ai sensi dell'articolo 10 del sopra richiamato decreto legislativo, in attuazione alla previsione legislativa contenuta nell'articolo 2, comma 550, della legge n. 244 del 2007, sono estesi gli incentivi previsti e tuttora vigenti in materia di assunzione in societ� costituite a totale capitale pubblico o a prevalente capitale pubblico.
7. Il personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, � in via prioritaria impiegato in attivit� di formazione professionale, orientamento e di politiche del lavoro. Spetta al personale iscritto alla lista, per il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro originario e la sua iscrizione alla lista col subentro dell'Amministrazione regionale, una indennit� pari al trattamento economico fondamentale come previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria (UPB S06.06.004). Gli oneri residui derivanti dalla gestione del personale iscritto all'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7), e non ancora definiti alla data di iscrizione di detto personale nella lista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008, sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale a seguito di verifica della regolarit� contabile dei rendiconti presentati e nella misura determinata con deliberazione della Giunta regionale (UPB S02.02.001).
8. Le spese sostenute per l'espletamento di attivit� di formazione professionale, in regime di convenzione con la Regione, ancorch� finalizzata all'assunzione, sono sempre integralmente riconosciute se ammissibili ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di rendicontazione. In sede di prima applicazione l'Amministrazione regionale provvede ad aggiornare le convenzioni ed i contratti in essere al fine di renderli conformi alla prescrizione di cui sopra.
9. � autorizzata una spesa valutata in euro 2.000.000 annui a favore delle amministrazioni provinciali per l'adeguamento della rete dei servizi erogati dai Centri servizi per il lavoro (CSL) di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualit� del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), ai livelli essenziali di prestazione (LEP) previsti dal master plan per i servizi per l'impiego. L'Amministrazione regionale pu� assegnare, alle province che ne facciano richiesta, unit� lavorative iscritte alla lista di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, da impiegarsi, nelle more della loro definitiva ricollocazione, nello svolgimento delle funzioni e delle attivit� di competenza dei Centri servizi per il lavoro (UPB S02.03.006).
10. � autorizzata la spesa valutata in euro 1.000.000 annui per la manutenzione ordinaria, straordinaria (correttiva, adeguativa ed evolutiva) del Sistema informativo del lavoro della Regione Sardegna (SIL Sardegna) e per la gestione dei relativi servizi continuativi e operativi (UPB S02.04.013).
Capo II
Interventi urgenti a sostegno
dei settori sociale ed economicoArt. 3
Primi interventi a favore delle politiche sociali1. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007 per l'anno 2009 � pari ad euro 126.000.000, da integrare con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna dal Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed � alimentato dai seguenti stanziamenti:
a) risorse regionali per euro 28.000.000 destinate al potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di anziani in condizioni di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.007);
b) risorse regionali per euro 36.000.000 destinate al finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilit�, attraverso personale esterno o familiare, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) (UPB S05.03.007);
c) risorse regionali per euro 5.000.000 destinate al programma "Ritornare a casa" di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2006 (UPB S05.03.007);
d) risorse regionali e statali per euro 9.000.000 destinate al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, accordo Regione Sardegna -ANCI 15 dicembre 2004) (UPB S05.03.005);
e) risorse regionali per euro 48.000.000 destinate al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (UPB S05.03.007).2. Per far fronte, attraverso alcuni primi interventi, all'emergenza sociale in atto � autorizzata nell'anno 2009 una spesa complessiva di euro 52.300.000 destinata:
a) quanto ad euro 30.000.000 (UPB S05.03.007) da trasferire ai comuni per la realizzazione di azioni di contrasto alla povert� attraverso i seguenti interventi:
1) concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povert�;
2) concessione di contributi in misura non superiore a 500 euro mensili, quale aiuto per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari alla soglia di povert� calcolata secondo il metodo dell'Indice della situazione economica equivalente (ISEE);
3) concessione di sussidi, per un ammontare massimo di euro 800 mensili, per lo svolgimento del servizio civico comunale.La suddetta somma � ripartita tra i comuni secondo il seguente criterio:
1) 35 per cento in parti uguali;
2) 35 per cento sulla base del numero degli abitanti residenti;
3) 30 per cento sulla base del numero dei disoccupati risultanti alla data del 31 dicembre 2008;b) quanto a complessivi euro 25.000.000 (S02.03.006) a favore dei comuni per le seguenti finalit�:
1) euro 15.000.000 per la realizzazione di interventi previsti dall'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1988), e successive modifiche e integrazioni; detto fondo � integrato da parte dei comuni con la quota di competenza a valere sul fondo unico in misura non inferiore al 50 per cento. Le risorse, pena la decadenza, devono essere impegnate dai comuni entro il 31 dicembre 2009; alla ripartizione delle stesse si provvede con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica;
2) euro 10.000.000 per l'aumento del patrimonio boschivo su terreni pubblici che insistano in prossimit� di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile. Su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, la Giunta regionale approva il programma degli interventi e la ripartizione delle risorse. L'Ente foreste cura la progettazione e la direzione dei lavori. I comuni occupano nei suddetti interventi soggetti inoccupati e disoccupati, avuto riguardo a nuclei familiari monoreddito di cassintegrati e lavoratori in mobilit�;c) quanto ad euro 3.000.000 per l'anticipazione dei benefici degli ammortizzatori sociali mediante utilizzo del fondo costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S05.03.004);
d) quanto ad euro 6.000.000, a valere sul fondo occupazione, per la concessione di sussidi di natura straordinaria a favore di lavoratori che non beneficiano di ammortizzatori sociali ai sensi della vigente normativa statale, e per misure atte a sostenere i lavoratori e le imprese che decidono di far ricorso a contratti di solidariet�; gli interventi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a' termini dell'articolo 6, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 3 del 2008, devono intendersi quali sussidi (UPB S06.06.004);
e) quanto ad euro 3.000.000 per la costituzione di un "Fondo di garanzia etica" destinato a sostenere persone appartenenti alle fasce sociali pi� deboli sottoposte ad indebitamento insostenibile per la sopravvenuta onerosit� dei prestiti dalle stesse contratti; i criteri e le modalit� di gestione del Fondo sono stabiliti in apposita direttiva della Giunta regionale (UPB S05.03.007);
f) quanto ad euro 300.000 per l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio sulle povert� (UPB S01.03.003).3. L'articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali), � sostituito come segue:
"Art. 34 (Osservatorio regionale sulle povert�)
1. � istituito, presso la Presidenza della Regione, l'Osservatorio regionale sulle povert� per l'individuazione di efficaci politiche di contrasto alla povert� in Sardegna.
2. La composizione dell'Osservatorio, che deve prevedere rappresentanze delle organizzazioni sindacali e del terzo settore maggiormente rappresentative nel territorio sardo, � definita con delibera della Giunta regionale.
3. Ai componenti dell'Osservatorio, che durano in carica due anni e possono essere rinnovati per due volte consecutive, spettano i rimborsi spese di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per il suo funzionamento l'Osservatorio si avvale di strutture e di personale dell'Amministrazione regionale.".4. � istituito un comitato interassessoriale per le emergenze economiche e sociali presieduto dal Presidente della Regione e composto dagli Assessori competenti in materia di lavoro, di industria e di programmazione. Il comitato, che si avvale dell'Osservatorio regionale sulle povert�, agisce attraverso il confronto con le parti sociali per il monitoraggio delle situazioni di crisi produttive e occupazionali e ha come scopo quello di garantire il coordinamento delle politiche regionali per affrontare le emergenze economiche e sociali derivanti dalle situazioni di crisi; a tal fine individua misure atte a massimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali. Il comitato si avvale di strutture e personale dell'Amministrazione regionale. Per lo svolgimento delle attivit� del comitato � autorizzata una spesa valutata in euro 300.000 nell'anno 2009 (UPB S01.04.001).
5. Per il funzionamento dell'Unit� di coordinamento regionale per le dipendenze (UCRD), istituita dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2006, nelle aree della dipendenza e dell'integrazione socio-sanitaria � autorizzata una spesa valutata in euro 800.000 annui (UPB S05.03.008).
6. L'Amministrazione regionale � autorizzata ad erogare il contributo previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 1998 cos� come modificato ed integrato dall'articolo 9, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 6 del 2004, quale incentivo forfetario per l'uscita volontaria dei lavoratori socialmente utili dal bacino regionale. Gli effetti di tale disposizione si applicano anche ai lavoratori gi� beneficiari di analogo intervento economico in data precedente all'entrata in vigore della presente legge. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate le apposite direttive attuative. Ai lavoratori, gi� impegnati in attivit� socialmente utili ai sensi del decreto legislativo 1� dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196), e interessati da processi di stabilizzazione occupazionale mediante esternalizzazione di servizi pubblici, effettuate ai sensi dell'articolo 10 del sopra richiamato decreto legislativo, in attuazione alla previsione legislativa contenuta nell'articolo 2, comma 550, della legge n. 244 del 2007, sono estesi gli incentivi previsti e tuttora vigenti in materia di assunzione in societ� costituite a totale capitale pubblico o a prevalente capitale pubblico.
7. Il personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, � in via prioritaria impiegato in attivit� di formazione professionale, orientamento e di politiche del lavoro. Spetta al personale iscritto alla lista, per il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro originario e la sua iscrizione alla lista col subentro dell'Amministrazione regionale, una indennit� pari al trattamento economico fondamentale come previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria (UPB S06.06.004). Gli oneri residui derivanti dalla gestione del personale iscritto all'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7), e non ancora definiti alla data di iscrizione di detto personale nella lista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008, sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale a seguito di verifica della regolarit� contabile dei rendiconti presentati e nella misura determinata con deliberazione della Giunta regionale (UPB S02.02.001).
8. Le spese sostenute per l'espletamento di attivit� di formazione professionale, in regime di convenzione con la Regione, ancorch� finalizzata all'assunzione, sono sempre integralmente riconosciute se ammissibili ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di rendicontazione. In sede di prima applicazione l'Amministrazione regionale provvede ad aggiornare le convenzioni ed i contratti in essere al fine di renderli conformi alla prescrizione di cui sopra.
9. � autorizzata una spesa valutata in euro 2.000.000 annui a favore delle amministrazioni provinciali per l'adeguamento della rete dei servizi erogati dai Centri servizi per il lavoro (CSL) di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualit� del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), ai livelli essenziali di prestazione (LEP) previsti dal master plan per i servizi per l'impiego. L'Amministrazione regionale pu� assegnare, alle province che ne facciano richiesta, unit� lavorative iscritte alla lista di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, da impiegarsi, nelle more della loro definitiva ricollocazione, nello svolgimento delle funzioni e delle attivit� di competenza dei Centri servizi per il lavoro (UPB S02.03.006).
10. Ad integrazione del finanziamento statale a favore delle politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonch� interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), e al decreto ministeriale 21 giugno 2007 (Istituzione del fondo per le politiche giovanili) � autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 750.000 (UPB S05.03.012).
11. � autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 1.680.000 destinato a finanziare e coordinare un programma finalizzato alla gestione di crisi occupazionali o al reimpiego dei lavoratori di cui all'accordo governativo sottoscritto in data 15 maggio 2006 tra il Ministero del lavoro, la Regione Sardegna, la Provincia di Nuoro, le parti sociali, l'INPS e Italia lavoro (UPB S02.03.001).
12. � autorizzata la spesa valutata in euro 1.000.000 annui per la manutenzione ordinaria, straordinaria (correttiva, adeguativa ed evolutiva) del Sistema informativo del lavoro della Regione Sardegna (SIL Sardegna) e per la gestione dei relativi servizi continuativi e operativi (UPB S02.04.013).
13. Nella legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 38 � cos� sostituito:
"1. Gli enti gestori aggiornano annualmente la situazione reddituale degli assegnatari procedendo all'acquisizione d'ufficio della documentazione mediante consultazione diretta delle banche dati dell'anagrafe tributaria e degli enti previdenziali e assistenziali.";
b) il comma 4 dell'articolo 38 � abrogato;
c) nell'articolo 40, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Nei confronti degli assegnatari ai quali sia stato applicato un canone maggiorato per omessa o incompleta presentazione della documentazione relativa al reddito, gli enti gestori rideterminano il canone di concessione per ciascun periodo reddituale di riferimento, procedendo alla collocazione nella relativa fascia di appartenenza. 2 ter. A tal fine, gli enti gestori accertano i dati reddituali secondo le modalit� previste al comma 1 dell'articolo 38 e notificano agli assegnatari il prospetto di dettaglio dei canoni arretrati. Il debito cos� calcolato potr� essere estinto, a domanda, in un termine massimo di cinque anni. Sul debito sono quantificati gli interessi legali.
2 quater. Con la sottoscrizione dell'atto di riconoscimento del debito, da compiersi entro sessanta giorni dalla relativa notifica, consegue il venir meno dello stato di morosit� e la cessazione dei procedimenti legali in atto.
2 quinquies. Nei confronti degli assegnatari che non regolarizzino la propria posizione debitoria, gli enti gestori attivano le procedure di cui all'articolo 22.
2 sexies. Il procedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa pu� essere interrotto, anche ad esecuzione iniziata, per una sola volta, nel caso in cui l'assegnatario provveda al pagamento del debito pregresso.".Nella legge regionale 5 luglio 2000, n. 7 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, e alla legge 23 agosto 1995, n. 22), il comma 6 dell'articolo 3 � cos� sostituito:
"6. Nei confronti degli occupanti abusivi, fatta eccezione per coloro che siano in attesa della regolarizzazione della loro posizione ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, dell'articolo 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 17, dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 22, dell'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 2000, n. 7, dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 14, e dell'articolo 17 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, l'ente gestore applica un canone non inferiore, in percentuale, a quello di cui al comma 5.".
Art. 4
Disposizioni a favore
del sistema produttivo isolano1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, predispone un piano straordinario di interventi per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane che si avvale di risorse regionali, statali e comunitarie valutate in complessivi euro 100.000.000 per l'anno 2009. Il piano, che deve tener conto nella sua attuazione anche di procedure abbreviate ove consentite, deve in primo luogo affrontare le emergenze in funzione anticrisi e deve prevedere:
a) il rilancio della formazione professionale quale strumento di crescita del capitale umano e collegamento con il sistema produttivo;
b) il potenziamento delle azioni di politica attiva del lavoro dirette a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro anche attraverso l'autoimpiego, la cooperazione e la diffusione dell'imprenditorialit� in particolare giovanile e femminile;
c) la previsione di azioni orizzontali di collegamento tra scuola, universit�, formazione e imprese; in particolare devono essere incentivati i tirocini formativi, l'apprendistato professionalizzante e di alta specializzazione e i programmi di riqualificazione per i lavoratori espulsi dal ciclo produttivo.Il piano deve agire in sinergia e complementariet� con le politiche nazionali e regionali dirette; in particolare le azioni formative e di politica attiva devono intervenire a completamento delle azioni a sostegno al reddito con finalit� di riqualificazione e ricollocazione. La Giunta regionale deve assicurare il coordinamento delle risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale e regionale al fine del perseguimento degli obiettivi del piano.
2. L'articolo 11 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2005), cos� come sostituito dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007, � cos� modificato:
a) il comma 1 � sostituito come segue:
"1. La Regione Sardegna pu�, in conformit� alla Carta degli aiuti a finalit� regionale 2007-2013, estendere o istituire strumenti di agevolazione a favore del sistema delle imprese finanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali. Gli strumenti di incentivazione devono essere attivati conformemente:
a) alle regole sugli aiuti di stato derivanti dai regolamenti comunitari sugli aiuti in esenzione;
b) a specifici regimi di aiuto notificati dalla Regione Sardegna in conformit� con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2007-2013;
c) a specifici regimi di aiuto quadro notificati dallo Stato, compresi quelli riferiti alle norme temporanee a sostegno del finanziamento delle imprese per i periodi di crisi economica e finanziaria, compresi quelli finalizzati al ripristino degli equilibri finanziari e patrimoniali e per la ristrutturazione a medio e lungo termine del passivo di bilancio delle piccole e medie imprese, e a favore dell'occupazione; per tali ultime finalit� � impiegata una somma non inferiore ad euro 5.000.000, da destinare a contributi in conto occupazione, dello stanziamento iscritto in conto del Fondo per la programmazione negoziata.".b) nel comma 5 il periodo successivo alla lettera d) � sostituito dal seguente:
"Oltre alle risorse indicate, gli strumenti di incentivazione possono utilizzare:
a) le risorse individuate in specifici accordi di programma quadro stipulati con lo Stato;
b) le risorse individuate in specifici accordi di programma e procedure di programmazione negoziata;
c) le risorse finalizzate allo sviluppo locale nella disponibilit� di altri enti pubblici;
d) le risorse del Fondo programmazione negoziata, che assume la seguente denominazione: Fondo per la programmazione negoziata e per il sostegno alle attivit� produttive.Le economie di spesa realizzate sugli interventi finanziati a valere sul fondo della programmazione negoziata di cui al capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010) e sulle leggi di incentivazione, purch� sussistenti nelle scritture contabili, sono ricondotte al medesimo fondo; alle conseguenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.".
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 47, della legge regionale n. 3 del 2008, destinata alla concessione di contributi per l'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i consorzi fidi, � rideterminata in euro 19.500.000 per l'anno 2009 ed in euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012. Tale spesa � ripartita secondo le seguenti misure:
a) 50 per cento a favore di tutti i consorzi;
b) 50 per cento a favore dei consorzi fidi che possiedano i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1� settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), o che conseguano tali requisiti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o che presentino domanda per l'acquisizione degli stessi entro sei mesi (UPB S06.03.001, S06.03.008, S06.03.019, S06.03.028, S06.05.003).4. Al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese operanti in Sardegna � istituito un fondo di controgaranzia, con una dotazione, per l'anno 2009, di euro 5.000.000, che assiste le garanzie prestate dai consorzi fidi a favore delle suddette imprese. La Giunta regionale stabilisce le modalit� di attivazione e i criteri di gestione del fondo; l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alla ripartizione dello stanziamento in rapporto alle tipologie di intervento (UPB S08.01.001).
5. Nell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nel comma 22, la lettera b) � sostituita dalla seguente:
"b) da un ente tecnico certificato, o da un professionista con almeno dieci anni di iscrizione al proprio albo od ordine professionale, munito di idonea assicurazione per la responsabilit� professionale, quando la verifica in ordine a tale conformit� comporta valutazioni discrezionali;";
b) nel comma 25, dopo le parole: "per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all'articolo 14" e dopo le parole: "valutazione ambientale strategica (VAS)" sono rispettivamente aggiunte le seguenti parole: "e seguenti", "o l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).".6. A valere sulle disponibilit� recate dalla UPB S04.08.016 (cap. SC04.2279), una quota pari a euro 1.000.000 � destinata agli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica nell'anno 2008 al settore ittico.
7. Per la salvaguardia del litorale e delle zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari � autorizzata una spesa valutata in euro 1.600.000 annui (UPB S04.08.005).
8. � autorizzata, nell'esercizio 2009, la spesa di euro 5.000.000 da destinare alla copertura di oneri rivenienti da commesse per interventi di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento di rifiuti pericolosi nelle aree minerarie dismesse, nonch� per studi e sperimentazioni sull'utilizzo ecocompatibile del carbone (UPB S06.03.023).
9. � autorizzata, nell'esercizio 2009, la spesa di euro 10.000.000 da destinare alla ricapitalizzazione della Societ� IGEA Spa per interventi di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento di rifiuti pericolosi nelle aree minerarie dismesse (UPB S04.06.002).
10. Al fine di provvedere al supporto della gestione delle partecipate regionali Carbosulcis Spa e IGEA Spa, � autorizzata una spesa valutata in euro 35.000.000 annui (UPB S06.03.024).
11. Al fine di provvedere al supporto della gestione liquidatoria delle controllate regionali SIGMA Invest Spa e sue collegate, INTEX Spa, F. Gold Sardinia Spa, Fluorite di Silius Spa e Progemisa Spa, � autorizzata, nell'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 3.600.000 (UPB S06.03.024).
12. � autorizzata la spesa di euro 20.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), e dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e dagli ulteriori accordi per interventi di recupero ambientale complementari a quelli previsti dalle succitate convenzioni. Le opere realizzate in attuazione della convenzione stipulata il 21 dicembre 2001 con l'Ati-Ifras a seguito della convenzione firmata dal Ministero del lavoro, Ministero dell'ambiente, Ministero dei beni culturali, Ministero delle attivit� produttive e Regione Sardegna del 23 ottobre 2001 e 4 dicembre 2001 in base al decreto legislativo n. 81 del 2000 (articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000), sono assegnate a titolo gratuito ai comuni che ne cureranno la gestione anche in collaborazione con l'Ente parco geominerario storico-ambientale della Sardegna. L'individuazione delle opere da trasferire ai comuni viene effettuata in sede di collaudo delle stesse e definita, previa accettazione di ciascun comune, con provvedimento dell'Assessorato competente in materia di patrimonio (UPB S04.06.005).
13. Per proseguire nell'azione di sostegno all'attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato e alla partecipazione di tutti i comuni della Sardegna alla societ� Abbanoa Spa, gestore unico affidatario del servizio da parte dell'Autorit� d'ambito territoriale ottimale per la Sardegna, � autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di euro 7.000.000, per la concessione di un contributo straordinario, a favore dei singoli comuni, cos� determinato (UPB S07.07.003):
a) euro 28 per abitante quale risulta dal censimento ISTAT 2001, finalizzato alla sottoscrizione di partecipazioni azionarie a seguito di aumento di capitale sociale, relativo al finanziamento autorizzato per l'anno 2009, riservato ai comuni che non fanno parte dell'attuale assetto societario del gestore unico;
b) l'importo che residua, dopo l'erogazione del contributo di cui alla lettera a), quello che residua dagli stanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, a conclusione delle sottoscrizioni in corso, l'importo dello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2008, e l'importo degli stanziamenti autorizzati per gli anni 2010 e 2011 sono assegnati, anche in quote annuali, a parziale copertura degli oneri trasferiti al soggetto gestore del servizio idrico integrato, ai comuni che hanno ceduto il possesso degli impianti alla societ� affidataria del servizio per far fronte alle spese sostenute dai medesimi comuni, successivamente alla cessione degli impianti e fino al 31 dicembre 2011.14. Le procedure per l'attribuzione del contributo di cui al comma 13 sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Al fine di garantire la continuit� del servizio di preminente interesse pubblico, gli eventuali prestiti assunti dal gestore del servizio idrico integrato Abbanoa Spa, societ� pubblica partecipata, usufruiscono delle garanzie integrative regionali per il rimborso del capitale, interessi ed oneri accessori nel limite dell'importo massimo di euro 30.000.000 e per un periodo non superiore a tre anni. I relativi oneri, sono valutati in euro 900.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S08.01.001).
16. Per le finalit� di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), l'Amministrazione regionale � autorizzata ad erogare all'Ente acque della Sardegna (ENAS) l'ulteriore stanziamento di euro 8.000.000 per l'anno 2009 e di euro 10.000.000 per l'anno 2010 (UPB S07.07.002).
17. Le economie realizzate sui programmi di intervento di cui alla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 (Nuovi incentivi per le attivit� industriali), per un importo complessivo di euro 18.000.000 sono destinate all'aumento del capitale sociale della SFIRS finalizzato ad interventi di reindustrializzazione da attuarsi anche mediante l'acquisizione di fabbricati industriali in disuso, ovvero oggetto di procedure concorsuali, al fine del loro successivo impiego in attivit� produttive. L'Assessore competente in materia di bilancio � autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
18. A decorrere dall'anno 2009, l'Amministrazione regionale eroga aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza sarda, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie". L'intensit� degli aiuti e le modalit� di erogazione sono definite, con delibera della Giunta regionale, in conformit� alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. 337. I relativi oneri sono valutati in euro 1.000.000 annui (UPB S06.04.010).
19. La Regione eroga indennizzi agli imprenditori agricoli che in forza di un decreto emesso dal Servizio regionale competente in materia di protezione contro la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali sono obbligati a distruggere piante e coltivazioni. Gli indennizzi sono calcolati sulla base di parametri approvati con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La presente norma si applica anche al focolaio di Ralstonia solanacearum accertato nell'anno 2007. La relativa spesa � valutata in annui euro 300.000 (UPB S06.04.012).
20. � autorizzata per gli anni 2009 e 2010 la spesa di euro 2.500.000 per il cofinanziamento di una campagna di educazione alimentare dei prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine protetta: Pecorino romano, Pecorino sardo, Fiore sardo, presso le scuole del territorio regionale per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 da attuarsi tramite i consorzi di tutela, singoli o associati. Il contributo regionale non pu� essere superiore all'80 per cento del costo della campagna. Il programma degli interventi finanziabili � approvato con deliberazione della Giunta regionale ed attuato previa positiva conclusione del procedimento di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (UPB S06.04.015).
21. � autorizzata la costituzione del Fondo regionale per l'imprenditoria femminile, cos� come definita dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), e confermata dal codice delle pari opportunit�, con una dotazione per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 di euro 1.000.000. Nel fondo confluiscono le economie nonch� i disimpegni derivanti dalle risorse regionali ancora vincolate e non utilizzate per le imprese interessate dal IV, V e VI bando della legge n. 215 del 1992. Le risorse di cui sopra rimangono destinate per le medesime finalit� per le quali sono state impegnate e fatti salvi i principi generali in materia di rendicontazione dei contributi pubblici. Le imprese che hanno beneficiato dell'intervento statale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 (Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge n. 59 del 1997)), possono a domanda, previa verifica della corretta gestione della risorsa assegnata e accreditata, continuare a godere dei benefici accordati a valere sul fondo regionale in relazione e proporzione al programma di investimenti approvato, realizzato o in via di realizzazione. La Giunta regionale � autorizzata ad emanare le relative e necessarie modalit� attuative (UPB S06.03.026).
22. Al fine di consentire il rispetto delle scadenze previste dall'articolo 1, comma 3 bis, della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, di cui al medesimo articolo 16 e di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, � approvato dal comitato istituzionale dell'Autorit� di bacino di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2006.
23. L'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64 (Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'Isola) � sostituito dal seguente:
"Art. 2
1. Per le finalit� di cui al precedente articolo, il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, di cui all'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), e di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, riporta, sulla base degli atti disponibili, la sintesi dei programmi di misure per la ricostituzione e ripristino delle zone umide di cui all'allegato VI, parte B, della direttiva 2000/60/CE.".
Art. 4
Disposizioni a favore
del sistema produttivo isolano1. La Giunta regionale predispone un piano straordinario di interventi per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane che si avvale di risorse regionali, statali e comunitarie valutate in complessivi euro 100.000.000 per l'anno 2009. Il piano, che deve tener conto nella sua attuazione anche di procedure abbreviate ove consentite, deve in primo luogo affrontare le emergenze in funzione anticrisi e deve prevedere:
a) il rilancio della formazione professionale quale strumento di crescita del capitale umano e collegamento con il sistema produttivo;
b) la formazione ed il reinserimento nel sistema degli enti locali e nei settori dei beni culturali e della tutela ambientale, di lavoratori espulsi dal sistema produttivo con pi� di quaranta anni di et� alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) il potenziamento delle azioni di politica attiva del lavoro dirette a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro anche attraverso l'autoimpiego, la cooperazione e la diffusione dell'imprenditorialit� in particolare giovanile e femminile;
d) la previsione di azioni orizzontali di collegamento tra scuola, universit�, formazione e imprese; in particolare devono essere incentivati i tirocini formativi, l'apprendistato professionalizzante e di alta specializzazione e i programmi di riqualificazione per i lavoratori espulsi dal ciclo produttivo.Il piano deve agire in sinergia e complementariet� con le politiche nazionali e regionali dirette; in particolare le azioni formative e di politica attiva devono intervenire a completamento delle azioni a sostegno al reddito con finalit� di riqualificazione e ricollocazione. La Giunta regionale deve assicurare il coordinamento delle risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale e regionale al fine del perseguimento degli obiettivi del piano.
2. Per il consolidamento della sperimentazione relativa all'implementazione dei servizi gestiti dai Centri Servizi per il Lavoro, dai Cesil e dalle Agenzie di sviluppo di cui all'Asse 3, Misure 3.1., 3.4, e 3.10 del POR Sardegna 2000-2006, l'Amministrazione regionale � autorizzata, per l'anno 2009, ad erogare i necessari finanziamenti per un importo complessivo pari a euro 9.500.000 a valere sulle risorse disponibili del POR Sardegna 2000-2006 e sugli stanziamenti per il fondo regionale dell'occupazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2008.
3. L'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005, cos� come sostituito dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007, � cos� modificato:
a) il comma 1 � sostituito come segue:
"1. La Regione Sardegna pu�, in conformit� alla Carta degli aiuti a finalit� regionale 2007-2013, estendere o istituire strumenti di agevolazione a favore del sistema delle imprese finanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali. Gli strumenti di incentivazione devono essere attivati conformemente:
1) alle regole sugli aiuti di stato derivanti dai regolamenti comunitari sugli aiuti in esenzione;
2) a specifici regimi di aiuto notificati dalla Regione Sardegna in conformit� con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2007-2013;
3) a specifici regimi di aiuto quadro notificati dallo Stato, compresi quelli riferiti alle norme temporanee a sostegno del finanziamento delle imprese per i periodi di crisi economica e finanziaria, compresi quelli finalizzati al ripristino degli equilibri finanziari e patrimoniali e per la ristrutturazione a medio e lungo termine del passivo di bilancio delle piccole e medie imprese, e a favore dell'occupazione; per tali ultime finalit� � impiegata una somma non inferiore ad euro 5.000.000, da destinare a contributi in conto occupazione, dello stanziamento iscritto in conto del Fondo per la programmazione negoziata.".b) nel comma 5 il periodo successivo alla lettera d) � sostituito dal seguente:
"Oltre alle risorse indicate, gli strumenti di incentivazione possono utilizzare:
1) le risorse individuate in specifici accordi di programma quadro stipulati con lo Stato;
2) le risorse individuate in specifici accordi di programma e procedure di programmazione negoziata;
3) le risorse finalizzate allo sviluppo locale nella disponibilit� di altri enti pubblici;
4) le risorse del Fondo programmazione negoziata, che assume la seguente denominazione: Fondo per la programmazione negoziata e per il sostegno alle attivit� produttive.Le economie di spesa realizzate sugli interventi finanziati a valere sul fondo della programmazione negoziata di cui al capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010) e sulle leggi di incentivazione, purch� sussistenti nelle scritture contabili, sono ricondotte al medesimo fondo; alle conseguenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.".
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 47, della legge regionale n. 3 del 2008, destinata alla concessione di contributi per l'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i consorzi fidi, � rideterminata in euro 19.500.000 per l'anno 2009 ed in euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012. Tale spesa � ripartita secondo le seguenti misure:
a) 50 per cento a favore di tutti i consorzi;
b) 50 per cento a favore dei consorzi fidi che possiedano i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1� settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), o che conseguano tali requisiti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o che presentino domanda per l'acquisizione degli stessi entro sei mesi (UPB S06.03.001, S06.03.008, S06.03.019, S06.03.028, S06.05.003).5. Al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese operanti in Sardegna � istituito un fondo di controgaranzia, con una dotazione, per l'anno 2009, di euro 5.000.000, che assiste le garanzie prestate dai consorzi fidi a favore delle suddette imprese. La Giunta regionale stabilisce le modalit� di attivazione e i criteri di gestione del fondo; l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alla ripartizione dello stanziamento in rapporto alle tipologie di intervento (UPB S08.01.001).
6. Nell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nel comma 22, la lettera b) � sostituita dalla seguente:
"b) da un ente tecnico certificato, o da un professionista con almeno dieci anni di iscrizione al proprio albo od ordine professionale, munito di idonea assicurazione per la responsabilit� professionale, quando la verifica in ordine a tale conformit� comporta valutazioni discrezionali;";
b) nel comma 25, dopo le parole: "per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all'articolo 14" e dopo le parole: "valutazione ambientale strategica (VAS)" sono rispettivamente aggiunte le seguenti parole: "e seguenti", "o l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).".7. A valere sulle disponibilit� recate dalla UPB S04.08.016 (cap. SC04.2279), una quota pari a euro 1.000.000 � destinata agli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica nell'anno 2008 al settore ittico.
8. Per la salvaguardia del litorale e delle zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari � autorizzata una spesa valutata in euro 1.600.000 annui (UPB S04.08.005).
9. � autorizzata, nell'esercizio 2009, la spesa di euro 5.000.000 da destinare alla copertura di oneri rivenienti da commesse per interventi di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento di rifiuti pericolosi nelle aree minerarie dismesse, nonch� per studi e sperimentazioni sull'utilizzo ecocompatibile del carbone (UPB S06.03.023).
10. � autorizzata, nell'esercizio 2009, la spesa di euro 10.000.000 da destinare alla ricapitalizzazione della Societ� IGEA Spa per interventi di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento di rifiuti pericolosi nelle aree minerarie dismesse (UPB S04.06.002).
11. Al fine di proseguire l'attivit� di bonifica dei siti inquinati dalla pregressa attivit� industriale e/o estrattiva, � autorizzata nell'esercizio 2009, la spesa di euro 7.500.000 (UPB S04.06.005).
12. Al fine di provvedere al supporto della gestione delle partecipate regionali Carbosulcis Spa e IGEA Spa, � autorizzata una spesa valutata in euro 35.000.000 annui (UPB S06.03.024).
13. Al fine di provvedere al supporto della gestione liquidatoria delle controllate regionali SIGMA Invest Spa e sue collegate, INTEX Spa, F. Gold Sardinia Spa, Fluorite di Silius Spa e Progemisa Spa, � autorizzata, nell'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 3.600.000 (UPB S06.03.024).
14. � autorizzata la spesa di euro 20.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), e dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e dagli ulteriori accordi per interventi di recupero ambientale complementari a quelli previsti dalle succitate convenzioni. Le opere realizzate in attuazione della convenzione stipulata il 21 dicembre 2001 con l'Ati-Ifras a seguito della convenzione firmata dal Ministero del lavoro, Ministero dell'ambiente, Ministero dei beni culturali, Ministero delle attivit� produttive e Regione Sardegna del 23 ottobre 2001 e 4 dicembre 2001 in base al decreto legislativo n. 81 del 2000 (articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000), sono assegnate a titolo gratuito ai comuni che ne cureranno la gestione anche in collaborazione con l'Ente parco geominerario storico-ambientale della Sardegna. L'individuazione delle opere da trasferire ai comuni viene effettuata in sede di collaudo delle stesse e definita, previa accettazione di ciascun comune, con provvedimento dell'Assessorato competente in materia di patrimonio (UPB S04.06.005).
15. Per proseguire nell'azione di sostegno all'attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato e alla partecipazione di tutti i comuni della Sardegna alla societ� Abbanoa Spa, gestore unico affidatario del servizio da parte dell'Autorit� d'ambito territoriale ottimale per la Sardegna, � autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di euro 7.000.000, per la concessione di un contributo straordinario, a favore dei singoli comuni, cos� determinato (UPB S07.07.003):
a) euro 28 per abitante quale risulta dal censimento ISTAT 2001, finalizzato alla sottoscrizione di partecipazioni azionarie a seguito di aumento di capitale sociale, relativo al finanziamento autorizzato per l'anno 2009, riservato ai comuni che non fanno parte dell'attuale assetto societario del gestore unico;
b) l'importo che residua, dopo l'erogazione del contributo di cui alla lettera a), quello che residua dagli stanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, a conclusione delle sottoscrizioni in corso, l'importo dello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2008, e l'importo degli stanziamenti autorizzati per gli anni 2010 e 2011 sono assegnati, anche in quote annuali, a parziale copertura degli oneri trasferiti al soggetto gestore del servizio idrico integrato, ai comuni che hanno ceduto il possesso degli impianti alla societ� affidataria del servizio per far fronte alle spese sostenute dai medesimi comuni, successivamente alla cessione degli impianti e fino al 31 dicembre 2011.16. Le procedure per l'attribuzione del contributo di cui al comma 15 sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. Al fine di garantire la continuit� del servizio di preminente interesse pubblico, gli eventuali prestiti assunti dal gestore del servizio idrico integrato Abbanoa Spa, societ� pubblica partecipata, usufruiscono delle garanzie integrative regionali per il rimborso del capitale, interessi ed oneri accessori nel limite dell'importo massimo di euro 30.000.000 e per un periodo non superiore a tre anni. I relativi oneri, sono valutati in euro 900.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S08.01.001).
18. Per le finalit� di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), l'Amministrazione regionale � autorizzata ad erogare all'Ente acque della Sardegna (ENAS) l'ulteriore stanziamento di euro 8.000.000 per l'anno 2009 e di euro 10.000.000 per l'anno 2010 (UPB S07.07.002).
19. Le economie realizzate sui programmi di intervento di cui alla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 (Nuovi incentivi per le attivit� industriali), per un importo complessivo di euro 18.000.000 sono destinate all'aumento del capitale sociale della SFIRS finalizzato ad interventi di reindustrializzazione da attuarsi anche mediante l'acquisizione di fabbricati industriali in disuso, ovvero oggetto di procedure concorsuali, al fine del loro successivo impiego in attivit� produttive. L'Assessore competente in materia di bilancio � autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
20. A decorrere dall'anno 2009, l'Amministrazione regionale eroga aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza sarda, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie". L'intensit� degli aiuti e le modalit� di erogazione sono definite, con delibera della Giunta regionale, in conformit� alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. 337. I relativi oneri sono valutati in euro 1.000.000 annui (UPB S06.04.010).
21. L'Amministrazione regionale � autorizzata a concedere aiuti per investimenti nelle aziende zootecniche, finalizzati a migliorare la produzione ed incrementare la qualit�. Sono ammesse al finanziamento le spese relative all'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualit� pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza. L'intensit� massima dell'aiuto rispetto alle spese ammesse � cos� determinata:
a) 50 per cento nelle zone svantaggiate, la percentuale � elevata al 55 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni;
b) 40 per cento nelle altre zone, la percentuale � elevata al 45 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni.La spesa prevista per l'attuazione del presente comma � valutata in euro 1.000.000 per l'anno 2009 (UPB S06.04.009).
22. La Regione eroga indennizzi agli imprenditori agricoli che in forza di un decreto emesso dal Servizio regionale competente in materia di protezione contro la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali sono obbligati a distruggere piante e coltivazioni. Gli indennizzi sono calcolati sulla base di parametri approvati con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La presente norma si applica anche al focolaio di Ralstonia solanacearum accertato nell'anno 2007. La relativa spesa � valutata in annui euro 300.000 (UPB S06.04.012).
23. � autorizzata per gli anni 2009 e 2010 la spesa di euro 2.500.000 per il cofinanziamento di una campagna di educazione alimentare dei prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine protetta: Pecorino romano, Pecorino sardo, Fiore sardo, presso le scuole del territorio regionale per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 da attuarsi tramite i consorzi di tutela, singoli o associati. Il contributo regionale non pu� essere superiore all'80 per cento del costo della campagna. Il programma degli interventi finanziabili � approvato con deliberazione della Giunta regionale ed attuato previa positiva conclusione del procedimento di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (UPB S06.04.015).
24. � autorizzata la costituzione del Fondo regionale per l'imprenditoria femminile, cos� come definita dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), e confermata dal codice delle pari opportunit�, con una dotazione per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 di euro 1.000.000. Nel fondo confluiscono le economie nonch� i disimpegni derivanti dalle risorse regionali ancora vincolate e non utilizzate per le imprese interessate dal IV, V e VI bando della legge n. 215 del 1992. Le risorse di cui sopra rimangono destinate per le medesime finalit� per le quali sono state impegnate e fatti salvi i principi generali in materia di rendicontazione dei contributi pubblici. Le imprese che hanno beneficiato dell'intervento statale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 (Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile - n. 54, allegato 1 della legge n. 59 del 1997), possono a domanda, previa verifica della corretta gestione della risorsa assegnata e accreditata, continuare a godere dei benefici accordati a valere sul fondo regionale in relazione e proporzione al programma di investimenti approvato, realizzato o in via di realizzazione. La Giunta regionale � autorizzata ad emanare le relative e necessarie modalit� attuative (UPB S06.03.026).
25. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), la parola "province" � sostituita dalle parole "enti locali".
26. In attesa dell'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti ed i luoghi della cultura, previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine di assicurare la continuit� dei servizi relativi ai beni culturali di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2006, � confermato il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali responsabili della loro gestione. Tali risorse, determinate nella misura di euro 14.900.000 per l'anno 2009, 16.000.000 per l'anno 2010 e 18.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012, sono destinate alla copertura dei costi relativi al personale impiegato nei predetti progetti ed in quelli di cui al medesimo articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2006, in misura non superiore al 90 per cento per l'anno 2009 (UPB 03.01.003).
27. Al fine di consentire il rispetto delle scadenze previste dall'articolo 1, comma 3 bis, della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, di cui al medesimo articolo 16 e di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, � approvato dal comitato istituzionale dell'Autorit� di bacino di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2006.
28. L'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64 (Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'Isola) � sostituito dal seguente:
"Art. 2
1. Per le finalit� di cui al precedente articolo, il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, di cui all'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), e di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, riporta, sulla base degli atti disponibili, la sintesi dei programmi di misure per la ricostituzione e ripristino delle zone umide di cui all'allegato VI, parte B, della direttiva 2000/60/CE.".29. Il termine di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunit� montane in occasione di calamit� naturali ed eccezionali avversit� atmosferiche), � prorogato di centottanta giorni in relazione ai contributi attribuiti a seguito di eventi alluvionali e calamitosi.
30. Per la realizzazione degli interventi urgenti di prima messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nei bacini idrografici dei comuni interessati, dagli eventi alluvionali dell'anno 2008 � autorizzato lo stanziamento di euro 25.000.000; il programma degli interventi urgenti � approvato dal Presidente della Regione, in qualit� di commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvionale (UPB S04.03.004).
31. Per le finalit� di cui alla legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008), compresi gli oneri derivanti dagli interventi straordinari e urgenti che necessitano lavori 24 ore su 24, � autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S04.03.002).
Art. 5
Copertura finanziaria1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio 2009-2012 e in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 5
Copertura finanziaria1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio 2009-2012 e in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 6
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.
Art. 6
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.
TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
TABELLA E...............