CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURApresentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, LA SPISAil 30 marzo 2009
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2009)***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSA
Il disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 viene predisposto in situazione del tutto particolare per la nuova Giunta regionale insediatasi a seguito della recente consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna che ha determinato una alternanza politica alla guida della Regione.
Come noto, infatti, in attuazione della legge regionale n. 11 del 2006, la legge finanziaria ha come finalit� quella di adeguare il bilancio annuale e pluriennale agli obiettivi contenuti nel Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF) e nel Programma regionale di sviluppo (PRS).
Resta il fatto, tuttavia, che l'attuale PRS e le conseguenti scelte di programmazione fino ad oggi compiute sono state approvate nella passata legislatura da una differente maggioranza di governo.
Appaiono conseguenti le "difficolt�" per l'attuale maggioranza di governo a predisporre, in tempi ristretti, un provvedimento di adeguamento agli obiettivi contenuti nel PRS approvato nella passata legislatura e non coerente con il programma di legislatura presentato dal Presidente della Regione all'attuale Consiglio regionale.
Il mutato scenario politico regionale avr� inevitabili conseguenze sulla impostazione del futuro quadro di programmazione che sar� pi� compiutamente delineato dalla nuova maggioranza di governo con la elaborazione del nuovo PRS 2010-2014 che, ai sensi della normativa regionale, la nuova Giunta regionale, entro sei mesi dal suo insediamento, provveder� a predisporre con indicazione delle strategie e degli obiettivi dell'azione di governo per tutta la legislatura.
Per queste ragioni si � optato per un provvedimento di legge finanziaria 2009, cos� come di DAPEF 2009, molto snello ed orientato principalmente ad arrivare ad una approvazione che stia dentro i termini del quarto mese di esercizio provvisorio e che consenta, nell'immediato, di affrontare le pi� gravi emergenze sociali ed economiche della Regione con la introduzione di misure anticipatrici e funzionali alla nuova visione strategica che trover� la sua compiuta definizione nel nuovo PRS 2010-2014.
Pur nella brevit� dei tempi, la proposta scaturisce da un proficuo confronto con le parti sociali e si caratterizza principalmente per alcune scelte di fondo in materia di politica finanziaria e di politica delle entrate e per gli interventi urgenti e indifferibili sull'emergenza sociale e sul sistema produttivo isolano.
Si corregge il metodo scelto dal precedente governo di anticipare le entrate future, sostituendolo con il ricorso a mutui o prestiti obbligazionari, nella misura di 500 milioni di euro per investimenti pubblici. Contemporaneamente si procede ad abrogare le leggi che hanno introdotto in Sardegna la tassa sulle imbarcazioni e la tassa di soggiorno, che erroneamente sono state denominate "tasse sul lusso" e che invece consistono in un appesantimento del sistema turistico.
Sul versante delle politiche sociali sono previsti 28 milioni per l'assistenza domiciliare a favore di anziani non autosufficienti; 36 milioni per i programmi personalizzati a favore dei disabili: entrambe le misure potranno essere realizzate attraverso personale esterno o familiare; sono stanziati 5 milioni per il programma "Ritornare a casa", 9 milioni per le azioni di integrazione socio sanitaria, 48 milioni a favore di soggetti con particolari patologie. Sono stati poi destinati ulteriori 30 milioni per azioni di contrasto alla povert� e 10 milioni per incrementare la quota dei cantieri lavoro attivati dai comuni. Nella politica del lavoro � previsto lo stanziamento di 3 milioni per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali. A questi si aggiungono tre interventi innovativi: 6 milioni per sostenere i lavoratori e le imprese che decidono di far ricorso a contratti di solidariet�; 3 milioni per la costituzione di un fondo di garanzia etica destinato a sostenere persone appartenenti alle fasce sociali pi� deboli sottoposte a indebitamento insostenibile; 5 milioni per contributi in conto occupazione.
Particolare attenzione � stata dedicata al rilancio e riqualificazione della formazione professionale: entro sei mesi la Giunta dovr� predisporre un piano straordinario di interventi per la valorizzazione e sviluppo delle risorse umane con una dotazione di circa 100 milioni di euro, derivante da fondi regionali ed europei.
Riguardo alle politiche per l'impresa � da sottolineare lo stanziamento di 19.500.000 euro per il 2009 per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi, a cui si aggiunge l'istituzione di un fondo di controgaranzia con una dotazione aggiuntiva di 5 milioni di euro.
COMMENTO ALL'ARTICOLATO
Il presente disegno di legge finanziaria � composto da quattro articoli raggruppati in due capi, oltre alle disposizioni relative alla copertura finanziaria e altre disposizioni.
Il capo I si compone di due articoli e contiene le disposizioni a carattere istituzionale e finanziario e le disposizioni in materia di entrate.
L'articolo 1 reca le disposizioni di carattere finanziario ed istituzionale.
Il comma 1 autorizza l'Amministrazione regionale a finanziarsi mediante indebitamento per un importo complessivo di euro 500.000.000, in luogo del ricorso all'anticipazione di entrate future autorizzato dal precedente governo regionale e non condiviso da questo esecutivo. Le spese finanziabili con mutuo sono riportate nella tabella E allegata alla presente legge. Tali spese costituiscono esclusivamente investimenti nel settore pubblico, in ottemperanza alla normativa regionale e statale in materia.
Il comma 2 dispone in merito alla copertura del disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2008 stimato in euro 1.413.000.000 a cui si provvede: per euro 700.000.000 mediante il rinnovo anche parziale, nell'anno 2009, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari, per euro 713.000.000 mediante accantonamento di quote d'entrata propria dall'anno 2009 al 2015.
Il comma 3 dispone in merito alla contrazione dei mutui, prevista solo per effettive esigenze di cassa. Si stabilisce inoltre che l'indebitamento di cui al comma 1, pari a euro 500.000.000, sia a breve termine ed abbia una durata massima di cinque anni, con oneri a carico dell'Amministrazione pari a euro 118.698.000. Si prevede inoltre un indebitamento di durata massima trentennale per la copertura del disavanzo, con un onere pari a euro 51.387.000.
Il comma 4 determina, nelle tabelle A e B, le risorse contenute nel fondo nuovi oneri legislativi per far fronte al successivo provvedimento di legge di proseguimento delle azioni per le quali si prevede a fronteggiare l'emergenza economica e sociale e favorire il rilancio dell'economia.
I commi 5 e 6 determinano rispettivamente:
- nell'apposita tabella C: le autorizzazioni di spesa che rimandano alla legge finanziaria la loro quantificazione;
- nell'apposita tabella D: le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento o decremento.Il comma 7 dispone in merito agli adempimenti relativi agli oneri persistenti in capo all'amministrazione regionale a seguito della chiusura dei conti correnti aperti con la legge regionale n. 1 del 1975, in conseguenza del cambiamento del tesoriere regionale. In tale occasione si � infatti provveduto a chiudere quei conti che risultavano non movimentati dal 1� gennaio 2006 e con una giacenza inferiore a 1.000 euro. La norma consente quindi di fronteggiare eventuali esigenze di pagamento.
Il comma 8, al fine del rispetto del patto di stabilit� interno, limita la conservazione di somme a residui passivi introducendo eccezioni a quanto disposto dai commi 10 e 12 dell'articolo 60 della legge regionale n. 11 del 2006 con riferimento alle spese finanziate con la programmazione comunitaria 2007-2013 ed alle somme stanziate per il finanziamento di spese aventi destinazione vincolata.
Il comma 9 introduce alcune modifiche alla legge regionale n. 11 del 2008, in particolare:
a) si dispone la proroga di due anni dell'applicazione in via sperimentale e definitiva della contabilit� economica al fine di consentire la messa a regime di alcuni moduli SAP per la contabilit� regionale e per l'adozione della stessa presso gli enti ed agenzie regionali;
b) vengono meglio precisati i criteri di rilevazione delle immobilizzazioni materiali (beni mobili e immobili) strumentali e non da inserire nella prima stesura dello stato patrimoniale;
c) vengono prorogati i termini per la redazione del conto del patrimonio secondo i criteri previsti dalla legge regionale n. 11 del 1983 sino al 2010, al fine di consentire l'adeguamento dei moduli relativi alla gestione dei cespiti alle esigenze dell'Amministrazione regionale e meglio testarne l'utilizzo.Il comma 10 sopprime la norma che pone in carico dell'amministrazione regionale gli oneri dei collegi sindacali di SFIRS e CIS.
Il comma 11 autorizza la spesa di euro 4.200.000 per far fronte agli oneri derivanti da societ� a partecipazione regionale in corso di liquidazione, quali ad esempio Hydrocontrol Srl.
Il comma 12 stanzia una spesa complessiva 10.500.000 per gli anni 2009-2010 a favore della societ� a completa partecipazione regionale "Fase 1" e a favore delle partecipate di Sardegna ricerche, Porto Conte e CRS4 per il funzionamento e per le attivit� istituzionali.
Il comma 13 stanzia la spesa euro 6.000.000 al fine di sostenere le attivit� di ricerca, di servizi all'impresa e di trasferimento tecnologico dei soggetti deputati, nella sede centrale e nei poli locali, ad operare per la promozione, lo sviluppo e la gestione del parco scientifico e tecnologico nonch� a favorire la localizzazione, all'interno del parco, di centri di ricerca di piccole, medie e grandi imprese, anche consorziate, per iniziative di ricerca e di sviluppo che comportino la creazione di occupazione qualificata (ex articolo 26, legge regionale n. 37 del 1998).
I commi 14 e 15 stanziano risorse pari a euro 1.475.000 annui e 2.500.000 per gli anni 2009-2012 rispettivamente per la manutenzione straordinaria e lo sviluppo dei sistemi informatici in uso nell'Amministrazione regionale (quale il SISAR e il SIAR) e per il completamento e l'estensione del progetto SIBAR.
Il comma 16 destina risorse pari ad euro 4.500.000 annui alla copertura degli oneri di personale e di gestione del Centro regionale di programmazione, sino al 2008 facenti carico alla contabilit� speciale di cui ai vari piani di rinascita.
Il comma 17 stanzia la somma di euro 1.600.000 per la prosecuzione dei progetti operativi difesa del suolo, autorit� ambientale e rete ecologica regionale nell'ambito del PON ATAS 2000-2006.
Il comma 18 � finalizzato a meglio specificare le disposizioni contenute nella norma della finanziaria 2008 che stabilisce i meccanismi di funzionamento del CREL.
Il comma 19 consente ai comuni che hanno beneficiato dei finanziamenti per la riqualificazione dei centri storici e che non hanno potuto dare inizio ai lavori a causa di una serie di adempimenti connessi alla verifica di coerenza dei piani particolareggiati dei centri storici, una proroga dell'inizio dei lavori entro un termine pari a 24 mesi, evitando in tal modo la revoca dei finanziamenti.
Il comma 20 impone la proroga dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 (interventi a favore dello sviluppo locale e dell'occupazione) al 31 dicembre 2009, attualmente scaduti al 30 giugno 2008.
Il comma 21 al fine di consentire da parte dei competenti Assessorati un monitoraggio dei trasferimenti agli enti locali utile sia per il rispetto del patto di stabilit� interno che per la realizzazione del conto consolidato realizzato ai fini del progetto Conti pubblici territoriali, impone la comunicazione agli Assessorati regionali degli enti locali, finanze e urbanistica e della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio - entro il mese di marzo di ogni anno - dei saldi di gestione relativi all'esercizio precedente.
Il comma 22 quantifica in complessivi euro 580.000.000 il fondo regionale a favore del sistema delle autonomie locali, nella quota destinata ai comuni � compresa la somma del 3 per cento (circa 15 milioni di euro) da destinare alla gestione delle funzioni associate ex legge regionale n. 12 del 2005, rispetto all'esercizio 2008 si prevede un incremento del 5 per cento.
Il comma 23 ha l'obiettivo di consentire all'amministrazione regionale una gestione unica dei contratti di lavoro da essa stipulati e, nel caso specifico, dei contratti del personale atipico e dei consulenti per l'attuazione del programma operativo ENPI, in relazione agli adempimenti fiscali da essi derivanti, mediante anticipazione di risorse regionali, successivamente reintegrate dalla contabilit� speciale ENPI.
Il comma 24 prevede la conservazione in conto residui delle somme relative alla programmazione comunitaria nel periodo 2000-2006, resesi disponibili a seguito della rendicontazione dell'Unione europea dei progetti coerenti per essere utilizzate anche per finalit� differenti da quelle per le quali furono stanziate perch� rispondenti agli obiettivi fissati dall'asse prioritario di riferimento.
Il comma 25 garantisce, tramite la conservazione a residui delle somme rivenienti dalla vecchia programmazione comunitaria, il completamento da parte degli enti pubblici territoriali degli interventi finanziati a valere sulla programmazione comunitaria 2000 - 2006.
Al comma 26 � autorizzata la spesa di annui euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 per far fronte alle spese relative all'IVA sostenute da soggetti non passivi per attivit� finanziate dal Programma di sviluppo rurale della Sardegna 2007-2013 nel quale non sono ammesse a rendicontazione.
Si tratta di interventi che interessano soprattutto comuni molti piccoli che gi� si trovano in una situazione finanziaria difficile. In attesa di una eventuale revisione della normativa comunitaria, si propone quindi di prevedere una apposita dotazione a carico del bilancio regionale, stimata sulla base della spesa pubblica prevista dalle misure potenzialmente interessate, in complessivi 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.Il comma 27 stanzia la somma di euro 48.600.000 per il ripianamento del deficit di cassa dell'ESAF in liquidazione, previa cessione da parte dell'ente all'Amministrazione regionale dei crediti di imposta maturati nei confronti dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 28 modifica l'articolo 21 del collegato alla finanziaria 2005 al fine di evitare l'obbligatoriet� della fatturazione in capo all'ESAF. Nella fase di liquidazione in corso sono infatti emerse nuove e diverse problematiche che richiedono un'integrazione della normativa sopra citata allo scopo di assicurare la corretta ultimazione e di salvaguardare da possibili onerose conseguenze finanziarie la Regione, deputata per legge a succedere in tutte le obbligazioni dell'ente disciolto. La principale esigenza delle modifiche proposte nel presente comma � quella di legittimare - per la gestione liquidatoria che, come noto, dal 1� gennaio 2005 non esercita pi� attivit� di erogazione del servizio idrico - l'attivit� di gestione e di amministrazione dei fondi regionali assegnati all'ESAF mediante delega per la realizzazione e ultimazione di opere del demanio idrico fognario della Regione anteriormente al 31 dicembre 2004. Infatti dette attivit�, se non diversamente disposto, implicherebbero l'obbligo di fattura-zione nei confronti della committente Regione con conseguente ulteriore onere per IVA sulle spese sostenute rendicontate.
Il comma 29 autorizza a carico dell'Amministrazione regionale, la quota interessi sull'attualizzazione dei limiti di impegno assegnati dallo Stato per la realizzazione del programma "Contratti di quartiere II".
Nel comma 30 si prevede una modifica alla legge regionale sugli appalti nella parte relativa all'erogazione di finanziamenti di opere delegate, inserendo la possibilit� per il dirigente regionale competente di rilasciare certificazioni informatiche per snellire le fasi di pagamento delle quote di finanziamento successive alla prima con un meccanismo automatico da operarsi a cura della ragioneria regionale.
Il comma 31 stanzia risorse destinate alla copertura dei contratti collettivi per il personale dipendente delle ex gestioni commissariali governative FdS e FMS trasferite dallo Stato alla regione, per euro 8.000.000.
Con il comma 32 si provvede a rideterminare gli oneri destinati all'acquisto anche in leasing ed al rinnovo del parco macchine delle aziende pubbliche di trasporto pubblico nella misura di euro 23.500.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2017.
Nei commi 33 e 34 sono previste le risorse da destinare alla contrattazione collettiva per l'Amministrazione regionale e per gli enti strumentali.
Nel comma 35 si provvede a quantificare le risorse destinate all'organizzazione interna ed agli incarichi incentivanti in euro 5.281.000, destinando una quota del finanziamento concesso (euro 160.000) per incentivare l'incarico di consegnatario, la cui figura � indispensabile in attuazione degli adempimenti necessari all'implementazione della contabilit� economico-patrimoniale.
Il comma 36 attenua il rigore della disposizione dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 in materia collaborazioni esterne, fissando in un anno il periodo massimo dell'incarico e derogando a tale limite per gli incarichi attribuiti con la formula dell'assistenza tecnica su fondi statali e comunitari.
Il comma 37 sopprime la direzione generale del trasporto pubblico locale.
Il comma 38 prevede un rimborso a favore dell'Agenzia del lavoro di somme di retribuzione accessoria dovute per l'utilizzo da parte dell'Amministrazione regionale del personale ex Monopoli di Stato, attribuito alla stessa Agenzia.
Il comma 39 consente la conservazione in conto dei residui delle somme destinate alla realizzazione di parchi e riserve naturali ed alla valorizzazione e salvaguarda delle zone umide, in modo tale da permetterne l'utilizzo nel corso dell'anno 2009.
I commi dall'1 al 5 regolamentano e razionalizzano la riscossione delle entrate regionali, attribuendola all'Agenzia Sardegna entrate, avvalendosi in tal modo della specializzazione della stessa Agenzia in materia tributaria. Viene dunque concentrata sull'Agenzia la riscossione delle entrate regionali, in particolare quelle derivanti dal recupero dei crediti, al fine di unificare le procedure e ridurre al minimo le insolvenze, mediante lo strutturato ricorso alla riscossione tramite ruolo e la regolamentazione delle modalit� di riscossione. Per le stesse finalit� alla stessa Agenzia possono ricorrere gli enti e le agenzie regionali.
I commi dal 6 al 12, disciplinano le agevolazioni IRAP a favore delle imprese. La misura prevede la generalizzata riduzione delle aliquote ordinarie (per quanto consentito dalla legge) di un punto percentuale, a tutte le piccole e medie imprese e professionisti che si impegnano a non diminuire la base occupativa presente alla data di approvazione del disegno di legge. La misura di sostegno alle PMI � utilizzabile nei limiti della normativa comunitaria relativa agli aiuti "de minimis", ed � finalizzata all'incentivazione al mantenimento della forza lavoro, quantomeno sui livelli attuali. Sempre nell'ambito di quanto consentito dalla norma statale � disposta l'esenzione dall'IRAP a favore delle associazioni di promozione sociale e delle IPAB, in funzione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 207 del 2001, ci� a completamento delle esenzioni gi� disposte a favore delle onlus.
Il comma 13 propone la soppressione dell'articolo 2, comma 14, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2008, riguardante l'attestazione del possesso dei requisiti necessari per l'accesso alle agevolazioni IRAP. Tale attestazione deve essere rilasciata da parte dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro. L'ottenimento dell'attestazione, per le piccole imprese non dotate di collegio sindacale, comporta un aggravio di costi. Di conseguenza, atteso il limitato numero di soggetti che si ritiene possano avere accesso alle agevolazioni e la relativa semplicit� dei controlli da operare in merito, si ritiene ragionevole eliminare la certificazione richiesta.
Il comma 14 e il comma 15 dispongono rispettivamente la soppressione dell'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2007, relativo all'istituzione dell'imposta di soggiorno, e dell'artico-lo 4 della legge regionale n. 4 del 2006, concernente la tassa di sostenibilit� ambientale su approdi e scali di unit� da diporto e aerei ad uso privato.
Il comma 16 adegua le modalit� di selezione del personale dipendente dell'ARASE a quelle previste dalla legge regionale n. 31 del 1998, consentendo alla stessa di bandire concorsi anche per titoli ed esami.
Il capo II reca interventi urgenti a sostegno dei settori sociali ed economici.
Al comma 1 � stabilita la dotazione del fondo regionale per la non autosufficienza pari a complessivi euro 126.000.000 di cui si evidenziano i principali interventi:
- euro 28.000.000 destinati all'assistenza domiciliare da realizzarsi anche attraverso personale esterno o familiare;
- euro 36.000.000 destinati al finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con gravi disabilit�, anche attraverso personale esterno o familiare;
- euro 5.000.000 destinati al programma sperimentale "Ritornare a casa";
- euro 9.000.000 finalizzati ad azioni di integrazione socio-sanitaria;
- euro 48.000.000 rivolti al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie.Il comma 2 stanzia risorse pari a euro 52.300.000 per finanziare un piano di emergenza sociale. Le risorse sono destinate: per euro 30.000.000 per la realizzazione di interventi a contrasto della povert�, con la concessione di un sussidio economico di 350 euro per otto mesi, per euro 10.000.000 attraverso la realizzazione di cantieri comunali, per euro 3.000.000 ad ammortizzatori sociali, per euro 6.000.000 per la concessione di sussidi economici a coloro che non possono beneficiare di ammortizzatori sociali, la misura � destinata anche a favorire i contratti di solidariet�, per euro 3.000.000 per la costituzione di un "Fondo di garanzia etica" destinato a sostenere persone appartenenti alle fasce sociali pi� deboli sottoposte ad indebitamento insostenibile per la sopravvenuta onerosit� dei prestiti dalle stesse contratti e per euro 300.000 per l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio della povert�.
Il comma 3 disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui sopra, che viene collocato presso la Presidenza della Giunta regionale e potr� avvalersi, per il suo funzionamento, del supporto di personale interno all'Amministrazione.
Il comma 4 istituisce un Comitato interassessoriale per le emergenze economiche e sociali presieduto dal Presidente della Regione, e composto dagli Assessori competenti in materia di programmazione, lavoro e di industria. Tale organismo dovr� garantire il coordinamento delle politiche regionali per affrontare le emergenze economiche e sociali derivanti dall'attuale situazione di crisi.
Il comma 5 autorizza una spesa valutata in euro 800.000 annui per il funzionamento dell'Unit� di coordinamento regionale per le dipendenze (UCRD), istituita dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2006, nelle aree delle dipendenza e dell'integrazione socio-sanitaria.
Il comma 6 ha la finalit� di favorire la fuoriuscita dei LSU dal bacino regionale mediante la trasformazione del contributo per autoimpiego, sempre e comunque possibile, in una indennit� di buonuscita.
Il comma 7 ha l'obiettivo di integrare e specificare quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge finanziaria 2008 con il fine di consentire il miglior inserimento possibile del personale della lista nel contesto delle attivit� dell'Amministrazione regionale in materia di formazione e lavoro.
Con il comma 8 si prevede una omogeneizzazione della disciplina in materia di corsi finalizzati all'assunzione in modo da superare le discrasie tra le varie disposizioni che si sono succedute nel corso degli anni precedenti e quindi consentire la loro rendicontazione in termini di coerenza e rispondenza alle disposizioni vigenti in materia di costi ammissibili.
Il comma 9 prevede un finanziamento di euro 2.000.000 che consente alle province di strutturare in maniera compiuta e razionale la struttura dei centri servizi lavoro da loro dipendenti al fine anche di consentire il loro funzionamento in rete mediante l'avvalimento del Sistema informativo lavoro (SIL). L'obiettivo � quello di garantire un livello ottimale ed omogeneo di prestazioni in tutto il territorio regionale in coerenza con il masterplan ministeriale per i servizi per l'impiego. Il Livello essenziale delle prestazioni (LEP) � un obbligo di legge che l'Amministrazione intende garantire ed incrementare anche e soprattutto per quanto riguarda le situazioni di disabilit� e disagio sociale in genere. Per garantire la necessaria continuit� tra gli interventi del POR 2000-2006 ed il nuovo POR FSE 2007-2013 si prevede che le province possano avvalersi del personale gi� selezionato con procedure di evidenza pubblica per i progetti realizzati dai CSL e dai CESIL. Per incrementare le risorse che si mettono a disposizione delle province si prevede anche che possano essere impegnati dei lavoratori iscritti alla lista ex legge regionale n. 42 del 1989.
Il comma 10 destina euro 1.000.000 per la manutenzione ordinaria del SIL.
Il comma 1 prevede la predisposizione da parte della Giunta regionale di un piano straordinario di interventi per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane. Tale piano prevede, quali strumenti di intervento: il rilancio della formazione professionale, il potenziamento delle politiche attive del lavoro, azioni orizzontali di collegamento tra universit�, scuola, formazione e imprese.
Il comma 2 � finalizzato a meglio regolamentare le disposizioni in materia di regimi di aiuto a sostegno delle attivit� produttive introdotte con la legge regionale n. 7 del 2005, rendendole maggiormente conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia e specificando gli strumenti di incentivazione. Ci� consente di poter agire sugli strumenti di incentivazione semplicemente riferendosi ai regimi di aiuto in essere o - essendo norma dinamica - a quelli che verranno successivamente introdotti, evitando la notifica, e quindi i ritardi che ne deriverebbero, di strumenti ad hoc.
Il comma 3 autorizza la spesa di euro 19.500.000 per l'anno 2009 e di euro 10.000.000 per gli anni 2010 -2012 per gli interventi relativi alla concessione di contributi destinati all'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i consorzi fidi nei settori dell'ittico, artigianato, commercio, industria e servizi.
Il comma 4 istituisce un "fondo di controgaranzia" - con una dotazione di euro 5.000.000 - destinato ad assistere le garanzie prestate dai consorzi fidi alle imprese operanti in Sardegna.
Il comma 5 introduce alcune modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008 relativamente alla istituzione dello Sportello unico delle attivit� produttive (SUAP) al fine di:
a) escludere dalla procedura semplificata prevista dalla legge anche la procedura "Autorizzazione integrata ambientale" prevista dalla legge regionale n. 4 del 2006 e disciplinata dalla delibera della Giunta regionale n. 43/15 dell'11 ottobre 2006 sia la similitudine delle procedure di VIA e VAS sia per la complessit� dell'argomento che necessita di essere affrontato e analizzato con tempi e modalit� particolari;
b) risolvere una criticit� del sistema riscontrata nella fase applicativa della legge, in ragione del fatto che nel territorio regionale non sono presenti enti tecnici accreditati che operano nei settori di competenza del procedimento SUAP. Il procedimento per immediato avvio, quando � necessario operare valutazioni discrezionali, � stato finora dirottato sul procedimento per conferenza di servizi a causa della mancanza sul territorio regionale di tali soggetti.Il comma 6 destina uno stanziamento di euro 1.000.000 per gli indennizzi relativi ai danni provocati dalla fauna selvatica nell'anno 2008 al settore ittico.
Il comma 7 autorizza la somma di euro 1.600.000 ai fini della salvaguardia del litorale delle zone umide di interesse regionale dell'area metropolitana di Cagliari.
Il comma 8 stanzia euro 5.000.000 per l'affidamento di commesse alle Societ� IGEA e Sotacarbo.
Lo stanziamento autorizzato nel comma 9, pari a euro 10.000.000, � finalizzato alla ricapitalizzazione della Societ� IGEA. Il territorio regionale � interessato da pesanti forme di inquinamento conseguenti all'attivit� estrattiva effettuata, soprattutto nel passato, nel settore dei minerali metalliferi e, attualmente, pressoch� cessata in conseguenza della crisi irreversibile che ha investito tale settore, a livello locale. L'inquinamento suddetto per le aree del Sulcis, Iglesiente e Guspinese � stato riconosciuto di entit� tale che il Ministero dell'ambiente, ai fini della bonifica, ha dichiarato l'intera area Sito di interesse nazionale (SIN), ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Lo stato di inquinamento delle aree minerarie, caratterizzate talvolta da elevato pregio naturalistico e paesaggistico, ha sinora condizionato lo sviluppo di nuove iniziative economiche, anche mediante la valorizzazione dei fabbricati e impianti minerari di notevole valore architettonico e culturale derivanti dalla pregressa attivit� estrattiva. Negli ultimi anni sono state stanziate notevoli risorse finanziarie, a valere su fondi nazionali e regionali, e avviati i primi piani della caratterizzazione e i primi interventi di messa in sicurezza d'urgenza delle aree considerate prioritarie, cui dovranno seguire gli interventi veri e propri di bonifica e/o di messa in sicurezza permanente. Tali interventi, in parte in capo all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e, in parte, sotto la responsabilit� dell'Assessorato regionale dell'industria, sono stati affidati per l'esecuzione alla societ� IGEA Spa, controllata dalla Regione, all'ATI (IFRAS) preposta alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili del "Geoparco" e al Consorzio territorio e ambiente (TEA) appositamente costituito dall'IGEA Spa e dall'ATI (IFRAS) come strumento di coordinamento delle due aziende operanti nel campo delle bonifiche su incarico della Regione.
Lo stanziamento del comma 10 pari a euro 35.000.000 � finalizzato al supporto della gestione delle societ� partecipate regionali: Carbosulcis e IGEA.
Il comma 11 autorizza l'ulteriore stanziamento di euro 3.600.000 finalizzato al supporto della gestione liquidatoria delle controllate INTEX Spa, F. Gold Sardinia Spa, Fluorite di Silius Spa e Progemisa Spa.
Il comma 12 prevede l'assunzione degli oneri necessari per il completamento delle opere previste dai progetti ricompresi nelle convenzioni stipulate, garantendo la stabilizzazione occupazionale degli ex LSU impegnati nei vari cantieri comunali e nelle operazioni di bonifica. I processi di stabilizzazione occupazionale delle maestranze impegnate nel territorio del Parco geominerario o comunque dei territori interessati (esempio: Parco dell'Asinara), acquisiranno una certa solidit� e ci� a favore di una maggiore pace sociale ed una pi� importante capacit� produttiva in favore dei territori interessati. L'organicit� introdotta con questo comma consentir� altres� una maggiore capacit� di incidere nei rapporti con i Ministeri interessati e sottoscrittori della convenzione quadro, soprattutto in ordine alla richiesta delle necessarie risorse finanziarie per il prosieguo degli interventi di bonifica ambientale. � previsto inoltre che le opere concluse siano assegnate ai comuni per la necessaria attivit� di valorizzazione e di utilizzo a favore delle comunit� locali.
L'intervento previsto ai commi 13 e 14 reitera per l'anno 2009 l'analoga misura prevista dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale n. 2 del 2007. Come per l'anno precedente, � destinato ai comuni della Sardegna facenti parte del consorzio obbligatorio costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29, istitutiva dell'Autorit� d'ambito territoriale ottimale (AATO) per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, oggi trasfuso nell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Finalit� principale dell'intervento lettera a) � quella di favorire l'ingresso dei comuni che ancora non fanno parte della compagine societaria del gestore e contestualmente fornire adeguata capitalizzazione alla societ� di gestione del servizio idrico integrato in Sardegna, in coerenza con le previsioni del piano d'ambito, mediante un intervento finanziario dell'Amministrazione regionale che ne � tuttora socia. La lettera b) dispone di riservare il residuo del contributo regionale 2009 di cui alla lettera a), oltre alle somme non utilizzate dei contributi degli anni 2007 e 2008, e gli stanziamenti relativi agli esercizi 2010 e 2011, ai comuni, a parziale copertura degli oneri trasferiti al soggetto gestore, per far fronte alle spese sostenute dai medesimi comuni successivamente alla cessione degli impianti e sino al 31 dicembre 2001.
Le disposizioni contenute nel comma 15 tengono conto della necessit�, che si presenta in questa prima fase di gestione del servizio idrico integrato, di garantire l'equilibrio finanziario del gestore unico. Difatti gli equilibri gestionali evidenziati nel piano d'ambito, approvato dal commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, attraverso l'applicazione della tariffa normalizzata determinata ai sensi del decreto ministeriale 1� agosto 1996, si basano su alcuni presupposti che solo in parte si sono di fatto realizzati. In particolare per quanto riguarda l'aspetto finanziario il piano prevedeva la copertura del fabbisogno, anche attraverso il ricorso a mezzi propri. Ci� significa la previsione di un intervento dei soci, in termini di capitalizzazione, che consentisse l'equilibrio dei flussi di cassa attraverso la creazione di consistenti masse di liquidit�. Tuttavia la capitalizzazione nei primi anni di attivit� del Gestore � stata caratterizzata in gran parte da conferimenti di beni in natura, che dal punto di vista finanziario non sono adatti alla creazione delle sopra richiamate masse di liquidit�. Per contro solo il socio Regione Sardegna ha contribuito in maniera decisiva, attraverso vari interventi, alla capitalizzazione da attuarsi mediante conferimenti in denaro (risorse liquide), rimanendo pressoch� irrilevante il contributo della restante compagine sociale. Ci� comporta la necessit� di dotare il gestore unico di ulteriori strumenti che, attraverso il ricorso ai mezzi di terzi, gli permettano di sopperire al mancato contributo dei soci. La norma proposta, attraverso la concessione di garanzie regionali, fornisce al Gestore unico uno strumento flessibile ed efficace per il reperimento di mezzi liquidi presso il sistema creditizio, a condizioni economicamente sostenibili e nei ristretti tempi che ri-chiede la propria gestione finanziaria. Inoltre questo strumento di intervento comporta una spesa a carico della Regione notevolmente ridotta, se confrontata a quanto sarebbe necessario nel caso si dovesse intervenire esclusivamente nei termini di un'ulteriore capitalizzazione della societ� di gestione.
Il comma 16 ha la finalit� di intervenire con contributi pubblici per il raggiungimento di obiettivi strategici di interesse generale dell'ENAS, tenendo conto delle particolari caratteristiche geografiche e climatiche della Sardegna sulla base di criteri omogenei e con modalit� tali da consentire una razionalizzazione del sistema di approvvigionamento multisettoriale regionale ed una definizione dei costi a carico dell'utenza secondo principi di equit�, in relazione agli specifici vantaggi conseguiti dall'utilizzo della risorsa idrica sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall'Autorit� di bacino regionale ai sensi della citata legge regionale n. 19 del 2006.
Il comma 17 prevede l'utilizzo delle economie realizzate sui programmi di intervento di cui alla legge regionale n. 15 del 1994, pari a euro 18.000.000, ai fini dell'aumento del capitale sociale della SFIRS finalizzato ad interventi di reindustrializzazione.
Con l'intervento previsto nel comma 18 si intende dare un forte impulso alla diffusione di riproduttori maschi portatori dei geni resistenti alla scrapie e quindi di introdurre la resistenza alla malattia negli allevamenti sardi. Le spese sostenute sono ampiamente compensate dalle minori spese per indennizzi connessi agli abbattimenti ed ai mancati redditi.
L'introduzione della norma contenuta nel comma 19 consente di erogare indennizzi agli imprenditori agricoli i cui comportamenti collaborativi permettono di arginare il propagarsi del patogeno. La repentina distruzione dei focolai, quando accertati, costituisce la migliore forma di contenimento dei danni. L'introduzione e la diffusione di parassiti provoca ingenti danni alle produzioni vegetali.
Il comma 20 autorizza la spesa di euro 2.500.000 a favore di una campagna di educazione alimentare volta a potenziare la diffusione dei prodotti lattiero-caseari.
Il comma 21 autorizza la costituzione del Fondo regionale per l'imprenditoria femminile con il fine di consentire la spendita di risorse ancora vincolate e che possono essere utilmente utilizzate per consentire l'accesso al beneficio contributivo di una pi� ampia platea di imprese femminili che diversamente non potrebbero accedere per la restrittivit� di determinati parametri statali di rendicontazione.
Il comma 22 introduce una deroga al fine di velocizzare l'adozione dei piani di gestione previsti dalla normativa comunitaria in materia di risorse idriche.
Con il comma 23 si provvede all'adeguamento alla normativa comunitaria delle disposizioni in materia di valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'Isola.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Disposizioni urgenti
nei settori istituzionale e finanziarioArt. 1
Disposizioni di carattere istituzionale
e finanziario1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilit� della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), � autorizzato, nell'anno 2009, il ricorso ad uno o pi� mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 500.000.000 a copertura delle spese elencate nella tabella E.
2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2008, stimato in euro 1.413.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui gi� autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie di cui alle corrispondenti leggi finanziarie, si provvede:
a) quanto ad euro 700.000.000 mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2009, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari gi� disposti con le disposizioni accanto agli stessi indicate:
1) euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006);
2) euro 568.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2005);
3) euro 33.759.000 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste), variazioni di bilancio e disposizioni varie);
b) quanto ad euro 713.000.000 mediante accantonamento di quote d'entrata propria nella seguente misura (UPB S08.02.005):
2009 euro 13.000.000
2010 euro 50.000.000
2011 euro 75.000.000
2012 euro 75.000.000
2013 euro 150.000.000
2014 euro 175.000.000
2015 euro 175.000.0003. La contrazione dei mutui di cui ai commi 1 e 2 � effettuata sulla base delle esigenze di cassa per una durata rispettivamente non superiore a cinque anni e a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 118.698.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 e in euro 51.387.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2039 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
4. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 2009; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)
Fondi regionali (cap. SC08.0024)
2009 euro 50.500.000
2010 euro 100.500.000
2011 euro 100.500.000
2012 euro 100.500.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S08.01.003)
Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2009 euro 70.895.000
2010 euro 120.000.000
2011 euro 120.000.000
2012 euro 120.000.0005. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, sono quantificate, per gli anni 2009-2012, nella misura indicata nell'allegata tabella C.
6. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2009-2012, nella misura indicata nell'allegata tabella D.
7. Agli oneri persistenti in capo all'Amministrazione regionale a seguito della chiusura dei conti correnti aperti ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa), si provvede secondo le modalit� e le procedure previste dall'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006.
8. Per l'anno 2008 la conservazione a residui prevista dall'articolo 60 della legge regionale n. 11 del 2006 trova applicazione limitatamente alla misura necessaria al rispetto del patto di stabilit� interno al netto della maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per gli interventi inclusi nella programmazione comunitaria e coperti con quote di cofinanziamento nazionale. Nel predetto limite � data priorit� alle conservazioni diverse da quelle previste dal comma 10 del medesimo articolo. L'accertamento della posta di entrata correlata ai capitoli di spesa interessati dalle suddette conservazioni � rideterminato, in sede di consuntivo, dalla Ragioneria regionale, tenendo conto anche dell'applicazione della presente disposizione.
9. Nella legge regionale n. 11 del 2006 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 69, comma 1, lettera c), e comma 3, il riferimento agli anni 2008 e 2009 � sostituito rispettivamente con 2009 e 2011;
b) nell'articolo 70, comma 2, � eliminata la parola "distintamente" e i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti come segue:
"3. Le immobilizzazioni materiali diverse da quelle rientranti nella categoria di beni immobili sono rilevate secondo un processo di inventariazione fisica finalizzato ad individuare i beni strumentali effettivamente in funzione ed impiegati nei processi gestionali e sono riportate per costo storico e quota ammortizzata. I beni mobili non strumentali sono rilevati separatamente col medesimo procedimento a nessuna valorizzazione, ad eccezione di quelli relativi ad opere di pregio artistico, storico, culturale che sono riportati al valore presente nell'ultimo conto del patrimonio. Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono riportate, nello stato patrimoniale, al netto delle quote ammortizzate.
4. I beni immobili strumentali sono riportati al valore catastale rivalutato secondo le vigenti norme fiscali o al costo storico o valore presente nell'ultimo conto del patrimonio. I beni immobili non strumentali sono riportati al valore presente nell'ultimo conto del patrimonio.
5. Qualora il periodo intercorso fra la data di acquisto e la data di formazione dello stato patrimoniale risulti maggiore o uguale al periodo completo di ammortamento, il bene strumentale di cui al comma 3 viene valorizzato per l'importo di un centesimo.
6. I beni strumentali di valore non superiore a euro 500 sono riportati unicamente nel registro dei beni durevoli di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2002.";
c) nell'articolo 70, comma 9, il riferimento all'anno 2007 � sostituito con quello del 2010.10. A decorrere dal 1� gennaio 2009 il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), � abrogato.
11. � autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 4.200.000 al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla liquidazione di societ� a partecipazione regionale (UPB S01.05.001).
12. Per il funzionamento e per le attivit� istituzionali � autorizzata a favore delle societ� a completa partecipazione regionale Fase 1 e a favore delle partecipate di Sardegna ricerche, Porto Conte e CRS4, una spesa valutata, rispettivamente, in euro 4.000.000 e 6.500.000 annui (UPB S02.04.001).
13. Per le finalit� di cui all'articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), � autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 6.000.000 (UPB S02.04.004).
14. Per la manutenzione, gestione e implementazione dei sistemi informatici in uso presso l'Amministrazione regionale � autorizzata una spesa valutata in euro 1.475.000 annui (UPB S02.04.013).
15. Per il perfezionamento, completamento ed estensione del progetto SIBAR di cui all'articolo 1, comma 40, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2008), � autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (UPB S02.04.014).
16. � autorizzata una spesa valutata in euro 4.500.000 annui destinata alla copertura degli oneri di personale e di gestione del Centro regionale di programmazione; la suddetta somma � riversata in conto del titolo di spesa 12.7.00 della contabilit� speciale di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale) (UPB S08.02.003).
17. Per le finalit� di cui all'articolo 5, comma 15, della legge regionale n. 3 del 2008 � autorizzata, nell'anno 2009, una spesa valutata in euro 1.600.000 annui (UPB S04.10.006).
18. Dopo il comma 37 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008 � inserito il seguente:
"37 bis. � fatto salvo il pagamento dei compensi, dei gettoni di presenza e delle ulteriori indennit� e rimborsi spettanti al presidente e ai componenti del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).".19. Gli interventi previsti all'interno dei programmi per il recupero dei centri storici di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), e successive modifiche e integrazioni, per i quali la Regione abbia gi� provveduto all'erogazione dei relativi contributi, possono essere avviati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. I termini di impegno dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 sono prorogati al 31 dicembre 2009.
21. Gli enti locali territoriali sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, entro il mese di marzo di ogni anno, i saldi di gestione al 31 dicembre dell'esercizio precedente distinti, per competenza e per residui, in:
a) entrate proprie, da trasferimenti e da accensione di prestiti e relativi accertamenti e riscossioni;
b) spese correnti, di investimento e per rimborso prestiti e relativi impegni e pagamenti;nonch� la consistenza del debito ed il saldo finale di cassa.
La mancata comunicazione comporta la sospensione delle erogazioni a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007).22. Per l'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007 � determinato in euro 580.000.000 ed � ripartito come segue (UPB S01.06.001):
a) a favore dei comuni euro 510.300.000 di cui il 3 per cento da destinare al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo (legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunit� montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni));
b) a favore delle province euro 69.700.000.23. Per la realizzazione del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2008) 4242 del 14 agosto 2008, l'Amministrazione regionale � autorizzata ad anticipare le spese per l'assistenza tecnica a valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S01.03.001 da reintegrarsi a' termini dell'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2006.
24. Le somme resesi disponibili sui capitoli di spesa relativi al finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione comunitaria del periodo 2000-2006, a seguito della rendicontazione all'Unione europea di progetti coerenti, permangono nel conto dei residui del bilancio regionale per essere utilizzate entro il 30 aprile 2012, termine ultimo fissato dall'Unione europea, anche per finalit� differenti da quelle per le quali sono state stanziate, purch� rispondenti agli obiettivi fissati dall'asse prioritario di riferimento. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale assunta su proposta del medesimo, di concerto con gli Assessori competenti, alle conseguenti e necessarie variazioni di bilancio.
25. I finanziamenti concessi a favore degli enti pubblici territoriali a valere sulla programmazione comunitaria 2000-2006, non rendicontati nei termini previsti, sono garantiti sino a completamento dei relativi interventi, nel rispetto delle regole stabilite dal Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 e dei relativi orientamenti di chiusura. Al relativo fabbisogno finanziario si fa fronte con le risorse della programmazione unica 2007-2013, qualora coerenti, e per l'eventuale quota residua con le risorse gi� iscritte nelle corrispondenti misure della programmazione comunitaria 2000-2006, che per le suddette finalit� permangono nel conto dei residui.
26. � autorizzata una spesa valutata in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2013 per far fronte alle spese relative all'IVA sostenute da beneficiari soggetti non passivi di cui all'articolo 13, comma 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 per attivit� od operazioni finanziate dal Programma di sviluppo rurale della Sardegna 2007/2013. La somma di cui al comma 18 dell'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2007 permane nelle disponibilit� di AGEA che la utilizza per garantire sia il cofinanziamento della quota regionale degli aiuti relativi al Programma di sviluppo rurale per gli anni 2007-2013 che il pagamento dell'IVA a favore dei medesimi soggetti (UPB S06.04.023).
27. Al fine di eliminare il deficit di cassa dell'ESAF in liquidazione, l'Amministrazione regionale � autorizzata ad erogare all'ESAF medesimo la somma di euro 48.600.000, previa cessione alla medesima dei crediti di imposta maturati dall'ente nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato (UPB S07.07.003).
28. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. Le opere ed impianti realizzati dall'ente medesimo in regime di concessione o delega con finanziamenti pubblici si intendono acquisiti a titolo originario e gratuito al demanio idrico e fognario della Regione sarda.
5 ter. A decorrere dal 1� gennaio 2005, data di cessazione della funzione di gestore del servizio idrico e fognario, costituisce attivit� istituzionale dell'ESAF in liquidazione la gestione dei fondi assegnati al medesimo dalla Regione Sardegna per la realizzazione e completamento delle opere dell'anzidetto demanio regionale.
5 quater. Le opere ed impianti di cui al comma 5 bis sono trasferite al nuovo gestore unico del servizio idrico integrato appena completate; al medesimo soggetto sono trasferiti altres� tutti gli altri cespiti pertinenziali e strumentali del cessato servizio, unitamente alle relative attivit� documentali e d'archivio del disciolto ente.".29. Per la realizzazione del Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" di cui all'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), la Regione � autorizzata a porre in essere un'operazione di indebitamento, la cui quota capitale � da rinvenire nei limiti di impegno disposti per gli anni dal 2009 al 2017 dallo Stato con la succitata disposizione; la relativa spesa � valutata in euro 150.000 per ciascuno dei medesimi anni (UPB S08.01.005).
30. Il comma 15 dell'articolo 6, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), � sostituito dal seguente:
"15. All'erogazione dei finanziamenti di opere delegate agli enti o delle opere da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali si provvede, per la prima quota, con determinazione del dirigente regionale competente per materia. Per l'erogazione delle quote successive alla prima si provvede sulla base della dichiarazione di spesa del rappresentante legale dell'ente attuatore, previa apposita certificazione informatica rilasciata dal dirigente regionale competente per materia. Nelle more dell'attuazione del sistema informatico di certificazione l'autorizzazione � rilasciata sulla base di apposita modulistica. I fondi, assegnati con le modalit� previste dalle leggi finanziarie regionali per le opere delegate, entrano a far parte del bilancio degli enti finanziati, con destinazione specifica e sono utilizzati per l'esecuzione delle opere.".31. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura degli oneri derivanti dal CCNL del personale dipendente delle ex gestioni commissariali governative FdS e FMS; a tal fine � stanziata una spesa valutata in euro 8.000.000 annui (UPB S07.06.001).
32. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 15, della legge regionale n. 3 del 2008 � rideterminata, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2017, in euro 23.500.000 (UPB S07.06.002).
33. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, per il biennio economico 2008-2009, � rideterminato in euro 18.293.000, con il limite di spesa a regime di euro 9.958.000. Per l'anno 2009, una quota non inferiore ad euro 3.087.000 delle risorse complessive, � destinata alla remunerazione della produttivit� e del merito individuale valutati secondo criteri di premialit� e selettivit� (UPB S01.02.003).
34. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie provvedono a quantificare le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale di cui al comma 33.
35. Per gli anni 2009 e seguenti, le risorse del Fondo di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2005, sono rideterminate in euro 5.281.000. A valere su detto fondo una quota pari ad euro 160.000 � ripartita tra le direzioni generali per essere destinata ad incentivare l'incarico di consegnatario. Le risorse stanziate nel suddetto fondo e non utilizzate nell'anno sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo (UPB S01.02.001).
36. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 � sostituito dal seguente:
"6 bis. Gli incarichi disciplinati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili una sola volta nel quinquennio; il limite non si applica ai contratti aventi ad oggetto attivit� da svolgersi nell'ambito di programmi finanziati con fondi dello Stato o dell'Unione europea.".37. L'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), cos� come modificato ed integrato dall'articolo 9, comma 17, della legge regionale n. 3 del 2008 � abrogato.
38. L'Amministrazione regionale � autorizzata a rimborsare all'Agenzia regionale del lavoro gli oneri relativi al trattamento economico accessorio del personale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2004), utilizzato presso l'Amministrazione regionale; a tal fine � stanziata una somma valutata in euro 100.000 annui (UPB S02.03.004).
39. Le somme sussistenti in conto competenza e in conto residui dei capitoli SC04.1753 (UPB S04.08.002) e SC04.1913 (UPB S04.08.006) non impegnate alla data del 31 dicembre 2008 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
od Art. 2
Norme in materia di entrate1. La riscossione dei crediti di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 11 del 2006 � affidata all'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate (Sardegna entrate). L'Amministrazione regionale provvede a trasmettere alla suddetta Agenzia la documentazione e i dati relativi ai crediti di rispettiva pertinenza. Le procedure di riscossione possono essere eseguite anche a mezzo ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337). Dette procedure sono applicabili anche al recupero dei crediti di competenza degli enti e delle agenzie regionali.
2. Le spese derivanti dall'attivit� di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie sono a carico dell'Agenzia Sardegna entrate.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, definisce:
a) le modalit� operative di riscossione e di riversamento;
b) le modalit�, i criteri e i tempi dell'eventuale rateazione dei crediti;
c) il saggio di interesse applicabile;
d) le modalit� di trasmissione della documentazione e dei dati di cui al comma 1.4. Per quanto non regolamentato in materia trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
5. Il limite di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 11 del 2006 si applica anche ai rimborsi di versamenti non dovuti effettuati a favore dell'Amministrazione regionale, dei suoi enti e delle sue agenzie.
6. Per le attivit� economiche svolte nel territorio comunale da soggetti fiscalmente non domiciliati in Sardegna, in relazione agli elementi in proprio possesso, i comuni segnalano a Sardegna entrate i soggetti:
a) per i quali pu� essere attivata la procedura di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), da parte dell'Agenzia delle entrate;
b) che pur esercitando attivit� produttive in Sardegna non eseguono i versamenti IRAP con il codice tributo previsto per la Regione;
c) che risultano avere occultato in tutto o in parte l'imponibile IRAP da assoggettare a tassazione in Sardegna, ovvero che risultano avere fruito indebitamente di deduzioni, detrazioni o altre agevolazioni ai fini dell'IRAP.7. "Sardegna entrate", verificate le posizioni dei soggetti segnalati, effettua le segnalazioni qualificate all'Agenzia delle entrate per l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero le segnalazioni alla predetta Agenzia statale e all'Assessore competente in materia di entrate, finalizzate al recupero dell'IRAP e dei tributi compartecipati di competenza della Regione.
8. Qualora dalle segnalazioni effettuate scaturiscano provvedimenti di trasferimento d'ufficio del domicilio fiscale in Sardegna di contribuenti ivi operanti e/o atti di accertamento di maggiore IRAP per annualit� pregresse a favore della Regione, � corrisposto al comune segnalante, nel primo caso, un importo pari al 30 per cento dell'IRAP pagata dai soggetti segnalati per due anni consecutivi, nel secondo caso un importo una tantum pari al 30 per cento delle maggiori somme accertate e pagate a titolo definitivo dai contribuenti per IRAP, sanzioni ed interessi su tale imposta.
9. Per gli anni dal 2009 al 2012 alle piccole e medie imprese, cos� come definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attivit� produttive, operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, compete la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivit� produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonch� riordino della disciplina dei tributi locali), tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 50 e 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), le aliquote dell'imposta regionale sulle attivit� produttive vigenti alla data del 1� gennaio 2008 sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176. Tale agevolazione � concessa a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo d'imposta, per il quale si richiede l'agevolazione, non risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31 ottobre 2008.
10. La riduzione d'aliquota di cui al comma 11 non � cumulabile con quella prevista all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2008 e pu� essere fruita nei limiti e negli ambiti consentiti dalla normativa europea generale e di settore relativi al regime "de minimis". Dall'agevolazione sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e tutti gli enti pubblici.
11. A decorrere dal 1� gennaio 2009 sono, altres�, esentati dal pagamento dell'IRAP, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, con le limitazioni previste dalla regola degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione europea, i soggetti operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, di seguito individuati:
a) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328).12. I soggetti che accedono alle agevolazioni di cui ai precedenti commi inviano a Sardegna entrate, nei termini e nelle modalit� stabilite con apposito provvedimento del direttore della stessa:
a) una comunicazione dei dati rilevanti per l'accesso alle agevolazioni stesse;
b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attestano di non usufruire di altre agevolazioni riferibili allo stesso regime, tali da superare il tetto massimo di aiuti previsti dal citato regolamento. La mancata presentazione delle suddette comunicazioni nei termini stabiliti dal provvedimento di cui sopra comporta la decadenza dall'agevolazione.13. L'articolo 2, comma 14, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2008 � abrogato.
14. L'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2007, � abrogato.
15. � abrogato l'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
16. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2006 � sostituito come segue: "4. Il direttore generale � scelto mediante selezione pubblica per titoli; il personale dipendente dell'Agenzia � scelto mediante selezione pubblica per esami, per titoli, e per esami e titoli e/o mediante utilizzo di personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie regionali.".
Capo II
Interventi urgenti a sostegno
dei settori sociale ed economicoArt. 3
Primi interventi a favore delle politiche sociali1. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007 per l'anno 2009 � pari ad euro 126.000.000, da integrare con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna dal Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed � alimentato dai seguenti stanziamenti:
a) risorse regionali per euro 28.000.000 destinate al potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di anziani in condizioni di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie, attraverso personale esterno o familiare (UPB S05.03.007);
b) risorse regionali per euro 36.000.000 destinate al finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilit�, attraverso personale esterno o familiare, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) (UPB S05.03.007);
c) risorse regionali per euro 5.000.000 destinate al programma "Ritornare a casa" di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2006 (UPB S05.03.007);
d) risorse regionali e statali per euro 9.000.000 destinate al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, accordo Regione Sardegna -ANCI 15 dicembre 2004) (UPB S05.03.005);
e) risorse regionali per euro 48.000.000 destinate al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (UPB S05.03.007).2. Per far fronte, attraverso alcuni primi interventi, all'emergenza sociale in atto � autorizzata nell'anno 2009 una spesa complessiva di euro 52.300.000 destinata:
a) quanto ad euro 30.000.000 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povert�, per un periodo non superiore a otto mesi, di cui all'articolo 8, comma 34, della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S05.03.007);
b) quanto ad euro 10.000.000 a favore dei comuni per la realizzazione di interventi previsti dall'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1988); alla ripartizione della suddetta somma si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S02.03.006);
c) quanto ad euro 3.000.000 per l'anticipazione dei benefici degli ammortizzatori sociali mediante utilizzo del fondo costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S05.03.007);
d) quanto ad euro 6.000.000, a valere sul fondo occupazione, per la concessione di sussidi di natura straordinaria a favore di lavoratori che non beneficiano di ammortizzatori sociali ai sensi della vigente normativa statale, e per misure atte a sostenere i lavoratori e le imprese che decidono di far ricorso a contratti di solidariet�; gli interventi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a' termini dell'articolo 6, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 3 del 2008, devono intendersi quali sussidi (UPB S06.06.004);
e) quanto ad euro 3.000.000 per la costituzione di un "Fondo di garanzia etica" destinato a sostenere persone appartenenti alle fasce sociali pi� deboli sottoposte ad indebitamento insostenibile per la sopravvenuta onerosit� dei prestiti dalle stesse contratti; i criteri e le modalit� di gestione del Fondo sono stabiliti in apposita direttiva della Giunta regionale (UPB S05.06.007);
f) quanto ad euro 300.000 per l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio sulle povert� (UPB S01.03.003).3. L'articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali), � sostituito come segue:
"Art. 34 (Osservatorio regionale sulle povert�)
1. � istituito, presso la Presidenza della Regione, l'Osservatorio regionale sulle povert� per l'individuazione di efficaci politiche di contrasto alla povert� in Sardegna.
2. La composizione dell'Osservatorio, che deve prevedere rappresentanze delle organizzazioni sindacali e del terzo settore maggiormente rappresentative nel territorio sardo, � definita con delibera della Giunta regionale.
3. Ai componenti dell'Osservatorio, che durano in carica due anni e possono essere rinnovati per due volte consecutive, spettano i rimborsi spese di cui alla legge regionale n. 27 del 1987 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per il suo funzionamento l'Osservatorio si avvale di strutture e di personale dell'Amministrazione regionale.".4. � istituito un comitato interassessoriale per le emergenze economiche e sociali presieduto dal Presidente della Regione e composto dagli Assessori competenti in materia di lavoro, di industria e di programmazione. Il comitato, che si avvale dell'Osservatorio regionale sulle povert�, agisce attraverso il confronto con le parti sociali per il monitoraggio delle situazioni di crisi produttive e occupazionali e ha come scopo quello di garantire il coordinamento delle politiche regionali per affrontare le emergenze economiche e sociali derivanti dalle situazioni di crisi; a tal fine individua misure atte a massimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali. Il comitato si avvale di strutture e personale dell'Amministrazione regionale. Per lo svolgimento delle attivit� del comitato � autorizzata una spesa valutata in euro 300.000 nell'anno 2009 (UPB S01.04.001).
5. Per il funzionamento dell'Unit� di coordinamento regionale per le dipendenze (UCRD), istituita dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2006, nelle aree della dipendenza e dell'integrazione socio-sanitaria � autorizzata una spesa valutata in euro 800.000 annui (UPB S05.03.008).
6. L'Amministrazione regionale � autorizzata ad erogare il contributo previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 1998 cos� come modificato ed integrato dall'articolo 9, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 6 del 2004, quale incentivo forfetario per l'uscita volontaria dei lavoratori socialmente utili dal bacino regionale. Gli effetti di tale disposizione si applicano anche ai lavoratori gi� beneficiari di analogo intervento economico in data precedente all'entrata in vigore della presente legge. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate le apposite direttive attuative. Ai lavoratori, gi� impegnati in attivit� socialmente utili ai sensi del decreto legislativo 1� dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196), e interessati da processi di stabilizzazione occupazionale mediante esternalizzazione di servizi pubblici, effettuate ai sensi dell'articolo 10 del sopra richiamato decreto legislativo, in attuazione alla previsione legislativa contenuta nell'articolo 2, comma 550, della legge n. 244 del 2007, sono estesi gli incentivi previsti e tuttora vigenti in materia di assunzione in societ� costituite a totale capitale pubblico o a prevalente capitale pubblico.
7. Il personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, � in via prioritaria impiegato in attivit� di formazione professionale, orientamento e di politiche del lavoro. Spetta al personale iscritto alla lista, per il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro originario e la sua iscrizione alla lista col subentro dell'Amministrazione regionale, una indennit� pari al trattamento economico fondamentale come previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria (UPB S06.06.004). Gli oneri residui derivanti dalla gestione del personale iscritto all'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7), e non ancora definiti alla data di iscrizione di detto personale nella lista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008, sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale a seguito di verifica della regolarit� contabile dei rendiconti presentati e nella misura determinata con deliberazione della Giunta regionale (UPB S02.02.001).
8. Le spese sostenute per l'espletamento di attivit� di formazione professionale, in regime di convenzione con la Regione, ancorch� finalizzata all'assunzione, sono sempre integralmente riconosciute se ammissibili ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di rendicontazione. In sede di prima applicazione l'Amministrazione regionale provvede ad aggiornare le convenzioni ed i contratti in essere al fine di renderli conformi alla prescrizione di cui sopra.
9. � autorizzata una spesa valutata in euro 2.000.000 annui a favore delle amministrazioni provinciali per l'adeguamento della rete dei servizi erogati dai Centri servizi per il lavoro (CSL) di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualit� del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), ai livelli essenziali di prestazione (LEP) previsti dal master plan per i servizi per l'impiego. L'Amministrazione regionale pu� assegnare, alle province che ne facciano richiesta, unit� lavorative iscritte alla lista di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, da impiegarsi, nelle more della loro definitiva ricollocazione, nello svolgimento delle funzioni e delle attivit� di competenza dei Centri servizi per il lavoro (UPB S02.03.006).
10. � autorizzata la spesa valutata in euro 1.000.000 annui per la manutenzione ordinaria, straordinaria (correttiva, adeguativa ed evolutiva) del Sistema informativo del lavoro della Regione Sardegna (SIL Sardegna) e per la gestione dei relativi servizi continuativi e operativi (UPB S02.04.013).
Art. 4
Disposizioni a favore
del sistema produttivo isolano1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, predispone un piano straordinario di interventi per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane che si avvale di risorse regionali, statali e comunitarie valutate in complessivi euro 100.000.000 per l'anno 2009. Il piano, che deve tener conto nella sua attuazione anche di procedure abbreviate ove consentite, deve in primo luogo affrontare le emergenze in funzione anticrisi e deve prevedere:
a) il rilancio della formazione professionale quale strumento di crescita del capitale umano e collegamento con il sistema produttivo;
b) il potenziamento delle azioni di politica attiva del lavoro dirette a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro anche attraverso l'autoimpiego, la cooperazione e la diffusione dell'imprenditorialit� in particolare giovanile e femminile;
c) la previsione di azioni orizzontali di collegamento tra scuola, universit�, formazione e imprese; in particolare devono essere incentivati i tirocini formativi, l'apprendistato professionalizzante e di alta specializzazione e i programmi di riqualificazione per i lavoratori espulsi dal ciclo produttivo.Il piano deve agire in sinergia e complementariet� con le politiche nazionali e regionali dirette; in particolare le azioni formative e di politica attiva devono intervenire a completamento delle azioni a sostegno al reddito con finalit� di riqualificazione e ricollocazione. La Giunta regionale deve assicurare il coordinamento delle risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale e regionale al fine del perseguimento degli obiettivi del piano.
2. L'articolo 11 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2005), cos� come sostituito dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007, � cos� modificato:
a) il comma 1 � sostituito come segue:
"1. La Regione Sardegna pu�, in conformit� alla Carta degli aiuti a finalit� regionale 2007-2013, estendere o istituire strumenti di agevolazione a favore del sistema delle imprese finanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali. Gli strumenti di incentivazione devono essere attivati conformemente:
a) alle regole sugli aiuti di stato derivanti dai regolamenti comunitari sugli aiuti in esenzione;
b) a specifici regimi di aiuto notificati dalla Regione Sardegna in conformit� con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2007-2013;
c) a specifici regimi di aiuto quadro notificati dallo Stato, compresi quelli riferiti alle norme temporanee a sostegno del finanziamento delle imprese per i periodi di crisi economica e finanziaria, compresi quelli finalizzati al ripristino degli equilibri finanziari e patrimoniali e per la ristrutturazione a medio e lungo termine del passivo di bilancio delle piccole e medie imprese, e a favore dell'occupazione; per tali ultime finalit� � impiegata una somma non inferiore ad euro 5.000.000, da destinare a contributi in conto occupazione, dello stanziamento iscritto in conto del Fondo per la programmazione negoziata.".b) nel comma 5 il periodo successivo alla lettera d) � sostituito dal seguente:
"Oltre alle risorse indicate, gli strumenti di incentivazione possono utilizzare:
a) le risorse individuate in specifici accordi di programma quadro stipulati con lo Stato;
b) le risorse individuate in specifici accordi di programma e procedure di programmazione negoziata;
c) le risorse finalizzate allo sviluppo locale nella disponibilit� di altri enti pubblici;
d) le risorse del Fondo programmazione negoziata, che assume la seguente denominazione: Fondo per la programmazione negoziata e per il sostegno alle attivit� produttive.Le economie di spesa realizzate sugli interventi finanziati a valere sul fondo della programmazione negoziata di cui al capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010) e sulle leggi di incentivazione, purch� sussistenti nelle scritture contabili, sono ricondotte al medesimo fondo; alle conseguenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.".
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 47, della legge regionale n. 3 del 2008, destinata alla concessione di contributi per l'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i consorzi fidi, � rideterminata in euro 19.500.000 per l'anno 2009 ed in euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012. Tale spesa � ripartita secondo le seguenti misure:
a) 50 per cento a favore di tutti i consorzi;
b) 50 per cento a favore dei consorzi fidi che possiedano i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1� settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), o che conseguano tali requisiti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o che presentino domanda per l'acquisizione degli stessi entro sei mesi (UPB S06.03.001, S06.03.008, S06.03.019, S06.03.028, S06.05.003).4. Al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese operanti in Sardegna � istituito un fondo di controgaranzia, con una dotazione, per l'anno 2009, di euro 5.000.000, che assiste le garanzie prestate dai consorzi fidi a favore delle suddette imprese. La Giunta regionale stabilisce le modalit� di attivazione e i criteri di gestione del fondo; l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alla ripartizione dello stanziamento in rapporto alle tipologie di intervento (UPB S08.01.001).
5. Nell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nel comma 22, la lettera b) � sostituita dalla seguente:
"b) da un ente tecnico certificato, o da un professionista con almeno dieci anni di iscrizione al proprio albo od ordine professionale, munito di idonea assicurazione per la responsabilit� professionale, quando la verifica in ordine a tale conformit� comporta valutazioni discrezionali;";
b) nel comma 25, dopo le parole: "per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all'articolo 14" e dopo le parole: "valutazione ambientale strategica (VAS)" sono rispettivamente aggiunte le seguenti parole: "e seguenti", "o l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).".6. A valere sulle disponibilit� recate dalla UPB S04.08.016 (cap. SC04.2279), una quota pari a euro 1.000.000 � destinata agli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica nell'anno 2008 al settore ittico.
7. Per la salvaguardia del litorale e delle zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari � autorizzata una spesa valutata in euro 1.600.000 annui (UPB S04.08.005).
8. � autorizzata, nell'esercizio 2009, la spesa di euro 5.000.000 da destinare alla copertura di oneri rivenienti da commesse per interventi di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento di rifiuti pericolosi nelle aree minerarie dismesse, nonch� per studi e sperimentazioni sull'utilizzo ecocompatibile del carbone (UPB S06.03.023).
9. � autorizzata, nell'esercizio 2009, la spesa di euro 10.000.000 da destinare alla ricapitalizzazione della Societ� IGEA Spa per interventi di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento di rifiuti pericolosi nelle aree minerarie dismesse (UPB S04.06.002).
10. Al fine di provvedere al supporto della gestione delle partecipate regionali Carbosulcis Spa e IGEA Spa, � autorizzata una spesa valutata in euro 35.000.000 annui (UPB S06.03.024).
11. Al fine di provvedere al supporto della gestione liquidatoria delle controllate regionali SIGMA Invest Spa e sue collegate, INTEX Spa, F. Gold Sardinia Spa, Fluorite di Silius Spa e Progemisa Spa, � autorizzata, nell'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 3.600.000 (UPB S06.03.024).
12. � autorizzata la spesa di euro 20.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), e dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e dagli ulteriori accordi per interventi di recupero ambientale complementari a quelli previsti dalle succitate convenzioni. Le opere realizzate in attuazione della convenzione stipulata il 21 dicembre 2001 con l'Ati-Ifras a seguito della convenzione firmata dal Ministero del lavoro, Ministero dell'ambiente, Ministero dei beni culturali, Ministero delle attivit� produttive e Regione Sardegna del 23 ottobre 2001 e 4 dicembre 2001 in base al decreto legislativo n. 81 del 2000 (articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000), sono assegnate a titolo gratuito ai comuni che ne cureranno la gestione anche in collaborazione con l'Ente parco geominerario storico-ambientale della Sardegna. L'individuazione delle opere da trasferire ai comuni viene effettuata in sede di collaudo delle stesse e definita, previa accettazione di ciascun comune, con provvedimento dell'Assessorato competente in materia di patrimonio (UPB S04.06.005).
13. Per proseguire nell'azione di sostegno all'attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato e alla partecipazione di tutti i comuni della Sardegna alla societ� Abbanoa Spa, gestore unico affidatario del servizio da parte dell'Autorit� d'ambito territoriale ottimale per la Sardegna, � autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di euro 7.000.000, per la concessione di un contributo straordinario, a favore dei singoli comuni, cos� determinato (UPB S07.07.003):
a) euro 28 per abitante quale risulta dal censimento ISTAT 2001, finalizzato alla sottoscrizione di partecipazioni azionarie a seguito di aumento di capitale sociale, relativo al finanziamento autorizzato per l'anno 2009, riservato ai comuni che non fanno parte dell'attuale assetto societario del gestore unico;
b) l'importo che residua, dopo l'erogazione del contributo di cui alla lettera a), quello che residua dagli stanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, a conclusione delle sottoscrizioni in corso, l'importo dello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2008, e l'importo degli stanziamenti autorizzati per gli anni 2010 e 2011 sono assegnati, anche in quote annuali, a parziale copertura degli oneri trasferiti al soggetto gestore del servizio idrico integrato, ai comuni che hanno ceduto il possesso degli impianti alla societ� affidataria del servizio per far fronte alle spese sostenute dai medesimi comuni, successivamente alla cessione degli impianti e fino al 31 dicembre 2011.14. Le procedure per l'attribuzione del contributo di cui al comma 13 sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Al fine di garantire la continuit� del servizio di preminente interesse pubblico, gli eventuali prestiti assunti dal gestore del servizio idrico integrato Abbanoa Spa, societ� pubblica partecipata, usufruiscono delle garanzie integrative regionali per il rimborso del capitale, interessi ed oneri accessori nel limite dell'importo massimo di euro 30.000.000 e per un periodo non superiore a tre anni. I relativi oneri, sono valutati in euro 900.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S08.01.001).
16. Per le finalit� di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), l'Amministrazione regionale � autorizzata ad erogare all'Ente acque della Sardegna (ENAS) l'ulteriore stanziamento di euro 8.000.000 per l'anno 2009 e di euro 10.000.000 per l'anno 2010 (UPB S07.07.002).
17. Le economie realizzate sui programmi di intervento di cui alla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 (Nuovi incentivi per le attivit� industriali), per un importo complessivo di euro 18.000.000 sono destinate all'aumento del capitale sociale della SFIRS finalizzato ad interventi di reindustrializzazione da attuarsi anche mediante l'acquisizione di fabbricati industriali in disuso, ovvero oggetto di procedure concorsuali, al fine del loro successivo impiego in attivit� produttive. L'Assessore competente in materia di bilancio � autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
18. A decorrere dall'anno 2009, l'Amministrazione regionale eroga aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza sarda, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie". L'intensit� degli aiuti e le modalit� di erogazione sono definite, con delibera della Giunta regionale, in conformit� alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. 337. I relativi oneri sono valutati in euro 1.000.000 annui (UPB S06.04.010).
19. La Regione eroga indennizzi agli imprenditori agricoli che in forza di un decreto emesso dal Servizio regionale competente in materia di protezione contro la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali sono obbligati a distruggere piante e coltivazioni. Gli indennizzi sono calcolati sulla base di parametri approvati con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La presente norma si applica anche al focolaio di Ralstonia solanacearum accertato nell'anno 2007. La relativa spesa � valutata in annui euro 300.000 (UPB S06.04.012).
20. � autorizzata per gli anni 2009 e 2010 la spesa di euro 2.500.000 per il cofinanziamento di una campagna di educazione alimentare dei prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine protetta: Pecorino romano, Pecorino sardo, Fiore sardo, presso le scuole del territorio regionale per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 da attuarsi tramite i consorzi di tutela, singoli o associati. Il contributo regionale non pu� essere superiore all'80 per cento del costo della campagna. Il programma degli interventi finanziabili � approvato con deliberazione della Giunta regionale ed attuato previa positiva conclusione del procedimento di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (UPB S06.04.015).
21. � autorizzata la costituzione del Fondo regionale per l'imprenditoria femminile, cos� come definita dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), e confermata dal codice delle pari opportunit�, con una dotazione per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 di euro 1.000.000. Nel fondo confluiscono le economie nonch� i disimpegni derivanti dalle risorse regionali ancora vincolate e non utilizzate per le imprese interessate dal IV, V e VI bando della legge n. 215 del 1992. Le risorse di cui sopra rimangono destinate per le medesime finalit� per le quali sono state impegnate e fatti salvi i principi generali in materia di rendicontazione dei contributi pubblici. Le imprese che hanno beneficiato dell'intervento statale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 (Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge n. 59 del 1997)), possono a domanda, previa verifica della corretta gestione della risorsa assegnata e accreditata, continuare a godere dei benefici accordati a valere sul fondo regionale in relazione e proporzione al programma di investimenti approvato, realizzato o in via di realizzazione. La Giunta regionale � autorizzata ad emanare le relative e necessarie modalit� attuative (UPB S06.03.026).
22. Al fine di consentire il rispetto delle scadenze previste dall'articolo 1, comma 3 bis, della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, di cui al medesimo articolo 16 e di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, � approvato dal comitato istituzionale dell'Autorit� di bacino di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2006.
23. L'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64 (Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'Isola) � sostituito dal seguente:
"Art. 2
1. Per le finalit� di cui al precedente articolo, il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, di cui all'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), e di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, riporta, sulla base degli atti disponibili, la sintesi dei programmi di misure per la ricostituzione e ripristino delle zone umide di cui all'allegato VI, parte B, della direttiva 2000/60/CE.".
Art. 5
Copertura finanziaria1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio 2009-2012 e in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 6
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.
TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
TABELLA E...............