CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
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Soddisfazione è stata espressa da Gabriella Greco vicecapogruppo del Pdl in Consiglio regionale per l’approvazione della Proposta di legge “Norme a sostegno delle povertà e interventi vari”. La legge approvata recepisce una proposta che prevede provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna.
Cagliari, 30 luglio 2013 - “Finalmente è stata
adeguata la normativa regionale alla legislazione nazionale in
materia di amministrazione di sostegno”.
Esprime soddisfazione la vicepresidente del Pdl Gabriella Greco
sull’approvazione, da parte del Consiglio regionale, dell’articolo 4
della Proposta di legge “Sostegno alle povertà e interventi vari”
che recepisce in toto la proposta di legge da lei presentata nel
giugno del 2012.
“Ringrazio il Consiglio per la sensibilità dimostrata approvando
nella seduta di questa mattina all’unanimità questa Proposta di
legge che prevede, oltre ad azioni di contrasto alla povertà, anche
modifiche ed integrazioni all’articolo 7 della legge regionale n. 20
del 30 maggio 1997 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore di
persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche)”.
L’articolo 4 della legge approvata prevede infatti l’equiparazione,
attraverso l’introduzione all’articolo 7 della suindicata legge,
della figura del beneficiario dell’amministrazione di sostegno
insieme a quelle del minore, dell’interdetto o dell’inabilitato.
“Questa legge consente ora finalmente di adeguare la normativa
regionale alla nuova disciplina entrata in vigore nel 2004 che ha
introdotto l’istituto dell’amministrazione di sostegno nonché di
assimilare la posizione dei beneficiari dell’amministrazione di
sostegno agli altri soggetti ai fini della corresponsione del
sussidio e dei criteri per la quantificazione dell’assegno. Questa
modifica – prosegue Gabriella Greco - si è necessaria in quanto si è
preso atto che le richieste di dichiarazione di interdizione sono
state, nella quasi totalità, sostituite dalle richieste di
applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno”.
Infatti, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 20 il sussidio
economico viene determinato con due diverse modalità: nel caso in
cui il richiedente sia un minore, un interdetto o un inabilitato in
base al reddito annuo imponibile della famiglia di appartenenza che,
per il 2013, non deve superare i 42.513,74 euro. Se il richiedente,
invece, non rientra in queste categorie si tiene conto del reddito
individuale mensile percepito dal richiedente alla cui
determinazione concorrono tutte le entrate, comunque conseguite,
comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i
trattamenti pensionistici, escluso l’assegno di accompagnamento.
Diversa è anche la somma che può essere corrisposta. Nel caso di
minori, interdetti e inabilitati l’assegno viene erogato nella
misura massima concedibile (489,62 euro mensili), negli altri casi
al richiedente spetta la differenza tra la somma massima concedibile
e il reddito individuale mensile percepito.
“La legge approvata dal Consiglio – conclude l’on. Greco – è una
norma di grande importanza sociale ed economica che pone fine a una
disparità di trattamento tra soggetti egualmente privi in tutto o in
parte di autonomia”.