CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

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Soddisfazione è stata espressa da Gabriella Greco vicecapogruppo del Pdl in Consiglio regionale per l’approvazione della Proposta di legge “Norme a sostegno delle povertà e interventi vari”. La legge approvata recepisce una proposta che prevede provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna.

 

Cagliari, 30 luglio 2013 - “Finalmente è stata adeguata la normativa regionale alla legislazione nazionale in materia di amministrazione di sostegno”.
Esprime soddisfazione la vicepresidente del Pdl Gabriella Greco sull’approvazione, da parte del Consiglio regionale, dell’articolo 4 della Proposta di legge “Sostegno alle povertà e interventi vari” che recepisce in toto la proposta di legge da lei presentata nel giugno del 2012.
“Ringrazio il Consiglio per la sensibilità dimostrata approvando nella seduta di questa mattina all’unanimità questa Proposta di legge che prevede, oltre ad azioni di contrasto alla povertà, anche modifiche ed integrazioni all’articolo 7 della legge regionale n. 20 del 30 maggio 1997 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche)”.
L’articolo 4 della legge approvata prevede infatti l’equiparazione, attraverso l’introduzione all’articolo 7 della suindicata legge, della figura del beneficiario dell’amministrazione di sostegno insieme a quelle del minore, dell’interdetto o dell’inabilitato.
“Questa legge consente ora finalmente di adeguare la normativa regionale alla nuova disciplina entrata in vigore nel 2004 che ha introdotto l’istituto dell’amministrazione di sostegno nonché di assimilare la posizione dei beneficiari dell’amministrazione di sostegno agli altri soggetti ai fini della corresponsione del sussidio e dei criteri per la quantificazione dell’assegno. Questa modifica – prosegue Gabriella Greco - si è necessaria in quanto si è preso atto che le richieste di dichiarazione di interdizione sono state, nella quasi totalità, sostituite dalle richieste di applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno”.
Infatti, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 20 il sussidio economico viene determinato con due diverse modalità: nel caso in cui il richiedente sia un minore, un interdetto o un inabilitato in base al reddito annuo imponibile della famiglia di appartenenza che, per il 2013, non deve superare i 42.513,74 euro. Se il richiedente, invece, non rientra in queste categorie si tiene conto del reddito individuale mensile percepito dal richiedente alla cui determinazione concorrono tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l’assegno di accompagnamento.
Diversa è anche la somma che può essere corrisposta. Nel caso di minori, interdetti e inabilitati l’assegno viene erogato nella misura massima concedibile (489,62 euro mensili), negli altri casi al richiedente spetta la differenza tra la somma massima concedibile e il reddito individuale mensile percepito.
“La legge approvata dal Consiglio – conclude l’on. Greco – è una norma di grande importanza sociale ed economica che pone fine a una disparità di trattamento tra soggetti egualmente privi in tutto o in parte di autonomia”.