CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 444
presentata dai Consiglieri regionali
LAI - FALCONI - SPISSU - CALLEDDA - CUGINI - DEMURU - MARROCU - MORITTU -
ORRU' - PIRISI - PUSCEDDU - SANNA Alberto -
SANNA Emanuele - SANNA Salvatore
il 4 giugno 2003
Norme in materia di servizi e politiche per il lavoro
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di dare, attraverso uno sforzo di profonda innovazione e organicità, applicazione al decreto legislativo di attuazione del trasferimento di funzioni in materia di lavoro e servizi all'impiego.
Non si tratta solo e semplicemente di trasferire funzioni amministrative ma di ripensare un modello di governo ispirato ai principi della sussidiarietà verticale e orizzontale, del decentramento amministrativo, della priorità dei diritti della persona, nella logica della solidarietà.
Declinando questi principi la proposta di legge chiarisce che il sistema dei servizi per l'impiego è di natura pubblica, in quanto destinato a salvaguardare interessi personali e collettivi che costituiscono per i cittadini e le comunità locali diritti inalienabili, e che si impongono specularmente alle istituzioni come doveri improrogabili e irrinunciabili.
Il carattere pubblico dei servizi, nell'accezione sopra esplicitata, non vuol dire che debba essere esercitato esclusivamente dalla Regione e dalle Province, secondo una ormai superata e inefficiente visione statalista delle attività pubbliche. Per questo il sistema dei servizi per il lavoro (accezione più ampia di quella troppo riduttiva di servizi per l'impiego che non sembra comprendere il concetto di lavoro come impresa) è pensato come una rete fatta di tanti soggetti accreditati, primi fra tutti quelli del non profit che, come espressione della libertà associativa dei cittadini, assumono come obiettivo l'accompagnamento della persona al mondo del lavoro e alla crescita professionale.
Lo sviluppo del servizio come esperienza di promozione ha suggerito di riconoscere alle Province il ruolo propulsore del sistema, in quanto soggetti intermedi più vicini alle esigenze e alle specificità del territorio. Da qui l'esigenza di una forte e organizzata Agenzia provinciale per il lavoro come strumento di una politica pensata e programmata con metodo concertativo. Alla Provincia viene necessariamente riconosciuta piena autonomia regolamentare in materia.
Appositi luoghi di confronto tra i soggetti del territorio (Commissione provinciale e Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro) sono stati istituiti per dare alla concertazione una concretezza e una normalità di procedura, senza perdere di vista anche il necessario raccordo tra enti e soggetti che intervengono in materia di lavoro e che sono chiamati a confrontarsi in apposite sedi a tal fine istituite (Comitati di coordinamento istituzionale).
Con questa proposta di legge si intende restituire alla Regione le funzioni che le sono proprie, quelle della programmazione, del coordinamento e del controllo senza alcuna confusione con gli aspetti gestionali della attività. Il Piano regionale previsto può pertanto assumere il suo naturale compito di indirizzo e di raccordo delle diverse istanze in quanto si produce dopo e non prima i Piani provinciali. Analogamente l'Agenzia per il lavoro può svolgere i compiti propri di propulsore e coordinatore generale del sistema nella logica di rete.
Il cuore pulsante del sistema è rappresentato dai Centri dei servizi per il Lavoro la cui qualità è garantita anche dalla sana competitività che si sviluppa tra i soggetti con il sistema dell'accreditamento. Con questo modello si punta ad una forte capillarità dei servizi grazie alla collaborazione col terzo settore che è chiamato direttamente in causa nella sua naturale funzione di luogo di salvaguardia e sviluppo dei diritti della persona.
La politica dell'impiego non può prescindere dalle politiche per il lavoro. Per questa ragione la proposta di legge richiama i compiti delle istituzioni in materia e l'esigenza di un intervento di riordino normativo, anche alla luce delle profonde innovazioni di questi ultimi anni fino alla Legge Biagi (legge delega n. 30 del 2003).
A questo fine ci si è preoccupati di impostare la logica di un evoluto sistema informativo a cui contribuiscono i diversi soggetti e che confluisce in un organico osservatorio regionale quale risultato di un flusso informativo concertato, che rappresenta il primo strumento di conoscenza per la taratura degli interventi e l'assestamento del sistema.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALIArt. 1
Diritti del cittadino1. La Regione rende effettivo, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto e il dovere al lavoro e alla crescita professionale e imprenditoriale dei cittadini, e mette in atto tutte le azioni formative e di orientamento all'istruzione e al lavoro e di accompagnamento all'impresa, necessarie a superare gli ostacoli, di ordine strutturale e personale, che impediscono l'accesso al mercato del lavoro e lo sviluppo delle capacità e attitudini di ciascuno.
2. Ad ogni cittadino, nell'esercizio del diritto e del dovere al lavoro, è garantito l'accesso al Sistema dei Servizi per il Lavoro, di cui agli articoli successivi, per un percorso di potenziamento e di ampliamento della propria professionalità, di accompagnamento e sostegno al miglioramento delle proprie condizioni lavorative e di affiancamento e indirizzo alle aspirazioni imprenditoriali.
Art. 2
Finalità e obiettivi1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, disciplina le funzioni e i compiti della Regione, degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali e privati in materia di collocamento, di politiche attive del lavoro e promozione d'impresa, e definisce i principi ed i criteri per l'organizzazione del Sistema regionale dei servizi per il lavoro.
2. Al fine di garantire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la Regione promuove e favorisce l'integrazione delle funzioni relative ai servizi per il lavoro con le politiche attive del lavoro, dell'istruzione, anche universitaria, della formazione professionale, dell'orientamento scolastico e professionale, e con le politiche delle attività produttive e delle politiche sociali.
3. Per la migliore realizzazione della integrazione delle funzioni di cui al comma 2, la Regione promuove e favorisce, secondo i principi dell'accreditamento appresso indicati, il raccordo col sistema dei soggetti istituzionali e privati che prestano servizi per il lavoro e l'impresa, col sistema scolastico e formativo, col sistema imprenditoriale e con le reti associative dei cittadini e dei lavoratori che si organizzano per favorire il diritto al lavoro, l'iniziativa imprenditoriale e lo sviluppo culturale e formativo della persona.
Art. 3
Sistema dei servizi pubblici per il lavoro1. Il Sistema dei servizi per il lavoro è un servizio di rilevanza pubblica, istituito dalla Regione e dalle Province e realizzato dalla rete dei soggetti istituzionali e privati, che lo esercitano in modo integrato e coordinato secondo le modalità di cui alla presente legge.
2. I soggetti istituzionali attori necessari del Sistema dei servizi pubblici per il lavoro è costituito dai Centri dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 15, dalle Agenzie provinciali per il lavoro di cui all'articolo 17, dall'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 19. Ad essi si affianca la rete degli altri soggetti, pubblici o privati senza scopo di lucro, appositamente accreditati che, nell'esercizio delle loro attività caratteristiche, collaborano col sistema istituzionale nell'espletamento dei servizi secondo le modalità previste dalla presente legge.
3. Sono definiti Servizi pubblici per il lavoro tutte le attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal Sistema di cui al comma 2, volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità, la promozione culturale e formativa della persona e tutte le iniziative mirate allo sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditorialità.
4. L'accesso ai Servizi deve essere assicurato ai cittadini in condizioni di parità, senza discriminazioni di sesso, di condizioni familiari o sociali, di razza, di cittadinanza, di provenienza territoriale, di opinione o affiliazione politica, religiosa, associativa o sindacale.
5. Al fine di perseguire la massima qualificazione dell'offerta di lavoro e di crescita dell'occupazione, e al fine di dare efficienza ed efficacia ai servizi espletati, l'organizzazione del Sistema dei servizi per il lavoro si ispira:
- al principio della sussidiarietà tra associazioni e organizzazioni della società civile, il sistema scolastico, universitario e della formazione professionale, i Comuni e gli altri enti locali, le Province e la Regione;
- al principio della concertazione con le organizzazioni del sindacato, delle imprese e del terzo settore.
TITOLO II
RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONIArt. 4
Funzione dei soggetti diversi dagli enti territoriali1. La scuola, le università, gli enti di formazione, gli organismi privati e del terzo settore, gli organismi istituzionali diversi dalle Province e dai Comuni, che favoriscono la crescita della persona, il lavoro e l'imprenditorialità, partecipano al Sistema dei servizi per il lavoro e vengono coinvolti, nelle forme stabilite dalla presente legge, negli organismi di indirizzo, di programmazione e di monitoraggio del sistema.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono svolgere, anche in forma associata e di propria iniziativa, attività di rilevazione dei fabbisogni e progettazione di servizi, e possono candidarsi alla gestione degli stessi con le modalità previste nel comma 3.
3. I soggetti di cui al comma 1, parallelamente ai Centri dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 15, espletano le attività del Sistema dei servizi per il lavoro, previo accreditamento rilasciato dalla Provincia per ogni specifico e determinato servizio.
4. Alla medesima procedura di accreditamento sono soggetti anche i Centri dei servizi per il lavoro limitatamente alla specifica attività di erogazione e ogni altro soggetto istituzionale.
5. Le procedure, i presupposti e le modalità per l'ottenimento, il mantenimento e la revoca dell'accreditamento, sono regolate dai principi generali stabiliti dal Consiglio regionale e dalle norme specifiche stabilite con regolamento del Consiglio provinciale.
Art. 5
Funzioni delle Province1. Le Province, nel quadro della loro autonomia istituzionale e organizzativa, esercitano le funzioni amministrative, di gestione, di controllo e di programmazione di livello provinciale in materia di lavoro e servizi all'impiego, in particolare quelle riguardanti i servizi di collocamento in tutte le sue specificazioni e di servizi di avviamento e selezione.
2. Alle Province sono anche attribuite la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e compiti conferiti alla Regione nelle medesime materie.
3. Le Province esercitano le predette funzioni garantendo l'integrazione con le altre funzioni, loro attribuite o delegate, in materia di orientamento, formazione professionale e istruzione.
4. Le Province individuano adeguati strumenti di raccordo con i Comuni e gli altri enti locali al fine di garantire la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni loro assegnate.
5. In particolare, tenuto conto delle proposte della Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 9, ogni Provincia:
a) programma e realizza lo sviluppo dei Servizi per il lavoro;
b) promuove programmi e progetti provinciali mirati all'occupazione:
1) delle donne, nel quadro delle indicazioni previste dalle leggi di settore;
2) degli iscritti alle liste di collocamento, con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva;
3) dei lavoratori immigrati, dei portatori di handicap e di tutti i soggetti del disagio sociale;
4) dei soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
5) dei lavoratori posti in mobilità;
c) promuove programmi e progetti di lavori socialmente utili e di lavori di pubblica utilità, nonché accordi e contratti collettivi finalizzati alla realizzazione dei contratti di solidarietà;
d) promuove programmi e progetti di tirocini formativi e di orientamento e le borse di lavoro;
e) definisce gli ambiti territoriali di riferimento per i Centri dei servizi per il lavoro, tenuto conto, ove possibile, dell'articolazione territoriale propria di altri settori quali quello socio-sanitario, quello dell'istruzione e quello della formazione professionale, secondo le indicazione del comitato provinciale di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 10;
f) sperimenta, in accordo con gli enti locali e gli altri soggetti del territorio, servizi innovativi per il miglioramento e lo sviluppo del sistema provinciale e l'integrazione delle funzioni, con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e al loro collegamento con il mondo del lavoro;
g) programma e organizza i servizi per il lavoro secondo criteri di efficienza ed efficacia, persegue la qualità delle prestazioni, la loro omogenea diffusione nell'ambito provinciale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi;
h) approva il Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 11;
i) istituisce e indirizza la Agenzia provinciale per il lavoro di cui all'articolo 16 e ne approva gli atti fondamentali;
l) istruisce l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che espletano attività nel Sistema dei servizi per il lavoro;
m) favorisce l'aggiornamento professionale degli operatori del Sistema e ne cura l'attuazione.
6. Al fine di assicurare una uniformità e una migliore efficacia dei servizi per il lavoro in territori di più province caratterizzati da particolari elementi di omogeneità ed interrelazioni socio-economiche, le Province interessate stipulano opportune intese per il coordinamento dei rispettivi interventi.
7. Al fine di garantire una più efficace diffusione territoriale dei Servizi per il lavoro, le Province possono stipulare specifiche convenzioni con i Comuni, singoli o associati.
8. Per la erogazione di servizi finalizzati a migliorare la qualità degli interventi connessi a specifiche esigenze locali o a favorire l'inserimento professionale di soggetti in condizione di svantaggio rispetto al mercato del lavoro, le Province, nel rispetto delle procedure previste dalla legge per la gestione di servizi di interesse pubblico e in conformità ai criteri e agli indirizzi generali formulati nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 9 della presente legge, favoriscono l'inserimento nel Sistema dei servizi per il lavoro di qualificate strutture pubbliche o private secondo i principi dell'accreditamento di cui alla presente legge.
Art. 6
Funzioni della Regione1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo all'interno del Sistema regionale dei servizi per il lavoro e nelle materie relative alle politiche attive del lavoro, con l'obiettivo di incrementare l'occupazione e la nuova imprenditorialità e incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, tenuto conto della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 12, la Regione:
a) approva il Piano regionale per i servizi e le Politiche del lavoro di cui all'articolo 14;
b) promuove programmi di iniziativa regionale nonché eventuali progetti speciali, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione femminile, agli immigrati, alle categorie svantaggiate;
c) promuove il lavoro in tutte le sue forme e favorisce la nuova imprenditorialità;
d) organizza il sistema informativo dell'economia e del lavoro, integrato nel sistema informativo regionale;
e) cura il monitoraggio e la valutazione del sistema regionale dei servizi per il lavoro con particolare riferimento all'impatto socio-economico e di genere, all'efficacia delle politiche e dei programmi, all'efficienza dei servizi e alla qualità delle prestazioni;
f) indica i criteri generali per l'individuazione, da parte delle Province, degli ambiti territoriali di riferimento dei Centri dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 15, tenuto conto, ove possibile, dell'articolazione territoriale propria di altri settori quali quello socio-sanitario, quello dell'istruzione e quello della formazione professionale;
g) indica i criteri generali e i modelli di intervento per favorire e sostenere l'omogeneità del sistema e per l'accreditamento delle strutture;
h) istituisce e indirizza l'Agenzia regionale per il lavoro e ne approva gli atti fondamentali;
i) indirizza e favorisce interventi per i lavori socialmente utili, i lavori di pubblica utilità e i contratti di solidarietà, i tirocini formativi e di orientamento e le borse di lavoro;
l) indica i principi generali a cui si ispirano le Province per la definizione degli accreditamenti dei soggetti pubblici e privati che espletano attività nell'ambito del Sistema regionale dei servizi per il lavoro e, per le funzioni di propria competenza, definisce criteri modalità e procedure per l'accreditamento degli stessi soggetti a livello regionale;
m) svolge attività di mediazione nei conflitti collettivi di lavoro e nella stipula di accordi e protocolli.
3. La Regione esprime altresì al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il parere sulle domande di autorizzazione e di rinnovo per le attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
Art. 7
Attività in materia di eccedenze di personale1. La Giunta regionale, in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo 10 aprile 2001 n. 180, in occasione dell'esame congiunto relativo agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto per la dichiarazione di mobilità del personale, esprime su tali interventi il suo motivato parere nei termini delle disposizioni di legge vigenti, perseguendo l'obiettivo della celerità della procedura.
Art. 8
Funzioni e compiti già esercitati dalla Commissione regionale per l'impiego1. Le funzioni già esercitate dalla Commissione regionale per l'impiego e non altrimenti attribuite dalla presente legge, sono di competenza della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 12.
TITOLO III
ORGANISMI, STRUMENTI E PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONEArt. 9
Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro1. Le Province, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla istituzione della Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro.
2. La Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro:
a) è l'organo permanente di concertazione con le parti sociali in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e di gestione dei servizi per il lavoro;
b) garantisce la presenza delle parti sociali, del terzo settore e del consigliere provinciale di parità;
c) interviene nella definizione del Piano di cui all'articolo 11;
d) definisce gli indirizzi applicativi della presente legge.
3. Al fine di garantire il rispetto della specificità e delle normative relative a particolari settori, ai sensi di quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 469 del 1997, possono essere costituiti sottocomitati anche a carattere tematico nel rispetto del criterio della pariteticità.
4. In mancanza di diversa deliberazione del Consiglio provinciale la Commissione è composta:
a) dall'Assessore provinciale competente per materia che la presiede;
b) da 6 componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
c) da 6 componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale;
d) da 2 rappresentanti designati dal forum del terzo settore, espressione delle realtà di volontariato, associative e dell'impresa sociale che operano a livello provinciale per l'integrazione delle persone nel mondo del lavoro;
e) da 3 componenti designati rispettivamente dalla scuola, dalla formazione professionale e dall'Università;
f) dal consigliere di parità nominato ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125;
g) da n. 2 consiglieri provinciali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
5. Il funzionamento della Commissione è definito in apposito regolamento approvato dalla Commissione stessa; alle riunioni della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente, il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 19 nonché, in relazione alla peculiarità delle materie trattate, rappresentanti del Comitato provinciale di coordinamento Istituzionale di cui all'articolo 10, delle altre forze sociali, della scuola, della formazione delle università e della Commissione provinciale per le pari opportunità.
6. Sono attribuiti alla Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro i compiti e le funzioni svolte dagli organi collegiali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Art. 10
Comitato provinciale di coordinamento istituzionale1. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema provinciale e l'effettiva integrazione sul territorio tra i servizi per il lavoro, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito un Comitato provinciale di coordinamento istituzionale.
2. Il Comitato provinciale di coordinamento istituzionale propone alla Provincia gli indirizzi ed i criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento in relazione alla distribuzione dei Centri servizi per il lavoro, tenendo anche conto dei relativi bacini d'utenza, ed esprime valutazioni in merito alla qualità dei servizi resi e alla efficacia del sistema dei servizi per il lavoro con particolare riguardo alla realizzazione della integrazione dei servizi.
3. Il Comitato formula proposte sulla qualità e sulla gestione dei servizi e sui contenuti generali dell'accreditamento, da attivare con enti e soggetti pubblici e privati, finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per il lavoro.
4. In mancanza di diversa deliberazione del Consiglio provinciale il Comitato è composto:
a) dal Presidente della Provincia, che lo presiede, o dall'Assessore delegato dal Presidente;
b) dai presidenti delle comunità montane ricadenti nel territorio provinciale ;
c) da 7 sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'ANCI, scelti dai comuni facenti parte del territorio provinciale;
d) da due rappresentanti della scuola, designati dal direttore regionale dell'istruzione;
e) da due rappresentanti della formazione professionale designati dagli enti di cui alla legge regionale n. 47 del 1989;
f) da due rappresentanti delle università che hanno sede nel territorio.
5. Il Comitato è nominato dalla Giunta provinciale sulla base delle designazioni che devono pervenire, da parte degli enti di cui al comma 4, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Provincia. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
6. Il funzionamento del Comitato è definito in apposito regolamento approvato dal Comitato stesso; alle riunioni del Comitato può partecipare, su invito del Presidente, il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro.
Art. 11
Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro1. La Provincia predispone un Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, contenente gli interventi per lo sviluppo del sistema dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel quale siano specificati, in particolare:
a) le tipologie di intervento;
b) i tempi e le modalità di attivazione delle singole funzioni;
c) i risultati attesi;
d) la localizzazione dei servizi;
e) gli aspetti organizzativi e gestionali;
f) i fabbisogni e le modalità di finanziamento evidenziando il cofinanziamento.
2. La proposta della Provincia viene formulata garantendo la concertazione tra le parti sociali all'interno della Commissione di cui all'articolo 9.
3. Il Piano provinciale del lavoro viene inviato alla Regione perché ne tenga conto ai fini della formulazione del Piano regionale di cui all'articolo 14.
Art. 12
Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione è costituita una Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.
2. Con riferimento alle finalità di cui al comma 1, la Commissione svolge compiti di progettazione e proposta in tema di orientamento, formazione, mediazione di manodopera e politiche attive del lavoro, limitatamente alle funzioni di competenza regionale, nonché compiti di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.
3. La Commissione in particolare concorre a determinare gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento al fine della distribuzione dei Centri dei servizi per il lavoro; formula inoltre proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra il Sistema dei servizi pubblici per il lavoro e i soggetti istituzionali e privati finalizzandole al miglioramento della qualità.
4 La Commissione infine collabora alla definizione dei criteri di accreditamenti dei soggetti pubblici e privati che esercitano i servizi per il lavoro.
5. La Commissione è composta:
a) dall'Assessore regionale del Lavoro che la presiede o da un suo delegato;
b) da 6 componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
c) da n. 6 componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
d) da 2 rappresentanti designati dal forum del terzo settore, espressione delle realtà di volontariato, associative e dell'impresa sociale che operano per l'integrazione delle persone nel mondo del lavoro;
e) da 6 componenti designati rispettivamente dalla scuola, dalla formazione professionale e dall'università;
f) dal consigliere di parità nominato ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125;
g) da 2 consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
6. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste; la Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
7. Il funzionamento della Commissione è definito in apposito regolamento approvato dalla Commissione stessa; alle riunioni della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente, il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro nonché, in relazione alla peculiarità delle materie trattate, rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento istituzionale di cui all'articolo. 13, delle altre forze sociali, della scuola, della formazione delle università e della Commissione regionale per le pari opportunità.
Art. 13
Comitato regionale di coordinamento istituzionale1. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per il lavoro e l'effettiva integrazione, sul territorio, tra i servizi per il lavoro, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito un Comitato regionale di coordinamento istituzionale.
2. Il Comitato regionale di coordinamento istituzionale propone alla Giunta regionale gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento per la distribuzione dei Centri dei servizi per il lavoro, tenendo anche conto dei relativi bacini d'utenza, ed esprime valutazioni in merito alla qualità dei servizi resi e alla efficacia del sistema regionale per il lavoro con particolare riguardo alla realizzazione della integrazione dei servizi di cui al comma 1.
3. Il Comitato formula proposte sulla qualità e sulla gestione dei servizi e sui contenuti generali delle convenzioni e degli accreditamenti da attivare con enti e soggetti privati, ivi compresi quelli di emanazione delle parti sociali, finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per il lavoro.
4. Il Comitato è composto:
a) dall'Assessore regionale del lavoro che lo presiede o da un suo delegato;
b) dall'Assessore regionale degli enti locali;
c) dall'Assessore regionale della pubblica istruzione
d) dai presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati;
e) da 8 sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'ANCI regionale;
f) da 4 presidenti delle Comunità montane o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'UNCEM regionale;
g) dal direttore regionale dell'istruzione
h) da due rappresentanti della formazione professionale designati dagli enti di cui alla legge regionale n. 47 del 1989;
i) da due rappresentati delle Università di Cagliari e di Sassari.
5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione sulla base delle designazioni che devono pervenire, da parte degli enti di cui al comma 4, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
6. Il funzionamento del Comitato è definito in apposito regolamento approvato dal Comitato stesso; alle riunioni del Comitato può partecipare, su invito del Presidente, il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro.
Art. 14
Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e in considerazione dei Piani provinciali formulati secondo l'articolo 11, approva il Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro; la proposta di piano è formulata dalla Giunta avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 12 e sentito il Comitato di cui all'articolo 13.
2. Il Piano di cui al comma 1 è l'atto di programmazione settoriale con cui la Regione, anche con riferimento alle priorità individuate dal Documento di Programmazione Economico-Finanziario, definisce e coordina le politiche in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive del lavoro favorendo l'integrazione delle funzioni ai sensi dell'art. 1 della presente legge e assicura gli opportuni collegamenti con i piani della formazione e dell'orientamento professionale e con i corrispondenti piani afferenti alle tematiche dell'istruzione e delle politiche sociali; è soggetto all'aggiornamento annuale ed è approvato tendendo conto dei piani regionali per l'orientamento e la formazione professionale; il piano indica gli obiettivi, le strategie dell'intervento regionale e le risorse finanziarie previste e si articola:
a) nel dispositivo di piano che:
1) definisce i criteri generali al fine di rendere omogenei e più efficaci su tutto il territorio regionale i servizi per il lavoro gestiti dalle Province;
2) indirizza l'attività dell'Agenzia regionale per il lavoro;
3) specifica le forme di raccordo ed integrazione tenendo conto della differenza di genere, tra le funzioni di mediazione di manodopera, le politiche attive del lavoro, la formazione professionale e, più in generale con le politiche formative;
4) definisce gli standard minimi di efficienza dei servizi e di qualità delle prestazioni al fine di garantire l'omogeneità del sistema;
5) definisce i criteri e gli standard per la certificazione delle competenze professionali;
6) definisce le attività di analisi, studio e ricerca sul mercato del lavoro e individua gli strumenti per la loro realizzazione;
7) individua le forme e le modalità di sostegno ai lavori socialmente utili, alle nuove assunzioni, alla creazione di lavoro autonomo, associato e cooperativo, ai cantieri lavoro di cui alla Legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) nel programma finanziario che individua le risorse finanziarie, i criteri per la loro ripartizione e le quote da riservare a eventuali programmi di iniziativa regionale o a specifici progetti finalizzati;
c) nel disciplinare di attuazione che:
1) definisce e individua, in collaborazione con le Province, le procedure e gli strumenti per la valutazione dei servizi per il lavoro e degli strumenti di politica attiva del lavoro;
2) indica procedure idonee a garantire la trasparenza e la semplificazione degli atti in materia di servizi per il lavoro;
3) individua i criteri, le modalità e gli strumenti per garantire al Consiglio regionale una informazione completa sui risultati conseguiti al fine della valutazione di efficacia.
3. Il programma finanziario è aggiornato annualmente; il dispositivo di piano e il disciplinare di attuazione mantengono la loro validità per l'intero arco di efficacia del piano e sono modificati soltanto quando se ne presenta la necessità.
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio entro il 30 marzo di ogni anno la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano relativo all'anno precedente.
TITOLO IV
SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVOROArt. 15
Centri dei servizi per il lavoro1. Le Province, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, ai sensi dell'articolo 4, al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale, individuano gli ambiti territoriali di riferimento e istituiscono il sistema provinciale integrato dei servizi per il lavoro di cui fanno parte i Centri dei servizi per il lavoro.
2. I Centri dei servizi per il lavoro sono strutture delle Province e hanno il compito di gestire:
a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle Province dalla presente legge, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
b) i servizi connessi ai compiti di gestione nelle materie di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 469del 1997.
3. In particolare i servizi connessi alle funzioni di cui al comma 2 sono di interesse pubblico, e sono erogati sviluppando raccordi funzionali con i servizi di informazione e orientamento degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, delle organizzazioni del Terzo settore e di altri soggetti pubblici e privati.
4. Essi espletano in generale:
a) accoglienza e informazione orientativa;
b) gestione di specifiche procedure amministrative;
c) orientamento e consulenza;
d) promozione e sostegno nel mercato del lavoro delle fasce deboli;
e) incontro domanda e offerta di lavoro.
5. Le Province, attraverso i Centri dei servizi per il lavoro, garantiscono in particolare:
a) la tenuta di opportune e specifiche banche dati relative a soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in mobilità, alle richieste di occupazione provenienti da soggetti istituzionali e privati;
b) la gestione delle procedure amministrative relative al collocamento dei soggetti destinatari delle riserve, alle liste di mobilità, al collocamento nel pubblico impiego, all'avviamento delle categorie protette, secondo la disciplina delle leggi nazionali di riferimento;
c) la gestione delle procedure amministrative relative all'accertamento e la certificazione delle competenze professionali sulla base dei criteri e degli standard stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 10;
d) l'informazione e la consulenza anche attraverso attività di sportello;
e) l'attivazione della domanda di lavoro attraverso, in particolare, l'espletamento di servizi alle imprese per l'analisi dei bisogni formativi e occupazionali connessi ai loro piani di sviluppo e per la selezione dei nuovi assunti;
f) l'attivazione della offerta di lavoro attraverso, in particolare, l'orientamento formativo, la consulenza e le azioni mirate nei confronti dei soggetti deboli del mercato del lavoro, ivi compresi i portatori di handicap;
g) i servizi per l'accesso al lavoro e alla formazione attraverso, in particolare, il supporto allo svolgimento di stage aziendali, l'erogazione di incentivi ed aiuti all'occupazione, all'autoimpiego e alla formazione professionale;
h) i servizi per l'avviamento al lavoro e sviluppo delle carriere attraverso, in particolare, l'assistenza, anche a carattere formativo, alla nuova imprenditorialità, e la consulenza per la progettazione di carriere professionali individuali.
Art. 16
I soggetti accreditati1. I servizi in capo ai Centri dei servizi per il lavoro sono normalmente espletati dai soggetti istituzionali e dagli altri soggetti pubblici e privati, appositamente accreditati, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Provincia e secondo gli indirizzi della Regione.
2. Presso i soggetti accreditati gli utenti del Sistema regionale dei servizi per il lavoro spendono un apposito titolo (voucher) rilasciato dai Centri provinciali per il lavoro, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dalla Provincia in coerenza con i principi posti dalla Regione.
3. La Giunta regionale emana al riguardo specifiche norme a cui si dovranno adeguare le Province in assenza di specifica regolamentazione del Consiglio provinciale
Art. 17
Agenzie provinciali per il lavoro1. Le Province istituiscono l'Agenzia provinciale per il lavoro quale strumento organizzativo per la programmazione, l'indirizzo, la progettazione, la realizzazione, la gestione e il monitoraggio del Sistema dei servizi pubblici per il lavoro a livello provinciale.
2. L'Agenzia provinciale svolge anche compiti di assistenza tecnica nella programmazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche del lavoro, anche a supporto delle funzioni esercitate dalla Regione, e partecipa alla definizione delle politiche regionali indirizzo del Sistema dei servizi pubblici per il lavoro e delle politiche del lavoro.
3. L'Agenzia inoltre :
a) cura, all'interno del sistema informativo provinciale, la gestione delle informazioni e delle banche dati dei servizi per il lavoro, garantendone la connessione con la rete unitaria della pubblica amministrazione e con il Sistema informativo del lavoro;
b) cura il monitoraggio sulla mobilità all'interno della Provincia;
c) amministra le liste di mobilità a livello provinciale secondo le indicazioni previste i criteri stabiliti dalla Regione;
d) svolge tutti gli altri compiti finalizzati alla qualificazione e sviluppo del Sistema dei servizi per il lavoro ad esso affidati dalla Provincia.
Art. 18
Organizzazione delle Agenzie provinciali per il lavoro1. Il regolamento generale dell'Agenzia provinciale viene approvato dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale nel quadro della concertazione con la Commissione di cui all'articolo 9 e sentito il parere del Comitato provinciale di coordinamento Istituzionale di cui all'articolo 10.
2. In mancanza di specifica regolamentazione della Provincia, l'Agenzia provinciale per il lavoro si adegua ai principi organizzativi dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui agli articoli 19, 20 e 21.
3. In ogni caso le Province devono prevedere la nomina di un direttore delle Agenzie provinciali con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, da incardinare nella struttura con contratto di diritto privato la cui scadenza coincide necessariamente con il rinnovo del Consiglio provinciale.
Art. 19
Agenzia regionale per il lavoro1. E' istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale.
2. L'Agenzia regionale per il lavoro svolge compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e delle Province.
3. In particolare l'Agenzia:
a) cura, all'interno del sistema informativo regionale, la gestione delle informazioni e delle banche dati dei servizi per il lavoro, garantendone la connessione con la rete unitaria della pubblica amministrazione;
b) cura il monitoraggio sulla mobilità interprovinciale, interregionale, nazionale e comunitaria;
c) svolge il controllo sulla tenuta delle liste di mobilità secondo le indicazioni previste dalla legge e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale;
d) svolge tutti gli altri compiti finalizzati alla qualificazione e sviluppo del sistema regionale per il lavoro ad esso affidati dalla Giunta regionale.
4. L'Agenzia è autorizzata a svolgere, su richiesta di soggetti pubblici o privati, servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti.
5. Il regolamento generale dell'Agenzia viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta formulata nel quadro della concertazione con la Commissione di cui all'articolo 6 e sentito il parere del Comitato regionale di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 13.
6. Al personale dell'Agenzia regionale per il lavoro si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto del comparto enti locali regionali; la dotazione organica è adottata dal direttore di cui all'articolo 20 nei limiti delle disponibilità di bilancio ed è soggetta all'approvazione della Giunta regionale.
7. L'Agenzia regionale per il lavoro è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
8. La già istituita "Agenzia regionale del lavoro" assume il ruolo, i compiti e le funzioni della Agenzia regionale per il lavoro di cui alla presente legge.
Art. 20
Il direttore1. Il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro è responsabile della gestione ed esercita conseguentemente i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati; in particolare il direttore adotta il programma annuale di attività, il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio.
2. Il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro e' nominato dalla Giunta regionale, previo avviso pubblico, tra soggetti di età non superiore a 60 anni, con specifica e documentata competenza e con esperienza almeno quinquennale nella direzione di organismi complessi, pubblici e privati.
3. E' incardinato con contratto di diritto privato che scade automaticamente ogni qual volta viene rinnovato il Consiglio regionale. I contenuti del contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, avendo come riferimento gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo; gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell' Agenzia regionale per il lavoro.
4. L'incarico di direttore non è compatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed e' subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo per i pubblici dipendenti.
5. Il contratto è risolto anticipatamente con deliberazione della Giunta regionale che dichiara la decadenza dalla nomina del direttore, per i seguenti motivi:
a) sopravvenuta causa di incompatibilità;
b) gravi violazioni di norme di legge;
c) persistenti inadempienze degli indirizzi regionali;
d) grave perdita del conto economico per due anni consecutivi;
e) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere il buon funzionamento dell'Agenzia.
Art. 21
Il Comitato tecnico di gestione1. Il direttore, previo parere della Giunta regionale istituisce un Comitato tecnico di gestione composto da esperti del mondo del lavoro, che lo coadiuva nelle sue funzioni.
2. A ciascun membro del Comitato tecnico fa capo uno specifico ambito di responsabilità secondo obiettivi determinati.
TITOLO V
SISTEMA INFORMATIVO E OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVOROArt. 22
Connessione con il Sistema Informativo Lavoro (SIL)1. L'Agenzia regionale per il lavoro cura il collegamento con il Sistema Informativo Lavoro (SIL), sovrintende alla conduzione e alla manutenzione dello stesso per l'ambito regionale.
2. Si raccorda a tal fine con le Agenzie provinciali per il lavoro al fine di uniformare le procedure di raccolta ed elaborazione dei dati.
Art. 23
Modalità di funzionamento.1. Per garantire l'efficace funzionamento del collegamento di cui all'articolo 22 l'Agenzia regionale per il lavoro:
a) organizza, in collaborazione con i referenti locali del SIL, come individuati dalle Amministrazioni provinciali, il monitoraggio e la verifica dei problemi di qualità delle informazioni immesse, provvedendo in modo particolare ad istruire ed a proporre al livello nazionale le classificazioni e le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni gestite e distribuite;
b) organizza, in collaborazione con le amministrazioni provinciali, la formazione continua del personale dei Centri dei servizi per il lavoro, al fine di garantire la corretta imputazione, l'omogeneità delle definizioni e classificazioni, e l'aggiornamento continuo;
c) progetta le elaborazioni statistiche e utilizza per fini di ricerca e monitoraggio le informazioni del SIL, condividendo con le amministrazioni provinciali ed i Centri dei servizi per il lavoro i relativi risultati.
Art. 24
Sistema Informativo Lavoro Regionale (SILR)1. L'Agenzia regionale per il Lavoro, anche sulla base di apposita convenzione con il Ministero del lavoro, sviluppa, in collaborazione con le amministrazioni provinciali e con i Centri dei servizi per il lavoro, un Sistema Informativo Lavoro Regionale (SILR), nell'ambito del Sistema Informativo-Statistico Regionale, per l'organizzazione e la diffusione di tutte le informazioni che, ai fini di un efficace esercizio delle politiche in tema di lavoro, orientamento e incontro domanda offerta, possano utilmente integrare le informazioni fornite dal SIL.
2. Il sistema di cui al comma 1 assicura l'interconnessione e lo scambio informativo tra i soggetti e le strutture operanti nel settore del lavoro e quelli operanti nel settore della formazione professionale.
Art. 25
Osservatorio regionale del mercato del lavoro1. L'attività dell'Osservatorio è finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi di supporto alla programmazione e valutazione delle politiche del lavoro ed in particolare a:
a) arricchire, con dati statistici ricavati dal SIL, le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale e provinciale;
b) monitorare con tempestività l'andamento congiunturale;
c) analizzare le modificazioni strutturali;
d) valutare l'impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali, regionali e provinciali;
e) collaborare alla produzione di materiali utili all'orientamento scolastico e professionale;
f) collaborare con le strutture competenti e con gli enti e organismi pubblici e privati interessati all'affinamento delle metodologie, all'interpretazione e alla diffusione dei risultati ottenuti dalle indagini sui fabbisogni professionali;
g) collaborare con l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro;
h) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell'ambito del programma annuale di attività.
2. L'Osservatorio si articola a livello provinciale e territoriale secondo le strategie e le modalità stabilite dalle Agenzie provinciali per il Lavoro che organizzano al proprio interno specifiche banche dati al fine di facilitare l'attività dell'Osservatorio.
3. Per raggiungere i suoi obiettivi, l'Osservatorio si avvale di tutte le informazioni statistiche disponibili, in modo particolare di quelle ricavabili dal SIL, dal Sistema Statistico Nazionale, dall'ISTAT, dall'INPS, dalla Banca dati Excelsior UnionCamere e dal Registro delle imprese e delle banche dati a livello provinciale e territoriale
4. L'Osservatorio può condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dalla sua attività di istituto.
Art. 26
Accesso dei privati al SILR1. L'Agenzia regionale per il lavoro può consentire l'accesso al SILR alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo e ai soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.
2. I soggetti privati che contribuiscono alla fornitura dei dati per l'implementazione del SIRL hanno diritto ad accedere al SIRL a condizioni vantaggiose.
TITOLO VI
INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVOROArt. 27
Misure di politica attiva del lavoro1. La Regione promuove misure di politica attiva del lavoro che, in relazione alle politiche formative ed ai servizi per il lavoro ed attraverso l'uso integrato di risorse comunitarie, nazionali e regionali, siano finalizzate all'allargamento ed alla qualificazione della base occupazionale.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene la realizzazione dei seguenti interventi integrati di promozione all'occupazione attraverso:
a) il sostegno all'occupazione e dell'imprenditorialità giovanile con l'obiettivo di agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, di promuovere la partecipazione a tirocini formativi e di orientamento professionale, l'assegnazione di borse lavoro e la concessione di agevolazioni per l'accompagnamento al lavoro e alla imprenditorialità;
b) le misure a favore dei lavoratori e delle imprese, con l'obiettivo di promuovere la qualificazione e la formazione continua dei lavoratori mediante l'attivazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione aziendale e di migliorare le prospettive di occupazione dei lavoratori;
c) i progetti aziendali di sviluppo dell'occupazione con l'obiettivo di realizzare interventi di sviluppo aziendale caratterizzati da elevate prospettive di competitività e di crescita dell'occupazione;
d) il sostegno all'occupazione nelle aree di crisi o di deindustrializzazione, con l'obiettivo di sviluppare la professionalità dei lavoratori in particolare difficoltà occupazionale, mediante attività rivolte all'orientamento, alla riqualificazione, nonché alla ricerca del posto di lavoro;
e) le misure di sostegno alle fasce disagiate nel campo dell'occupazione, con l'obiettivo di realizzare azioni volte a favorire l'incontro della domanda e offerta di lavoro mediante misure integrate di orientamento, accompagnamento e formazione anche attraverso la concessione di contributi ad enti ed imprese per l'assunzione di soggetti appartenenti a tali fasce;
f) la promozione di nuove attività imprenditoriali per giovani e lavoratori in difficoltà occupazionale, con l'obiettivo di incentivare l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo con particolare riferimento alle iniziative nei settori emergenti ed alle iniziative in cui si prevedano potenzialità di sviluppo occupazionale nel medio periodo.
3. Le Province svolgono funzioni e compiti in materia politiche attive del lavoro nell'ambito delle loro competenze e in coerenza con le iniziative regionali. Esse possono essere delegate dalla Regione per lo svolgimento di particolari compiti.
Art. 28
Incentivi al reimpiego1. La Regione incentiva il reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in mobilità o iscritti da almeno dodici mesi alla prima classe del collocamento, anche concorrendo al finanziamento di appositi progetti predisposti da enti di formazione, enti bilaterali e organismi tecnici emanazione di associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per il lavoro
2. La Giunta regionale stabilisce, con apposito provvedimento, sentita la Commissione regionale per i Servizi e le politiche del lavoro, i criteri e le modalità di approvazione dei progetti di cui al comma 1.
3. Le risorse per il finanziamento dei progetti sono assegnate alle Province nei limiti di stanziamento di esercizio.
Art. 29
Politiche di pari opportunità1. La Regione favorisce il lavoro femminile concorrendo, con iniziative proprie od attuative delle Leggi 25 febbraio 1992, n. 215 e 10 aprile 1991, n. 125, al finanziamento di progetti finalizzati all'affermazione dei principi di parità nelle più diverse articolazioni nel mondo del lavoro, e all'avvio di attività di impresa attraverso la costituzione di società in cui sia maggioritario l'elemento femminile.
2. Nelle forme organizzative comunque disciplinate per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, dovrà essere garantita l'espressione di parere del Consigliere di parità di cui alla Legge 10 aprile 1991, n. 125.
Art. 30
Legge di riordino1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nel termine di 180 giorni dalla approvazione della presente legge, emana una legge organica di riordino delle politiche del lavoro in attuazione degli articoli precedenti.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALIArt. 31
Assegnazione alle Province del personale delle direzioni provinciali e sezioni circoscrizionali per l'impiego1. Il personale delle direzioni provinciali e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro, interessato dalle procedure di trasferimento, è assegnato alle Province per lo svolgimento delle funzioni e compiti conferiti dalla presente legge.
Art. 32
Risorse e norme finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con legge di bilancio, anche sulla base delle disponibilità appositamente assegnate dallo Stato.
2. La Giunta regionale assegna con successivi atti le risorse finanziarie, umane e patrimoniali ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge
Art. 34
Abrogazioni1. Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.