CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 394
presentata dai Consiglieri regionali
CORDA - PILO - PUSCEDDU - LICANDRO - PIRASTU - RANDAZZO - LOCCI - BALLETTO - LIORI - PITTALIS - ONIDA - BUSINCO - FRAU - GRANARA - PISANO -LOMBARDO - DIANA - PIANA - MURGIA - SANNA Noemi - GIOVANNELLI - BIGGIO - DETTORI Ivana - PACIFICO - CARLONI - CAPPAI - CAPELLI - MANCA
il 20 dicembre 2002
Istituzione dell'Autorità regionale per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni, radiotelevisivo e della telefonia
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Lo Stato, con la modifica del titolo V della Costituzione, ha inserito la comunicazione tra le materie di legislazione concorrente. Di conseguenza, la potestà legislativa sull'ordinamento della comunicazione è passata alle Regioni.
Si tratta di uno dei settori, universalmente riconosciuti, come tra i più importanti e strategici delle attività umane.
La vastità dei campi di interesse che abbracciano questa materia, impone che ci si debba dotare di regole di funzionamento, di norme di garanzia e di controllo, che tengano conto della tutela della salute e dei diritti dei cittadini, con particolare riguardo alle fasce deboli ed ai bambini, ma anche delle esigenze degli imprenditori pubblici o privati e di tutti gli addetti che operano in questo settore.
Lo Stato, attribuendoci la potestà legislativa su questa materia, ci offre un'opportunità irrinunciabile, che esalta il nostro spirito autonomistico, consentendoci, pur nel rispetto dei principi generali della normativa nazionale, di scriverci le norme di funzionamento, di controllo e di garanzia, di attività strategiche come quella radiofonica e televisiva, dell'editoria quotidiana e periodica, della telefonia, delle reti multi mediali , della produzione e della raccolta pubblicitaria.
Alla comunicazione è direttamente legata la qualità della vita delle persone, la crescita culturale, la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni, della nostra lingua.
Dalla corretta ed efficiente attività dei mezzi di comunicazione, in special modo quelli in grado di superare i confini geofisici della nostra isola, come le televisioni via satellite ed i siti su Internet, può dipendere, l'accreditamento di una buona "immagine Sardegna", il successo dei nostri prodotti, la fortuna delle nostre attività imprenditoriali, il benessere economico e spirituale per la nostra gente.
Insomma, attraverso la comunicazione si può vincere l'isolamento ed ottenere una speciale continuità territoriale.
Per queste ragioni crediamo che per il buon funzionamento di settori così importanti per la nostra vita, per il nostro futuro, siano necessarie precise e chiare regole non imposte dall'alto di un'autorità minacciosa e pronta a colpire duramente i trasgressori, ma meditate, discusse, comparate, e poi decise e condivise da tutti. I proponenti chiedono al sig. Presidente del Consiglio di voler assegnare con urgenza questa proposta all'esame della seconda Commissione Consiliare.
Ci è sembrato opportuno centrare questa relazione sull'importanza del provvedimento e sull'urgenza di esitarlo con le modalità che si riterrà opportuno adottare, ma suggerendo di intraprendere la strada delle audizioni, in Commissione, di tutte le parti interessate che potranno arricchire il nostro bagaglio di conoscenza di una materia non facile.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I
Istituzione dell'Autorità regionale per le garanzie nelle comunicazioniArt. 1
Principi generali1. La Regione autonoma della Sardegna esercita le proprie competenze in materia di ordinamento della comunicazione ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione dello Stato e secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre a garantire il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti sanciti dalla Costituzione, in un sistema di comunicazioni che si realizza mediante l'iniziativa di soggetti pubblici e privati.
3. La Regione promuove, nel sistema delle comunicazioni operante nell'Isola, la diffusione della storia, della cultura e della lingua delle comunità sarde.
Art. 2
Istituzione e organi dell'Autorità regionale sarda per le garanzie nelle comunicazioni1. E' istituita l'Autorità regionale sarda per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "ARSC"(Autorità Regionale Sarda Comunicazioni), la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Sono organi dell'ARSC, il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti e il Consiglio generale.
3. Ciascuna Commissione è organo collegiale costituito dal Presidente dell'ARSC e da quattro commissari.
4. Il Consiglio generale è costituito dal Presidente e da tutti i componenti delle Commissioni. Tutte le funzioni non attribuite dalla presente legge alle due Commissioni di cui ai precedenti commi sono esercitate dal Consiglio generale.
5. Le deliberazioni degli organi collegiali dell'ARSC sono rese esecutive dal Presidente.
Art. 3
Modalità di elezione degli organi dell'ARSC1. Il Consiglio regionale, elegge otto commissari, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Regione.
2. Ciascun Consigliere regionale esprime il voto indicando due nominativi, uno per la Commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la Commissione per i servizi e i prodotti. Risultano eletti coloro che hanno riportato la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo commissario, il quale resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'ARSC. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui al comma 5.
4. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal Consiglio regionale su una rosa di quattro nomi, nella stessa seduta nella quale vengono eletti i commissari. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
5. La designazione dei nominativi spetta ai Gruppi consiliari. Il Presidente eletto assume l'incarico il giorno successivo a quello in cui il Presidente della Regione emana il decreto di nomina.
6. I commissari ed il Presidente eletti restano in carica per cinque anni e non sono rieleggibili.
Art. 4
Cessazione delle funzioni del CORERAT e del CORECOM1. Nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CORERAT, o il CORECOM, se già istituito, cessa ogni funzione ed è sciolto.
2. Gli atti relativi ai registri esistenti ed ogni altra documentazione relativa all'attività del CORERAT o del CORECOM sono trasferiti all'ARSC.
TITOLO II
Competenze dell'ARSCArt. 5
Commissione per le infrastrutture e le reti1. La Commissione per le infrastrutture e le reti dell'ARSC esercita le seguenti funzioni:
a) esprime parere agli Assessorati competenti per materia sullo schema del piano regionale di ripartizione delle frequenze, che terrà conto anche dei nuovi sistemi di trasmissione e ricezione dei segnali. Il piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentiti le associazioni di categoria interessate, il servizio di protezione civile e le organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative, previo parere della commissione consiliare competente in materia di informazione;
b) elabora e approva, sentite la concessionaria pubblica e le associazioni, anche di volontariato, a carattere regionale , provinciale , comunale o nazionale con sede in Sardegna, nonché i titolari di emittenti o reti private, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e con esclusione di quelli relativi alle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa, che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'ARSC provvede al previo coordinamento con il medesimo;
c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, definisce le misure di sicurezza e promuove l'intervento degli organi di controllo per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempre ché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
d) nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;
e) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, al quale devono essere iscritti i soggetti destinatari di concessione, ovvero di autorizzazione, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale. Nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale, relativamente a sedi presenti nel territorio della Regione Sardegna;
f) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime decise con decreto della Giunta regionale, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
g) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazioni;
h) promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
i) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia;
l) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'ARSC avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa ARSC;
m) promuove l'interconnessione dei sistemi regionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
n) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione regionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività; interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
o) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche o di altro genere che possano arrecare danno o pregiudizio alla salute ed all'ambiente, non vengano superati, anche avvalendosi delle Aziende sanitarie locali. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche.
2. L'Assessorato dell'ambiente, d'intesa con quello della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAS), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente articolo, tenendo conto anche delle norme comunitarie.
Art. 6
Commissione per i servizi e i prodotti1. La Commissione per i servizi e i prodotti dell'ARSC esercita le seguenti funzioni:
a) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;
b) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;
c) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diversi soggetti, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;
d) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;
e) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;
f) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori ;
g) garantisce l'applicazione delle disposizioni indicate in apposito regolamento approvato, fatti salvi i principi fondamentali della legislazione nazionale, dal Consiglio regionale, sentiti tutti i soggetti interessati, sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica, nonché l'osservanza delle norme in materia di equità, di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale effettuata attraverso qualunque mezzo di comunicazione. In caso di accertate gravi irregolarità o violazioni delle norme contenute nella presente legge, per le società o i soggetti inadempienti, che dovranno essere preventivamente sentiti per verificare eventuali ragioni e documentazione a discolpa, l'ARSC può decidere, con deliberazione approvata a maggioranza dal Consiglio generale, di aprire un'istruttoria formale. In caso di accertate irregolarità l'ARSC può proporre sanzioni amministrative da un minimo di cinquecento ad un massimo di ventimila euro. Tale decisione deve essere ratificata dal Consiglio regionale degli utenti. Le disposizioni di cui alla lettera g) sono applicabili solo ed esclusivamente in occasione delle campagne elettorali europee, politiche e amministrative, dal giorno di apertura ufficiale della campagna elettorale e fino alle ore 24 del penultimo giorno prima del voto. Con apposita tabella approvata dal Consiglio generale, previo accordo con tutte le parti interessate, saranno stabilite le condizioni di partecipazione nonché i prezzi per modulo, nella carta stampata, e per minuti secondi per radio, televisione e internet;
h) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;
i) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica e di replica.
Art. 7
Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori della telecomunicazione1. L'ARSC adotta, con deliberazione del Consiglio generale, un apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori della comunicazione e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge
2. Dalla data di entrata in vigore le norme del regolamento di cui al presente articolo sostituiscono tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro regionale delle imprese radiotelevisive contenute nella Legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, e nella Legge 6 agosto 1990, n. 223 , nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.
Art. 8
Convenzione per la concessione del servizio pubblico radiotelevisivo1. L'ARSC propone all'Assessorato competente in materia di informazione lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche.
2. La Commissione del Consiglio regionale competente per materia esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico.
Art. 9
Attività di rilevazione e di vigilanza1. L'ARSC cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; segnala all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale, i casi di manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati.
2. L'ARSC inoltre:
a) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
b) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
c) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;
d) segnala alla Giunta e al Consiglio regionale l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
e) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi della consulenza di enti regionali di ricerca e innovazione tecnologica ma anche dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
f) adotta le disposizioni attuative del regolamento sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva;
g) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;
h) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili.
2. Per le finalità di cui al presente articolo la separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture tecnologiche, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie.
3. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al comma 2.
Art. 10
Vigilanza sulla libertà dell'informazione1. L'ARSC vigila affinché tutti gli spazi cosiddetti di informazione o di approfondimento, compresi i notiziari trasmessi con qualunque mezzo, non vengano mai sottoposti a censura e affinché nessuno possa influire sulla libertà delle scelte giornalistiche nell'esercizio del diritto di manifestare liberamente con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, il proprio pensiero.
Art. 11
Relazione annuale sull'attività dell'ARSC1. Entro il 30 giugno di ogni anno il presidente presenta al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta una relazione sull'attività svolta dall'ARSC e sui programmi di lavoro. La relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello regionale.
Art. 12
Tutela degli utenti1. L'ARSC disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro.
2. I provvedimenti dell'ARSC definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'ARSC nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.
3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di denunziare violazioni di norme di competenza dell'autorità e di intervenire nei procedimenti.
Art. 13
Consiglio regionale degli utenti1. È istituito presso l'A.R.S.C un Consiglio regionale degli utenti, composto da sette esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si siano distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori.
2. Il Consiglio regionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'ARSC al Consiglio regionale, alla Giunta e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi.
3. Con proprio regolamento l'ARSC detta i criteri per la designazione dei componenti. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale degli utenti sono disciplinate con deliberazione dello stesso Consiglio approvata a maggioranza dei suoi componenti. Sempre con votazione a maggioranza, il Consiglio elegge al suo interno il Presidente.
TITOLO III
Norme sul funzionamento dell'ARSCArt. 14
Regolamenti di organizzazione1. L'ARSC, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale della Regione, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato.
2. L'ARSC adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei suoi componenti attraverso l'emanazione di un documento denominato codice etico dell'ARSC.
3. Tutti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottati dal Consiglio generale dell'ARSC con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 15
Disposizioni in materia di personale1. L'ARSC, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a quindici unità, con le modalità previste per i concorsi pubblici.
2. L'ARSC può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a sei unità. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
Art. 16
Finanziamento dell'ARSC1. L'ARSC provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo mediante la legge finanziaria annuale ed iscritto nel bilancio della Regione in apposita UPB dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della Programmazione.