CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 376
presentata dai Consiglieri regionali
MASIA - BALIA - IBBA
il 13 dicembre 2002
Disciplina delle attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava e torbiera
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge scaturisce dalla necessità di trovare un giusto punto di equilibrio tra le attività di cava e la salvaguardia dell'ambiente nella nostra isola. Un aspetto di grande attualità se si considera che in questi ultimi anni il patrimonio naturale e paesaggistico della Sardegna ha subito dei danni irreversibili da parte di una certa industria estrattiva che non ha saputo coniugare la tutela degli interessi legittimi dei territori con lo sviluppo economico e produttivo degli stessi. A farne le spese di tali comportamenti sono state quasi sempre le popolazioni locali, vittime di soprusi che hanno messo in serio pericolo non solo il precario equilibrio di vaste porzioni di paesaggio ma anche la tutela del diritto alla salute e alla salubrità dell'ambiente in cui si vive.
La presente legge si propone di impedire l'uso indiscriminato del territorio, la sua alterazione e distruzione (alcune cave sono state utilizzate per depositare e occultare rifiuti pericolosi) e di risanare e ripristinare i siti estrattivi degradati nella prospettiva del loro pieno reinserimento naturalistico e del riuso delle risorse non rinnovabili.
Nel sottolineare l'importanza economica e occupazionale del settore, che conta migliaia di addetti diretti, senza contare l'indotto e i settori collegati, la presente legge intende ribadire la necessità di favorire l'evoluzione dell'attività estrattiva verso una sempre maggiore consapevolezza dell'importanza delle politiche ambientali, viste come una opportunità per lo sviluppo equilibrato del settore. In questo senso si sono pronunciati anche gli industriali e i sindacati regionali.
Il testo proposto, aggiornando e superando lo schema normativo di cui alla legge regionale n. 30 del 1989 sulla "Disciplina delle attività di cava", è in grado di disciplinare, attraverso la definizione di regole certe e coordinate tra loro, una realtà produttiva molto importante nella fragile e complessa economia sarda. Non solo tutela e ripristino ambientale, dunque, ma anche il rilancio del settore con la creazione di nuova e qualificata occupazione. Tutto ciò finalizzando l'attività di cava e torbiera alla trasformazione in Sardegna dei materiali estratti e subordinando il rilascio dei provvedimenti autorizzativi al raggiungimento di quote di materia prima lavorata nell'arco di tempi prestabiliti dalla presente normativa. Si vuole perseguire, in altre parole, una politica che vuole premiare le produzioni locali con evidenti benefici per l'economia regionale e per l'occupazione.
Il mutamento della coscienza ambientale nella società moderna richiede uno sforzo da parte di tutti e, nel settore estrattivo, un impegno sempre maggiore da parte delle imprese a utilizzare le risorse naturali in uno spazio e in un periodo di tempo limitato, tutto ciò per consentire un beneficio per la comunità e il non esaurimento delle materie a disposizione della collettività.
Il riordino della normativa del comparto estrattivo non può prescindere dalla considerazione che il ruolo degli enti locali è oggi rafforzato dalla riforma del Titolo V della Costituzione che ha ridisegnato la Repubblica in senso federalista e ha posto su un piano concorrente - nelle scelte riguardanti il governo, l'uso e la tutela del territorio - lo Stato, le Regioni e i comuni. Questi ultimi, in particolare, hanno un ruolo centrale perché sono l'istituzione più vicina alle comunità locali e, come tale, in grado di interpretare prima di tutte le altre i bisogni reali e gli umori della popolazione, soprattutto in funzione di una corretta gestione dei valori paesaggistici e naturali.
Non è un caso che la presente proposta di legge si ponga l'obiettivo di attribuire ai comuni un ruolo centrale nella procedura autorizzativa nel comparto estrattivo dell'attività di cava. Le ricorrenti proteste degli amministratori locali - il cui ruolo nella Legge n. 30 del 1989 è del tutto marginale - e la mobilitazione di intere comunità, con richieste di intervento della magistratura per far cessare gli scempi ambientali derivanti da attività regolarmente autorizzate, hanno imposto, anche alla luce di un nuovo quadro costituzionale, il coinvolgimento pieno e diretto delle amministrazioni locali nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi.
Tutto ciò in considerazione anche delle sempre più numerose nuove autorizzazioni che l'Assessorato regionale dell'industria ha rilasciato fino a oggi e che hanno indotto la stragrande maggioranza dei comuni a chiedere la modifica dell'attuale legge sulle cave. Insomma, sono numerose le esigenze che rendono necessario il superamento di una normativa anacronistica, che umilia gli enti locali e li relega al ruolo di semplici spettatori e non è in grado di rispondere alla necessità di avere tempi certi nelle diverse fasi del procedimento autorizzativo e di ripristino ambientale.
Alla Regione spettano le importanti funzioni di monitoraggio e di pianificazione dell'attività di cava. A tal fine viene predisposto il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), che prevede di razionalizzare, indirizzare e valorizzare le attività allo scopo di incrementare la trasformazione del materiale estratto con impianti produttivi localizzati in Sardegna. Spetta alla Regione, attraverso il Piano, l'individuazione dei siti in cui è vietato oppure limitato l'esercizio dell'attività di cava, in relazione a vincoli della tutela e conservazione di beni paesistici ed in coerenza con la pianificazione urbanistico - comunale.
La presente proposta di legge si articola in otto titoli:
- il Titolo I, "Disposizioni generali", definisce (art.1) le finalità della legge. Si richiama l'obbligo di effettuare le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava e torbiera nel pieno rispetto degli interessi culturali, paesaggistici, ambientali e scientifici della Sardegna. L'impianto legislativo si muove secondo due grandi linee direttrici: la prima si può definire di carattere produttivo (la trasformazione nell'isola dei materiali estratti), la seconda, invece, è tutta tesa alla salvaguardia del territorio e dei valori paesaggistici (priorità all'ampliamento delle produzioni in atto e riattivazione di quelle dismesse rispetto all'apertura di nuove attività estrattive). Nel pieno rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo n. 22 del 1997 si prevede il recupero e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive e degli inerti ad essi assimilabili. All'articolo 2 si prevede la classificazione dei materiali di cava e torbiera in base alla loro destinazione d'uso.
- il Titolo II, "Pianificazione dell'attività di cava", regola la tenuta e l'aggiornamento del Catasto regionale delle cave (art.3), da parte dell'Assessorato regionale all'industria, in relazione ai provvedimenti emessi dai comuni competenti per territorio. Il Catasto individua, tra l'altro, il numero e la localizzazione delle cave in attività e di quelle inattive, nonché i materiali estratti o estraibili da ciascuna di esse, e i titolari delle autorizzazioni per ricerca e coltivazione. Una importante novità è rappresentata dal fatto che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il catasto sarà consultabile via Internet sul sito della Regione Autonoma della Sardegna. E' individuato (art. 4) il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) predisposto dalla Regione al fine di razionalizzare e valorizzare le attività di cava con gli strumenti di pianificazione e di tutela ambientale. Obiettivi del Piano sono : a) la razionalizzazione, l'indirizzo e la valorizzazione delle attività di cava allo scopo di incrementare la trasformazione del materiale estratto negli impianti produttivi localizzati in Sardegna; b) il recupero delle aree in cui si è svolta l'attività di cava nell'ottica anche del riuso del suolo. Nel terzo comma dell'art. 4 il PRAE viene vincolato alla pianificazione territoriale e paesistica ed in particolare agli strumenti urbanistici comunali. Il PRAE individua (art. 5) le aree, denominate Poli estrattivi, che presentano rilevante interesse per l'economia della Sardegna, anche in prospettiva di nuove e future lavorazioni dei materiali in ambito locale, territoriale e regionale. Per ciascun Polo estrattivo sarà redatto uno specifico piano di valorizzazione delle attività di cava e di trasformazione delle materie prime coltivate.
All'articolo 6 è prevista la procedura di approvazione del Piano regionale delle attività estrattive: la proposta è adottata dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della nuova normativa e viene inviata, per stralci territoriali, alle Province e ai comuni per eventuali osservazioni. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per la sua definitiva approvazione, la proposta con le modifiche eventualmente introdotte a seguito delle osservazioni e dei pareri formulati dagli enti locali interessati.
Per i materiali lapidei di pregio e riconosciuti di rilevante interesse per l'economia regionale si prevede un apposito Piano regionale (art. 7), al fine di favorire il rilancio e lo sviluppo delle attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione dei predetti materiali. Il Piano regionale dei materiali lapidei di pregio è uno strumento di programmazione molto importante perché definisce organicamente gli obiettivi e la strategia del settore nel breve, medio e lungo periodo. Compito dell'Assessorato regionale dell'industria è quello di predisporre la Guida e il Manuale dei materiali lapidei di pregio, di istituire e di registrare il marchio ufficiale di origine e di qualità delle pietre ornamentali sarde.
I comuni interessati dal Piano regionale delle attività estrattive e dal Piano regionale dei materiali lapidei di pregio (art. 8) adeguano i propri piani e strumenti urbanistici, entro sei mesi dall'entrata in vigore dei suddetti piani. Il provvedimento di adeguamento, oltre alle aree destinate alle attività estrattive di cava, deve indicare le infrastrutture e individuare gli ambiti delle zone urbanistiche destinate alle attività industriali di trasformazione connesse.
- il Titolo III, "Attività di ricerca", disciplina (art.9) la procedura per il rilascio del permesso di ricerca, il cui titolare non può eseguire lavori di coltivazione né commercializzazione dei materiali estratti nell'attività di ricerca. Il Comune (art.11) dichiara la decadenza del permesso di ricerca in caso di inadempienza degli obblighi previsti dal provvedimento autorizzativo. Il permesso di ricerca è rilasciato dal Comune competente per territorio a chi ne faccia domanda ed abbia capacità tecnica, professionale ed economicamente necessaria. Il Comune, verificata la completezza della domanda ed effettuata l'istruttoria preliminare, convoca una Conferenza di servizi con la partecipazione di tutti gli organi e gli uffici interessati. Il permesso di ricerca o il motivato diniego sono rilasciate dal Comune a seguito delle determinazioni assunte nel corso della Conferenza di servizi. Il permesso ha durata annuale, può essere prorogato una sola volta, non è cedibile senza eventuale nulla osta comunale e alla sua scadenza, qualora non vi sia la richiesta di autorizzazione alla coltivazione del permissionario, il titolare è obbligato alla risistemazione e al recupero dell'area. Copia del permesso viene trasmessa all'Assessorato regionale dell'industria.
- il Titolo IV, "Attività di coltivazione", individua e disciplina le diverse fasi del percorso autorizzativo all'attività di coltivazione di materiali di cava e torbiera: la domanda (art.12), il procedimento di rilascio (art.13), il contenuto (art.14), la durata, il rinnovo e il trasferimento dell'autorizzazione (art.15).
La domanda di autorizzazione può essere richiesta da chiunque finalizzi l'attività di coltivazione alla trasformazione di almeno il trenta per cento dei materiali estratti, a partire dal terzo anno di attività, e il cinquanta per cento dopo sei anni di attività, presso impianti produttivi localizzati in Sardegna, ed abbia la capacità tecnica, professionale ed economica necessaria. La predetta domanda è presentata al Comune territorialmente competente. Tra la documentazione richiesta assume particolare importanza, ai fine del rilascio dell'autorizzazione, l'impegno a prestare fideiussione bancaria o assicurativa indicizzata per l'esecuzione delle opere di ripristino ambientale e paesaggistico.
L'autorizzazione è concessa a seguito di un procedimento simile a quello previsto per il rilascio del permesso di ricerca. La domanda viene affissa, per le eventuale osservazioni, all'Albo pretorio del Comune competente e inviata all'Assessorato all'industria e ai soggetti istituzionalmente competenti a salvaguardare i beni ambientali, paesaggistici, culturali e archeologici (Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, della pubblica istruzione e beni culturali e soprintendenza archeologica). L'autorizzazione o il motivato diniego sono rilasciati dal Comune previa convocazione di una Conferenza di servizi (competente anche per le procedure in tema di valutazione di impatto ambientale) alla quale spettano le determinazioni conclusive sulla domanda stessa.
L'autorizzazione ha la durata massima di quindici anni e può essere rinnovata a richiesta dell'interessato da presentare almeno un anno prima della scadenza. Per il rinnovo delle autorizzazioni la cui scadenza è superiore a tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, l'impegno alla trasformazione dei materiali presso impianti produttivi localizzati nell'isola, nella misura non inferiore al trenta per cento, deve essere assunto a partire fin dal primo anno della data di rinnovo, e nella misura non inferiore al cinquanta per cento dopo tre anni dalla data di rinnovo.
Il titolare dell'autorizzazione (art.16) è tenuto a trasmettere al Comune e all'Assessorato regionale dell'industria, a fini di monitoraggio e pianificazione del settore, i dati relativi alle produzioni, alle vendite, all'occupazione, ai consumi e ogni altro elemento che venga richiesto. All'articolo 17 sono individuati gli adempimenti connessi con la realizzazione del progetto di risistemazione ambientale e la dimensione degli interventi parziali di recupero.
- il Titolo V, "Vigilanza e sanzioni", attribuisce al Comune (art.18) le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e coltivazione, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, fatte salve le competenze attribuite agli organi della Regione e dello Stato in materia di polizia mineraria, di tutela dei valori ambientali e paesaggistici, archeologici, igiene, salute e sicurezza dei lavoratori.
Le violazioni degli obblighi e delle prescrizioni previste dalla legge, o dal provvedimento di autorizzazione, sono punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti: la sospensione dei lavori (art.19), la decadenza della autorizzazione (art.20) e la revoca dell'autorizzazione (art.21). Mentre la sospensione ha carattere temporaneo, tanto che nel provvedimento vengono posti i termini e le condizioni per la ripresa dell'attività di cava, la decadenza e la revoca hanno carattere definitivo. Nella revoca è prevista, a favore del titolare dell'autorizzazione, la corresponsione di un indennizzo pari al valore degli impianti, al netto degli ammortamenti con oneri a carico del fondo per il recupero ambientale istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria.
All'articolo 22 sono previste le sanzioni nei confronti di tutti coloro che esercitano l'attività di ricerca e di coltivazione senza il permesso di ricerca o l'autorizzazione, o al di fuori dei confini previsti o che proseguano l'attività dopo un provvedimento di decadenza o revoca. I provvedimenti sono emessi e le sanzioni comminate dal Comune. Al fine di favorire la corretta applicazione delle distinte normative afferenti detta materia è previsto (art. 23) un coordinamento dell'attività repressiva e sanzionatoria.
- il Titolo VI, "Recupero ambientale", detta norme a favore del rispetto e del ripristino ambientale dei luoghi dove si è esercitata un'attività di cava (art.24), in coerenza con il contesto morfologico e paesaggistico dove detta attività si esplica, nella prospettiva del reinserimento naturalistico dei siti degradati e del riuso del suolo. Gli interventi di recupero ambientale sono a carico di uno specifico Fondo (art. 25) istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria e finanziato mediante specifici stanziamenti previsti nel Bilancio della Regione. L'Assessorato cura anche la realizzazione di un inventario delle cave dismesse (art. 26) con la caratterizzazione dei siti e la definizione di ipotesi di riutilizzo degli stessi. All'articolo 27 viene individuato il Programma annuale degli interventi sulla base del quale la Giunta regionale concede ai comuni contributi, accreditati su appositi conti vincolati, per la realizzazione degli interventi di recupero ambientale delle aree di cave dismesse.
- il Titolo VII, "Norme finali e transitorie", prevede (art. 28) l'abrogazione della precedente normativa regionale sull'attività di cava (Legge regionale 7 giugno 1989, n. 30). E' fatta salva l'attività di ricerca e coltivazione legittimamente iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge. Qualora dalla prosecuzione dell'esercizio di detta attività possano derivare gravi danni all'assetto idrogeologico, all'ambiente o al paesaggio, il Comune può sospendere l'attività. Le autorizzazioni già rilasciate dovranno adeguarsi ai limiti e ai vincoli stabiliti nel Piano regionale delle attività estrattive.
Le autorizzazioni per le attività di cava rilasciate dall'Assessore regionale dell'industria dopo l'entrata in vigore del DPCM 3 settembre 1999 e della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, sulle quali non siano esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale o di verifica sono revocate dal Comune competente per territorio, e potranno essere oggetto di un nuovo provvedimento nel rispetto delle procedure stabilite dalla presente legge.
Nell'art. 29 si prevedono le modifiche necessarie alla legge regionale n. 45 del 1989 al fine di obbligare i comuni all'individuazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei loro PUC e con le procedure di approvazione previste dalla medesima legge regionale delle aree nelle quali l'ente locale intende consentire l'esercizio di cava. Si introducono inoltre nella legge regionale n. 45 del 1989, agli artt. 4, 5 e19, le indicazioni e diciture necessarie affinché nei PUC siano valutati e previsti l'attività di ricerca e coltivazione dei materiali di cava e torbiera al fine del recepimento nel PRAE.
- il Titolo VIII, "Disposizioni finanziarie" , prevede (art. 30) che agli oneri relativi all'attuazione della presente legge, valutati in 850.000 euro per il primo anno, e in 280.000 euro per gli anni successivi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già destinate dalla legge n. 30 del 1989 e successive modificazioni e integrazioni.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1
Finalità1. La presente legge disciplina le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava e torbiera di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le attività di ricerca e coltivazione dei materiali di cui al comma 1 devono essere effettuate nel rispetto degli interessi culturali, paesaggistici, ambientali, scientifici e devono essere finalizzate alla trasformazione in Sardegna dei materiali estratti.
3. Al fine di contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili e l'incidenza sull'ambiente e sul paesaggio è prioritario, rispetto all'apertura di nuove attività estrattive, l'ampliamento dell'attività in essere e la riattivazione di quelle dismesse, nonché il recupero e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive e degli inerti ad essi assimilabili quali sottoprodotti, scarti e residui derivanti da altri cicli produttivi, così come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni, ovvero da demolizioni di fabbricati e manufatti.
Art. 2
Classificazione dei materiali1. I materiali di cui all'articolo 1 sono classificati nei seguenti gruppi, in base alla loro destinazione d'uso:
a) rocce ornamentali destinate alla produzione di blocchi, lastre e affini, quali marmi, graniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, trachiti, basalti, porfidi;
b) materiali per usi industriali, quali marne, calcari, dolomie, farine fossili, terre coloranti, torbe;
c) materiali per costruzioni ed opere civili, quali sabbie, argille per laterizi, ghiaie, granulati, pezzami.
TITOLO II
PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CAVAArt. 3
Catasto regionale delle cave1. L'Assessorato regionale dell'industria conserva il Catasto regionale delle cave e provvede al suo aggiornamento in relazione ai provvedimenti di autorizzazione, trasferimento, ampliamento, decadenza, revoca e archiviazione per cessazione, emessi dai comuni competenti per territorio.
2. Il catasto individua:
a) il numero e la locazione delle cave in attività e di quelle inattive e i materiali estratti o estraibili da ciascuna di esse;
b) il numero e la localizzazione e il materiale oggetto dei permessi di ricerca rilasciati;
c) i titolari delle autorizzazioni per ricerca e coltivazione;
d) le cave ed i soggetti che gestiscono le attività estrattive, in regime transitorio di cui all'articolo 28;
e) ogni altra informazione utile alla completezza del catasto stesso.
3. L'elenco delle cave è suddiviso per provincia, per destinazione d'uso e per tipologia commerciale.
4. Il catasto comprende altresì la rappresentazione cartografica e la localizzazione sul territorio di tutte le attività di cava e sarà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, consultabile via internet sul sito della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 4
Piano regionale delle attività estrattive1. Al fine di razionalizzare e valorizzare le attività di cava in armonia con gli strumenti di pianificazione e tutela ambientale, la Regione predispone un piano regionale delle attività estrattive (PRAE).
2. Obiettivi del piano sono:
a) la razionalizzazione, l'indirizzo e la valorizzazione delle attività di cava allo scopo di incrementare la trasformazione del materiale estratto con impianti produttivi localizzati in Sardegna;
b) il recupero delle aree in cui si è svolta l'attività di cava nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente e del riuso del suolo.
3. Per il conseguimento di tali obiettivi, il piano è predisposto in coerenza con la pianificazione territoriale e paesistica ed in particolare con gli strumenti urbanistici comunali e con le prescrizioni derivanti da vincoli paesistici, culturali ed ambientali posti dalla normativa regionale, statale e comunitaria e può anche prevedere proprie specifiche prescrizioni limitative dell'attività estrattiva ai fini di tutela delle risorse territoriali.
4. Il piano identifica:
a) le aree in cui è consentito l'esercizio delle attività di cava;
b) le aree in cui l'esercizio delle attività di cava è consentito con particolari limitazioni e prescrizioni in relazione a vincoli di tutela paesistici ed ambientali e di quelli posti da strumenti di pianificazione e di urbanistica comunale;
c) le aree in cui è vietato l'esercizio delle attività di cava e di ricerca, in quanto sottoposte a vincoli preclusivi ai fini della tutela e conservazione di beni paesistici, culturali ed ambientali ovvero derivanti da strumenti di pianificazione e di urbanistica comunale;
d) le aree qualificabili quali poli estrattivi.
Art. 5
Poli estrattivi1. Il PRAE o i suoi aggiornamenti individuano le aree che, in relazione alle caratteristiche di qualità e quantità delle risorse ed ubicazione dei giacimenti di cava presentano rilevante interesse per l'economia della Sardegna in relazione anche alle opportunità di successiva lavorazione in ambito locale, territoriale e regionale dei materiali, a condizione che l'estrazione del materiale sia espressamente consentita nelle zone del territorio comunale destinate dal PUC ad attività estrattiva. Tali aree sono denominate Poli estrattivi.
2. Per ciascun polo estrattivo sarà redatto uno specifico piano di valorizzazione della attività di cava e di trasformazione delle materie prime coltivate che preveda anche l'adeguamento delle infrastrutture, viarie e di servizio, necessarie allo svolgimento dell'attività estrattiva.
3. Il piano di valorizzazione del polo estrattivo è corredato di una convenzione che dovrà regolamentare i rapporti tra le aziende estrattive, singole o associate, ed i comuni interessati, prevedendo la ripartizione degli oneri derivanti dal piano in ordine al necessario adeguamento delle infrastrutture viarie e dei servizi.
4. Il piano di valorizzazione potrà essere di iniziativa pubblica e/o privata. Esso può essere proposto dalle aziende estrattive singole o associate in consorzio e dai comuni in cui ricade l'ambito del polo estrattivo.
5. La proposta di piano è trasmessa all'Assessorato regionale dell'industria che ne verifica la coerenza con le prescrizioni del PRAE e convoca una conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, per la valutazione degli interventi da esso previsti.
6. L'Assessorato regionale dell'industria, sulla base dell'esito della conferenza dei servizi, approva la proposta di piano e la trasmette ai comuni interessati che approvano il piano di valorizzazione e stipulano la convenzione con le aziende estrattive.
7. L'Assessorato regionale dell'industria determina l'ammontare del contributo della Regione alle amministrazioni locali interessate per i necessari adeguamenti delle infrastrutture e dei servizi.
8. Il piano di valorizzazione costituisce strumento attuativo della pianificazione urbanistica, qualora costituisca variante al Piano urbanistico comunale dovranno seguirsi le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 ed all'articolo 31 della legge regionale 20 aprile 2002, n. 7.
Art. 6
Procedura di approvazione del Piano regionale delle attività estrattive1. L'Assessore regionale dell'industria, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale una proposta di Piano regionale delle attività estrattive che individua le aree del territorio regionale destinate, dal Piano urbanistico comunale dei comuni interessati, ad attività estrattiva. La Giunta regionale, adottata tale proposta di piano, la invia alle Province e ai comuni che entro i successivi 90 giorni possono presentare alla Giunta regionale eventuali osservazioni.
2. La proposta di piano e le osservazioni delle Province e dei comuni sono sottoposte ad istruttoria pubblica ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, da tenersi distintamente per ciascuna provincia.
3. Le osservazioni delle Province e dei comuni formulate su conforme deliberazione dei rispettivi Consigli, inerenti alla compatibilità delle previsioni della proposta di piano con gli strumenti urbanistici vigenti, sono vincolanti per l'Amministrazione regionale ai fini pianificatori per gli aspetti di compatibilità con i PUC regolarmente approvati.
4. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale presenta al Consiglio la proposta di piano con le modifiche eventualmente introdotte a seguito delle osservazioni e pareri di cui al comma 3. Il PRAE conterrà la disciplina di adeguamento da applicarsi per le attività autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge che risultassero in tutto o in parte incompatibili con il PRAE medesimo.
5. Il piano è approvato dal Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS.
6. Una copia del piano e dei relativi allegati cartografici dovrà essere depositata a disposizione del pubblico presso ogni Provincia e presso l'Assessorato regionale dell'industria.
7. La procedura di cui al presente articolo dovrà essere seguita per gli aggiornamenti del piano, da effettuarsi con periodicità almeno triennale.
Art. 7
Piano regionale dei materiali lapidei di pregio1. I materiali lapidei indicati all'articolo 2, lettera a), sono considerati di pregio e riconosciuti di rilevante interesse per l'economia regionale.
2. Per il rilancio e lo sviluppo delle attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione di tali materiali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria trasmette al Consiglio regionale, per la necessaria approvazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano regionale per i materiali lapidei di pregio.
3. Il piano definisce organicamente gli obiettivi e la strategia di settore a breve, medio e lungo termine, con particolare riguardo allo sviluppo dei processi di trasformazione e di verticalizzazione, all'incremento delle unità produttive e dell'occupazione, indica i mezzi per il raggiungimento di tali obiettivi, definisce i programmi di qualificazione professionale, promozione commerciale e documentazione, individua il fabbisogno infrastrutturale necessario e le regole per una più efficace e coordinata azione di recupero e salvaguardia ambientale.
4. Nel corso della realizzazione del piano, l'Assessorato dell'industria attiverà un confronto con le Province ed i Comuni interessati, al fine di concordare le strategie condivise di programmazione economica, ambientale e territoriale del settore.
5. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale dell'industria, predispone, anche aggiornando la Guida dei materiali lapidei di pregio di cui alla legge regionale n. 30 del 1989, un manuale dei materiali lapidei di pregio della Sardegna, con le indicazioni relative alla denominazione, alla qualità e caratteristiche dei materiali, alla ubicazione delle cave, alle loro potenzialità produttive e ad ogni altro elemento utile alla valorizzazione dei prodotti sui mercati italiani ed esteri. Il manuale deve contenere schemi di elaborati tecnici di supporto alla progettazione di interventi che utilizzino i materiali lapidei.
6. Entro il termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge e sulla base di un disciplinare di produzione, l'Assessorato regionale dell'industria provvede alla istituzione e registrazione, secondo le norme di legge vigenti in materia, del marchio ufficiale di origine e di qualità delle pietre ornamentali sarde.
Art. 8
Attività estrattiva e strumenti urbanistici comunali1. I comuni interessati dal piano regionale delle attività estrattive e dal piano regionale dei materiali lapidei di pregio adeguano i propri piani e strumenti urbanistici entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.
2. Il provvedimento di adeguamento, oltre alle aree destinate alle attività estrattive di cave, deve indicare le infrastrutture ed individuare gli ambiti delle zone urbanistiche destinate alle attività industriali di trasformazione connesse.
3. Qualora il provvedimento di adeguamento comporti varianti al PUC, esso è soggetto alla procedura di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 ed all'articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002.
4. In caso di inadempienza del Comune, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, nomina un Commissario ad acta che provvede ai necessari adeguamenti a norma delle leggi vigenti.
TITOLO III
ATTIVITÀ DI RICERCAArt. 9
Permesso di ricerca1. Il permesso di ricerca è rilasciato dal Comune competente per territorio a chi ne faccia domanda ed abbia la capacità tecnica, professionale ed economica necessaria.
2. La domanda deve contenere:
a) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione e, per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale e la sottoscrizione del legale rappresentante ed il numero di partita IVA o codice fiscale;
b) l'indicazione del tecnico responsabile della consulenza dei lavori (ingegnere, geologo o perito minerario) con l'atto di accettazione autenticato.
3. Alla domanda, corredata di idonea cartografia, devono essere allegati i seguenti elaborati e documenti:
a) copia autentica del titolo di proprietà o disponibilità dell'area destinata alla ricerca;
b) corografia in scala 1:25.000 con l'ubicazione del sito di cava;
c) planimetria dell'area interessata dai lavori e relativa documentazione fotografica, con indicazione planimetrica dei punti di scatto;
d) carta di intervisibilità del sito con particolare riferimento ai punti di vista pubblici;
e) relazione tecnica sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche e paesaggistiche della zona su cui insiste l'area in questione;
f) relazione illustrativa in cui si evidenziano gli scopi della ricerca e il programma dei lavori con indicazione dell'occupazione prevista, dei mezzi da impiegare e degli investimenti programmati;
g) relazione sull'impatto ambientale e piano degli interventi di risistemazione dell'area;
h) programma di interventi in adeguamento alle prescrizioni urbanistiche comunali;
i) documentazione attestante la capacità tecnico-finanziaria del richiedente;
l) certificato o dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio.
4. I documenti di cui ai punti e) ed f) devono essere redatti da un tecnico abilitato all'esercizio della professione di ingegnere, geologo o perito minerario.
5. La domanda ed i documenti a corredo devono essere presentati al Comune in originale e cinque copie. Il Comune, entro quindici giorni dall'acquisizione della domanda e della relativa documentazione ne da notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per quindici giorni, chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni ed opposizioni entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione. Entro lo stesso termine il Comune trasmette copia della documentazione agli Assessorati regionali dell'industria, della difesa dell'ambiente, della pubblica istruzione e beni culturali e alla Soprintendenza archeologica.
6. Il Comune, verificata la completezza della domanda ed effettuata l'istruttoria preliminare, entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda convoca una Conferenza di servizi con la partecipazione di tutti gli organi e uffici interessati, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Nella sua prima riunione la Conferenza, ove non sia possibile adottare le determinazioni conclusive, stabilisce il termine non superiore a trenta giorni per l'adozione delle conclusioni. La Conferenza di Servizi è competente anche per le procedure di cui alla legge regionale n. 1 del 1999, articolo 31 e successive modifiche e integrazioni in tema di valutazione di impatto ambientale.
7. Il permesso di ricerca o il motivato diniego sono rilasciati dal Comune entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda. Copia dello stesso viene trasmesso all'Assessorato regionale dell'industria.
8. Il permesso di ricerca ha durata annuale. Esso può essere prorogato motivatamente una sola volta, previa constatazione, da farsi a cura del ricercatore, dei lavori eseguiti e di risultati ottenuti.
9. Il permesso di ricerca non è cedibile senza nulla osta del Comune che è tenuto a verificare il possesso da parte del ricercatore subentrante dei requisiti di legge.
10. Alla scadenza del permesso di ricerca, qualora non venga attivata la richiesta di autorizzazione alla coltivazione il permissionario è obbligato alla risistemazione e al recupero dell'area.
Art. 10
Divieto di coltivazione1. Il titolare del permesso di ricerca non può eseguire lavori di coltivazione né commercializzare i materiali estratti nell'attività di ricerca.
Art. 11
Decadenza del permesso di ricerca1. Il Comune dichiara la decadenza del permesso di ricerca in caso di inadempienza degli obblighi previsti dal provvedimento autorizzato.
TITOLO IV
ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONEArt. 12
Domanda di autorizzazione1. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava e torbiera ed abbia la capacità tecnica-professionale ed economica necessaria, ne chiede l'autorizzazione al Comune territorialmente competente.
2. La domanda di autorizzazione deve contenere le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale, la sottoscrizione del legale rappresentante ed il numero di partita IVA e codice fiscale. Ad essa devono essere allegati:
a) copia autentica del titolo di proprietà o disponibilità dell'area destinata alla coltivazione;
b) cartografia in scala 1:25.000 con l'ubicazione del sito di cava;
c) certificati e mappe catastali e planimetria in scala 1:1000 e sezioni rappresentative relative ai terreni interessati dall'attività estrattiva, dalla eventuale lavorazione e trasformazione dei materiali, da depositi e infrastrutture di servizio, e documentazione fotografica sullo stato degli stessi;
d) carta di intervisibilità del sito con particolare riferimento ai punti di vista pubblici;
e) relazione tecnica sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, di stabilità, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento;
f) progetto di coltivazione contenente una relazione tecnico-economica sulla valutazione della consistenza dei giacimenti e sulla sua utilizzazione con una stima qualitativa e quantitativa del materiale utile, il piano di estensione e la produzione media annua prevista, con l'indicazione dei sistemi, macchinari e attrezzature da utilizzare sia nell'estrazione che nell'ulteriore lavorazione l'indagine sul mercato di riferimento, le unità lavorative da impiegare, l'indicazione dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione del piano industriale e delle relative coperture, il conto economico-finanziario. Il progetto di coltivazione dovrà altresì indicare il direttore dei lavori, che dovrà avere i requisiti di cui all'articolo 9 della presente legge;
g) una relazione di impatto ambientale e di compatibilità paesistico ambientale corredata di tutti i necessari elaborati grafici per la valutazione, ricorrendone i presupposti di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale n. 17 del 2000;
h) programma di interventi in adeguamento alle prescrizioni urbanistiche comunali;
i) progetto di risistemazione e di recupero ambientale e paesaggistico dell'area di cava, relativo ai lavori da effettuarsi sia in corso sia al termine della coltivazione, con la previsione di destinazione finale dell'area stessa e l'indicazione dei tempi e dei costi previsti;
l) impegno a prestare fideiussione bancaria o assicurativa indicizzata per l'esecuzione delle opere di ripristino ambientale e paesaggistico di cui alla lettera i);
m) dimostrazione attraverso un piano economico finanziario e dichiarazione di impegno da parte del richiedente sulla destinazione alla trasformazione nella misura non inferiore al trenta per cento dei materiali estratti, a partire dal terzo anno, e non inferiore al cinquanta per cento dopo sei anni di attività, presso impianti produttivi localizzati in Sardegna;
n) documentazione attestante la capacità tecnico-finanziaria della ditta richiedente;
o) certificato o dichiarazione di iscrizione alla Camera di commercio.
3. Tutte le relazioni, piani e progetti dovranno essere redatti da tecnici abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 13
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione1. La domanda e i documenti allegati sono presentati al Comune in originale e cinque copie. Il Comune, entro quindici giorni dall'acquisizione della domanda e della relativa documentazione ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio per quindici giorni; chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni ed opposizioni entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine della pubblicazione. Entro lo stesso termine il Comune trasmette copia della documentazione agli Assessorati regionali dell'industria, della difesa dell'ambiente, della pubblica istruzione e beni culturali e alla Soprintendenza archeologica.
2. Il Comune, verificata la completezza della domanda ed effettuata l'istruttoria preliminare entro quarantacinque giorni della presentazione della domanda, convoca una Conferenza di servizi con la partecipazione di tutti gli organi e uffici interessati, ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni. Nella sua prima riunione la Conferenza, ove non sia possibile adottare le determinazioni conclusive, stabilisce il termine non superiore a trenta giorni per l'adozione delle conclusioni. La Conferenza dei servizi è competente anche per le procedure di cui alla legge regionale n. 1 del 1999, articolo 31, e successive modificazioni ed integrazioni in tema di valutazione di impatto ambientale.
3. L'autorizzazione o il motivato diniego sono rilasciati dal Comune entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, a condizione che sia stata prodotta, dal richiedente, la fideiussione di cui al comma 2, lettera l) dell'articolo 12.
4. Copia del provvedimento di autorizzazione dovrà essere, a cura e spese del titolare, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificata, entro venti giorni, agli eventuali diversi aventi titolo.
5. Copia del provvedimento sarà altresì inviata, a cura del Comune, all'Assessorato regionale dell'industria ed affissa all'Albo pretorio per quindici giorni.
6. Qualora l'attività di coltivazione dei materiali di cava ricada nel territorio di due o più comuni, la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Comune il cui territorio sia maggiormente interessato dall'attività oggetto della richiesta di autorizzazione il quale, entro il termine di sette giorni dalla presentazione, ne trasmette copia a tutti gli altri comuni interessati che, comunque, partecipano alla Conferenza di servizi di cui al comma 2.
Art. 14
Contenuto dell'autorizzazione1. Il provvedimento di autorizzazione dispone:
a) la localizzazione e la superficie dell'area nella quale è autorizzata l'attività di cava;
b) la quantità ed il tipo di materiale estraibili;
c) vincoli, prescrizioni e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva e della risistemazione ambientale;
d) durata dell'autorizzazione;
e) l'ammontare della garanzia fideiussoria indicizzata di cui al comma 2, lettera l) dell'articolo 12;
f) la trasformazione, nella misura non inferiore al trenta per cento dei materiali estratti, a partire dal terzo anno, e non inferiore al cinquanta dopo il sesto anno, presso impianti produttivi localizzati in Sardegna.
Art. 15
Durata, rinnovo e trasferimento dell'autorizzazione1. L'autorizzazione ha la durata massima di quindici anni e può essere rinnovata a richiesta dell'interessato da presentare almeno dodici mesi prima della scadenza, previa nuova istruttoria da effettuarsi secondo le norme di cui alla presente legge.
2. Per il rinnovo delle autorizzazioni la cui scadenza è superiore a tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, l'impegno alla trasformazione dei materiali estratti presso impianti produttivi localizzati in Sardegna, nella misura non inferiore al trenta per cento, deve essere assunto a partire dal primo anno della data di rinnovo, e nella misura non inferiore al cinquanta per cento dopo tre anni dalla data di rinnovo.
3. Il trasferimento dell'autorizzazione, per causa successoria o per altra causa, previo nulla osta del Comune, obbliga il soggetto subentrante al rispetto di tutte le condizioni e gli oneri previsti nell'autorizzazione.
Art. 16
Obblighi informativi1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a trasmettere annualmente al Comune, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati relativi alla produzioni, alle vendite, all'occupazione, ai consumi ed ogni altro elemento informativo che venga richiesto.
2. Il Comune trasmette gli stessi dati entro il 30 aprile di ogni anno all'Assessorato regionale dell'industria ai fini del monitoraggio e della pianificazione del settore.
Art. 17
Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori1. Alla scadenza dell'autorizzazione o anticipatamente in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare della stessa deve dare avvio senza indugi al completamento del progetto di risistemazione ambientale di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 12.
2. La verifica di rispondenza degli interventi di risistemazione ambientale a quelli approvati dovrà essere effettuata da una apposita commissione di collaudo nominata dal Comune, con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, composta da un ingegnere, un geologo ed un agronomo, con almeno dieci anni di iscrizione ai rispettivi ordini professionali. Il verbale di collaudo costituisce atto liberatorio della fideiussione di cui all'articolo 12, lettera l).
3. I lavori di risistemazione ambientale devono essere effettuati nell'area di cava nel corso dell'attività di coltivazione ogni qualvolta la superficie interessata dall'attività supera i due ettari e possono essere oggetto di collaudo da parte della commissione di cui al comma 2 con richiesta ed oneri a carico del titolare dell'autorizzazione. La riduzione dell'importo della garanzia fideiussoria di cui alla lettera e) dell'art. 14 è autorizzata dal Comune nella misura stabilita dal verbale di collaudo.
TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONIArt. 18
Vigilanza1. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e coltivazione dei materiali di cava, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono esercitate dal Comune. Sono fatte salve le competenze attribuite agli organi della Regione e dello Stato in materia di polizia mineraria, di tutela dei valori ambientali e paesaggistici, archeologici, di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Le eventuali violazioni di obblighi e prescrizioni devono essere comunicate al Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 19
Sospensione dei lavori1. L'accertamento di gravi o persistenti violazioni degli obblighi e delle prescrizioni previsti dalla legge o dal provvedimento di autorizzazione comporta la sospensione dei lavori con ordinanza del Comune che, trasmessa in copia entro quindici giorni all'Assessore regionale dell'industria, contiene i termini e le condizioni per la ripresa nell'attività di cava.
Art. 20
Decadenza della autorizzazione1. La decadenza dell'autorizzazione viene pronunciata dal Comune quando:
a) il titolare dell'autorizzazione di cui sia stata sospesa l'attività di cava non ottemperi alle prescrizioni nei modi e nei termini assegnatigli;
b) l'attività estrattiva non inizi entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
c) l'attività estrattiva risulti interrotta per un periodo superiore a 6 mesi continuativi o 12 mesi nell'arco di un triennio, salvo documentate cause di forza maggiore;
d) il titolare dell'autorizzazione perda i requisiti di capacità tecnico-finanziaria o la disponibilità dell'area in cui è autorizzata l'attività di cava;
e) il titolare dell'autorizzazione trasferisca quest'ultima a terzi senza il preventivo nulla-osta del Comune;
e) il titolare dell'autorizzazione non dimostri l'avvenuta trasformazione in Sardegna dei materiali estratti da cui alla lettera f) dell'articolo 14.
2. Il Comune trasmette entro quindici giorni all'Assessorato regionale dell'industria copia della dichiarazione di decadenza.
Art. 21
Revoca dell'autorizzazione1. Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva o siano intervenuti altri fattori tali da rendere non tollerabile la prosecuzione di detta attività, è disposta la revoca dell'autorizzazione.
2. In tal caso al titolare dell'autorizzazione è disposto un indennizzo pari al valore degli impianti, al netto degli ammortamenti con oneri a carico del Fondo per il recupero ambientale di cui all'articolo 15.
3. Il provvedimento di revoca è adottato dal Comune, sentito l'Assessorato regionale dell'industria e l'Assessorato regionale dell'ambiente, ed è trasmesso in copia, entro quindici giorni, all'Assessore regionale dell'industria.
Art. 22
Sanzioni1. Chiunque eserciti l'attività di ricerca e di coltivazione di materiali di cava e torbiera senza permesso di ricerca o l'autorizzazione, o al di fuori dei confini previsti o prosegua l'attività dopo un provvedimento di decadenza o revoca, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000, raddoppiata in caso di recidiva con l'obbligo della ricomposizione ambientale dell'area sulla base delle prescrizioni del Comune, il quale in caso di inerzia può provvedere d'ufficio a spese dell'inadempiente con recupero delle stesse ai sensi del regio decreto n. 639 del 1910.
2. Chiunque esegua lavori di ricerca e di coltivazione in difformità dalle prescrizioni previste nel permesso di ricerca o nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 15.000 oltre che alla decadenza di cui agli articoli. 11 e 20, fermo restando l'obbligo della ricomposizione ambientale secondo le modalità indicate nel comma 1.
3. La mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 16 comporta la sanzione amministrativa di euro 1.000.
4. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dal Comune con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni e pecuniarie, si applica quanto previsto dal regio decreto n. 639 del 1910.
Art. 23
Coordinamento dell'attività repressiva e sanzionatoria1. Gli enti e gli uffici pubblici preposti all'applicazione delle distinte normative di tutela ambientale, paesaggistica, culturale, sanitaria e del lavoro, sono tenuti a comunicare i loro provvedimenti di accertamento di infrazioni cautelari al Comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti.
2. La comminazione di sanzioni a carico del titolare dell'attività di cava, emesse da distinte e diverse autorità di tutela ambientale, paesaggistica, culturale e sanitaria, può comportare la comminazione della sospensione dei lavori e l'eventuale provvedimento di decadenza dall'autorizzazione da parte del Comune.
TITOLO VI
RECUPERO AMBIENTALEArt. 24
Definizione1. Ai fini della presente legge, per recupero ambientale si intende l'insieme delle azioni da esplicarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di portare ad una assetto finale dei luoghi coerente e compatibile con il contesto morfologico, paesaggistico e ambientale locale, nella prospettiva del reinserimento naturalistico dei siti degradati, e della salvaguardia dell'ambiente naturale e del riuso del suolo.
Art. 25
Fondo per il recupero ambientale1. La Regione promuove il recupero ambientale delle aree di cava dismesse o abbandonate per le quali non sussista obbligo o carico di privati. A tale scopo, presso l'Assessorato regionale dell'industria è costituito un Fondo per il recupero ambientale delle cave dismesse, finanziato dall'Amministrazione regionale.
Art. 26
Inventario cave dismesse1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'industria curerà la realizzazione di un inventario delle cave dismesse con la caratterizzazione dei siti e la definizione di ipotesi di riutilizzo degli stessi. Le risultanze dello studio verranno portate a conoscenza dei comuni interessati, che entro centottanta giorni provvederanno a predisporre un elenco in ordine prioritario delle aree in questione, evidenziando criteri e modalità di recupero ritenuti più idonei al conseguimento degli obbiettivi di sviluppo del territorio comunale. Tale provvedimento è pubblicato mediante affissione per almeno trenta giorni all'albo pretorio.
2. Della pubblicazione il sindaco dà notizia ai proprietari e agli eventi diritto sulle aree elencate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi entro quindici giorni dalla pubblicazione. Nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni e proposte, sulle quali decide il consiglio comunale entro i successivi trenta giorni.
3. Il Sindaco trasmette alla Provincia e all'Assessorato regionale dell'industria il provvedimento di cui al comma 1, con le eventuali modifiche apportate in accoglimento delle osservazioni i proposte.
4. La Provincia può, nel termine di trrenta giorni dal ricevimento del provvedimento del Consiglio comunale, esprimere il proprio parere, il quale deve essere trasmesso all'Assessorato regionale dell'industria, che ne terrà conto nella gestione dei contributi di cui all'articolo 27.
Art. 27
Programma di interventi1. Per la realizzazione degli interventi di recupero ambientale delle aree di cave dismesse, la Regione concede contributi pari all'intera spesa ritenuta ammissibile.
2. Ai fini della concessione del contributo la Giunta regionale, sulla base delle proposte e dei pareri dei comuni e delle Province di cui all'articolo 26 approva, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria di concerto con l'Assessore regionale dell'ambiente, un programma annuale degli interventi con la determinazione dell'entità dei contributi, dandone comunicazione alla Provincia e al Comune interessati.
3. I contributi sono accreditati su appositi conti vincolati ai comuni in cui gli interventi vengono realizzati totalmente o prevalentemente, ai quali viene delegata l'attuazione degli interventi ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.
TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIEArt. 28
1. La legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 è abrogata.
2. E' fatta salva l'attività di ricerca e coltivazione legittimamente iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge. L'Assessore dell'industria trasmette ai comuni competenti per territorio copia della documentazione relativa ai permessi di ricerca ed alle autorizzazioni in essere nonché copia della domande e della relativa documentazione ancora in istruttoria.
3. Qualora dalla prosecuzione dell'esercizio della attività di cava di cui al comma 2 possano derivare gravi danni all'assetto idrogeologico, all'ambiente o al paesaggio, il Comune, con provvedimento motivato, può sospendere l'attività. E' comunque fatta salva l'applicazione degli articoli 19 e 20 della presente legge, anche nei confronti di autorizzazioni precedentemente rilasciate dall'Assessorato regionale dell'industria.
4. Le autorizzazioni per l'attività di cava devono essere adeguate ai limiti ed ai vincoli stabiliti nel piano regionale delle attività estrattive entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentito il parere della Conferenza dei servizi indette dai comuni competenti per territorio. Le autorizzazioni relative alle iniziative già rientrate nel disposto dell'articolo 42 della legge regionale n. 30 del 1989, ancora in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono dai comuni definite in coerenza con i limiti e i vincoli stabiliti nel piano regionale delle attività estrattive entro un anno dalla entrata in vigore di questo, sentito il parere delle Conferenze dei servizi indette dai comuni stessi. Il Piano regionale delle attività estrattive definisce le procedure e le condizioni per tali adeguamenti .
5. Le autorizzazioni per le attività di cava rilasciate dall'Assessore regionale dell'industria dopo l'entrata in vigore del DPCM 3 settembre 1999 e della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, sulle quali non siano state esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale o di verifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 sono revocate dal Comune competente per territorio. Le autorizzazioni revocate possono essere oggetto di nuovo provvedimento autorizzativi nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 12 e seguenti della presente legge.
Art. 29
Modifiche alla legge regionale n. 45 del 19891. Alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, lettera d) dopo le parole "industriale-artigianale" sono aggiunte le parole: "ed estrattive";
b) all'articolo 5, comma 2, dopo la parola "dimensionamento", sono aggiunte le seguenti:" degli insediamenti residenziali, di quelli destinati alle attività turistiche, produttive, estrattive, commerciali ed agricole";
c) all'articolo 19, comma 1, lettera e), sono aggiunte le parole:"con particolare riferimento per le zone destinate ad attività produttive, estrattive e commerciali".
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati procedono all'individuazione, nel piano urbanistico comunale, delle aree nelle quali è consentito l'esercizio dell'attività estrattiva. Fino a tale individuazione è vietato procedere alla concessione di nuove autorizzazioni.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIEArt. 30
Norma finanziaria1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente legge valutati in euro 850.000 per l'anno 2002 ed in euro 280.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e successivi si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già destinate dalla legge regionale n. 30 del 1989 e successive modificazioni ed integrazioni sussistenti in conto delle UPB S09.041 - Interventi finanziari e di riqualificazione ambientale - e S09.042 - Attività ispettive e di vigilanza - del bilancio della Regione per gli stessi anni.