CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 375
presentata dai Consiglieri regionali
PINNA - SPISSU - FADDA - BALIA - COGODI - SANNA Giacomo - BIANCU - CALLEDDA - CUGINI - DEIANA - DEMURU - DETTORI - DORE - FALCONI - GIAGU - GRANELLA - IBBA - LAI - MANCA - MARROCU - MASIA - MORITTU - ORRU' - ORTU - PACIFICO - PIRISI - PUSCEDDU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SCANO - SECCI - SELIS
il 13 dicembre 2002
Norma in materia di recupero, tutela e valorizzazione dei sentieri di montagna, collinari e rurali
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Lo scopo della presente proposta di legge è quello di tutelare, recuperare e valorizzare i sentieri montani, collinari e rurali al fine di favorire la conoscenza, la protezione dell'ambiente e dei valori antropici delle comunità locali, e di promuovere lo sviluppo del turismo montano ed escursionistico con finalità sociali, culturali, ambientali ed economiche.
La possibilità di creare nuove occasioni di sviluppo e di lavoro legate al rafforzamento del comparto turistico, favorendone l'allungamento della stagione, è una delle altre ragioni che ha indotto i proponenti ad elaborare la presente proposta di legge.
La storia, l'economia e la società nella nostra Isola sono state in gran parte determinate dalla particolare orografia. Sin dai tempi più remoti e sino a cento anni fa la sopravvivenza dell'uomo era resa possibile, più che dalle grandi arterie di comunicazione, da una fitta rete di sentieri rurali, che sono stati la vera pulsione arteriosa del sistema socioeconomico. Alle comunità locali competeva il mantenimento della piena efficienza di questa fondamentale risorsa, deputata a legare tra loro non solo le città e le pianure ma principalmente i paesi ed gli insediamenti montani.
Il processo di urbanizzazione prima e di industrializzazione successivamente hanno dato vita a un lento, ma inarrestabile, spostamento della popolazione dall' ambito rurale ai centri urbani e alle aree industriali. Il fenomeno più significativo nella realtà sarda è rappresentato dal grande flusso migratorio che, a partire dagli anni sessanta, ha determinato lo svuotamento delle aree rurali e in genere il grave fenomeno dello spopolamento delle zone interne. La conseguenza più evidente è stata il totale abbandono di tutta la viabilità storica, quella fruibile a piedi, a cavallo, sui carri a traino animale.
Oggi l' affermarsi di una nuova e composita sensibilità ambientalista, che ambisce al recupero e alla valorizzazione delle radici culturali e della memoria storica, ha individuato tra i propri obiettivi la tutela e la valorizzazione dell'antica viabilità rurale, e sono ormai moltissimi i turisti "ecologisti" che percorrono a piedi, a cavallo, in mountain-bike i sentieri della montagna, della collina, delle marine, delle zone rurali. Un impulso particolare in questa direzione è venuto dall'affermarsi, nelle campagne e nelle montagne, delle numerose attività di agriturismo, ma anche in funzione del sempre maggiore interesse che suscitano tutte le attività di svago all'aria aperta a contatto con la natura (wilderness, fitness, arrampicata, canionismo).
La Sardegna è stata in questi ultimi anni un costante punto di riferimento per chi vede nell'escursionismo una opportunità non solo ricreativa ma di conoscenza in campo ambientale, socio-culturale e scientifico.
L' escursionismo è così diventato l'occasione per conoscere in diretta i sistemi idrici, botanici e geologici delle montagne, gli ambienti più remoti e selvaggi, i numerosi monumenti archeologici non ancora raggiungibili (per fortuna) dai mezzi meccanizzati, gli alti-pascoli dove numerose comunità pastorali organizzano ancora la propria sopravvivenza. In questa ottica, l'escursionismo è diventato occasione di accrescimento culturale e di contatto con i molteplici aspetti della vita dell'uomo nelle campagne e sulle montagne. La richiesta più frequente è quella di semplici passeggiate lungo sentieri di qualità che non presentino difficoltà per lunghezza e dislivello. Ma sono numerosi gli appassionati di trekking, delle traversate montane, di avventure in ambiente solitario e selvaggio spinti dalla irrefrenabile curiosità di conoscere e capire gli straordinari scenari della nostra natura.
Col passare degli anni molti territori con eccellenti valenze ambientali, spesso economicamente marginali e abbandonati dai residenti per le ridotte possibilità di produrre reddito, sono diventati un'occasione di sviluppo economico sostenibile e durevole proprio grazie all'escursionismo.
Dei 50.000 Km di sentieri ancora esistenti in Sardegna, i soci sardi del Club Alpino Italino, ente morale a valenza nazionale, ne hanno indagato oltre 10.000 e, mediante libri e relazioni, ne hanno già descritto oltre 4.000.
I sentieri che uniscono ambienti così diversi sono dei percorsi di collegamento definitisi nel tempo, al seguito dell'instaurarsi e del perdurare di relazioni e attività umane. Oggi possiamo parlare di sentieri dei minatori, dei carbonai, dei boscaioli, dei pastori e dei cacciatori. Ma perdurano in tutta l'isola i tracciati, non ancora del tutto sconvolti, delle antiche vie romane (ad es. è intatta per 12 Km la strada romana da Bosa a Padria e buona parte di quella da Macomer a Mulargia). Così come non sono del tutto abrase le antichissime vie nuragiche, sopravvissute a centinaia lungo gli alti-pascoli della Planargia, del Marghine, del Supramonte, del Mandrolisai.
Ciononostante oggi la Sardegna si trova nella invidiabile condizione di poter mettere mano al salvataggio della residua viabilità storica non compromessa, ad iniziare dalle Alte Vie delle catene montuose o degli acrocori, le quali costituiscono un'autentica "archeologia" viaria, ammantata del diritto di tutela pubblica al pari dell'archeologia propriamente intesa. La salvezza di una così importante memoria collettiva va fatta anzitutto con la sua classificazione, quindi con il recupero e la manutenzione, infine con la sua destinazione a nuovi usi collettivi, per il turismo escursionistico ambientale, principalmente, ma anche per il riuso da parte dei pastori e dei contadini.
Prendendo in considerazione le valenze storiche, culturali e ambientali, la delegazione sarda del Club Alpino Italiano (CAI) ha studiato e successivamente inaugurato, nel 1995, il segmento sardo del "Sentiero Italia". Tale sentiero è un "filo di Arianna" che annoda in sequenza alcune delle antiche vie montanare, pastorali e carbonare, delle parti più rappresentative del nostro paese. In tutta Italia la sua estensione supera i 6200 Km mentre in Sardegna si sviluppa con continuità per 524 Km, superando i 600 Km con la variante Gallurese. Il "Sentiero Italia" della Sardegna collega senza interruzioni Santa Teresa di Gallura a Castiadas e misura 1/10 dell'intero percorso nazionale, risultando così il più lungo d'Italia. Il tracciato sardo è stato individuato lungo l'asse orientale dell'isola per due motivi: anzitutto perché i monti più alti stanno ad est, poi perché solo ad est è possibile praticare un itinerario sufficientemente diretto e scevro della necessità d'avvallarsi e incepparsi in territori fortemente antropizzati (reticolati, proprietà private, strade asfaltate, ecc.).
Gli aspetti più significativi del "Sentiero Italia" sono rappresentati dalla selvatichezza, (perché si presume che un turista ambientale voglia godere della naturalità dei siti); dall'altezza dei monti (che apre scenari più ampi e tributa un'aria più sana); dalla bellezza di siti (rintracciabile non solo dalla morfologia variegata e ininterrotta, ma pure dalla flora, dal colore delle rocce, dalla presenza di vaste foreste, dai numerosissimi segni lasciati per millenni dell'uomo nella sua frequentazione delle Terre Alte).
Con il "Sentiero Italia" l' escursionista ha la possibilità di conoscere ogni tipo di paesaggio naturale e ogni tipo di manifestazione geologica. Quale valore aggiunto della nostra Isola, esso è percorribile quasi dappertutto sia a cavallo che in mountan-bike.
Tra le frequentazioni finora registrate in Sardegna non ci sono soltanto, beninteso, le lodevoli attività del Club Alpino Italiano che accompagna gratuitamente in montagna, da settant'anni, numerose carovane di turisti e appassionati della natura. Da tempo svolgono un ruolo di grande rilevanza anche le frequenze settimanali di numerose altre associazioni di ambientalisti. Particolare rilevanza hanno acquisito negli ultimi anni le attività lavorativa delle Guide Ambientali ed Escursionistiche facenti parte della omonima associazione nazionale (GAE) che hanno contribuito, se pure con mille difficoltà, a far conoscere una serie di itinerari escursionistici di grande richiamo.
Tuttavia occorre rimarcare che le iniziative meritorie portate avanti finora dalle associazioni e dai privati cittadini si sono scontrate con ostacoli rilevanti dovuti alla situazione generale di degrado e abbandono in cui versano i sentieri sardi, oltre alla mancanza di adeguate risorse.
Oggi occorre un intervento più complesso, organico ed incisivo che investa le istituzioni pubbliche e la competenza di enti e organismi diversi.
La presente proposta, quindi, cerca di colmare queste lacune offrendo uno strumento operativo e di coordinamento che consenta alle associazioni interessate, ai turisti e ai cittadini più in generale di trarre dalla straordinaria risorsa rappresentata dai sentieri tutta la potenzialità che essi sono in grado di offrire per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. I sentieri di montagna, di collina e rurali, quali patrimonio territoriale di interesse pubblico, vengono recuperati, classificati, tutelati e valorizzati a fini culturali, storici, ambientali, sociali ed economici.
2. Gli interventi a tutela e valorizzazione dei sentieri prevedono:
a) la realizzazione del catasto dei sentieri di montagna, di collina e rurali, della loro classificazione e dell'elenco degli itinerari escursionistici;
b) il recupero, la tutela e la conservazione dei sentieri e delle loro pertinenze mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) la realizzazione della segnaletica e della guida degli itinerari escursionistici montani, collinari e rurali;
d) la definizione di norme generali di comportamento lungo i sentieri escursionistici;
e) la realizzazione di rifugi, bivacchi e strutture ricettive lungo la rete della sentieristica regionale con particolare riferimento al recupero e alla valorizzazione delle vecchie strutture preesistenti quali stazzi, ripari e bivacchi di pastori, boscaioli, carbonai e ruderi dell' attività estrattiva dismessa;
f) la promozione della fruizione pubblica dei sentieri e degli itinerari escursionistici attraverso la produzione di materiali divulgativi.
Art. 2
Definizione di sentiero di montagna, di collina e rurale e delle sue pertinenze1. Il sentiero di montagna, di collina e rurale é quel particolare tracciato o pista, non classificato nella viabilità di competenza di alcun livello amministrativo, o riclassificabile in virtù della lettera a), comma 2 dell'art. 1, anche se non rilevato cartograficamente, che unisce borgate e case sparse di montagna, collina e rurali, comunque definite, e questi con strade comunali e provinciali, che raggiunge rilievi montuosi e collinari, boschi, località agro-silvo-pastorali, località minerarie dismesse, località per lo sport e il tempo libero, rifugi, luoghi cari e significativi alla memoria storica locale e al culto religioso o luoghi di interesse archeologico, naturalistico e paesaggistico.
2. Ai fini della presente legge, le mulattiere, le piste d'esbosco, le piste forestali (escluse le fasce taglia fuoco) e i tratturi, quali vie della transumanza, sono assimilati ai sentieri.
3. Si considerano pertinenze dei sentieri, ai fini della presente legge, i muri di sostegno e di contenimento, la pavimentazione con pietre, il taglio delle rocce a gradoni e tutte le opere e i manufatti realizzati, nel corso del tempo, anche qualora non più esistenti, direttamente funzionali all'uso dei sentieri stessi.
4. Sono esclusi dalla disciplina della presente legge i sentieri che i comuni non intendano inserire nel catasto regionale di cui lettera a), comma 2, dell'articolo 1 e le ex strade vicinali che i frontalieri dichiarino inutilizzabili per l'economia prediale o che non intendano ripristinare a tali fini.
5. Sono da considerare pertinenze dei sentieri di cui al comma 1, i ponticelli per il guado dei torrenti e dei fiumi, i bivacchi e i ricoveri provvisori o di emergenza quali strutture e locali di uso pubblico ubicati presso i sentieri o percorsi escursionistici, non gestiti e non custoditi, appositamente allestiti con quanto essenziale al fine del riparo di fortuna.
Art. 3
Censimento, accatastamento, classificazione
e vigilanza1. La Regione sarda istituisce il catasto regionale dei sentieri di montagna, di collina e rurali, li classifica secondo la trascorsa funzione storica e redige l'elenco degli itinerari escursionistici come definiti all'articolo 4.
2. I soggetti pubblici e privati, operanti nell'ambito e con le finalità della presente legge, sono tenuti a conferire al catasto regionale le rilevazioni, le elaborazioni e ogni altro elemento attinente, di cui sono in possesso.
3. L'Assessorato regionale del turismo, di concerto con l'Assessorato regionale dell'ambiente, provvede, direttamente e/o attraverso altri soggetti pubblici e privati di comprovata capacità alla realizzazione del catasto e dell'elenco di cui al comma 1.
4. Nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 l'Assessorato regionale del turismo deve avvalersi preferibilmente delle conoscenze e della documentazione esistente presso l'Ente Foreste Sardegna e il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, nonché delle competenze in possesso delle delegazioni regionali del Club Alpino Italiano (CAI) e delle Guide Ambientali Escursionistiche (GAE).
5. I sentieri accatastati assumono interesse pubblico e sono assoggettati al diritto di passaggio attraverso gli usi pubblici non prescrivibili.
6. Alle province è affidata la prescrizione del diritto di passaggio, anche attraverso la stipula di convenzioni e l'attuazione di procedure di espropriazione, l'esercizio della vigilanza, con potere di disporre il ripristino e la rimozione onerosa di eventuali occupazioni abusive o impedimenti e limitazioni all'uso pubblico dei percorsi censiti.
Art. 4
Elenco degli itinerari escursionistici1. La Regione sarda provvede a individuare gli itinerari escursionistici che possono costituire oggetto degli interventi di cui all' articolo 1.
2. All'Assessorato regionale del turismo è affidata la predisposizione degli elenchi degli itinerari più idonei allo sviluppo del turismo escursionistico in Sardegna, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali e degli organismi turistici locali competenti.
3. Nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2 devono essere distinte le seguenti categorie di itinerari:
a) regionali;
b) locali, normalmente circoscritti al territorio di un singolo comune o di comuni contermini;
c) tematici.
4. Nella categoria degli itinerari regionali, è inserito il segmento sardo del "Sentiero Italia" studiato dalla delegazione sarda del Club Alpino Italiano.
5. L' Assessorato regionale del turismo provvede a curare ed aggiornare periodicamente gli elenchi di cui al comma 2.
Art. 5
Interventi di manutenzione1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano manutenzione ordinaria gli interventi di pulizia, il mantenimento della praticabilità mediante consolidamento statico, livellamento e pulizia del sedime e ogni altro intervento tendente al mantenimento dello stato d'uso del sentiero e delle sue pertinenze.
2. Hanno invece natura di manutenzione straordinaria gli interventi di ripristino della funzione d'uso del sentiero mediante costruzione o ricostruzione del medesimo o delle sue pertinenze, anche mediante modifiche, da apportarsi esclusivamente nei casi di esigenze di messa in sicurezza, direttamente connesse all'uso dei percorsi. E' manutenzione straordinaria anche la prima segnatura del sentiero con segnavia ambientali e paletti direzionali (segnaletica CAI) nonché il suo perfezionamento con lancio di ponticelli.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria dei sentieri ammessi al beneficio della presente legge devono essere preventivamente comunicati ai comuni interessati territorialmente. Gli interventi di carattere straordinario e strutturale richiedono, quale condizione preliminare per l'accesso al finanziamento, l'autorizzazione da parte del comune territorialmente competente.
Art. 6
Modalità degli interventi1. La Regione stabilisce i criteri e le modalità per l'accesso al finanziamento degli interventi, delegando le province alla loro valutazione, il loro finanziamento e la conseguente e correlata attività di controllo sull'attuazione degli interventi stessi.
2. Nella valutazione degli interventi, ai fini del finanziamento, é considerato elemento qualificante la valorizzazione di attività agro-silvo-pastorali, attività minerarie dimesse, turistiche ricreative e di recupero etnologico e di ricerca storiografica relativa all'utilizzazione e alla storia dei sentieri.
Art. 7
Soggetti preposti all'attuazione degli interventi1. Sono soggetti preposti all'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 1 i comuni e i loro consorzi, nonché gli enti e le associazioni di cui ai commi 2 e 3.
2. La Regione sarda istituisce un registro degli enti che intendono operare per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione dei sentieri e delle loro pertinenze, stabilendo i requisiti e le modalità per esservi iscritti.
3. Gli enti che intendano accedere ai benefici della presente legge devono essere iscritti al registro di cui al comma 2; per i comuni e i loro consorzi, nonché per le associazioni riconosciute dallo Stato o dalla Regione e per le loro articolazioni territoriali, non è previsto tale obbligo.
4. La Regione promuove lo sviluppo delle associazioni che operano nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, valorizzandone le potenzialità sul piano turistico, culturale, ambientale e ricreativo.
Art. 8
Realizzazione della segnaletica e della cartografia1. Nella Regione sarda la segnaletica di qualsiasi sentiero e itinerario escursionistico deve conformarsi alle tipologie e caratteristiche grafiche e tecniche definite con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato del turismo, tenendo presente i criteri per la segnaletica unificata indicati dagli organismi competenti a livello italiano ed europeo.
2. L'Assessorato regionale del turismo può ordinare la rimozione, con rimessa in pristino, della segnaletica realizzata in modo difforme rispetto alle tipologie e caratteristiche definite.
3. Decorso il termine di sessanta giorni dall'ordine di rimozione senza che gli interessati abbiano provveduto, l'Assessorato regionale del turismo, provvede d'ufficio, a spese degli inadempienti, alla rimozione e alla rimessa in pristino.
4. All'Assessorato regionale del turismo è affidata la realizzazione della cartografia in scala 1:25.000 dei sentieri e degli itinerari escursionistici.
Art. 9
Norme generali di comportamento1. Lungo i sentieri e nei terreni limitrofi, ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali, è fatto divieto di:
a) abbandonare rifiuti;
b) raccogliere steli fiorali di esemplari che crescono su rupi, ghiaioni e zone umide, sradicare e comunque danneggiare esemplari di piante spontanee per fini diversi da quelli silvicoli o di ricerca;
c) asportare e distruggere i nidi, le tane di animali selvatici, danneggiare il loro ambiente o alterarlo, salvo che questo sia frutto di attività agro-silvo-pastorali o altra attività autorizzata;
d) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree segnalate;
e) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili o reperti di qualsiasi natura;
f) danneggiare, alterare o chiudere tratti di sentiero di uso pubblico;
g) danneggiare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, i ricoveri e i rifugi.
2. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa regionale in materia di disciplina della circolazione fuori strada dei mezzi motorizzati, è fatto divieto di transitare con mezzi motorizzati, anche a fini ricreativi nei sentieri disciplinati dalla presente legge.
Art. 10
Sanzioni1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione delle norme generali di comportamento di cui all'articolo 9 comportano l'obbligo di restituzione in pristino e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 100 a euro 500 per la violazione delle norme di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9;
b) da euro 150 a euro 600 per la violazione delle norme di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9;
c) da euro 200 a euro 800 per la violazione delle norme di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 9.
Art. 11
Vigilanza1. La provincia territorialmente interessata provvede alla vigilanza per l'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 9 ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 10.
2. Per l'attuazione dei compiti di cui agli articoli 9 e 10 le province potranno avvalersi, tramite convenzione, del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione sarda.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 10 sono introitati dalla provincia territorialmente competente.
Art. 12
Strutture ricettive e rifugi1. Sono strutture ricettive i rifugi escursionistici organizzati e le aziende ricettive alberghiere ed extralberghiere, quali agriturismo, bed & breakfast e campeggi, i cui gestori si impegnano a offrire ospitalità ai fruitori dei sentieri e degli itinerari escursionistici.
2. Sono da considerare strutture ricettive tutti i posti tappa idonei ad offrire ospitalità ed eventuale ristoro a tutti coloro che praticano l'escursionismo lungo i sentieri di cui al comma 1 dell'articolo 2.
Art. 13
Interventi per le strutture ricettive e i rifugi1. Al fine di promuovere la realizzazione delle strutture ricettive e dei rifugi di cui all'articolo 12 la Regione sarda può erogare, a favore di associazioni e privati residenti nell'isola, i seguenti finanziamenti:
a) contributi in conto capitale;
b) contributo in conto interessi su mutui quindicennali contratti con istituti di credito all'uopo convenzionati.
2. La somma dei contributi di cui al comma 1, lettera a) e del valore capitale dei mutui su cui vengono concessi i contributi di cui alla lettera b) non può eccedere la misura massima del 55 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. I contributi di cui al comma 1, lettera a), non possono eccedere la misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture ricettive e rifugi.
4. Sono ritenute ammissibili le spese di progettazione e direzione lavori nei limiti massimi del 7 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile, nonché quelle relative all'acquisto delle aree necessarie alla realizzazione delle strutture ricettive e dei rifugi di cui all'articolo 12 e quelle relative all'acquisto di fabbricati e di ruderi da destinare, previa ristrutturazione o sistemazione, a strutture ricettive o rifugi.
5. Nella valutazione delle richieste di finanziamento verrà data priorità agli interventi che prevedono il recupero e il riutilizzo di fabbricati e ruderi preesistenti.
Art. 14
Attività promozionale e materiale divulgativo1. L'Assessorato regionale del turismo, di concerto con le province, i comuni e gli organismi territoriali per la promozione del turismo, predispone un piano finalizzato alla promozione della fruizione dei sentieri e degli itinerari escursionistici attraverso la realizzazione e la diffusione di materiale informativo, anche a carattere cartografico, atto a pubblicizzare adeguatamente gli itinerari oggetto degli interventi di cui alla presente proposta di legge.
Art. 15
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in euro 6.000.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005 e fanno carico alla UPB S03.007 del bilancio della Regione per gli stessi anni.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2002-2003-2004 e nei corrispondenti bilanci per gli anni successivi sono introdotte le seguenti variazioni:
SPESA
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.007 - Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2003 euro 1.000.000
2004 euro 3.000.000
2005 euro 2.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui al capitolo 03022 del bilancio pluriennale 2002-2004 e nei corrispondenti bilanci per gli anni successivi.
In aumento
07 - TURISMO
UPB S07.016- Cap. 07052 (N.I.) - Interventi e contributi alle province e ai privati per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei sentieri di montagna, collinari e rurali e delle loro pertinenze e per la realizzazione, il completamento e il recupero delle strutture ricettive e dei rifugi.
2003 euro 1.000.000
2004 euro 3.000.000
2005 euro 2.000.000