CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 367/A
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Giacomo - MANCA
il 19 novembre 2002
Istituzione di una Assemblea costituente per la redazione del nuovo Statuto speciale per la Sardegna
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Due sono stati gli elementi di novità e forte impatto sul sistema costituzionale nel rapporto fra la Sardegna e la Repubblica italiana: la dichiarazione di sovranità del Popolo Sardo, approvata il 24 febbraio 1999 dal Consiglio regionale della Sardegna, ed il riconoscimento dei Sardi quale minoranza linguistica, avvenuto con Legge 15 dicembre 1999, n. 482. Tali atti portano a riconoscere, sviluppando il concetto già presente nell'articolo 28 dell'attuale Statuto di Autonomia Speciale, nel Popolo Sardo un soggetto distinto, pur se ricompreso nel Popolo Italiano, di cui all'articolo 1 della Costituzione repubblicana.
L'assetto istituzionale deve quindi prendere atto, regolandone i rapporti, di un qualcosa che è pregiuridico e cioè l'essere Popolo Sardo un soggetto politico originario e non derivato dall'ordinamento che si limita a riconoscerlo.
Un corretto rapporto fra soggetti distinti, non può che essere basato su un patto e tale patto non può che essere scritto da rappresentanti del Popolo.
Sulla base di tali considerazioni e per dare attuazione alla solenne e formale dichiarazione di sovranità del Popolo Sardo, il Consiglio regionale istituisce l'Assemblea costituente allo scopo di redigere il nuovo Statuto della Sardegna i cui principi ispiratori sono quelli contenuti nell'articolo 2 della presente legge.
L'Assemblea costituente del Popolo Sardo è eletta a suffragio universale diretto e con sistema proporzionale. E' formata da un numero massimo di quaranta componenti ed ha durata massima prestabilita in un anno. Le norme elettorali e le modalità di funzionamento sono stabilite da apposita legge del Consiglio regionale.
Lo Statuto approvato dall'Assemblea costituente è trasmesso al Consiglio regionale e sottoposto a referendum confermativo.
Un'Assemblea, dunque, eletta esclusivamente per redigere ed approvare il nuovo Statuto di sovranità, non in contrapposizione con il Consiglio regionale né impegnata in attività di governo, ma parimenti legittimata; abbastanza numerosa per essere rappresentativa di tutto il Popolo Sardo, ma abbastanza snella per funzionare con rapidità; eletta con sistema proporzionale, con un mandato definito nel tempo e nelle grandi linee ispiratrici per il nuovo Statuto, ci sembra la soluzione più appropriata per vincere una grande sfida di modernità e sviluppo: quella della sovranità e della nuova carta costituzionale dei Sardi. Nel solco della migliore tradizione federalista europea e per riaffermare il principio dell'identità e della soggettività dei Popoli minoritari d'Europa.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
SANNA Emanuele, Presidente - SATTA, Vice Presidente - BIANCU, Segretario - GIOVANNELLI, Segretario - BALIA - BUSINCO - CAPPAI - DIANA - FANTOLA - FLORIS - ONIDA - ORRU' - PITTALIS - SANNA Giacomo, relatore - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore
pervenuta il 17 gennaio 2003
Scopo della presente legge è l'istituzione dell'Assemblea Costituente per la redazione del nuovo Statuto speciale per la Sardegna, prima del termine della XII legislatura del Consiglio regionale.
I ritardi che caratterizzano il percorso politico - parlamentare della legge approvata dal Consiglio regionale della Sardegna nella seduta pomeridiana del 31 luglio 2001 "Procedura di adozione del nuovo Statuto speciale per la Sardegna mediante istituzione dell'Assemblea Costituente Sarda", rendono ancor più pressante l'approvazione del testo di legge, licenziato all'unanimità nella Prima Commissione permanente del Consiglio regionale nella seduta dell'8 gennaio 2003.
La legge si compone di quattro articoli: "Istituzione dell'Assemblea Costituente", "Princìpi", "Elezione dell'Assemblea Costituente" e "Procedura di approvazione".
In attuazione della dichiarazione di sovranità, approvata dal Consiglio regionale il 24 febbraio 1999, è istituita l'Assemblea Costituente per redigere il nuovo Statuto della Sardegna, i cui princìpi sono elencati all'articolo 2 della presente legge e riguardano: la forma speciale dei rapporti con lo Stato Federale Italiano e L'Unione Europea, i poteri della Regione e forme di esercizio dei medesimi secondo il principio di coesione e riequilibrio con particolare riferimento all'insularità della Sardegna, i poteri delegati dalla Regione allo Stato Federale Italiano ed all'Unione Europea, le forme del concorso economico e finanziario dello Stato e dell'Unione, la forma di governo ed il funzionamento degli organi della Regione, le forme della rappresentanza diretta nel Parlamento Europeo e negli organismi di rappresentanza e consultivi dell'UE, la partecipazione diretta nella costituenda Camera delle Autonomie, la possibilità di concludere accordi con gli stati membri dell'Unione e con gli Stati con i quali l'UE ha vincoli di trattato e di associazione, le forme di partecipazione delle Autonomie locali al governo della Regione, la dichiarazione del territorio della Sardegna come area di pace e di disarmo.
L'Assemblea Costituente è formata da un numero massimo di quaranta componenti, eletti a suffragio universale diretto e con sistema proporzionale, ai quali è attribuito lo status di Consigliere regionale. Resta in carica per la durata massima di un anno e cessa le sue funzioni con l'approvazione dello Statuto. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale dovrà stabilire con legge le norme elettorali e le modalità di funzionamento.
La proposta di Statuto, approvata dall'Assemblea Costituente, è trasmessa al Consiglio regionale. Il nuovo Statuto, nella sua formulazione definitiva dovrà essere sottoposto a referendum confermativo.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Istituzione dell'Assemblea costituente1. Per dare attuazione alla dichiarazione di sovranità del Popolo Sardo, approvata dal Consiglio regionale della Sardegna il 24 febbraio 1999, il Consiglio regionale istituisce l'Assemblea costituente del Popolo Sardo allo scopo di redigere il nuovo Statuto della Sardegna.
Art. 1
Istituzione dell'Assemblea costituente(identico)
Art. 2
Principi1. Lo Statuto di sovranità del Popolo Sardo:
a) definisce la forma speciale dei rapporti con lo Stato Federale Italiano e con l'Unione Europea;
b) prevede secondo il principio di sussidiarietà e democraticità i poteri della Regione Sardegna e le forme di esercizio dei medesimi secondo il principio di coesione e di riequilibrio, con particolare riferimento alla insularità della Sardegna;
c) definisce i poteri delegati dalla Regione allo Stato Federale Italiano e all' Unione Europea;
d) prevede le forme del concorso economico e finanziario dello Stato Italiano e dell'Unione Europea per l'esercizio dei poteri propri del Popolo sovrano e per garantire lo sviluppo sociale, culturale ed economico della Sardegna;
e) prevede la forma di governo ed i principi di organizzazione e funzionamento degli organi della Regione;
f) prevede le forme della rappresentanza diretta nel Parlamento Europeo e negli organismi di rappresentanza e consultivi dell'Unione Europea, ivi compresa la Conferenza delle Regioni e la costituenda Conferenza dei popoli minoritari;
g) prevede la partecipazione diretta nella costituenda Camera delle autonomie;
h) prevede la possibilità per la Regione di concludere accordi con gli Stati membri dell'Unione Europea, ed i loro enti territoriali e con gli Stati con i quali l'Unione Europea ha vincoli di trattato di associazione, e nello specifico, con i Paesi del Mediterraneo, del Maghreb e del Medio Oriente;
i) prevede le forme di partecipazione delle Autonomie Locali al governo della Regione e definisce i poteri propri degli Enti Locali e quelli da delegare da parte della Regione;
l) prevede la dichiarazione del territorio della Sardegna come area di pace e di disarmo.
Art. 2
Principi(identico)
Art. 3
Elezione dell'Assemblea costituente1. L'Assemblea costituente del Popolo Sardo è formata da un numero massimo di quaranta componenti eletti a suffragio universale diretto e con sistema proporzionale.
2. L'Assemblea resta in carica per la durata massima di un anno e cessa le funzioni con l'approvazione dello Statuto.
3. Ai componenti è attribuito per la durata di un anno dall'insediamento lo status di Consigliere regionale.
4. Le norme elettorali e le modalità di funzionamento dell'Assemblea costituente saranno stabilite con legge del Consiglio regionale.
Art. 3
Elezione dell'Assemblea costituente1. L'Assemblea costituente del Popolo Sardo è formata da un numero massimo di quaranta componenti eletti a suffragio universale diretto e con sistema proporzionale.
2. L'Assemblea resta in carica per la durata massima di un anno e cessa le funzioni con l'approvazione dello Statuto.
3. Ai componenti è attribuito per la durata di un anno dall'insediamento lo status di Consigliere regionale.
4. Le norme elettorali e le modalità di funzionamento dell'Assemblea costituente saranno stabilite con legge del Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Procedura di approvazione1. Lo Statuto approvato dall'Assemblea costituente è trasmesso al Consiglio regionale.
2. Lo Statuto è sottoposto a referendum confermativo.
Art. 4
Procedura di approvazione1. La proposta di Statuto approvata dall'Assemblea costituente è trasmessa al Consiglio regionale.
2. Lo Statuto nella sua formulazione finale è sottoposto a referendum confermativo.