CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 355
presentata dal Consigliere regionale
MURGIA
il 15 ottobre 2002
Disposizioni a sostegno della famiglia
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La famiglia ha subìto in questi ultimi decenni una profondo trasformazione della quale anche il legislatore regionale è chiamato a tener conto. Pur in presenza di una copiosa legislazione nazionale, spesso contraddittoria e altre volte lacunosa, si coglie l'esigenza di portare all'esame del Consiglio regionale un primo provvedimento organico che, al pari di altre Regioni e nel rispetto delle specifiche caratteristiche della Sardegna, si ponga quale norma quadro in materia di politiche per la famiglia.
Partendo dall'assunto che è ancora il matrimonio di gran lunga la strada prescelta dai sardi per la formazione della famiglia (istituzione privilegiata per la nascita), la norma in esame prevede una serie di facilitazioni per le coppie che manifestano con rilevanza giuridica la volontà di sposarsi. Le facilitazioni riguardano l'acquisto della prima casa mediante prestiti senza interesse, l'allaccio a spese della Regione delle utenze necessarie all'abitazione e il rimborso di una quota dell'imposta comunale ICI e della tassa rifiuti.
Ma all'interno del provvedimento in esame l'attenzione è stata focalizzata anche e soprattutto verso i soggetti più deboli della istituzione familiare, quali i bambini, gli anziani e i soggetti portatori di handicap o anche parzialmente autosufficienti. Nell'ottica di favorire quanto più possibile il contatto con il nucleo familiare sono previste disposizioni che, con il concorso fattivo degli enti locali e dei soggetti del privato sociale, dell'associazionismo familiare, riducono al minimo i disagi della famiglia tendendo a favorire un processo contrario a quello della disgregazione dei componenti.
A questo fine si prevede la costituzione di sportelli per la famiglia presso i comuni; si incentiva l'associazionismo familiare; si costituisce l'Osservatorio permanente sulle famiglie, che dovrà monitorare, insieme con la commissione consiliare per le politiche familiari, l'attuazione della presente legge segnalando al tempo stesso i necessari correttivi legislativi per dare piena attuazione ai principi sopra illustrati.
Ancora, nel senso di individuare un momento di accurata riflessione sull'evoluzione dei bisogni della famiglia, si istituisce la conferenza regionale sulla famiglia alla quale partecipano la totalità dei soggetti che gravitano intorno alla famiglia, siano essi pubblici o privati, comprendendo anche le parti sociali e gli enti locali comunque ordinati.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. La Regione, in conformità alle disposizioni sancite dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 47 e 53 della Costituzione e a quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e istituzione privilegiata per la nascita, la cura e l'educazione dei figli, per l'assistenza ai suoi componenti e per la solidarietà tra le generazioni. Ogni intervento di cui alla presente legge si intende riferito all'ambito familiare come luogo di vita di ciascuno dei suoi membri.
2. La Regione attua, con il concorso degli enti locali, una politica organica volta a sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 2
Obiettivi1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nell'esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, persegue i seguenti obiettivi:
a) garantire il diritto di ciascuno di formare un nuovo nucleo familiare, rimuovendo gli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, sociale ed economico;
b) riconoscere il valore della maternità e della paternità, incoraggiando la procreazione libera e consapevole anche mediante interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico e sociale;
c) salvaguardare la gravidanza ed il nascituro dal momento del concepimento al parto, attivando tutti i servizi atti a soddisfare le esigenze, anche di ordine psicologico, dei genitori e a prevenire le cause che possono indurre la madre a interrompere la gravidanza;
d) corresponsabilizzare i genitori nella cura e nell'educazione dei figli e nella formazione della loro personalità sotto l'aspetto psicologico, sociale e culturale;
e) garantire ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici e privati il benessere psicoaffettivo e la continuità del rapporto con i propri familiari, anche attraverso la promozione ed il sostegno di servizi a ciò preposti;
f) realizzare una diffusa informazione sulle modalità relative all'affido e all'adozione nazionale ed internazionale e sostenere le famiglie che accolgono i minori, promuovendo e sostenendo le iniziative tese all'adozione di bambini disabili;
g) assicurare la tutela, l'assistenza e la consulenza a favore dei componenti del nucleo familiare che subiscono maltrattamenti, in particolare dei minori vittime di abusi e di violenza sessuale o di altro tipo;
h) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie nel cui nucleo sono presenti disabili di qualsiasi tipo, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare o comunque ad evitare il distacco permanente da esso;
i) attivare servizi che facilitino la permanenza dell'anziano all'interno del nucleo familiare per incrementare i rapporti tra le generazioni;
l) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico, in quanto essenziale per la vita delle famiglie e per la società, proteggendone lo svolgimento mediante la stipula di speciali contratti di assicurazione contro i rischi infortunistici;
m) rendere compatibili, anche attraverso l'estensione e la diversificazione dei servizi, le esigenze derivanti dagli impegni di studio e di lavoro dei coniugi con quelle connesse alle responsabilità della famiglia promuovendo le pari opportunità e la piena condivisione del carico del lavoro domestico e di cura dei figli tra uomini e donne;
n) tutelare e promuovere i diritti delle persone e delle famiglie immigrate e quelle delle famiglie di lavoratori emigrati di ritorno che presentino difficoltà di inserimento sociale;
o) definire gli standard dei servizi residenziali per i minori;
p) assicurare la realizzazione da parte degli enti locali di iniziative finalizzate al sostegno ai nuclei familiari di persone immigrate per consentire l'inserimento nel ciclo scolastico educativo dei minori;
q) rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale, allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo.
Art. 3
Perseguimento degli obiettivi1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, nell'ambito del piano socioassistenziale, determina gli interventi da attuare nel triennio, le aree oggetto di progetti obiettivo e di azioni programmatiche, le modalità per il coordinamento e l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio, nonché le risorse disponibili per ciascun intervento.
2. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge l'ordine di priorità degli aventi titolo è stabilito sulla base del quoziente familiare definito secondo i seguenti elementi:
a) reddito complessivo del nucleo familiare al netto dell'IRPEF;
b) numero dei componenti dalla famiglia ivi compreso il figlio concepito;
c) presenza nel nucleo familiare di:
1) soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico;
2) anziano convivente non autosufficiente o parzialmente autosufficiente;
3) soggetto in situazione di particolare disagio psicofisico.
3. Nelle more del nuovo piano socio assistenziale, la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della programmazione nazionale e nel rispetto delle disposizioni della presente legge, individua con propria deliberazione, sentite le competenti commissioni consiliari e l'Osservatorio di cui all'articolo 10 della presente legge, gli interventi ritenuti prioritari ed i centri per la loro attuazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 13 della presente legge.
Art. 4
Criteri generali di valutazione degli interventi1. La Regione:
a) valuta, nella definizione delle politiche regionali, la differente situazione economico - sociale derivante alle famiglie dal numero dei componenti a carico dei produttori di reddito;
b) modula le politiche fiscali di sua competenza anche tenendo conto del criterio di cui alla lettera a);
c) crea forme di integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, strutture di privato sociale attraverso un'azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture pubbliche.
Art. 5
Benefici per la formazione di nuove famiglie1. Al fine di facilitare la formazione di nuove famiglie, la Regione prevede:
a) prestiti senza interesse per le esigenze familiari conseguenti al matrimonio, ivi compreso l'acquisto della prima casa, sulla base di convenzioni con istituti bancari e finanziari;
b) una riserva pari al 30 per cento sui programmi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa per la locazione di alloggi alle giovani coppie che intendono contrarre matrimonio, secondo gli appositi bandi speciali indetti dai comuni ai sensi del comma 3, punto a.4, dell'articolo 9 e dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale dell'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
c) il rimborso delle spese relative alla prima attivazione dei servizi i fornitura di acqua, energia elettrica e gas nell'abitazione familiare;
d) il rimborso, per i primi due anni di matrimonio, di una somma pari al cinquanta per cento delle spese riguardanti l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e la tassa comunale sui rifiuti relative all'abitazione principale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le fasce di reddito dei destinatari dei benefici di cui al comma 1 nonché gli indirizzi per la concessione, da parte dei comuni, singoli e associati, dei benefici stessi.
3. La mancata esibizione dell'atto matrimoniale entro un anno dalla concessione del beneficio di cui al comma 1 comporta la revoca della concessione stessa ed il recupero delle somme erogate con l'applicazione dei normali tassi di interesse bancari.
Art. 6
Iniziative socioeducative per l'infanzia e l'adolescenza1. La Regione incentiva i Comuni, singoli e associati e le Comunità montane, che promuovono iniziative, anche sperimentali, di carattere socio educativo culturale per la prima infanzia, la preadolescenza, la adolescenza, che rispondano maggiormente alle attuali istanze della famiglia.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte, in particolare, a:
a) potenziare i servizi socioeducativi per la prima infanzia, anche mediante convenzioni con enti e soggetti che gestiscono tali servizi;
b) realizzare interventi educativi assistenziali domiciliari rivolti a famiglie con bambini affetti da particolari patologie o handicap che impediscano, in via temporanea o permanente, la frequenza dei servizi educativi e della scuola dell'obbligo e a famiglie con adulti anziani non autosufficienti;
c) attuare asili nido a favore dei figli ai lavoratori presso la sede di imprese pubbliche o private, previa apposite convenzioni con i comuni competenti per territorio;
d) realizzare forme di auto organizzazione familiare quali i nidi famiglia; per nido famiglia si intende l'attività di cura di bambini da zero a tre anni svolta senza fini di lucro e promossa ed autogestita dalle famiglie utenti;
e) organizzare servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini di età da diciotto mesi a tre anni, per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, escluse le prestazioni relative alla mensa ed al riposo pomeridiano;
f) favorire l'utilizzazione di strutture per la realizzazione di spazi attrezzati per l'infanzia gestiti da associazioni di volontariato;
g) costruire ludoteche pubbliche o private intese come servizi educativo - culturali tendenti a valorizzare le capacità creative ed espressive dei bambini;
h) realizzare centri di incontri per preadolescente e adolescenti aventi finalità socializzanti, culturali e pedagogiche con il supporto di operatori qualificati.
Art. 7
Persone non autosufficienti1. La Regione promuove ed incentiva iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o in centri di riabilitazione, di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono prevedere, nell'ambito dei propri regolamenti, la concessione, su richiesta degli aventi diritto all'assistenza domiciliare:
a) di titoli validi per l'acquisto dai soggetti pubblici e dai soggetti privati convenzionati e/o accreditati, erogatori di prestazioni sociali;
b) di contributi economici al nucleo familiare dell'assistito per le prestazioni sociali effettuate direttamente dalla famiglia.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina gli indirizzi per la concessione dei titoli e dei contributi di cui al comma 2, lettere a) e b).
Art. 8
Associazione familiare1. La Regione promuove ed incentiva, anche in forma coordinata con gli enti locali, l'associazionismo familiare come modalità necessaria per garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia.
2. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, si impegna a sostenere e valorizzare la solidarietà tra famiglie promuovendo le associazioni e organizzazioni di privato sociale, rivolte:
a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atte a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione delle banche del tempo di cui al comma 3;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, formazione ed informazione sull'identità ed il ruolo sociale della famiglia.
3. Per banche del tempo si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del loro tempo per attività di cura, custodia e assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno.
4. La Regione inserisce tra gli interventi previsti dagli atti di programmazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, l'incentivazione delle attività di cui al comma 3.
5. Le associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al comma 2 possono stipulare convenzioni con la Regione o con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività o per la gestione di servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.
Art. 9
Sportelli per la famiglia1. I comuni, singoli e associati, attivano, nell'ambito delle risorse destinate dal piano socio assistenziale, appositi sportelli per la famiglia, che assicurino attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e di accesso ai servizi.
2. Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la Regione, alla quale compete il coordinamento, individuano forme di raccordo tra gli sportelli per la famiglia ed i servizi regionali, provinciali, comunali, delle ASL e di tutti i soggetti che svolgono attività d'interesse per i nuclei familiari.
Art. 10
Osservatorio permanente sulle famiglie1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio permanente sulle famiglie, di seguito denominato Osservatorio.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le commissioni consiliari competenti, determina la composizione dell'Osservatorio, assicurando al suo interno la presenza di funzionari degli assessorati competenti e di soggetti esperti nel campo della sociologia della famiglia, designati dalla Giunta stessa, scegliendoli di norma tra docenti, ricercatori e rappre-sentanti delle associazioni degli enti locali e delle associazioni di famiglie operanti a livello regionale. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche per la famiglia.
3. L'Osservatorio, in particolare:
a) studia le situazioni di disagio, di devianza e si occupa del rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi per la famiglia;
b) valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati in virtù della presente legge;
c) presenta agli organi regionali proposte in materia di politiche familiari;
d) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la famiglia.
4. L'Osservatorio per lo svolgimento dei compiti istituzionali si avvale delle strutture regionali di ricerca e di analisi. Può, previa convenzione, avvalersi anche di enti specializzati e di istituti universitari.
5. La Giunta regionale assicura all'Osservatorio locali, personale e attrezzature necessari al suo funzionamento.
6. Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun trattamento economico.
Art. 11
Commissione consiliare per le politiche familiari1. La Commissione consiliare per le politiche familiari è strumento del Consiglio regionale per le politiche familiari.
2. La Commissione:
a) esamina il piano triennale di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1;
b) presenta agli organi regionali proposte sulle politiche familiari;
c) promuove rapporti annuali e quando sia comunque necessario, in collaborazione con l'Osservatorio, sullo stato di attuazione della presente legge;
d) partecipa con proposte e osservazioni alla predisposizione degli strumenti regionali di programmazione sanitaria e dei progetti obiettivo, alla attività relativa alla Conferenza Stato - Regioni.
Art. 12
Conferenza regionale sulla famiglia1. La Giunta regionale organizza, sentiti l'Osservatorio e le Commissioni consiliari competenti, con cadenza annuale, una Conferenza regionale sulla famiglia presieduta dall'Assessore competente in materia di servizi sociali, allo scopo di acquisire elementi utili alla predisposizione dei programmi regionali relativi alle materie disciplinate dalle presente legge.
2. Alla Conferenza di cui al comma 1 partecipano le Province, i Comuni, le Comunità montane, le ASL e le Aziende ospedaliere, gli enti, anche privati, gestori di servizi sociosanitari e di formazione, le consulte femminili, le commissioni di parità, le parti sociali, le organizzazioni del volontariato, le associazioni delle famiglie, delle casalinghe e di ogni altro soggetto operi nei campi previsti dalla presente legge.
Art. 13
Disposizioni finanziarie1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in 517.000 euro annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002 - 2004 sono inserite le seguenti variazioni:
In aumento
12 - SANITÀ
UPB S12.046 - Servizi socio assistenziali
2002 euro 517.000
2003 euro 517.000
2004 euro 517.000
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.006 - Fondo nuovi oneri legislativi
2002 euro 517.000
2003 euro 517.000
2004 euro 517.000
E' ridotta per pari importo la riserva prevista nella voce 4 della tabella a) allegata alla legge regionale 22 aprile 2002 n. 7 (legge finanziaria).
Art. 14
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.