CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 352
presentata dai Consiglieri regionali
PIANA - CAPELLI - CAPPAI - RANDAZZO
il 2 ottobre 2002
Riordino dei Consorzi di Bonifica
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente iniziativa legislativa si prefigge lo scopo di semplificare e razionalizzare la legislazione regionale in materia di consorzi di bonifica,in funzione di un miglioramento delle forme di gestione che consenta loro di esplicare a pieno le funzioni istituzionali al servizio delle imprese agricole e del territorio.
Il testo elaborato costituisce una proposta complessiva che persegue alcuni obiettivi fondamentali: realizzare un coordinamento istituzionale e programmatorio della politica territoriale con particolare riguardo alle risorse idriche; definire in tale ambito il ruolo dei consorzi di bonifica, individuandone funzioni istituzionali necessarie e funzioni attribuibili sulla base di accordi di programma e convenzioni; prevedere momenti di raccordo gestionale tra consorzi, enti pubblici e privati per razionalizzare le diverse azioni svolte sul territorio; garantire l'autogoverno degli associati e la governabilità dei consorzi per dare certezza e continuità alla loro azione.
I problemi della gestione delle acque e più in generale del territorio, che acquistano interesse sempre più importante per tutte le comunità, sono vitali per le imprese agricole sia per la loro collocazione sul territorio, poiché esse costituiscono il settore produttivo più interessato e più dipendente dalle condizioni ambientali e dalla situazione strutturale del territorio, sia per la necessità di una razionale utilizzazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque che sia compatibile con le esigenze produttive. In effetti deve ritenersi che una gestione ordinata e coerente del territorio è ormai avvertita dalle imprese agricole come un elemento di competitività, al pari dei fattori strettamente economici.
L'esigenza, inoltre di una gestione coordinata e partecipata delle risorse territoriali è tanto più avvertita in Sardegna dove l'emergenza idrica è ormai purtroppo quotidiana e sempre più prolungata nel corso dell'ano con conseguenze gravissime per il tessuto economico-produttivo e per la stessa qualità della vita.
Deve inoltre considerarsi che anche tali enti contribuiscono alla realizzazione della multifunzionalità, ormai riconosciuta, sia a livello comunitario che nazionale, all'agricoltura.
Gli effetti benefici dell'irrigazione in termini di rimpinguamento della falda sono scientificamente riscontrabili come del resto quelli di carattere generale sull'eco-ambiente, delle manutenzioni effettuate dai consorzi di bonifica.
Partendo da queste linee ispiratrici, il testo proposto, nella prima parte, disciplina la programmazione ed il raccordo fra le diverse funzioni pubbliche inerenti al territorio e alle risorse idriche, intesi come struttura complessa con esigenze di sviluppo, manutenzione e conservazione. A tale scopo si prevede l'elaborazione da parte della Regione di direttive programmatiche che indirizzino i contenuti dei piani di bonifica e li coordinino con gli strumenti di pianificazione degli enti territoriali e con i piani dell'autorità di bacino, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e consentire la migliore destinazione ed ottimizzazione dei finanziamenti per le opere pubbliche.
Con riferimento al ruolo dei consorzi di bonifica nell'ambito di una moderna politica territoriale, il testo individua le funzioni istituzionali proprie dei consorzi, alla stregua dei principi fondamentali dell'ordinamento vigente, contenuti, oltre che nel regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933, nella Legge n. 183 del 1989, sulla difesa del suolo, nella Legge n. 36 del 1994 sulle risorse idriche, fino agli ultimi provvedimenti in materia di decentramento e uso delle acque (decreto legislativo n. 112 e decreto legislativo n. 152 del 1999).
In merito alla struttura, il testo proposto ribadisce la validità dell'attuale ordinamento dei consorzi, enti di autogoverno e di partecipazione attraverso i quali si realizza un reale coinvolgimento dei privati, anche finanziario, in un'azione pubblica per la gestione del territorio e dell'acqua.
Il principio fondamentale della legislazione, cui naturalmente si adegua il testo, è quello che, per la realizzazione delle funzioni istituzionali, l'imposizione della contribuenza è effettuata in ragione del beneficio arrecato con l'attività dei consorzi agli immobili, agricoli ed extraagricoli. I costi della gestione dell'attività consortile, che comunque deve essere improntata a criteri di trasparenza, economicità ed efficienza, ricadono quindi su tutti gli immobili rispetto ai quali è dato rinvenire siffatto beneficio. È pertanto indispensabile individuare correttamente il beneficio ricavato dagli immobili attraverso idonei indici tecnici ed economici, anche perché i principi fondamentali della legislazione impongono che il riparto delle spese per la gestione degli impianti tra gli immobili interessati avvenga sulla base di indici di beneficio fissati con apposito piano di classifica degli immobili consorziati, che deve essere elaborato dai consorzi ed approvato dalla Regione.
Le spese per le attività eventuali o di interesse diffuso sulle collettività esistenti nei diversi territori, invece, si prevede siano sostenute con i finanziamenti ed i corrispettivi definiti dalle convenzioni con gli enti locali o a carico della fiscalità generale, proprio perché, essendo attività di carattere generale, non procurano un beneficio immediato e diretto ai singoli immobili consorziati ma realizzano delle utilità diffuse a vantaggio delle comunità insediate su più vasti ambiti.
L'ultima parte del testo proposto dell'iniziativa riguarda la struttura organizzativa dei concorsi: l'esperienza applicativa della Legge n. 21 del 1984 ha evidenziato talune difficoltà ad assicurare una effettiva governabilità dei consorzi e conseguentemente una reale democraticità di gestione, trasparenza delle scelte strategiche ed operative, attraverso una effettiva partecipazione degli associati alle elezioni degli organi. Appare altresì opportuno individuare idonei strumenti organizzativi per realizzare una maggiore stabilità degli organi eletti per il periodo del mandato, ricollegando ad essi la responsabilità effettiva delle scelte; una maggiore trasparenza della gestione, mettendo tutti gli associati in condizione di conoscere le azioni svolte e consentendo alla Regione di esercitare i dovuti controlli, avendo le possibilità di esercitare poteri sostitutivi o di nominare commissari nei casi di disfunzioni.
Questi principi informatori del testo sono stati applicati prevedendo in particolare: norme che facilitino l'espressione del diritto di voto da pare dei consorziati; organi costitutivi nella maggior parte dai rappresentanti dei consorziati, assicurando la governabilità ed ineleggibilità degli organi, al fine di distinguere nettamente la gestione dei consorzi di bonifica da quella degli enti territoriali locali (comuni, province, regioni) che necessariamente hanno con i consorzi rapporti istituzionali ed economici, infine norme sulla trasparenza degli atti e l'acceso ai documenti, in applicazione del principio, ormai generalizzato di trasparenza dell'azione amministrativa degli enti pubblici.
Modifiche e innovazioni che nel complesso dovrebbero facilitare la realizzazione di una autentica semplificazione nella gestione dei consorzi, nella convinzione che dalla maggiore trasparenza ed efficienza derivino vantaggi agli associati e alla stessa pubblica amministrazione che deve trovare nei consorzi un momento forte di collaborazione nella gestione del territorio e dell'acqua.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
CAPO I
FINALITA'Art. 1
Finalità1. La Regione promuove ed organizza la bonifica integrale quale fondamentale azione di rilevanza pubblica, finalizzata a garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e difesa del suolo, lo sviluppo rurale, la tutela e valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e dello spazio rurale.
2. L'attività di cui al comma 1 è realizzata secondo le norme dettate dalla presente legge, attraverso i Consorzi di bonifica.
3. La presente legge disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e per l'irrigazione che si realizza tenendo conto delle direttive dell'Unione europea nelle materie di interesse dello specifico settore, delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, secondo le previsioni del Programma regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e di irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con gli indirizzi e le direttive del Piano di bacino e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione in materia di agricoltura, lavori pubblici e tutela del territorio rurale e secondo i principi della concertazione e collaborazione fra gli enti aventi specifiche competenze nei predetti settori.
CAPO II
PROGRAMMAZIONEArt. 2
Direttive programmatiche regionali1. La Regione provvede all'elaborazione e all'approvazione delle direttive programmatiche per il settore della bonifica, di tutela del territorio rurale di cui all'articolo 8 anche ai fini del coordinamento con gli strumenti di pianificazione degli enti locali.
2. Le direttive sono predisposte dall'Assessorato dell'agricoltura sentite le Autorità di bacino e i Consorzi e sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
3. Le direttive programmatiche regionali definiscono gli indirizzi e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la tipologia degli interventi pubblici di bonifica e delle relative opere che andranno ricompresse nei piani di cui all'articolo 4, le priorità e gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse disponibili per finanziare gli interventi.
4. Le direttive sono adottate, in sede di prima applicazione, entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge e possono essere aggiornate e modificate ogni qualvolta la Giunta regionale lo ritenga opportuno.
5. Le direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della regione.
6. Nelle more dell'approvazione delle direttive di cui al presente articolo, gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati dai Consorzi di bonifica secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3.
Art. 3
Programma triennale regionale della bonifica1. La Giunta regionale, in attuazione delle direttive programmatiche di cui all'articolo 2, nei 120 giorni successivi alla pubblicazione delle predette direttive sul BURAS approva il programma triennale delle opere di bonifica integrale anche con specifico riferimento ai programmi operativi regionali apportati dalla U.E..
2. Il programma con riferimento alle disponibilità finanziarie individua per ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio le nuove opere pubbliche di bonifica integrale nonché le opere di manutenzione straordinaria specificando per ciascuno di esse la spesa presunta.
3. Nelle more dell'approvazione del programma triennale o comunque in mancanza di quest'ultimo gli interventi di bonifica sono realizzati sulla base di un piano annuale redatto e approvato dalla Giunta regionale sulla base delle proposte formulate dai Consorzi entro il mese di novembre dell'anno antecedente il periodo di riferimento allo scopo di definire le disponibilità finanziarie che andranno allo scopo finalizzate.
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione concernente l'attuazione del triennio della bonifica.
Art. 4
Piani di bonifica e di tutela del territorio rurale1. Per ciascun comprensorio di bonifica viene redatto a cura del Consorzio interessato un piano di bonifica e di tutela del territorio rurale, sentiti gli enti locali operanti per lo stesso territorio.
2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, qualora esistenti, dei Piani di bacino, dei Piani di tutela delle acque e del progetto di gestione degli impianti di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999 e degli altri piani di assetto e sviluppo del territorio regionale, ed è redatto sulla base delle direttive programmatiche regionali di cui all'articolo 2.
3. Per l'elaborazione dei Piani di bonifica e di tutela e valorizzazione del territorio rurale, la Regione concorre nella relativa spesa nella misura del 95 per cento della spesa documentata.
4. Il piano indica gli interventi pubblici di bonifica da realizzare nel territorio di competenza, le priorità degli stessi nonché il coordinamento con le altre opere pubbliche interessanti il territorio.
5. Il piano è adottato dal Consorzio con provvedimento del Consiglio, su proposta della Deputazione amministrativa, ed è pubblicato con le modalità stabilite nello Statuto nonché depositato per 15 giorni presso la segreteria degli organi del Consorzio durante i quali chiunque abbia interesse ha facoltà di prenderne visione.
6. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, negli Albi dei Consorzi di bonifica, dei Comuni e della Provincia interessati.
7. Entro trenta giorni dalla scadenza della data dell'ultima pubblicazione, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al Consorzio che, entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, provvede ad esaminarle e quindi eventualmente a modificare adeguatamente il piano che trasmette alla Giunta regionale.
8. Il piano è approvato dalla Giunta regionale.
9. Fino all'approvazione del piano si provvede agli interventi secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3.
Art. 5
Interventi pubblici di bonifica1. Ai fini della presente legge sono considerate opere pubbliche di bonifica, qualora realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale, i seguenti interventi:
a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere e gli impianti di captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua a usi prevalentemente irrigui, nonché le opere di sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui e i relativi manufatti;
b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque e connesse installazioni;
c) le opere di cui all'articolo 27, comma 1, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
d) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
e) il riordino fondiario e le relative opere;
f) le opere di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e le opere per l'estendimento dell'irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
g) le infrastrutture e le apparecchiature fisse e mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione;
h) le opere infrastrutturali di supporto per le realizzazioni, la manutenzione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
i) le opere di manutenzione straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere.
Art. 6
Interventi regionali1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica, mediante l'erogazione di contributi nella misura massima di 50 per cento delle stesse spese: la Giunta regionale fissa i criteri e le modalità dell'intervento.
2. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo sono anticipati nella misura del 90 per cento della spesa ammessa. La quota residua verrà erogata previa presentazione del rendiconto da parte dei Consorzi interessati.
3. Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza delle opere pubbliche di bonifica, di cui all'articolo 2 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, indipendentemente dalla dichiarazione di compimento, l'Amministrazione regionale è tenuta a concorrere alle spese di manutenzione delle stesse mediante contributo da determinarsi sulla base dell'estensione del comprensorio di bonifica e dell'entità, natura e vetustà delle opere.
4. Il contributo di cui al comma 2 è concesso, per le opere con funzione unisettoriale agricola, con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale. Per le opere che siano invece di interesse intersettoriale, il contributo sarà posto a carico degli Assessorati competenti.
5. La dichiarazione di compimento di cui all'articolo 17 del Regio decreto n. 215 del 1933, non è richiesta per gli interventi manutentori di opere di bonifica finanziati o in corso di finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1984, n. 27, sono estese a tutti i Consorzi di bonifica che devono gestire impianti di sollevamento.
Art. 7
Emergenza idrica1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, qualora si modifichino temporaneamente le destinazioni d'uso o le quantità assentite per uso irriguo, deve essere assicurata, ai sensi dell'articolo 28 della Legge n. 36 del 1994, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora vengano disposte limitazioni temporali o quantitative per l'uso irriguo, è dovuto, a carico delle altre utenze che traggono vantaggio dalle predette limitazioni, il pagamento di una maggiorazione dei relativi canoni determinata con delibera della Giunta regionale o del Commissario per l'emergenza idrica contestualmente all'ordinanza stessa. L'importo, devoluto ai Consorzi di bonifica, è commisurato ai minori introiti conseguenti alla ridotta erogazione di acqua agli utenti.
Art. 8
Comitati tecnici Autorità di bacino1. Al fine di garantire una efficace ed organica azione dei Consorzi di bonifica per la realizzazione della difesa del suolo ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 1 e all'articolo 11 della Legge 18 maggio 1989 n. 183, nei Comitati tecnici di bacino di cui all'articolo 10, comma 2 della predetta legge deve essere assicurata la presenza di rappresentanti dei Consorzi di bonifica il cui comprensorio ricada nell'ambito del corrispondente bacino.
CAPO II
CONSORZI DI BONIFICAArt. 9
Funzioni istituzionali1. Ai Consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, competono le funzioni relative all'attuazione e gestione delle opere degli impianti pubblici di bonifica.
2. In particolare ai Consorzi, nell'ambito del proprio comprensorio, competono le seguenti funzioni:
a) provvedere alla redazione del piano di bonifica e di tutela del territorio rurale di cui all'articolo 4;
b) provvedere alla progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 5;
c) elaborare ed attuare i piani di riordino fondiario;
d) provvedere, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 della Legge n. 36 del 1994, a realizzare e gestire gli impianti di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque a prevalente uso irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, gli acquedotti rurali e gli impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica;
3. Ai Consorzi possono inoltre essere affidate le seguenti funzioni:
a) realizzazione di opere di protezione dalle calamità naturali;
b) ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999, realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione. A tal fine la regione può affidare, fra l'altro, ai Consorzi il compito di contribuire all'azione pubblica per la tutela dello spazio rurale, del paesaggio agrario e dell'ecosistema agricolo nonché del monitoraggio delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nelle reti di bonifica;
c) l'attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
4. I Consorzi inoltre promuovono iniziative e realizzano interventi per l'attività di informazione e formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo.
5. La realizzazione delle singole opere pubbliche di bonifica e delle azioni pubbliche di difesa, tutela e salvaguardia dell'ambiente di cui ai precedenti commi può essere affidata ai Consorzi di bonifica con atto di concessione della Regione.
6. Alla progettazione e realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti demandati alla competenza dei Consorzi di bonifica dalla presente legge si provvede con onere a totale carico della Regione.
7. Le Autorità di bacino o la Regione in quanto Autorità di bacino affidano, con oneri a proprio carico, ai Consorzi di bonifica la progettazione e la realizzazione degli interventi nonché la manutenzione di opere ed impianti rientranti tra le azioni di difesa del suolo da realizzare nei comprensori di bonifica ed inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino di cui al Capo III della Legge n. 183 del 1989.
8. Le Comunità montane, le Province ed i Comuni possono affidare, con oneri a loro carico, ai Consorzi di bonifica la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere ed impianti rientranti nell'ambito delle rispettive competenze o relative ad azioni ad essi delegate dalla regione.
Art. 10
Concertazione e accordi di programma1. Allo scopo di promuovere sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione e le Autorità di bacino promuovono, anche su richiesta degli stessi Consorzi, accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 per la realizzazione di azioni nel settore della difesa del suolo, della salvaguardia ambientale e dello sviluppo rurale, di interesse comune dei Consorzi e degli enti locali.
2. I Consorzi di bonifica possono altresì stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e comunque per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.
Art. 11
Consorzi di secondo grado1. I Consorzi di bonifica possono costituire consorzi di secondo grado ai sensi dell'articolo 57 del Regio decreto n. 215 del 1933, aventi personalità giuridica pubblica, per la realizzazione di azioni e iniziative coordinate, cui partecipino anche enti locali e soggetti privati.
Art. 12
Contributi di bonifica1. Alle spese di manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 5 nonché alle spese di funzionamento, sostenute dal Consorzio, contribuiscono i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli, siti nel comprensorio del Consorzio, che godono di un beneficio derivante dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio dai canoni derivanti dalla fornitura dell'acqua per utilizzo irriguo calcolata in metri cubi effettivamente erogati.
2. Il Consorzio a tal fine elabora, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regio decreto n. 215 del 1933, un piano di classifica degli immobili consorziati, che individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l'indice di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza al cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.
3. I Consorzi dovranno provvedere all'elaborazione dei piani di classifica entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Qualora i Consorzi non provvedano all'elaborazione del piano di classifica entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta che dovrà provvedere entro 6 mesi alla predisposizione ed approvazione del piano di classifica.
5. L'ammontare annuo del contributo è determinato con il piano annuale di riparto delle spese a carico del Consorzio per la manutenzione ordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica che non siano previsti a carico della Regione o di altri enti per il funzionamento del Consorzio.Il piano annuale di riparto è predisposto sulla base degli indici di beneficio di cui al comma 2.
6. In applicazione delle disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 27 della Legge n. 36 del 1994, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
7. I Consorzi di bonifica entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.
8. Per ciascuno degli scarichi di cui al precedente comma i Consorzi di bonifica provvedono ai relativi atti di concessione individuando il relativo canone da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.
9. Le somme a tale titolo riscosse devono essere utilizzate a riduzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma 6.
10. I contributi di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi mediante ruoli di contribuenza ai sensi dell'articolo 21 del Regio decreto n. 215 del 1933.
Art. 13
Piano di classifica1. Il Piano di classifica è pubblicato mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo dei comuni interessati.
2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del predetto avviso nell'albo dei comuni gli interessati possono prendere visione dei piani.
3. Le osservazioni devono essere presentate al Consorzio che ha redatto il Piano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2.
4. Il Consorzio provvederà a trasmettere alla Presidenza della Giunta regionale le predette osservazioni unitamente alle proprie controdeduzioni.
5. Il Piano, su proposta della Giunta regionale, è approvato dal Consiglio regionale.
6. Per l'elaborazione dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione concorre nella misura del 60 per cento alla spesa sostenuta e documentata prevedendo apposita posta finanziaria nel bilancio regionale.
Art. 14
Strade rurali inserite nel comprensorio di bonifica1. Le strade rurali realizzate all'interno del comprensorio di bonifica di cui agli articoli. 4 e 5 della presente legge, una volta realizzate passano, entro sei mesi dal loro collaudo, di proprietà dei Comuni o delle Province secondo la loro importanza o classificazione.
CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DEI CONSORZIArt. 15
Natura giuridica1. I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche ai sensi dell'articolo 862 c.c. rientranti tra gli enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.
Art. 16
Statuto1. Il Consorzio id bonifica è retto da uno statuto, deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvato dalla Giunta regionale.
2. Eventuali modiche allo statuto sono apportate con il rispetto delle regole di cui al comma 1.
3. Lo statuto, in conformità alle disposizioni dettate dalla presente legge, disciplina il funzionamento degli organi del Consorzio e lo svolgimento delle funzioni del Consorzio stesso.
4. Lo statuto del Consorzio, successivamente alla sua adozione, viene pubblicato per trenta giorni nell'Albo consortile e ne viene data notizia sul BURAS.
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nell'Albo consortile possono essere presentate eventuali osservazioni ed opposizioni; entro i successivi trenta giorni lo statuto, unitamente alle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale per i relativi provvedimenti.
6. Il testo dello statuto approvato viene pubblicato sul BURAS.
Art. 17
Organi1. Sono organi dei Consorzi di bonifica:
a) l'Assemblea dei consorziati;
b) il Consiglio dei delegati;
c) la Deputazione amministrativa;
d) il Presidente;
e il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Gli organi dei Consorzi durano in carica cinque anni.
3. Al Presidente del Consorzio, al presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti compete un'indennità che sarà stabilita dal Consiglio dei delegati nella prima riunione e che comunque non potrà essere superiore a quella spettante agli amministratori regionali nella misura indicata per gli enti del primo gruppo della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 e provvedimenti successivi.
4. Al Vice Presidente, ai componenti della Deputazione amministrativa del Consorzio sarà concessa una indennità per ogni giornata di presenza per attività istituzionale pari a quella prevista per i consiglieri secondo il comma successivo.
5. Ai componenti del Consiglio dei delegati è corrisposta un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi collegiali il cui ammontare deve essere contenuto nei limiti dell'eguale indennità spettante per lo stesso titolo agli amministratori della Provincia in cui opera il Consorzio di bonifica. Per gli amministratori che risiedono in sede diversa da quella in cui si svolgono le sedute degli organi collegiali, oltre il gettone di presenza compete l'indennità di trasferta nelle misure indicate per gli amministratori degli enti regionali dal decreto del Presidente della Regione 7 giugno 1967, n. 26 e provvedimenti successivi.
Art.18
Catasto consortile1. I Consorzi hanno l'obbligo di istituire il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile.
2. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.
3. L'aggiornamento è effettuato sia attraverso la consultazione dei dati del catasto erariale sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell'articolo 31 della Legge 13 maggio 1999, n. 133.
4. Per l'istituzione e l'aggiornamento del catasto meccanizzato la regione concorre nelle relative spese con un contributo nella misura del 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate.
Art. 19
Assemblea1. L'Assemblea ha funzioni elettive.
2. Fanno parte dell'Assemblea tutti i proprietari consorziati iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili e che paghino i contributi imposti dal Consorzio ai sensi dell'articolo 12.
3. Solidalmente con il proprietario o in luogo di questi, semprechè lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare e paghino il contributo consortile di irrigazione o di miglioramento fondiario.
4. L'Assemblea elegge i componenti il Consiglio di cui all'articolo 21.
5. Il Consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per le sezioni di cui all'articolo 20, cui devono essere iscritti i consorziati indicati al comma 1 appartenenti alla relativa sezione, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici e l'ammontare dei contributi versati.
6. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.
Art. 20
Aventi diritto al voto1. Ogni consorziato che goda dei diritti civili, iscritto nei ruoli di contribuenza e che sia in regola con il pagamento dei contributi, ha diritto ad un voto.
2. Il voto è segreto e personale ed è delegabile solo nei casi di comunioni familiari, ereditarie, società ed enti.
3. La delega è conferita con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.
4. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione dell'ipotesi in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione.
5. Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificamente designati dai competenti organi.
6. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione, accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.
Art. 21
Elezioni1. Ai fini dell'elezione del Consiglio dei delegati i consorziati aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola sezione.
2. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.
3. Alla terza sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata dalla contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima sezione e il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio, decurtato dal numero delle ditte appartenenti alla prima sezione.
4. Alla seconda sezione appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza sezione.
5. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti dai ruoli dei Consorzi di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui il Consorzio indice le elezioni.
6. Allo scopo di favorire l'esercizio del diritto di voto i seggi elettorali devono essere posti nelle zone maggiormente interessate all'attività del Consorzio nel numero minimo di almeno uno per ogni Comune interessato ricadente nel comprensorio.
7. I seggi devono restare aperti per almeno un giorno festivo dalle ore 7.00 alle 22.00 ininterrottamente.
8. L'elezione del Consiglio si svolge sulla base di una lista o di liste concorrenti di candidati compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive sezioni.
9. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nell'ambito di ciascuna sezione.
10. Le liste devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissate nello Statuto, da almeno trenta consorziati aventi diritto al voto. Il voto dovrà essere espresso mediante segno di croce da apporre nelle casella apposita a fianco del numero della lista prescelta.
11. Ogni elettore potrà altresì indicare tre preferenze segnando le caselle poste a fianco dei candidati prescelti. In caso di indicazioni di preferenze superiori al limite su indicato la scheda sarà annullata.
12. Alla lista di candidati che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi delle tre sezioni sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità superiore, i tre quarti del numero dei delegati da eleggere.
13. Il residuo quarto è attribuito alla lista o alle liste in proporzione ai voti rispettivamente conseguiti escludendo dalla ripartizione le liste che non hanno ottenuto almeno il 10 per cento dei voti espressi.
Art. 22
Consiglio dei delegati1. Il Consiglio dei delegati è composto da membri eletti e membri di diritto.
2. Il numero dei membri elettivi sarà stabilito nello statuto di ciascun Consorzio in misura non inferiore a 15 e non superiore a 30 delegati.
3. L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale nomina un proprio rappresentante che partecipa alle sedute del Consiglio e della Deputazione amministrativa con voto consultivo.
4. Il Presidente della Giunta provinciale nomina tra i membri del Consiglio, eletti nei comuni il cui territorio ricada prevalentemente o totalmente all'interno del perimetro consortile, un proprio rappresentante che partecipa alle sedute del Consiglio dei delegati con voto consultivo.
5. Il Direttore del Consorzio partecipa alle sedute del Consiglio dei delegati e della Deputazione amministrativa con voto consultivo.
Art. 23
Ineleggibilità ed incompatibilità1. Non possono essere eletti nel Consiglio:
a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione di fallimento;
c) coloro che siano interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misura di sicurezza che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali;
e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
g) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
3. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.
4. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Componenti della Deputazione amministrativa sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale, Presidente e Vice Presidente della Giunta provinciale, Sindaci dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e funzionari della Regione, amministratori e funzionari degli enti strumentali.
Art. 24
Elezione1. Sono eletti nell'ambito di ciascuna lista i candidati che ottengono il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza ed in caso di parità anche nella contribuenza verrà eletto il candidato di maggior età.
Art. 25
Vigilanza1. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, il quale, in caso di accertate irregolarità, provvede all'annullamento delle elezioni.
2. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessore predetto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma 1, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con proprio decreto, dispone l'insediamento del Consiglio dei delegati.
Art. 26
Durata in carica1. Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il delegato eletto che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti si dovrà procedere a nuove elezioni.
Art. 27
Elezione degli organi1. Il Consiglio dei delegati nella sua prima riunione elegge a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e il Vice Presidente tra i membri eletti dall'Assemblea.
2. Nella stessa riunione vengono eletti gli altri componenti la Deputazione amministrativa.
3. In seconda convocazione per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, e degli altri membri della Deputazione amministrativa è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
4. Partecipano alle sedute della Deputazione, con voto consultivo, il direttore del Consorzio ed il rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
5. Il numero dei componenti la Deputazione amministrativa, oltre al Presidente e Vice Presidente, è stabilito dallo statuto di ciascun Consorzio, da un numero di tre ad un massimo di cinque.
Art. 28
Revisori dei conti1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio dei delegati. Essi devono essere scelti fra professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti di cui al regio decreto legge 24 luglio 1936, n. 1548 e successive modificazioni.
2. La costituzione del Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi avviene con decreto dell'Assessore dell'agricoltura che designa tra i membri effettivi, di cui al comma 1, il Presidente del Collegio.
3. I membri nominati durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per un solo successivo mandato.
Art. 29
Vigilanza e tutela1. Le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica sono esercitate dalla Regione nei modi stabiliti dalle leggi regionali 13 dicembre 1994, n, 38, 13 gennaio 1995, n. 4 e 24 febbraio 1998, n. 7.
Art. 30
Impugnazioni1. Contro le deliberazioni degli organi dei Consorzi è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di pubblicazione delle deliberazioni.
2. L'organo che ha adottato il provvedimento impugnato decide sulle opposizioni alla sua prima riunione e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione delle opposizioni. L'opposizione non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.
3. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro trenta giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
4. L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale decide nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 31
Scioglimento1. Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, non sanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi di cui all'articolo 28, e negli altri casi contemplati dalla legislazione vigente, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, può disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi.
2. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'ente che deve convocare entro sei mesi l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo consiglio.
3. Il termine di convocazione non può essere prorogato dalla Giunta regionale se non per comprovate necessità per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il Commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.
5. Il Commissario straordinario è assistito da una Consulta di non più di cinque membri, nominati dalla Giunta regionale su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
Art. 32
Modifiche statutarie1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti i Consorzi di bonifica devono provvedere alla modifica dei rispettivi statuti adeguandoli a quanto disposto dalla presente legge.
2. Trascorso il termine di cui sopra senza che i Consorzi abbiano provveduto a compiere gli adempimenti di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta.
Art. 33
Trasparenza, informazione e pubblicità degli atti1. Nell'attività programmatica ed amministrativa, nonché nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate a trasparenza nel rispetto delle legislazioni: comunitaria, nazionale e regionale vigenti.
2. I Consorzi assicurano l'informazione agli utenti mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie sugli albi dei Consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea.
3. I Consorzi garantiscono l'accesso agli atti e documenti riguardanti l'attività, i servizi e le opere gestite secondo le disposizioni dettate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal relativo regolamento consortile di attuazione.
Art. 34
Norma finale di rinvio e abrogazione1. Per quanto non disciplinato diversamente dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, alla Legge n. 183 del 1994 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1962, n. 947 e successive modificazioni e integrazioni
2. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative regionali in contrasto con le norme contenute nella presente legge.
Art. 35
Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione.1. E' costituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione.
2. La Consulta è organo consultivo della Regione per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge.
3. La Consulta è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da otto membri di cui:
a) un rappresentante dell'unione regionale della Sardegna dell'Associazione nazionale delle bonifiche e delle irrigazioni, dei miglioramenti fondiari;
b) un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) un rappresentante designato di comune accordo dalle organizzazione cooperative maggiormente rappresentate a livello regionale;
d) un rappresentante dei Comuni designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
e) due funzionari della Regione in rappresentanza dei settori regionali competenti in materia di agricoltura o lavori pubblici.
4. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale dell'agricoltura o da un suo delegato. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dalla Giunta regionale.
Art. 36
Competenze della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione1. La Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione formula proposte in ordine:
a) all'elaborazione degli schemi di statuto dei consorzi;
b) all'elaborazione dei criteri per la formulazione dei piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili;
c) alle vertenze tra i Consorzi di bonifica e altri consorzi;
d) all'organizzazione d'ufficio dei consorzi irrigui esistenti.
2. La Consulta esprime parere obbligatorio e non vincolante in ordine alle proposte:
a) piano regionale per la bonifica e l'irrigazione;
b) piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale;
c) piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortile;
d) delimitazione dei perimetri consortili;
e) programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione.
Art. 37
Norme transitorie1. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge gli attuali Consorzi di bonifica, su richiesta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della regione, dovranno indire nuove elezioni secondo quanto stabilito dalla stessa legge.
Art. 38
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 18.000.000 per l'anno 2002 ed euro 22.000.000 per gli anni successivi.
2. Alle suddette spese si fa fronte:
a) quanto ad euro 13.945.000 per l'anno 2002, ad euro 7.747.000 per l'anno 2003 ed euro 1.807.000 per l'anno 2004 con l'utilizzo delle risorse recate dalla UPB S06.062.
b) quanto ad euro 4.055.000 per l'anno 2002, ad euro 14.253.000 per l'anno 2003 e ad euro 20.193.000 per l'anno 2004 e successivi con la variazione appresso specificata.
In aumento
06 - AGRICOLTURA
UPB S06.062
Razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche - parte corrente:
2002 euro 4.055.000
2003 euro 14.253.000
2004 euro 20.193.000
In diminuzione
03 - BILANCIO
UPB S03.006
Fnol - parte corrente:
2002 euro 4.055.000
2003 euro 14.253.000
2004 euro 20.193.000
mediante riduzione della riserva di cui alle seguenti voci della tabella A) allegata alla L.R. 22 aprile 2002 n. 7;
VOCE 1
2002 euro -------
2003 euro 9.093.000
2004 euro 15.033.000
VOCE 4
2002 euro 4.055.000
2003 euro 5.160.000
2004 euro 5.160.000
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S06.062 del bilancio della Regione per gli anni 2002 - 2004 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.