CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 344

presentata dai Consiglieri regionali

PINNA - DETTORI - PACIFICO - SCANO

il 2 agosto 2002

Disposizioni in materia di servizi per l'impiego, collocamento, formazione professionale e politica attiva del lavoro


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il tema della riforma dei servizi del lavoro si inserisce nel più ampio e complesso quadro della riorganizzazione della pubblica amministrazione finalizzata all'obbiettivo del federalismo amministrativo. Tale riorganizzazione, iniziata con la legge n. 142  del 1990 relativa all'ordinamento delle autonomie locali, ha trovato un punto fermo di fondamentale importanza nella legge n. 59 del 1997, dalla quale discende l'elaborazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Con tale decreto le competenze relative al collocamento, alla gestione del mercato e delle politiche attive del lavoro, con la sola eccezione delle funzioni di vigilanza, rientrano pienamente nelle competenze oggetto di conferimento al sistema degli enti locali.

Si tratta di una decisione che tende ad armonizzare la gestione dei servizi per l'impiego nel nostro paese con la scelta ampiamente consolidata nell'Unione Europea.

I recenti vertici di Barcellona, del Lussemburgo e di Lisbona confermano quanto stabilito dal Trattato di Amsterdam del 1997 sui principi ed obiettivi che devono muovere le politiche del lavoro degli Stati membri: collegare i servizi per l'impiego alla realizzazione di una efficace e decentrata rete di politiche attive del lavoro.

Per queste ragioni tutte le Regioni italiane hanno provveduto,  a partire dal 1998 a recepire nel loro ordinamento le funzioni trasferite dallo Stato.

La Regione sarda, per la quale è stato promulgato, in funzione del suo Statuto di Speciale, il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 "Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego" è l'unica regione italiana che non ha ancora provveduto a recepire tali importanti riforme.

Lo stesso disegno di legge recante "Norme varie in materia di politiche del lavoro ed organizzazione dei servizi per l'impiego", presentato dalla Giunta regionale in data 24 luglio 2002, è stato inspiegabilmente ritirato dalla stessa Giunta regionale come comunicato dal Presidente del Consiglio nella seduta del 30 luglio 2002.

In tal modo i circa 340.000 sardi iscritti alle liste del collocamento non hanno neppure potuto cogliere i vantaggi della riforma dei servizi dell'impiego che il Parlamento ha approvato introducendo il decentramento alle Regioni della gestione del mercato del lavoro e ponendo il nostro sistema di servizi pubblici per il lavoro in modo coerente rispetto alle indicazioni dei diversi trattati e dei vertici europei sul lavoro.

Con la presente proposta di legge si intende dare un impulso alla riforma dei servizi per l'impiego con l'obiettivo di porre fine a questa insostenibile situazione che penalizza pesantemente il già grave fenomeno della disoccupazione, diventato ormai cronico in una situazione economica di sostanziale stagnazione.

E' necessario sottolineare che il recepimento di tali riforme consente di ricongiungere le attribuzioni agli enti locali dei servizi per l'impiego con quelle finora separate della formazione professionale, tradizionalmente ascritte alla titolarità regionale.

La ridefinizione delle politiche del lavoro e del loro rapporto con le politiche formative e con l'intero sistema educativo diviene così un ambito strategico di innovazione legislativa che si intreccia con il progetto di costruzione dei servizi per il lavoro.

In questo quadro si è sviluppata la consapevolezza che la realizzazione di efficaci servizi per il lavoro si colloca a pieno titolo fra le azioni di un programma di politiche del lavoro che sappia adeguare gli interventi alle specificità dei mercati locali del lavoro. In questo senso i servizi per il lavoro si configurano come lo strumento attraverso il quale sostenere le scelte professionali, ridurre i tempi d'attesa nella ricerca di lavoro o di manodopera, favorire l'accesso a percorsi di formazione, valorizzare le risorse di soggetti in difficoltà, aiutare il processo di integrazione fra il sistema formativo e l'impresa.

E' opportuno, infine,  rilevare che gli orientamenti contenuti nella riforma dei servizi per l'impiego e in particolare il trasferimento alle province di funzioni in materia di formazione e orientamento professionale e di interventi a favore dell'occupazione, costituiscono un fatto di grande rilevanza per la nostra regione nel momento in cui si sta per dare attuazione al nuovo assetto degli enti locali con la nascita delle nove province.

In quest'ottica l'attuazione della riforma dei servizi per l'impiego rappresenta un primo passo significativo per dare avvio ad un più vasto processo riformatore che deve portare al totale trasferimento delle funzioni amministrative dalla Regione agli enti locali.

In coerenza con tale orientamento la presente proposta di legge è rivolta a favorire l'effettiva integrazione delle politiche formative e del lavoro, come prescritto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Tale integrazione viene altresì rafforzata dal coinvolgimento degli enti locali, che possono contribuire alla realizzazione dei servizi erogati nell'ambito dei Centri per l'impiego.

In tal senso la proposta di legge non rappresenta un mero recepimento di quanto prescritto dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 469 del 1997 ma ne arricchisce i contenuti disegnando una rete organica di collaborazione tra Regione, enti locali, soggetti pubblici e privati e definendo un ruolo forte del sistema informativo regionale integrato per l'occupazione a garanzia della democraticità e della trasparenza dell'accesso alle opportunità di lavoro.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
Finalità e obiettivi

Art. 1
Finalità della legge

1. La Regione Autonoma della Sardegna, al fine di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro attua, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, interventi di politica del lavoro e di formazione professionale volti alla crescita economica e sociale della comunità.

2. La presente legge disciplina gli interventi della Regione in materia di politica del lavoro ed in particolare le funzioni ed i compiti conferiti con il Decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego).

3. Tutte le competenze e le funzioni specificamente finalizzate alla difesa ed alla promozione dell'occupazione nel territorio della Sardegna sono esercitate in maniera coordinata e mediante il ricorso al metodo della concertazione con le parti sociali operanti nel territorio.

4. Tali competenze e funzioni sono esercitate dall'Amministrazione regionale, dalle Province, dai Comuni, da enti specificamente preposti alla loro realizzazione, nell'ambito di una programmazione e coordinamento regionale ispirati a criteri di cooperazione tra i soggetti interessati.

5. A tal fine la Regione esercita tutte le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro, collocamento, servizi all'impiego e formazione professionale che non siano espressamente riservate allo Stato italiano o all'Unione europea.

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Art. 2
Obiettivi

1. Gli interventi di politica del lavoro si collocano nell'ambito della politica regionale di sviluppo economico e sociale e di riequilibrio territoriale e sono volti a:

a) favorire l'accesso al lavoro;

b) sostenere il rapido e puntuale incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

c) valorizzare il patrimonio di professionalità esistente nel territorio sardo;

d) incrementare la vocazione al lavoro autonomo ed all'esercizio dell'attività imprenditoriale;

e) promuovere la qualificazione degli inoccupati, la riqualificazione dei disoccupati e il costante aggiornamento dei lavoratori in attività;

f) promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti che presentano notevoli difficoltà nell'accesso la lavoro;

g) realizzare pari opportunità tra i sessi nel mercato del lavoro.

2. Gli obiettivi di politica del lavoro indicati al comma 1 sono perseguiti mediante l'osservazione sistematica del lavoro, la gestione del collocamento, l'erogazione di servizi all'impiego e la realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro.

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Art. 3
Osservazione del mercato del lavoro

1. La Regione promuove ed attua iniziative permanenti di osservazione del mercato del lavoro al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'esercizio delle funzioni regionali in materia di occupazione e politica del lavoro, nonché al fine di concorrere al Sistema nazionale di osservazione del mercato del lavoro.

2. In particolare la Regione:

a) programma ed organizza le rilevazioni sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi e sulle previsioni occupazionali; a questi fini predispone un sistema informatico statistico di base sul mercato del lavoro ed effettua e promuove studi ed indagini, anche avvalendosi di Istituti di ricerca ed Università;

b) assicura lo sviluppo e la gestione del Sistema Informativo Lavoro Regionale (SILR) e delle banche dati dei Servizi all'impiego, assicurando la connessione con il Sistema Informativo Lavoro nazionale (SIL), gli accessi ad altri sistemi informativi pubblici e l'omogeneità degli standard informativi;

c) pubblicizza sia le elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel SILR, sia i risultati degli studi e delle indagini riguardanti gli aspetti quantitativi e qualitativi dell'evoluzione del mercato del lavoro regionale.

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TITOLO II
Programmazione degli interventi

Capo I
Indirizzi triennali e Piano annuale di politica del lavoro e della formazione professionale

Art. 4
Indirizzi triennali di programmazione

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva indirizzi di programmazione triennali per le politiche del lavoro e le politiche della formazione professionale, perseguendo in particolare l'integrazione delle medesime. Gli indirizzi indicano gli obiettivi, le priorità, le forme di intervento, le risorse finanziarie nell'ambito di quelle previste dal bilancio, gli eventuali interventi di politica attiva del lavoro da affidare alle Province ed i criteri per la collaborazione tra strutture pubbliche e soggetti privati. Sono escluse, in quanto separatamente assegnate, le risorse da trasferire alle Province per la gestione dei Servizi all'impiego e quelle assegnate, per il suo funzionamento ordinario, all'Agenzia regionale di cui all'articolo 17.

2. La proposta degli indirizzi di cui al presente articolo è elaborata dal Comitato di cui all'articolo 6 ed è proposta per l'espressione del parere alla Commissione regionale di cui all'articolo 12.

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Art. 5
Piano annuale

1. In attuazione degli indirizzi di programmazione di cui all'articolo 4, viene predisposto il Piano annuale di politica del lavoro e formazione professionale che stabilisce tutte le iniziative di politica del lavoro da realizzarsi dalla Regione durante l'anno, comprese le attività di formazione professionale e di orientamento, eventuali progetti speciali, il potenziamento delle sedi e delle attrezzature dei centri per l'impiego e l'aggiornamento del relativo personale ed ogni altra iniziativa connessa. Nel Piano sono indicate le azioni e gli interventi da realizzare, le modalità ed i tempi di realizzazione, nonché le risorse da assegnare per ciascun intervento previsto. Il Piano stabilisce inoltre quali iniziative dovranno essere realizzate dall'Agenzia e quali gestite direttamente dall'Amministrazione regionale, sulla base della idoneità dei soggetti attuatori.

2. Il Piano stabilisce inoltre i criteri generali cui dovranno attenersi le Province nella realizzazione delle attività di formazione professionale per quanto riguarda le risorse messe a disposizione dalla Regione. Limitatamente ai casi giustificati dal carattere regionale dell'iniziativa, il Piano può prevedere la predisposizione e l'affidamento di una parte dell'attività di formazione professionale direttamente o tramite l'Agenzia regionale.

3. Il Comitato di cui all'articolo 6, elabora lo schema di Piano annuale sulla base delle risorse destinate per le politiche del lavoro, la formazione professionale ed i servizi all'impiego dal bilancio della Regione.

4. Lo schema del Piano annuale è sottoposto all'esame della Commissione regionale di politica del lavoro e della formazione professionale che esprime il proprio parere entro quaranta giorni. In mancanza del parere entro il termine prefissato si prosegue nella procedura per l'approvazione degli Indirizzi di programmazione e del Piano annuale.

5. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione professionale, approva il Piano annuale per le politiche del lavoro e la formazione professionale.

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Capo II
Comitato tecnico per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche del lavoro e della formazione professionale

Art. 6
Composizione

1. Il Comitato tecnico per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, nominato dalla Giunta regionale, è composto da nove funzionari di cui cinque nominati dalla Giunta regionale, ed i restanti quattro indicati da ciascuna delle Province.

2. I funzionari devono essere scelti tra tecnici di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo delle politiche del lavoro e dei servizi all'impiego, desunta da titoli accademici, professionali, di studio e ricerca e dallo svolgimento delle connesse funzioni.

3. Le Amministrazioni, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, possono procedere all'assunzione dei funzionari mediante contratto a tempo determinato.

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Art. 7
Funzionamento

1. Il Comitato ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale.

2. Il Comitato, per l'elaborazione del Piano e per le altre sue attività, si avvale dell'Agenzia regionale e può avvalersi di competenze esterne di elevata qualificazione nell'ambito delle risorse assegnate per il suo funzionamento.

3. Il Comitato, ai fini dell'elaborazione del Piano, tiene conto, oltreché degli studi e ricerche sulla materia, dei pareri espressi dalla Commissione regionale e dalle Commissioni provinciali di cui agli articoli 11 e 14.

4. Il Comitato, anche sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dall'Agenzia regionale per l'impiego, predispone una relazione consuntiva annuale nella quale evidenzia i risultati raggiunti. Tale relazione illustra in particolare i risultati dei controlli effettuati dai competenti uffici e la valutazione sull'efficacia complessiva delle politiche del lavoro adottate.

5. Il Comitato verifica stabilmente l'andamento delle iniziative programmate, assumendo le necessarie informazioni dalla Agenzia, dalle Province, dai Centri per l'impiego e da ogni altro organismo che faccia parte del sistema dei servizi all'impiego.

6. Il Comitato, sulla base dei risultati ottenuti può proporre alla Giunta regionale la soppressione o la modifica di misure di politica del lavoro anche prima della scadenza prevista.

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TITOLO III
Attribuzione delle funzioni

Art. 8
Funzioni e compiti della Regione

 

1. La Regione esercita funzioni e compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e valutazione nel campo del collocamento e dei servizi per l'impiego.

2. Nel campo delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale la Regione, in aggiunta alle funzioni ed ai compiti indicati al comma 1, attua direttamente gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 5.

3. Le funzioni di politica attiva del lavoro di competenza regionale comprendono, tra l'altro:

a) programmazione e coordinamento di iniziative volte a incrementare l'occupazione e ad favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;

b) collaborazione all'elaborazione di progetti relativi all'occupazione di tossicodipendenti ed ex detenuti;

c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della Legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;

f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi della normativa in materia;

g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica;

h) conflitti di lavoro collettivi di interesse regionale, con l'attribuzione della potestà di fungere da soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli, con l'esclusione delle funzioni relative a eccedenze di personale temporanee e strutturali.

4. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle Province. In caso di persistente inattività delle Province in relazione alle funzioni affidate dalla presente legge la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione regionale di cui all'articolo 11, invita l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale provvede l'amministrazione regionale.

5. La Regione inoltre:

a) esprime motivato parere in merito nell'ambito delle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e per la dichiarazione di mobilità;

b) garantisce, tramite l'Agenzia regionale, il collegamento con il Sistema Informativo Nazionale.

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Art. 9
Funzioni e compiti delle Province

1. Sono attribuiti alle Province i seguenti compiti e funzioni:

a) programmazione su scala provinciale dei servizi e degli interventi connessi alle funzioni ed ai compiti ad esse attribuiti;

b) costituzione della rete provinciale dei centri per l'impiego;

c) attività di collocamento ed in particolare quelle indicate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 180 del 2001;

d) gestione ed erogazione dei servizi individuali e collettivi connessi alle attività di collocamento quali l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

e) gestione di interventi di politica attiva del lavoro qualora ciò sia previsto dagli indirizzi di programmazione di cui all'articolo 4;

f) formazione professionale, ad eccezione delle iniziative aventi carattere regionale di cui al comma 2 dell'articolo 5 e della formazione continua del personale dei servizi all'impiego ai sensi del comma 3 dell'articolo 17;

g)    avviamento a selezione negli enti pubblici  e nella pubblica amministrazione, con eccezione di quello riguardante le Amministrazioni centrali dello Stato e di uffici centrali degli enti pubblici.

2. Le funzioni ed i compiti di cui al comma precedente sono esercitati dalle Province nel rispetto degli indirizzi programmatici e dei Piani annuali approvati dalla Regione.

3. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti loro assegnati assicurando la concertazione con le parti sociali in particolare valorizzando la Commissione unica provinciale.

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Art. 10
Funzioni e compiti dei Comuni

1. I Comuni, singolarmente o in consorzio, possono partecipare alla realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge, con l'obiettivo di consentire a livello territoriale decentrato la fruizione dei servizi all'impiego e dei servizi relativi alle politiche del lavoro.

2. I Comuni cooperano alla predisposizione dei servizi in collaborazione con le Province e l'Agenzia regionale. A tal fine possono essere previste forme di collegamento informatico con i Centri per l'impiego e con l'Agenzia regionale.

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TITOLO IV
Organismi di concertazione

Art. 11
Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione professionale

1. E' istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione professionale quale sede di concertazione, progettazione, proposta e verifica rispetto alle linee programmatiche della politica del lavoro di competenza regionale e con il compito di assicurare l'integrazione tra il collocamento, i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.

2. La Commissione regionale:

a) esprime parere sulla proposta del documento degli indirizzi di programmazione di cui all'articolo 4 e sulla proposta di Piano annuale di cui all'articolo 5;

b) individua forme di coordinamento e collaborazione con le Commissioni provinciali di cui all'articolo 14;

c) può avanzare proposte in merito alle politiche del lavoro e della formazione professionale e può sollecitare indagini ed approfondimenti sulle stesse materie.

3. La Commissione regionale inoltre:

a) stabilisce i criteri generali per l'approvazione dei progetti formativi riguardanti i contratti di formazione e lavoro;

b) stabilisce i criteri per la determinazione delle caratteristiche dei disoccupati di cui all'articolo 25 della Legge n. 223 del 1991;

c) propone criteri per la ripartizione del fondo regionale per l'occupazione;

d) propone i criteri generali per l'attuazione di progetti di pubblica utilità.

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Art. 12
Composizione della Commissione regionale

1. La Commissione regionale è composta:

a) dall'Assessore del lavoro e formazione professionale o un suo delegato, che la presiede;

b) da un rappresentante designato da ciascuna delle Province della Regione sarda;

c) da quattro rappresentanti delle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;

d) da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;

e) dal consigliere di parità nominato ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125.

2. La Commissione regionale, quando affronta problemi riguardanti azioni ed interventi riguardanti il collocamento obbligatorio e l'inserimento mirato dei disabili, con particolare riferimento all'applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è integrata da un rappresentante dell'associazione comparativamente più rappresentativa del settore.

3. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Assessorato del lavoro e formazione professionale ed il direttore dell'Agenzia regionale. Le funzioni di segreteria sono garantite dalla struttura regionale competente in materia di lavoro.

4. Le Province e le parti sociali di cui al comma 1, lettere c) e d), provvedono a designare un numero di componenti supplenti pari a quello dei designati come effettivi.

5. Il funzionamento della Commissione è disciplinata da apposito regolamento interno approvato dalla Commissione su proposta del Presidente.

6. Le deliberazioni della Commissione sono raccolte in apposita pubblicazione alla quale viene data ampia diffusione nel territorio.

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Art. 13
Altre competenze regionali

1. La struttura regionale competente in materia di lavoro, in applicazione dei criteri stabiliti dalla Commissione regionale di cui all'articolo 12, cura tutti gli adempimenti devoluti al livello regionale ed in particolare provvede all'accertamento dei requisiti per l'inserimento nelle liste di mobilità di cui alla Legge n. 223 del 1991 e successive modificazioni e integrazioni, e ne informa l'INPS ed i Centri per l'impiego.

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Art. 14
Commissioni provinciali per le politiche del lavoro e della formazione professionale

1. Presso ciascuna Provincia è istituita, entro sei mesi dall'emanazione della presente legge, la Commissione provinciale per le politiche del lavoro e della formazione professionale, quale unica sede di concertazione, progettazione, proposta e verifica delle linee programmatiche della politica del lavoro a livello provinciale.

2. Il provvedimento istitutivo stabilisce i compiti della Commissione provinciale tra le quali dovranno essere comprese tutte quelle di cui al comma 1, nonché le decisioni sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Centri per l'impiego e gli adempimenti in materia di collocamento agricolo di cui alla Legge n. 83 del 1970.

3. La Commissione dovrà essere composta da rappresentanti della Provincia, delle amministrazioni comunali e delle parti sociali in posizione di pariteticità, nonché dal consigliere di parità nominato ai sensi della Legge n. 125 del 1991.

4. La Commissione, quando tratta argomenti riguardanti il collocamento obbligatorio e l'inserimento mirato dei disabili è integrata da tre rappresentanti designati dalle categorie interessate.

5. Il funzionamento della Commissione è disciplinata da apposito regolamento interno approvato dalla Commissione su proposta del Presidente.

6. Le funzioni di segreteria sono garantite dalla struttura della Provincia competente in materia di lavoro.

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Art. 15
Il sottocomitato per il collocamento mirato

1. In ogni Commissione provinciale deve essere costituito il sottocomitato per il collocamento e l'inserimento mirato dei disabili a cui sono attribuite le funzioni e le competenze già svolte dalla Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. Tale sottocomitato è composto da un ispettore medico del lavoro, da rappresentanti delle categorie interessate e da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro facenti parte della Commissione provinciale ed eletti dalla Commissione stessa.

2. Nell'ambito del sottocomitato per il collocamento e l'inserimento mirato dei disabili è istituito un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico - legale e dei Centri per l'impiego, con particolare riferimento alla materia dell'inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento ed alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.

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Art. 16
Soppressione di organi collegiali

1. La soppressione degli organi collegiali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 469 del 1997 opera dalla data di nomina della Commissione regionale e delle Commissioni provinciali di cui agli articoli 11 e 14.

2. In caso di non contestuale costituzione delle Commissioni di cui al precedente comma, le Commissioni costituite assumono pienamente le funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

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TITOLO V
Organizzazione del sistema regionale di politica del lavoro

Capo I
Agenzia regionale per l'impiego

Art. 17
Istituzione dell'Agenzia regionale per l'impiego

1. E' istituita l'Agenzia regionale denominata Agenzia Sardegna Lavoro, in forma abbreviata "ARLAV", quale ente strumentale regionale con personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

2. Lo Statuto dell'Agenzia è approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme stabilite dal presente capo, entro 30 giorni dalla nomina del direttore.

3. L'Agenzia sulla base degli Indirizzi di programmazione di cui all'articolo 4 e del Piano annuale di cui all'articolo 5:

a) attua gli interventi di politica attiva del lavoro previsti al Titolo V, Capo III, della presente legge ed altri progetti di politica del lavoro che ad essa vengano affidati dalla Regione;

b) svolge funzioni di assistenza tecnica alla Regione, alle Province ed ai Centri per l'impiego nelle materie di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla qualificazione dei servizi per l'impiego ed alla formazione ed aggiornamento tecnico del personale;

c) collabora con il Comitato tecnico di cui all'articolo 6, per l'elaborazione delle proposte relative agli Indirizzi di programmazione ed al Piano annuale di politica del lavoro e formazione professionale;

d) svolge funzioni di monitoraggio delle azioni e degli interventi di politica del lavoro e formazione professionale realizzati nel territorio regionale, dando applicazione, in particolare, a quanto disposto dagli articoli 30, 31 e 33;

e) svolge le funzioni ed i compiti in materia di osservazione del mercato del lavoro e di sviluppo e gestione del sistema informativo lavoro regionale (SILR) di cui all'articolo 3; garantisce inoltre il collegamento con il sistema informativo lavoro nazionale (SIL);

f) svolge le attività di studio e di ricerca necessarie per il miglioramento dei servizi all'impiego e delle politiche attive del lavoro;

g) su richiesta della Giunta regionale svolge ogni altra attività di natura tecnica e strumentale, finalizzata al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge;

h) effettua i controlli sul possesso dei requisiti per la concessione dei contributi e sui risultati raggiunti ai progetti finanziati ai sensi della presente legge. 

4. L'Agenzia regionale predispone il proprio programma annuale sulla base del Piano annuale di cui all'articolo 5.

5. L'Agenzia può erogare servizi a terzi privati a titolo oneroso e sulla base di specifiche convenzioni approvate dalla Giunta regionale.

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Art. 18
Organi dell'Agenzia regionale per l'impiego

1.  Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore;

b) il collegio dei revisori.

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Art. 19
Il direttore

1. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi sul BUR, tra soggetti in possesso di elevata professionalità, documentata competenza nel campo delle problematiche del lavoro ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.

2. Il direttore ha la legale rappresentanza dell'Agenzia ed è responsabile della sua gestione. Egli esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità al programma annuale di attività. In particolare:

a) elabora la proposta di programma annuale di attività contenente gli obiettivi da raggiungere durante l'anno in relazione alle risorse assegnate all'Agenzia per il suo funzionamento;

b) propone alla Giunta regionale il regolamento che disciplina l'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'Agenzia;

c) propone alla Giunta regionale il regolamento che disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi dell'Agenzia;

d) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale annuale;

e) presenta alla Giunta regionale la relazione annuale sull'attività dell'Agenzia;

f) assume ogni altro provvedimento amministrativo, nell'ambito dei documenti di programmazione e del programma di attività, per assicurare la funzionalità dell'ente.

3. L'incarico di direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il trattamento economico è equiparato a quello previsto per i dirigenti regionali con la qualifica di direttore generale, e prevede l'erogazione di incentivi legati al raggiungimento dei risultati di cui alla lettera a) del precedente articolo.

4. L'incarico di direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di altra attività lavorativa dipendente o professionale. Per i dipendenti regionali il conferimento dell'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

5. Il contratto può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale che dichiara la decadenza dall'incarico, quando sussistano i seguenti motivi:

a) sopravvenute cause di incompatibilità;

b) gravi violazioni di norme di legge;

c) persistenti inadempienze riguardanti le funzioni e dei compiti affidati all'Agenzia;

d) gravi irregolarità amministrative;

e) mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, previa diffida della Giunta regionale.

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Art. 20
Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente e gli altri componenti il collegio sono nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro. Il collegio dura in carica cinque anni ed i suoi membri non possono essere riconfermati.

2. Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori compete un compenso annuale pari al minimo delle tariffe professionali.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia; esprime parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale annuale predisposti dal direttore. Redige una relazione annuale sull'attività amministrativa dell'Agenzia e la trasmette alla Giunta regionale.

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Art. 21
Disposizioni particolari

1. Lo Statuto di cui all'articolo 17 dovrà prevedere che i seguenti servizi siano dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e siano coordinati ciascuno da un dirigente:

a) erogazione degli incentivi

b) controllo e monitoraggio

c) osservazione del Mercato del lavoro

2. Per lo svolgimento delle funzioni di osservazione del mercato del lavoro e di implementazione e gestione del Sistema informativo lavoro regionale (SILR), di cui all'articolo 3 della presente legge, l'Agenzia può avvalersi di soggetti terzi di elevata qualificazione, quali Università ed enti di ricerca o società aventi comprovata esperienza nel settore della rilevazione e trattazione dei dati ed in campo statistico. Spetta comunque all'Agenzia curare i rapporti con il SIL e stabilire, d'intesa con l'ente operatore, le condizioni per l'accesso ai dati da parte di privati.

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Capo II
Centri per l'impiego

Art. 22
I Centri per l'impiego

1. Per la gestione delle funzione e dei compiti in materia di collocamento indicati all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 180 del 2001, nonché dei servizi per l'impiego e degli interventi di politica attiva del lavoro elencati al comma 2, le Province istituiscono proprie strutture denominate "Centri per l'impiego" che costituiscono l'unità operativa di base del sistema regionale di politica del lavoro.

2. Attraverso tali strutture le Province erogano:

a) i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 180 del 2001 in materia di collocamento;

b) servizi di informazione, di orientamento professionale, di preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro, di consulenza individuale anche orientativa per l'autoimpiego e lo sviluppo di nuovi lavori;

c) informazioni sulle opportunità formative finalizzate alla qualificazione della domanda e dell'offerta di lavoro, anche in relazione alle esigenze espresse dalle imprese;

d) attività di informazione sugli interventi regionali di politica attiva del lavoro, fornendo la documentazione per la presentazione delle domande e, ove ciò sia disposto dagli organismi competenti, ricevendo le stesse;

e) altri servizi previsti dagli indirizzi di programmazione e dal Piano annuale.

3. Gli enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei Centri per l'impiego per le attività di preselezione di candidati nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso all'impiego. Tale preselezione si svolge con le medesime modalità utilizzate per la preselezione a favore delle imprese private.

4. I Centri per l'impiego sono istituiti da ciascuna Provincia entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il numero e la dislocazione dei Centri per l'impiego è stabilito tenendo conto delle finalità della presente legge con particolare riferimento ai bisogni dell'utenza, e delle effettive prospettive di decentramento di servizi alle strutture comunali di cui all'articolo 23.

5. I Centri per l'impiego non possono in ogni caso superare il numero delle attuali Sezioni circoscrizionali per l'impiego.

6. Ciascuna Provincia definisce le modalità di funzionamento, predispone eventuali regolamenti e l'assegnazione del personale a ciascun Centro per l'impiego.

7. La Giunta regionale definisce gli standard qualitativi dei servizi sulla base degli atti di programmazione di cui all'articolo 5.

8. Per l'erogazione dei servizi per l'impiego, al fine di migliorarne la qualità, le Province possono stipulare convenzioni con qualificate strutture pubbliche e private. Tali convenzioni, stipulate previo l'espletamento di procedure concorsuali, disciplinano le modalità di collaborazione fra i Centri per l'impiego ed i soggetti affidatari, sulla base degli standard regionali di qualità dei servizi di cui al comma 6.

9. Avverso i provvedimenti assunti dai Centri per l'impiego può essere proposto ricorso in opposizione presso la direzione del centro medesimo.

10. Le Province, assunto il parere della Commissione provinciale per le politiche del lavoro e della formazione professionale, costituiscono sede di riesame in seconda istanza dei ricorsi presentati in materia di collocamento relativi ai provvedimenti assunti dai Centri per l'impiego.

11. A partire dall'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 180 del 2001 e fino all'effettiva attivazione, i Centri per l'impiego sono costituiti dalle strutture delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego.

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Art. 23
Servizi per l'impiego erogati presso i comuni

1. Le Province stipulano convenzioni con comuni singoli o associati, comunità montane, al fine di erogare dei servizi di competenza dei Centri per l'impiego presso i singoli comuni, anche con il criterio della rotazione nell'erogazione del servizio.

2. I comuni erogano i servizi di cui al comma 1 con proprio personale, anche assunto a tempo parziale a seconda dei presumibili carichi di lavoro.

3. L'Agenzia regionale può altresì avvalersi del personale messo a disposizione dai comuni, mediante convenzione a titolo oneroso.

4. I recapiti comunali sono aboliti ed il relativo personale è assegnato dalla Provincia ad un Centro per l'impiego.

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Capo III
Le politiche del lavoro

Art. 24
Le politiche attive del lavoro

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'esercizio della competenze di cui all'articolo 5, lettera b) dello Statuto speciale, promuove politiche attive del lavoro, finalizzate al pieno esercizio del diritto al lavoro ed alla formazione ed elevazione professionale di tutti i cittadini, al fine di favorire la creazione di nuove opportunità lavorative.

2. I provvedimenti di cui alla presente legge sono in armonia con gli indirizzi della politica regionale di sviluppo economico. Essi consistono in misure di incentivazione economica, in misure di animazione economica, in servizi reali e nelle conseguenti misure di osservazione, verifica e di controllo finalizzate al perseguimento degli obiettivi.

3. I provvedimenti di cui al presente capo, realizzati in sintonia con le politiche del lavoro nazionali e comunitarie, privilegiano gli interventi che, direttamente o indirettamente, favoriscono la diffusione di una cultura di politica del lavoro e l'incentivazione di nuovi posti di lavoro destinati a durare nel tempo.

4. Ai fini della presente legge sono esclusi i provvedimenti che comportino la concessione di contributi per la generalità delle imprese e datori di lavoro. Sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i provvedimenti di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1998.

5. Le politiche attive del lavoro sono stabilite dal Piano di cui all'articolo 5. Il Piano stabilisce, annualmente, nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro previste dalla presente legge, i progetti da realizzare, le risorse ad essi assegnate e l'organismo preposto alla loro realizzazione.

6. I benefici sono concessi, in ogni caso, sino alla concorrenza della somma massima stanziata per ciascun intervento, ai soggetti che non si trovino in una delle cause di incompatibilità stabilite dall'articolo 31 e che risultino in regola con le disposizioni di cui all'articolo 30.

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Art. 25
Tipologia degli interventi comportanti la concessione di incentivi economici ai datori di lavoro

1. Ai datori di lavoro sono concessi i seguenti incentivi economici:

a) contributi per l'assunzione di lavoratori per un periodo non superiore a 24 mesi con rapporto di lavoro subordinato o con contratto formativo, anche a tempo parziale, di età inferiore a 25 anni, o superiore a 45 anni, o iscritti alle liste di mobilità di cui alla Legge n. 223 del 1991;

b) contributi per lo svolgimento di tirocini formativi, borse lavoro ed ogni altra esperienza formativa in azienda non configurante rapporto di lavoro subordinato, per un periodo non superiore a 12 mesi;

c) contributi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate (disabili, ex detenuti, ex tossicodipendenti, etc) per un periodo non superiore a 3 anni;

d) contributi per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, o per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, di giovani che impegnati in tirocinio formativo o forma equivalente, per un periodo massimo di 2 anni;

e) contributi per i datori di lavoro che concedano ai propri dipendenti congedi non retribuiti per la frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale, ove sostituiscano il lavoratore assente con contratto di lavoro a tempo determinato, per il periodo della sostituzione;

f) contributi per i datori di lavoro che, a seguito di contratto collettivo anche aziendale, attuino misure di riduzione dell'orario di lavoro suscettibili di incrementare l'occupazione, per un periodo di 3 anni in relazione al numero dei nuovi occupati.

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Art. 26
Tipologia degli interventi comportanti la concessione di incentivi economici per lo svolgimento di attività autonome

1. Sono concessi contributi ai soggetti iscritti alle liste di mobilità di cui alla Legge n. 223 del 1991, che intraprendano attività di lavoro autonomo, con cancellazione dalle stesse liste, consistenti in un aumento percentuale rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale.

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Art. 27
Tipologia degli interventi comportanti la concessione di incentivi economici

 destinati a soggetti che svolgano attività formative presso le imprese

1. Ai soggetti che svolgono attività formativa presso le imprese sono concessi i seguenti incentivi economici:

a) contributi per i dipendenti pubblici o privati in aspettativa non retribuita per la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale, compresi dei costi per le tasse di iscrizione;

b) contributi per giovani impegnati in tirocinio formativo presso imprese, finalizzati a consentire il versamento di contributi ai fini pensionistici;

c) prestiti agevolati per giovani che frequentino attività formative o stage presso imprese finalizzati all'avvio di iniziative di lavoro autonomo.

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Art. 28
Tipologia degli interventi comportanti la concessione di contributi  destinati ad amministrazioni locali

1. Agli enti locali territoriali sono concessi i seguenti contributi:

a) contributi sulla base di progetti finalizzati al perseguimento di iniziative finalizzate alla promozione di attività lavorative stabili mediante la realizzazione di attività e servizi funzionali al loro sviluppo. I progetti dovranno essere realizzati da società giovanili o cooperative di lavoratori costituite da residenti nei comuni interessati;

b) contributi sulla base di progetti finalizzati al perseguimento di iniziative finalizzate realizzazione di opere o servizi di pubblica utilità, mediante l'utilizzo di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni.

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Art. 29
Limiti massimi nella determinazione dell'ammontare degli incentivi

1. I contributi di cui ai precedenti articoli non sono cumulabili con analoghi benefici concessi da norme nazionali oltre il limite massimo stabilito dalle stesse leggi.

2. I contributi di cui ai precedenti articoli sono concessi successivamente alla loro approvazione da parte del competente ufficio della Commissione europea. 

3. Non possono essere concessi contributi per l'assunzione con contratto formativo di disoccupati per i quali tale beneficio sia stato già goduto dallo stesso o da altro datore di lavoro. E' fatta salva l'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato.

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Art. 30
Modalità di erogazione

1. Il Piano di cui all'articolo 5, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 4, stabilisce, a seconda della tipologia dell'intervento e della idoneità delle strutture interessate, se l'erogazione dovrà essere realizzata da parte della Provincia, dell'Agenzia regionale o direttamente da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Nel caso di contributi di cui siano destinatari datori di lavoro, l'erogazione della prima parte del contributo è immediata, ed il controllo avverrà successivamente, nel caso che il richiedente, alternativamente:

a) presenti un atto notorio con il quale dichiara, assumendo la relativa responsabilità, edotto delle pene stabilite dall'articolo 496 del codice penale, la veridicità di quanto dichiarato circa la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio;

b) garantisca, mediante fideiussione bancaria, la restituzione del contributo, oltre alle spese sostenute per la pratica, in caso di accertata mancanza dei requisiti richiesti;

c) presenti l'intera certificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

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Art. 31
Istituzione di una banca dati dei beneficiari delle politiche attive del lavoro

1. La Regione, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l'accesso alle misure di incentivazione per i soggetti che ne siano già stati beneficiari in precedenza ed il rispetto delle normative volte all'incremento dell'occupazione, predispone una banca dati contenente l'elenco nominativo delle persone fisiche e giuridiche che abbiano beneficiato di contributi economici o di altra natura finalizzati all'occupazione. Sono evidenziati in apposito elenco i soggetti che non abbiano adempiuto alle condizioni previste dalle normative di cui abbiano beneficiato o che siano incorsi in violazioni delle stesse.

2. I datori di lavoro ed i lavoratori beneficiari di agevolazioni, sono tenuti a trasmettere le informazioni richieste, negli appositi moduli, nel momento dell'accesso al beneficio, e ad aggiornarle con cadenza annuale o alla cessazione del rapporto che abbia originato il beneficio. Nei casi indicati dalla legge, essenziali informazioni dovranno essere fornite anche per un periodo successivo alla scadenza del periodo relativo alla concessione del beneficio.

3. I soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato o ammessi nell'impresa per l'effettuazione di tirocini, comunque denominati, non comportanti l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, dovranno, tra l'altro, indicare:

a) la data di effettiva assunzione con l'indicazione del relativo inquadramento;

b) le eventuali modifiche intervenute nello svolgimento del rapporto di lavoro;

c) la data della trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro con l'indicazione delle motivazioni;

d) le informazioni relative allo svolgimento di altra eventuale attività lavorativa e l'eventuale godimento di benefici derivanti dallo stato di disoccupazione.

4. I datori di lavoro, oltre alle variazioni o alle cessazioni relative alle caratteristiche dei rapporti di lavoro per i quali abbiano ricevuto contributi, dovranno indicare:

a) altre leggi regionali o nazionali comportanti incentivi economici od esenzioni di cui abbiano beneficiato;

b) i mutamenti quantitativi del numero complessivo dei dipendenti occupati nelle loro aziende;

c) eventuali provvedimenti cui siano stati sottoposti per violazione di norme relative al rapporto di lavoro ed alle norme di sicurezza.

5. Al fine del controllo e della verifica dei dati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stipulate apposite convenzioni per l'omogeneizzazione delle informazioni e la possibilità di controllo incrociato con il Ministero del lavoro, con l'INPS, con l'lNAIL, con le ASL.

6. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono curati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 17, lettera a).

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Art. 32
Casi di esclusione

1. Non possono fruire dei benefici derivanti dalla presente legge e da altre leggi regionali che prevedano l'erogazione di incentivi per l'occupazione:

a) i datori di lavoro che abbiano goduto di precedenti benefici e che non abbiano portato regolarmente a termine il progetto. Fatta salva la possibilità di accertamento da parte dell'Amministrazione, è richiesta, all'atto della presentazione della domanda, una dichiarazione attestante che quanto dichiarato corrisponde al vero;

b) i datori di lavoro che nei 5 anni precedenti all'applicazione della presente legge siano incorsi in una delle seguenti violazioni;

c) violazione di norme in materia di sicurezza (definire la gravità dell'infrazione);

d) violazione delle norme in materia di avviamento al lavoro e degli obblighi relativi alla disciplina del rapporto di lavoro (definire la gravità dell'infrazione).

2. Non possono essere concessi contributi per l'assunzione di lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa presso il datore di lavoro richiedente, a qualunque titolo ed anche per diversa qualifica professionale, per la quale si sia beneficiato di contributi od esenzioni pubbliche derivanti da leggi nazionali o regionali, a meno che non si tratti di assunzione a tempo indeterminato che avviene per la prima volta.

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Art. 33
Norma generale

1. Tutti i datori di lavoro beneficiari di incentivi economici o esenzioni per l'assunzione di lavoratori subordinati, anche se con contratto di tirocinio o di formazione e lavoro, ove analoga previsione non sia contemplata da altre norme di legge, hanno l'obbligo di concedere ai soggetti per i quali abbiano ottenuto il beneficio, un permesso retribuito di 10 ore per la frequenza di brevi corsi di formazione.

2. I corsi sono organizzati dalle Province, anche mediante affidamento ad enti esterni, sulla base di una tipologia predisposta dall'Agenzia regionale.

3. I lavoratori di cui al comma 1 hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione. Tali corsi non potranno avere durata superiore alle 20 ore.

4. In caso di violazione della presente norma i datori di lavoro decadono dal beneficio.

5. Sono materia del corso: i principi fondamentali del diritto del lavoro, i diritti sindacali, il sistema di previdenza ed assistenza e quello pensionistico, la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro.

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Capo IV
Assegnazione del personale

Art. 34
Assegnazione del personale

1. Il personale delle Direzioni provinciali del lavoro (Settore e Servizio politiche del lavoro) e delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, è assegnato alle Province nel cui ambito territoriale prestano la propria attività.

2. Il personale appartenente alla soppressa Direzione regionale può esercitare l'opzione per l'assegnazione ad una delle Province o per l'assegnazione ai nuovi organismi  regionali istituiti dalla presente legge o all'Agenzia regionale.

3. Il personale assegnato alle Province mantiene lo  stato giuridico ed il trattamento economico in godimento sino al rinnovo contrattuale del nuovo comparto che stabilirà la definitiva corrispondenza con le qualifiche del comparto contrattuale di destinazione.

4. Sino a tale inquadramento ai dipendenti compete ogni aumento retributivo cui avrebbero avuto diritto, in base alle norme contrattuali del comparto di provenienza.

5. Il personale assegnato alla Regione, dalla data di effettiva presa di servizio, è inquadrato nel ruolo unico regionale o del personale dell'Agenzia regionale . La corrispondenza tra la qualifica di provenienza e quella di destinazione è stabilita, con il criterio dell'equivalenza funzionale, con Decreto del Presidente della Regione.

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TITOLO VI
Riordino della formazione professionale

Capo I
Trasferimento delle risorse alle Province

Art. 35
Trasferimento delle istituzioni pubbliche alle Province

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante convenzione da stipularsi tra il Presidente della Regione della Sardegna ed il presidente di ciascuna Provincia interessata, le istituzioni pubbliche di formazione professionale sono trasferite alle Province presso le quali operano.

2. Per le istituzioni pubbliche che hanno sedi presso diverse Province, il trasferimento avviene in relazione alla parte di attività svolta presso ciascuna Provincia

3. La convenzione di cui al comma 1 definisce, tra l'altro:

a) l'entità delle risorse materiali trasferite ed il regime giuridico del trasferimento che può comportare il passaggio di proprietà delle stesse o la loro concessione temporanea a titolo gratuito;

b) l'indicazione del personale appartenente alla struttura;

c) l'indicazione delle risorse economiche che la Regione trasferisce alle Province.

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Art. 36
Privatizzazione delle strutture

1. La Regione, prima della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 35, esperisce tutte le iniziative volte alla privatizzazione delle strutture pubbliche, nel loro complesso o relativamente alle singole sedi.

2. La Regione favorisce la costituzione di società cooperative per l'acquisto delle strutture di formazione professionale costituite da dipendenti delle stesse, anche mediante la concessione di condizioni più favorevoli per l'acquisto.

3. In caso di privatizzazione la Regione prevede clausole che garantiscano, per almeno tre anni dal momento dell'acquisto, la garanzia della conservazione del posto di lavoro per tutti i dipendenti delle strutture trasferite.

4. Ove non si pervenga alla privatizzazione delle strutture prima della data di trasferimento delle risorse alle Province, eventuali successive trattative volte alla cessione sono condotte d'intesa tra la Regione e le Province fermo restando la facoltà delle stesse di mantenere il carattere pubblico delle strutture loro trasferite.

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Art. 37
Norme per il personale dell'Albo regionale degli operatori dipendenti dagli enti di formazione professionale

1. Il personale dipendente dagli enti di formazione, ed iscritto all'Albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, che sia dichiarato in esubero è trasferito, nei limiti dei posti vacanti e secondo le disposizioni della presente norma, presso l'Amministrazione regionale, gli enti regionali e i servizi all'impiego provinciali di cui alla presente legge.

2. Le Province e gli enti locali possono stabilire analoghe procedure per il trasferimento di detto personale.

3. Per quanto riguarda l'Amministrazione regionale e gli enti, ai soggetti di cui al comma 1 è riservato il 20 per cento dei posti disponibili per le qualifiche per le quali possiedano tutti i titoli richiesti per l'accesso dall'esterno 

4. Al personale dell'Amministrazione regionale e degli enti in possesso del solo titolo della scuola dell'obbligo, si applica la disciplina di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge regionale 13 novembre 1988, n. 31. Detto personale, a parità di requisiti, è collocato in posizione immediatamente subordinata al corrispondente personale del ruolo unico.

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Capo II
Norme in materia di accreditamento delle strutture della formazione professionale

Art. 38
Requisiti

1. I soggetti, pubblici e privati che si candidano alla gestione di iniziative di formazione professionale che siano affidate dalla Regione o dalle Province, dovranno possedere i requisiti di cui al presente capo.

2. L'accreditamento viene effettuato per ciascuna delle sedi operative dei soggetti formatori e per uno dei seguenti ambiti:

a) formazione iniziale e obbligo formativo;

b) formazione superiore e formazione integrata superiore;

c) formazione continua;

d) ambiti specifici;

e) settori produttivi particolari.

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Art. 39
Requisiti generali per l'accreditamento delle strutture formative

1. Tutti i soggetti od organismi formatori per accedere all'accreditamento dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) avere tra i propri fini istituzionali, a titolo prevalente, la formazione professionale;

b) essere soggetti pubblici, oppure soggetti privati senza fini di lucro;

c) dimostrare di possedere almeno tre anni di esperienze significative nel campo della formazione professionale, avendo maturato livelli di efficacia e di efficienza in attività pregresse secondo standard che verranno stabiliti nel bando di evidenza pubblica;

d) avere la disponibilità di locali ed attrezzature certificati ai sensi della Legge n. 626 del 1997, con la destinazione finalizzata alla formazione professionale;

e) documentare, mediante appositi accordi, l'utilizzo di strutture pubbliche destinate alla formazione scolastica, ove non si sia in possesso di strutture proprie;

f) rendere pubblici i propri bilanci;

g) disporre delle risorse umane per le funzioni di direzione, amministrazione, progettazione e coordinamento didattico, orientamento, formazione diretta, tutoraggio e valutazione, con esperienza di almeno due anni nel sistema, ovvero di collaboratori esterni con "curricula" di esperienza nell'area disciplinare specifica dell'ambito di accreditamento richiesto;

h) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti il CCNL della formazione professionale, degli accordi integrativi regionali e/o aziendali.

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Art. 40
Requisiti per l'accreditamento delle strutture per tipo di attività

1. Per ciascun ambito di accreditamento vengono richiesti i seguenti requisiti specifici:

a) Formazione iniziale e formazione obbligo formativo

1) Locali ed attrezzature didattiche:

1.1) aule arredate in modo conforme alla destinazione didattica;

1.2) idonei spazi culturali, ricreativi e sportivi da destinare agli utenti dell'obbligo formativo;

1.3) uno o più laboratori di informatica con almeno 1 PC per partecipante, di tipo multimediale con possibilità di utilizzo per lo studio delle lingue, collegati in rete e con collegamento Internet;

1.4) una biblioteca adeguata;

1.5) tanti laboratori specifici per esercitazioni quanti sono gli indirizzi di studio proposti.

2) Competenze professionali obbligatorie anche in convenzione:

2.1) psicologo/psicopedagogista;

2.2) esperto di orientamento professionale;

2.3) esperto in materia di coordinamento e formazione formatori.

b) Formazione superiore

1) Locali ed attrezzature didattiche:

1.1) aule arredate in modo conforme alla destinazione didattica;

1.2) uno o più laboratori di informatica con almeno 1 PC per partecipante, di tipo multimediale con possibilità di utilizzo per lo studio delle lingue, collegati in rete e con collegamento Internet;

1.3) disponibilità di risorse didattiche anche in collegamento con almeno un centro risorse per la didattica FAD per la formazione a distanza;

1.4) una biblioteca adeguata;

1.5) una sala conferenze;

1.6) laboratori specifici corrispondenti agli indirizzi di studio proposti.

2) Competenze professionali obbligatorie anche in convenzione:

2.1) docenti (interni e/o esterni) di cui almeno il 50% laureati, con esperienza lavorativa;

2.2) tutor (interni e/o esterni) con preparazione metodologica accertata per la formazione a distanza;

2.3) esperto in materia di coordinamento e formazione formatori.

3) Sistema di relazioni:

3.1) disponibilità accertata per stages presso imprese/strutture operanti nei settori produttivi pertinenti con gli indirizzi di studio;

3.2) collaborazione docenti/esperti provenienti dal mondo della ricerca e da esperienze aziendali innovative;

3.3) collaborazione stabilizzata con le Università e/o con organismi produttori di know how professionale;

3.4) collaborazione diretta con le principali associazioni imprenditoriali/sindacali di categoria/enti bilaterali provinciali e regionali relative alle aree tematiche di intervento.

c) Formazione continua

1) I requisiti richiesti ai soggetti od organismi formatori sono quelli di cui all'articolo 39.

2) La formazione continua potrà essere svolta anche presso sedi occasionali, purché tali sedi siano in possesso dei seguenti requisiti:

2.1) rispondenza alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;

2.2) dotazione di attrezzature didattiche "mobili";

2.3) nessuna promiscuità con altre attività durante lo svolgimento delle azioni formative;

2.4) disponibilità di risorse didattiche per la FAD.

3) Le imprese singole o consorzi di imprese che attuano direttamente iniziative formative in modo occasionale per il proprio personale non sono tenute a richiedere l'accreditamento. Esse sono comunque tenute a rispettare i requisiti precedentemente indicati.

4) Le condizioni prescritte verranno accertate caso per caso dagli uffici regionali competenti tramite verifica ex ante, preliminare alla valutazione del progetto formativo.

d) Ambiti specifici di accreditamento

1) I soggetti e gli organismi formatori che intendono operare con particolari categorie di utenza o in settori produttivi particolari dovranno disporre di specifici requisiti aggiuntivi.

2) Tali specifici requisiti dovranno essere accertati in sede di procedura di accreditamento in termini di coerenza tra le dotazioni possedute e le finalità dell'azione formativa che si intende avviare.

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Art. 41
Requisiti per l'accreditamento delle strutture per tipo di attività

1. L'accreditamento viene effettuato dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale cooperazione e sicurezza sociale con riferimento a ciascuna sede operativa di ogni organismo.

2. Agli organismi che chiedono l'accreditamento per sedi operative di recente costituzione e non possono dimostrare il requisito di cui alla lettera c), articolo 2, viene rilasciato un accreditamento provvisorio per la durata di due anni durante il quale si attiverà una verifica dei livelli di efficacia e di efficienza secondo gli standard stabiliti.

3. L'accreditamento è rilasciato previa valutazione della documentazione prodotta dagli organismi, in risposta al bando di evidenza pubblica che ne stabilisce le modalità di partecipazione, i criteri di valutazione e gli standard dei requisiti richiesti.

4. I bandi di cui sopra vengono effettuati con cadenza biennale.

5. La valutazione delle domande é affidata ad un apposito nucleo di valutazione costituito all'interno dello stesso Assessorato.

6. Dell'avvenuto accreditamento é data comunicazione tramite il Bollettino Ufficiale della Regione sarda.

7. L'accreditamento ha validità per tre anni.

8. Gli organismi accreditati che modificano le proprie caratteristiche sono tenuti a darne comunicazione all'Assessorato del lavoro, che valuterà il permanere o meno delle condizioni necessarie per l'accreditamento.

9. Gli organismi che non accedono all'accreditamento per una o più sedi operative ovvero per una parte o per la totalità degli ambiti di accreditamento, possono candidarsi in fase successiva.

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Art. 42
Certificazione delle attività

1. Agli organismi che partecipano alle selezioni per l'attribuzione di attività di formazione professionale ai sensi della presente legge è richiesta una certificazione di qualità delle attività di formazione professionale svolte nei due anni precedenti e finanziate dalla Regione autonoma della Sardegna.

2. Tale certificazione è rilasciata da idonee strutture universitarie esplicitamente riconosciute con decreto del presidente della Regione. Uno schema  predisposto dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale cooperazione e sicurezza sociale e pubblicato nel B.U.R.A.S. entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, indicherà le caratteristiche richieste alle strutture accreditate e le caratteristiche della certificazione.

3. Agli enti affidatari delle iniziative di formazione professionale di cui alla presente legge è riconosciuta una percentuale sull'ammontare delle stesse, da destinarsi alle spese per la certificazione di cui al presente articolo.

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Art. 43
Obbligo formativo

1. Le strutture formative che si accreditano ai sensi della presente legge, per l'obbligo formativo e per l'apprendistato sono convenzionate con la Regione per tutte le attività corsuali che organizzano in risposta all'obbligo di cui all'articolo 68 della Legge n. 144 del 1999.

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Art. 44
Formazione integrata superiore

1. Le strutture formative che si accreditano ai sensi della presente legge per la formazione integrata superiore sono convenzionate con la Regione, in riferimento ai soli progetti che verranno approvati ai sensi dell'articolo 69 della Legge n. 144 del 1999.

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Art. 45
Ambiti specifici di formazione

1. Per tutte le altre attività formative, la convenzione tra Regione e strutture accreditate é conseguente all'approvazione, da parte di una Commissione tecnica di valutazione interna all'Assessorato del lavoro, dei progetti che vengono presentati in risposta ai bandi di evidenza pubblica

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Art. 46
Certificazione dell'attività formativa

1. Gli interventi formativi effettuati dagli organismi accreditati si concludono con le prove d'esame se previste dal progetto formativo.

2. Il positivo esito della conclusione del corso é certificato con specifico attestato. 

3. Gli interventi formativi, purché conformi a specifiche previsioni di legge, svolti da soggetti non accreditati ai sensi della presente legge possono essere riconosciuti e certificati.

4. A tal fine gli organismi proponenti devono trasmettere preventivamente all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale la richiesta della costituzione della Commissione d'esame ed il progetto formativo redatto secondo i modelli in uso all'Assessorato che deve essere approvato da parte di una commissione tecnica di valutazione interna all'Assessorato.

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Art. 47
Certificazione dell'attività formativa

1. Al termine dei cicli di formazione professionale volti  al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiamo regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita.

2. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dalla Provincia e sono composte esclusivamente da esperti nelle materie oggetto del corso, uno dei quali dovrà essere designato dall'Assessorato al lavoro della Regione autonoma della Sardegna.

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Art. 48
Albo degli operatori della formazione professionale

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, l'Albo regionale degli operatori dipendenti degli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 13 giugno 1989 n. 42, è ad esaurimento.

2. Per lo svolgimento dell'attività formativa gli organismi accreditati, titolari di affidamento di intervento ai sensi del precedente articolo 1, dovranno attingere prioritariamente il personale loro necessario all'Albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989, secondo le procedure che saranno stabilite nel bando di affidamento.

3. Il personale interpellato dagli organismi accreditati che rifiuti lo svolgimento dell'attività richiestagli è escluso dall'Albo di cui alla citata legge regionale n. 42 del 1989 e decade dai conseguenti benefici.

4. Il personale iscritto all'Albo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, che dovesse risultare in esubero negli organismi di formazione e per i quali non si sia proceduto secondo quanto disposto nei precedenti commi, potrà essere impegnato presso strutture pubbliche dei servizi formativi e per l'impiego.

5. Tale personale rientrerà negli organismi di provenienza qualora venissero meno le ragioni che ne avevano determinato l'esubero.

6. A tal fine l'Amministrazione regionale  garantirà la necessaria copertura finanziaria agli enti di provenienza nel rispetto del CCNL della formazione professionale convenzionata.

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TITOLO VII
Collegio di conciliazione ed arbitrato

Art. 49
Collegio di conciliazione ed arbitrato

1. Presso la Regione è costituita una struttura denominata "Ufficio di Conciliazione ed arbitrato".

2. Tale Ufficio svolge attività di mediazione volta alla conciliazione di conflitti collettivi di lavoro di interesse regionale. La procedura è attivata su richiesta di una delle parti oppure assunta direttamente dall'Ufficio, nel caso di richiesta proveniente da parte dell'Assessore al Lavoro o del Presidente della Giunta regionale.

3. L'Ufficio mantiene ed aggiorna, con cadenza annuale, un albo di mediatori di cui possono far parte esperti di comprovata conoscenza del diritto e delle discipline lavoristiche e di comprovata esperienza in tale campo. L'idoneità dei soggetti che chiedono l'iscrizione all'albo sarà certificata da un competente istituto universitario.

4. Tutte le volte che si presenti la necessità di intraprendere un'azione di mediazione, l'Ufficio sceglie, tra i soggetti iscritti all'elenco, il mediatore che si ritiene più adatto in relazione alla tipologia della vertenza. Il mediatore, assistito da un segretario, incontra le delegazioni delle parti per cercare di favorire un accordo. Il mediatore agisce liberamente e può, ove lo ritenga, presentare proprie proposte di accordo alle parti.

5. Dell'esito del tentativo di mediazione, anche se negativo, viene redatto verbale.

6. Le parti, congiuntamente e per iscritto, possono deferire al mediatore, che assume così la veste di arbitro, la definizione della controversia. In tal caso il mediatore emetterà il lodo arbitrale entro il limite massimo di 15 giorni dalla richiesta.

7. Presso l'Ufficio è svolto l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e di mobilità del personale.

8. L'Ufficio svolge attività istruttoria per la predisposizione dei pareri obbligatori che verranno rilasciati dall'Assessore al lavoro nelle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 7.

9. L'Ufficio mantiene rapporti di collaborazione con gli Uffici di conciliazione del Ministero del lavoro.

10. Sulla base di un accordo sindacale intercorrente tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, l'Ufficio potrà svolgere attività di mediazione e di arbitrato anche in materia di controversie individuali di lavoro.

11. All'Ufficio è assegnato il contingente di personale necessario per il suo funzionamento. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le parti sociali, emana il regolamento esecutivo per il funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo.

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TITOLO VIII
Norme transitorie e finali

Art. 50
Bilinguismo

1. L'erogazione dei servizi all'impiego avviene nel rispetto della legge regionale sul bilinguismo.

2. Presso tutti i Centri per l'impiego sarà garantita l'informazione, oltre che nella lingua italiana, in una delle varianti della lingua sarda. Tutto il materiale informativo, anche trasmesso per via telematica, sarà redatto in lingua italiana ed in lingua sarda.

3. L'uso della lingua sarda è incentivato mediante l'erogazione di appositi contributi destinati ai Centri per l'impiego maggiormente impegnati al fine di favorire la formazione del personale e l'incentivazione dello stesso.

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Art. 51
Disposizioni transitorie per l'Agenzia del lavoro

1. La legge n. 33 è abrogata a far data dalla costituzione dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 17. Sino a tale data l'Agenzia del lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988 continua a svolgere le proprie funzioni.

2. Il rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dall'Agenzia regionale di cui alla legge regionale n. 33 del 1988 è trasferito in capo all'Agenzia di cui alla presente legge.

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Art. 52
Disposizioni transitorie relative ai provvedimenti di cui alla legge regionale n. 36 del 1998

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 36 del 1998, attivabili ai sensi della presente legge, sono abrogate a partire dall'approvazione del primo Piano annuale di politica del lavoro e della formazione professionale, di cui all'articolo 5 della presente legge.

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Art. 53
Disposizioni in materia di formazione professionale

1. La legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, è abrogata.

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Art. 54
Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si farà fronte con le risorse finanziarie che verranno trasferite dallo Stato, d'intesa con la Regione.

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