CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 341

presentata dai Consiglieri regionali

CAPELLI - CAPPAI - PIANA - RANDAZZO

il 1° agosto 2002

Politiche regionali per la promozione e la tutela della famiglia


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il presente progetto di legge parte dall'esigenza di porre la famiglia al centro dell'azione politico - amministrativa della Regione, riconoscendole nei fatti il ruolo fondamentale che le compete per il benessere e la crescita civile della società tutta.

E questo nonostante lo Statuto della Regione Sardegna non faccia cenno alcuno alla tutela dell'istituzione familiare; il che dovrebbe costituire motivo di attenta riflessione da parte di tutte le forze politiche in vista dell'imminente revisione della carta fondamentale della nostra Regione.

Il progetto di legge muove dalla considerazione che nel corso di questi ultimi anni la famiglia ha subìto profonde trasformazioni, per lo più in negativo. Assistiamo ad un fenomeno di progressivo decremento del nucleo familiare, il cui numero di membri si riduce costantemente, mentre aumentano le famiglie mononucleari e gli anziani soli. Molti i fattori che hanno contribuito e contribuiscono a determinare questo fenomeno: l'aumento delle separazioni tra i coniugi, l'impossibilità di mantenere gli anziani al suo interno, il calo della natalità, così ingente che ha reso la Sardegna una delle regioni italiane con il minor numero di bambini, ma anche una recente e diffusa mentalità soggettivistica ed individualistica in contrapposizione ai valori della solidarietà e del mutuo soccorso.

La crisi dell'istituzione familiare riflette senza dubbio le vicende storiche proprie del sistema di cui è parte; ma è da ricercarsi anche nella scarsa attenzione e nell'assenza progettuale finora mostrate nei suoi confronti dalla politica.

La famiglia, oggigiorno, è stretta da un contesto sociale ed economico fortemente penalizzante e si trova pertanto a scontrarsi con un sistema che nei fatti ne osteggia la promozione; e questo a partire dalla mancanza di lavoro per arrivare all'infausto record della maggior pressione fiscale in Europa. La politica nazionale, del resto, si è rivelata scarsamente in grado di contrastare la crisi dell'istituto familiare, in quanto focalizzata spesso sui singoli componenti (la donna, l'anziano, il bambino), anziché sul nucleo nel suo complesso, e rivolta a fronteggiare episodi di devianza sociale dei suoi membri piuttosto che a riconoscere i diritti ed a dare risposte ai bisogni ed alle difficoltà normalmente connesse all'ordinario svolgersi della vita familiare.

Nonostante il dibattito culturale e politico abbia infatti riconosciuto alla famiglia un ruolo determinante, tale riconoscimento non ha a tutt'oggi comportato una politica diretta ed organica che avesse ad oggetto la tutela della medesima e che adeguasse norme ormai obsolete alla nuova realtà che essa sta vivendo.

L'idea cardine di questo progetto di legge è invece proprio quella che gli interventi predisposti per la famiglia si rivelano veramente efficaci soltanto se diretti al nucleo familiare nella sua interezza, e se favoriscono un effettivo ed efficace sostegno della politica alle varie necessità che la medesima incontra nell'ordinario scorrere del tempo.

Il Consiglio regionale deve, al più presto, preoccuparsi di dotare il territorio della regione di un sistema organico, strutturato e diversificato di interventi e di servizi indirizzati alla famiglia. Un sistema tale da vedere l'istituzione familiare stessa partecipe del cambiamento e messa nelle condizioni, attraverso la sua rappresentanza, di rendersi promotrice delle iniziative ad essa rivolte.

Il presente progetto di legge si propone dunque di predisporre alcuni piccoli, ma concreti, interventi di sostegno che, seppur lontani da grandi dichiarazioni retoriche e da progetti rivoluzionari, possano costituire un effettivo e tangibile aiuto per le famiglie sarde.

Nello specifico, questa proposta, mira a:

1) riconoscere la famiglia come istituzione fondata sul matrimonio e la sua specificità di soggetto giuridico autonomo, punto di incontro tra diverse generazioni di individui;

2) attuare una politica per la famiglia non fatta di interventi di settore, ma rivolta alla famiglia in quanto tale, secondo il ciclo di vita familiare che esprime bisogni e risorse diverse nel tempo;

3) promuovere interventi anche finanziari a favore delle giovani coppie che intendono sposarsi e delle famiglie che versano in condizioni di momentaneo disagio economico;

4) attuare una politica per la famiglia non fatta di interventi assistenziali, ma volta a promuovere e a valorizzare la capacità della famiglia e delle famiglie di autoprodurre i propri servizi sia di formazione che di cura;

5) potenziare i servizi socioeducativi, attraverso anche la promozione di asili nido, di aiuti a disabili e a donne con problemi di reinserimento nel mondo del lavoro;

6) favorire la creazione di "banche del tempo" e l'istituzione di una Consulta delle associazioni familiari con il compito di esprimere pareri e proposte sugli atti di programmazione regionale che riguardano la famiglia;

7) promuovere una politica per le famiglie che ascolti la voce delle famiglie e promuova il ruolo delle associazioni familiari, riconoscendole come parti civili che esprimono e tutelano i bisogni, le risorse e i diritti delle famiglie.

Questa proposta di legge infine si inscrive all'interno di quelle ipotesi di welfare-society che sono scaturite dalla crisi dei tradizionali sistemi di welfare incentrati sul dominio incontrastato dell'offerta pubblica. Si prevede pertanto che il sistema di protezione sociale della famiglia si realizzi, ove possibile, mediante l'apporto simultaneo di soggetti pubblici e del privato sociale, in forma integrata. L'idea sottostante al progetto, sotto questo profilo, è che nuove risorse possano essere attivate ponendo in relazione i soggetti anche secondo logiche solidaristiche di mutuo aiuto e self-help.

I proponenti ritengono improrogabile aprire una fase nuova in tema di sostegno al nucleo familiare e richiedono pertanto, a norma del Regolamento del Consiglio regionale, l'urgente discussione e approvazione di questa proposta di legge.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione, in osservanza dei princìpi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, nonché della convenzione ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con Legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce la famiglia quale soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà, di cura, di trasmissione di valori spirituali, etici e culturali da essa svolto.

2. La Regione, riconoscendo nella famiglia l'ambito primario cui indirizzare le politiche sociali, promuove e realizza un sistema organico di sostegno dei nuclei familiari e favorisce la formazione di nuove famiglie. A tal fine, nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, tutela la vita in tutte le sue fasi, con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia; favorisce la maternità e la paternità consapevoli, la solidarietà fra le generazioni e la parità tra uomo e donna; sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli; persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare; attua, anche attraverso l'azione degli enti locali, politiche sociali sanitarie, economiche e di organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia.

3. Per nucleo familiare si intende quello definito dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, nonché quello composto da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge, il concepito è considerato componente della famiglia a tutti gli effetti.

4. Si intende per servizio pubblico alla famiglia ogni attività resa, con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private senza fini di lucro, che rispettino i criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli atti programmatori regionali allo scopo di garantire l'efficacia, la qualità, la trasparenza ed il migliore rapporto costi-benefici del servizio stesso.

   

Art. 2
Obiettivi

1. La Regione nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire la formazione di nuove famiglie e sostenere le famiglie esistenti in tutte le fasi della loro vita, anche attraverso la promozione di agevolazioni finanziarie;

b) costruire un sistema di sostegno alle famiglie per le loro problematiche di natura abitativa, lavorativa o di cura dei soggetti deboli con particolare attenzione alle giovani coppie, alle famiglie numerose con figli minori ed alle famiglie con presenza di persone disabili o anziani non autosufficienti;

c) favorire e sostenere la natalità, realizzando interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà economiche e sociali che possano indurre la madre all'interruzione della gravidanza, secondo il disposto dell'articolo 4 della Legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);

d) sviluppare l'offerta di servizi per l'infanzia connotati da alta flessibilità e capillarizzazione sul territorio, favorendo il coinvolgimento del privato sociale e delle associazioni familiari per la loro diretta gestione;

e) promuovere e sostenere l'armonioso sviluppo delle relazioni familiari, con particolare attenzione al mantenimento del rapporto tra generazioni ed al contenimento di eventuali situazioni di disagio e sofferenza fisica o psichica presenti all'interno del nucleo familiare;

f) promuovere iniziative volte a favorire le pari opportunità tra uomo e donna e la equilibrata condivisione degli impegni di cura e sostentamento della famiglia;

g) potenziare l'operatività dei consultori pubblici e di quelli privati riconosciuti dalla Regione ai fini di valorizzare e promuovere la maternità e la paternità responsabile, sostenere i minori in difficoltà, salvaguardare la salute della donna, supportare la donna sola che scelga di portare avanti la gravidanza, tutelare la stabilità e l'unità della famiglia;

h) garantire il rispetto di libera scelta delle famiglie nei confronti dei soggetti giuridici erogatori di prestazioni, nonché del principio di sussidiarietà nel rapporto tra le famiglie e le istituzioni pubbliche, fermi restando ai sensi della normativa vigente gli oneri di competenza pubblica in materia sanitaria e socio - assistenziale;

i) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l'associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei disabili. Per sostenere le famiglie che versano in situazioni di disagio si provvede allo sviluppo e alla riorganizzazione dei servizi sociali che di tale area si occupano;

l) sostenere le iniziative delle reti sociali tendenti, in una prospettiva di solidarietà e di mutuo aiuto, a sviluppare le capacità delle famiglie ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali;

m) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dei minori orfani o comunque privi dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché il sostegno della coppia madre e bambino vittima di violenze familiari e dei nuclei familiari monogenitoriali a rischio di emarginazione sociale;

n) prevedere la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi alla famiglia;

o) dare pieno riconoscimento di rappresentanza di categoria alle associazioni familiari coinvolgendole in ogni scelta che riguardi direttamente o indirettamente l'istituzione familiare attraverso un tavolo di dialogo permanente, ed incentivare l'accesso all'assistenza domiciliare al fine di evitare, ove possibile, l'istituzionalizzazione;

p) garantire una diffusa informazione sul territorio regionale relativa ai servizi previsti nella presente legge.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 la Regione destina in sede di bilancio appositi fondi ai comuni singoli o associati nonché alle ULSS, che definiscono di comune intesa i progetti di concreta attuazione dei servizi sul territorio.

   

Art. 3
Agevolazioni finanziarie alle famiglie
e alle giovani coppie

1. Allo scopo di contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica alla formazione e allo sviluppo di nuove famiglie, la Regione favorisce l'erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati, consistenti in contributi per l'abbattimento del tasso di interesse, nella misura del 4 per cento sui prestiti alle giovani coppie, così come definite dal comma 6, per soddisfare le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio, opportunamente documentate, con esclusione delle esigenze legate all'accesso alla prima casa; a tal fine è autorizzato il limite d'impegno di euro 5.000.000, le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno
2003 all'anno 2018 (UPB S12.148).
Le modalità di indirizzo e di gestione dei finanziamenti di cui al presente comma sono disciplinate da apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Sardegna. 

2. Sono concessi prestiti sull'onore da restituire secondo piani di rimborso decennali, con interessi a tasso zero, alle famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica collegata a specifiche problematiche familiari, lavorative o sanitarie documentate, purché in possesso di un reddito complessivo non superiore a 36.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è istituito un fondo di rotazione di euro 5.000.000 (UPB S12.048). I contributi di cui al presente comma e al comma 1 sono concessi per una durata decennale e sono commisurati fino ad un importo massimo di 25.000 euro di prestito contratto.

3. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non siano in grado di offrire sufficienti garanzie reali per il mutuo che intendono contrarre, la Regione, su richiesta dell'istituto mutuante, può concedere fidejussione gratuita a garanzia dell'obbligazione di restituzione delle somme oggetto del mutuo, nei limiti di importo di cui al comma 2.

4. Per l'attuazione del disposto di cui ai commi 2 e 3 è costituito presso la SFIRS S.p.A. un apposito fondo. Le modalità di indirizzo e di gestione del fondo sono regolamentate da un'apposita convenzione. Con l'utilizzo di tale fondo la Regione garantisce il 50 per cento dell'importo mutuato, fermo restando l'importo massimo di euro 25.000.

5. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 determinano l'entità dei finanziamenti resi disponibili e fissano le modalità di determinazione del tasso di interesse per le operazioni di prestito; a tal fine la Regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo abbattimento tassi per finanziamenti effettuati dagli istituti di credito, ai sensi del comma 1. Nelle convenzioni sono definiti:

a) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;

b) le procedure per l'esame delle domande;

c) i tempi per l'istruttoria e per la concessione di finanziamenti;

d) le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia;

e) le modalità di rendicontazione della quota di interessi debitori a carico del fondo abbattimento interessi.

6. Ai fini dell'attuazione delle norme previste dai precedenti commi, per giovani coppie s'intendono quelle, con reddito annuo complessivo non superiore a euro 36.000, che:

a) contraggano matrimonio entro un anno o lo abbiano contratto da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda di finanziamento;

b) non abbiano componenti di età superiore ai 35 anni.

7. Per reddito complessivo s'intende il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi diminuito di euro 2.065 per ogni figlio a carico alla data di presentazione della domanda per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo e di euro 4.131 per ogni figlio che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

8. I limiti di reddito e l'entità dei contributi previsti dal presente articolo possono essere rideterminati dalla Giunta regionale, con cadenza biennale e con riferimento alle disponibilità di bilancio, in ragione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.

9. La Giunta regionale determina le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dal presente articolo e, in particolare, procede a:

a) adottare gli schemi di convenzione di cui ai commi 4 e 5;

b) individuare eventuali limiti per la cumulabilità delle provvidenze di cui al presente articolo, tra di loro, nonché con le altre agevolazioni erogate da soggetti pubblici e privati;

c) precisare le categorie di spese ammissibili al finanziamento di cui al comma 1, nonché determinare le modalità per la documentazione delle stesse;

d) individuare le categorie di beneficiari e determinare le procedure ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal presente articolo.

   

Art. 4
Servizi educativi per la prima infanzia

1. La Regione promuove e sostiene finanziariamente, attraverso i comuni singoli e associati ed in convenzione con associazioni o con organizzazioni di privato sociale, interventi a sostegno delle famiglie con figli minori in età prescolare consistenti in servizi educativi per la prima infanzia connotati da elevata flessibilità e capillarizzazione sul territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono istituiti sul territorio regionale i seguenti servizi che possono essere attivati su richiesta del numero minimo di famiglie utenti:

a) nidi-famiglia, consistenti in micro-nidi per tre utenti da 2 mesi a 3 anni d'età;

b) asili-famiglia, consistenti in gruppi di bambini da 3 a 6 anni d'età per 6 utenti;

c) ludoteche con sorveglianza ed animazione per bambini fino a 6 anni d'età      accompagnati da un familiare per un'utenza da 10 a 20 minori.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce gli standard qualitativi ed igenico-sanitari per l'attuazione dei servizi di cui al comma 2 e definisce con cadenza semestrale le date entro cui i comuni singoli e associati dovranno presentare eventuali progetti in materia.

4. Al fine di agevolare l'inserimento e l'integrazione dei minori portatori di handicap la regione predispone contributi speciali per la retribuzione di personale specializzato addetto all'assistenza.

   

Art. 5
Servizi educativi e ricreativi pomeridiani per bambini e adolescenti

1. La Regione promuove e finanzia, attraverso i comuni singoli e associati in convenzione con associazioni o con organizzazioni di privato sociale, l'attivazione di servizi educativi e ricreativi pomeridiani per bambini ed adolescenti da sei sino ai quattordici anni d'età.

2. Tali servizi mirano a promuovere l'armonioso sviluppo psicofisico della persona, a valorizzare la cultura e le tradizioni locali e a dare massimo sviluppo alle potenzialità ed alle attitudini dei minori. Sono attivati per un'utenza minima di dieci bambini o adolescenti.

3. I servizi comprendono corsi di lingua straniera, pratiche sportive e forme artistiche.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce gli standard qualitativi ed igienico sanitari per l'attuazione dei servizi di cui al presente articolo e definisce con cadenza semestrale i termini entro cui i comuni singoli e associati dovranno presentare eventuali progetti in materia.

5. Al fine di rendere effettivo l'inserimento ed il coinvolgimento nelle varie attività di bambini ed adolescenti disabili, la regione predispone contributi speciali per la retribuzione di personale addetto all'assistenza specifica.

   

Art.6
Agevolazioni a favore delle famiglie numerose

1. La Regione promuove e attua interventi a sostegno delle famiglie numerose aventi un reddito complessivo non superiore a 36.000 euro determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3, provvedendo direttamente al pagamento delle rette di frequenza di asili nido e di scuole materne per ciascun figlio successivo al secondo, attraverso il convenzionamento con i comuni interessati.

2. Costituiscono priorità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo il reddito familiare, la presenza di figli portatori di handicap e l'impegno lavorativo di entrambi i genitori.

   

Art.7
Promozione dell'associazionismo familiare

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, in base al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a:

a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di "banche del tempo";

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

2. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a censire le associazioni di cui al comma 1, costituitesi sul territorio regionale ed a iscriverle, a domanda, sulla base di modalità predeterminate dalla Giunta medesima, in apposito registro istituito ed aggiornato presso la direzione regionale competente.

3. Le associazioni familiari iscritte nel registro di cui al comma 2 possono stipulare convenzioni con la Regione o con gli altri enti pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi o strutture nell'ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.

4. Si intendono per associazioni di mutuo aiuto di cui al comma 1, lettera a), le organizzazioni che favoriscono l'erogazione e lo scambio, tra i soci, di prestazioni di servizi e di sussidi a sostegno della famiglia.

5. Per sostenere ed incentivare le associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio e sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, concede contributi, ad integrazione delle quote annualmente versate dai singoli associati.

6. Per "banche del tempo", ai fini del comma 1, lettera a), si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di lucro.

7. Al fine di garantire l'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati alla realizzazione della politica regionale per la famiglia, è istituita presso la direzione regionale competente in materia di interventi sociali la Consulta regionale delle associazioni familiari composta da:

a) l'Assessore regionale competente;

b) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie iscritte nel registro di cui al comma 2;

c) due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI Sardegna;

d) un rappresentante delle Province designato dalla UPS;

e) un direttore di dipartimento per le Attività Socio-Sanitarie Integrate (ASSI), indicato dall'Assessore regionale competente.

8. La Consulta è nominata ed insediata dal Presidente della Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La Consulta elegge nel proprio seno il Presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori. Il supporto tecnico-organizzativo, i locali e le attrezzature necessari per il funzionamento della Consulta sono forniti dalla Regione.

10. La Consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata.

11. La Consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine all'attuazione della medesima.

   

Art.8
Promozione dell'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti deboli

1. La Regione nell'ambito dell'attività di formazione professionale di sua competenza coordina e finanzia programmi:

a) di orientamento, aggiornamento e riconversione professionale rivolti prioritariamente alle donne che abbiano temporaneamente interrotto l'attività lavorativa per motivi di maternità e/o di cura di un componente del nucleo familiare;

b) di orientamento, aggiornamento e riconversione professionale per i genitori espulsi dal mondo del lavoro e/o in cerca di attività lavorativa;

c) di orientamento, aggiornamento e riconversione professionale, nonché per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per l'inserimento sociale e professionale di soggetti disabili.

2. La Regione promuove specifiche attività di formazione e aggiornamento per gli operatori dei servizi socioassistenziali coinvolti negli obiettivi della presente legge.

   

Art. 9
Riconoscimento del nascituro nelle graduatorie

1. Il nascituro è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti, ivi compresi tutti i benefici previsti dalle leggi regionali attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli.

2. Chiunque abbia interesse ai fini di cui al comma 1 è tenuto a presentare idonea documentazione della gravidanza in corso e dell'avvenuta nascita entro dodici mesi per confermare la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dei benefici.

3. L'interruzione della gravidanza deve essere tempestivamente segnalata e comporta correzione della graduatoria.

   

Art. 10
Contributi alle aziende

1. La Regione adotta con apposita delibera il piano dei finanziamenti in conto capitale da erogare alle aziende che organizzano al loro interno servizi per l'infanzia indirizzati alle madri lavoratrici, al fine di contribuire all'adeguamento, ampliamento o ristrutturazione dei locali destinati a tali servizi, nonché all'acquisto di attrezzature idonee.

   

Art. 11
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 6.000.000 per l'anno 2002 ed in euro 18.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002 - 2004 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

12 - SANITA'

UPB S12.048 - (N.I.) - Tutela della famiglia - Spese correnti

2002      euro     1.000.000

2003      euro     3.000.000

2004      euro     3.000.000

UPB S12.148 - (N.I.) - Tutela della famiglia - Investimenti

2002      euro      5.000.000

2003      euro    15.000.000

2004      euro    15.000.000

03 - BILANCIO

UPB S03.006 - FNOL - Spese correnti

2002      euro       6.000.000

2003      euro     18.000.000

2004      euro     18.000.000

mediante riduzione delle seguenti voci della tabella A allegata alla legge regionale 22 aprile 2002, n.7

voce 1:

2002       euro       ------

2003       euro     18.000.000

2004       euro     18.000.000

voce 3:

2002       euro       1.500.000

2003       euro          ------

2004       euro          ------

voce 4:

2002       euro     3.000.000

2003       euro       ------

2004       euro      ------

voce 5:

2002       euro     1.500.000

2003       euro      ------

2004       euro      ------

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della regione per gli anni 2002 - 2004 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.