CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 340

presentata dai Consiglieri regionali

CAPELLI - CAPPAI - PIANA - RANDAZZO

il 1° agosto 2002

Interventi della Regione Sardegna per favorire l'attività lavorativa dei giovani nelle libere professioni


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Gli interventi legislativi in campo nazionale e regionale a favore dello sviluppo e incentivazione del lavoro, non hanno mai tenuto in debita considerazione il vasto mondo dei giovani professionisti, geometri, ingegneri, commercialisti, avvocati, medici ed altri che, una volta acquisito il titolo, si trovano nella condizione di non potersi confrontare nella loro attività per carenza di risorse finanziarie utili per impiantare il proprio studio professionale. Tant'è che è stato abbastanza difficoltoso individuare l'Assessorato di riferimento, individuato poi in quello competente in materia di Commercio, in quanto più affine, pur trattandosi di materia di tutt'altra specie.

La presente proposta di legge mira a colmare questo vuoto, dando ai giovani professionisti una opportunità fino ad oggi negata, con l'intento di consentire agli stessi un avvio di attività che diversamente potrebbero programmare solo dopo tanti, a volte troppi, anni di "tirocinio".

L'iscrizione all'Albo professionale è garanzia indispensabile utile a certificare la capacità professionale e quindi condizione indispensabile per poter beneficiare delle agevolazioni previste (art. 2).

Tra le iniziative ammesse alle agevolazioni viene inserita la formazione, (master, corsi di perfezionamento e aggiornamento), per gli stessi giovani professionisti e per il personale dipendente; tutto ciò con l'intento di poter garantire fin dall'inizio dell'attività professionale l'utile e sempre auspicato aggiornamento che contraddistingue, ancor di più oggi, il mondo del lavoro (art. 3).

L'art.4 specifica i termini delle agevolazioni ed in particolare la misura delle stesse inserendo, ad avviso dei presentatori, importanti innovazioni, tra le quali:

- la ripartizione dei fondi disponibili per aree programma, così come individuate da recente delibera di Giunta, approvata dalla competente Commissione, tendendo con questo ad un corretto equilibrio nella distribuzione delle risorse nella nostra Regione;

- l'istituzione di un fondo di rotazione, che auspichiamo possa essere incrementato fin dall'esercizio finanziario 2003, che garantirà nel tempo la copertura finanziaria delle richieste.

Vista l'importanza del settore interessato dall'intervento, ed in particolare dei giovani in attesa della giusta considerazione, sempre negata, da parte della classe politica e del legislatore, si auspica una tempestiva approvazione del provvedimento.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità della legge

1. Al fine di promuovere l'avvio di attività lavorative nelle libere professioni di giovani diplomati, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, o laureati di età non superiore ai 35 anni, la Regione Sardegna concede agevolazioni per l'avviamento di attività professionali.

   

Art. 2
Requisiti dei beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 3, i giovani che, in forma singola o associata, residenti in Sardegna e con i requisiti di cui all'articolo 1, intendano avviare la libera professione prevista dai relativi albi professionali a cui sono iscritti.

2. Sono assimilati ai beneficiari di cui al comma 1 anche i giovani che, in possesso di tutti i requisiti anzidetti abbiano già avviato l'attività lavorativa professionale entro l'anno antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

   

Art. 3
Iniziative ammesse ad agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 possono essere concesse per i seguenti programmi di spesa:

a) dotazione o rinnovo delle attrezzature fisse e mobili, della didattica professionale, dei sistemi informatici, degli impianti e degli arredi, strettamente inerenti alla attività professionale svolta;

b) formazione professionale dei titolari e/o dei dipendenti dello studio professionale.

2. La concessione delle agevolazioni è vincolata alla specifica destinazione dichiarata. I beneficiari non possono distogliere dall'uso previsto i beni acquisiti per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del contributo.

   

Art. 4
Agevolazioni, criteri e direttive

1. Ai beneficiari di cui alla presente legge possono esser concessi prestiti a tasso zero, nella misura massima di 26.000 euro, da restituire sulla base di un piano di rimborso decennale non comprensivo del biennio di preammortamento.

2. Le agevolazioni vengono concesse mediante provvedimento dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'attuazione della presente legge, ed in conformità agli indici di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 e al comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.

3. Per la concessione delle agevolazioni è autorizzata la costituzione di un fondo speciale di rotazione presso la SFIRS SpA. Le modalità di gestione e di indirizzo del fondo sono disciplinate da apposita convenzione tra la Regione e la SFIRS SpA.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente e previo parere della competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dal presente articolo ed in particolare procede a definire:

a) le categorie di spese ammissibili al finanziamento di cui al comma 1, nonché le categorie di beneficiari;

b) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;

c) le procedure per l'esame delle domande;

d) i tempi per l'istruttoria e per la concessione dei finanziamenti;

5. Nel rispetto della normativa di cui al comma 1, è ammesso il cumulo, per i beneficiari, con altre provvidenze previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

   

Art. 5
Decadenza dai benefici

1. Decade dall'assegnazione delle agevolazioni di cui all'articolo 4 il beneficiario che non inizi l'esercizio della libera professione entro un anno dall'assegnazione del contributo, o che contravvenga a quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3.

2. La decadenza comporta la restituzione delle somme già percepite, nonché degli interessi maturati sulle stesse.

   

Art. 6
Norma finanziaria

1. La spesa prevista per l'attuazione della presente legge è determinata in euro 2.600.000 per l'anno 2003.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002 - 2004 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

10 - LAVORO

UPB S10.024

Politiche attive del lavoro - Investimenti

2002         euro          ------------

2003         euro          2.600.000

2004         euro          ------------

In diminuzione

UPB S03.00

FNOL - Spese correnti

2002         euro          ------------

2003         euro          2.600.000

2004         euro          ------------

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale n. 7 del 2002.