CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 339/A
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Emanuele - SATTA - BIANCU - GIOVANNELLI - BALIA - BUSINCO - CAPPAI - COGODI - DIANA - FANTOLA - FLORIS - ORRU' - PITTALIS - SANNA Giacomo -
SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatoreil 31 luglio 2002
Disciplina del referendum sulle leggi statutarie
RELAZIONE DEI PROPONENTI
L'articolo 15 dello Statuto, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, prevede che la forma di governo della Regione (materia che comprende fra l'altro le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e della Giunta, i rapporti tra gli organi della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, la disciplina del referendum regionale) sia determinata con una speciale legge regionale approvata a maggioranza assoluta.
La legge può essere sottoposta a referendum confermativo se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne fa richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale; se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi, per l'indizione del referendum occorre la firma di un trentesimo degli elettori, mentre non può essere richiesto il referendum da parte dei consiglieri regionali.
La legge sottoposta al referendum confermativo non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non è invece prevista la necessità di raggiungere un determinato numero di votanti.
Le norme che disciplinano il referendum confermativo sulle leggi statutarie sono stabilite con una apposita legge regionale, la cui approvazione deve precedere, per ragioni logiche e sistematiche, quella delle leggi statutarie. Occorre dunque provvedere ad una tempestiva approvazione della legge regionale sul referendum confermativo, in modo che essa possa non solo entrare in vigore, ma anche superare i sessanta giorni entro i quali il Governo può impugnarla, prima che il Consiglio deliberi definitivamente sulla legge elettorale e sulle altre materie indicate dall'articolo 15, comma secondo, dello Statuto.
La presente proposta di legge intende porsi come contributo in tale direzione. Il testo si colloca in continuità con la normativa regionale in materia di referendum, alla quale fa direttamente rinvio per numerosi aspetti attuativi. In coerenza con tale scelta, il ruolo più delicato nel procedimento referendario è affidato all'Ufficio regionale del referendum, organo già previsto dalla legge regionale n. 20 del 1957 e composto da quattro magistrati e un dirigente dell'Amministrazione regionale. Le altre parti della legge ricalcano fedelmente la generale disciplina delle consultazioni elettorali.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
SANNA Emanuele, Presidente e relatore - SATTA, Vice Presidente - BIANCU, Segretario - GIOVANNELLI, Segretario - BALIA - BUSINCO - CAPPAI - COGODI - DIANA - FANTOLA - FLORIS - ORRU' - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore
pervenuta il 2 agosto 2002
La Prima Commissione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 1° agosto 2002, un testo unificato del disegno di legge n. 247, presentato dalla Giunta regionale, e della proposta di legge n. 339, sottoscritta da tutti i componenti della Commissione.
L'articolato approvato dalla Commissione corrisponde pressoché integralmente a quello della proposta di legge n. 339, che è stata scelta come testo-base in ragione della sua maggiore articolazione e completezza.
Soltanto su un punto il testo approvato dalla Commissione si differenzia sostanzialmente dalla proposta di legge n. 339. Il punto riguarda la facoltà, attribuita al Presiedente della Regione dall'articolo 9 comma 3 della proposta di legge n. 339, di rinviare di tre mesi lo svolgimento di un referendum al fine di farne coincidere la data di svolgimento con quella di un altro referendum successivamente richiesto. Su tale ipotesi (che non trova riscontro nel disegno di legge n. 247, mentre è contemplata, in termini anche più ampi, nella legge 25 maggio 1970, n. 352, che regola il referendum sulle leggi costituzionali) la Commissione ritiene infatti necessaria un'ulteriore riflessione da parte dell'Aula, dovendosi trovare il giusto equilibrio fra l'opportunità di evitare i costi ed i disagi conseguenti ad una ripetuta chiamata alla urne degli elettori ed il pericolo che la discrezionalità lasciata al Presidente della Regione possa essere artificiosamente sfruttata per rinviare l'entrata in vigore di norme non gradite.
Nell'approvare il testo unificato di cui trattasi, la Commissione ha infine evidenziato la necessità che esso sia discusso ed esitato dall'Aula nella prima tornata utile dopo la pausa estiva. L'entrata in vigore della disciplina del referendum sulle leggi statutarie costituisce infatti una necessaria premessa perché si possa regolarmente svolgere - concludendosi in tempi utili - l'iter della nuova legge elettorale e delle altre norme in materia di forma di governo su cui il Consiglio dovrà prossimamente deliberare.
Il testo della Commissione è unificato con quello del Disegno di legge n. 247.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO: Disciplina del referendum sulle leggi statutarie
Art. 1
Oggetto1. La presente legge disciplina il referendum previsto dall'articolo 15, quarto e quinto comma, della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come modificato dall'articolo 3 della Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
Art. 1
Oggetto1. La presente legge disciplina il referendum previsto dall'articolo 15, quarto e quinto comma, della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come modificato dall'articolo 3 della Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
Art. 2
Pubblicazione della legge statutaria1. Quando il Consiglio regionale abbia approvato una legge ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, d'ora in avanti definita "legge statutaria", il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Presidente della Regione indicando se l'approvazione sia avvenuta a maggioranza assoluta o a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione della legge statutaria nel Bollettino ufficiale della Regione, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, con il titolo "Testo di legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale", seguito dalla data della approvazione da parte del Consiglio regionale. Qualora l'approvazione sia avvenuta a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita la frase "approvata a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio regionale" e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che la legge sia sottoposta a referendum. Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita la frase "approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale" e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale può chiedere che la legge sia sottoposta a referendum.
3. Nello stesso numero del Bollettino ufficiale della Regione è pubblicata, a cura del servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di elezioni, la determinazione del numero di elettori necessario per la richiesta di referendum, corrispondente a un cinquantesimo o a un trentesimo degli elettori aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale, prendendo come riferimento i dati risultanti a seguito dell'ultima revisione semestrale delle liste elettorali effettuata ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2
Pubblicazione della legge statutaria1. Quando il Consiglio regionale abbia approvato una legge ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, d'ora in avanti definita "legge statutaria", il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Presidente della Regione indicando se l'approvazione sia avvenuta a maggioranza assoluta o a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione della legge statutaria nel Bollettino ufficiale della Regione, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, con il titolo "Testo di legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale", seguito dalla data della approvazione da parte del Consiglio regionale. Qualora l'approvazione sia avvenuta a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita la frase "approvata a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio regionale" e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale può chiedere che la legge sia sottoposta a referendum. Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita la frase "approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale" e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale può chiedere che la legge sia sottoposta a referendum.
3. Nello stesso numero del Bollettino ufficiale della Regione è pubblicata, a cura del servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di elezioni, la determinazione del numero di elettori necessario per la richiesta di referendum, corrispondente a un cinquantesimo o a un trentesimo degli elettori aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale, prendendo come riferimento i dati risultanti a seguito dell'ultima revisione semestrale delle liste elettorali effettuata ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Contenuto della richiesta di referendum1. La richiesta di referendum deve contenere l'indicazione della legge statutaria che si intende sottoporre alla consultazione popolare, con la data della sua approvazione da parte del Consiglio regionale nonché la data e il numero del Bollettino ufficiale della Regione nel quale è stata pubblicata.
2. La richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 2.
Art. 3
Contenuto della richiesta di referendum1. La richiesta di referendum deve contenere l'indicazione della legge statutaria che si intende sottoporre alla consultazione popolare, con la data della sua approvazione da parte del Consiglio regionale nonché la data e il numero del Bollettino ufficiale della Regione nel quale è stata pubblicata.
2. La richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 2.
Art. 4
Promulgazione della legge
in caso di mancata richiesta di referendum1. Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 2 non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Regione provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:
"Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;
Nessuna richiesta di referendum è stata presentata;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:
(Testo della legge)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.".
Art. 4
Promulgazione della legge
in caso di mancata richiesta di referendum1. Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 2 non sia stata presentata richiesta di referendum, il Presidente della Regione provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:
"Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;
Nessuna richiesta di referendum è stata presentata;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:
(Testo della legge)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".
Art. 5
Richiesta di referendum
da parte dei consiglieri regionali1. Qualora la richiesta prevista dall'articolo 3 sia effettuata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla Segreteria generale del Consiglio, la quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri in carica. Non è necessaria altra documentazione.
2. La richiesta è accompagnata dalla designazione di un delegato, scelto tra i richiedenti, incaricato di effettuarne il deposito presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al delegato.
Art. 5
Richiesta di referendum
da parte dei consiglieri regionali1. Qualora la richiesta prevista dall'articolo 3 sia effettuata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla Segreteria generale del Consiglio, la quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri in carica. Non è necessaria altra documentazione.
2. La richiesta è accompagnata dalla designazione di un delegato, scelto tra i richiedenti, incaricato di effettuarne il deposito presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al delegato.
Art. 6
Richiesta di referendum da parte degli elettori1. Al fine di raccogliere, nel termine previsto dall'articolo 3, comma 2, le firme necessarie a promuovere la richiesta di cui al comma 1 del medesimo articolo da parte di almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione, ovvero da parte di almeno un trentesimo degli elettori, i promotori della raccolta delle firme, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti dei certificati elettorali comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, alla cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori delegati a esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge.
2. Di ciascuna iniziativa è data notizia, con le indicazioni prescritte dall'articolo 3, nel Bollettino ufficiale della Regione entro cinque giorni.
3. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum con le indicazioni prescritte dall'articolo 3, comma 1. Successivamente all'adempimento di cui al comma 1, i fogli devono essere presentati, a cura dei promotori o di qualsiasi elettore, alle segreterie di comuni della Regione o alle cancellerie di uffici giudiziari aventi sede nella Regione. Il funzionario preposto agli uffici predetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori il giorno successivo alla presentazione.
4. Accanto alle firme sono indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali.
5. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della Legge 28 aprile 1998, n. 130, e dai consiglieri regionali della Sardegna.
6. Alla richiesta di referendum sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali. I Sindaci rilasciano i certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.
7. Il deposito presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, da parte dei promotori delegati di cui al comma 1, di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge statutaria, vale come richiesta ai sensi dell'articolo 3. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.
Art. 6
Richiesta di referendum da parte degli elettori1. Al fine di raccogliere, nel termine previsto dall'articolo 3, comma 2, le firme necessarie a promuovere la richiesta di cui al comma 1 del medesimo articolo da parte di almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione, ovvero da parte di almeno un trentesimo degli elettori, i promotori della raccolta delle firme, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti dei certificati elettorali comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, alla cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori delegati a esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge.
2. Di ciascuna iniziativa è data notizia, con le indicazioni prescritte dall'articolo 3, nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.
3. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum con le indicazioni prescritte dall'articolo 3, comma 1. Successivamente all'adempimento di cui al comma 1, i fogli devono essere presentati, a cura dei promotori o di qualsiasi elettore, alle segreterie di comuni della Regione o alle cancellerie di uffici giudiziari aventi sede nella Regione. Il funzionario preposto agli uffici predetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro il giorno successivo alla presentazione.
4. Accanto alle firme sono indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali.
5. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della Legge 28 aprile 1998, n. 130, e dai consiglieri regionali della Sardegna.
6. Alla richiesta di referendum sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali. I Sindaci rilasciano i certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.
7. Il deposito presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, da parte dei promotori delegati di cui al comma 1, di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge statutaria, vale come richiesta ai sensi dell'articolo 3. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.
Art. 7
Verifica della richiesta di referendum1. L'Ufficio regionale del referendum, di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 25, decide sulla legittimità della richiesta.
2. L'Ufficio, entro trenta giorni dal deposito, verifica che la richiesta di referendum sia conforme all'articolo 15 dello Statuto speciale e presenti i requisiti prescritti dalla legge. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro cinque giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di cinque giorni i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, provvedendovi entro il termine massimo di venti giorni dalla data della decisione. Entro le successive quarantotto ore l'Ufficio si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.
3. La decisione sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Regione, nonché al consigliere regionale delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai promotori delegati ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
Art. 7
Verifica della richiesta di referendum1. L'Ufficio regionale del referendum, di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 25, decide sulla legittimità della richiesta.
2. L'Ufficio, entro trenta giorni dal deposito, verifica che la richiesta di referendum sia conforme all'articolo 15 dello Statuto speciale e presenti i requisiti prescritti dalla legge. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro cinque giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di cinque giorni i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, provvedendovi entro il termine massimo di venti giorni dalla data della decisione. Entro le successive quarantotto ore l'Ufficio si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.
3. La decisione sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Regione, nonché al consigliere regionale delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai promotori delegati ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
Art. 8
Promulgazione della legge
in caso di dichiarazione di illegittimità della richiesta di referendum1. Qualora l'Ufficio regionale del referendum dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge regionale, purché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 2, viene promulgata dal Presidente della Regione con la formula seguente:
"Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;
La richiesta di referendum presentata in data … è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio regionale del referendum, con decisione in data…;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:
(Testo della legge)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.".
Art. 8
Promulgazione della legge in caso di dichiarazione di illegittimità della richiesta di referendum1. Qualora l'Ufficio regionale del referendum dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge regionale, purché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 2, viene promulgata dal Presidente della Regione con la formula seguente:
"Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;
La richiesta di referendum presentata in data … è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio regionale del referendum, con decisione in data…;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:
(Testo della legge)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.".
Art. 9
Indizione del referendum1. Il referendum è indetto dal Presidente della Regione con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio del referendum.
2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il novantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.
3. Qualora sia intervenuta la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 2, del testo di altre leggi statutarie, il Presidente della Regione può ritardare, fino a tre mesi oltre il termine previsto dal comma 1, l'indizione del referendum, in modo che i referendum si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.
Art. 9
Indizione del referendum1. Il referendum è indetto dal Presidente della Regione con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio del referendum.
2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il novantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.
Art. 10
Quesito del referendum1. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge regionale … concernente … approvato ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, dal Consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione numero … del …?".
Art. 10
Quesito del referendum1. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge regionale … concernente … approvato ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, dal Consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione numero … del …?".
Art. 11
Schede di votazione1. Le schede per il referendum sono conformi ai modelli riprodotti nelle tabelle "A" e "B" allegate alla presente legge e recano il quesito formulato ai sensi dell'articolo 10.
2. Le schede sono fornite dall'Amministrazione regionale.
3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
4. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'Ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 9, comma 1.
Art. 11
Schede di votazione1. Le schede per il referendum sono conformi ai modelli riprodotti nelle tabelle "A" e "B" allegate alla presente legge e recano il quesito formulato ai sensi dell'articolo 10.
2. Le schede sono fornite dall'Amministrazione regionale.
3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
4. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'Ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 9, comma 1.
Art. 12
Promulgazione della legge in caso di esito favorevole del referendum1. Il Presidente della Regione, qualora risulti che la legge regionale sottoposta a referendum è approvata, procede alla promulgazione con la formula seguente:
"Il Consiglio regionale ha approvato;
Il referendum indetto in data … ha dato risultato favorevole;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:
(Testo della legge)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.".
Art. 12
Promulgazione della legge
in caso di esito favorevole del referendum1. Il Presidente della Regione, qualora risulti che la legge regionale sottoposta a referendum è approvata, procede alla promulgazione con la formula seguente:
"Il Consiglio regionale ha approvato
Il referendum indetto in data … ha dato risultato favorevole;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:
(Testo della legge)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.".
Art. 13
Pubblicazione dell'esito sfavorevole del referendum1. Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge regionale, il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 13
Pubblicazione dell'esito sfavorevole del referendum1. Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge regionale, il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 14
Regime delle spese1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre Amministrazioni pubbliche, e fanno carico alla UPB S01.040 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione.
Art. 14
Regime delle spese1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche, e fanno carico alla UPB S01.040 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione.
Art. 15
Norma di rinvio1. Allo svolgimento del referendum si applicano gli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non diversamente disciplinato si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio regionale.
Art. 15
Norma di rinvio1. Allo svolgimento del referendum si applicano gli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non diversamente disciplinato si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio regionale.