CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 338

presentata dai Consiglieri regionali

MORITTU - SPISSU - CALLEDDA - FALCONI - CUGINI -DEMURU - LAI - MARROCU - ORRU' - PIRISI - PUSCEDDU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Salvatore  

il 26 luglio 2002

Norme in materia di attività di cava


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge scaturisce dalla constatazione che le attività di cava e mineraria, attualmente esercitate nella nostra Isola, stanno comportando gravi sconvolgimenti dell'ambiente, con notevoli ripercussioni negative sulla qualità della vita delle popolazioni delle aree interessate ove queste si svolgono.

Le numerose autorizzazioni di cava e le concessioni minerarie, rilasciate affrettatamente in questi ultimi tempi in ogni angolo della Sardegna, sono state oggetto di proteste da parte di numerose amministrazioni comunali interessate che, in alcuni casi, hanno impugnato davanti al TAR le autorizzazioni rilasciate senza la prevista procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

E' il caso, ma non solo, delle concessioni minerarie a cielo aperto che offrono all'impresa l'indubbio vantaggio delle procedure espropriative a danno del privato cittadino e che si sono rivelate delle vere e proprie attività di rapina ai danni del territorio e dell'ambiente. Nella quasi totalità dei casi delle attività di estrazione di minerali industriali (caolini, bentoniti, feldspati) i materiali vengono caricati su camion e trasportati nella penisola senza produrre alcuna significativa ricaduta occupazionale.

La soluzione ad uno dei problemi in campo, proposta dal Centrosinistra in Consiglio regionale attraverso un emendamento alla finanziaria del 2002, non è stata recepita dall'attuale maggioranza e pertanto il problema si presenta oggi sempre più scottante ed in qualche caso, come per esempio a Muros, la popolazione presidia da oltre tre mesi il proprio territorio con una emblematica azione di resistenza popolare.

Tale protesta è sostenuta oltre che da una massiccia adesione della comunità murene, anche dalla solidarietà attiva di sindaci e di amministrazioni comunali del sassarese che hanno elaborato unitariamente un documento contenente alcune proposte di modifica alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla competenza primaria e vincolante dei comuni in materia di tutela ed uso del territorio, e hanno rivendicato un immediato intervento regionale che obblighi le imprese al ripristino ambientale e nei casi in cui non ricorra quest'obbligo, vi provveda la stessa Regione concedendo contributi ai Comuni.

Sulla base delle precedenti considerazioni, i proponenti hanno elaborato la presente proposta di legge con l'obiettivo di inserire nell'ordinamento regionale norme che stabiliscano che l'esercizio dell'attività estrattiva avvenga nel pieno rispetto dell'ambiente.

In attesa di un più ampio recepimento della direttiva 2001/42 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, l'articolo 1 della proposta di legge prevede che il Piano regionale delle attività estrattive (c.d. Piano Cave) previsto dall'articolo 6 della L.R. 7 giugno 1989, n. 30 "Disciplina delle attività di cava" sia sottoposto alla valutazione ambientale strategica.

La valutazione ambientale strategica si differenzia dalla più conosciuta valutazione di impatto ambientale, che ha per oggetto la valutazione degli effetti sull'ambiente dalla realizzazione di singoli progetti, in quanto si propone di verificare l'incidenza sull'ambiente di particolari piani e programmi nella loro globalità.

L'articolo 1 prevede, peraltro, che l'Assessorato regionale dell'industria, a cui la L.R. 30/1989 demanda la realizzazione del Piano regionale dell'attività estrattiva, elabori anche un Rapporto ambientale preliminare nel quale siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che la sua attuazione potrebbe avere sull'ambiente.

L'Assessorato dell'industria quindi trasmette all'Assessorato della difesa dell'ambiente sia lo Schema di piano sia il Rapporto ambientale preliminare.

Successivamente inizia la procedura per la valutazione ambientale strategica che consiste, essenzialmente, nella pubblicazione di un avviso con l'invito, a chiunque sia interessato, a presentare osservazioni sullo schema di piano e sul rapporto ambientale preliminare, nella indizione di una conferenza di servizi in cui i rappresentanti delle istituzioni, a vario titolo interessate, i rappresentanti delle associazioni di categoria e delle associazioni ambientaliste, esaminano lo schema di piano, il rapporto ambientale preliminare e le osservazioni pervenute, esprimono un parere ed infine l'adozione da parte dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del rapporto ambientale definitivo che contiene la Valutazione Ambientale Strategica relativa agli effetti sull'ambiente dal Piano.

Dopo la conclusione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, l'Assessore dell'industria presenta alla Giunta regionale lo schema di Piano e il rapporto ambientale definitivo per la loro adozione e la successiva trasmissione al Consiglio Regionale per l'approvazione definitiva ai sensi dell'art. 6 della L.R. 30/1989.

L'articolo 2 della proposta di legge contiene una norma transitoria di salvaguardia, secondo la quale, in attesa dell'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive, i progetti relativi all'attività di cava e mineraria devono essere assoggettati alla valutazione di impatto ambientale o alla verifica sulla necessità della valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati.

Si ricorda che in base alla disciplina vigente nel territorio regionale sono sottoposte alla valutazione di impatto ambientale: a) le cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materia estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari; b) le attività di coltivazione di minerali solidi; c) le attività di ricerca di minerali solidi se ricadono nelle aree protette; d) le attività di cava e torbiere non previste dal punto a) se ricadono nelle aree protette.

Sono inoltre assoggettate alla verifica sulla necessità di realizzare la valutazione di impatto ambientale: a) le attività di ricerca di minerali solidi se ricadono nelle aree individuate dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 31 "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale"; b) le attività di cava e torbiera se ricadono nelle aree individuate dalla L.R. 31/1989.

Appare evidente quindi che, a causa di una insufficiente rigidità della vigente legislazione regionale, in vaste aree del territorio regionale possono essere intraprese rilevanti attività di cava e mineraria senza la necessità di nessuno studio sugli effetti che tali attività potrebbero comportare sull'ambiente.

L'articolo 2 della proposta di legge si propone, pertanto, di correggere questa impostazione prevedendo che tutti i progetti relativi all'attività estrattiva siano assoggettati a un controllo sulla loro compatibilità ambientale.

L'articolo 3 si propone di correggere una anomalia che si è verificata nel rilascio delle concessioni dell'attività di cava e mineraria negli ultimi anni.

È noto che in Sardegna la normativa sulla valutazione di impatto ambientale è stata introdotta dall'articolo 31 della Legge 18 gennaio 1999, n. 1, successivamente modificato da altre disposizioni regionali.

Dall'entrata in vigore dell'articolo 31 tutti i progetti relativi all'attività di cava e mineraria che rientravano nelle categorie previste e richiamate da detto articolo sarebbero dovuti essere assoggettati alla valutazione di impatto ambientale o alla verifica sulla necessità della stessa.

L'Assessorato dell'industria, con una interpretazione discutibile della legislazione, ha ritenuto al contrario di poter rilasciare concessioni per attività estrattive pur in assenza della valutazione di impatto ambientale o della verifica in quanto il relativo procedimento amministrativo era iniziato prima dell'entrata in vigore dell'articolo 31 della L.R. 1/1999.

Per rimediare a quella che appare una violazione di legge, l'articolo 3 della proposta di legge prevede che le attività di cava autorizzate dopo l'entrata in vigore dell'articolo 31 della L.R. 1/1999 in assenza della valutazione di impatto ambientale o della verifica, siano assoggettate alla valutazione o alla verifica e siano sospese se entro sei mesi il procedimento di valutazione di impatto ambientale non è completato positivamente o se, entro lo stesso termine, il procedimento di verifica non ha escluso la necessità della valutazione.

Per le attività relative all'attività mineraria si è indicato il termine di entrata in vigore di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha inserito tale attività tra quelle alle quali si applica la normativa sulla valutazione di impatto ambientale.

La disciplina sulla valutazione di impatto ambientale prevede che la procedura sulla compatibilità dell'attività interessata avvenga sui progetti relativi all'attività mentre si disinteressa delle attività già in essere. L'articolo 4 della proposta di legge prevede che anche le attività di cava e mineraria iniziate legittimamente prima della imposizione di vincoli paesistici e ambientali siano assoggettate a una verifica per accertare se la prosecuzione dell'attività sia compatibile con i necessari vincoli imposti. A tal fine l'articolo prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge i titolari delle attività di cava e mineraria presentino una domanda all'Amministrazione regionale per la prosecuzione dell'attività, questa sarà autorizzata se l'attività sarà dichiarata compatibile con i vincoli ambientali e paesaggistici.

L'articolo 5 della presente proposta contiene un'altra norma transitoria che dovrebbe esplicare i propri effetti sino all'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive.

La norma si propone di valorizzare il ruolo dei Comuni nella gestione, valorizzazione e tutela del proprio territorio; a tal fine è previsto che fino all'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive, l'Amministrazione regionale non possa autorizzare le attività di cava e mineraria in presenza di un parere contrario del Comune che dovrà essere coerente alla pianificazione urbanistica vigente.

L'articolo 6 prevede la concessione di contributi agli enti locali per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse o abbandonate per le quali non sussiste un analogo obbligo a carico dei privati.

L'articolo 7 contiene le disposizioni finanziarie.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Valutazione ambientale strategica del Piano regionale delle attività estrattive

1. Il Piano regionale delle attività estrattive, previsto dall'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, è sottoposto, prima della sua presentazione al Consiglio regionale per l'approvazione, alla valutazione ambientale strategica disciplinata dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani  e programmi sull'ambiente.

2. A tal fine l'Assessorato dell'industria trasmette all'Assessorato della difesa dell'ambiente lo schema del Piano unitamente a un rapporto ambientale preliminare. Nel rapporto ambientale preliminare sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative.

3. L'Assessorato della difesa dell'ambiente, con avviso pubblicato sul BURAS e su due quotidiani a maggiore diffusione regionale, invita gli interessati a presentare entro 90 giorni eventuali osservazioni. Gli interessati hanno diritto di prendere gratuitamente visione dello schema del Piano e del rapporto ambientale preliminare.

4. Trascorso il termine per la presentazione delle osservazioni, l'Assessorato della difesa dell'ambiente indice apposita conferenza di servizi per l'esame dello schema di Piano e del rapporto ambientale preliminare.

5. Alla conferenza dei servizi sono invitati a partecipare:

- le Province;

- i Comuni nei quali lo schema di Piano regionale dell'attività estrattiva prevede lo svolgimento dell'attività estrattiva;

- gli uffici periferici regionali del Ministero per i beni e le attività culturali;

- le rappresentanze regionali delle organizzazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

- le associazioni degli imprenditori operanti nel settore;

- i rappresentanti dell'Assessorato dell'industria, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, della sanità, della pubblica istruzione.

6. La conferenza è presieduta dal direttore generale dell'Assessorato della difesa dell'ambiente.

7. La conferenza, valutate anche le osservazioni presentate in attuazione del comma 3, approva un parere sullo schema di Piano e sul rapporto ambientale preliminare.

8. L'Assessorato della difesa dell'ambiente, valutato il parere della conferenza dei servizi, adotta il rapporto ambientale definitivo che contiene la valutazione ambientale strategica relativa agli effetti sull'ambiente del Piano e lo trasmette all'Assessorato dell'industria.

9. L'Assessore dell'industria presenta alla Giunta regionale lo schema di Piano e il rapporto ambientale adottato dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

10. La Giunta regionale adotta il Piano e il rapporto ambientale e, in attuazione del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1989, li presenta al Consiglio regionale per la loro approvazione.

   

Art. 2
Valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione) sono aggiunte le seguenti:

"a) bis. Fino all'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive i progetti relativi alle attività di cava con più di 250.000 mc/annui di materiale estratto o con un'area interessata superiore ai 10 ettari sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati;

a) ter. Fino all'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive i progetti relativi alle attività di cava con meno di 250.000 mc/annui di materiale estratto o con un'area interessata inferiore a 10 ettari sono assoggettate alla verifica sulla necessità della valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati;

a) quater. Fino all'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive i progetti relativi alle attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche, inclusa la relativa attività mineraria, sono  assoggettati alle procedure della verifica sulla necessità della valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati.

   

Art. 3
Verifica compatibilità ambientale di attività estrattiva non sottoposta a V.I.A.

1. Le attività di coltivazione di cava autorizzate, dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 1999 in assenza della procedura di valutazione di impatto ambientale o della verifica sulla necessità della valutazione di impatto ambientale sono assoggettate alla valutazione o alla verifica. Le relative autorizzazioni sono sospese se il procedimento di valutazione di impatto ambientale non è completato positivamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o se, entro lo stesso termine, il procedimento di verifica non ha escluso la necessità della valutazione.

2. Le attività di indagine, ricerca e coltivazione mineraria autorizzate, dopo l'entrata in vigore del DPCM 3 settembre 1999 "Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40 comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale",  in assenza della procedura di valutazione di impatto ambientale o della verifica sulla necessità della valutazione di impatto ambientale sono assoggettate alla valutazione o alla verifica. Le relative autorizzazioni sono sospese se il procedimento di valutazione di impatto ambientale non è completato positivamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o se, entro lo stesso termine, il procedimento di verifica non ha escluso la necessità della valutazione.

   

Art. 4
Prosecuzione attività estrattiva

 

1. L'attività di coltivazione di cave e di indagine, ricerca e coltivazione mineraria iniziata legittimamente prima dell'imposizione di vincoli paesistici e ambientali sono assoggettate a una verifica sulla compatibilità della prosecuzione dell'attività ai vincoli.

2. A tal fine entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolare dell'autorizzazione presenta:

a) all'Assessorato dell'industria domanda di prosecuzione dell'attività;

b) all'Assessorato della difesa dell'ambiente la richiesta di valutazione dell'impatto ambientale o della verifica sulla necessità della valutazione dell'impatto ambientale;

c) all'Assessorato della pubblica istruzione la richiesta di autorizzazione paesistica, se prevista.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessorato dell'industria, sulla base della positiva conclusione delle procedure di valutazione di impatto ambientale o della esclusione della necessità della valutazione di impatto ambientale e della autorizzazione paesistica, rilascia o nega l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività con le limitazioni derivanti dalla valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione paesistica.

   

Art. 5
Pareri dei Comuni sulle attività estrattive

1. Fino all'approvazione del piano regionale delle attività estrattive i permessi di ricerca dei materiali di cava e le autorizzazioni e concessioni per la coltivazione dei materiali di cava non possono essere rilasciate dall'Amministrazione regionale in presenza di un parere contrario da parte del comune territorialmente competente, reso in coerenza con la pianificazione urbanistica vigente.

2. Fino all'approvazione del piano regionale delle attività estrattive le autorizzazioni, permessi e concessioni per le attività minerarie non possono essere rilasciate dall'Amministrazione regionale in presenza di un parere contrario da parte del comune territorialmente competente, reso in coerenza con la pianificazione urbanistica vigente.

   

Art. 6
Fondo per il recupero ambientale

1. La Regione concede contributi pari all'intera spesa ritenuta ammissibile finalizzati al recupero ambientale delle aree di cava dismesse o abbandonate per le quali non sussiste obbligo a carico di privati.

2. A tal fine la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente di concerto con l'Assessore dell'urbanistica, sentiti i Comuni e le Provincie interessate, un programma annuale degli interventi a favore dei Comuni, ai quali viene delegata l'attuazione degli interventi ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici).

   

Art. 7
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle presente legge sono valutati in Euro 2.500.000 annui.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002/2004 sono introdotte le seguenti modificazioni:

In aumento

05 - AMBIENTE

UPB S05.029

Investimenti nell'ambito della gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

2002     euro     2.500.000,00

2003     euro     2.500.000,00

2004     euro     2.500.000,00

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.007

Fondo per nuovi oneri legislativi per parte corrente

2002     euro   2.500.000,00

2003     euro    2.500.000,00

2004     euro    2.500.000,00

mediante riduzione del punto 3 della tabella B) allegata alla legge finanziaria.