CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 337
presentata dai Consiglieri regionali
LAI - SECCI - BALIA - DORE - FALCONI - SCANO - SPISSU
il 26 luglio 2002
Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel Terzo Settore
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Per capire la necessità di costituire realtà di supporto al Terzo Settore per la sua crescita economico-finanziaria, fondamentalmente per lo sviluppo complessivo del settore, è necessario recuperare alcuni dati che diano chiarezza sull'effettiva entità delle ONP sarde sotto i principali aspetti che caratterizzano queste organizzazioni, il loro numero sul territorio e le loro caratteristiche, le risorse umane impiegate, il volume delle entrate, il fatturato e il capitale sociale a disposizione, nonché la situazione attuale per quanto riguarda la problematica dell'accesso al credito.
In questi ultimi anni la realtà del Terzo Settore in Sardegna ha vissuto un'espansione rilevante anche in rapporto al resto del territorio nazionale, dai dati emersi dal censimento ISTAT (Istituzioni nonprofit in Italia. I risultati della prima rilevazione censuaria. Anno 1999", agosto 2001 Settore Sanità e Previdenza - Pubblica Amministrazione), la Sardegna occupa l'undicesimo posto nella graduatoria nazionale con la presenza nell'isola di 7.870 ONP, il 7 per cento delle ONP presenti sul territorio nazionale. Queste organizzazioni coprono tutto il variegato mondo del Terzo Settore che vede al suo interno forme giuridiche diverse; sono presenti sul territorio 4.505 associazioni non riconosciute, 2.748 associazioni riconosciute, 244 cooperative sociali, 125 comitati, 40 fondazioni e 208 altri enti tra cui le università, gli istituti scolastici e ospedalieri, gli enti ecclesiastici, le società di mutuo soccorso.
Per comprendere ancora meglio come il Terzo Settore non sia solo un fenomeno numericamente interessante (dato di per sé già importante), è bene sottolineare come stia diventando sempre di più un vero e proprio soggetto economico che compete sul mercato anche per la quantità di risorse umane impiegate al suo interno. In Sardegna i lavoratori remunerati nel Terzo Settore sono 16.193 mentre il numero complessivo di persone che sono coinvolte attivamente arriva a 130.052. E' chiaro che queste diverse forme organizzative, alcune delle quali con caratteristiche sempre più vicine alle imprese (cooperative sociali di tipo A e di tipo B), esprimono esigenze e bisogni assai diversi soprattutto perché operano in ambiti specifici diversificati e con modalità tipiche per ognuna di esse.
Accanto alle indiscutibili dinamiche di crescita del Terzo Settore persiste il problema del bisogno di credito e dell'accesso allo stesso, limite sostanziale per un crescita sana delle realtà non profit.
La scarsità dei mezzi finanziari rispetto alle opportunità di azione nel sociale e nei rispettivi ambiti di azione istituzionale, rallenta e indebolisce le ONP sarde nella loro ricerca di inserimento nel mercato e nel desiderio di offrire servizi sempre più qualificati e innovativi.
Infatti, per quanto riguarda gli aspetti economici, il non profit sardo è in ritardo alle realtà del nord e del centro Italia; i dati dicono che le ONP sarde hanno l'1,8 per cento del totale delle entrate nazionali, percentuali che corrisponde ad un valore assoluto di poco più di 1.334 miliardi di lire.
Entrando ancora di più nello specifico delle realtà sarde sono utili i dati forniti dalla ricerca "Terzo Settore e fabbisogno finanziario in Sardegna" (Consorzio SIS (a cura di: Fondazione Choros ONLUS) "Terzo Settore e fabbisogno finanziario in Sardegna", marzo 2002)dove, dal campione analizzato, si può evincere lo stato di bisogno delle ONP dal punto di vista economico-finanziario e le difficoltà nei rapporti con le banche che porta il non profit sardo a non accedere, se non raramente, agli istituti di credito.
Dalla ricerca risulta che le ONP sarde hanno un volume d'affari inferiore rispetto alla tendenza nazionale rilevata dall'ISTAT, infatti, la maggior parte delle organizzazioni hanno un fatturato che non supera i 400 milioni di lire annui, inoltre, ai bassi fatturati corrispondono anche bassi capitali che difficilmente superano i 50 milioni di lire. Questo volume d'affari, relativamente basso e statico, è confermato dal dato relativo ai rapporti con le banche; dalla ricerca emerge che il 7 per cento del campione non ricorre a nessun tipo di servizio bancario e il 46 per cento non ha mai fatto ricorso al credito. I rapporti nella quasi totalità dei casi si limitano all'apertura di un conto corrente senza richiesta di crediti e senza nessun tipo di investimento.
La distanza delle banche dal Terzo Settore non è dovuto solo alle presunte poche garanzie che le ONP possono offrire agli istituti di credito, ma anche ad una scarsa cultura bancaria nei confronti di queste realtà che, pur essendo ancora non bancabili tradizionalmente parlando, hanno un alto grado di incidenza nella realtà e il forte valore aggiunto dato dalla vicinanza alla società civile. Per restringere questo gap tra capacità di sviluppo e arretratezza economica si rendono necessari degli interventi volti alla creazione di veri e propri network dedicati al Terzo Settore come le associazioni di II livello, ma soprattutto alla introduzione di consorzi fidi o di garanzia, supporti che sarebbero di grande efficacia per realizzare in modo innovativo oltre che la raccolta del risparmio e l'investimento reale nel non profit, supportare lo sviluppo definitivo di questo settore nel terreno economico e occupazionale. Con i consorzi fidi potrebbero essere così superati i nodi della bancalità tradizionale consentendo al non profit sardo di contribuire, come è nelle sue potenzialità, allo sviluppo, oltre che sociale, anche economico della nostra Isola.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. La Regione Sardegna, per favorire l'accesso al credito da parte del Terzo Settore, concorre allo sviluppo di organismi collettivi di garanzia, in seguito denominati consorzi fidi.
2. Per Terzo Settore si intende l'ambito degli organismi riuniti nel Forum del Terzo Settore e nello specifico, le organizzazioni di cui all'articolo 1 (enti non commerciali), articolo 5 (enti di tipo associativo) e articolo 10 (ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ovvero le organizzazioni di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (associazioni di promozione sociale), di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 (cooperazione sociale) e di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 (associazioni di volontariato), di cui agli articoli 9, 23 e 30 della legge regionale 17 maggio 1999 (società sportive).
3. A tal fine l'Amministrazione regionale concede ai consorzi fidi nel Terzo Settore:
a) contributi per la formazione e l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle imprese e organizzazioni socie, di garanzie per l'accesso al credito;
b) contributi per l'attività di assistenza e consulenza tecnico finanziaria al Terzo Settore; l'attività di consulenza è prestata anche alle imprese e organizzazioni non associate.
Art. 2
Requisiti dei consorzi fidi1. I consorzi fidi per beneficiare dei contributi della presente legge devono:
a) essere costituiti sotto forma di cooperativa o di consorzi tra imprese e organizzazioni del Terzo Settore, anche di secondo grado;
b) essere costituiti da imprese e organizzazioni di cui al comma 2, rientranti nella fattispecie del decreto legislativo n. 460 del 1997;
c) avere operatività regionale o almeno provinciale;
d) avere sede operativa nel territorio della Regione;
e) avere fine di mutualità tra gli aderenti;
f) concedere garanzie ed agevolazioni con valutazioni di merito indipendenti ed egualitarie.
2. Ai consorzi fidi possono aderire, in qualità di sostenitori, anche enti pubblici e privati.
Art. 3
Ammontare dei contributi
e rispetto della normativa comunitaria1. I contributi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria:
a) proporzionalmente al valore del fondo rischi e del patrimonio di garanzia già costituiti;
b) in misura adeguata all'ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati o in fase di erogazione e per i quali i consorzi fidi abbiano deliberato la concessione di garanzia.
2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 non può essere superiore all'ammontare dei finanziamenti per i quali i consorzi fidi hanno rilasciato garanzia.
3. La garanzia prestata con l'utilizzo del contributo regionale:
a) deve rispettare le condizioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
b) è cumulata con altri eventuali aiuti per garantire il rispetto dei massimali di aiuto previsti per il settore dalla normativa comunitaria;
c) è concessa esclusivamente per operazioni conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria.
4. I contributi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 sono concessi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore.
Art. 4
Competenze della Giunta regionale1. La Giunta regionale con propria deliberazione determina:
a) la misura dei contributi;
b) i criteri di ammissione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi;
c) le priorità nella erogazione dei contributi;
d) i criteri cui devono attenersi, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 7 agosto 1990, n. 241, i consorzi fidi nella erogazione delle garanzie e nell'attività di consulenza;
e) gli obblighi dei consorzi fidi nei confronti dell'Amministrazione regionale;
f) le modalità di controllo da parte dell'Amministrazione regionale sull'utilizzo dei contributi regionali.
Art. 5
Scioglimento o liquidazione1. In caso di scioglimento o liquidazione del consorzio fidi il rappresentante legale comunica, immediatamente e comunque entro quindici giorni, all'Amministrazione regionale i motivi e le cause dei provvedimenti ed entro centoventi giorni restituisce i contributi regionali non utilizzati.
Art. 6
Sanzioni1. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dalle disposizioni di attuazione comporta:
a) la revoca e il recupero dei contributi concessi e non utilizzati;
b) la revoca e il recupero dei contributi utilizzati in contrasto con tali obblighi;
c) l'esclusione dall'accesso ai contributi per un periodo da uno a cinque anni.
Art. 7
Relazioni informative1. I consorzi fidi comunicano all'Amministrazione regionale, con periodicità annuale, eventuali variazioni statutarie, organizzative, amministrative e logistiche.
2. I consorzi fidi comunicano all'Amministrazione regionale, con periodicità annuale, le modalità di utilizzo dei contributi regionali.
Art. 8
Attuazione degli aiuti1. Gli aiuti istituiti dalla presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo decorso il termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.
Art. 9
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 516.456 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono introdotte le seguenti modifiche:
In aumento
12 - IGIENE E SANITA'
UPB S12.046 -
2002 euro 516.456
2003 euro 516.456
2004 euro 516.456
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.006 - Fondo nuovi oneri legislativi
2002 euro 516.456
2003 euro 516.456
2004 euro 516.456
Art. 10
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.