CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 322

presentata dal Consigliere regionale

FLORIS - TUNIS Marco Fabrizio

il 9 maggio 2002

  Istituzione della Convenzione Costituente del popolo sardo


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge regionale per la Convenzione Costituente del popolo sardo è stata predisposta in stretta connessione politica ed ideale con la proposta di legge costituzionale dello Stato, di costituzione della Comunità autonoma della Sardegna, nel testo del Presidente Emerito della Repubblica, Senatore a vita Francesco Cossiga, sardo e "nazionalitario" al Senato della Repubblica.

Una proposta formale al Parlamento nazionale per la costituzione di una Assemblea Costituente del popolo sardo potrebbe trovare enormi e non superabili ostacoli nel carattere necessariamente centralista di alcune forze politiche tanto che l'iniziativa legislativa del Consiglio regionale non ha trovato, finora, la doverosa accoglienza in sede parlamentare.

Per questo occorre, come auspicato da Francesco Cossiga, un'iniziativa anche solo politica dal basso che apra un tavolo di trattativa tra i rappresentanti della Sardegna e il governo centrale.

La presente proposta di legge prevede l'istituzione con legge regionale di una "Convenzione Costituente" del popolo sardo nell'unica forma che al Consiglio regionale della Sardegna è possibile e cioè come organo di studio e propositivo nei confronti del Consiglio regionale stesso. La sua composizione, prevista all'articolo 2, è però tale da dare a quest'organo senza poteri costituenti veri e propri una valenza di costituente politico-culturale di grande significato civile e di forza morale.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Istituzione e compiti

1. Quale istituzione di diritto pubblico regionale è istituita la "Convenzione Costituente del popolo sardo".

2. La Convenzione Costituente del popolo sardo ha il compito di formulare, a titolo propositivo, sotto il nome di "Costituzione della Comunità autonoma della Sardegna", o "Noa Carta De Logu de Sardigna", il progetto di nuovo Statuto della Regione autonoma della Sardegna, da sottoporre al Consgilio regionale della Sardegna per le iniziative di sua competenza e salvo la sua piena autonomia decisionale.

 

 

Art. 2
Composizione

1. La Convenzione Costituente è formata da:

a) i membri del Consiglio regionale della Sardegna;

b) i deputati e i senatori del parlamento nazionale eletti o nati in Sardegna o da almeno un genitore sardo;

c) i membri degli altri Consigli regionali, eletti fuori dalla Sardegna, purché nati in Sardegna o da almeno un genitore sardo;

d) i Presidenti dei Consigli provinciali della Sardegna e tre membri eletti nel loro seno, con voto limitato a due, da ciascun Consiglio provinciale;

e) i Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni capoluoghi di provincia e tre membri eletti nel loro seno, con voto limitato a due, dai Consigli comunali dei capoluoghi di Provincia;

f) i sindaci dei Comuni capoluoghi e i Presidenti delle Province;

g) dieci membri eletti per ciascuna provincia, con il metodo proporzionale d'Hondt, da un'assemblea provinciale dei consiglieri comunali della Provincia, esclusi quelli dei Comuni capoluoghi di Provincia;

h) i rettori e i presidi delle Facoltà delle Università di Cagliari e di Sassari e della Libera Università nuorese;

i) gli Arcivescovi e i Vescovi della Sardegna che ne abbiano avuto l'autorizzazione dalle competenti autorità ecclesiastiche;

l) dieci esperti, elettori in Sardegna o nati in Sardegna o almeno da un genitore sardo, eletti dal consiglio regionale con il metodo proporzionale d'Hondt.

 

 

Art. 3
Convocazione e nomina

1. Spetta al Presidente del Consiglio regionale convocare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale, in date comprese tra il ventesimo e quarantesimo giorno successivo alla stessa data di entrata in vigore, le assemblee che devono procedere alle nomine dei membri della Convenzione Costituente di loro competenza.

2. I membri della Convenzione Costituente sono formalmente nominati, con suo decreto, dal Presidente del Consiglio regionale.

3. Spetta al Presidente del Consiglio regionale convocare, insediare e presiedere, nel luogo e nella sede da lui scelta, la prima riunione della Convenzione Costituente.

 

 

Art. 4
Norme regolamentari interne della Convenzione Costituente e sua sede

1. Per quanto attiene all'istituzione e all'elezione degli organi interni della Convenzione Costituente e per il disbrigo dei suoi lavori, si applica un apposito regolamento emanato dal Presidente del Consiglio regionale sulla base del regolamento interno del Consiglio regionale e ratificato dalla Convenzione Costituente nella sua prima riunione.

2. Sempre nella sua prima riunione, la Convenzione Costituente elegge i suoi organi interni ad eccezione del Comitato di cui all'articolo 5.

3. Sempre nella sua prima seduta la Convenzione Costituente approva, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, il luogo e la sede dei suoi lavori.

 

 

Art. 5
Comitato di Presidenza

1. Si proposta del suo Presidente, formulata dopo consultazioni interne, la Convenzione Costituente nomina nel suo seno un Comitato di Presidenza costituito di 25 membri, con il compito di formulare all'Assemblea una completa ed organica proposta di "Costituzione della Comunità autonoma della Sardegna", da sottoporre all'esame e al voto dell'assemblea stessa.

 

 

Art. 6
Termine dei lavori

1. La Convenzione Costituente termina i suoi lavori e trasmette la sua proposta o le sue proposte, insieme ai suoi atti, al Consiglio regionale e si discioglie entro un ano dal suo insediamento, salvo proroga con legge regionale.

 

 

Art. 7
Spese

1. Ai membri della Convenzione Costituente, e in particolare ai membri del Comitato di presidenza e dell'Ufficio di presidenza spettano gettoni, anche differenziati, di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

2. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessivi euro 500.000 e in ragione di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

3. Nel bilancio della Regione per il 2002 e nel bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UPB S01.013

Consiglio regionale

2002        euro       250.000

2003        euro       250.000

2004        euro        -----

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.006

(voce 4, Tabella A della legge finanziaria)

2002       euro      250.000

2003      euro       250.000

2004      euro        -----

 

 

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo ala sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.