CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 318/A
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Giacomo - MANCA
il 18 aprile 2002
Norme in materia di turismo itinerante
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di emanare norme e regolamenti che, in una logica di sviluppo globale del settore turistico, tenga conto anche della notevole domanda di turismo alternativo, quale quello itinerante, praticato con l'utilizzo di camper, caravan e autocaravan, che rappresenta un potenziale economico che non può essere trascurato.
Questa forma di turismo, infatti, garantisce enormi potenzialità di sviluppo non solo agli operatori turistici in senso stretto (ristoratori, guide turistiche, agenzie di viaggi, musei, ecc.), ma anche a molte altre categorie economiche come ad esempio, alimentari, distributori di carburante, posteggiatori meccanici, artigiani ecc., che altrimenti, solo marginalmente potrebbero avvantaggiarsi di un incremento del turismo in Sardegna. Altro aspetto importante è che questa forma di turismo non si concentra solo nei periodi di alta stagione, ma garantisce un flusso continuo per gran parte dell'anno non solo nei centri costieri, ma anche nei paesi interni che manifestano svariate capacità di sviluppo turistico per le bellezze naturali, storico-archeologiche, folkloristiche ed enogastronomiche con conseguente sviluppo socio economico locale. Si rende pertanto necessaria una normativa adeguata che consenta di dotare queste zone di strutture ricettive destinate ad accogliere i veicoli in oggetto nel rispetto delle norme di salvaguardia ambientale.
La presente legge prevede l'istituzione da parte dei comuni di aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio, ne determina la dotazione minima dei servizi nell'osservanza delle norme igienico sanitarie, le strutture interne, le caratteristiche delle aree ed il periodo di sosta.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite individuate dai Comuni singoli o associati a supporto del turismo itinerante.
Art. 2
Aree di sosta1. Le aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono dotate almeno di:
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
e) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate redatte nelle lingue locali ed in altre lingue.
2. La localizzazione delle aree, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, tiene conto della vicinanza dai mezzi pubblici e di trasporto alternativo, del collegamento con piste ciclabili, della vicinanza con esercizi commerciali, ricreativi e culturali, di eventuali offerte turistiche.
3. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile, dotata di pavimentazione permeabile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito segnale stradale a partire dal confine comunale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati.
4. Il Comune comunica, ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico, la dislocazione e i servizi forniti dall'area attrezzata.
5. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di 48 ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.
Art. 3
Affidamento della gestione delle aree1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni - stipulate sulla base di procedure di evidenza pubblica - con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni della gestione stessa. Le tariffe, mediante il loro bilanciamento, devono stimolare il prolungamento della stagione turistica.
2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi alle Aziende di promozione turistica, o ai Comuni competenti per territorio, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.
Art. 4
Contributi1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, ripartendoli per aree programma. Il relativo programma approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, tiene conto di una equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale.
2. La Regione concede altresì contributi ai Comuni, singoli o associati, che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti sul loro territorio, fornendole almeno delle dotazioni indicate all'articolo 2.
3. Tali contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, e fino al limite massimo di euro 26.000 per singolo intervento.
4. Per le aree realizzate da Comuni associati il limite massimo è elevato a euro 35.000.
Art. 5
Presentazione delle domande1. Le domande, soddisfatte nell'ambito degli stanziamenti del bilancio, sono presentate all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il primo anno ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi.
2. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
a) copia della deliberazione dell'intervento;
b) progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori.
Art. 6
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 1.030.000 annue.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento
07 - TURISMO
UPB S07.017 -
Incentivazioni alle attività turistico-ricettive
2002 euro 1.030.000
2003 euro 1.030.000
2004 euro 1.030.000
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.007 -
FNOL - Investimenti
2002 euro 1.030.000
2002 euro 1.030.000
2004 euro 1.030.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella B allegata alla legge finanziaria.
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S07.017 del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.