CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 314/A

presentata dai Consiglieri regionali

CASSANO - VARGIU - FANTOLA - PISANO

il 3 aprile 2002

Provvidenze a favore degli invalidi civili


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha, all'articolo 130, trasferito alle Regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, trasferendo, in buona sostanza, la cura degli adempimenti relativi alla concessione delle provvidenze in questione, gestiti ad oggi dagli uffici territoriali del Governo (Prefetture).

A tale fine la norma di trasferimento attribuisce alle Regioni risorse finanziarie e di personale già, al momento, impiegate per tali scopi, e più in particolare è stata prevista l'assegnazione, con il D.P.C.M. 13 novembre 2000 (allegato A) - quanto a risorse finanziarie - di una somma pari a lire 192.807.512 e - quanto a personale - di un contingente di 27 unità di vario livello attualmente inquadrate nel ruolo dei dipendenti civili del Ministero dell'interno.

La norma di trasferimento conferisce, inoltre, alle Regioni la potestà di prevedere benefici aggiuntivi per la categoria da finanziare, peraltro con risorse regionali.

Lo strumento operativo che si è prescelto per il concreto svolgimento delle funzioni attribuite è quello previsto dall'articolo 80, comma 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e cioè l'assegnazione in regime di convenzione, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dell'espletamento delle attività amministrative connesse alle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

L'Istituto sommerebbe, così, alla fase del pagamento delle competenze economiche, che già esercita, anche quella preliminare delle competenze concessive con evidenti economie di gestione e vantaggi per l'utenza.

Tale scelta consente di avvalersi di un cospicuo patrimonio di competenze e professionalità, nonché di un'adeguata copertura territoriale degli uffici terminali ai quali il cittadino possa rivolgersi.

Si è, peraltro, voluto prevedere in norma tempi definiti per la perfezione delle pratiche, cercando così di dare concrete risposte alle esigenze di una categoria particolarmente debole e disagiata spesso mortificata da eccessive (e spesso irragionevoli) dilazioni burocratiche.

Si è inoltre introdotto l'innovativo principio dell'immediata risarcibilità al cittadino, nei confronti del quale non vengano rispettati tempi certi di definizione della pratica, da parte dell'ente inadempiente.

Inoltre si è voluto introdurre, dato l'impatto sociale della materia trattata, una "camera di compensazione" che possa fungere da raccordo tra l'Amministrazione regionale e le categorie ed operatori sociali interessati.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITA' - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA - IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.

composta dai Consiglieri 

LOCCI, Presidente - DETTORI Ivana, Vice Presidente - LICANDRO, Segretario - DEIANA, Segretario - CASSANO, relatore - CORONA - DEMURU - FADDA - IBBA - LAI - LIORI - MILIA - PACIFICO - RANDAZZO

pervenuta il 29 luglio 2003

La Settima Commissione ha approvato, all'unanimità, nella seduta del 7 luglio 2003, la proposta di legge n. 314 avente ad oggetto "Provvidenze a favore degli invalidi civili".

Come è noto, le funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, finora gestite dagli uffici territoriali del Governo (Prefetture), sono state trasferite alle Regioni dal decreto legislativo n. 112 del 1998 (art. 130) recepito, per la regione Sardegna, dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234. Lo stesso decreto ha disposto che le regioni provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato per tutto il territorio nazionale.

La proposta, nel disporre l'assunzione da parte della Regione delle suddette competenze e l'attribuzione agli enti prescelti dei relativi compiti, intende concorrere al superamento delle problematiche dovute al protrarsi, a causa dei ritardi nel processo devolutivo, della situazione di incertezza riguardante il ruolo e le responsabilità degli enti preposti alla concessione ed erogazione dei benefici in favore degli invalidi civili (Prefetture, INPS), ponendo fine, nel contempo, ad una situazione di crescente disagio che penalizza una categoria particolarmente debole di cittadini.

La Commissione ha apportato  modifiche alla proposta; in particolare ha determinato in 2.000.000 di euro annui l'entità delle risorse regionali aggiuntive rispetto ai trasferimenti individuati dallo Stato ma non ancora erogati e, per quanto riguarda il concreto svolgimento delle funzioni attribuite, ha inoltre previsto la possibilità, per la Regione, di avvalersi mediante convenzione,  dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ente già preposto alla fase del pagamento delle competenze economiche o degli enti Locali, secondo l'esperienza già in atto in alcune regioni.

La Commissione ha inoltre soppresso l'articolo 2 della proposta riguardante la copertura degli oneri, rimandandone il contenuto alla norma finanziaria ed ha integrato la disposizione  relativa all'entrata in vigore della legge con i riferimenti normativi che ne rendono necessario il differimento.

La Terza Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento.

La Commissione auspica che il Consiglio regionale approvi la proposta di legge nel testo licenziato dalla Commissione.

Art. 5
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.500.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

Entrate

12 - SANITA'

UPB S12.024 -

Servizi socio-assistenziali

2002     euro                  p.m.

2003     euro               2.000.000

2004     euro               2.000.000

Spesa

In diminuzione

UPB S03.006 -

FNOL - Spese correnti

2002     euro                -----

2003     euro                500.000

2004     euro                500.000

mediante riduzione della voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria

In aumento

12 - SANITA'

UPB S12.046 -

Servizi socio-assistenziali

2002      euro                 -----

2003      euro              2.500.000

2004      euro              2.500.000

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 e su quelle corrispondenti dei bilanci della regione per gli anni successivi.

 

Art. 5
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.099.000 annui in ragione di euro 2.000.000 quale integrazione di risorse regionali di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e di euro 99.000 di assegnazioni dello Stato a termini del D.P.C.M. 13 novembre 2000.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

Entrate

12 - SANITA'

UPB E12.041 - 

Servizi socio-assistenziali (AS)

2003               euro                  99.000

2004               euro                  99.000

2005               euro                  99.000

Spesa

In diminuzione

UPB S03.007 -

FNOL - Spese di investimento

2003                euro                 2.000.000

2004                euro                 2.000.000

2005                euro                 2.000.000

mediante riduzione della voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria

In aumento

12 - SANITA'

UPB S12.066 -

Servizi socio-assistenziali (FR-AS)

2003                euro                  2.099.000

2004                euro                  2.099.000

2005                euro                  2.099.000

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 e su quelle corrispondenti dei bilanci della regione per gli anni successivi.

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dall'effettivo trasferimento alla Regione dei beni e delle risorse da parte dello Stato.

 

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge, per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, entra in vigore il sessantesimo giorno dall'effettivo trasferimento alla Regione dei beni e delle risorse da parte dello Stato con i provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Oggetto - Convenzione con l'INPS

1. E' di competenza della Regione autonoma della Sardegna la funzione amministrativa di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La Giunta regionale determina gli eventuali benefici aggiuntivi di cui al comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. La Regione ai sensi dell'articolo 80, comma 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, si avvale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per lo svolgimento delle funzioni di concessione di cui al comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998 secondo uno schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale.

4. Nella convenzione sono indicate le modalità di svolgimento delle attività, le sedi, le risorse finanziarie strumentali e organizzative da trasferire alla sede regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

5. Nella convenzione sono altresì indicati i termini temporali assegnati a ciascuna fase dell'attività istruttoria da svolgersi da parte dell'Istituto nazionale della Previdenza Sociale nonché le sanzioni pecuniarie per il loro mancato rispetto che l'Istituto si impegna a versare direttamene al cittadino richiedente il trattamento. L'istruttoria non potrà superare , nel suo complesso, un periodo temporale di sei mesi non includendo nello stesso il periodo temporale necessario per gli accertamenti di cui agli articoli 3 e 4.

6. E' attribuita all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la legittimazione passiva di cui al comma 3 dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

7. Per assicurare il rispetto dei diritti degli invalidi, ciechi e sordomuti, nei tempi e nelle procedure concessorie, già individuati dalla normativa in materia, viene istituito un organismo di coordinamento e verifica nominato dal Consiglio regionale e composto da tre dirigenti appartenenti al ruolo del personale della Regione, di cui uno con funzioni di presidente, scelti entro una lista di nove nominativi proposti dal Presidente della Regione, da tre componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, scelti entro una lista di nove nominativi proposti dalle Associazioni interessate e da tre componenti in rappresentanza dei patronati, scelti entro una lista di nove nominativi proposti dalle associazioni interessate.

 

Art. 1
Oggetto

1. E' di competenza della Regione autonoma della Sardegna la funzione amministrativa di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come recepito dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234.

2. Per la concessione dei benefici aggiuntivi di cui al comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione integra, con proprie risorse, i trasferimenti  disposti dallo Stato; la spesa prevista per l'attuazione del presente comma è valutata in euro 2.000.000 annui.

3. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di concessione di cui al comma 2 dell'articolo 130 del D.Lgs. n. 112 del 1998, può avvalersi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o degli Enti Locali, secondo uno schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale.

4. Nella convenzione sono indicate le modalità di svolgimento delle attività, le sedi, le risorse finanziarie strumentali e organizzative da trasferire al soggetto convenzionato.

5. Nella convenzione sono altresì indicati i termini temporali assegnati a ciascuna fase dell'attività istruttoria nonché le sanzioni pecuniarie per il loro mancato rispetto che il soggetto convenzionato si impegna a versare direttamene al cittadino richiedente il trattamento. L'istruttoria non potrà superare, nel suo complesso, un periodo temporale di sei mesi non includendo nello stesso il periodo temporale necessario per gli accertamenti di cui agli articoli 3 e 4.

6. E' attribuita ai soggetti convenzionati la legittimazione passiva di cui al comma 3 dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

   

Art. 1 bis
Organismo di coordinamento e di verifica

1. Per assicurare il rispetto dei diritti degli invalidi, ciechi e sordomuti, nei tempi e nelle procedure concessorie, già individuati dalla normativa in materia, viene istituito un organismo di coordinamento e verifica nominato dal Consiglio regionale e composto da tre dirigenti appartenenti al ruolo del personale della Regione, di cui uno con funzioni di presidente, scelti entro una lista di nove nominativi proposti dal Presidente della Regione, da tre componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, scelti entro una lista di nove nominativi proposti dalle Associazioni interessate e da tre componenti in rappresentanza dei patronati, scelti entro una lista di nove nominativi proposti dalle associazioni interessate.

Art. 2
Copertura oneri

1. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 1 si provvede nei limiti delle risorse trasferite con il DPCM di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di invalidi civili.

 

Art. 2
Copertura oneri

(soppresso)

 

Art. 3
Accertamenti sanitari

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli accertamenti sanitari dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, nonché dell'handicap derivante dall'invalidità ai sensi dell'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono svolti dalle Aziende sanitarie locali competenti per territorio tramite le Commissioni sanitarie presso le stesse operanti, composte come previsto dalla Legge 15 ottobre 1990, n. 295 e come integrate ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 104 del 1992.

 

Art. 3
Accertamenti sanitari

(identico)

 

Art. 4
Termini

1. Gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 3 devono essere effettuati entro i tre mesi dalla trasmissione alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, della relativa pratica.

 

Art. 4
Termini

(identico)