CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 304

presentata dai Consiglieri regionali

PACIFICO - CAPELLI - DETTORI - LICANDRO - PINNA - VARGIU - SANNA Salvatore - MURGIA

il 22 febbraio 2002

Norme per la disciplina dell'attività professionale del turismo ambientale escursionistico


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Lo scopo della presente proposta di legge è quello di disciplinare l'attività professionale  degli operatori del turismo ambientale escursionistico, tenuto conto che ormai, a livello internazionale, il numero degli appassionati dell'escursionismo è in costante e rapida crescita e, di conseguenza, è in forte aumento la domanda di servizi specifici. Sulla spinta di tale domanda, anche in Sardegna sono nate, negli ultimi anni, numerose piccole imprese che organizzano l'offerta turistica in questo particolare segmento di mercato.

La nostra regione è diventata, in questi ultimi anni, un costante e crescente riferimento per numerosi turisti che scelgono l'escursionismo per cogliere le opportunità di conoscenza in campo ambientale, socioculturale, scientifico e ricreativo. E' del tutto evidente che il patrimonio ambientale sardo può costituire la base per promuovere un diffuso e durevole processo di sviluppo fondato sulle risorse locali.

La Sardegna rappresenta, in ambito europeo, una delle regioni con maggiori potenzialità per attirare i consistenti flussi turistici provenienti dalle aree industrializzate e maggiormente urbanizzate, dove è più forte il bisogno di ristabilire, anche solo temporaneamente, il perduto rapporto con l'ambiente naturale.

L'aumentato benessere, una maggiore disponibilità di tempo libero, le iniziative di promozione della cultura ambientalista, il turismo scolastico, la possibilità di viaggiare con mezzi veloci e sicuri che consentono di percorrere grandi distanze in breve tempo e il desiderio di evasione dai ritmi spesso ossessivi della vita moderna hanno contribuito ad accrescere l'interesse per le attività turistiche e ricreative in ambienti naturali.

L'escursionismo, da semplice svago, è diventato sempre più occasione di accrescimento culturale e di contatto con i diversi aspetti dei territori visitati. La richiesta più usuale è quella di semplici passeggiate lungo itinerari di qualità che non presentino difficoltà per lunghezza e dislivello. Ma l'escursionista, normalmente, non si accontenta solo di camminare, in quanto generalmente è spinto dalla curiosità di conoscere e capire meglio i luoghi che visita e la gente che li abita. Per questa ragione molti escursionisti,, dove esistono gli operatori in grado di offrire servizi adeguati, scelgono di farsi guidare da accompagnatori qualificati che li sappiano condurre in condizioni di sicurezza e che li aiutino ad inquadrare il territorio visitato facendo emergere l'intreccio fra gli aspetti naturali e l'attività dell'uomo.

Il tipo di richiesta si differenzia sia sul piano dei contenuti che su quello della difficoltà dell'escursione e dell'impegno fisico necessario. In alcuni casi, come per esempio nel caso delle visite di studio delle scolaresche, vengono richiesti approfondimenti specifici sul piano culturale e didattico. In altri casi viene richiesta l'assistenza degli operatori del settore per escursioni con diversi mezzi di locomozione come la mountain bike, il cavallo, la canoa ecc. Tutte queste attività non hanno mai la finalità sportiva, ma sono un modo per visitare luoghi particolari, per percorrere lunghe distanze o per avvicinare gli animali.

In Sardegna l'attività degli operatori del turismo escursionistico è nata e si è affermata fra la fine degli anni settanta e la metà degli anni ottanta. Verso la metà degli anni '80 il settore era già sufficientemente strutturato sia per quanto riguarda il numero e la diffusione delle imprese, sia per quanto riguarda l'articolazione delle proposte.

I territori con particolare valenza ambientale, spesso economicamente marginali e abbandonati dai residenti per le ridotte possibilità di produrre reddito, sono diventati un occasione di sviluppo economico sostenibile e durevole proprio grazie all'escursionismo.

Col passare del tempo e sulla base delle esperienze fatte, si è affermata come figura cardine del settore la "guida ambientale escursionista" di cui si è via via precisato l'ambito operativo.

Oggi, in tutta l'Italia, il settore può ritenersi maturo e sufficientemente strutturato. Le guide ambientali escursioniste hanno precisato il proprio profilo professionale e le loro imprese propongono attività e soggiorni in luoghi diversi e sono diventate un fermo e irrinunciabile punto di riferimento per le attività di educazione ambientale. A questo punto si ritiene indispensabile una specifica normativa che definisca i caratteri fondamentali della professione della guida ambientale escursionista e che garantisca gli utenti in merito alla competenza degli operatori e alla sicurezza delle escursioni.

Con la presente proposta di legge si intende rimuovere alcuni anacronistici impedimenti che stanno rischiando di strangolare questo settore economico in espansione. Fino a ora, infatti, per poter avviare l'attività professionale in questo campo è necessario superare numerose difficoltà di carattere burocratico, fiscale e contributivo, così  che spesso gli operatori sono spinti alla rinuncia.

La Sardegna ha bisogno di strumenti normativi moderni e di iniziative che promuovono lo sviluppo economico e l'accesso al lavoro di nuove e qualificate figure professionali, in particolare di quelle figure legate alle attività ecosostenibili, oggi tanto richieste nei circuiti turistici internazionali.

Una delle ragioni che hanno spinto i proponenti ad elaborare la presente proposta di legge è rappresentata proprio dalla possibilità di creare occasioni di lavoro e di sviluppo che, fra l'altro, potrebbero contribuire a rafforzare il comparto del turismo qualificandone l'offerta e favorendo l'allungamento della stagione turistica. E' importante sottolineare che, nel settore dell'escursionismo, la creazione di nuovi posti di lavoro non richiede grandi investimenti di capitali e che l'attività non consuma preziose risorse ambientali ma, al contrario, tende alla valorizzazione del territorio, all'accrescimento culturale e alla presa di coscienza dei problemi ambientali.

A parere dei proponenti, in definitiva, ci sono tutte le ragioni per auspicare la rapida discussione e la conseguente approvazione delle norme per regolamentare l'attività degli operatori del turismo ambientale ed escursionistico.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, nel pieno rispetto dei principi introdotti dalla legge 29 marzo 2001, n.135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), disciplina l'accertamento dei requisiti per l'esercizio della professione di "guida ambientale escursionistica" e individua le specializzazioni nelle quali la professione si può articolare.

 

 

Art. 2
Definizioni

1. Per "guida ambientale escursionistica" si intende chi, per professione, anche in modo non esclusivo e continuativo, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, allo scopo di illustrarne: gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale.

2. Nell'ambito della loro qualifica professionale le guide ambientali escursionistiche:

a) permettono l'apprendimento di caratteristiche e tecniche legate all'escursionismo ambientale;

b) collaborano con gli enti preposti alla promozione del turismo;

c) collaborano con la Regione e gli enti locali per la difesa e la tutela degli ambienti naturali;

d) collaborano con le istituzioni scolastiche per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale;

e) individuano gli itinerari escursionistici e ne stabiliscono il tracciato, nonché le tappe, e la più opportuna segnaletica e cartellonistica;

f) collaborano alla manutenzione degli itinerari e alla manutenzione della segnaletica.

3. Gli itinerari di cui al comma 2 possono svilupparsi anche in ambienti antropizzati per renderli didatticamente fruibili.

 

 

Art. 3
Esercizio della professione di guida ambientale escursionistica

1. L'esercizio della professione di "guida ambientale escursionistica" nel territorio della Sardegna, in ambito turistico-ricreativo, è subordinato all'iscrizione nel Registro regionale delle guide ambientali escursionistiche, di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. Per l'esercizio della professione di "guida ambientale escursionistica" nei parchi e nelle aree protette istituiti nel territorio della Sardegna, gli organi di gestione accertano, sulla base dei propri piani e regolamenti, che le guide siano in possesso nel loro curriculum di una formazione che attesti la specifica conoscenza delle peculiarità del territorio nel quale ricade il parco o l'area protetta.

3. Possono esercitare la professione di "guida ambientale escursionistica" anche i cittadini italiani o di altri stati membri della UE non residenti in Sardegna che risultino autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza o della legislazione regionale in materia.

 

 

Art. 4
Registro regionale delle guide ambientali escursioniste

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo è tenuto ed aggiornato, anche ai fini di pubblicità e statistica, il Registro regionale delle guide ambientali escursionistiche.

2. Possono iscriversi al Registro tutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5 della presente legge.

3. Per ogni iscritto nel Registro debbono risultare anche le eventuali specializzazioni conseguite, secondo le quali l'iscritto intende svolgere la propria attività.

 

 

Art. 5
Requisiti per l'iscrizione al Registro regionale delle guide ambientali escursionistiche

1. Le guide ambientali escursionistiche, ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale, debbono possedere i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'UE. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive integrazioni e modificazioni;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) diploma di scuola secondaria superiore e, per i titoli conseguiti all'estero, un titolo equipollente;

e) stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle escursioni.

 

 

Art. 6
Domanda di iscrizione nel Registro regionale delle guide ambientali escursionistiche

1. Le guide che intendono esercitare l'attività nel territorio della Sardegna e siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, devono presentare domanda all'Assessorato regionale competente in materia di turismo per l'iscrizione al Registro di cui all'articolo 4 della presente legge;

2. Le guide ambientali escursionistiche che richiedono l'iscrizione nel Registro regionale devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato medico attestante l'idoneità psicofisica all'esercizio della professione;

b) attestati o certificazioni per le eventuali specializzazioni conseguite.

3. Le Guide ambientali escursionistiche, nella domanda di iscrizione di cui al comma 2, devono inoltre dichiarare, anche mediante sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni:

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita;

c) cittadinanza;

d) residenza;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) titolo di studio;

g) codice fiscale.

4. L'iscrizione nel Registro regionale viene disposta dall'Assessore regionale del turismo entro 60 giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione.

5. La domanda si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato.

6. L'Assessorato regionale del turismo provvede a rilasciare agli interessati l'attestazione comprovante l'iscrizione nel Registro regionale.

 

 

  Art. 7
Commissione regionale per le attività del turismo ambientale escursionistico

1. E' istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo la Commissione regionale per le attività del turismo ambientale escursionistico.

2. La Commissione è composta da:

a) cinque rappresentanti delle guide ambientali escursionistiche;

b) due funzionari dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, di cui uno con funzioni di segretario.

3. I componenti di cui alla lettera a) sono eletti fra gli iscritti nel Registro regionale  di cui all'articolo 4 della presente legge.

4. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente, individuato fra gli appartenenti alla categoria delle guide ambientali escursioniste.

5. In caso di accertata impossibilità di funzionamento della Commissione, l'Assessore regionale del turismo provvede, con proprio decreto, al suo scioglimento ed alla ricostituzione di una nuova Commissione.

6. In fase di prima applicazione l'Assessore regionale del turismo, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto pubblicato sul BURAS, indice le elezioni per la prima costituzione della Commissione.

 

 

Art. 8
Compiti della Commissione regionale

1. La Commissione esprime parere:

a) sulle domande di iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, verificando la regolarità;

b) sulla documentazione fornita in base a quanto prescritto dalla presente legge;

c) sulla cancellazione dal Registro degli iscritti che non rinnovino l'adesione annuale o che comunichino la cessazione dell'attività professionale;

d) sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per la violazione delle norme previste dalla presente legge.

2. La Commissione compie accertamenti per verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti di iscrizione nel Registro  regionale.

3. La Commissione:

a) formula proposte in merito alla tutela dell'ambiente naturale e alla regolamentazione del flusso turistico in aree protette o di particolare pregio naturalistico;

b) formula altresì proposte sulla necessità di interventi formativi nel settore del turismo ambientale escursionistico;

c) collabora con gli organi di gestione dei parchi e delle aree protette per lo sviluppo di iniziative di carattere educativo, formativo e divulgativo e sulle tecniche e sulle politiche di gestione e conservazione dell'ambiente.

4. Ai componenti della Commissione spettano i compensi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 9
Agevolazioni

1. Le guide ambientali escursionistiche iscritte nel Registro regionale, nell'esercizio della propria attività professionale, sono ammesse gratuitamente durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi, le aree protette, esposizioni e manifestazioni artistico culturali organizzate nei medesimi ambiti.

2. Le guide ambientali escursionistiche possono assistere i propri clienti nei porti, aeroporti, nelle stazioni ferroviarie ed in quelle di altri mezzi collettivi di trasporto.

 

 

Art. 10
Sanzioni disciplinari e ricorse

1. Le Guide ambientali escursioniste  iscritte nel Registro regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta nei confronti di chi, pur esercitando la professione o l'attività, non rinnovi l'iscrizione annuale;

b) censura nei confronti di chi, dopo ammonizione scritta, persegua nel non rinnovare l'iscrizione;

c) sospensione dal Registro regionale per un periodo compreso tra un mese e un anno nei confronti di chi, dopo la sanzione di cui alla precedente lettera b) non rinnovi l'iscrizione ovvero violi, nell'esercizio dell'attività, le disposizioni della presente legge;

d) radiazione nel caso di ripetuta violazione, nell'esercizio dell'attività, dei limiti sopra indicati. La radiazione comporta il divieto di iscrizione per un periodo non inferiore ai tre anni.

 

 

Art. 11
Norma transitoria

1. Coloro che, residenti ed operanti nel territorio della Sardegna, abbiano svolto negli ultimi tre anni, anche in modo non continuativo, l'attività di guida ambientale escursionistica di cui all'articolo 2 della presente legge sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle Guide ambientali escursioniste alle seguenti condizioni:

a) presentazione di apposita domanda all'Assessorato regionale del turismo non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) presentazione di una relazione sull'attività professionale svolta e di idonea documentazione di comprovanza.

2. In deroga a quanto stabilito dall'art.5 della presente legge, per l'iscrizione all'elenco regionale, in sede di prima applicazione, è sufficiente il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

 

 

Art. 12
Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 50.000.000 annue.

2. Nel bilancio della regione per l'anno 2002 e in quello pluriennale 2002-2004 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

Entrata

Cap. 35004-01

(N.I.) 3.5.0 - Proventi derivanti dalle quote di iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo ambientale escursionistico ( articolo 7, comma 10, della presente legge)

2002

euro                26.000,00

2003

euro                26.000,00

2004

euro                26.000,00

Spesa

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02102

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie e di mezzi gratuiti ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati ed altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (articoli 7 e 17 bis della L.R. 11 giugno 1974, n. 15; L.R. 19 maggio 1983, n. 14; L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)

2002

euro                 26.000,00

2003

euro                 26.000,00

2004

euro                26.000,00

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 02100 del bilancio pluriennale 2002-2004 e nei corrispondenti bilanci per gli anni successivi.