CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 298/A

presentata dai Consiglieri regionali

MANCA - SANNA Giacomo

il 6 febbraio 2002

Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura)


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si propone di risolvere alcuni dubbi in merito alla interpretazione delle disposizioni contenute nelle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000 n. 21 "Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura".

Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 21 del 2000 prevedono che l'Amministrazione regionale possa concedere contributi a favore dell'Associazione regionale allevatori per lo svolgimento di determinate attività di assistenza tecnica a favore degli allevatori.

In sede di esame delle norme sopra indicate. la struttura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale si è posta il dubbio se tra le spese ammissibili a contributo possano essere ricomprese anche quelle relative all'attuazione del contratto integrativo aziendale; il contratto integrativo ha attribuito ad alcune categorie di dipendenti dell'Associazione regionale allevatori un inquadramento giuridico differente rispetto a quello previsto dal contratto nazionale di categoria e ha, inoltre, riconosciuto alla generalità di dipendenti dell'Associazione regionale allevatori un trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello nazionale.

Considerato che il contratto nazionale di categoria non demanda alla contrattazione integrativa quanto stipulato a livello regionale, la struttura dell'Assessorato dell'agricoltura ha ritenuto di non poter considerare tra le spese ammissibili a contribuzione regionale anche quelle derivanti dall'attuazione del contratto integrativo aziendale.

Appare pertanto indispensabile approvare la norma contenuta nella presente proposta di legge che esplicitamente include tra le spese ammissibili a contribuzione regionale anche quelle derivanti dall'attuazione del contratto integrativo aziendale per i dipendenti dell'Associazione regionale allevatori.  


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO

composta dai Consiglieri 

FRAU, Presidente, GRANELLA, Vice Presidente; CASSANO, Segretario; SANNA Alberto, Segretario; CAPPAI, DEMURU, GIAGU, LIORI, MANCA, relatore, ORTU, PILO, RASSU

pervenuta il 18 dicembre 2002

La Quinta Commissione Permanente, nella seduta dell'11 dicembre 2002, ha approvato la proposta di legge n. 298 "Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), accogliendo la modifica proposta dalla Commissione bilancio relativamente alla copertura finanziaria del provvedimento. Sulla proposta di legge la Commissione ha chiesto anche il parere della Commissione politiche comunitarie, poiché tale parere non è stato espresso nei termini regolamentari, la Quinta Commissione ha approvato la proposta di legge prescindendo da tale parere.

La Commissione nell'approvare la proposta di legge vi ha apportato, accogliendo due emendamenti presentati dall'Assessore, alcune modifiche. Come ampiamente spiegato nella relazione dei proponenti, la proposta di legge all'articolo 1 si propone di risolvere alcuni dubbi in merito alla interpretazione delle disposizioni contenute nelle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000 n. 21 "Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura".

Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 21 del 2000 prevedono che l'Amministrazione regionale possa concedere contributi a favore dell'Associazione regionale allevatori per lo svolgimento di determinate attività di assistenza tecnica a favore degli allevatori.

In sede di esame delle norme sopra indicate, la struttura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale si è posta il dubbio se tra le spese ammissibili a contributo possano essere ricomprese anche quelle relative all'attuazione del contratto integrativo aziendale; il contratto integrativo ha attribuito ad alcune categorie di dipendenti dell'Associazione regionale allevatori un inquadramento giuridico differente rispetto a quello previsto dal contratto nazionale di categoria e ha, inoltre, riconosciuto alla generalità di dipendenti dell'Associazione regionale allevatori un trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello nazionale.

Considerato che il contratto nazionale di categoria non demanda alla contrattazione integrativa quanto stipulato a livello regionale, la struttura dell'Assessorato dell'agricoltura ha ritenuto di non poter considerare tra le spese ammissibili a contribuzione regionale anche quelle derivanti dall'attuazione del contratto integrativo aziendale. Pertanto, al fine di superare il problema evidenziato, le norme approvate includono espressamente tra le spese ammissibili a contribuzione regionale anche quelle derivanti dall'attuazione del contratto integrativo aziendale per i dipendenti dell'Associazione regionale allevatori.

Il testo licenziato dalla Commissione, tuttavia, limita l'inclusione tra le spese ammissibili a quelle derivanti dal contratto aziendale stipulato il 25 giugno 1998 escludendo quelli successivi. Tale fatto è dovuto alla considerazione che il contratto integrativo stipulato il 25 giugno era stato avallato dall'allora Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

La Commissione, inoltre, accogliendo una proposta dell'Assessore dell'agricoltura, condivisa anche dall'Associazione regionale allevatori, ha previsto la modifica della lettera d) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 21 del 2000 al fine di sostituire la possibilità per l'Amministrazione regionale di concedere contributi all'Associazione regionale allevatori "nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili" per la prestazione di servizi di assistenza tecnica con la possibilità di concedere tali contributi nella misura "fino al cento per cento". Questa modifica permetterà all'Associazione regionale allevatori di chiedere un piccolo contributo agli allevatori beneficiari dell'assistenza tecnica e quindi una responsabilizzazione degli stessi.

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La Terza Commissione, nella seduta del 12 novembre 2002, ha espresso il proprio parere sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole Balletto.

La Seconda Commissione non ha espresso il proprio parere nei termini previsti dal Regolamento.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE  

TITOLO: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura)

Art. 1
Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000

1. Nelle spese previste dalle lettere b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 sono comprese quelle relative al pagamento delle retribuzioni, e dei relativi oneri previdenziali e assistenziali, spettanti ai dipendenti dell'Associazione regionale allevatori in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e del contratto integrativo aziendale stipulato il 25 giugno 1998 e di quelli successivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 2000.

 

Art. 1
Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000

1. Nelle spese previste dalle lettere b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 sono comprese quelle relative al pagamento delle retribuzioni, e dei relativi oneri previdenziali e assistenziali, spettanti ai dipendenti dell'Associazione regionale allevatori in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e del contratto integrativo aziendale stipulato il 25 giugno 1998.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 2000.

   

Art. 1 bis
Modifica dell'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21

1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 l'espressione "nella misura del 100 per cento" è sostituita dalla seguente: "fino alla misura del 100 per cento".

Art. 2
Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in lire 600.000.000 ( euro 309.874,14) per l'anno 2001 e in lire 1.000.000.000 ( euro 516.456,90) per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono apportate le seguenti modifiche:

In aumento

Spesa

06 - AGRICOLTURA

UPB S06.038

Incentivi per il potenziamento della produzione zootecnica- Investimenti

COMPETENZA

UPB S06.038 -

Incentivi per il potenziamento della produzione zootecnica - Investimenti

2001

lire             600.000.000
euro           309.874,14

2002

lire             1.000.000.000
euro           516.456,90

2003

lire             1.000.000.000
euro           516.456,90

Cassa

2001

lire            600.000.000
euro          309.874,14

In diminuzione

UPB S03.006 -

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2001

lire          600.000.000
euro        309.874,14

2002

lire          1.000.000.000
euro        516.456,90

2003

lire          1.000.000.000
euro        516.456,90

mediante riduzione della tabella A allegata alla legge finanziaria rispettivamente delle riserva di cui al punto 7) per l'anno 2001 e della riserva di cui al punto 8) per gli anni 2002 e 2003

UPB S03.003

Fondo di cassa

2001

lire         600.000.000
euro       309.874,14

 

Art. 2
Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 1  della presente legge sono valutate in  euro 360.000 per l'anno 2002 e euro 200.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S06.038.

Art. 3
Entrata in vigore

1. 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

Art. 3
Entrata in vigore

  (identico)