CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 294/A
presentata dai Consiglieri regionali
FRAU - SANNA Alberto - RASSU - ORTU - CAPPAI - DEMURU - GIAGU - GRANELLA - LOCCI - MANCA - MARROCU - MILIA - PIANA - TUNIS
il 17 gennaio 2002
Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 concernente il periodo di caccia di alcune specie migratorie
RELAZIONE DEI PROPONENTI
È noto che la formulazione originaria della disposizione contenuta nell'articolo 49, primo comma, della Legge 29 luglio 1998, n 3, recante norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, prevedeva alla lettera b) un periodo di caccia di alcune specie di uccelli migratori, specificamente indicati, dalla terza domenica di settembre fino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo.
Tale previsione introduceva per il territorio della Sardegna una estensione, rispetto al periodo temporale di esercizio della caccia sul territorio nazionale fissato dalla disposizione di cui all'articolo 18 della Legge statale 11 febbraio 192, n. 157, che era stata diffusamente motivata dalle competenti Commissioni consiliari, sia in prima lettura sia in sede di riapprovazione del medesimo testo in seguito all'intervenuto rilievo governativo, con la specificità della situazione climatico-ambientale della Sardegna. Nella nostra Regione, infatti, il ripasso delle specie migratorie verso i luoghi di riproduzione, periodo in ci la caccia non è consentita in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 7.4 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, avviene costantemente in un periodo successivo alla fine del mese di febbraio.
Il Governo, tuttavia, ritenendo tale particolare disposizione della Regione Sarda contrastante con le previsioni della Legge nazionale n. 157/92, assunta come limite vincolante anche in relazione al periodo previsto per la caccia, in quanto norma fondamentale di riforma economica-sociale, all'esercizio della potestà legislativa regionale che all'epoca in materia di caccia era concorrente con quella dello Stato, aveva impugnato la predetta norma davanti alla Corte Costituzionale.
Con sentenza n. 323 del 14-24 luglio 1998 la stessa Corte, accogliendo il predetto ricorso, dichiarava l'illegittimità della disposizione proprio in ragione dell'accertata violazione della norma nazionale ritenuta dalla Corte vincolante nell'esercizio della potestà legislativa concorrente della Regione Sarda e, pertanto, il testo definitivo della L.R. n. 23/98 è stato pubblicato privo della norma censurata e, conseguentemente anche in Sardegna il prelievo venatorio è esercitabile solo fino al 31 gennaio.
La situazione giuridica nella materia ha, peraltro, subito una rilevante e significativa variazione in seguito alla intervenuta modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione ad opera della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, promulgata dopo il referendum confermativo svoltosi il 7 ottobre 2001.
Con tali disposizioni sono stati profondamente innovati tra gli altri gli articoli 117 e 118 della Costituzione in particolare con l'inversione, rispetto al precedente assetto, della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regione. Infatti in origine la competenza legislativa generale era riservata allo Stato, mentre alle Regioni era consentita in via esclusiva o concorrente nelle sole specifiche materie tassativamente indicate, con il nuovo assetto costituzionale la potestà legislativa generale è diventata quella delle Regioni, residuando allo Stato quella, esclusiva o concorrente, specificamente elencata nella nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione.
La caccia non è più compresa nel predetto articolo tra le materie in cui lo Stato è titolare di potestà legislativa, né esclusiva né concorrente con quella regionale per cui, in forza della competenza legislativa residuale, espressamente sancita dal quarto comma dell'attuale articolo 117, la competenza legislativa nella specifica materia è ora attribuita in via esclusiva alle Regioni.
La conseguenza di tale importante modifica nella vicenda normativa precedentemente richiamata è che, non solo la normativa statale in materia, tra cui la Legge 157/92, non potrà più costituire un limite all'esercizio della nuova potestà legislativa esclusiva regionale, ma che sarà la stessa normativa statale preesistente a poter essere ritenuta non più conforme al dettato costituzionale, laddove presenti delle disposizioni incompatibili con la legislazione regionale intervenuta in forza della nuova disciplina costituzionale.
Alla luce della così ricostruita situazione giuridica è evidente che sono venute meno le ragioni che avevano portato alla dichiarazione di incostituzionalità della norma che, pertanto, si ritiene opportuno reintrodurre nel corpo della Legge 23/1998, in ossequio ad una scelta netta che il legislatore regionale aveva già fatto e che, all'epoca di approvazione della legge, si era fermamente e ripetutamente manifestata nel contrasto con il Governo e che ora si ritiene ancora rispondente alla necessità di corretto assetto e disciplina della caccia, in ragione della specificità della situazione climatica ed ambientale della Sardegna.
La data del 31 gennaio, sancita dall'articolo 18 della Legge statale n. 157/92, non può più costituire un limite temporale invalicabile per il legislatore regionale che può ora esercitare il potere di deroga alla generale disciplina dei periodi venatori, del resto già espressamente riconosciuto dalla stessa Corte nella citata sentenza 323/98, entro i limiti scaturenti dalle ricordate disposizioni dell'articolo 7.4 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE.
Questa, tuttavia, non individua alcun termine rigido ed uniforme ma, per quanto riguarda le specie migratorie, impone agli Stati membri di provvedere "a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione". Si può pertanto fondatamente affermare che la direttiva comunitaria non esclude che nei diversi Stati membri ed anche all'interno di uno stesso Stato le autorità competenti, anche regionali, possano disciplinare diversamente i periodi di caccia purché essi corrispondano agli effettivi movimenti migratori rilevati nei diversi territori della Comunità.
In tal senso deve essere segnalata per esempio la normativa francese, applicabile al territorio della Corsica in cui i movimenti delle specie migratorie si svolgono in tempi analoghi a quelli della Sardegna, le cui disposizioni consentono la caccia di un determinato numero di specie migratorie anche nel mese di febbraio, senza che tali norme siano state mai contestate dagli organismi Comunitari per violazione della ricordata direttiva.
La reintroduzione del testo originario dell'articolo 49, primo comma lett. b, della legge regionale 23 del 1998, auspicato non solo dai cacciatori, ma anche dai vari comparti agricoli in quanto, come più volte rilevato dalla sessa Corte Costituzionale, la caccia non è riducibile ad un mero abbattimento di animali selvatici, ma rappresenta proprio un mezzo di regolazione della fauna selvatica a tutela delle colture agricole, costituisce quindi un doveroso esercizio di una potestà normativa conferita in via esclusiva al legislatore regionale proprio al fine della corretta e migliore valutazione e regolamentazione delle specificità della situazione del territorio regionale.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO
composta dai Consiglieri
FRAU, Presidente - SANNA Alberto, Vice Presidente - RASSU, Segretario - ORTU, Segretario - CAPPAI - DEMURU - GIAGU - GRANELLA - LOCCI - MANCA - MARROCU, relatore - MILIA - PIANA - TUNIS
pervenuta il 31 gennaio 2002
La Quinta Commissione permanente, nella seduta del 30 gennaio 2002, ha approvato all'unanimità la proposta di Legge n. 294 "Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 concernente il periodo di caccia di alcune specie migratorie".
La Commissione nell'approvare il provvedimento ha apportato una notevole modificazione al testo presentato dai proponenti. Questo infatti, come ampiamente illustrato nella relazione di accompagnamento, prevedeva il reinserimento nel comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998, della lett. b) che fissava al 28 febbraio la chiusura della caccia ad alcune specie di uccelli migratori; tale disposizione era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale.
La Commissione, invece, ha ritenuto opportuno prevedere il termine del 28 febbraio come termine generale di chiusura della caccia con la sola eccezione della caccia al cinghiale e alla tortora, ma ha precisato che, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria, l'esercizio della caccia non possa essere esercitato durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e qualora si tratti di specie migratorie durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.
In base alla disposizione approvata dalla Commissione viene demandato al Comitato regionale faunistico, in sede di elaborazione del calendario venatorio, il compito di accertare se, nelle differenti stagioni venatorie, possa essere permessa la caccia nel mese di febbraio nel rispetto delle condizioni previste dalla nuova formulazione dell'art. 49 e della normativa comunitaria.
La Commissione ritiene che il testo licenziato possa costituire un giusto contemperamento tra le richieste del mondo venatorio di estendere la stagione venatoria e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria per la protezione della fauna selvatica e in particolare delle specie di uccelli migratori.
La Commissione auspica che il Consiglio regionale approvi nel minor tempo possibile la proposta di legge nel testo licenziato dalla Commissione
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO: Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", concernente il periodo di caccia.
Art. 1
Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23"Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna"
1. Dopo la lett. a) del comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 è inserita la seguente:
b) Colombaccio (Columba Palumbus)
Beccaccia (Scolopax rusticola)
Beccaccino (Gallinago gallinago)
Merlo (Turdus merula)
Tordo sassello (Turdus iliacus)
Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
Cesena (Turdus pilaris)
Marzaiola (Anas cuercuedula)
Alzavola (Anas crecca)
Pavoncella (Vanellus vanellus)
dalla terza domenica di settembre fino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo.
Art. 1
Modifica dell'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 19981. Il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale, n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 48 nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 28 febbraio dell'anno successivo, a condizione che le specie non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, qualora si tratti di specie migratorie, non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, con le seguenti eccezioni:
a) Cinghiale (Sus scrofa)
dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;
b) Tortora selvatica (Streptopelia turtur)
dal primo giorno di settembre per un massimo di due giornate.".
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Art. 2
Entrata in vigore(Identico)