CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 284/A
presentata dai Consiglieri regionali
PIRASTU - LICANDRO
il 21 dicembre 2001
Riconoscimento dello stato giuridico delle Agenzie governative
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con la presente proposta di legge si intende rispondere all'esigenza di operatività della Regione Sardegna emersa soprattutto in relazione all'attuazione delle misure previste dal Programma Operativo Regionale 2000-2006 ma riscontrabile anche in molti altri programmi di attuazione di politiche regionali per lo sviluppo socioeconomico della Sardegna.
Esistono infatti all'interno della complessa organizzazione della Regione diversi organismi ed enti creati per attuare politiche di sviluppo economico (credito, ricerca tecnologica, incubazione di impresa, osservazione statistica, assistenza alle imprese, formazione professionale, etc.) che hanno finora svolto tale ruolo strumentalmente agli indirizzi formulati dal Governo regionale.
Tali organismi ed enti hanno natura giuridica differente (enti pubblici economici, società di diritto pubblico, consorzi, etc.) ma sostanzialmente svolgono tutti attività strumentali alle azioni e programmi regionali di sviluppo.
La normativa europea individua chiaramente tale categoria di enti ed organismi di diritto pubblico e consente che essi possano attuare direttamente le misure ed i programmi che le Amministrazioni pubbliche territoriali decidano di affidargli nelle materie di specifica competenza.
Le "agenzie governative" devono tuttavia essere distintamente individuate e riconosciute sulla base dei requisiti dettati dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.
Il Complemento di programmazione del POR Sardegna (approvato dalla Commissione UE) prevede che alcune misure (all'interno dell'Asse IV-Sviluppo locale) siano attuate direttamente dalle agenzie governative regionali e detta i requisiti che devono sussistere affinché la Giunta regionale possa attestare tale "status" con propria deliberazione.
Tale delibera è stata formalizzata il 4 settembre 2001 e trasmessa alla Commissione UE per verificarne la compatibilità con le norme comunitarie. La riposta di Bruxelles, che rinviava alla autonomia e potestà della Regione la verifica di tale compatibilità, ha tuttavia paralizzato l'Amministrazione regionale che ha rinviato, con rimbalzi di competenza tra diversi Assessorati, ogni discorso in materia di agenzie governative bloccando quindi l'attuazione delle misure del POR che fanno riferimento a tali soggetti.
Si è quindi ritenuto, per uscire dall'empasse e dalle gravi conseguenze che essa sta creando per il rischio di perdere le risorse assegnate,che l'unica soluzione fosse l'emanazione di una legge che definisca chiaramente le agenzie governative, i requisiti che le caratterizzano e la procedura per attestare tale "status".
L'intervento del legislatore regionale pone così fine alle diatribe interne alla Amministrazione e consente agli Assessorati competenti di dare immediata attuazione alle misure del POR sullo sviluppo locale.
Ma il riconoscimento dello status di agenzia governativa regionale va oltre tale esigenza immediata e potrà rivelarsi uno strumento utile per l'attuazione di diversi programmi e progetti siano essi finanziati dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione Europea.
La proposta individua all'articolo 2 i requisiti che devono possedere i soggetti giuridici definiti Agenzie governative regionali, in coerenza con quanto contenuto nel complemento di programmazione citato e nelle direttive europee in materia di appalti (direttiva 92/50/CEE).
Gli articoli 3 e 4 definiscono invece una procedura assai snella per il riconoscimento dello "status" di Agenzia governativa della Regione autonoma della Sardegna: una deliberazione della Giunta su proposta del Presidente della Regione attesta tale "status" a seguito di una istanza, completa della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti elencati.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA CEE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE
composta dai Consiglieri
FALCONI, Presidente - FADDA, Vice Presidente - CORDA, Segretario - PACIFICO, Segretario - LICANDRO - MANCA - MURGIA - PILO - PIRASTU, relatore - SCANO
pervenuta il 14 febbraio 2002
La Seconda Commissione permanente, nella seduta del 13 febbraio 2002, ha approvato all'unanimità la proposta di legge numero 284, concernente il riconoscimento dello stato giuridico delle Agenzie Governative regionali.
La Commissione ha pienamente condiviso l'esigenza di colmare una lacuna nella disciplina legislativa degli strumenti regionali di attuazione dei programmi comunitari.
Il riconoscimento dello status di Agenzia governativa, infatti, è considerato, negli stessi documenti della programmazione comunitaria, indispensabile per consentire l'affidamento diretto della gestione di determinate misure ad organismi strumentali o ausiliari della Regione specializzati nella promozione dello sviluppo - fermo restando che, operando in veste di Agenzie governative regionali, tali organismi non potranno esercitare attività concorrenziali rispetto all'ordinaria offerta privata di prestazioni, beni o servizi.
La disciplina dettata dal provvedimento, pertanto, introduce criteri di trasparenza e di razionalizzazione nel campo dei soggetti a partecipazione pubblica regionale operanti nella promozione dello sviluppo.
Per queste ragioni la Commissione ne auspica la tempestiva approvazione da parte del Consiglio.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO: Riconoscimento dello stato giuridico delle Agenzie governative regionali.
Art. 1
Riconoscimento dell'Agenzia governativa1. Con la presente legge la Regione autonoma della Sardegna individua i requisiti che debbono possedere gli organismi che svolgono un ruolo di servizio per le politiche regionali e che, a tal fine, vengono riconosciute quali Agenzie governative.
Art. 1
Riconoscimento delle Agenzie governative regionali1. Con la presente legge la Regione autonoma della Sardegna individua i requisiti che debbono possedere gli organismi che svolgono un ruolo di servizio per le politiche regionali e che, a tal fine, vengono riconosciuti quali Agenzie governative regionali.
Art. 2
Requisiti dell'Agenzia governativa1. Per poter ottenere il riconoscimento dello status di Agenzia governativa, così come previsto nell'articolo 4, gli organismi devono possedere i seguenti requisiti:
1) disporre di complessivi programmi di azione annuali che per statuto o regolamento sono approvati dal Governo regionale o dal Consiglio regionale;
2) essere condotti da organi di amministrazione soggetti a ratifica od accettazione da parte del Governo o del Consiglio regionale, oppure da questi direttamente nominati;
3) essere di proprietà della Regione autonoma della Sardegna in modo diretto od indiretto attraverso quote di maggioranza;
non esercitare attività che possano configurarsi come concorrenziali rispetto alla ordinaria offerta privata di prestazioni, beni e servizi presente entro la regione, ivi inclusa la partecipazione a gare e trattative pubbliche o private, salvo quanto specificamente previsto dai programmi di attività approvati dalla Amministrazione regionale in relazione alle funzioni da esercitare quali agenzie di sviluppo, e pertanto con l'evidenza del particolare carattere di innovazione,impulso e promozione economico-sociale dei progetti. Resta fermo, in attuazione delle vigenti disposizioni (decreto legislativo n. 157 del 1995, attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, decreto legislativo n. 123 del 1998, Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) che il soggetto affidatario della progettazione di servizi non può esserne anche fornitore, o concorrere alle aggiudicazione dei medesimi, né possono concorrervi società e soggetti controllati (ai sensi dell'articolo 2359, comma primo, punto terzo, del codice civile) del predetto soggetto affidatario.
Art. 2
Requisiti delle Agenzie governative regionali1. Per poter ottenere il riconoscimento dello status di Agenzia governativa regionale, così come previsto nell'articolo 4, gli organismi devono possedere i seguenti requisiti:
1) disporre di complessivi programmi di azione annuali che per statuto o regolamento sono approvati dal Governo regionale o dal Consiglio regionale;
2) essere condotti da organi di amministrazione soggetti a ratifica od accettazione da parte del Governo regionale o del Consiglio regionale, oppure da questi direttamente nominati;
3) essere di proprietà della Regione autonoma della Sardegna in modo diretto od indiretto attraverso quote di maggioranza;
non esercitare attività che possano configurarsi come concorrenziali rispetto alla ordinaria offerta privata di prestazioni, beni e servizi presente entro la regione, ivi inclusa la partecipazione a gare e trattative pubbliche o private, salvo quanto specificamente previsto dai programmi di attività approvati dalla Amministrazione regionale in relazione alle funzioni da esercitare quali agenzie di sviluppo, e pertanto con l'evidenza del particolare carattere di innovazione, impulso e promozione economico-sociale dei progetti. Resta fermo, in attuazione delle vigenti disposizioni (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi"; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"), che il soggetto affidatario della progettazione di servizi non può esserne anche fornitore, o concorrere alla aggiudicazione dei medesimi, né possono concorrervi società e soggetti controllati (ai sensi dell'articolo 2359, comma primo, punto terzo, del codice civile) del predetto soggetto affidatario.
Art. 3
Istanza per il riconoscimento di Agenzia governativa1. Gli organismi che intendono ottenere il riconoscimento dello status di Agenzia governativa devono inoltrare apposita richiesta al Presidente della Regione, corredata di tutta la documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.
Art. 3
Istanza per il riconoscimento dello status di Agenzia governativa regionale1. Gli organismi che intendono ottenere il riconoscimento dello status di Agenzia governativa regionale devono inoltrare apposita richiesta al Presidente della Regione, corredata di tutta la documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.
Art. 4
Attribuzione dello status di Agenzia governativa1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, attribuisce con propria delibera lo status di Agenzia governativa agli organismi che abbiano i requisiti indicati nell'articolo 2.
Art. 4
Attribuzione dello status di Agenzia governativa regionale1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, attribuisce con propria delibera lo status di Agenzia governativa regionale agli organismi che abbiano i requisiti indicati nell'articolo 2.
Art. 5
Affidamento dei programmi1. La Regione autonoma della Sardegna può affidare direttamente alle Agenzie governative regionali l'attuazione di programmi regionali, nazionali e comunitari coerenti con le finalità statutarie delle Agenzie medesime.
Art. 5
Affidamento dei programmi(identico)