CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 275/A

presentata dai Consiglieri regionali

MANCA - SANNA Giacomo

il 20 novembre 2001

Interventi a favore degli allevatori danneggiati dalla encefalopatia spongiforme ovicaprina (scrapie), dalla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) e modifica della L.R. 17 novembre 2000, n. 22


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si propone di estendere agli allevatori ovicaprini danneggiati dalla encefalopatia spongiforme ovicaprina (scrapie) le provvidenze concesse dall'Amministrazione regionale a favore degli allevatori danneggiati dalla febbre catarrale degli ovini (blue tongue).

L'encefalopatia spongiforme ovicaprina, malattia conosciuta in Europa da oltre due secoli, è stata diagnosticata per la prima volta in Italia nel 1976. In Sardegna è stata segnalata per la prima volta nel 1995 e da allora sono stati rilevati 30 focolai con una media di 500 capi colpiti dalla malattia ogni anno.

L'attualità e l'importanza della patologia possono essere sintetizzate nelle seguenti considerazioni:

- è da considerare il prototipo delle malattie da prioni, o encefalopatie spongiformi degli animali e dell'uomo, divenute emergenti a partire dall'ondata epidemica di BSE in Inghilterra dalla metà degli anni '80, in particolare dalla recente emergenza di casi della nuova variante umana della malattia di Creutzfeldt - Jakob, manifestatasi dalla metà degli anni '90 in Inghilterra, e legata alla esposizione alimentare a prodotti bovini contaminati con la BSE;

- poiché sembra alquanto verosimile che l'agente della BSE sia derivato da quello della scrapie, passato al bovino attraverso il consumo di farine derivate da ovino infetto o contaminate, appare assai probabile che in qualche modo esso possa ritornare (o essere ritornato) alla pecora e alla capra in condizioni naturali (in condizioni sperimentali il passaggio è già stato ottenuto). Questo caratterizza la scrapie come un potenziale problema di sanità pubblica, ed i riflessi negativi di questo, anche disastrosi, sugli aspetti economici dell'allevamento ovicaprino sardo, sono facilmente immaginabili, con riferimento alla possibilità di un tracollo dei consumi delle carni e dei prodotti lattiero caseari ed in particolare delle esportazioni;

- questo enorme rischio può essere evitato solo creando con estrema tempestività ed urgenza le condizioni affinché possano avere reale efficacia le misure previste nel Regolamento CE 999/2001, e successive modifiche ed integrazioni, che, prevedendo un programma di sorveglianza attiva della scrapie attraverso l'introduzione diagnostica dei test rapidi su un elevato numero di animali di oltre 18 mesi di età morti in allevamento e macellati, consente di effettuare dei passi importantissimi verso la eradicazione della malattia dall'isola. Tali condizioni si basano sulla piena ed attiva collaborazione degli allevatori, indispensabile per una effettiva riuscita del programma.

Questa collaborazione può essere ottenuta rimuovendo i notevoli ostacoli economici attualmente esistenti. Infatti nonostante la patologia si presenti in maniera meno eclatante e più subdola della blue tongue, i provvedimenti di abbattimento totale del gregge cui devono sottostare gli allevatori in caso di malattia conclamata o di positività ai test, la rende sicuramente di maggior impatto economico per il singolo allevatore, stante il fatto in particolare che le norme sanitarie nazionali attuali prevedono il solo indennizzo per i capi abbattuti (che supera di poco le 200 mila lire a capo).

A fronte della pressante esigenza di pervenire alla eradicazione della malattia dall'isola, permanendo i suddetti disagi economici per gli allevatori, gli stessi potrebbero essere poco motivati ad una collaborazione attiva al fine della piena riuscita del piano di sorveglianza (premessa indispensabile ai fini della eradicazione): e questo sia in merito alla notifica di soggetti malati con sintomatologia in atto, sia rispetto alla regolare macellazione di capi, sulla quale si basa, con i test a campione di laboratorio, la sorveglianza attiva del 2001.

È da ritenere pertanto opportuno, per favorire la piena collaborazione degli allevatori e il conseguente successo del monitoraggio e della successiva eradicazione, diminuire gli attuali disagi sopportati dagli allevatori.

La presente legge, prevede, inoltre, provvidenze a favore degli allevamenti danneggiati dalla blue tongue. A tutte le aziende agricole, ove per effetto dell'epidemia, si siano registrate perdite di capi in misura non inferiore al 20 per cento, è concessa una indennità di risarcimento per il mancato reddito sui capi morti o abbattuti per l'intero periodo 2002 - 2005 e comunque non oltre la ricostituzione del capitale bestiame iniziale.

Le direttive di attuazione dell'articolo 5 della presente legge sono adottate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO

composta dai Consiglieri

FRAU, Presidente - GRANELLA, Vice Presidente - SANNA Alberto, Segretario - CAPPAI - CASSANO - DEMURU - GIAGU - LADU - LIORI - MANCA, relatore - ORTU - PETRINI - RASSU - SCARPA

pervenuta il 13 novembre 2003

            La Quinta Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 2003, preso atto del parere favorevole della Commissione bilancio sugli aspetti finanziari del provvedimento, ha approvato il testo unificato delle proposte di legge n. 103 e 275 "Interventi a favore della zootecnia e modifica della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22"; sullo stesso testo la Commissione aveva richiesto anche il parere della Commissione politiche comunitarie, poiché tale Commissione non ha espresso il proprio parere nel termine previsto dal regolamento interno, si deve presumere che questa non abbia trovato nulla da eccepire in merito al contenuto del testo unificato.

Il testo unificato approvato dalla Quinta Commissione contiene:

a) l'estensione a tutte le malattie infettive e diffusive del bestiame, indicate dal regolamento di polizia veterinaria, della disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22; con tale estensione si  prevede la possibilità che l'Amministrazione regionale anticipi con propri fondi le assegnazioni statali destinate ad attuare gli interventi diretti a fronteggiare le varie malattie del bestiame e consistenti in: erogazione di indennizzi agli allevatori per l'abbattimento dei capi infetti ordinato dalle autorità sanitarie; il rimborso delle spese sostenute dai Comuni e dalle Aziende USL per la distruzione e lo smaltimento degli animali infetti; i costi per le operazioni di disinfezione e disinfestazione sostenute dagli enti locali, dalle Aziende USL e da altri organismi e i costi per la stipula di convenzioni con veterinari da impiegare nell'attività di prevenzione e controllo delle malattie animali. La norma prevede inoltre che le somme non rimborsate dallo Stato rimangano a carico del bilancio regionale;

b) la previsione che gli aiuti concedibili in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, siano concessi anche agli allevatori le cui aziende siano state danneggiate da malattie infettive e diffusive previste dal regolamento di polizia veterinaria nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della legge;

c) la concessione di uno specifico indennizzo a favore delle aziende agropastorali danneggiate dalla agalassia contagiosa; tale indennizzo è concesso anche alle aziende agropastorali danneggiate dalla agalassia contagiosa nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della legge;

d) lo stanziamento di 2.000.000 euro nell'anno 2003 e 1.500.000 euro nell'anno 2004 da destinare all'attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo che costituisce la base giuridica per la concessione degli aiuti agli agricoltori e  allevatori danneggiati da calamità naturali, comprese le epizoozie;

e) la concessione di un sostegno finanziario a favore degli allevatori che a causa dei divieti di movimentazione imposti dalle autorità sanitarie non possono spostare il proprio bestiame, sia nell'ambito regionale che verso la restante parte del territorio nazionale e gli altri paesi dell'Unione europea; l'ammontare del contributo concedibile è collegato ai maggiori costi sostenuti dagli allevatori per l'alimentazione del bestiame;

f) l'attribuzione della priorità di concessione dei finanziamenti regionali per l'acquisto di scorte vive alle aziende che a causa di epizoozie abbiano subito una perdita del capitale bestiame o della produzione non inferiore al 20 per cento;

g) il coinvolgimento dei Comuni nelle procedure di concessione di alcuni contributi a favore delle aziende, anche in considerazione delle positive esperienze verificatesi nella concessione degli  aiuti a favore degli allevatori danneggiati dalla blue tongue.

La Commissione auspica una rapida approvazione del testo unificato da parte del Consiglio regionale.

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La Terza Commissione, nella seduta 9 settembre 2003, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento ed ha nominato relatore in Consiglio l'on. Balletto.

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La Seconda Commissione non ha espresso il proprio parere nei termini previsti dal Regolamento.

Il testo della Commissione è unificato con quello della Proposta di legge n. 103

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO: Interventi a favore della zootecnia e modifica della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22

Art. 1
Anticipazioni

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con mezzi propri, le assegnazioni che lo Stato dispone ai sensi delle Leggi 2 giugno 1988, n. 218 e 23 gennaio 1968, n. 34 a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare l'encefalopatia spongiforme ovicaprina (scrapie) (UPB S12.062) consistenti in:

a) erogazione di indennizzi agli allevatori per l'abbattimento dei capi infetti ordinato dalla autorità sanitaria;

b) rimborso delle spese sostenute dai comuni e dalle Aziende-USL per la distruzione e lo smaltimento degli animali infetti;

c) costi per le operazioni di disinfezione e disinfestazione sostenute dagli enti locali e dalle Aziende-USL e da organismi all'uopo deputati;

d) costi per la stipula di convenzioni con veterinari coadiutori da impiegare per rafforzare l'azione di prevenzione e di controllo della malattia.

2. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sentito il parere della Commissione consiliare competente che lo esprime entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Le somme non rimborsate dallo Stato fanno carico definitivamente al bilancio regionale, quelle rimborsate sono introitate sulla UPB E12.003 del bilancio regionale per essere attribuite - con decreto dell'Assessore del bilancio - alla UPB S12.062 (cap. 12194/01) e destinate qualora necessario alla prosecuzione degli interventi.

 

Art. 1
Anticipazioni

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con mezzi propri, le assegnazioni che lo Stato dispone ai sensi delle Leggi 2 giugno 1988, n. 218 e 23 gennaio 1968, n. 34 a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare le malattie infettive e diffusive indicate dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" e successive modifiche e integrazioni (UPB S12.078) consistenti in:

a) erogazione di indennizzi agli allevatori per l'abbattimento dei capi infetti ordinato dalla autorità sanitaria;

b) rimborso delle spese sostenute dai Comuni e dalle Aziende-USL per la distruzione e lo smaltimento degli animali infetti;

c) costi per le operazioni di disinfezione e disinfestazione sostenute dagli enti locali e dalle Aziende-USL e da organismi all'uopo deputati;

d) costi per la stipula di convenzioni con veterinari coadiutori da impiegare per rafforzare l'azione di prevenzione e di controllo della malattia.

2. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sentito il parere della Commissione consiliare competente che lo esprime entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Le somme non rimborsate dallo Stato fanno carico definitivamente al bilancio regionale, quelle rimborsate sono introitate sulla UPB E12.003 del bilancio regionale per essere attribuite - con decreto dell'Assessore del bilancio - alla UPB S12.078 e destinate qualora necessario alla prosecuzione degli interventi.

4. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 (Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini") e quelle previste dalla lettera c), del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 16 (Ulteriore sostegno  a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "blue tongue") possono essere destinate anche all'attuazione del presente articolo senza vincoli di destinazione.

Art. 2
Indennizzi agli allevatori

1. Al fine di fronteggiare i danni causati dalla l'encefalopatia spongiforme ovicaprina (scrapie) è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la concessione agli allevatori degli aiuti previsti dall'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura)(UPB S06.026 - cap. 06124).

 

Art. 2
Indennizzi agli allevatori e rifinanziamento dell'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8

1. Gli aiuti previsti dall'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, sono concessi anche alle aziende danneggiate da malattie infettive e diffusive indicate dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge a condizione che le aziende non abbiano già usufruito di analoghi interventi per la medesima malattia.

2. A favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa che determini una diminuzione della produzione complessiva di latte del 25 per cento è concesso, a titolo di indennizzo dei danni subiti, un aiuto di 25 euro per capo in produzione infetto presente in allevamento al momento degli accertamenti.

3. Gli aiuti previsti dal comma 2 sono concessi anche alle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge a condizione che le aziende non abbiano già usufruito di analoghi interventi per la medesima malattia.

4. Gli aiuti a favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa possono essere concessi solo una volta nel corso di un decennio. 

5. Le risorse finanziarie previste dalla legge regionale 5 settembre 2000, n. 18 (Interventi per i danni causati dalla siccità dell'anno 2000), dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 e dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 16, possono essere destinati anche all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA - Orientamenti e interventi urgenti per l'agricoltura) senza vincoli di destinazione.

6. Per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 e dai commi 2 e 3 del presente articolo (UPB S06.025) è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2003 ed euro 1.500.000 per l'anno 2004. 

Art. 3
Sostegno agli allevatori

 

1. A sostegno dei maggiori costi per l'alimentazione del bestiame derivanti agli allevatori dal divieto di spostamento di ovini, caprini e bovini, disposto con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale e del divieto di movimentazione degli stessi animali verso la restante parte del territorio nazionale e verso gli stati membri della UE disposta dal Ministro della sanità, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 sotto forma di aiuti. La misura dell'aiuto è commisurata alle maggiori spese effettivamente sostenute e comunque non può superare l'importo delle stesse (UPB S06.026 - cap. 06124).

2. Le direttive di attuazione degli aiuti sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura che lo esprime entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta

 

Art. 3
Sostegno agli allevatori

1. A sostegno dei maggiori costi per l'alimentazione del bestiame derivanti agli allevatori dal divieto di spostamento di ovini, caprini e bovini, disposto dalla competente autorità sanitaria e dal divieto di movimentazione degli stessi animali verso la restante parte del territorio regionale e nazionale e verso gli stati membri della UE disposta dal Ministro della sanità, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni  2003 e 2004 sotto forma di aiuti. La misura dell'aiuto è commisurata alle maggiori spese effettivamente sostenute e comunque non può superare l'importo delle stesse (UPB S06.025).

2. Le direttive di attuazione degli aiuti sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura che lo esprime entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 4
Priorità alle aziende danneggiate

1. Alle aziende agricole che a causa di epizoozie abbiano subito una perdita del capitale bestiame o della produzione non inferiore al 20 per cento è attribuita la priorità nella concessione dei finanziamenti previsti dalla normativa regionale per l'acquisto di scorte vive. La priorità è limitata alla ricostituzione del capitale bestiame morto a seguito dell'epizoozia o della potenzialità produttiva.

2. L'articolo 6 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22, è abrogato.

 

Art. 4
Priorità alle aziende danneggiate

1. Alle aziende agricole che a causa di epizoozie abbiano subìto una perdita del capitale bestiame o della produzione non inferiore al 20 per cento è attribuita la priorità nella concessione dei finanziamenti previsti dalla normativa regionale per l'acquisto di scorte vive. La priorità è limitata alla ricostituzione del capitale bestiame morto a seguito dell'epizoozia o della potenzialità produttiva.

2. L'articolo 6 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22, è abrogato.

Art 5
Provvidenze a favore degli allevamenti danneggiati dalla febbre catarrale degli ovini

1. Alle aziende agricole che a causa dell'epidemia di febbre catarrale degli ovini abbiano subito una perdita non inferiore al 20 per cento del capitale bestiame è concessa una indennità per il risarcimento del mancato reddito.

2. L'indennità è concessa per il periodo 2002 - 2005 e comunque non oltre la ricostituzione del capitale bestiame iniziale.

3. L'ammontare dell'indennità è pari:

a) al 100 per cento del mancato reddito per l'anno 2002;

b) al 90 per cento del mancato reddito per l'anno 2003;

c) all'80 per cento del mancato reddito per l'anno 2004;

d) al 50 per cento del mancato reddito per l'anno 2005.

4. Le direttive di attuazione del presente articolo sono adottate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura che lo esprime entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in:

- lire 15.000.000.000 per l'anno 2002;

- lire 13.000.000.000 per l'anno 2003;

- lire 11.000.000.000 per l'anno 2004;

- lire   8.000.000.000 per l'anno 2005.

 

Art. 5
Procedura per la concessione degli aiuti

1. Gli aiuti a favore delle aziende agricole previsti dagli articoli 2 e 3  sono erogati direttamente dai comuni interessati ai quali gli operatori devono presentare apposita domanda corredata da autocertificazione. I comuni competenti, anche con il sostegno dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, accertata la sussistenza dei requisiti per l'erogazione degli aiuti, provvedono alla liquidazione degli stessi nei termini e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con le direttive di cui agli articoli 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 e 3 della presente legge.

2. Qualora i comuni non provvedano alla liquidazione degli aiuti entro i novanta giorni successivi alla data di presentazione delle domande di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede in sostituzione, direttamente o tramite enti, organismi o singoli funzionari all'uopo delegati.

Art. 6
Procedura per la concessione degli aiuti

1. Gli aiuti a favore delle aziende agricole previsti dagli articoli 2, 3 e 5 sono erogati direttamente dai comuni interessati ai quali gli operatori devono presentare apposita domanda corredata da autocertificazione. I comuni competenti, anche con il sostegno dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, accertata la sussistenza dei requisiti per l'erogazione degli aiuti, provvedono alla liquidazione degli stessi nei termini e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con le direttive di cui agli articoli 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 e 3 e 6 della presente legge.

2. Qualora i comuni non provvedano alla liquidazione degli aiuti entro i novanta giorni successivi alla data di presentazione delle domande di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede in sostituzione, direttamente o tramite enti, organismi o singoli funzionari all'uopo delegati.

 

Art. 6
Esecuzione degli aiuti

1. Gli aiuti alle imprese istituiti dagli articoli 2 e 3 della presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo decorso il termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.

Art. 7
Esecuzione degli aiuti

1. Gli aiuti alle imprese istituiti dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo decorso il termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.

 

Art. 7
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono determinate in euro 2.500.000  per l'anno 2003 e in euro 2.000.000 per l'anno 2004. 

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2003 - 2005 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.007

Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale

2003           euro                  2.500.000

2004           euro                  2.000.000

2005           euro                   -----------

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3.

In aumento

06 - AGRICOLTURA

UPB S06.025

Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche

2003           euro                        2.500.000

2004           euro                        2.000.000

2005           euro                        ------------

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S06.025 e S12078  del bilancio della Regione per gli anni 2003 e 2005 ed a quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 8
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono determinate in lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per l'anno 2001, lire 16.500.000.000 (euro 8.521.538,83) per l'anno 2002, lire 14.500.000.000 (euro 7.488.625,04) per l'anno 2003, lire 11.000.000.000 (euro 5.681.025,89) per l'anno 2004 e lire 8.000.000.000 (euro 4.131.655,19) per l'anno 2005.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001 - 2003 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.007

Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale

2001

lire          1.500.000.000
euro        774.685,35

2002

lire          16.500.000.000
euro        8.521.538,83

2003

lire          14.500.000.000
euro        7.488.625,04

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 10 della tabella B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n.6.

In aumento

06 - AGRICOLTURA

UPB S06.026

Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche

2001

lire          1.500.000.000
euro        774.685,35

2002

lire         16.500.000.000
euro       8.521.538,83

2003

lire         14.500.000.000
euro       7.488.625,04

3. Alle spese previste per gli anni successivi al 2003 si provvede con quota parte delle entrate proprie della Regione.

4. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S06.026 del bilancio della Regione per gli anni 2001 - 2003 ed a quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.