CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 274
PIRASTU - GRANARA - LICANDRO - MILIA
il 19 novembre 2001
Riconoscimento di Progemisa come organismo tecnico operativo di supporto alla amministrazione regionale in materia di gestione del territorio e delle georisorse (con funzioni di servizio geologico regionale)
RELAZIONE DEI PROPONENTI
1. Quadro delle esigenze
L'esigenza di un riassetto organizzativo e funzionale dell'Amministrazione regionale in materia di gestione del territorio e delle risorse geologiche e ambientali impone la opportunità di poter disporre di un organismo che possa fornire il supporto e l'assistenza tecnica, scientifica e operativa nel campo delle scienze della terra.
Infatti, gli effetti, anche a carattere catastrofico, di alcune mutazioni dei parametri ambientali legati a variazioni climatiche e a fattori di antropizzazione, possono essere fortemente contenuti, e comunque monitorati, con una più attenta e localizzata politica di gestione del territorio.
E' quindi auspicabile, anche nella pianificazione territoriale, come avviene nelle regioni e nei paesi più avanzati, attuare una politica di prevenzione tendente a minimizzare le ricadute economiche negative che spesso si accompagnano ai dissesti legati a eventi naturali.
Oltre alla piena applicazione delle leggi esistenti sulla difesa del suolo e sul rischio idrogeologico, è indispensabile assicurare l'aggiornamento e l'organizzazione delle conoscenze, attraverso l'utilizzo di strumenti operativi per la caratterizzazione ed il controllo dello stato fisico del suolo e del sottosuolo.
Sotto questo profilo, il rilevamento geologico del territorio rappresenta un'azione conoscitiva fondamentale per la programmazione, utilizzazione e pianificazione del territorio, ai vari livelli di competenza istituzionale (Regione, provincie, enti locali…). Esso fornisce inoltre la base dati indispensabile per la realizzazione di una cartografia geologica e geotematica derivata (carte idrogeologiche, geolitologiche, geomorfologiche……), ad una scala adeguata per le diverse necessità.
Per essere fruibili e utilizzabili, nell'ottica di una corretta gestione e pianificazione del territorio, le informazioni acquisite devono essere organizzate in banche dati informatizzate, al fine di poter disporre di un Sistema informativo territoriale regionale sulle georisorse e il territorio.
Non sono inoltre venute meno le ragioni che inducono a portare avanti la ricerca geomineraria, di base e operativa, volta alla individuazione e alla valorizzazione di nuove materie prime minerali e di geofluidi (acque sotterranee, risorse geotermiche, acque termo-minerali…). Lo studio e il monitoraggio delle acque sotterranee, in particolare, vanno portati avanti tenendo conto del contributo che possono dare a far fronte al problema della emergenza idrica.
Sempre nel campo della valorizzazione delle georisorse vi è la esigenza di fornire all'amministrazione regionale supporto tecnico nelle istruttorie per l'approvazione di progetti e il rilascio di autorizzazioni, permessi di ricerca e concessioni di sfruttamento delle materie prime minerali e dei materiali lapidei e nel controllo e monitoraggio delle attività estrattive per la pianificazione dell'attività mineraria e di cava, settore quest'ultimo di rilevante importanza nella nostra economia.
Grande rilievo e attualità assume inoltre l'esigenza di portare avanti studi e ricerche sui siti degradati dalle attività industriali, con predisposizione ed attuazione di piani di caratterizzazione ambientale (Legge n. 471 del 1999) preliminari a qualsiasi intervento di bonifica, recupero e messa in sicurezza.
2. Cosa si è fatto fino ad oggi
In Sardegna le problematiche descritte al punto precedente sono state affrontate, finora, dai diversi enti in maniera autonoma, spesso in sovrapposizione gli uni con gli altri, senza un generale coordinamento, attraverso progetti distinti, secondo obiettivi e programmi volti a soddisfare specifici fabbisogni operativi.
Per quanto la Regione sarda abbia svolto nel campo delle scienze della terra un'attività consistente, la conoscenza del territorio è stata acquisita con contenuti e livelli di aggiornamento differenti; è caratterizzata da un basso livello di interscambio di informazioni, da una trascurabile integrazione interdisciplinare e da una quasi assoluta mancanza di divulgazione. Ciò causa, inoltre, un inevitabile e notevole dispendio di risorse legato alla moltiplicazione dei centri di costo.
Uno dei motivi principali di questa situazione è la mancanza di una struttura specializzata che recepisca quanto viene realizzato in questo settore e provveda all'archiviazione dei dati in un unico Centro documentativo su base informatizzata, previa omogeneizzazione e integrazione degli stessi.
In assenza di una realtà di questo tipo non può essere attuata una seria e coordinata programmazione degli interventi sul territorio. Un organismo di tale tipo potrebbe fornire un prezioso supporto ai vari Assessorati che hanno competenze sulla gestione e sulla pianificazione del territorio, così come ai vari enti regionali e alla istituenda Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Ciò consentirebbe, tra l'altro, di ampliare la capacità di spesa, sfruttando adeguatamente leggi nazionali con specifiche dotazioni finanziarie, o fondi comunitari appositamente previsti per gli interventi in questo campo.
3. Situazione di riferimento internazionale e nazionale
E' estremamente interessante osservare come le problematiche esposte sono state affrontate a livello internazionale, nazionale e regionale, al fine di trarre indicazioni e suggerimenti anche per la realtà sarda, che pure ha una sua peculiarità.
A tal proposito si constata che le amministrazioni dei paesi e delle regioni più avanzate, si sono dotate di strumenti operativi di supporto nel campo delle scienze della terra e nel campo della salvaguardia dell'ambiente. Dall'analisi delle organizzazioni nazionali e internazionali emerge che generalmente si sono istituite due tipologie di organismi differenti: i Servizi geologici nazionali e le Agenzie nazionali per l'ambiente; in alcuni casi, si tratta di differenti dipartimenti all'interno di un'unica organizzazione.
La situazione più tipica e diffusa è ad esempio quella degli Stati Uniti, dove esiste il USGS (United States Geological Survey) e l'EPA (Environmental Protection Agency); in Gran Bretagna invece il BGS (British Geological Survey) fa parte del NERC (National Environment Research Council).
In Francia il BRGM (Bureau Recherche Geologie et Minière) che ha le competenze di Servizio Geologico Nazionale, ma opera anche nel settore ambientale, ha inoltre una struttura di carattere imprenditoriale, essendo capofila di altre Società ed essendo esso stesso impegnato nel settore minerario produttivo e nel settore degli interventi ambientali di studio, monitoraggio e bonifica.
In Italia fino allo scorso anno erano presenti due organizzazioni differenti:
a) ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), sotto la tutela del Ministero per l'Ambiente, la cui legge istitutiva prevedeva che tutte le regioni si dotassero al loro interno di analogo strumento operativo (le ARPA o Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente), che dovevano assumere tutti i compiti e le competenze in precedenza in capo alle USL;
b) SGN (Servizio Geologico Nazionale), che faceva parte del DSTN (Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali) sotto la tutela della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Lo scorso anno si è data attuazione a quanto previsto dal decreto legisaltivo n. 300 del 1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo), nel quale è prevista la costituzione di una nuova agenzia denominata ANPAT (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici), che assorbe la precedente ANPA e parte dei Servizi tecnici, tra cui anche il Servizio geologico nazionale.
Tale Agenzia è posta sotto la sorveglianza e tutela del nuovo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che ha assunto anche le competenze sulla difesa del suolo, precedentemente in capo al Ministero per i lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
A livello regionale le situazioni organizzative sono le più disparate; in diverse regioni sono state costituite le ARPA, così come previsto dalla legge nazionale, con competenze esclusive sulla difesa dell'ambiente. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla geologia e al territorio sono stati costituiti in alcuni casi Servizi geologici regionali veri e propri, mentre in altri casi tali competenze sono state demandate ad Uffici geologici istituiti all'interno di altre amministrazioni con competenze sul territorio.
Dall'analisi del quadro di riferimento internazionale e nazionale si evince in definitiva che, nella maggior parte dei casi, esistono due organismi, uno con carattere prettamente di Servizio geologico ed un altro con carattere prettamente di Difesa dell'ambiente. Tali organismi hanno solitamente un area di sovrapposizione, mentre le competenze possono essere più o meno ampie e diversificate secondo le peculiarità e tradizioni locali.
4. La peculiarità sarda
In Sardegna, occorre innanzitutto prendere atto che non esistono organizzazioni né di un tipo né dell'altro, tra quelle descritte al punto precedente.
Per quanto riguarda il settore più propriamente geologico-territoriale occorre tenere presente le peculiarità della nostra Regione.
In particolare, bisogna considerare l'ampia rilevanza che ha sempre avuto e che ha tuttora il settore estrattivo in Sardegna, sia per quanto riguarda le materie prime minerali, sia per quanto riguarda i materiali lapidei, coi relativi problemi di governo del settore, di pianificazione, di controllo e di monitoraggio.
Altro elemento peculiare è la presenza nel panorama delle società regionali di una realtà quale la Progemisa S.p.A., a capitale detenuto interamente dalla Regione attraverso l'EMSA.
La Progemisa, per storia e competenze maturate, possiede già le caratteristiche per poter svolgere questo ruolo di organismo tecnico operativo di supporto alla Amministrazione regionale in materia di gestione del territorio e delle georisorse ed a svolgere quindi le funzioni di servizio geologico regionale.
La Progemisa, infatti, nei suoi trent'anni di vita, ha sviluppato sull'intero territorio regionale attività di studio e di ricerca geologica, geomineraria, idrogeologica e geoambientale, nonché di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della trasformazione dei minerali anche a fini energetici; ha predisposto progetti di messa in sicurezza e di riabilitazione ambientale di siti minerari dismessi; ha sviluppato la ricerca mineraria, sia di base che operativa; ha realizzato, in particolare negli ultimi 10 anni, numerosi studi e progetti di carattere territoriale e ambientale a scala regionale e di dettaglio.
Durante la sua attività sull'intero territorio della Sardegna ha accumulato un patrimonio di conoscenze organizzate in banche dati informatizzate geologiche, geominerarie, geoambientali, in cartografie tematiche a varia scala (oltre 60 tematismi a scala regionale immediatamente utilizzabili per la pianificazione di vari settori), in modelli e sezioni del sottosuolo di molte aree dell'Isola. Ha partecipato, inoltre, a diversi progetti internazionali finanziati dalla Unione Europea nell'ambito dei programmi BRITE-EURAM di ricerca e sviluppo nel settore delle materie prime e nel settore del riutilizzo per fini produttivi degli scarti delle attività estrattive e dell'industria di trasformazione in genere.
In conclusione, gli aspetti delineati, i programmi sviluppati in circa trent'anni, le professionalità e competenze maturate, la quantità e qualità di dati e informazioni acquisite sul territorio, elaborate ed organizzate in banche dati informatizzate, permettono di affermare che esistono i presupposti tecnici, professionali e normativi per il riconoscimento e la legittimazione del ruolo svolto da Progemisa a supporto della pubblica amministrazione attribuendo ad essa le funzioni di Servizio geologico regionale.
Con la presente legge si propone di riconoscere la Progemisa S.p.A. come organismo tecnico-operativo di supporto all'Amministrazione regionale, dotato di autonomia amministrativa organizzativa, tecnica e contabile, con compiti di Agenzia regionale per la gestione del territorio e valorizzazione delle georisorse, e le attribuisce inoltre le funzioni di servizio geologico regionale.
Si conferisce inoltre alla Progemisa S.p.A. lo status di Agenzia governativa della Regione e se ne stabiliscono i compiti.
La soluzione individuata consente quindi alla Regione di dotarsi di un organismo importante che fornisca supporto tecnico per la pianificazione, la gestione ed il monitoraggio delle proprie attività ma anche di valorizzare il "know-how" e le professionalità già presenti nel sistema delle partecipazioni regionali.
Inoltre, in tal modo non sarà necessario modificare la forma societaria, che resta quella della società per azioni, salvaguardando la snellezza e la flessibilità operativa propria di tale configurazione giuridica più efficiente e quindi più idonea allo svolgimento delle attività di consulenza e supporto richieste.
Attualmente, com'è noto, la Progemisa S.p.A. è una società dell'EMSA, ente posto in liquidazione dalla legge regionale 4 dicembre 1998 n. 33. Già nella prima approvazione del programma di liquidazione dell'Ente minerario si è ipotizzato per Progemisa uno scenario diverso da quello individuato per le altre società del gruppo che svolgono attività produttive vere e proprie: tali aziende infatti sono destinate ad essere cedute ai privati o, in caso di mancanza di prospettive di mercato, ad essere messe in liquidazione. Per Progemisa invece si ritiene necessaria una riflessione più approfondita alla ricerca di una soluzione che ne conservi il patrimonio di competenze ed umano.
Il trasferimento della proprietà del capitale sociale in via diretta alla Regione rappresenta una soluzione che, oltre a consentire di scartare definitivamente l'ipotesi di messa in liquidazione della stessa - e tutte le conseguenze negative sia in termini occupazionali che di dispersione di un patrimonio professionale e tecnico di alto valore - lascia aperta la possibilità di aprire ad altri soggetti pubblici e privati la partecipazione al capitale sociale nei limiti del 49% dello stesso ove tale ingresso venga valutato positivamente dalla Regione.
E' chiaro che in ogni caso tale partecipazione resterà minoritaria mentre sarà riservata alla Regione la nomina della metà degli amministratori, tra cui il Presidente, nonché del Presidente del collegio sindacale.
Progemisa, oltre che fornire consulenza e assistenza alla Regione e agli enti pubblici, può fornire a chiunque ne faccia richiesta dati, pareri o consulenze riguardanti i propri settori di attività secondo un tariffario che riconosca i costi di riproduzione, specificamente approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato dell'industria.
L'attività potrà essere svolta a favore dei privati solo se non pregiudica il perseguimento prioritario delle finalità pubbliche e dovrà essere inserita nei piani pluriennali e programmi annuali approvati preventivamente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria di concerto con gli Assessori della difesa dell'ambiente, degli enti locali, finanze ed urbanistica e dei lavori pubblici.
La nuova configurazione giuridica della Progemisa risponde inoltre alla definizione di agenzia governativa regionale indicata nei complementi di programma del POR Sardegna 2000-2006 (misura 4.1 Asse IV -sistemi di sviluppo locale). Tale documento definisce infatti "governativi e strumentali gli organismi che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) dispongano di complessivi programmi di azione annuali che per statuto o per regolamento sono approvati dal Governo regionale o dal Consiglio regionale;
b) siano condotti da organi di amministrazione soggetti a ratifica oppure direttamente nominati da parte del Governo o del Consiglio regionale;
c) siano di proprietà della RAS in modo diretto o indiretto attraverso quote di maggioranza;
d) non esercitino attività che possano configurarsi come concorrenziali rispetto alla ordinaria offerta privata di prestazioni, beni e servizi presente entro la Regione, ivi inclusa la partecipazione a gare e trattative pubbliche o private, salvo quanto specificato dai programmi di attività approvati dall'Amministrazione regionale in relazione a funzioni da esercitare quali agenzie di sviluppo e pertanto con l'evidenza del particolare carattere di innovazione, impulso e promozione economico-sociale dei progetti."
Il riconoscimento di tale status prescinde infatti dalla forma giudirica del soggetto e si fonda interamente sui dati sostanziali relativi al controllo sugli organi e sulle attività dell'organismo e consente di delegare direttamente la progettazione operativa, l'attuazione ed il monitoraggio di interventi finanziati in tutto o in parte dall'Unione Europea.
E' chiaro che Progemisa dovrà attenersi nella gestione delle iniziative delegate, come del resto le altre agenzie governative regionali, alle normative vigenti a livello regionale, nazionale e comunitario, in particolare in materia di appalti pubblici, di concorrenza, di aiuti di stato alle imprese.
Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono valutati in complessive lire 10.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 da utilizzare per i primi adempimenti entro il 2001 e lire 9.000.000.000 per la completa attuazione nell'esercizio 2002.
Quanto alla copertura finanziaria per il 2001 vengono trasferite risorse per l'importo di lire 1.000.000.000 dalla UPB S09-022 cap. 09050-00 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'industria per l'esercizio finanziario 2001; la copertura finanziaria dei fabbisogni relativi all'esercizio 2002 verrà trovata nell'ambito della manovra finanziaria del 2002.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità e oggetto della legge1. Al fine di riorganizzare e razionalizzare le competenze dell'Amministrazione regionale in materia di gestione del territorio e di valorizzazione delle risorse geo-ambientali la Regione sarda riconosce l'opportunità di costituire una struttura specializzata in grado di assicurare a se stessa e agli altri enti locali il supporto tecnico e conoscitivo a sostegno delle rispettive attività di programmazione, attuazione e controllo degli interventi sul territorio. A questo scopo, la presente legge:
a) riconosce Progemisa S.p.A. come organismo tecnico-operativo di supporto all'Amministrazione regionale, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, tecnica e contabile, con compiti di agenzia regionale per la gestione del territorio e valorizzazione delle georisorse, e le attribuisce inoltre le funzioni di servizio geologico regionale;
b) conferisce alla Progemisa S.p.A. lo status di agenzia governativa della Regione e ne stabilisce i compiti.
Art. 2
Attività della Progemisa1. La Progemisa opera sulla base degli indirizzi programmatici e delle direttive della Regione e svolge attività tecnico-scientifica a favore di Regione, Province, Comuni, Comunità montane ed altri enti pubblici per l'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della pianificazione, della gestione e della tutela del territorio.
2. La Progemisa esercita attività connesse all'esercizio di compiti istituzionali della Regione e ha finalità di supporto, assistenza tecnica, scientifica e operativa in favore dell'Amministrazione regionale, degli altri enti locali e di soggetti pubblici e privati nel campo della gestione del territorio e valorizzazione delle georisorse, e svolge anche le funzioni di servizio geologico regionale.
3. La Progemisa opera, in particolare, nei seguenti ambiti:
a) attività di studio, ricerca e caratterizzazione dello stato fisico del suolo e del sottosuolo;
b) attività nel campo della valorizzazione e della tutela delle georisorse;
c) attività concernenti la difesa del suolo;
d) attività nel campo dei sistemi informativi territoriali;
e) attività di divulgazione dati e sportello informativo;
f) attività di progettazione ed attuazione di programmi comunitari;
g) attività di supporto tecnico-scientifico e operativo alle pubbliche amministrazioni.
4. La Progemisa può fornire prestazioni anche a favore di soggetti privati, purché tali attività rientrino nell'ambito dei programmi approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12 e non pregiudichino il perseguimento prioritario delle finalità pubbliche. Le prestazioni a tali soggetti privati sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria.
Art. 3
Attività di studio, di ricerca e di caratterizzazione dello stato fisico del suolo e del sottosuolo1. Le attività di studio, ricerca e caratterizzazione dello stato fisico del suolo e del sottosuolo consistono in:
a) studi e ricerche nel settore delle scienze della terra in collaborazione con istituti, dipartimenti universitari e centri di ricerca che operano nello stesso settore, sia sulla terra ferma, sia negli ambienti costieri di transizione, sia sulla piattaforma continentale per l'acquisizione di conoscenze in materia geologica, geostrutturale, geomorfologica, geomineraria, idrogeologica e geoambientale attraverso la raccolta, l'elaborazione, l'archiviazione dei dati. Esegue a tal fine rilevamenti, accertamenti, sperimentazioni, ricerche e studi sullo stato fisico del territorio;
b) esecuzione, in collaborazione con il Servizio geologico nazionale ed in conformità alle prescrizioni del medesimo, della cartografia geologica di base della Sardegna, delle relative note illustrative e del loro periodico aggiornamento, con particolare riferimento alla Carta geologica nazionale e alla Carta geologica regionale;
c) esecuzione di cartografia geotematica (carte idrogeologiche, geolitologiche, geomorfologiche etc.) sia in collaborazione col Servizio geologico nazionale, sia sulla base di programmi a carattere regionale;
d) esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico-scientifiche nel settore dei materiali innovativi e delle materie prime seconde con l'introduzione e l'applicazione di appropriate tecnologie.
Art. 4
Attività nel campo della valorizzazione e della tutela delle georisorse1. Le attività nel campo della valorizzazione e della tutela delle georisorse consistono in:
a) realizzazione di studi e ricerche nel settore della valorizzazione delle materie prime al fine di consentire un corretto sfruttamento delle risorse e al tempo stesso la salvaguardia del patrimonio geoambientale, l'individuazione di nuove tematiche di ricerca che consentano il mantenimento e/o l'incremento delle attività estrattive sia di sostanze minerali sia di materiali lapidei;
b) prestazioni di supporto tecnico ed assistenza all'Amministrazione regionale per l'indiziazione delle aree e per l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze minerali di interesse nazionale, secondo quanto previsto dalla Legge 6 ottobre 1982, n. 752, al fine di poter consentire alle imprese operanti nel territorio regionale di accedere ai finanziamenti previsti dalla stessa legge per la ricerca mineraria operativa;
c) realizzazione dello studio e delle indagini per la valorizzazione delle risorse idriche sotterranee della Sardegna al fine di individuarne la disponibilità e valutarne la consistenza e l'utilizzabilità.
Art. 5
Attività concernenti la difesa del suolo1. Le attività concernenti la difesa del suolo consistono in:
a) esecuzione di studi e ricerche nel settore della difesa del suolo al fine di individuare le aree del territorio regionale soggette a rischio idrogeologico e provvedere alla loro mappatura collaborando, per la parte di propria competenza, alla redazione dei piani di bacino come previsto dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive (n. 180 del 1998 e 13 luglio 1999, n. 226);
b) prestazioni di supporto tecnico all'amministrazione regionale e agli enti preposti per la classificazione ed eventualmente per la progettazione e realizzazione di interventi sulle acque sotterranee al fine di salvaguardare la qualità dei corpi idrici, come previsto dai decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152 e 18 agosto 2000, n. 258, sulla tutela delle acque, in recepimento della normativa dell'Unione Europea;
c) esecuzione di studi e ricerche finalizzati al recupero ambientale dei siti degradati dalle attività industriali, con predisposizione ed attuazione di piani di caratterizzazione ambientale (Legge 25 ottobre 1999, n. 471) al fine di fornire agli enti preposti gli elementi utili per la progettazione degli interventi di monitoraggio, di bonifica e di messa in sicurezza;
d) svolgimento di prestazioni di supporto tecnico per le aree di propria competenza all'Amministrazione regionale ed agli altri enti pubblici competenti per l'esecuzione di istruttorie tecniche relative alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come previsto dalle normative vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.
Art. 6
Attività nel campo dei sistemi informativi territoriali1. Le attività nel campo dei sistemi informativi territoriali consistono in:
a) organizzazione, gestione ed aggiornamento di archivi e banche dati informatizzate, geologiche, geominerarie, geoambientali in genere e cartografiche, al fine di realizzare un sistema Informativo territoriale regionale sulle georisorse ed il territorio;
b) attivazione delle connessioni e delle necessarie integrazioni con la rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e col Sistema informativo regionale Ambientale (SIRA) al fine di avviare un costante scambio di dati e informazioni sulle aree di competenza;
c) realizzazione nell'ambito del progetto CARG - Carta Geologica Nazionale - della informatizzazione della cartografia geologica e della relativa banca dati e attivazione delle connessioni con il Sistema Informativo Unico (SIU);
d) realizzazione di cartografie numeriche, di banche dati informatizzate e di sistemi informativi territoriali relativi alle aree di propria competenza, per le amministrazioni e gli enti regionali e/o gli enti territoriali locali, al fine di dotare tali enti di strumenti innovativi per la gestione del territorio e per la pianificazione.
Art. 7
Attività di divulgazione dati e sportello informativo1. Le attività di divulgazione dati e sportello informativo consistono in:
a) elaborazione e attuazione di programmi di divulgazione finalizzati alla conoscenza, da parte dei soggetti pubblici e privati interessati, delle informazioni di carattere tecnico e scientifico attinenti alle problematiche di competenza della stessa Progemisa mediante pubblicazioni, stampa di cartografie e di documenti e mediante realizzazione di un sito WEB specifico.
b) organizzazione di uno "sportello" di orientamento al quale possano avere accesso le amministrazioni e gli enti regionali, gli enti locali e gli operatori pubblici e privati, per avere le informazioni relative alle attività di competenza Progemisa e i dati relativi all'area di interesse.
Art. 8
Attività di progettazione ed attuazione di programmi comunitari1. Le attività di progettazione ed attuazione di programmi comunitari consistono nella promozione, sviluppo, progettazione, attuazione e monitoraggio di misure inserite nel POR Sardegna o di altri programmi ed iniziative comunitarie nelle aree di attività di Progemisa delineate all'articolo 2.
Art. 9
Attività di supporto tecnico - scientifico e operativo alla pubblica amministrazione)1. Le attività di supporto tecnico-scientifico e operativo a favore della pubblica amministrazione consistono in:
a) prestazioni di supporto tecnico all'amministrazione regionale nelle istruttorie per l'approvazione di progetti e il rilascio di autorizzazioni, permessi di ricerca e concessioni di sfruttamento delle materie prime minerali e dei materiali lapidei e nel controllo e monitoraggio delle attività estrattive per la pianificazione dell'attività mineraria e di cava;
b) attività di supporto nell'utilizzo di tecnologie informatiche per la pianificazione territoriale ed ambientale e nella istruttoria di progetti di pubblico interesse;
c) prestazioni di supporto e di assistenza tecnica in ambito geologico-territoriale in favore della pubblica amministrazione e degli organismi di gestione dei parchi naturali e delle aree protette, compreso il costituendo Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna.
Art. 10
Esercizio dell'attività della Progemisa1. Nell'esercizio delle proprie attività e al fine di conseguire le proprie finalità la Progemisa può:
a) effettuare sopralluoghi, prelievi, campionamenti, misure, ed altre forme di accertamento sullo stato del suolo, del sottosuolo e delle acque;
b) realizzare campionature su roccia, suoli, e acque anche con l'ausilio di sondaggi geognostici, sia con attrezzature proprie sia con appalti a ditte esterne ed elaborare le misure effettuate;
c) realizzare analisi chimiche, mineralogiche e petrografiche sia con attrezzature proprie sia con appalti a ditte esterne;
d) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione degli stessi, sia attraverso l'accesso a banche dati esterne;
e) favorire l'integrazione ed il coordinamento tra sistemi informativi territoriali;
f) esercitare ogni altra attività utile per l'esercizio dei propri compiti.
2. La Progemisa può svolgere le attività di propria competenza sia in Italia sia all'estero, anche nell'ambito di iniziative di cooperazione con i paesi in via di sviluppo
3. Alla Progemisa è fatto divieto di partecipare al capitale di rischio in qualunque intrapresa economica e di concedere finanziamenti o rilasciare garanzie a favore di imprese.
4. La Progemisa può fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, documenti cartacei e cartografici, pareri e consulenze riguardanti i propri settori di attività secondo un tariffario che riconosca i costi di riproduzione.
Art. 11
Organi della Progemisa e capitale della società1. Salvo quanto disciplinato nella presente legge, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di società per azioni.
2. Lo Statuto sociale della Progemisa, ai sensi dell'articolo 2458 e ss. del codice civile e dell'articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1995, n.11, dovrà essere modificato per contenere le seguenti norme:
a) alla sottoscrizione del capitale della Società ed ai successivi aumenti, oltre alla Regione Sardegna, possono concorrere, in misura non eccedente il 49% dell'intero capitale sociale, anche altri enti pubblici o di diritto pubblico, nonché, banche, società private, associazioni o singoli;
b) alla Regione Sardegna è comunque riservata la nomina della metà degli amministratori e, tra questi, del Presidente;
c) alla Regione è comunque riservata la nomina del Presidente del Collegio sindacale.
Art. 12
Programmazione delle attività1. La Progemisa svolge la propria attività sulla base di piani pluriennali e di programmi annuali approvati preventivamente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria, di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica e l'Assessore dei lavori pubblici.
2. Il piano pluriennale fornisce un quadro previsionale delle tipologie di interventi, necessità di risorse, tempi e risultati attesi nell'arco di almeno un triennio.
3. Il programma di lavoro annuale indica e definisce il quadro complessivo delle attività da svolgere nell'anno di riferimento, ivi comprese quelle affidate dagli enti locali, da altre strutture pubbliche, o da operatori privati, indicando inoltre i mezzi strumentali e finanziari per realizzarle, gli obiettivi, nonché il sistema di verifica dei risultati.
4. Il Consiglio di Amministrazione predispone il piano pluriennale e il programma annuale, tenendo conto del quadro di riferimento complessivo dato dalla programmazione regionale, e lo sottopone all'Assessore dell'industria per l'approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi del comma 1.
Art. 13
Trattamento giuridico ed economico del personale1. Il personale in forza alla Progemisa conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'approvazione della presente legge.
2. Il personale della Progemisa non può assumere incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività relative ai compiti istituzionali; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, devono essere autorizzati dal Consiglio di amministrazione.
Art. 14
Fonti di finanziamento1. Le entrate della Progemisa sono costituite da:
a) dotazione finanziaria annua ad essa destinata dalla Regione dimensionata sulla base dei programmi annuali, approvati dalla Giunta ai sensi dell'articolo 12, da stanziare su apposito capitolo di spesa in sede di approvazione della legge annuale di bilancio della Regione, per quanto attiene all'attività oggetto di programmi approvati dalla stessa Giunta regionale;
b) finanziamenti destinati da altri enti quali Unione Europea, Stato, Provincie, Comunità montane e Comuni sulla base di apposite convenzioni o contratti e programmi di ricerca e collaborazione;
c) proventi per prestazioni compatibili con le proprie finalità istituzionali fornite ad enti pubblici o a operatori privati;
d) le rendite dal patrimonio;
e) introiti derivanti dalle forniture di cui al comma 4 dell'articolo 10.
f) ogni altra entrata acquisita in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività.
Art. 15
Rapporti con altri soggetti1. Nell'espletamento delle proprie attività la Progemisa coopera mediante accordi, convenzioni, interscambio informativo ed altre forme di rapporto con la costituenda Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, le Autorità di bacino, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'Energia Nucleare e delle Energie Alternative (ENEA), gli enti istituzionali a livello centrale e locale, aziende ed enti pubblici, Università e centri di ricerca, associazioni di categoria, associazioni industriali, ed altre associazioni rappresentanti gli interessi diffusi.
2. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive attività di programmazione, attuazione e controllo degli interventi sul territorio, ed in particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, possono avvalersi della Progemisa, acquisendone il parere; sulla base di specifiche convenzioni, l'attività tecnica della Progemisa può sostituire l'attività istruttoria dell'ente procedente.
Art. 16
Norma finale e transitoria1. Il Consiglio di Amministrazione in carica porta a conclusione il suo mandato fino alla naturale scadenza.
Art. 17
Norma finanziaria1. Per le funzioni svolte dalla Progemisa, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000 (Euro 516.456, 90). Detta somma è prelevata dal cap. 09050-00 della UPB S09-022, capitolo 090050-00 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'industria per l'esercizio finanziario 2001 ed è portata in aumento, in conto competenza e cassa, al capitolo 09016-04 dello stesso stato di previsione (capitolo di nuova istituzione).
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002 alle spese per lo svolgimento dell'attività della Progemisa si provvederà con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.