CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 270

presentata dal Consigliere regionale

BIANCAREDDU

il 29 ottobre 2001

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)


RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'applicazione del comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, sta creando all'interno dell'Amministrazione regionale situazioni di notevole disparitą e sperequazione.

Avviene infatti che, per effetto dell'interpretazione restrittiva della norma da parte della Direzione generale del personale, alcuni funzionari, in numero ristrettissimo, vengono esclusi dall'attribuzione della qualifica dirigenziale pur essendo in possesso dei requisiti prescritti.

Fondamento della norma č dunque quello di chiarire definitivamente ed esaustivamente il quadro normativo di riferimento uniformandolo, tra l'altro, al contenuto delle disposizioni previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.

Tali premesse e le conseguenze indubbiamente sperequate sul piano dell'effettiva capacitą e preparazione professionale degli interessati, avuto al riguardo anche all'esigenza che ha l'Amministrazione regionale di dare agli stessi interessati adeguata collocazione nella qualifica dirigenziale, evidenziano ampiamente la necessitą di approvare la presente norma.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sono aggiunte le parole:

"Hanno comunque titolo all'attribuzione della qualifica di dirigente i dipendenti del ruolo unico regionale che, inquadrati in fascia apicale al 31 dicembre 1985, abbiano un'anzianitą riconosciuta non inferiore a 22 anni al 1° gennaio 1998 e abbiano svolto per almeno dodici anni alla stessa data le funzioni di cui al comma 3; in tal caso non opera la riduzione degli anni di esercizio delle funzioni di direzione prevista alla lettera c).".