CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 269
presentata dai Consiglieri regionali
GIOVANNELLI - BALLETTO - BIANCAREDDU - CORONA - GRANARA - LA SPISA - LICANDRO - LOMBARDO - PILO - RASSU - SATTA - TUNIS Marco Fabrizio
il 26 ottobre 2001
Disposizioni in materia di pianificazione urbanistico-commerciale. Integrazione alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale)
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La Sardegna è l'unica regione italiana a non avere ancora realizzato il rinnovamento del settore commerciale previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (cosiddetto "decreto Bersani").
La Giunta regionale ha adottato, con deliberazione del 29 dicembre 2000, n. 55/108, i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, ai quali i comuni avrebbero dovuto adeguarsi nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.
Il termine è scaduto il 19 agosto 2001 senza che alcun comune, a causa delle attuali gravose norme che disciplinano il procedimento per le varianti ai PUC, abbia potuto provvedere in merito.
L'attuale situazione di blocco del settore, che perdura da ormai tre anni e mezzo, sta provocando un grave danno per l'intera economia del comparto.
Si rende pertanto necessario procedere, al pari delle altre regioni italiane, all'adozione di norme di semplificazione delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l'introduzione di un articolo, il 20 bis, nella legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45. Tale articolo elimina l'obbligo della doppia approvazione della variante del PUC nel caso di inserimento dei criteri regionali di urbanistica commerciale.
Considerato che tali criteri costituiscono infatti un obbligo per i comuni, per essi non è necessario utilizzare quelle particolari forme di pubblicità previste per l'adozione di atti fondati su scelte discrezionali.
Inoltre, nel caso in esame, non viene meno la pubblicità della delibera del Consiglio comunale che dovrà comunque essere pubblicata ai sensi della normativa vigente sugli enti locali.
I commi 2 e 3 dell'articolo attuano l'intervento sostitutivo nei confronti dei comuni inadempienti attraverso l'applicazione automatica dei criteri regionali. L'inserimento automatico dei criteri regionali nel piano comunale è limitato al rispetto delle zone in cui possono realizzarsi le varie tipologie di esercizi commerciali.
Queste disposizioni consentono l'immediato riavvio, in tutti i comuni della Sardegna, della valutazione delle richieste di apertura di esercizi commerciali.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Semplificazione delle norme in materia urbanistico-commerciale1. Per consentire ai comuni un celere adeguamento degli strumenti urbanistici ai criteri regionali di programmazione urbanistica del settore commerciale, emanati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si provvede all'integrazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, inserendo, dopo l'articolo 20, il seguente:
"Art. 20 bis - Disposizioni urbanistico-commerciali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 20, dal comma 2 al comma 9, non si applicano in caso di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai criteri regionali di programmazione urbanistica commerciale emanati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. In caso di mancato adeguamento entro il termine di centottanta giorni del Piano Urbanistico Comunale agli indirizzi e ai criteri regionali emanati in attuazione del decreto legislativo n. 114 del 1998, entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, dello stesso decreto legislativo e fino all'emanazione delle norme comunali, le disposizioni regionali.
3. I criteri regionali sostitutivi hanno efficacia limitatamente al riconoscimento delle localizzazioni commerciali. Gli edifici che abbiano la destinazione d'uso commerciale e che soddisfino i requisiti fissati dai criteri regionali sono considerati conformi per la realizzazione di insediamenti commerciali nel rispetto delle norme e dei limiti inderogabili fissati per ciascun tipo di comune e per ciascuna zona di insediamento commerciale, sempre che non si tratti di aree o edifici dichiarati bene culturale, di interesse storico e/o ambientale.".