CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 264
ALLEGATO B
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CONVENZIONE TIPO E RELATIVO DISCIPLINARE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'AUTORITÀ D'AMBITO ED IL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(Comma 1 dell'art. 11 della Legge 5.1.94, n. 36)
CONVENZIONE TIPO
OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ D'AMBITO
ART. 40 - UTILIZZO FLUENZE DI ACQUE PUBBLICHE
Il Gestore utilizza le fonti di approvvigionamento idrico specificate nell'apposito elenco allegato 11 al Disciplinare.
Il Gestore è tenuto all'osservanza dell'art. 25 della Legge concernente la disciplina delle acque nelle aree protette.
Il riconoscimento all'uso dell'acqua e le nuove concessioni, ai sensi del T.U. 11.12.1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono di competenza del Gestore, il quale opera al riguardo in nome e per conto dell'Autorità.
L'Autorità - mediante la presente Convenzione - delega il Gestore, senza riserve o eccezioni:
- a trattare con altri Enti (Comuni, Consorzi, loro Aziende) o altri gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e o della fognatura in gestione;
- a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle; nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito.
Da quanto sopra non dovranno derivare danni o carenze di quantità e/o qualità del servizio, nonché oneri nei riguardi dell'Autorità.
ART. 41 - AREE NECESSARIE PER IL SERVIZIO
L'Autorità autorizza il Gestore, per la durata della Concessione, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici - nella disponibilità degli enti locali costituenti l'Autorità - per la installazione di opere, impianti e attrezzature necessari per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima. Compie inoltre quanto in suo potere per ottenere preventivamente e sollecitamente dagli Enti interessati, qualora richiesto dal Gestore, le autorizzazioni, i permessi e le approvazioni necessarie, anche promuovendo apposite conferenze dei servizi.
ART. 42 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AUTORITA'
L'Autorità consegna al Gestore gli originali dei contratti di utenza elencati nell'allegato 13 del Disciplinare.
L'Autorità si impegna affinché il Gestore, dalla data di attuazione della presente Convenzione, possa subentrare nei contratti attivi attualmente in essere tra i soggetti costituenti l'Autorità ed i terzi, il cui elenco è pure allegato al Disciplinare sub 13.
L'Autorità fornisce, ai sensi e per gli effetti sulla trasparenza degli atti di enti pubblici di cui alla Legge 241/90, le informazioni e la documentazione richieste dal Gestore, attinenti al S.I.I.