CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 264
ALLEGATO B
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CONVENZIONE TIPO E RELATIVO DISCIPLINARE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'AUTORITÀ' D'AMBITO ED IL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(Comma 1 dell'art. 11 della Legge 5.1.94, n. 36)
CONVENZIONE TIPO
OBBLIGHI DEL GESTORE
ART. 32 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE
Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile civilmente e penalmente del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione, del Disciplinare e dei relativi allegati.
ART. 33 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE IN USO AL GESTORE
Il Gestore provvede alla manutenzione programmata degli impianti e delle opere utilizzati per il servizio - affinché gli stessi permangono sempre in piena efficienza con particolare attenzione al monitoraggio delle reti risanate - compensata con le tariffe correnti.
Il Gestore è tenuto ad informare l'Autorità della sopraggiunta necessità di esecuzione di interventi manutentori non programmati. Per essi - salvo casi di straordinaria urgenza, nei quali il Gestore dovrà intervenire immediatamente onde non sospendere il regolare servizio - verificatane la necessità e congruità, l'Autorità presta assenso, tenendone conto nell'adeguamento annuale della tariffa.
Periodicamente, e comunque non oltre ogni tre anni, il Gestore sottopone all'approvazione dell'Autorità un piano di interventi manutentori straordinari, da considerare nell'aggiornamento del programma degli interventi.
ART. 34 - CONTROLLI DA PARTE DELL'AUTORITA'
Il Gestore ha l'obbligo di sottostare al controllo, da parte dell'Autorità, del corretto esercizio del servizio.
A tal fine l'Autorità, tramite i propri responsabili tecnici, accede in qualunque momento agli impianti concessi al Gestore, il quale ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni ed i dati tecnici che verranno richiesti.
L'Autorità può procedere inoltre ad ispezioni ed ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi.
Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.
L'Autorità opera comunque una verifica triennale, nella quale saranno presi in esame:
- l'andamento dei costi operativi, al fine di controllarne la rispondenza alle previsioni della presente convenzione;
- il raggiungimento dei previsti livelli di servizio;
- nel caso di mancato raggiungimento di tali livelli, il valore degli investimenti a tal fine necessari.
L'Autorità, indipendentemente dalla verifica triennale sopra indicata, si riserva d'intervenire in qualunque momento nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e dal modello gestionale, al fine di:
a) effettuare indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio;
b) assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto della presente convenzione e del disciplinare allegato e che nei confronti degli utenti sia rispettata la Carta dei servizi.
In occasione delle ispezioni possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione ed il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.
ART. 35 - COMUNICAZIONE DATI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL S.I.I. E LE PERDITE ACQUEDOTTI E FOGNATURE
Il Gestore fornisce, secondo la periodicità specificata nell'art.19 del Disciplinare, tutti i dati richiesti dall'Autorità e dall'Osservatorio dei servizi idrici, compilando a tal fine le risposte al questionario predisposto dall'Autorità medesima, anche in relazione a quanto stabilito al comma 1 dell'art. 22 della Legge per la costituzione di una banca dati presso l'Osservatorio dei servizi idrici ed in eventuali ulteriori normative.
Il Gestore deve comunicare all'Autorità, al Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei Servizi Idrici:
- i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, con riferimento al punto 8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;
- i dati tipici della gestione, come indicato nel questionario all. 10 al disciplinare, con riferimento almeno ai seguenti:
a) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni impianto di produzione e complessivamente;
b) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato dalla rete di distribuzione;
c) i quantitativi annui erogati, distinti per la classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale, commerciale, ecc.);
d) il quantitativo di acqua non conturata;
e) i dati di perdite, come da Regolamento 8 gennaio 1997 n. 99 e norme successive;
f) i consumi elettrici annui totali;
g) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;
h) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (DPR n. 236/88 e legge n. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni);
i) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
- il conto economico come definito all'art. 37 della presente convenzione;
- gli indici della produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti di operazioni a terzi, del controllo di qualità del prodotto;
- gli indici di liquidità;
- una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati:
a) i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili;
b) gli scostamenti rispetto al piano finanziario annesso al programma degli interventi e le relative motivazioni.
ART. 36 - ADEGUAMENTO A PROVVEDIMENTI DI TERZI
Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere definiti, a garanzia dell'interesse degli utenti, dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della Legge.
Il Gestore è tenuto inoltre ad adeguarsi agli eventuali provvedimenti di regolazione delle derivazioni adottati dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 28, comma 2, della Legge.
Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai provvedimenti che le leggi vigenti attribuiscono alla regione in materia di svolgimento del S.I.I.
ART. 37 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO ECONOMICO
Il bilancio di esercizio del Gestore deve essere certificato da società all'uopo abilitata.
Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato, il concessionario è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per la gestione del S.I.I., oggetto della presente convenzione, separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere in A.T.O. diversi.
Il conto economico è basato sulla contabilità analitica dei centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il d.lgs. n. 127/91.
ART. 38 - CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA
Fa carico al Gestore la regolarizzazione di eventuali attingimenti non assentiti secondo le vigenti norme, nonchè il pagamento dei canoni di cui all'art. 35 del T.U. delle disposizioni di legge sulle opere ed impianti elettrici 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni; di tale onere l'Autorità tiene conto nella determinazione e aggiornamento periodico della tariffa all'utenza.
ART. 39 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'AUTORITA' D'AMBITO
Alla scadenza dell'affidamento - come nel caso di risoluzione anticipata - il Gestore restituisce all'Autorità gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione , dategli in dotazione o costruite durante la durata dell'affidamento stesso, in condizioni di efficienza ed in buon stato di conservazione.
Degli oneri derivanti da tale obbligazione si tiene conto in relazione a quanto stabilito nell'art. 33 della presente Convenzione.