CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 264

ALLEGATO B

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONVENZIONE TIPO E RELATIVO DISCIPLINARE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'AUTORITÀ' D'AMBITO ED IL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(Comma 1 dell'art. 11 della Legge 5.1.94, n. 36)


CONVENZIONE TIPO

PLURALITA' DI GESTORI

ART. 29 - GESTIONI SALVAGUARDATE (EVENTUALE)

L'Autorità provvede, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge e dell'art. 7.4 della L.r……, alla gestione del servizio utilizzando la pluralità di soggetti e di forme specificata nell'art. 18 del Disciplinare.

ART. 30 - GESTIONI TUTELATE (EVENTUALE)

Il Gestore prende atto che, in forza del comma 3 dell'art. 10 della Legge, l'Autorità provvede alla gestione integrata nell'ambito territoriale oggetto della presente Convenzione avvalendosi anche di gestori tutelati.

Le società e le imprese consortili, le quali continuano a gestire i servizi loro affidati, sono specificate nell'art. 18 del disciplinare; esse svolgono il servizio fino alla scadenza indicata nella rispettiva concessione, escluso ogni rinnovo o proroga.

L'Autorità conferma  - assumendone le relative responsabilità - che le società e le imprese consortili tutelate erano legittimamente concessionarie dei servizi alla data del 3 febbraio 1994, entrata in vigore della Legge.

ART. 31 - CESSAZIONE DELLE GESTIONI ESISTENTI.        COORDINAMENTO DELLE GESTIONI SALVAGUARDATE E TUTELATE

Con la sottoscrizione da parte del Gestore della presente Convenzione e col relativo attivamento del servizio, cessano, in attuazione delle prescrizioni contenute nella Legge e nel comma 7 dell'art. 7 della L.r…………..…., tutte le gestioni esistenti, (eventuale) con l'esclusione delle gestioni salvaguardate ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della Legge e delle gestioni tutelate ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della medesima, rispettivamente elencate negli allegati sub 8 e sub 9 di cui all'art. 18 del Disciplinare .

Il Gestore - al quale è affidato il coordinamento delle gestioni eventualmente salvaguardate e tutelate - è tenuto, nel periodo transitorio del primo triennio, a perseguire la unificazione delle gestioni salvaguardate e di quelle tutelate, unificando il più possibile criteri e procedimenti, con l'obiettivo del superamento della frammentazione e del migliore adeguamento dell'esercizio a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

(EVENTUALE)

Entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione il Gestore, a norma dell'art. 10 comma 2 della L.r………………, stipula specifiche convenzioni con i gestori salvaguardati ed ha la responsabilità tecnica, economica e finanziaria del S.I.I. nell'A.T.O.

Il Gestore ha il compito di coordinare il servizio, essendogli - con la presente Convenzione - dall'Autorità a tal fine demandato ogni opportuno potere. L'Autorità adotterà tuttavia tutte le altre opportune misure di organizzazione e di integrazione fra la pluralità dei soggetti gestori.

Alla scadenza dei rispettivi rapporti, i beni e gli impianti degli esercenti sopraindicati saranno trasferiti direttamente agli enti con i quali essi sono in rapporto e da questi al Gestore.