CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 264
ALLEGATO B
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CONVENZIONE TIPO E RELATIVO DISCIPLINARE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'AUTORITA' D'AMBITO ED IL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(Comma 1 dell'art. 11 della Legge 5.1.94, n. 36)
CONVENZIONE TIPO
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DI GESTIONEART. 24 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Il Gestore si obbliga a realizzare quanto previsto nel programma pluriennale degli interventi, allegato al Disciplinare assieme al piano finanziario ed al connesso modello gestionale e organizzativo. Il piano finanziario indica le risorse disponibili, quelle da tariffa e quelle da reperire a cura del Gestore.
Le opere pubbliche previste nel Programma degli interventi saranno eseguite a cura del Gestore nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali in materia di lavori pubblici.
La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori sono di competenza del Gestore.
L'Autorità provvede alla nomina dei collaudatori, concordandola con il Gestore.
Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare all'Autorità copia dei progetti esecutivi, della contabilità e dei certificati di collaudo.
Il suolo ed il sottosuolo pubblico nella disponibilità degli enti locali costituenti l'Autorità, occorrenti per l'esecuzione del programma degli interventi, verranno concessi gratuitamente al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio, a ciò obbligandosi l'Autorità. E' stabilito comunque che tasse o canoni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, corrisposte dal Gestore a terzi, concorreranno a determinare gli adeguamenti tariffari.
Il Gestore è tenuto a sua esclusiva responsabilità ad apprestare tempestivamente la provvista finanziaria occorrente alla realizzazione del piano pluriennale degli interventi; la mancata osservanza di questo obbligo costituisce causa di risoluzione della concessione ai sensi dell'art. 8 della presente convenzione.
ART. 25 - RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
L'equilibrio economico finanziario della gestione dovrà essere assicurato dal Gestore, il quale, nel termine stabilito all'art. 17 del Disciplinare, sottopone all'Autorità il piano per il relativo raggiungimento.
ART. 26 - PENALI PER RITARDO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENT
In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione prescritti nel Programma degli interventi di cui all'art. 16 del Disciplinare, il Gestore sarà tenuto al pagamento delle penali ivi previste, salvo i maggiori danni.
ART. 27 - REDAZIONE E AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
La redazione del Programma degli interventi (piano d'ambito) compete all'Autorità; la relativa realizzazione compete al Gestore. L'Autorità, nella redazione del Programma degli interventi, procede sulla base dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) individuazione delle priorità secondo la sotto riportata sequenza
· tutela della risorsa e recupero delle perdite;
· raggiungimento dei livelli minimi di servizio per le utenze civili come definiti nel DPCM 4 marzo 1996, con priorità al completamento delle infrastrutture già iniziate;
· attuazione del programma applicativo della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991;
· attuazione del D.L.vo 11.5.99, n. 152, e del D.L.vo 18.8.2000, n. 258;
b) individuazione degli interventi, nel quadro delle sopraddette priorità, operando la scelta in base al grado di soddisfacimento della domanda, definito secondo la ricognizione delle infrastrutture esistenti;
c) per ciascun intervento compreso nel Programma sono adottate le tecnologie che presentino il più elevato indice del rapporto utilità/costo;
d) i tempi per la realizzazione del Programma pluriennale degli interventi saranno determinati in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie.
Il Programma degli interventi verrà aggiornato ed integrato, con la collaborazione del Gestore, secondo cadenze stabilite dall'Autorità, al fine del raggiungimento di adeguati livelli di servizio, provvedendosi altresì alla redazione del corrispondente piano finanziario e relativo eventuale adeguamento della tariffa.
L'approvazione dell'aggiornamento del Programma degli interventi è di esclusiva competenza dell'Autorità.
ART. 28 - OPERE REALIZZATE DIRETTAMENTE DAI COMUNI
Le parti confermano l'applicazione al rapporto regolato dalla presente Convenzione dell'art. 16 della Legge, concernente la facoltà dei comuni di realizzare - previa convenzione col Gestore ed assunzione in proprio dei conseguenti oneri - opere di adeguamento del servizio idrico ed altre opere ad esso collegate in relazione ai piani urbanistici.