CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 264

ALLEGATO B

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONVENZIONE TIPO E RELATIVO DISCIPLINARE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'AUTORITA' D'AMBITO ED IL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(Comma 1 dell'art. 11 della Legge 5.1.94, n. 36)


CONVENZIONE TIPO

TARIFFA

ART. 19 - TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. Essa è determinata dall'Autorità - tenendo conto della Comunicazione 2000/0477 del 26 luglio 2000 della Commissione Europea - ed è riscossa dal Gestore.

Le tariffe da applicare all'utenza al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono quelle risultanti all'art. 13 del Disciplinare.

La categoria di riferimento dell'utenza viene determinata dal Gestore, sotto l'alta sorveglianza dell'Autorità; quest'ultima può stabilire agevolazioni per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito, fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, della Legge.

ART. 20 - ADEGUAMENTO ANNUALE DELLA TARIFFA

L'Autorità procede all'adeguamento della tariffa, anche sulla scorta degli elementi di costo rappresentati dal Gestore, in conformità al decreto del Ministro dei LL.PP. 1 agosto 1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" e successive eventuali modificazioni. Tale adeguamento è operato in conformità al piano finanziario accompagnante il programma pluriennale degli interventi e relativi aggiornamenti.

L'articolazione della tariffa adeguata è oggetto di corrispondente modifica dell'art. 13 del Disciplinare.

ART. 21 - FONDO SPECIALE IMPIANTI DI DEPURAZIONE

In forza dell'art. 14 della Legge, la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione  è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. In tale evenienza i relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e restano a disposizione esclusiva dell'Autorità per essere destinati alla realizzazione e alla gestione di opere ed impianti centralizzati di depurazione.

L'Autorità stabilirà mediante apposito ed eventuale atto aggiuntivo al Disciplinare le tariffe da applicare alle utenze industriali, determinate sulla base della qualità e quantità di reflui, nonché i casi di determinazione di quota tariffaria ridotta per le utenze industriali che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

ART. 22  - QUOTA DI TARIFFA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA IN CASO DI TRASFERIMENTI DELLA RISORSA TRA A.T.O.

La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

Questa eventualità sarà regolata con separata Convenzione.

ART. 23 - RIPARTO DELLA TARIFFA CON I GESTORI SALVAGUARDATI E TUTELATI (EVENTUALE)

Il Gestore riscuote la tariffa e, nel caso di pluralità  di gestori ex art. 7, comma 4, della L.r. ….………, provvede al successivo riparto, secondo il disposto dell'art. 15, comma 2, della Legge ed in base alle modalità stabilite nel disciplinare all'art. 15.

In applicazione dell'art. 15, comma 3, della Legge, mediante apposita convenzione, sottoposta a controllo della Regione, viene definito il riparto delle spese di riscossione.