CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 264
ALLEGATO B
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CONVENZIONE TIPO E RELATIVO DISCIPLINARE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'AUTORITA' D'AMBITO ED IL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(Comma 1 dell'art. 11 della Legge 5.1.94, n. 36)
CONVENZIONE TIPO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il Gestore garantisce i livelli del S.I.I. stabiliti nel disciplinare, all'art. 6, e nei relativi aggiornamenti.
L'Autorità, nel definire ed approvare il programma degli interventi, si attiene al punto 8 del DPCM 4 marzo 1996 ed ai punti b) ed f) dell'art. 4.2 della L.r. ……………..…
L'Autorità definisce il Programma degli interventi tenendo conto della Direttiva della C. E. n. 60 del 23 ottobre 2000.
ART. 14 - SERVIZI STRAORDINARI E SERVIZI COMUNALI
All'art. 8 del Disciplinare sono stabiliti i servizi - collegati al S.I.I. e ricompresi nella presente convenzione - a favore degli enti locali dell'A.T.O.
La quantità di acqua fornita in applicazione del presente articolo deve essere fatturata dal Gestore ai comuni interessati con applicazione delle tariffe stabilite dall'Autorità e contemplate nel suddetto articolo 8.
Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza, per quanto non regolato con la presente Convenzione e relativo Disciplinare, il Gestore è obbligato ad attenersi alla "Carta dei servizi", redatta in conformità ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994 e successive integrazioni e modificazioni. La Carta verrà sottoposta a verifiche ed eventuali variazioni entro il mese di marzo di ogni anno. Tali variazioni sono intese, quanto più possibile, a migliorare le forme di tutela degli utenti.
Le modifiche alla Carta aventi riflessi sulle tariffe dovranno essere oggetto di concordamento tra l'Autorità ed il Gestore.
La Carta dei servizi è allegata sub 2 alla presente convenzione.
Il Gestore è obbligato altresì ad adeguare il proprio regolamento di somministrazione alla Carta dei servizi.
ART. 16 - RAPPORTI CON GLI UTENTI
I rapporti tra il Gestore e gli Utenti sono regolati dalla Carta dei servizi. Il Gestore assicura l'informazione agli utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua.
I cittadini hanno accesso alle informazioni inerenti al S.I.I. nell'A.T.O., nonché alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità di acqua fornita e trattata; a tali fini il Gestore organizza un apposito ufficio per le relazioni con l'utenza.
Il disciplinare e la Carta dei servizi prevedono le penali ed i rimborsi dovuti dal Gestore all'utente per eventuali disservizi imputabili al primo.
Art. 17 - QUALITA' DELLE ACQUE
Il Gestore si impegna a garantire la qualità delle acque del S.I.I. secondo i livelli previsti all'art. 6 del Disciplinare.
In caso di variazioni di tali livelli, che comunque non potranno essere stabiliti in violazione delle norme vigenti, i tempi necessari per il raggiungimento del rispetto delle concentrazioni massime ammissibili (c.m.a.) saranno stabiliti sempre nel Disciplinare; mentre gli investimenti corrispondenti saranno indicati nell'aggiornamento del Programma degli interventi.
Gli impianti di potabilizzazione debbono assicurare che l'acqua immessa in rete abbia i requisiti qualitativi stabiliti in ogni condizione di esercizio e fino alla consegna all'utente. Nel processo di trattamento si tende al minimo impatto globale. Gli impianti sono dotati di dispositivi di disinfezione anche se le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, onde poterli attivare in caso di necessità. Si può altresì ricorrere a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione, se le caratteristiche della stessa lo richiedano e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico.
Nel caso di distribuzione di acqua non potabile, ciò dovrà avvenire con rete separata e nel rispetto dei seguenti criteri:
- rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile;
- garantire che non siano presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
- rendere noto agli utenti a quali usi è destinabile l'acqua non potabile;
- rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata;
- è raccomandata per queste acque la denaturazione onde evitarne usi impropri; la stessa deve essere effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bioaccumulabili.
Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, il Gestore si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e dispone di laboratori di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori ed a monte e a valle dei depuratori, secondo le normative vigenti. Tali dotazioni sono specificate nel disciplinare all'art. 11.
ART. 18 - GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il Gestore - sopportando i relativi costi - può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati. Altrettanto nei confronti di proprietari privati.
Le aree di salvaguardia e la quota di tariffa a copertura dei relativi costi sono indicate nel Disciplinare all'art. 12.