CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 264

ALLEGATO B

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONVENZIONE TIPO E RELATIVO DISCIPLINARE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'AUTORITA' D'AMBITO ED IL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(Comma 1 dell'art. 11 della Legge 5.1.94, n. 36)


CONVENZIONE TIPO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  IDRICO INTEGRATO

L'Autorità affida al Gestore la gestione del S.I.I. nell'A.T.O. definito nelle premesse.

Per l'esecuzione del servizio affidato, l'Autorità concede in uso al Gestore le opere, gli impianti e le canalizzazioni, come stabilito al successivo art. 10.

Il Gestore espleterà i servizi secondo quanto stabilito nella presente Convenzione, nel Disciplinare e nei relativi allegati, nonché nel rispetto delle norme ivi richiamate; sollevando l'Autorità e gli enti locali che la costituiscono da ogni responsabilità civile e penale.

La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti, quale corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico, le tariffe e i compensi indicati nell'art. 13 del Disciplinare e nella Carta dei servizi di cui al successivo art. 15.

In caso di modifica della convenzione, le tariffe saranno equamente rideterminate, in accordo tra le parti o, in difetto, secondo la procedura arbitrale di cui all'art. 50.

Nell'art. 25 del Disciplinare è regolata l'eventualità che al Gestore, a norma del comma 4 dell'art. 12 della Legge, siano affidati altri servizi di pubblica utilità, compatibili con l'esercizio del S.I.I.

ART. 3 - CRITERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Per quanto concerne i criteri per la gestione del S.I.I. si applicano - ove non modificate dalla presente Convenzione o dal Disciplinare - le norme del D.P.C.M. 4.3.1996.

Il servizio affidato al Gestore mediante il presente atto è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di  distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'A.T.O. definito nelle premesse.

Il presente affidamento ha il fine di garantire la gestione del S.I.I. secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, fermo restando altresì l'obbligo del Gestore del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Per le necessità del servizio, è facoltà del Gestore acquistare acqua da terzi, nel rispetto delle leggi vigenti.

Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del S.I.I., secondo le disposizioni della  presente Convenzione.

ART. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La presente convenzione ha la durata  di anni .........(1) decorrenti dalla data della sottoscrizione della medesima.

Potrà essere prorogata o rinnovata per concorde volontà dell'Autorità e del Gestore, nel rispetto delle leggi vigenti in quel momento.

__________________________

(1) - non superiore a 30 anni (art. 11.2.c della Legge)

ART. 5 - ESCLUSIVITA' DELL'AFFIDAMENTO

La gestione del servizio è affidata al Gestore in via esclusiva, per tutta la durata prevista dalla presente Convenzione, (Eventuale) salvo quanto previsto agli articoli 29 e 30 della stessa.

Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il servizio e quelle che saranno successivamente realizzate attuando il Programma degli interventi e successivi aggiornamenti deliberati dall'Autorità ed accollati convenzionalmente al Gestore.

ART. 6 - DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO

E' fatto divieto al Gestore il subaffidare, anche parzialmente, il S.I.I. oggetto della presente convenzione, sotto pena della risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento da parte dell'Autorità delle garanzie prestate dal  Gestore.

L'appalto pubblico di servizi e l'appalto di opere pubbliche da parte del Gestore sono regolati dalle leggi vigenti.

ART. 7 - FACOLTA' DI RISCATTO

In applicazione dell'art. 11,comma 2, della Legge, è riconosciuta all'Autorità, nel caso di concessione ex art. 20 della Legge,  la facoltà di riscatto attribuita ai comuni con l'art. 8 del DPR 4.10.1986, n. 902. L'Autorità potrà quindi esercitarla nei termini e con le  modalità stabilite nel capo II del titolo I del citato DPR.

Per tale evenienza resta inderogabilmente stabilito, essendo questa condizione essenziale per il reperimento da parte del Gestore dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei Programmi di intervento di cui all'art. 24 e segg., che l'Autorità trasferisce tutte le obbligazioni del Gestore nei confronti del finanziatore al gestore subentrante.

La presente norma potrà essere riportata nei contratti che verranno stipulati dal Gestore col soggetto finanziatore; in tal caso l'Autorità ha l'obbligo di prestare la propria partecipazione ai contratti medesimi.

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTORIA

In caso di inadempienze di particolare gravità, e comunque qualora il Gestore non provveda al S.I.I. alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dovuta a cause di forza maggiore, l'Autorità potrà pronunciare la decadenza della Convenzione, previa regolare messa in mora rimasta senza effetto.

Il diritto alla risoluzione anticipata  insorge:

a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;

b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;

c) in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile esclusivamente a colpa o dolo del Gestore;

d) in caso di ripetute gravi inadempienze alle norme della presente Convenzione, ed in particolare nel caso di mancata esecuzione del Programma degli interventi o di irregolarità nell'esecuzione del medesimo eccedenti le circostanze ammesse negli atti che lo compongono, o nel caso  di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione per un periodo di ........(1) anni consecutivi.

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(1) - da due a cinque anni

Nel caso indicato nella lettera c), la colpa o il dolo del Gestore dovrà essere contestata e il disservizio dovrà essere certificato dalla pubblica Autorità competente.

L'Autorità, a mezzo di regolare diffida, assegna al Gestore un congruo termine per far cessare le irregolarità di cui ai punti b) e d). Il Gestore avrà 15 giorni dal ricevimento della diffida per regolarizzare il servizio o per presentare le proprie giustificazioni e in caso di perdurare del disservizio l'Autorità provvederà alla risoluzione.

L'Autorità avrà facoltà di attingere alla cauzione  per assicurare comunque la regolare prosecuzione del S.I.I., anche durante la decorrenza dei termini di diffida.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell'Autorità di rivalersi sulla cauzione.

ART. 9 - RECESSO DEL GESTORE

E' esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore.

La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme di legge.

ART. 10 - DOTAZIONI CONCESSE IN USO AL GESTORE E CANONE RELATIVO

In attuazione del comma 1 dell'art. 12 della Legge, vengono affidati in concessione d'uso al Gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidatogli e relative aree di pertinenza, di cui all'art. 1 del disciplinare. Il Gestore ne assume i relativi oneri secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e nel Disciplinare, nonché nell'inventario all. 1 al medesimo Disciplinare, comprendente anche le opere in corso di realizzazione.

Il Gestore accetta i beni descritti nell'inventario di cui sopra nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio, rinunciando a qualunque eccezione, anche per quanto concernente la realizzazione dei livelli di servizio stabiliti all'art. 6 del Disciplinare.

L'Autorità consegnerà tempestivamente al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati e quelli in corso di costruzione.

Il Gestore acquisirà dall'entrata in vigore della Convenzione, ed al prezzo di apposita perizia, le provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio, inclusi i contatori. Il Gestore corrisponderà all'Autorità il valore di perizia di tali beni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione.

Tutti i nuovi beni attinenti al servizio - eventualmente in corso di realizzazione da parte dei comuni compresi nell'A.T.O. - verranno a fare parte dell'affidamento ed il Gestore ne assicurerà il completamento e l'entrata in servizio entro il termine stabilito dai contratti relativi, salvo specifici accordi con l'Autorità.

Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi  a tali adeguamenti vanno tenuti in considerazione nella determinazione della tariffa e relativi adeguamenti.

Per l'uso delle dotazioni affidategli, il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Autorità il canone che la stessa stabilirà. Del suddetto canone si tiene conto nella determinazione della tariffa.

Al Gestore sono trasferiti altresì, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 12, le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, secondo quanto indicato nell'art. 2 del Disciplinare.

ART. 11 - RISPARMIO IDRICO

Per la disciplina dell'economia idrica e la protezione delle acque dall'inquinamento, nonché per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle medesime, il Gestore si attiene alle direttive generali e di settore e in particolare al D.P.C.M. 4.3.1996 ed alle eventuali normative specifiche di cui al comma 2 dell'art. 5 della Legge.

ART. 12 - RIUTILIZZO ACQUE REFLUE

Il Gestore favorisce il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto delle norme vigenti all'atto del riutilizzo medesimo e dei programmi dell'Autorità.

Il Gestore deve attenersi alle norme tecniche emanate dal Ministro dell'Ambiente, in forza dell'art. 6 della Legge, e dagli altri organi competenti, applicandone le direttive, i criteri e gli indirizzi.

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle norme contenute nel D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, e nel D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258, e successive integrazioni o modificazioni.

Il Gestore e la Regione si accorderanno per la realizzazione dei programmi che quest'ultima adotterà in applicazione del citato art. 6.2 della Legge.

Il Gestore è tenuto a fornire all'Autorità, con la periodicità che verrà richiesta dal medesimo, i dati necessari al Ministro dell'Ambiente per riferire al Parlamento sullo stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE e della relativa normativa di recepimento.