CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 264
ALLEGATO B
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CONVENZIONE TIPO E RELATIVO DISCIPLINARE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'AUTORITÀ D'AMBITO ED IL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(Comma 1 dell'art. 11 della Legge 5.1.94, n. 36)
CONVENZIONE TIPO
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 50 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del S.I.I.. Eventuali controversie sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio; egualmente si procederà nel caso di inerzia del convenuto per la nomina del proprio arbitro.
Il Collegio arbitrale avrà sede nel capoluogo regionale e deciderà secondo rito e diritto a norma delle leggi vigenti.