CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 264

ALLEGATO B

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONVENZIONE TIPO E RELATIVO DISCIPLINARE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'AUTORITĄ D'AMBITO ED IL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(Comma 1 dell'art. 11 della Legge 5.1.94, n. 36)


CONVENZIONE TIPO

GARANZIE  

ART. 47 - FIDEIUSSIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, e col Disciplinare che ne č parte integrante, il Gestore rilascia la sotto indicata polizza assicurativa/bancaria (1) di importo pari al 50% (cinquanta per cento) dei ricavi tariffari previsti per il primo anno di esercizio.

La medesima si allega al Disciplinare.

E' in facoltą dell'Autoritą, trascorso un triennio dall'entrata in vigore della presente convenzione, di modificare l'importo della garanzia.

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(1) cancellare la forma non utilizzata

ART. 48 - ASSICURAZIONI

Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per RCT fino al massimale indicato nell'art. 24 del Disciplinare.

L'assicurazione degli impianti contro i rischi di calamitą naturali, presso la Compagnia di primaria importanza, č regolata dalle norme vigenti in materia. Per i danni agli impianti non risarcibili dalla Compagnia assicuratrice, l'Autoritą ha facoltą di porre i costi conseguiti a carico della tariffa o di rimborsarli al Gestore.

ART. 49 - MANUALE DELLA SICUREZZA

Il Gestore dispone di un manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, allegato al Disciplinare, ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed eventuali successive disposizioni.