CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 264
ALLEGATO B
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CONVENZIONE TIPO E RELATIVO DISCIPLINARE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'AUTORITÀ D'AMBITO ED IL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(Comma 1 dell'art. 11 della Legge 5.1.94, n. 36)
CONVENZIONE TIPO
PERSONALE
ART. 45 - PERSONALE DEL GESTORE
Il Gestore si obbliga e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività nell'ambito del servizio affidatogli:
- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme e successive modificazioni e integrazioni
E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Autorità per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della concessione e per qualsiasi risarcimento che venisse richiesto da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.
ART. 46 - PERSONALE TRASFERITO DALLE PRECEDENTI GESTIONI
Il Gestore, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della Legge, si impegna ad assumere il personale già adibito ai servizi idrici, secondo la disciplina emanata dalla Regione in applicazione dell'art. 10 della L.r……………….
Nell'allegato 14 del Disciplinare è specificato il personale, già dipendente dai soggetti che precedentemente esercivano servizi idrici nell'A.T.O., che passa alle dipendenze del Gestore.